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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 634/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 13/06/2024 da
C.F. , nata ad [...] Parte_1 C.F._1 il 20/02/1977 e residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Mariano Nardi del Foro di Ascoli Piceno, E
[...]
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(BZ) il 16/09/1971 e residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Bonanni del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09/12/2024 ha espresso parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 09/10/2004 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli
Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2004 atto n. 176 parte 2 Serie A;
- dall'unione coniugale, in data 22/12/2006, è nata la figlia , C.F. Persona_1
che attualmente frequenta l'ultimo anno del Liceo Scientifico C.F._2
di Ascoli Piceno;
- la casa familiare, è sita ad Ascoli Piceno in Via Piceno Aprutina n. 46 ed è costituita da un fabbricato da cielo a terra di due piani, di proprietà del Sig. Parte_2
e con diritto di abitazione della Sig.ra sulla quota
[...] Parte_1
di ½ dell'intero bene immobile;
- la Sig.ra presta la propria attività lavorativa, in qualità di socia Parte_1
lavoratrice in favore della società Fap Marmi srl, di cui è socia - amministratrice ed è economicamente autonoma e indipendente. La ricorrente percepisce una pensione mensile di invalidità civile di circa € 336,00 e negli ultimi tre anni di imposta ha avuto un reddito netto di circa € 15.000,00 nell'anno 2020, di circa € 6.000,00 nell'anno 2021
e di circa € 300,00 nell'anno 2022. La sig.ra è titolare di un conto corrente Parte_3
bancario n. 108218 acceso presso la Banca del Piceno ed è proprietaria dei seguenti beni immobili:
1. 1/108 del diritto di nuda proprietà di un fabbricato sito ad Acquasanta T. (AP) in
Fraz.ne Falciano, foglio n. 22, part.lla n. 314, cat. C/2, cl. 3, rend. € 22,31; 2. 1/4 del diritto di nuda proprietà di un fabbricato sito ad Acquasanta T. (AP) in
Fraz.ne Falciano n. 34, foglio n. 22, part.lla n. 271, sub 2, cat. A/2, cl. 2, rend. € 228,27;
3. 1/4 del diritto di nuda proprietà di un fabbricato sito ad Acquasanta T. (AP) in
Fraz.ne Falciano n. 34, foglio n. 22, part.lla n. 271, sub 3, cat. C/6, cl. 3, rend. € 50,61;
4. 7/36 del diritto di proprietà di un fabbricato sito ad Acquasanta T. (AP) in Fraz.ne
Falciano, foglio n. 22, part.lla n. 22, cat. C/2, cl. 1, rend. € 165,94;
5. 1/24 del diritto di nuda proprietà di un fabbricato sito ad Acquasanta T. (AP) in
Fraz.ne Falciano n. 34, foglio n. 22, part.lla n. 271, sub 1, cat. A/2, cl. 2, rend. € 175,60;
6. 1/24 del diritto di nuda proprietà di un fabbricato sito ad Acquasanta T. (AP) in
Fraz.ne Falciano n. 34, foglio n. 22, part.lla n. 271, sub 4, cat. C/6, cl. 4, rend. € 36,87;
7. 1/1 del diritto di abitazione di un fabbricato sito ad Ascoli P. (AP) in Via Piceno
Aprutina n. 46, foglio n. 79, part.lla n. 100, sub 5, cat. A/3, cl. 4, rend. € 283,48;
8. 1/1 del diritto di abitazione di un fabbricato sito ad Ascoli P. (AP) in Via Piceno
Aprutina n. 46, foglio n. 79, part.lla n. 100, sub 8, cat. C/6, cl. 5, rend. € 42,30;
9. 1/1 del diritto di abitazione di un fabbricato sito ad Ascoli P. (AP) in Via Piceno
Aprutina n. 46, foglio n. 79, part.lla n. 100, sub 9, cat. C/2, cl. 3, rend. € 23,96;
10. 1/2 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta
T. (AP), foglio n. 22, part.lla n. 305, R.A. € 3,67, R.D. € 3,67, mq. 1775;
11. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 22, part.lla n. 303, R.A. € 1,40, R.D. € 1,40, mq. 680;
12. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 22, part.lla n. 306, R.A. € 3,07, R.D. € 3,07, mq. 1485;
13. 17/216 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 3, R.A. € 0,09, R.D. € 0,12, mq. 570;
14. 17/216 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 4, R.A. € 0,09, R.D. € 0,09, mq. 850;
15. 17/216 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 17, R.A. € 1,13, R.D. € 1,13, mq. 5460; 16. 17/216 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 46, R.A. € 1,12, R.D. € 1,49, mq. 7230;
17. 17/216 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 93, R.A. € 0,22, R.D. € 0,30, mq. 1450;
18. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 125, R.A. € 1,06, R.D. € 1,06, mq. 10280;
19. 1/4 del diritto di proprietà di un fabbricato rurale sito ad Acquasanta T. (AP), foglio n. 7, part.lla n. 180, mq. 20;
20. 1/3 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 135, R.A. € 7,49, R.D. € 5,62, mq. 7250;
21. 1/3 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 138, R.A. € 0,15, R.D. € 0,04, mq. 190;
22. 1/3 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 141, R.A. € 0,24, R.D. € 0,36, mq. 2340;
23. 1/4 del diritto di proprietà di un'area rurale sita ad Acquasanta T. (AP), foglio n.
12, part.lla n. 231, mq. 23;
24. 1/4 del diritto di proprietà di una porzione di fabbricato sita ad Acquasanta T. (AP), foglio n. 12, part.lla n. 233, sub. 1;
25. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 12, part.lla n. 256, R.D. € 0,04, R.A. € 0,08, mq. 52;
26. 1/24 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta
T. (AP), foglio n. 22, part.lla n. 225, R.D. € 0,58, R.A. € 0,58, mq. 280;
27. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 94, R.D. € 7,97, R.A. € 5,98, mq. 38600;
28. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 97, R.D. € 0,48, R.A. € 0,48, mq. 9370;
29. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 119, R.D. € 1,29, R.A. € 4,84, mq. 6250; 30. 1/4 del diritto di proprietà di un fabbricato rurale sito ad Acquasanta T. (AP), foglio n. 12, part.lla n. 232, mq. 170;
31. 1/4 del diritto di proprietà di una porzione di fabbricato sita ad Acquasanta T. (AP), foglio n.12, part.lla n. 233, sub. n. 2;
32. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 12, part.lla n. 254, R.D. € 1,36, R.A. € 2,73, mq. 1760;
33. 1/3 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 120, R.D. € 0,43, R.A. € 1,62, mq. 2090;
34. 1/3 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 11, part.lla n. 39, R.D. € 3,30, R.A. € 1,10, mq. 4260;
35. 1/3 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 11, part.lla n. 190, R.D. € 0,29, R.A. € 0,14, mq. 1400;
36. 1/108 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta
T. (AP), foglio n. 12, part.lla n. 55, R.D. € 0,14, R.A. € 0,11, mq. 680;
37. 1/108 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta
T. (AP), foglio n. 12, part.lla n. 56, R.D. € 0,02, R.A. € 0,01, mq. 80;
38. 1/108 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta
T. (AP), foglio n. 22, part.lla n. 270, R.D. € 3,28, R.A. € 4,11, mq. 3180;
39. 1/8 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 22, part.lla n. 304, R.D. € 0,13, R.A. € 0,13, mq. 65;
40. 1/72 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta
T. (AP), foglio n. 167, part.lla n. 131, R.D. € 2,61, R.A. € 1,74, mq. 3370;
41. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Ascoli P. (AP), foglio n. 167, part.lla n. 59, R.D. € 3,78, R.A. € 1,73, mq. 6510;
42. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Ascoli P. (AP), foglio n. 167, part.lla n. 60, R.D. € 0,91, R.A. € 0,60, mq. 1170;
43. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Ascoli P. (AP), foglio n. 167, part.lla n. 62, R.D. € 9,87, R.A. € 6,58, mq. 12740; 44. 1/72 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito a
Roccafluvione (AP), foglio n. 58, part.lla n. 47, R.D. € 0,50, R.A. € 0,25, mq. 4860;
45. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito a Roccafluvione (AP), foglio n. 58, part.lla n. 15, R.D. € 0,34, R.A. € 0,34, mq. 6500;
46. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito a Roccafluvione (AP), foglio n. 58, part.lla n. 16, R.D. € 8,44, R.A. € 8,44, mq. 8170;
47. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito a Roccafluvione (AP), foglio n. 58, part.lla n. 154, R.D. € 0,29, R.A. € 0,19, mq. 1840;
48. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito a Roccafluvione (AP), foglio n. 58, part.lla n. 217, R.D. € 0,02, R.A. € 0,02, mq. 300;
49. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito a Roccafluvione (AP), foglio n. 58, part.lla n. 218, R.D. € 0,04, R.A. € 0,04, mq. 800;
50. 17/324 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito a
Roccafluvione (AP), foglio n. 53, part.lla n. 102, R.D. € 0,22, R.A. € 0,22, mq. 1450;
51. 1000/4000 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito a
Roccafluvione (AP), foglio n. 53, part.lla n. 70, R.D. € 0,17, R.A. € 0,17, mq. 3380;
- Infine, la ricorrente è gravata unitamente al coniuge, da un mutuo ipotecario ventennale di €100.000,00 contratto per l'acquisto della casa familiare, con una rata mensile di € 700,00;
- la non è proprietaria di autovetture o motocicli;
Pt_1
- il signor presta la propria attività lavorativa, in qualità di dipendente, presso Pt_2
la Farmacia Fortuna Snc ed è economicamente autonomo e indipendente. Negli ultimi tre anni di imposta ha avuto un reddito netto di € 28.634,00 nell'anno 2020, di €
29.139,00 nell'anno 2021 e di € 30.190,00 nell'anno 2022;
- il sig. è titolare di un conto corrente bancario n.000000106079 acceso presso Pt_2
la Banca del Piceno ed è proprietario dei seguenti beni immobili: fabbricato sito nel
Comune di Ascoli Piceno (AP), Via Piceno Aprutina n. 46 nell'insieme confinante con beni comuni, Via Piceno Aprutina, particelle 204, 316, 437, 101 e 1126, salvo altri, e precisamente: (i) abitazione composta da wc al piano seminterrato, ingresso, cucina e soggiorno al piano terra, due camere e un bagno al piano primo, fondaco al piano secondo (sottotetto), della consistenza catastale di vani cinque virgola cinque;
(ii) posto auto coperto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati tredici di pertinenza dell'abitazione sopra descritta;
(iii) locale ad uso magazzino al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati otto di pertinenza dell'abitazione sopra descritta, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ascoli Piceno al Foglio
79 Particelle: 100 subalterno 5, z.c. 3, categoria A/3 classe 4 vani 5,5 superficie catastale di metri quadri 145 rendita Euro 283,48 Via Piceno Aprutina n. 46 piani S1-
T-1-2; 100 subalterno 8 z.c. 3,categoria C/6 classe 5 mq. 13 superficie ca tastale di metri quadri 14 rendita Euro 42,30 Via Piceno Aprutina n. 46 piano T;
- 100 subalterno
9 z.c. 3, categoria C/2 clas se 3 mq. 8 superficie catastale di metri quadri 9 rendita Euro
23,96 Via Piceno Aprutina n. 46 piano T. Le porzioni immobiliari in oggetto hanno diritto al bene comune non censibile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Ascoli Piceno al Foglio 79 Particella 100 subalterno 7(corte esterna), di cui all'atto di compravendita del 2 novembre 2022 rep n. 13627 - racc. n. 10428;
- il sig. è proprietario dell'autovettura Skoda tg EX133PZ; Pt_2
- i coniugi godono, in via autonoma, di propri redditi e di adeguati mezzi di sostentamento e, allo stato, non sussiste tra di essi alcun rapporto economico, derivante dal legame matrimoniale, da definire;
- i coniugi si trovano ad attraversare da oltre un anno una profonda crisi coniugale che appare allo stato irreversibile, nonostante gli sforzi profusi per una riconciliazione, essendo inequivocabilmente emersa una seria incompatibilità caratteriale che causa continui litigi ed incomprensioni ed ha reso impossibile la prosecuzione della vita coniugale e della convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia è collocata presso la madre Sig.ra con cui vivrà Per_1 Parte_1
stabilmente nella casa familiare sita ad Ascoli Piceno in Via Piceno Aprutina n. 46 che viene assegnata, con tutti gli arredi ivi esistenti, alla madre nell'interesse della figlia minore e fino a quando quest'ultima non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. la figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4. il sig. eserciterà il diritto di visita della figlia il mercoledì Controparte_1
di ogni settimana dalle ore 18,00 alle 22,00, nel rispetto delle esigenze di vita e di studio della medesima e di lavoro del padre, della cui volontà dovrà essere tenuto conto in via prioritaria e previa comunicazione alla madre con congruo anticipo, anche per lo svolgimento di attività ludico-ricreative o sportive, sempre nel rispetto delle attitudini e della volontà della minore, nonché per due fine settimana al mese, dal sabato all'uscita della scuola alla domenica fino alle ore 22, in via alternata. La ragazza trascorrerà col padre, ad anni alterni, il 24 dicembre ed il 31 dicembre, e viceversa l'anno successivo, a partire dal corrente anno e le Festività con la madre. Lo stesso criterio di alternanza sarà applicato per le Festività di Pasqua (il giorno di Pasqua col padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa l'anno successivo) e di
Ferragosto. Il padre potrà tenere inoltre con sé la figlia durante le ferie estive, per un periodo di 15 giorni consecutivi, da concordare con la madre e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze, della volontà e delle preferenze della ragazza;
5. il sig. Nespeca A.A.G. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, un assegno mensile di 350,00 euro, da corrispondere mediante bonifico bancario Per_1
alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT (Indice prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati) a decorrere dalla di omologa della separazione. Il padre inoltre provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, previamente concordate con la madre sia in ordine alla loro necessità che nel quantum di spesa (spese mediche non coperte da
SSN, apparecchi ortodontici, nonché spese per attività scolastiche non obbligatorie ed a carattere di arricchimento culturale, sportive, ludiche-ricreative, corsi di recupero e lezioni private, doposcuola) rimborsandole alla stessa dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Rimborserà altresì il 50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia per le quali non è necessario l'accordo tra i coniugi e cioè spese mediche urgenti, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, libri scolastici e tasse universitarie, gite scolastiche e trasporto pubblico extraurbano, il tutto come previsto dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ascoli Piceno del
3.9.2019 del quale le parti hanno preso visione e acquisito copia;
6. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
7. i coniugi si danno atto che ogni altro rapporto economico e patrimoniale in essere tra loro e derivante dal legame coniugale è stato regolato;
8. il sig. Nespeca A.A.G. si impegna a lasciare la casa familiare quanto prima ed in ogni caso non oltre l'emanazione del provvedimento di omologa delle presenti condizioni di separazione, asportando dalla stessa i beni già individuati concordemente dai coniugi.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, demandando alla Cancelleria di curarne l'invio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli
Piceno ordinando ad esso di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza ed alle altre incombenze di legge;
2. Confermare la collocazione della figlia presso la madre e l'assegnazione della Per_1
ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Ascoli Piceno in Via Piceno Aprutina n.
46 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della madre, nell'interesse della figlia ivi stabilmente conviventi e fin tanto che la figlia non avrà raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica;
3. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4. Confermare che il sig. eserciterà il diritto di visita della Controparte_1
figlia il mercoledì di ogni settimana dalle ore 18,00 alle 22,00, nel rispetto delle esigenze di vita e di studio della medesima e di lavoro del padre, della cui volontà dovrà essere tenuto conto in via prioritaria e previa comunicazione alla madre con congruo anticipo, anche per lo svolgimento di attività ludico-ricreative o sportive, sempre nel rispetto delle attitudini e della volontà della minore, nonché per due fine settimana al mese, dal sabato all'uscita della scuola alla domenica fino alle ore 22, in via alternata.
La ragazza trascorrerà col padre, ad anni alterni, il 24 dicembre ed il 31 dicembre, e viceversa l'anno successivo, a partire dal corrente anno e le Festività con la madre. Lo stesso criterio di alternanza sarà applicato per le Festività di Pasqua (il giorno di Pasqua col padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa l'anno successivo) e di
Ferragosto. Il padre potrà tenere inoltre con sé la figlia durante le ferie estive, per un periodo di 15 giorni consecutivi, da concordare con la madre e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze, della volontà e delle preferenze della ragazza;
5. Confermare che il sig. Nespeca A.A.G. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , un assegno mensile di 350,00 euro, da corrispondere Per_1
mediante bonifico bancario alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (Indice prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati), a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
Confermare che il padre inoltre provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, previamente concordate con la madre sia in ordine alla loro necessità che nel quantum di spesa (spese mediche non coperte da SSN, apparecchi ortodontici, nonché spese per attività scolastiche non obbligatorie ed a carattere di arricchimento culturale, sportive, ludiche-ricreative, corsi di recupero e lezioni private, doposcuola) rimborsandole alla stessa dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Rimborserà altresì il 50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia per le quali non è necessario l'accordo tra i coniugi e cioè spese mediche urgenti, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, libri scolastici e tasse universitarie, gite scolastiche e trasporto pubblico extraurbano, il tutto come previsto dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ascoli Piceno del 3.9.2019 del quale le parti hanno preso visione e acquisito copia;
6. le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra i coniugi.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 27/11/2024 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 02/12/2024, il Tribunale omologava la separazione consensuale fra i coniugi alle condizioni come sopra concordate e disponeva, come da separata ordinanza, rimettersi la causa sul ruolo del magistrato relatore per l'udienza dell'11/06/2025 per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio, pure proposta dalle parti.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale, dott. Luigi Cirillo, ad altra sede giudiziaria, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, nonché il parere del P.M. in sede, a detta udienza la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al
Collegio sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli della figlia.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 09/10/2004 ad Ascoli Piceno alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato iscritto nei Registri degli atti dello
Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2004 atto n. 176 parte 2 Serie A;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/6/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 634/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 13/06/2024 da
C.F. , nata ad [...] Parte_1 C.F._1 il 20/02/1977 e residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Mariano Nardi del Foro di Ascoli Piceno, E
[...]
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(BZ) il 16/09/1971 e residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Bonanni del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09/12/2024 ha espresso parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 09/10/2004 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli
Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2004 atto n. 176 parte 2 Serie A;
- dall'unione coniugale, in data 22/12/2006, è nata la figlia , C.F. Persona_1
che attualmente frequenta l'ultimo anno del Liceo Scientifico C.F._2
di Ascoli Piceno;
- la casa familiare, è sita ad Ascoli Piceno in Via Piceno Aprutina n. 46 ed è costituita da un fabbricato da cielo a terra di due piani, di proprietà del Sig. Parte_2
e con diritto di abitazione della Sig.ra sulla quota
[...] Parte_1
di ½ dell'intero bene immobile;
- la Sig.ra presta la propria attività lavorativa, in qualità di socia Parte_1
lavoratrice in favore della società Fap Marmi srl, di cui è socia - amministratrice ed è economicamente autonoma e indipendente. La ricorrente percepisce una pensione mensile di invalidità civile di circa € 336,00 e negli ultimi tre anni di imposta ha avuto un reddito netto di circa € 15.000,00 nell'anno 2020, di circa € 6.000,00 nell'anno 2021
e di circa € 300,00 nell'anno 2022. La sig.ra è titolare di un conto corrente Parte_3
bancario n. 108218 acceso presso la Banca del Piceno ed è proprietaria dei seguenti beni immobili:
1. 1/108 del diritto di nuda proprietà di un fabbricato sito ad Acquasanta T. (AP) in
Fraz.ne Falciano, foglio n. 22, part.lla n. 314, cat. C/2, cl. 3, rend. € 22,31; 2. 1/4 del diritto di nuda proprietà di un fabbricato sito ad Acquasanta T. (AP) in
Fraz.ne Falciano n. 34, foglio n. 22, part.lla n. 271, sub 2, cat. A/2, cl. 2, rend. € 228,27;
3. 1/4 del diritto di nuda proprietà di un fabbricato sito ad Acquasanta T. (AP) in
Fraz.ne Falciano n. 34, foglio n. 22, part.lla n. 271, sub 3, cat. C/6, cl. 3, rend. € 50,61;
4. 7/36 del diritto di proprietà di un fabbricato sito ad Acquasanta T. (AP) in Fraz.ne
Falciano, foglio n. 22, part.lla n. 22, cat. C/2, cl. 1, rend. € 165,94;
5. 1/24 del diritto di nuda proprietà di un fabbricato sito ad Acquasanta T. (AP) in
Fraz.ne Falciano n. 34, foglio n. 22, part.lla n. 271, sub 1, cat. A/2, cl. 2, rend. € 175,60;
6. 1/24 del diritto di nuda proprietà di un fabbricato sito ad Acquasanta T. (AP) in
Fraz.ne Falciano n. 34, foglio n. 22, part.lla n. 271, sub 4, cat. C/6, cl. 4, rend. € 36,87;
7. 1/1 del diritto di abitazione di un fabbricato sito ad Ascoli P. (AP) in Via Piceno
Aprutina n. 46, foglio n. 79, part.lla n. 100, sub 5, cat. A/3, cl. 4, rend. € 283,48;
8. 1/1 del diritto di abitazione di un fabbricato sito ad Ascoli P. (AP) in Via Piceno
Aprutina n. 46, foglio n. 79, part.lla n. 100, sub 8, cat. C/6, cl. 5, rend. € 42,30;
9. 1/1 del diritto di abitazione di un fabbricato sito ad Ascoli P. (AP) in Via Piceno
Aprutina n. 46, foglio n. 79, part.lla n. 100, sub 9, cat. C/2, cl. 3, rend. € 23,96;
10. 1/2 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta
T. (AP), foglio n. 22, part.lla n. 305, R.A. € 3,67, R.D. € 3,67, mq. 1775;
11. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 22, part.lla n. 303, R.A. € 1,40, R.D. € 1,40, mq. 680;
12. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 22, part.lla n. 306, R.A. € 3,07, R.D. € 3,07, mq. 1485;
13. 17/216 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 3, R.A. € 0,09, R.D. € 0,12, mq. 570;
14. 17/216 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 4, R.A. € 0,09, R.D. € 0,09, mq. 850;
15. 17/216 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 17, R.A. € 1,13, R.D. € 1,13, mq. 5460; 16. 17/216 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 46, R.A. € 1,12, R.D. € 1,49, mq. 7230;
17. 17/216 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 93, R.A. € 0,22, R.D. € 0,30, mq. 1450;
18. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 125, R.A. € 1,06, R.D. € 1,06, mq. 10280;
19. 1/4 del diritto di proprietà di un fabbricato rurale sito ad Acquasanta T. (AP), foglio n. 7, part.lla n. 180, mq. 20;
20. 1/3 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 135, R.A. € 7,49, R.D. € 5,62, mq. 7250;
21. 1/3 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 138, R.A. € 0,15, R.D. € 0,04, mq. 190;
22. 1/3 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 141, R.A. € 0,24, R.D. € 0,36, mq. 2340;
23. 1/4 del diritto di proprietà di un'area rurale sita ad Acquasanta T. (AP), foglio n.
12, part.lla n. 231, mq. 23;
24. 1/4 del diritto di proprietà di una porzione di fabbricato sita ad Acquasanta T. (AP), foglio n. 12, part.lla n. 233, sub. 1;
25. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 12, part.lla n. 256, R.D. € 0,04, R.A. € 0,08, mq. 52;
26. 1/24 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta
T. (AP), foglio n. 22, part.lla n. 225, R.D. € 0,58, R.A. € 0,58, mq. 280;
27. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 94, R.D. € 7,97, R.A. € 5,98, mq. 38600;
28. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 97, R.D. € 0,48, R.A. € 0,48, mq. 9370;
29. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 119, R.D. € 1,29, R.A. € 4,84, mq. 6250; 30. 1/4 del diritto di proprietà di un fabbricato rurale sito ad Acquasanta T. (AP), foglio n. 12, part.lla n. 232, mq. 170;
31. 1/4 del diritto di proprietà di una porzione di fabbricato sita ad Acquasanta T. (AP), foglio n.12, part.lla n. 233, sub. n. 2;
32. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 12, part.lla n. 254, R.D. € 1,36, R.A. € 2,73, mq. 1760;
33. 1/3 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 7, part.lla n. 120, R.D. € 0,43, R.A. € 1,62, mq. 2090;
34. 1/3 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 11, part.lla n. 39, R.D. € 3,30, R.A. € 1,10, mq. 4260;
35. 1/3 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 11, part.lla n. 190, R.D. € 0,29, R.A. € 0,14, mq. 1400;
36. 1/108 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta
T. (AP), foglio n. 12, part.lla n. 55, R.D. € 0,14, R.A. € 0,11, mq. 680;
37. 1/108 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta
T. (AP), foglio n. 12, part.lla n. 56, R.D. € 0,02, R.A. € 0,01, mq. 80;
38. 1/108 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta
T. (AP), foglio n. 22, part.lla n. 270, R.D. € 3,28, R.A. € 4,11, mq. 3180;
39. 1/8 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta T.
(AP), foglio n. 22, part.lla n. 304, R.D. € 0,13, R.A. € 0,13, mq. 65;
40. 1/72 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Acquasanta
T. (AP), foglio n. 167, part.lla n. 131, R.D. € 2,61, R.A. € 1,74, mq. 3370;
41. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Ascoli P. (AP), foglio n. 167, part.lla n. 59, R.D. € 3,78, R.A. € 1,73, mq. 6510;
42. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Ascoli P. (AP), foglio n. 167, part.lla n. 60, R.D. € 0,91, R.A. € 0,60, mq. 1170;
43. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito ad Ascoli P. (AP), foglio n. 167, part.lla n. 62, R.D. € 9,87, R.A. € 6,58, mq. 12740; 44. 1/72 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito a
Roccafluvione (AP), foglio n. 58, part.lla n. 47, R.D. € 0,50, R.A. € 0,25, mq. 4860;
45. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito a Roccafluvione (AP), foglio n. 58, part.lla n. 15, R.D. € 0,34, R.A. € 0,34, mq. 6500;
46. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito a Roccafluvione (AP), foglio n. 58, part.lla n. 16, R.D. € 8,44, R.A. € 8,44, mq. 8170;
47. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito a Roccafluvione (AP), foglio n. 58, part.lla n. 154, R.D. € 0,29, R.A. € 0,19, mq. 1840;
48. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito a Roccafluvione (AP), foglio n. 58, part.lla n. 217, R.D. € 0,02, R.A. € 0,02, mq. 300;
49. 1/4 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito a Roccafluvione (AP), foglio n. 58, part.lla n. 218, R.D. € 0,04, R.A. € 0,04, mq. 800;
50. 17/324 del diritto di nuda proprietà di un appezzamento di terreno sito a
Roccafluvione (AP), foglio n. 53, part.lla n. 102, R.D. € 0,22, R.A. € 0,22, mq. 1450;
51. 1000/4000 del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno sito a
Roccafluvione (AP), foglio n. 53, part.lla n. 70, R.D. € 0,17, R.A. € 0,17, mq. 3380;
- Infine, la ricorrente è gravata unitamente al coniuge, da un mutuo ipotecario ventennale di €100.000,00 contratto per l'acquisto della casa familiare, con una rata mensile di € 700,00;
- la non è proprietaria di autovetture o motocicli;
Pt_1
- il signor presta la propria attività lavorativa, in qualità di dipendente, presso Pt_2
la Farmacia Fortuna Snc ed è economicamente autonomo e indipendente. Negli ultimi tre anni di imposta ha avuto un reddito netto di € 28.634,00 nell'anno 2020, di €
29.139,00 nell'anno 2021 e di € 30.190,00 nell'anno 2022;
- il sig. è titolare di un conto corrente bancario n.000000106079 acceso presso Pt_2
la Banca del Piceno ed è proprietario dei seguenti beni immobili: fabbricato sito nel
Comune di Ascoli Piceno (AP), Via Piceno Aprutina n. 46 nell'insieme confinante con beni comuni, Via Piceno Aprutina, particelle 204, 316, 437, 101 e 1126, salvo altri, e precisamente: (i) abitazione composta da wc al piano seminterrato, ingresso, cucina e soggiorno al piano terra, due camere e un bagno al piano primo, fondaco al piano secondo (sottotetto), della consistenza catastale di vani cinque virgola cinque;
(ii) posto auto coperto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati tredici di pertinenza dell'abitazione sopra descritta;
(iii) locale ad uso magazzino al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati otto di pertinenza dell'abitazione sopra descritta, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ascoli Piceno al Foglio
79 Particelle: 100 subalterno 5, z.c. 3, categoria A/3 classe 4 vani 5,5 superficie catastale di metri quadri 145 rendita Euro 283,48 Via Piceno Aprutina n. 46 piani S1-
T-1-2; 100 subalterno 8 z.c. 3,categoria C/6 classe 5 mq. 13 superficie ca tastale di metri quadri 14 rendita Euro 42,30 Via Piceno Aprutina n. 46 piano T;
- 100 subalterno
9 z.c. 3, categoria C/2 clas se 3 mq. 8 superficie catastale di metri quadri 9 rendita Euro
23,96 Via Piceno Aprutina n. 46 piano T. Le porzioni immobiliari in oggetto hanno diritto al bene comune non censibile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Ascoli Piceno al Foglio 79 Particella 100 subalterno 7(corte esterna), di cui all'atto di compravendita del 2 novembre 2022 rep n. 13627 - racc. n. 10428;
- il sig. è proprietario dell'autovettura Skoda tg EX133PZ; Pt_2
- i coniugi godono, in via autonoma, di propri redditi e di adeguati mezzi di sostentamento e, allo stato, non sussiste tra di essi alcun rapporto economico, derivante dal legame matrimoniale, da definire;
- i coniugi si trovano ad attraversare da oltre un anno una profonda crisi coniugale che appare allo stato irreversibile, nonostante gli sforzi profusi per una riconciliazione, essendo inequivocabilmente emersa una seria incompatibilità caratteriale che causa continui litigi ed incomprensioni ed ha reso impossibile la prosecuzione della vita coniugale e della convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia è collocata presso la madre Sig.ra con cui vivrà Per_1 Parte_1
stabilmente nella casa familiare sita ad Ascoli Piceno in Via Piceno Aprutina n. 46 che viene assegnata, con tutti gli arredi ivi esistenti, alla madre nell'interesse della figlia minore e fino a quando quest'ultima non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. la figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4. il sig. eserciterà il diritto di visita della figlia il mercoledì Controparte_1
di ogni settimana dalle ore 18,00 alle 22,00, nel rispetto delle esigenze di vita e di studio della medesima e di lavoro del padre, della cui volontà dovrà essere tenuto conto in via prioritaria e previa comunicazione alla madre con congruo anticipo, anche per lo svolgimento di attività ludico-ricreative o sportive, sempre nel rispetto delle attitudini e della volontà della minore, nonché per due fine settimana al mese, dal sabato all'uscita della scuola alla domenica fino alle ore 22, in via alternata. La ragazza trascorrerà col padre, ad anni alterni, il 24 dicembre ed il 31 dicembre, e viceversa l'anno successivo, a partire dal corrente anno e le Festività con la madre. Lo stesso criterio di alternanza sarà applicato per le Festività di Pasqua (il giorno di Pasqua col padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa l'anno successivo) e di
Ferragosto. Il padre potrà tenere inoltre con sé la figlia durante le ferie estive, per un periodo di 15 giorni consecutivi, da concordare con la madre e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze, della volontà e delle preferenze della ragazza;
5. il sig. Nespeca A.A.G. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, un assegno mensile di 350,00 euro, da corrispondere mediante bonifico bancario Per_1
alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT (Indice prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati) a decorrere dalla di omologa della separazione. Il padre inoltre provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, previamente concordate con la madre sia in ordine alla loro necessità che nel quantum di spesa (spese mediche non coperte da
SSN, apparecchi ortodontici, nonché spese per attività scolastiche non obbligatorie ed a carattere di arricchimento culturale, sportive, ludiche-ricreative, corsi di recupero e lezioni private, doposcuola) rimborsandole alla stessa dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Rimborserà altresì il 50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia per le quali non è necessario l'accordo tra i coniugi e cioè spese mediche urgenti, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, libri scolastici e tasse universitarie, gite scolastiche e trasporto pubblico extraurbano, il tutto come previsto dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ascoli Piceno del
3.9.2019 del quale le parti hanno preso visione e acquisito copia;
6. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
7. i coniugi si danno atto che ogni altro rapporto economico e patrimoniale in essere tra loro e derivante dal legame coniugale è stato regolato;
8. il sig. Nespeca A.A.G. si impegna a lasciare la casa familiare quanto prima ed in ogni caso non oltre l'emanazione del provvedimento di omologa delle presenti condizioni di separazione, asportando dalla stessa i beni già individuati concordemente dai coniugi.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, demandando alla Cancelleria di curarne l'invio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli
Piceno ordinando ad esso di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza ed alle altre incombenze di legge;
2. Confermare la collocazione della figlia presso la madre e l'assegnazione della Per_1
ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Ascoli Piceno in Via Piceno Aprutina n.
46 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della madre, nell'interesse della figlia ivi stabilmente conviventi e fin tanto che la figlia non avrà raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica;
3. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4. Confermare che il sig. eserciterà il diritto di visita della Controparte_1
figlia il mercoledì di ogni settimana dalle ore 18,00 alle 22,00, nel rispetto delle esigenze di vita e di studio della medesima e di lavoro del padre, della cui volontà dovrà essere tenuto conto in via prioritaria e previa comunicazione alla madre con congruo anticipo, anche per lo svolgimento di attività ludico-ricreative o sportive, sempre nel rispetto delle attitudini e della volontà della minore, nonché per due fine settimana al mese, dal sabato all'uscita della scuola alla domenica fino alle ore 22, in via alternata.
La ragazza trascorrerà col padre, ad anni alterni, il 24 dicembre ed il 31 dicembre, e viceversa l'anno successivo, a partire dal corrente anno e le Festività con la madre. Lo stesso criterio di alternanza sarà applicato per le Festività di Pasqua (il giorno di Pasqua col padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa l'anno successivo) e di
Ferragosto. Il padre potrà tenere inoltre con sé la figlia durante le ferie estive, per un periodo di 15 giorni consecutivi, da concordare con la madre e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze, della volontà e delle preferenze della ragazza;
5. Confermare che il sig. Nespeca A.A.G. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , un assegno mensile di 350,00 euro, da corrispondere Per_1
mediante bonifico bancario alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (Indice prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati), a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
Confermare che il padre inoltre provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, previamente concordate con la madre sia in ordine alla loro necessità che nel quantum di spesa (spese mediche non coperte da SSN, apparecchi ortodontici, nonché spese per attività scolastiche non obbligatorie ed a carattere di arricchimento culturale, sportive, ludiche-ricreative, corsi di recupero e lezioni private, doposcuola) rimborsandole alla stessa dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Rimborserà altresì il 50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia per le quali non è necessario l'accordo tra i coniugi e cioè spese mediche urgenti, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, libri scolastici e tasse universitarie, gite scolastiche e trasporto pubblico extraurbano, il tutto come previsto dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ascoli Piceno del 3.9.2019 del quale le parti hanno preso visione e acquisito copia;
6. le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra i coniugi.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 27/11/2024 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 02/12/2024, il Tribunale omologava la separazione consensuale fra i coniugi alle condizioni come sopra concordate e disponeva, come da separata ordinanza, rimettersi la causa sul ruolo del magistrato relatore per l'udienza dell'11/06/2025 per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio, pure proposta dalle parti.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale, dott. Luigi Cirillo, ad altra sede giudiziaria, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, nonché il parere del P.M. in sede, a detta udienza la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al
Collegio sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli della figlia.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 09/10/2004 ad Ascoli Piceno alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato iscritto nei Registri degli atti dello
Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2004 atto n. 176 parte 2 Serie A;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/6/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi