Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Decreto presidenziale 15 marzo 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 08/08/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00635/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-3 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Filippetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- dell’atto prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- – Ufficio Territoriale del Governo ha respinto il ricorso gerarchico promosso dal sig. -OMISSIS- avverso l’atto prot. n. -OMISSIS- – Cat. -OMISSIS-^/20-OMISSIS--DIV. P.A.S. della Questura di -OMISSIS-, con il quale il Questore gli aveva revocato il nulla osta, ex art. 14 DPR 9 luglio 2010, n. 133, indispensabile per conseguire l’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo (cd. VDS), ex art. 11 DPR n. 133/2010, necessario per il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
- dell’atto prot. n. -OMISSIS- – Cat. -OMISSIS-^/20-OMISSIS--DIV. P.A.S. della Questura di -OMISSIS-, con il quale il Questore ha revocato al sig. -OMISSIS- il nulla osta, ex art. 14 DPR 9 luglio 2010, n. 133, indispensabile per conseguire l’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo (cd. VDS), ex art. 11 DPR n. 133/2010, necessario per il pilotaggio di aerei ultraleggeri
E di ogni altro atto che sia, o possa considerarsi, presupposto o conseguenza di quelli sopra impugnati e che con i medesimi sia comunque in rapporto di correlazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e di Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riferisce che il -OMISSIS--OMISSIS- il Questore della Provincia di -OMISSIS- gli revocava il nulla osta, ex art. 14 DPR 9 luglio 2010, n. 133, per il conseguimento dell’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo, rilasciatogli il -OMISSIS- -OMISSIS-, motivando come segue: “ vista la segnalazione del 12 giugno 20-OMISSIS-, da parte della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, dalla quale si rileva che il sig. -OMISSIS-, verosimilmente in preda a crisi depressiva per pregresse e tragiche vicissitudini familiari, in data -OMISSIS--, ha minacciato di togliersi la vita, minaccia reiterata alla presenza di personale dell’Arma” […] - valutata l’esistenza, allo stato attuale, di controindicazioni agli effetti della tutela della sicurezza ed incolumità pubblica; - considerato il venir meno dei requisiti di affidabilità che hanno determinato il suddetto rilascio del Nulla Osta; - visti gli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P. REVOCA al sunnominato -OMISSIS- -OMISSIS- il nulla osta ex art. 14 D.P.R. 133/2010 ”.
Il -OMISSIS- il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Prefetto di -OMISSIS-, affidato a quattro motivi, così rubricati: “ 1) il sig. -OMISSIS- non ha assolutamente problemi di depressione”; 2) “non vi sono prove che dimostrino l’effettiva esistenza di “controindicazioni agli effetti della tutela della sicurezza ed incolumità pubblica”; 3. Carenza di motivazione del provvedimento ”; 4. “ Carenza dell’urgenza che giustifica la mancata comunicazione dell’avvio ex art. 7 l.241/90 ”.
Il 15 luglio 20-OMISSIS- il ricorrente produceva il certificato rilasciatogli da medico chirurgo – psichiatra psicoterapeuta di parte, che riportava un " quadro psicologico sostanzialmente in valido equilibrio, nonostante le evidenti note di sofferenza timica correlate al lutto riferito ”.
Il 5 ottobre 20-OMISSIS- il ricorrente veniva ascoltato dal Prefetto di -OMISSIS-.
Il 24 novembre 20-OMISSIS- l’odierno ricorrente versava nel procedimento amministrativo, altresì, relazione psichiatrica di parte, che attestava come “ in relazione alla sospensione del brevetto di volo, elemento da considerarsi centrale nella quotidianità del Sig. -OMISSIS- proprio in funzione di come ha organizzato tutta la sua quotidianità attorno al volo, si ritiene che non sia soggetto a rischio di agiti pericolosi e che, anzi, la possibilità di continuare a volare sia, in senso stretto, parte attiva del percorso di rielaborazione del lutto sofferto e di remissione automatica ”.
L’-OMISSIS- la Prefettura di -OMISSIS- – Ufficio Territoriale del Governo ha respinto il ricorso gerarchico, così motivando “ preso atto che il sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-- ha minacciato di togliersi la vita e che ha reiterato tale affermazione alla presenza dei Carabinieri”; - Considerato che il -OMISSIS-- i Carabinieri di -OMISSIS-sono intervenuti presso il -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- a seguito della segnalazione della compagna del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- “poiché vi era una persona che minacciava di suicidarsimediante impiccagione” - Considerato che la stessa ha riferito che il suo compagno verso le ore -OMISSIS-; - Preso atto che dopo quanto segnalato dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS- ha valutato l’esistenza di controindicazioni agli effetti della tutela della sicurezza ed incolumità pubblica ed il venir meno dei requisiti di affidabilità che hanno determinato il suddetto rilascio del Nulla Osta; - Considerato che nel corso dell’audizione del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- avvenuta il 05/10/20-OMISSIS- non si sono evidenziati nuovi elementi di valutazione DECRETA il ricorso del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- […] avverso il provvedimento Cat. -OMISSIS-/20-OMISSIS- – Div. P.A.S.I. della Questura di -OMISSIS- emesso in data 13/06/20-OMISSIS- e notificato in data 15/06/20-OMISSIS- è rigettato ”.
Il ricorrente ha, quindi, proposto il ricorso all’esame del Collegio, muovendo le seguenti censure.
Primo motivo, “ il sig. -OMISSIS- non ha assolutamente problemi di depressione ”.
Sulla base di certificazioni mediche di parte, si dice che il ricorrente non ha alcun problema di carattere psichiatrico, nessuna “crisi depressiva” in atto, né problematiche psichiatriche di qualsivoglia genere.
L’episodio del 6/6/20-OMISSIS-, si evidenzia, è stato l’unico episodio in cui il ricorrente ha minacciato di uccidersi. Si è trattato, si afferma, di un proposito espresso a seguito di una litigata con la compagna, sia a seguito del tragico evento relativo al figlio, -OMISSIS-.
Secondo motivo, “ non vi sono prove che dimostrino l’effettiva esistenza di “controindicazioni agli effetti della tutela della sicurezza ed incolumità pubblica”.
Si ribadisce che l’unicità dell’episodio e si sottolinea l’assenza di pericolosità sociale.
Terzo motivo, “ Carenza di motivazione del provvedimento”.
Si afferma che al momento dell’intervento dei carabinieri in occasione dell’episodio del 6 giugno 20-OMISSIS-, non vi era nessuno che avesse le competenze per poter diagnosticare lo stato “depressivo” citato nell’atto gravato.
Quarto motivo, “ Carenza dell’urgenza che giustifica la mancata comunicazione dell’avvio ex art. 7 l.241/90 ”.
Si sottolinea come nel provvedimento si legge che: “ ai sensi e per gli effetti dell’art.7 L.241/90 si ritiene opportuno non comunicare all’interessato l’inizio di avvio di procedimento relativo al precedente decreto, stante le evidenti esigenze di celerità previste dalla suddetta norma ”. Si afferma che trattasi di motivazione illogica e palesemente infondata, dal momento che gli tutti gli agenti intervenuti hanno potuto constatare come non vi fosse alcuna urgenza, né tantomeno alcun “ pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica ”, per cui non vi era alcuna urgenza che potesse giustificare l’omissione della comunicazione ai sensi dell’art. 7 L.241/90.
A tali motivi, speculari a quelli proposti in sede gerarchica, parte ricorrente aggiunge l’ulteriore motivo, specificamente diretto avverso la decisione di rigetto del ricorso gerarchico, dal seguente tenore, “ violazione dell’art. 14 Dpr 9 luglio 2010, n. 133. Eccesso di potere per difetto del presupposto e di motivazione, in quanto la condotta del sig. -OMISSIS- non è sintomatica dell’inaffidabilità del soggetto ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
Si dice che il ricorrente il 6 giugno 20-OMISSIS- non voleva compiere alcun atto autolesionistico e che, durante la lite per gelosia, l’invio, alla compagna di una foto che lo ritraeva, nei pressi del proprio hangar esistente presso il -OMISSIS-di -OMISSIS- (-OMISSIS-), con una corda al collo, con un nodo ad occhiello, ossia a “ gassa d’amante ”, era avvenuto al solo fine di impressionare la compagna, per dimostrarle che teneva a lei, e non manifestava certo alcuna intenzione suicidaria.
Si sono costituiti per resistere il Ministero dell'Interno, l’Ufficio territoriale del Governo -OMISSIS- e la Questura di -OMISSIS-. Le Amministrazioni si sono difese con documenti e relazione sui fatti di causa.
L’istanza cautelare che corredava il ricorso è stata rigettata con ordinanza di questa Sezione n.-OMISSIS- mentre l’appello avverso tale provvedimento è stato con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, -OMISSIS- accolto “ ai soli fini di una sollecita fissazione del merito ”.
Alla pubblica udienza del 16 luglio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Deve in primo luogo stralciarsi la memoria definita di replica depositata da parte ricorrente il 25 giugno 2025, poiché non v’era nulla a cui replicare, dato che le controparti nulla avevano depositato in vista dell’udienza.
Deve in secondo luogo dichiararsi inammissibile il (quinto) motivo dedotto dichiaratamente avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, viceversa nella sostanza volto ad integrare, in modo inammissibile, i motivi di ricorso già proposti in sede amministrativa e non attinente, quindi, vizi autonomi del procedimento e della decisione gerarchica (cfr. Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige/Sudtirol, sede di Trento, sez. I, 12 febbraio 2024, n. -OMISSIS-; T.A.R. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 22 gennaio 2024, n. 47).
Lo stesso sarebbe comunque da disattendere, nella sostanza, sulla base delle considerazioni che seguono.
Nel merito, i primi tre motivi sono infondati. Essi possono essere trattati congiuntamente, perché attengono tutti variamente alla ritenuta carenza di motivazione e al travisamento di fatto, sul rilievo che avrebbe errato l’Amministrazione a ritenere sussistenti elementi di pericolo per la sicurezza e la incolumità pubblica.
Deve sottolinearsi che la valutazione di questo Collegio attiene alla legittimità del provvedimento gravato al momento della sua emanazione.
È emerso incontestato che il giorno dell’episodio più volte citato, l’operatore della sala operativa del pronto intervento comunicava con il ricorrente, il quale gli riferiva che in quel giorno non si sarebbe suicidato. Parimenti incontestato è emerso che, ai militari operanti, la richiedente l’intervento riferiva che il suo compagno (odierno ricorrente), verso le 18:50 di quel gionro, le aveva inviato una foto davanti l’ingresso del suo Hangar con un cappio al collo, destando allarme, anche in considerazione del fatto che circa sette mesi prima il figlio (del ricorrente), avuto da un precedente matrimonio, si toglieva la vita con le stesse modalità a poche centinaia di metri dal luogo segnalato.
Parimenti non contestato è che la richiedente riferiva agli operanti che il suo compagno, a causa di tali vicissitudini famigliari, era molto depresso e che ciò nonostante non accettava di sottoporsi a terapie e tantomeno di consultare uno psicologo.
Inoltre, sempre secondo quanto affermato dall’Amministrazione, in modo non contestato, alle ore 20:00 di quel giorno, giungeva sul posto anche il ricorrente a bordo della sua autovettura che in apparenza molto tranquillo, si scusava per aver fatto scomodare tutta quella gente e precisava che la prossima volta che avrebbe avuto voglia di farla finita non avrebbe fatto sapere niente a nessuno.
Ciò premesso, il tragico drammatico suicidio del figlio avvenuto alcuni mesi prima (i-OMISSIS-), la crisi affettiva con la compagna, dalla quale il ricorrente temeva di essere lasciato (secondo quanto dallo stesso ricorrente affermato, cfr. pag. 17 del ricorso), l’affermazione fatta il 6 giugno 20-OMISSIS- secondo cui si sarebbe suicidato, accompagnata da una foto con un cappio al collo, sono senza dubbio circostanze di fatto più che sufficienti a reggere la motivazione e la ragionevolezza dell’atto gravato. Di modo che l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel rilasciare o meno il nulla osta previsto dall’art. 14 del Dpr 9 luglio 2010, n. 133, non è stata nella specie esercitata in modo criticabile.
Anche il quarto motivo di ricorso va disatteso. Basti considerare che il 12 giugno 20-OMISSIS- i Carabinieri notiziavano dell’accaduto la Questura di -OMISSIS- e questa già il giorno successivo emanava l’atto gravato, a plastica prova della (legittimamente, a fronte della gravità dei fatti e della delicatezza della situazione) ritenuta urgenza di provvedere da parte di quest’ultima.
Dunque, nella specie sussistevano le “ ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità ” previste dall’art. 7 L. 241/1990 e alcuna violazione di tale norma è nella specie ravvisabile.
Per le esposte ragioni il ricorso va respinto, ma sono ravvisabili motivi sufficienti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.