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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/07/2025, n. 10893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10893 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48012/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa IA IA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 48012/2019 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, via Arrigo Davila n. Parte_1
43/20 presso lo studio dell'avv. Giovanni Faragasso che lo rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio allegato all'atto di citazione;
- parte attrice–
e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in CP_1
Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Richter Mapelli Mozzi, in virtù di procura generale alle liti per atto del dott.
pagina 1 di 6 notaio in Roma, rep. n. 619, racc. n. 432 del 15 aprile Persona_1
2019,
-parte convenuta -
OGGETTO: cancellazione per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di
Roma e risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Parte attrice: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contraris reiectis :a)
accertare e dichiarare la totale illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del
provvedimento di cancellazione dell'attore dalla propria residenza anagrafica
sita in Roma alla Via dei Limoni n. 45 per irreperibilità accertata in data
06.03.2018 (pratica n. 2014/010660), atteso che il medesimo dimora e risiede
stabilmente in detto luogo dal 1995; b) e, per l'effetto, disponga che
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, riconosca e dichiari che il CP_1
signor risiede stabilmente dal 1995 in Roma alla Via dei Parte_1
Limoni n. 45 unitamente al proprio nucleo familiare, già ivi residente e
composto dalla signora e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
ordinando l'immediata iscrizione ed annotazione del nominativo dell'attore
pagina 2 di 6 nell'apposito registro dell'anagrafe cittadina con efficacia ex tunc;
di
conseguenza, c) condanni in persona del Sindaco pro CP_1
tempore, al risarcimento in favore del signor di tutti i danni, Parte_1
materiali e morali per come sopra indicati, connessi e conseguenti
all'illegittima cancellazione anagrafica subita, danni che si quantificano,
salvo miglior stima, in € 25.000,00 (Venticinquemila/00) o quella somma
maggiore o minore che risulterà di giustizia, determinata anche in via
equitativa secondo il prudente apprezzamento del Tribunale adito, d) con
vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come
per legge da liquidarsi in favore dell'Avv. Giovanni Faragasso, difensore
antistatario”.
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, così CP_1
giudicare: Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la legittimità
del provvedimento di cancellazione per irreperibilità n. 2014/010660 del
06.03.2018 relativo al sig. ; In via istruttoria: ci si oppone ai Parte_1
richiesti mezzi istruttori, siccome irrilevanti ai fini del decidere”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 15/07/2019, la parte attrice indicata in epigrafe ha chiesto, previo accertamento dell'illegittima cancellazione per pagina 3 di 6 irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Roma di cui al provvedimento n.
2014/010660, adottato dall'Ufficiale di anagrafe in data 06.03.2018,
l'immediata reiscrizione ed annotazione del nominativo dell'attore nell'apposito registro dell'anagrafe cittadina e la condanna di al CP_1
risarcimento dei danni conseguenti quantificati , salvo miglior stima, nella somma di € 25.000,00.
2. Costituitasi ha eccepito, in via preliminare, la propria CP_1
carenza di legittimazione passiva, avuto riguardo alla competenza statale in materia di tenuta dei registri di stato civile e della popolazione, agendo l'Ufficiale di anagrafe nella qualità di Ufficiale di Governo;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza.
3. Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni,
quindi dopo diversi rinvii per l'allenamento del fascicolo telematico a quello cartaceo ed un rinvio ex art. 309 c.p.c., trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e pagina 4 di 6 rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., , sent. n. 12002 del 28.05.2014), in punto di diritto, si osserva: CP_2
- l'art. 54 del d. lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”, al comma 3, stabilisce: “Il sindaco,
quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di
stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica”;
-l' art. 1, comma 2, del D.P.R.. n. 396/2000 stabilisce : “Il sindaco, quale
ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello
stato civile”.
Dal momento che il Sindaco, anche dopo l'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali dell'8 giugno 1990 n. 142, assume, in relazione alla tenuta dei registri di anagrafe della popolazione residente a norma della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, le funzioni di ufficiale del governo, con atti che, in quanto posti in essere quale organo dello Stato, sono a quest'ultimo direttamente imputabili, costituendo l'esercizio dei poteri in materia manifestazione di prerogative statali, delle quali il Sindaco è partecipe quale
Ufficiale di Governo (in tal senso S.C., sez. 3, sent. n. 15199 del 06/08/2004;
S. C. sez. Un., sent. n. 12193 del 08/05/2019), avuto riguardo alla citazione del pagina 5 di 6 , nella qualità di legale rappresentante dell'ente e non quale ufficiale di Pt_5
governo, dev'essere affermata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
, ogni altra questione restando assorbita. CP_1
5. Quanto alle spese, si ritiene sussistano giusti motivi -ex art. 92 c.p.c. – per la integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_1
-) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Roma, 19/07/2025
Il giudice
IA IA
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa IA IA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 48012/2019 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, via Arrigo Davila n. Parte_1
43/20 presso lo studio dell'avv. Giovanni Faragasso che lo rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio allegato all'atto di citazione;
- parte attrice–
e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in CP_1
Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Richter Mapelli Mozzi, in virtù di procura generale alle liti per atto del dott.
pagina 1 di 6 notaio in Roma, rep. n. 619, racc. n. 432 del 15 aprile Persona_1
2019,
-parte convenuta -
OGGETTO: cancellazione per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di
Roma e risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Parte attrice: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contraris reiectis :a)
accertare e dichiarare la totale illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del
provvedimento di cancellazione dell'attore dalla propria residenza anagrafica
sita in Roma alla Via dei Limoni n. 45 per irreperibilità accertata in data
06.03.2018 (pratica n. 2014/010660), atteso che il medesimo dimora e risiede
stabilmente in detto luogo dal 1995; b) e, per l'effetto, disponga che
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, riconosca e dichiari che il CP_1
signor risiede stabilmente dal 1995 in Roma alla Via dei Parte_1
Limoni n. 45 unitamente al proprio nucleo familiare, già ivi residente e
composto dalla signora e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
ordinando l'immediata iscrizione ed annotazione del nominativo dell'attore
pagina 2 di 6 nell'apposito registro dell'anagrafe cittadina con efficacia ex tunc;
di
conseguenza, c) condanni in persona del Sindaco pro CP_1
tempore, al risarcimento in favore del signor di tutti i danni, Parte_1
materiali e morali per come sopra indicati, connessi e conseguenti
all'illegittima cancellazione anagrafica subita, danni che si quantificano,
salvo miglior stima, in € 25.000,00 (Venticinquemila/00) o quella somma
maggiore o minore che risulterà di giustizia, determinata anche in via
equitativa secondo il prudente apprezzamento del Tribunale adito, d) con
vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come
per legge da liquidarsi in favore dell'Avv. Giovanni Faragasso, difensore
antistatario”.
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, così CP_1
giudicare: Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la legittimità
del provvedimento di cancellazione per irreperibilità n. 2014/010660 del
06.03.2018 relativo al sig. ; In via istruttoria: ci si oppone ai Parte_1
richiesti mezzi istruttori, siccome irrilevanti ai fini del decidere”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 15/07/2019, la parte attrice indicata in epigrafe ha chiesto, previo accertamento dell'illegittima cancellazione per pagina 3 di 6 irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Roma di cui al provvedimento n.
2014/010660, adottato dall'Ufficiale di anagrafe in data 06.03.2018,
l'immediata reiscrizione ed annotazione del nominativo dell'attore nell'apposito registro dell'anagrafe cittadina e la condanna di al CP_1
risarcimento dei danni conseguenti quantificati , salvo miglior stima, nella somma di € 25.000,00.
2. Costituitasi ha eccepito, in via preliminare, la propria CP_1
carenza di legittimazione passiva, avuto riguardo alla competenza statale in materia di tenuta dei registri di stato civile e della popolazione, agendo l'Ufficiale di anagrafe nella qualità di Ufficiale di Governo;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza.
3. Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni,
quindi dopo diversi rinvii per l'allenamento del fascicolo telematico a quello cartaceo ed un rinvio ex art. 309 c.p.c., trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e pagina 4 di 6 rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., , sent. n. 12002 del 28.05.2014), in punto di diritto, si osserva: CP_2
- l'art. 54 del d. lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”, al comma 3, stabilisce: “Il sindaco,
quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di
stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica”;
-l' art. 1, comma 2, del D.P.R.. n. 396/2000 stabilisce : “Il sindaco, quale
ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello
stato civile”.
Dal momento che il Sindaco, anche dopo l'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali dell'8 giugno 1990 n. 142, assume, in relazione alla tenuta dei registri di anagrafe della popolazione residente a norma della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, le funzioni di ufficiale del governo, con atti che, in quanto posti in essere quale organo dello Stato, sono a quest'ultimo direttamente imputabili, costituendo l'esercizio dei poteri in materia manifestazione di prerogative statali, delle quali il Sindaco è partecipe quale
Ufficiale di Governo (in tal senso S.C., sez. 3, sent. n. 15199 del 06/08/2004;
S. C. sez. Un., sent. n. 12193 del 08/05/2019), avuto riguardo alla citazione del pagina 5 di 6 , nella qualità di legale rappresentante dell'ente e non quale ufficiale di Pt_5
governo, dev'essere affermata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
, ogni altra questione restando assorbita. CP_1
5. Quanto alle spese, si ritiene sussistano giusti motivi -ex art. 92 c.p.c. – per la integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_1
-) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Roma, 19/07/2025
Il giudice
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