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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/10/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SESTA SEZIONE CIVILE Il GI RE DE VO, nel procedimento n. 4765/2025 R.G., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Tra le parti:
Avv.ti ROBERTA SCARINCI, ALESSANDRO CAIAZZA e Parte_1 LA AN - appellante contro
Avv. CINZIA NUNZIATA Controparte_1
- appellata MOTIVI DELLA DECISIONE La ha appellato la sentenza n. 932/25 del GI di Pace di Genova, emessa il Parte_1 18/4/25, con la quale è stata condannata a pagare a 1.009,90 euro, oltre gli interessi Controparte_1 compensativi indicati e le spese di lite. Il processo di primo grado può essere riassunto come segue. Con atto di citazione, parte appellata conveniva in giudizio avanti al GI di Pace di Genova la per ivi sentire accogliere le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo. Parte_1 A fondamento delle suddette domande, l'odierna appellata esponeva in fatto che il aveva CP_1 sottoscritto con essa il contratto di finanziamento n. 21714 in data 03/04/2019, mediante cessione di quote della retribuzione, estinto con anticipo sulla naturale scadenza. In diritto, il richiamava: CP_1
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 che, interpretando la normativa comunitaria, ed esattamente l'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva CE 2008/48, ha statuito il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e tutti i costi dovuti per la restante durata del contratto a prescindere dalla loro natura recurring o up front;
- l'art. 125 sexies T.U.B. così come riformato dal d.l. 25 maggio 2021, n.73. Si costituiva la esponendo che al momento della stipula del contratto di finanziamento Parte_1 n. 21714 venivano addebitati all'odierno appellato i seguenti costi:
- commissioni di attivazione (comprensive delle spese di istruttoria): 756,00 euro;
- commissioni di gestione: 300,00 euro;
- costi di intermediazione: 900,06 euro. L'appellata evidenziava anche che anteriormente alla sottoscrizione del contratto, venivano fornite al le prescritte informazioni, tra cui i costi del finanziamento ed una completa informativa in CP_1 relazione alla fattispecie della estinzione anticipata, nel contratto definita “rimborso anticipato”, che veniva così regolata: “Il cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto a . In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del Parte_1 credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In particolare, il cliente … deve rimborsare al finanziatore: Gli interessi ed oneri maturati e non pagati sino alla data di rimborso anticipato, ivi incluso l'importo di eventuali rate scadute e non pagate e dei relativi interessi di mora. Da tale ammontare va dedotta la quota non ancora maturata di oneri relativi a commissioni di gestione e costi di incasso rate, pagati anticipatamente…Rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto): le commissioni di attivazione, le provvigioni all'intermediario del credito e l'imposta di bollo”; - il veniva assistito da intermediario specializzato come da contratto di finanziamento;
CP_1
- il contratto di finanziamento era stato anticipatamente estinto, su richiesta di parte appellata, e, al momento dell'estinzione anticipata, erano stati restituiti 180,00 euro a titolo di rimborso commissioni di gestione, considerando 70 rate residue. La esponeva infine che il quadro normativo con la novella dell'art. 125 sexies TUB era Parte_1 totalmente mutato, essendo stata ripristinata (mediante il richiamo a norme secondarie) la tradizionale distinzione tra costi up front (non rimborsabili) e costi recurring (rimborsabili), e che del nuovo quadro normativo aveva preso espressamente atto l'ABF, che a far data dal 15/10/2021 aveva sancito la irrilevanza della sentenza Lexitor, alla quale faceva seguito una serie di sentenze favorevoli prodotte da . Secondo tale difesa, ancor prima della novella legislativa del 2021, Parte_1 l'irrilevanza della sentenza Lexitor sarebbe stata disposta da diversi giudici, tra cui il Tribunale di Roma con ordinanza dell'11/2/2021. Contro tale decisione la ha svolto tre motivi di appello. Parte_1
1. Errata interpretazione dell'articolo 125 sexies sulla scorta dei principi di cui alla sentenza Lexitor. In tale articolato motivo è contenuta anche un'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellante. Tutte le questioni esaminate in tali pagine sono state oggetto di numerose pronunce di questo Tribunale, che hanno tenuto conto anche della sentenza C-555/21 del 9/2/23 DEla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si riportano integralmente, perché condivise, le motivazioni della sentenza n. 2070/24, emessa l'11/7/24 dal GI Unico di questo Tribunale, nel cui corpo è peraltro citata la decisione di un altro GI, che consentono il rigetto del primo motivo di appello.
“7. – Sulla rimborsabilità dei costi cd. recurring e up front. In primis, occorre ripercorrere l'iter legislativo ed interpretativo svoltosi sul tema:
- l'art. 16 della direttiva 2008/48/CEE ha previsto che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di finanziamento. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”;
- l'art. 125 sexies, primo comma, TUB –introdotto dall'art. 141 d.lgs. 141/2020 in recepimento della direttiva di cui sopra- ha stabilito che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”;
- la Banca d'Italia ha emesso il provvedimento del 9 febbraio 2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori» che ha emendato il precedente provvedimento del 29 luglio 2009 ed ha affermato che il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del credito, investe gli oneri che maturano nel corso del rapporto per la parte non maturata;
- tale impianto normativo è stato perlopiù interpretato, nell'evoluzione giurisprudenziale successiva, come configurante il diritto alla restituzione dei soli costi cd. recurring, ossia alle sole voci soggette a maturazione nel tempo, e non di quelli cd. up front, ossia i costi relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata;
a tale approdo si è giunti in forza dell'integrazione della disposizione interna ad opera delle norme secondarie della Banca di Italia –congegnanti, appunto, in quel senso i costi ripetibili- e la differenza lessicale tra la norma europea – la quale contiene la locuzione “che comprende”- e quella interna –la quale contempla la dizione “pari a ...”;
- in questo quadro, è intervenuta la sentenza Lexitor, in causa C-383/18, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino ed affermando il diritto del consumatore alla riduzione, in caso di rimborso anticipato, del costo totale del credito, il quale deve includere tutti gli oneri posti a carico del consumatore, recurring e up front; la Corte ha infatti statuito che l'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo –la quale ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio- debba essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi. Inoltre, ha precisato ai punti 31 e 33 della sentenza: che non possa ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32); che la stessa divisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e/o tempo di maturazione, è in grado di pregiudicare l'effettività del diritto del consumatore, visto che “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33);
- in seguito a questa decisione, anche la giurisprudenza interna ha iniziato ad orientarsi verso una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, evidenziando che non assume particolare rilievo la distinzione lessicale tra la disposizione interna e quella comunitaria (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019, Tribunale Torino, Sez. I, 21.03.2020). A tale conclusione si è giunti in forza del principio per cui le disposizioni legislative nazionali, specie ove costituiscano attuazione, come nel caso che ci occupa, di direttive comunitarie, vanno interpretate in conformità al diritto dell'unione. Si rammenta, sul punto, che l'obbligo di interpretazione conforme è funzionale ad assicurare un'interpretazione e applicazione omogenea del diritto comunitario nell'intera Unione Europea con conseguente obbligo a carico degli stati membri di “adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione” (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono “tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva .., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, V.C. e K. e molte altre conformi). Limite invalicabile all'obbligo di interpretazione conforme è rappresentato dalla c.d. interpretazione contra legem (cfr. Corte giustizia 24.1.2012 in causa C-282/10, . Pertanto, l'interpretazione conforme è criterio vincolante Per_1 per il giudice nazionale se e nella misura in cui non sfoci in una ricostruzione del significato della disposizione interna attuativa manifestamente contrastante con il contenuto letterale della stessa disposizione;
- nel 2021, in Italia, è stato emanato l'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il quale ha disposto che: “… (omissis) c) l'articolo 125- sexies è sostituito dal seguente: "Art. 125-sexies (Rimborso anticipato).
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari
o inferiore a 10.000 euro".
2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Tale disposizione ha, di fatto, positivizzato il concetto della onnicomprensività della riduzione, precisando tuttavia che l'art. 125 sexies nel suo testo originario continuasse ad applicarsi ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma, operando anche un rinvio alle norme contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
- il Collegio di Coordinamento ABF (decisione 21676/2021) ha così affermato che il legislatore, creando una netta cesura tra il regime post ed ante novella, ha espresso la chiara volontà di riconoscere il diritto al rimborso dei costi up front solo per il futuro. Tale ricostruzione mira anche a salvaguardare esigenze di politica economica e di tutela dell'affidamento; parimenti, il Tribunale di Torino (ordinanza 02.11.21) ha sostenuto la medesima tesi: la nuova norma denota la chiara volontà del legislatore di escludere la ripetibilità dei costi up front per i rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della novella. Tale GI, ritenendo che questo sia l'unico approdo interpretativo possibile della disposizione, stante anche il richiamo, per il periodo anteriore, alle norme secondarie, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost.;
- Il GI delle Leggi si è pronunciato con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ove, dopo aver ripercorso tutta l'evoluzione legislativa ed interpretativa, nazionale ed europea, dopo aver valorizzato il principio della cd. interpretazione conforme al diritto comunitario, ha concluso che “… posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale possono essere accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente. 14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1. 15.– In conclusione, l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, è costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»”;
- pertanto, l'attuale assetto normativo sancisce il diritto alla restituzione dei costi recurring ed up front in via proporzionale alla vita residua del rapporto. Ne discende che la pronuncia del GI di Pace appare corretta laddove riconosce il rimborso di tutti i costi connessi all'erogazione del credito. 8. – Sulla vessatorietà delle clausole contrattuali La clausola limitativa dei costi da restituire in caso di estinzione anticipata si discosta, quindi, da quanto stabilito dall'art. 125 sexies TUB, come sopra interpretato (ossia come ricomprensivo di ogni costo del credito sostenuto dal consumatore per il finanziamento), sicchè essa risulta vessatoria, in ossequio al principio da ultimo espresso nell'ordinanza della Suprema Corte n. 25977/2023, a mente del quale: “una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005. 2.26. L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2.27. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e , C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, nonché Persona_2 Persona_3 del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, Persona_4 punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016,
e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Persona_4
Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n.421). 2.28. Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”.
2.29. L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore.
2.30. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata).
2.31. Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola”. La clausola appare quindi nulla. 9. – Circa il motivo sul difetto di legittimazione passiva in capo a in relazione alle CP_2 provvigioni all'intermediario L'eccezione sollevata non può essere accolta. Si deve osservare che parte attrice ha proposto un'azione di ripetizione dell'indebito, la quale, per costante giurisprudenza, vede come legittimato passivo colui al quale le somme sono state versate (vedi in tal senso massima Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25170 del 07/12/2016: “Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c.”). Orbene, si legge nel “contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della pensione mensile” (sub doc. 2 che: CP_2
Pertanto, nell'importo finanziato pari ad euro 40.800,00 sono ricomprese anche le spese per costi di intermediazione, le rate dovute dal mutuatario sono relative a tutta la somma mutuata e il versamento va effettuato dal mutuatario all'istituto di credito mutuante, ossia CP_2 È, pertanto, provato che odierna parte appellante, abbia percepito i costi collegati al CP_2 finanziamento, ivi compresi quelli per l'intermediazione (come consta dal contratto di finanziamento). Va dunque affermata la piena legittimazione passiva dell'appellante rispetto alla domanda restitutoria proposta da in ordine ai costi di intermediazione”. Parte_2
2. Errata pronuncia e omessa motivazione in relazione al criterio per il calcolo delle somme da ripetere. Con tale motivo l'appellante lamenta l'applicazione per la restituzione dell'indebito del criterio di calcolo “pro rata temporis”, invece di quello c.d. “relativamente proporzionale”, detto anche “curva degli interessi”, a suo dire ritenuto preferibile dal Collegio di Coordinamento dell'ABF nella sua decisione del 2019 n. 26525. Chi scrive condivide invece il diverso orientamento della giurisprudenza espresso nella sentenza del Tribunale di Verona n. 2530 del 2023 citata dall'appellato, che ritiene preferibile l'applicazione del criterio “pro rata temporis”, in quanto “più rispettoso del criterio di proporzionalità e più rispondente alle esigenze di semplificazione enunciate nel considerando 39 della direttiva 48/08”, dovendosi aggiungere che nel dubbio si deve applicare il criterio più favorevole al consumatore (Cass. n. 23655/21). Il motivo di appello in esame merita quindi rigetto.
3. Errata pronuncia in ordine alle spese di lite. Tale motivo si fonda sul contrasto interpretativo che sarebbe insorto tra i tribunali dopo la citata sentenza della Corte di Giustizia. Sul punto si evidenzia che già prima di tale pronuncia l'orientamento della Corte costituzionale (n. 263/22) e della Cassazione era già nella direzione poi avallata dalla Corte di Giustizia, rendendo irrilevante il limitato dissenso di alcuni tribunali. Non sussiste di conseguenza un valido motivo per compensare le spese di primo grado.
4. Spese di lite di questa fase. Le spese in questione vengono poste a carico dell'appellante soccombente, applicando i valori medi relativi al valore della controversia, in distrazione in favore del difensore antistatario.
5. Raddoppio del contributo unificato. Al rigetto dell'appello consegue l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna a pagare: Parte_1
- le spese di lite di relative a questa fase, che liquida in 662,00 euro Controparte_1 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Cinzia Nunziata, antistataria.
- 294,00 euro ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 in favore dell'Erario.
Genova, 29/10/25
Il GI RE DE VO
Avv.ti ROBERTA SCARINCI, ALESSANDRO CAIAZZA e Parte_1 LA AN - appellante contro
Avv. CINZIA NUNZIATA Controparte_1
- appellata MOTIVI DELLA DECISIONE La ha appellato la sentenza n. 932/25 del GI di Pace di Genova, emessa il Parte_1 18/4/25, con la quale è stata condannata a pagare a 1.009,90 euro, oltre gli interessi Controparte_1 compensativi indicati e le spese di lite. Il processo di primo grado può essere riassunto come segue. Con atto di citazione, parte appellata conveniva in giudizio avanti al GI di Pace di Genova la per ivi sentire accogliere le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo. Parte_1 A fondamento delle suddette domande, l'odierna appellata esponeva in fatto che il aveva CP_1 sottoscritto con essa il contratto di finanziamento n. 21714 in data 03/04/2019, mediante cessione di quote della retribuzione, estinto con anticipo sulla naturale scadenza. In diritto, il richiamava: CP_1
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 che, interpretando la normativa comunitaria, ed esattamente l'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva CE 2008/48, ha statuito il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e tutti i costi dovuti per la restante durata del contratto a prescindere dalla loro natura recurring o up front;
- l'art. 125 sexies T.U.B. così come riformato dal d.l. 25 maggio 2021, n.73. Si costituiva la esponendo che al momento della stipula del contratto di finanziamento Parte_1 n. 21714 venivano addebitati all'odierno appellato i seguenti costi:
- commissioni di attivazione (comprensive delle spese di istruttoria): 756,00 euro;
- commissioni di gestione: 300,00 euro;
- costi di intermediazione: 900,06 euro. L'appellata evidenziava anche che anteriormente alla sottoscrizione del contratto, venivano fornite al le prescritte informazioni, tra cui i costi del finanziamento ed una completa informativa in CP_1 relazione alla fattispecie della estinzione anticipata, nel contratto definita “rimborso anticipato”, che veniva così regolata: “Il cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto a . In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del Parte_1 credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In particolare, il cliente … deve rimborsare al finanziatore: Gli interessi ed oneri maturati e non pagati sino alla data di rimborso anticipato, ivi incluso l'importo di eventuali rate scadute e non pagate e dei relativi interessi di mora. Da tale ammontare va dedotta la quota non ancora maturata di oneri relativi a commissioni di gestione e costi di incasso rate, pagati anticipatamente…Rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto): le commissioni di attivazione, le provvigioni all'intermediario del credito e l'imposta di bollo”; - il veniva assistito da intermediario specializzato come da contratto di finanziamento;
CP_1
- il contratto di finanziamento era stato anticipatamente estinto, su richiesta di parte appellata, e, al momento dell'estinzione anticipata, erano stati restituiti 180,00 euro a titolo di rimborso commissioni di gestione, considerando 70 rate residue. La esponeva infine che il quadro normativo con la novella dell'art. 125 sexies TUB era Parte_1 totalmente mutato, essendo stata ripristinata (mediante il richiamo a norme secondarie) la tradizionale distinzione tra costi up front (non rimborsabili) e costi recurring (rimborsabili), e che del nuovo quadro normativo aveva preso espressamente atto l'ABF, che a far data dal 15/10/2021 aveva sancito la irrilevanza della sentenza Lexitor, alla quale faceva seguito una serie di sentenze favorevoli prodotte da . Secondo tale difesa, ancor prima della novella legislativa del 2021, Parte_1 l'irrilevanza della sentenza Lexitor sarebbe stata disposta da diversi giudici, tra cui il Tribunale di Roma con ordinanza dell'11/2/2021. Contro tale decisione la ha svolto tre motivi di appello. Parte_1
1. Errata interpretazione dell'articolo 125 sexies sulla scorta dei principi di cui alla sentenza Lexitor. In tale articolato motivo è contenuta anche un'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellante. Tutte le questioni esaminate in tali pagine sono state oggetto di numerose pronunce di questo Tribunale, che hanno tenuto conto anche della sentenza C-555/21 del 9/2/23 DEla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si riportano integralmente, perché condivise, le motivazioni della sentenza n. 2070/24, emessa l'11/7/24 dal GI Unico di questo Tribunale, nel cui corpo è peraltro citata la decisione di un altro GI, che consentono il rigetto del primo motivo di appello.
“7. – Sulla rimborsabilità dei costi cd. recurring e up front. In primis, occorre ripercorrere l'iter legislativo ed interpretativo svoltosi sul tema:
- l'art. 16 della direttiva 2008/48/CEE ha previsto che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di finanziamento. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”;
- l'art. 125 sexies, primo comma, TUB –introdotto dall'art. 141 d.lgs. 141/2020 in recepimento della direttiva di cui sopra- ha stabilito che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”;
- la Banca d'Italia ha emesso il provvedimento del 9 febbraio 2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori» che ha emendato il precedente provvedimento del 29 luglio 2009 ed ha affermato che il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del credito, investe gli oneri che maturano nel corso del rapporto per la parte non maturata;
- tale impianto normativo è stato perlopiù interpretato, nell'evoluzione giurisprudenziale successiva, come configurante il diritto alla restituzione dei soli costi cd. recurring, ossia alle sole voci soggette a maturazione nel tempo, e non di quelli cd. up front, ossia i costi relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata;
a tale approdo si è giunti in forza dell'integrazione della disposizione interna ad opera delle norme secondarie della Banca di Italia –congegnanti, appunto, in quel senso i costi ripetibili- e la differenza lessicale tra la norma europea – la quale contiene la locuzione “che comprende”- e quella interna –la quale contempla la dizione “pari a ...”;
- in questo quadro, è intervenuta la sentenza Lexitor, in causa C-383/18, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino ed affermando il diritto del consumatore alla riduzione, in caso di rimborso anticipato, del costo totale del credito, il quale deve includere tutti gli oneri posti a carico del consumatore, recurring e up front; la Corte ha infatti statuito che l'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo –la quale ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio- debba essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi. Inoltre, ha precisato ai punti 31 e 33 della sentenza: che non possa ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32); che la stessa divisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e/o tempo di maturazione, è in grado di pregiudicare l'effettività del diritto del consumatore, visto che “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33);
- in seguito a questa decisione, anche la giurisprudenza interna ha iniziato ad orientarsi verso una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, evidenziando che non assume particolare rilievo la distinzione lessicale tra la disposizione interna e quella comunitaria (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019, Tribunale Torino, Sez. I, 21.03.2020). A tale conclusione si è giunti in forza del principio per cui le disposizioni legislative nazionali, specie ove costituiscano attuazione, come nel caso che ci occupa, di direttive comunitarie, vanno interpretate in conformità al diritto dell'unione. Si rammenta, sul punto, che l'obbligo di interpretazione conforme è funzionale ad assicurare un'interpretazione e applicazione omogenea del diritto comunitario nell'intera Unione Europea con conseguente obbligo a carico degli stati membri di “adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione” (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono “tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva .., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, V.C. e K. e molte altre conformi). Limite invalicabile all'obbligo di interpretazione conforme è rappresentato dalla c.d. interpretazione contra legem (cfr. Corte giustizia 24.1.2012 in causa C-282/10, . Pertanto, l'interpretazione conforme è criterio vincolante Per_1 per il giudice nazionale se e nella misura in cui non sfoci in una ricostruzione del significato della disposizione interna attuativa manifestamente contrastante con il contenuto letterale della stessa disposizione;
- nel 2021, in Italia, è stato emanato l'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il quale ha disposto che: “… (omissis) c) l'articolo 125- sexies è sostituito dal seguente: "Art. 125-sexies (Rimborso anticipato).
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari
o inferiore a 10.000 euro".
2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Tale disposizione ha, di fatto, positivizzato il concetto della onnicomprensività della riduzione, precisando tuttavia che l'art. 125 sexies nel suo testo originario continuasse ad applicarsi ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma, operando anche un rinvio alle norme contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
- il Collegio di Coordinamento ABF (decisione 21676/2021) ha così affermato che il legislatore, creando una netta cesura tra il regime post ed ante novella, ha espresso la chiara volontà di riconoscere il diritto al rimborso dei costi up front solo per il futuro. Tale ricostruzione mira anche a salvaguardare esigenze di politica economica e di tutela dell'affidamento; parimenti, il Tribunale di Torino (ordinanza 02.11.21) ha sostenuto la medesima tesi: la nuova norma denota la chiara volontà del legislatore di escludere la ripetibilità dei costi up front per i rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della novella. Tale GI, ritenendo che questo sia l'unico approdo interpretativo possibile della disposizione, stante anche il richiamo, per il periodo anteriore, alle norme secondarie, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost.;
- Il GI delle Leggi si è pronunciato con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ove, dopo aver ripercorso tutta l'evoluzione legislativa ed interpretativa, nazionale ed europea, dopo aver valorizzato il principio della cd. interpretazione conforme al diritto comunitario, ha concluso che “… posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale possono essere accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente. 14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1. 15.– In conclusione, l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, è costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»”;
- pertanto, l'attuale assetto normativo sancisce il diritto alla restituzione dei costi recurring ed up front in via proporzionale alla vita residua del rapporto. Ne discende che la pronuncia del GI di Pace appare corretta laddove riconosce il rimborso di tutti i costi connessi all'erogazione del credito. 8. – Sulla vessatorietà delle clausole contrattuali La clausola limitativa dei costi da restituire in caso di estinzione anticipata si discosta, quindi, da quanto stabilito dall'art. 125 sexies TUB, come sopra interpretato (ossia come ricomprensivo di ogni costo del credito sostenuto dal consumatore per il finanziamento), sicchè essa risulta vessatoria, in ossequio al principio da ultimo espresso nell'ordinanza della Suprema Corte n. 25977/2023, a mente del quale: “una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005. 2.26. L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2.27. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e , C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, nonché Persona_2 Persona_3 del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, Persona_4 punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016,
e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Persona_4
Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n.421). 2.28. Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”.
2.29. L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore.
2.30. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata).
2.31. Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola”. La clausola appare quindi nulla. 9. – Circa il motivo sul difetto di legittimazione passiva in capo a in relazione alle CP_2 provvigioni all'intermediario L'eccezione sollevata non può essere accolta. Si deve osservare che parte attrice ha proposto un'azione di ripetizione dell'indebito, la quale, per costante giurisprudenza, vede come legittimato passivo colui al quale le somme sono state versate (vedi in tal senso massima Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25170 del 07/12/2016: “Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c.”). Orbene, si legge nel “contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della pensione mensile” (sub doc. 2 che: CP_2
Pertanto, nell'importo finanziato pari ad euro 40.800,00 sono ricomprese anche le spese per costi di intermediazione, le rate dovute dal mutuatario sono relative a tutta la somma mutuata e il versamento va effettuato dal mutuatario all'istituto di credito mutuante, ossia CP_2 È, pertanto, provato che odierna parte appellante, abbia percepito i costi collegati al CP_2 finanziamento, ivi compresi quelli per l'intermediazione (come consta dal contratto di finanziamento). Va dunque affermata la piena legittimazione passiva dell'appellante rispetto alla domanda restitutoria proposta da in ordine ai costi di intermediazione”. Parte_2
2. Errata pronuncia e omessa motivazione in relazione al criterio per il calcolo delle somme da ripetere. Con tale motivo l'appellante lamenta l'applicazione per la restituzione dell'indebito del criterio di calcolo “pro rata temporis”, invece di quello c.d. “relativamente proporzionale”, detto anche “curva degli interessi”, a suo dire ritenuto preferibile dal Collegio di Coordinamento dell'ABF nella sua decisione del 2019 n. 26525. Chi scrive condivide invece il diverso orientamento della giurisprudenza espresso nella sentenza del Tribunale di Verona n. 2530 del 2023 citata dall'appellato, che ritiene preferibile l'applicazione del criterio “pro rata temporis”, in quanto “più rispettoso del criterio di proporzionalità e più rispondente alle esigenze di semplificazione enunciate nel considerando 39 della direttiva 48/08”, dovendosi aggiungere che nel dubbio si deve applicare il criterio più favorevole al consumatore (Cass. n. 23655/21). Il motivo di appello in esame merita quindi rigetto.
3. Errata pronuncia in ordine alle spese di lite. Tale motivo si fonda sul contrasto interpretativo che sarebbe insorto tra i tribunali dopo la citata sentenza della Corte di Giustizia. Sul punto si evidenzia che già prima di tale pronuncia l'orientamento della Corte costituzionale (n. 263/22) e della Cassazione era già nella direzione poi avallata dalla Corte di Giustizia, rendendo irrilevante il limitato dissenso di alcuni tribunali. Non sussiste di conseguenza un valido motivo per compensare le spese di primo grado.
4. Spese di lite di questa fase. Le spese in questione vengono poste a carico dell'appellante soccombente, applicando i valori medi relativi al valore della controversia, in distrazione in favore del difensore antistatario.
5. Raddoppio del contributo unificato. Al rigetto dell'appello consegue l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna a pagare: Parte_1
- le spese di lite di relative a questa fase, che liquida in 662,00 euro Controparte_1 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Cinzia Nunziata, antistataria.
- 294,00 euro ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 in favore dell'Erario.
Genova, 29/10/25
Il GI RE DE VO