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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 06/02/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 699/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3691/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - MA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - Assessorato Aeconomica - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 564/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 14.05.2025 contro l'Agenzia delle Entrate- SC- Agente della SC per l'intero territorio nazionale- MA, Agenzia delle Entrate – SC, Agente della
SC per la Provincia di Messina, Regione Sicilia - Assessorato Economia - Dipartimento delle Finanze
e del Credito- Servizio 2 Tasse Auto, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29580202500001167000, notificata in data 19.02.2025 di complessivi euro 6.433,53 per l'iscrizione di fermo amministrattivo su veicolo IT C1 , targa Targa_1
La comuncazione è relativa a diverse cartelle esattoriali relative a vari tributi in parte già oggetto di autonomo ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Messina così come evidenziata in ricorso.
Eccepiva:
- prescrizione dei crediti tributari;
- nullità per mancata notifica degli atti presupposti;
- illegittimità del fermo amministrativo per vizio proprio.
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario.
In data 30.09.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate- SC - MA , subentrata a titolo universale a SC Sicilia Spa.
Eccepiva carenza di legittimazione passiva e legittimità della procedura di riscossione.
Contestava i motivi di ricorso perchè infondato.
Allegava documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
Allegava copia relata notifica cartelle esattoriali ed avvisi di intimazione di pagamento. In data 10.12.2025 la ricorrente depositava memorie chiedendo il rinvio in attesa della motivazione relativa al dispositivo depositato.
In data 15.12.2025 il Giudice sospendeva l' efficacia dell' atto impugnato rinviando all' udienza del 30.01.2026.
All' odierna udienza, nessuno presente, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che, nelle more del giudizio, non è stato depositato da parte ricorrente motivazione relativa al dispositivo del 20.10.2025 della sezione 7, che in ogni caso riguarda solo la cartella di pagamento n. 29520230008591869000 per bollo anno 2020, invito al pagamento n.
29520249005012255000.
A differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, come da documentazione allegata dall' ADER, risultano regolarmente notificati gli atti sottesi alla comunicazone preventiva di fermo amministrativo impugnata.
La cartella n. 29520200005042560 risulta notificata in data 18.03.2022 e successivamente è stato notificato avviso n. 29520249005012255 in data 01.07.2024;
la cartella n. 29520210023578554 risulta notificata in data 02.09.2022 e successivamente è stato notificato avviso n. 29520249010206208 in data 13.11.2024;
la cartella n. 29520170015397357 risulta notificata in data 12.02.2018 e successivamente è stato notificato avviso n. 29520229003091540 in data 24.05.2022;
la cartella n. 29520210070570141 risulta notificata in data 20.07.2022;
la cartella n. 29520220009741551 risulta notificata in data 20.07.2022;
la cartella n. 29520240014432656 risulta notificata in data 10.07.2024;
la cartella n. 29520180019007558 risulta notificata in data 15.04.2019;
la cartella n. 29520210059933062 risulta notificata in data 20.07.2022.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.
Pertanto nessuna prescrizione si è verificata in quanto, ai fini del calcolo dei relativi termini deve tenersi conto anche del periodo di sospensione a seguito dell' emergenza Covid- 19 dall' 8 Marzo 2020 al 31.08.2021.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione 12, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e per l' effetto conferma l' atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore dell' Agenzia delle Entrate- SC.
Così deciso in Messina il 30/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Eugenio Triveri
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3691/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - MA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - Assessorato Aeconomica - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001167000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 564/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 14.05.2025 contro l'Agenzia delle Entrate- SC- Agente della SC per l'intero territorio nazionale- MA, Agenzia delle Entrate – SC, Agente della
SC per la Provincia di Messina, Regione Sicilia - Assessorato Economia - Dipartimento delle Finanze
e del Credito- Servizio 2 Tasse Auto, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29580202500001167000, notificata in data 19.02.2025 di complessivi euro 6.433,53 per l'iscrizione di fermo amministrattivo su veicolo IT C1 , targa Targa_1
La comuncazione è relativa a diverse cartelle esattoriali relative a vari tributi in parte già oggetto di autonomo ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Messina così come evidenziata in ricorso.
Eccepiva:
- prescrizione dei crediti tributari;
- nullità per mancata notifica degli atti presupposti;
- illegittimità del fermo amministrativo per vizio proprio.
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario.
In data 30.09.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate- SC - MA , subentrata a titolo universale a SC Sicilia Spa.
Eccepiva carenza di legittimazione passiva e legittimità della procedura di riscossione.
Contestava i motivi di ricorso perchè infondato.
Allegava documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
Allegava copia relata notifica cartelle esattoriali ed avvisi di intimazione di pagamento. In data 10.12.2025 la ricorrente depositava memorie chiedendo il rinvio in attesa della motivazione relativa al dispositivo depositato.
In data 15.12.2025 il Giudice sospendeva l' efficacia dell' atto impugnato rinviando all' udienza del 30.01.2026.
All' odierna udienza, nessuno presente, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che, nelle more del giudizio, non è stato depositato da parte ricorrente motivazione relativa al dispositivo del 20.10.2025 della sezione 7, che in ogni caso riguarda solo la cartella di pagamento n. 29520230008591869000 per bollo anno 2020, invito al pagamento n.
29520249005012255000.
A differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, come da documentazione allegata dall' ADER, risultano regolarmente notificati gli atti sottesi alla comunicazone preventiva di fermo amministrativo impugnata.
La cartella n. 29520200005042560 risulta notificata in data 18.03.2022 e successivamente è stato notificato avviso n. 29520249005012255 in data 01.07.2024;
la cartella n. 29520210023578554 risulta notificata in data 02.09.2022 e successivamente è stato notificato avviso n. 29520249010206208 in data 13.11.2024;
la cartella n. 29520170015397357 risulta notificata in data 12.02.2018 e successivamente è stato notificato avviso n. 29520229003091540 in data 24.05.2022;
la cartella n. 29520210070570141 risulta notificata in data 20.07.2022;
la cartella n. 29520220009741551 risulta notificata in data 20.07.2022;
la cartella n. 29520240014432656 risulta notificata in data 10.07.2024;
la cartella n. 29520180019007558 risulta notificata in data 15.04.2019;
la cartella n. 29520210059933062 risulta notificata in data 20.07.2022.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.
Pertanto nessuna prescrizione si è verificata in quanto, ai fini del calcolo dei relativi termini deve tenersi conto anche del periodo di sospensione a seguito dell' emergenza Covid- 19 dall' 8 Marzo 2020 al 31.08.2021.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione 12, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e per l' effetto conferma l' atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore dell' Agenzia delle Entrate- SC.
Così deciso in Messina il 30/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Eugenio Triveri