TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Tony Luigi De Giorgi, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato il 7.3.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, nato il [...], sulla premessa di aver conseguito in via giudiziale l'accertamento del requisito sanitario per accedere alla pensione di inabilità ex L.n. 118/71 con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza amministrativa (6.11.2018) e di aver conseguito dall' l'erogazione dell' assegno sociale c.d. sostitutivo dal mese di dicembre 2018 CP_1 sino al mese di gennaio 2023, poi, negatogli per il periodo successivo sul presupposto del difetto del relativo requisito anagrafico;
facendo leva sul fatto che al momento della presentazione della domanda amministrativa il limite anagrafico in parola fosse stato già elevato in via normativa ad anni 66 e mesi 7, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: 1) Accertare e dichiarare il diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12, L. 118/71 a decorrere dal 1.12.2018 ed all'assegno sociale sostitutivo, già liquidato a decorrere dal
01/2018 e sino al 1/2023, anche per i periodi dal 1.2.2023 in poi con condanna dell' al CP_1 pagamento del relativo rateo mensile;
e per l'effetto
2) Condannare l' convenuto al pagamento dei ratei differenziali di assegno CP_1 sociale ulteriormente dovuti dal 1.2.2023 in poi, oltre accessori sino al soddisfo;
3) Condannare l' convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di causa CP_1 nella misura ex art. 4, co. 1/bis DM 55/2014 con distrazione. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
L'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aggiornamento triennale del requisito anagrafico in materia di assegno sociale. Tenuto conto dell'innalzamento di un anno stabilito dall'articolo 24, comma 8, D.L. n. 201/11 e degli adeguamenti ancorati all'incremento della speranza di vita di cui D.M. succedutisi, a partire dall'1 gennaio 2018, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è elevato, dalla soglia di 65 anni e 7 mesi, valevole dall'1.1.2016 al 31.12.2017, a quella di 66 anni e 7 mesi. Per effetto di detto innalzamento, a decorrere dall'1 gennaio 2018, la pensione d'inabilità civile e l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, possono essere concessi, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario ed in presenza delle altre condizioni socio- economiche, ai soggetti d'età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento di sessantasei anni e sette mesi laddove, come puntualizzato dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 15.9.2021, n. 24952) “… il requisito anagrafico per l'acquisizione del diritto alla pensione d'inabilità civile, all'assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai non udenti è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento delle età sopra indicate in applicazione (come stabilito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 4), del meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni agli incrementi di speranza di vita introdotto dal D. L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122”, ciò tenendo conto della ratio sottesa all'operatività dell'automatismo della ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale erogato dall' in sostituzione del CP_1 trattamento di invalidità, in applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 19,- ai fini della integrale tutela dell'assistenza alla persona invalida. Tanto premesso, il , nato il [...], pur avendo superato la precitata soglia Pt_1 di 65 anni e sette mesi d'età nel corso del 2017, ha presentato la domanda amministrativa per conseguire la pensione di inabilità civile in data 6.11.2018 (all'età di anni 66 e mesi 6), allorché la soglia anagrafica di riferimento era stata già elevata per effetto degli innalzamenti dappresso riepilogati. Dovendosi, in altri termini, verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale (e, tra essi, del requisito anagrafico) in rapporto ai singoli periodi cui temporalmente si correla l'erogazione della prestazione assistenziale per cui causa e, per ciò solo, da ritenere sussistente il requisito anagrafico di cui si discute, tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto alla data di decorrenza della prestazione assistenziale (1.12.2018). In ragione di quanto dappresso rilevato e non essendo, altresì, in contestazione la sussistenza del requisito reddituale di riferimento (tanto che l' all'esito della CP_1 definizione della prodromica vicenda giudiziale, ha, come detto, erogato la prestazione assistenziale di cui si discute sino al mese di gennaio 2023), la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto del a percepire i ratei dell'assegno Pt_1 sociale sostitutivo della pensione di inabilità, oltre che in relazione all'arco temporale 12/2018-01/2023, per il quale risulta già corrisposto, anche per il periodo decorrente dall'1.2.2023, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, con la CP_1 maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16. L.n. 412/91. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato il 7.3.2024 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda Parte_1 CP_1 attorea e, per l'effetto, dichiara il diritto del a percepire l'assegno sociale Pt_1 sostitutivo della pensione di inabilità, oltre che in relazione all'arco temporale 12/2018- 01/2023, per il quale risulta già corrisposto, anche per il periodo decorrente dall'1.2.2023, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, con la CP_1 maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16. L.n. 412/91; condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.900,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 21 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Tony Luigi De Giorgi, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato il 7.3.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, nato il [...], sulla premessa di aver conseguito in via giudiziale l'accertamento del requisito sanitario per accedere alla pensione di inabilità ex L.n. 118/71 con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza amministrativa (6.11.2018) e di aver conseguito dall' l'erogazione dell' assegno sociale c.d. sostitutivo dal mese di dicembre 2018 CP_1 sino al mese di gennaio 2023, poi, negatogli per il periodo successivo sul presupposto del difetto del relativo requisito anagrafico;
facendo leva sul fatto che al momento della presentazione della domanda amministrativa il limite anagrafico in parola fosse stato già elevato in via normativa ad anni 66 e mesi 7, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: 1) Accertare e dichiarare il diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12, L. 118/71 a decorrere dal 1.12.2018 ed all'assegno sociale sostitutivo, già liquidato a decorrere dal
01/2018 e sino al 1/2023, anche per i periodi dal 1.2.2023 in poi con condanna dell' al CP_1 pagamento del relativo rateo mensile;
e per l'effetto
2) Condannare l' convenuto al pagamento dei ratei differenziali di assegno CP_1 sociale ulteriormente dovuti dal 1.2.2023 in poi, oltre accessori sino al soddisfo;
3) Condannare l' convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di causa CP_1 nella misura ex art. 4, co. 1/bis DM 55/2014 con distrazione. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
L'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aggiornamento triennale del requisito anagrafico in materia di assegno sociale. Tenuto conto dell'innalzamento di un anno stabilito dall'articolo 24, comma 8, D.L. n. 201/11 e degli adeguamenti ancorati all'incremento della speranza di vita di cui D.M. succedutisi, a partire dall'1 gennaio 2018, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è elevato, dalla soglia di 65 anni e 7 mesi, valevole dall'1.1.2016 al 31.12.2017, a quella di 66 anni e 7 mesi. Per effetto di detto innalzamento, a decorrere dall'1 gennaio 2018, la pensione d'inabilità civile e l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, possono essere concessi, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario ed in presenza delle altre condizioni socio- economiche, ai soggetti d'età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento di sessantasei anni e sette mesi laddove, come puntualizzato dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 15.9.2021, n. 24952) “… il requisito anagrafico per l'acquisizione del diritto alla pensione d'inabilità civile, all'assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai non udenti è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento delle età sopra indicate in applicazione (come stabilito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 4), del meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni agli incrementi di speranza di vita introdotto dal D. L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122”, ciò tenendo conto della ratio sottesa all'operatività dell'automatismo della ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale erogato dall' in sostituzione del CP_1 trattamento di invalidità, in applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 19,- ai fini della integrale tutela dell'assistenza alla persona invalida. Tanto premesso, il , nato il [...], pur avendo superato la precitata soglia Pt_1 di 65 anni e sette mesi d'età nel corso del 2017, ha presentato la domanda amministrativa per conseguire la pensione di inabilità civile in data 6.11.2018 (all'età di anni 66 e mesi 6), allorché la soglia anagrafica di riferimento era stata già elevata per effetto degli innalzamenti dappresso riepilogati. Dovendosi, in altri termini, verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale (e, tra essi, del requisito anagrafico) in rapporto ai singoli periodi cui temporalmente si correla l'erogazione della prestazione assistenziale per cui causa e, per ciò solo, da ritenere sussistente il requisito anagrafico di cui si discute, tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto alla data di decorrenza della prestazione assistenziale (1.12.2018). In ragione di quanto dappresso rilevato e non essendo, altresì, in contestazione la sussistenza del requisito reddituale di riferimento (tanto che l' all'esito della CP_1 definizione della prodromica vicenda giudiziale, ha, come detto, erogato la prestazione assistenziale di cui si discute sino al mese di gennaio 2023), la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto del a percepire i ratei dell'assegno Pt_1 sociale sostitutivo della pensione di inabilità, oltre che in relazione all'arco temporale 12/2018-01/2023, per il quale risulta già corrisposto, anche per il periodo decorrente dall'1.2.2023, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, con la CP_1 maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16. L.n. 412/91. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato il 7.3.2024 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda Parte_1 CP_1 attorea e, per l'effetto, dichiara il diritto del a percepire l'assegno sociale Pt_1 sostitutivo della pensione di inabilità, oltre che in relazione all'arco temporale 12/2018- 01/2023, per il quale risulta già corrisposto, anche per il periodo decorrente dall'1.2.2023, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, con la CP_1 maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16. L.n. 412/91; condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.900,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 21 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma