Ordinanza cautelare 29 novembre 2021
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/02/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03390/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3390 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Zinno, Gianluca De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
- del decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del Personale e delle Risorse - Ufficio XI Disciplina n. -OMISSIS- - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa, per quanto di competenza, l’ordinanza di applicazione della misura coercitiva n. -OMISSIS-, richiamata nel decreto impugnato e mai comunicata al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2024 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- adottato dal Ministero della
Giustizia – Dipartimento Polizia Penitenziaria, con il quale si è disposta la sua sospensione “dal servizio ai sensi dell’art. 7 comma 2 D.Lgs. 30/10/1992 n. 449.
L’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato è stata respinta da questo Tribunale con ordinanza del 24.11.2021.
Si è costituito in resistenza il Ministero della Giustizia.
Con memoria depositata in data 12 .11.2024 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, nel merito, della controversia. Nulla ha opposto il Ministero.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento dell’11 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preso atto di quanto dichiarato dalla parte ricorrente, si impone la declaratoria di improcedibilità del gravame originario ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. La natura meramente processuale della decisione giustifica, inoltre, la compensazione, tra le parti, delle spese di lite, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm. con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente FF
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Rita Luce, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.