Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13822/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CADEDDU MARCO, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA WASHINGTON, 98 MILANO contro
, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA CP_1
SAVARE', 1 MILANO
Oggetto: anticipazione indennita' NASPI
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, inviato in via telematica in data 26-11-24,
CP_
ha convenuto in giudizio l per sentir accertare il proprio diritto a Parte_1 percepire l'anticipazione dell'indennita' Naspi a decorrere dal 1-2-24, con conseguente condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di € 23.073,21 oltre accessori di legge;
ha chiesto inoltre l'accertamento del danno subito a causa dell'illegittimo CP_ diniego da parte dell , con conseguente condanna del convenuto al pagamento del relativo risarcimento, da quantificarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad
€ 6.472,18.
Premesso di aver presentato domanda per l'indennita' di disoccupazione, che era stata regolarmente accolta con decorrenza dal 22-12-23, il ricorrente ha esposto di aver costituito, in data 10-1-24 una societa' avente come oggetto sociale l'attivita' di parrucchiere e di aver pagina 1 di 4
Naspi: la domanda era stata respinta in data 12-3-24 perche' antecedente alla data di inizio dell'attivita' imprenditoriale. Il ricorrente ha aggiunto di essere tato costretto a domandare un prestito di € 10.000,00 alla propria madre, che a sua volta aveva dovuto chiedere un prestito a una finanziaria: il diniego dell'Istituto aveva quindi determinato un danno pari almeno alla quota degli oneri dovuti per interessi e spese.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1.I fatti oggetto di causa sono documentali e pacifici.
Il ricorrente ha ottenuto l'indennita' di disoccupazione Naspi con decorrenza dal 22-12-23.
In data 31-1-24 il ricorrente ha presentato istanza di anticipazione in un'unica soluzione dell'indennita' Naspi.
In data 12-3-24 la domanda e' stata respinta con la seguente motivazione: ““LA DOMANDA
DI ANTICIPAZIONE E' ANTECEDENTE ALLA DATA DI INIZIO DELL'ATTIVITA'
AUTOIMPRENDITORIALE”. CP_ In data 18-4-24 il ricorrente ha presentato ricorso al Comitato Provinciale , che in data 9-
5-24 ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: ““in base alla comunicazione fatta alla
Camera di Commercio ,l'attività era iniziata il 1° febbraio 2024; la comunicazione determinava anche l'iscrizione alla gestione artigiana con obbligo contributivo dal febbraio 2024. Per la
Circolare n. 94/2015 li lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica CP_1
soluzione della NASpl deve presentare all' , a pena di decadenza, domanda di CP_1
anticipazioni in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, la domanda pertanto doveva essere presentava nei 30 giorni successivi al 01/02/2024”
L'art. 8 del D. Lgs. 22/2015 stabilisce: “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della
NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo
pagina 2 di 4 all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio … Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' , a CP_1
pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa”.
Nel caso di specie il ricorrente ha costituito in data 10-1-24 la Controparte_2
conferendo le quote di capitale sociale in pari data e' stata
[...] chiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, comunicando la “costituzione nuova impresa senza immediato inizio attivita'”.
Dalla visura camerale la data di inizio dell'attivita' risulta il 1-2-24, vale a dire il giorno successivo alla presentazione dell'istanza di anticipazione della Naspi in un'unica soluzione.
Al momento della presentazione dell'istanza, pertanto, non sussisteva uno dei requisiti per ottenere l'anticipo. CP_ Del resto lo stesso ricorso definisce il provvedimento di rigetto dell “formalmente plausibile”.
Effettivamente la necessita' che l'attivita' economica sia iniziata prima di presentare la domanda di anticipazione e' tesa a garantire l'effettività della destinazione Naspi: come CP_ evidenziato dall' nelle sue difese, “In caso contrario, il lavoratore potrebbe monetizzare la
NASPI attraverso un unico pagamento, senza intraprendere alcuna attività”.
Peraltro, nel caso di specie, al momento della presentazione dell'istanza di anticipazione il ricorrente aveva compiuto gli adempimenti necessari per l'avvio dell'attivita', di fatto pacificamente iniziata in data 1-2-24: in data 10-1-24 costituzione di una societa', con conferimento delle quote sociale, e richiesta di iscrizione alla Camera di commercio, in data
16-1-24 segnalazione al Comune di Milano di inizio dell'attivita' di acconciatore e/o estetista. CP_ Si aggiunga che l , a seguito di domanda presentata in data 1-2-24, ha iscritto il ricorrente alla Gestione artigiani come titolare dell'azienda.
Tenuto conto del minimo intervallo intercorso tra data di presentazione dell'istanza ed effettivo e pacifico inizio dell'attivita', si puo' quindi ritenere che l'istanza sia stata presentata quando di fatto l'attivita', comprensiva delle attivita' preparatorie e propedeutiche all'avvio dell'impresa, era iniziata.
pagina 3 di 4 Il ricorrente ha quindi diritto all'anticipazione dell con decorrenza dal 1-2-24 e Controparte_3
CP_ l e' tenuto a corrispondergli il complessivo importo di € 23.073,21, oltre interessi legali, importo non contestato nel suo ammontare dal convenuto.
3. Non puo, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno. CP_ Il ricorrente deduce di essere stato costretto, a seguito dell'illegittimo diniego dell , a chiedere un prestito alla madre, che a sua volta aveva dovuto chiedere un prestito a una finanziaria: il diniego dell'Istituto aveva quindi determinato un danno pari almeno alla quota degli oneri dovuti per interessi e spese.
Nessuna valida prova e' stata, infatti, offerta della destinazione del preteso prestito alle spese a cui il ricorrente avrebbe dovuto far fronte con l'anticipazione Naspi.
Si ritiene sussistano eque ragioni, tenuto conto della reciproca soccombenza e comunque della formale inosservanza dei termini di legge, per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente a percepire l'anticipazione dell'indennita' Naspi dal 1-2-24; CP_ condanna l' a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di € 23.073,21, oltre interessi legali;
rigetta per il resto;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 05/03/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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