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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/10/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.P.U. 69-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile – Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 69/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(P.IVA: ), in persona della procuratrice avv. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cupido del foro di Milano, ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 1, come da procura in atti creditrice ricorrente nei confronti di
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore e legale rappresentante con sede in Castellina in Chianti (SI), viale CP_2 della Rimembranza n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Pezone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Colle Val d'Elsa (SI), via G. Verdi n. 13, come da procura in atti resistente
Pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 19.9.2025 la ricorrente a Parte_1 chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
, rappresentando di vantare un credito pari a € Controparte_3
67.626,45, come da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 25.10.2024, reso esecutivo in data 29.1.2025, e pedissequo atto di precetto.
A sostegno della propria domanda e, in particolare, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti, l'esito negativo del pignoramento presso terzi.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data
26.9.2025), si è costituita in giudizio, non opponendosi all'accertamento dello stato di insolvenza e depositando i bilanci dell'ultimi quattro anni di esercizio ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza del 29.10.2025 la ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, parte resistente si è rimessa alla valutazione del Tribunale e la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
, ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_3
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2
e 3, lett. c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Castellina in
Chianti (SI).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 14465/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 25.10.2024
(R.G. n. 24420/2024), reso esecutivo in data 29.1.2025, e dal pedissequo atto di precetto
(v. doc.
1-2 fasc. ricorrente).
Pagina 2 di 7 Deve poi essere affermata la qualità di impresa commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la società ad oggetto, tra le altre attività di “di servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, servizi degli istituti di bellezza, manicure e pedicure, qualsiasi servizio attinente la cura della persona, commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici ed affitto di aziende […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, dalla documentazione in atti, ivi comprese le informative d'ufficio, emerge il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (v. in particolare bilanci di esercizio depositati presso il Registro delle Imprese).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria)
a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass.
7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass. 29913/2018).
Ebbene, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, atteso che - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. tra le altre, con principi espressi nella vigenza della legge fallimentare ma di ritenersi applicabili anche alla presente fattispecie,
Cass., 19141/2006, conf. Cass. 19414/2017 e Cass. 24460/2020; v. altresì Cass.
25167/2016).
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente, munita di titolo giudiziale esecutivo, ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, nonché dalla rilevante
Pagina 3 di 7 esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all Controparte_4 per complessivi € 172.606,42 (v. informative acquisite d'ufficio), in assenza di
[...] attivo disponibile per farvi fronte. A ciò si aggiunga, altresì, la presenza di un altro titolo esecutivo nei suoi confronti (v. informative acquisite d'ufficio), nonché l'esito negativo del tentativo di pignoramento presso terzi effettuato dalla ricorrente (v. doc.
3-4 fasc. ricorrente).
Nel caso di specie deve dunque presumersi la sproporzione tra gli elementi attivi del patrimonio sociale con quelli del passivo, tenuto conto del mancato pagamento dei debiti nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, alcuni già affidati all'agente della riscossione, e dell'esposizione debitoria emergente dai dati contabili, da cui si evince uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, in assenza di attivo di pronto smobilizzo capiente per l'esposizione debitoria emersa in sede di istruttoria.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria
è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo stato appare Per_1 in possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356
CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
(P.IVA: ), con sede in Castellina in Chianti (SI), viale
[...] P.IVA_2 della Rimembranza n. 3; nomina
Pagina 4 di 7 giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i Per_1 due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 4 marzo
2026 alle ore 13:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
Pagina 5 di 7 segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; autorizza il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
Pagina 6 di 7 - a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025.
La giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marta Dell'Unto dott. Gianmarco Marinai
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile – Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 69/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(P.IVA: ), in persona della procuratrice avv. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cupido del foro di Milano, ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 1, come da procura in atti creditrice ricorrente nei confronti di
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore e legale rappresentante con sede in Castellina in Chianti (SI), viale CP_2 della Rimembranza n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Pezone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Colle Val d'Elsa (SI), via G. Verdi n. 13, come da procura in atti resistente
Pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 19.9.2025 la ricorrente a Parte_1 chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
, rappresentando di vantare un credito pari a € Controparte_3
67.626,45, come da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 25.10.2024, reso esecutivo in data 29.1.2025, e pedissequo atto di precetto.
A sostegno della propria domanda e, in particolare, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti, l'esito negativo del pignoramento presso terzi.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data
26.9.2025), si è costituita in giudizio, non opponendosi all'accertamento dello stato di insolvenza e depositando i bilanci dell'ultimi quattro anni di esercizio ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza del 29.10.2025 la ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, parte resistente si è rimessa alla valutazione del Tribunale e la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
, ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_3
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2
e 3, lett. c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Castellina in
Chianti (SI).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 14465/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 25.10.2024
(R.G. n. 24420/2024), reso esecutivo in data 29.1.2025, e dal pedissequo atto di precetto
(v. doc.
1-2 fasc. ricorrente).
Pagina 2 di 7 Deve poi essere affermata la qualità di impresa commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la società ad oggetto, tra le altre attività di “di servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, servizi degli istituti di bellezza, manicure e pedicure, qualsiasi servizio attinente la cura della persona, commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici ed affitto di aziende […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, dalla documentazione in atti, ivi comprese le informative d'ufficio, emerge il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (v. in particolare bilanci di esercizio depositati presso il Registro delle Imprese).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria)
a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass.
7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass. 29913/2018).
Ebbene, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, atteso che - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. tra le altre, con principi espressi nella vigenza della legge fallimentare ma di ritenersi applicabili anche alla presente fattispecie,
Cass., 19141/2006, conf. Cass. 19414/2017 e Cass. 24460/2020; v. altresì Cass.
25167/2016).
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente, munita di titolo giudiziale esecutivo, ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, nonché dalla rilevante
Pagina 3 di 7 esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all Controparte_4 per complessivi € 172.606,42 (v. informative acquisite d'ufficio), in assenza di
[...] attivo disponibile per farvi fronte. A ciò si aggiunga, altresì, la presenza di un altro titolo esecutivo nei suoi confronti (v. informative acquisite d'ufficio), nonché l'esito negativo del tentativo di pignoramento presso terzi effettuato dalla ricorrente (v. doc.
3-4 fasc. ricorrente).
Nel caso di specie deve dunque presumersi la sproporzione tra gli elementi attivi del patrimonio sociale con quelli del passivo, tenuto conto del mancato pagamento dei debiti nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, alcuni già affidati all'agente della riscossione, e dell'esposizione debitoria emergente dai dati contabili, da cui si evince uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, in assenza di attivo di pronto smobilizzo capiente per l'esposizione debitoria emersa in sede di istruttoria.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria
è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo stato appare Per_1 in possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356
CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
(P.IVA: ), con sede in Castellina in Chianti (SI), viale
[...] P.IVA_2 della Rimembranza n. 3; nomina
Pagina 4 di 7 giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i Per_1 due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 4 marzo
2026 alle ore 13:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
Pagina 5 di 7 segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; autorizza il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
Pagina 6 di 7 - a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025.
La giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marta Dell'Unto dott. Gianmarco Marinai
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