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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/05/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2280 /2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c.;
considerato che le parti sono state invitate, con decreto regolarmente comunicato, al deposito telematico delle predette note scritte;
preso atto del fatto che i procuratori delle parti hanno depositato le proprie note di trattazione scritta, il cui contenuto si intende integralmente trascritto nel presente verbale;
lette le deduzioni delle parti, ritenuta esaurita la discussione della causa avvenuta mediante il deposito delle note di trattazione scritta ed esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Potenza,15/05/2025
Il Giudice dott.ssa Angela Alborino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2280 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2018, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.
TRA
C.F. e P. IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore unico pro tempore e per essa, quale mandataria,
[...]
C.F. , in persona del procuratore speciale Parte_2 P.IVA_2 avv. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Capogreco, in virtù di Parte_3 procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio delle stesso in Soverato
(CZ) alla Via Chiefari n. 1;
OPPOSTA
E
, C.F. , in NT P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico
Pagano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Montemilone al Corso Cavour n. 70;
OPPONENTE
NONCHÉ C.F. e P. IVA e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. NT
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rossetto, in virtù di procura in atti, P.IVA_5 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano al Corso Monforte n. 15;
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2017 ha NT proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare n. R.G.E. 16/2014 instaurato in suo danno con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 23.01.2014 da E_
(già , avente ad oggetto gli immobili siti in
[...] Controparte_5
Rionero in Vulture (PZ) identificati al C.F. al foglio 2, part. 418 sub 1, 4, 5 e 6, e al foglio
2, part. 10 e 11, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
2. accerti e dichiari che il mutuo ipotecario e l'atto di erogazione
e quietanza sono privi dei requisiti previsti dall'art. 474 C.P.C. e inidonei a costituire valido titolo esecutivo e per l'effetto dichiari l'estinzione dell'esecuzione n. 16/2014,
RGE;
3. accerti e dichiari la nullità ovvero la simulazione del contratto di mutuo per violazione dello scopo espressamente previsto nel contratto;
4. accerti e dichiari la nullità del contratto per mancanza di elemento essenziale, per mancanza di causa e per illiceità della causa;
5. accerti e dichiari, con riferimento al conto corrente n. 2029831,
l'illegittima capitalizzazione con addebito in conto degli interessi, l'illegittima applicazione dell'anatocismo trimestrale, la nullità per indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, nonché la sua illegittima applicazione e capitalizzazione, l'illegittima applicazione di interessi da presunto sconfinamento “extra fido”, l'illegittima applicazione delle valute;
6. accerti e dichiari il corretto saldo del conto corrente n. 2029831, per effetto della depurazione dello stesso dalle predette illegittime operazioni compiute dalla banca;
7. con riferimento al contratto di mutuo, accerti e dichiari l'illegittima applicazione dell'anatocismo sul capitale già affetto da anatocismo trimestrale illegittimo;
8. accerti e dichiari l'usurarietà originaria del contratto di mutuo ed in via subordinata l'usurarietà sopravvenuta, con conseguente applicazione dell'art. 1815 comma II C.C.; 9. disponga la riduzione della garanzia ipotecaria iscritta sull'immobile nella misura di almeno due quinti o nella minor misura che dovesse essere ritenuta equa”.
L'opponente ha rappresentato, innanzitutto, che con atto E_ di precetto notificato in data 19.12.2013, gli ha intimato il pagamento della somma di euro 262.939,13, oltre interessi e spese successive, sulla scorta del contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti il 18.12.2001 a rogito del Notaio , Rep. Persona_1
40.600, Racc. 15.785, e dell'atto di erogazione e quietanza per atto del Notaio Persona_1 del 28.03.2002, Rep. 41.227, Racc. 16.088, e con atto di pignoramento notificato
[...] in data 23.01.2024 ha instaurato in suo danno la procedura esecutiva immobiliare n.
R.G.E. 16/2014 avente ad oggetto il fabbricato aziendale di proprietà dell'esecutata, costituito da un complesso alberghiero-termale in corso di costruzione.
Ha, quindi, dedotto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
1) inidoneità dell'atto di erogazione e quietanza rep. n. 41277 racc. n. 16.088 del
28.03.2002 a costituire valido titolo esecutivo, violazione dell'art. 474 c.p.c., nullità ed improcedibilità dell'esecuzione immobiliare, poiché non presenta i requisiti necessari a conferire al mutuo ipotecario unitamente all'atto di erogazione e quietanza la qualità di titolo esecutivo, poiché non documenta la consegna del denaro, la cui erogazione è rimessa ad atti esterni al contratto, neanche indicati, sicché la mera dichiarazione di avvenuta erogazione non può essere considerata sufficiente a documentare l'avvenuta datio rei con fede pubblica;
2) nullità del contratto di mutuo per difetto di causa, mancata destinazione delle somme allo scopo espressamente previsto dal contratto, poiché nel contratto di mutuo le parti hanno espressamente convenuto che la somma mutuata dovesse essere destinata ad un preciso scopo, ovvero la realizzazione di un centro termale nel fabbricato della mutuataria, sicché esso costituirebbe un mutuo di scopo convenzionale disciplinato dall'art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), mentre le somme erogate sono state utilizzate dalla banca per estinguere l'esposizione debitoria di Lire 570.000.000 risultante sul conto corrente n. 2029831;
3) nullità del contratto di mutuo per mancanza di elemento essenziale, nullità per illiceità della causa, nullità per mancanza di causa, poiché la somma di Lire 570.000.000, che costituirebbe la prima tranche del mutuo erogato, è stata utilizzata per azzerare lo scoperto sul conto corrente n. 2029831 già intrattenuto dalla società con la banca di Lire
569.335.552, consistente in un debito preesistente privo di garanzie, già comprensivo di interessi e commissioni capitalizzati trimestralmente, su cui sono stati considerati gli ulteriori interessi del finanziamento, con la conseguenza che la mancata messa a disposizione della somma mutuata ha determinato l'impossibilità per la società opponente di completare il fabbricato, la cui realizzazione costituiva lo scopo del mutuo.
Inoltre, la diversa destinazione di fatto di gran parte della somma prevista dal finanziamento ha determinato la nullità quantomeno parziale dello stesso anche sotto il profilo dell'illiceità della causa, poiché il contratto di mutuo fondiario è stato utilizzato per ripianare debiti nei confronti della banca mutuante e sostituire i debiti chirografari con altri di pari importo assistiti da garanzia reale.
Ancora, la diversa destinazione di fatto di gran parte della somma prevista dal finanziamento per il ripianamento dell'esposizione relativa al conto corrente n. 2029831 determina un necessario collegamento tra il mutuo e detto conto corrente, il cui saldo deriva dall'applicazione di clausole nulle e da addebiti di interessi anatocistici illegittimi i cui effetti si riverberano sul contratto di mutuo, così configurandosi la nullità dello stesso per mancanza di causa.
4) incertezza della somma erogata a mutuo dalla banca, poiché il mutuo di Lire
800.000.000 sarebbe stato erogato mediante una prima tranche di Lire 570.000.000, che
è riportata sull'estratto del conto corrente n. 2029831, il cui saldo debitore di Lire
569.335.552 risulta in pari data azzerato e, tuttavia, detto saldo avrebbe dovuto essere inferiore (ovvero presentare un debito reale non superiore a Lire 517.863.255), poiché avrebbe dovuto essere depurato da addebiti illegittimi, avendo la banca applicato: a)
l'anatocismo fin dall'inizio (gennaio 1999), ovvero la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte della capitalizzazione annuale degli interessi attivi;
b) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza assicurare la medesima frequenza di capitalizzazione degli interessi attivi, anche dopo l'entrata in vigore
(22.04.2000) della Delibera CICR del 9.02.2000; c) per il periodo 1999-2001 la capitalizzazione degli interessi che, in ogni caso è esclusa e non poteva essere arbitrariamente rideterminata con cadenza annuale anziché trimestrale;
d) con capitalizzazione trimestrale anatocistica, una commissione di massimo scoperto, che si configura come un supplemento di interessi passivi privo di causa, applicato nei vari trimestri con tassi percentuali diversi e indeterminati nei criteri di calcolo, mai esplicitati;
e) interessi da presunto sconfinamento “extra fido” ad un tasso di 4 punti percentuali superiori al tasso ordinariamente applicato nel periodo, su saldi che in realtà non erano sconfinati ma solo maggiorati dall'anatocismo sugli interessi e dall'applicazione di illegittime commissioni;
f) per numerose operazioni effettuate nel triennio di utilizzo del fido, giorni di valuta attivi e passivi più penalizzanti di quelli contrattualmente previsti;
5) illegittimo anatocismo degli interessi sul mutuo, che devono quindi essere ridotti della componente anatocistica applicata agli interessi capitalizzati inglobati nel saldo di conto corrente;
inoltre, ulteriore effetto anatocistico deriva dall'applicazione degli interessi di mora conteggiati dalla banca sull'intero importo delle rate di mutuo scadute, a loro volta già comprensive degli interessi corrispettivi maturati rata per rata;
6) usura originaria del contratto di mutuo. Ai fini della verifica del TEG: a) il credito concesso va decurtato di costi, quali spese di istruttoria, perizia, assicurative, incasso e notarili;
b) il capitale disponibile deve essere considerato al netto delle somme illegittimamente compensate mediante azzeramento dello scoperto di conto corrente, perché riferite a interessi e commissioni non capitalizzabili;
c) rapportando gli interessi corrispettivi effettivamente applicati dalla banca sulla base del tasso convenzionale indicato in contratto al capitale effettivamente reso disponibile (inferiore a quello dichiarato), il tasso corrispettivo effettivo risulta superiore a quello dichiarato;
d) per le stesse ragioni, gli interessi di mora, la commissione per anticipata estinzione o quella per decadenza dal beneficio del termine hanno tassi effettivi superiori a quelli dichiarati;
e) gli interessi di mora incorporano una ulteriore componente anatocistica, poiché applicati su rate scadute comprensive degli interessi corrispettivi. Considerando, quindi, tutte le componenti rilevanti ai fini del TEG dell'operazione di credito, il TAEG è superiore all'11% e, dunque, superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del 9,42%, sicché sussiste usura originaria delle condizioni contrattuali del mutuo stipulato il
18.12.2001, con conseguente gratuità del mutuo;
7) incertezza e illiquidità del credito preteso per indeterminatezza del tasso di interesse, in quanto l'importo delle rate e degli interessi convenzionali sono determinati in base ad elementi estranei al contratto, essendo previsto che il tasso di interesse variabile si determini indirettamente con rinvio al tasso Euribor.
L'opponente, inoltre, rappresentando di aver pagato euro 284.569,95 e, dunque, di aver rimborsato il 49,29% del mutuo concesso, sostiene di aver diritto ai sensi dell'art. 39, co.
5, del d.lgs. n. 385/1993 alla riduzione della garanzia ipotecaria iscritta sull'immobile nella misura di almeno due quinti o in altra misura ritenuta equa, oltre alla riduzione del pignoramento.
Il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione proposta dall'opponente con ordinanza del 18.05.2018, confermata dall'ordinanza del Tribunale di Potenza del
20.06.2019 resa in sede di reclamo proposto da Parte_1
Con atto di citazione notificato all'esecutata in data 30.07.2018, Parte_1
e per essa, quale mandataria, ha introdotto il giudizio
[...] Parte_2 di merito, diffusamente contestando le avverse allegazioni, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la prosecuzione della procedura esecutiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.11.2018 si è costituita
[...]
, reiterando le doglianze e le richieste di cui al ricorso NT depositato in data 2.10.2017.
Con atto depositato il 7.08.2019 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. CP_2
e per essa, quale mandataria, quale cessionaria del credito
[...] NT
di la quale si è riportata alle istanze della parte opposta e Parte_1 propria dante causa, chiedendone l'estromissione.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile depositata il 26.06.2023 a firma della dott.ssa , Persona_2 all'udienza cartolare del 13.07.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 19.09.2024, ove il Giudice ha trattenuto il giudizio in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 17.03.2025 il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo ed ha fissato l'udienza del 17.04.2025 per sottoporre al contraddittorio tra le parti ex art. 101 c.p.c., concedendo alle stesse termine di 20 giorni per il deposito di memorie contenti osservazioni, la questione sollevata relativa alla carenza dell'interesse ad agire della
, con specifico riguardo alla domanda di NT riduzione della somma di cui all'iscrizione ipotecaria a favore della Banca eseguita in data 21.12.2001 con formalità n. , avendo rilevato che dagli atti di causa detta NumeroD_1 iscrizione ipotecaria non risultava essere stata rinnovata.
In data 7.04.2025 l'opposta ha depositato note, deducendo l'avvenuta rinnovazione della suddetta iscrizione ipotecaria e depositando la relativa nota di iscrizione. All'udienza cartolare del 17.04.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.05.2025.
In via preliminare, si rileva che sussiste la legittimazione attiva dell'opposta
[...]
essendo stato versato in atti l'avviso di cessione di crediti in blocco Parte_1
ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
II, n. 93 del 6.08.2016 relativo al contratto di cessione di crediti concluso in data
1.08.2016, concluso con da ritenersi sufficientemente E_
specifico circa il contenuto del contratto di cessione e, in particolare, sulla circostanza che esso inerisca “tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (i
"Finanziamenti") vantati verso debitori classificati dalla Banca Cedente a sofferenza ed individuati in base ad una serie di criteri oggettivi.(…): (a) i relativi Finanziamenti siano denominati in Euro;
(b) i relativi contratti di finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) i relativi debitori ceduti risultino alla data del 31 marzo 2016 segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte delle seguenti banche appartenenti al Gruppo bancario I) CP_4 E_ E_
II) Banca Tercas S.p.A.; III) Banca Caripe S.p.A.; (d) i relativi debitori ceduti
[...]
siano stati classificati in sofferenza a partire dal 1 dicembre 2000 e fino al 30 settembre
2015; (e) il debito residuo di ciascun Finanziamento, alla Data di Individuazione dei
Crediti, non sia superiore ad Euro 9,1 milioni;
(f) i relativi debitori ceduti siano, alla
Data di Individuazione dei Crediti, (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o
(ii) persone giuridiche o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(g) i relativi Finanziamenti, se ipotecari, siano garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia in regioni diverse dalle seguenti:
Valle d'Aosta, Liguria, Trentino Alto-Adige; (h) i relativi debitori ceduti, non sono coinvolti all'interno di procedimenti penali promossi all'interno della Repubblica
Italiana connessi alla crisi di Banca Tercas S.p.A.; (i) i relativi debitori ceduti non siano dipendenti, dirigenti o amministratori di alcuna banca appartenente al Gruppo
[...]
(j) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni E_ finanziarie”, tra cui senz'altro rientra il credito vantato nei confronti dell'opposta, dovendosi ritenere fermo il principio giurisprudenziale, a lungo ribadito dalla prevalente giurisprudenza (allo stato non smentita da arresto a Sezioni unite), per cui l'avviso in G.U. già sarebbe sufficiente a “dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario” (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Cass. n. 10200/2021; Cass. civ., 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188; nonché, ex plurimis, Trib.
Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640 e Trib. Benevento, 10 gennaio 2019, n. 47).
Ancora, si rileva l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di e, Controparte_2 per essa, la mandataria la quale ha versato in atti l'avviso di NT
cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 76 del 29.06.2019, relativo al contratto di cessione di crediti del 29.05.2019, con efficacia economica dal 31.12.2018, concluso con
[...]
da ritenersi sufficientemente specifico circa il contenuto del Parte_1 contratto di cessione e, in particolare, sulla circostanza che esso inerisca “crediti ipotecari
e chirografari acquistati da in data 1 agosto 2016 da Parte_1
ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. del 30 aprile 1999, n. E_
130, come successivamente modificata ed integrata, e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 1 agosto 2016, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93, parte seconda del 6 agosto 2016 e iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno del
5 agosto 2016 e derivanti da mutui ipotecari, finanziamenti e sconfinamenti di conto corrente e altri finanziamenti concessi sotto varie forme tecniche e vantati verso debitori classificati a sofferenza”, tra cui senz'altro rientra il credito vantato nei confronti dell'opposta.
Quanto al perimetro soggettivo del giudizio, occorre osservare che, nel corso di quest'ultimo, è intervenuto un fenomeno di successione a titolo particolare del credito oggetto della vertenza, non potendosi tuttavia accogliere la richiesta di estromissione formulata dalla cessionaria e, per essa, la mandataria Controparte_2 NT
in relazione alla propria dante causa, atteso che l'estromissione è “attuabile solo
[...] con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (condizione qui non integrata) e che non è quindi sufficiente, ex art. 111, comma 3, c.p.c., l'intervento volontario del terzo successore a titolo particolare del diritto controverso (in quanto “il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 cod. proc. civ., l'estromissione del dante causa” - in questi termini, ex multis, Cass. civ., 11 maggio 2000, n. 6031; cfr. anche Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1535 e Cass. civ., 22 ottobre 2009, n. 22424, nonché, da ultimo, Trib. Cosenza, 19 aprile
2020, n. 776 e Trib. Bari, sez. I, 12/05/2015, n. 2171).
A ciò consegue che il rapporto processuale “continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione … ad causam”, fermo che, ai sensi dell'art. 111, co. 4, c.p.c., “la sentenza che viene pronunciata nei confronti della parte originaria ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare” (in questi termini Cass. civ., 9 novembre 2018, n. 28684), poiché quest'ultimo “non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 15674 del
15.07.2007).
Va premesso, poi, che vanno considerati due principi che caratterizzano, in generale, i giudizi di opposizione esecutiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza del 13/05/2024
n. 13151): in primo luogo, quello per cui l'opposizione ha una struttura necessariamente bifasica, atteso che a una prima fase sommaria rimessa alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, segue quella di merito vera e propria, che necessita dell'introduzione di un giudizio che, sebbene collegato al processo esecutivo, resta autonomo e indipendente rispetto a questo (e sull'indispensabile svolgimento di entrambe le fasi innanzi al giudice rispettivamente competente, si è espressa, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2024, n. 9451); in secondo luogo, quello per cui i motivi di opposizione che possono essere dedotti nella fase di merito sono quelli – e solamente quelli – che sono stati posti a fondamento del ricorso diretto al giudice dell'esecuzione, non essendone ammessa l'introduzione di altri, estranei all'ambito dell'originaria contestazione o che abbiano per oggetto atti diversi del processo esecutivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, né è ammessa la formulazione di domande nuove (così, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2022, n. 37751; Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9226 del 22/03/2022).
Consegue a quanto sopra affermato che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente i motivi di opposizione e le domande proposti da NT
con ricorso depositato in data 2.10.2017.
[...] Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Le doglianze avanzate dall'opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.
L'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 16/ 2014 è stata instaurata da E_ sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario per atto
[...] pubblico a rogito del Notaio del 18.12.2001, rep. 40.600, racc. Persona_1
15.785, con cui ha concesso alla società opponente un Controparte_5 finanziamento di massimo € 413.165,51, e dall'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del 28.03.2002, rep. Persona_1
41.227, racc. 16.088 (doc. nella produzione dell'opponente).
L'art. 2 del suddetto contratto prevede che “Il finanziamento sarà erogato alla parte mutuataria, mediante stipula di apposito atto di erogazione e quietanza, con le modalità di cui al presente articolo, dopo l'adempimento delle condizioni di cui all'Articolo 1 del capitolato e comunque dopo che: - sia stata prodotta relazione notarile, ritenuta idonea ad insindacabile giudizio della attestante che l'ipoteca iscritta a garanzia del CP_4 finanziamento è stata consentita da chi ha la proprietà, nonché la disponibilità dell'immobile costituito in generale e non è preceduta da iscrizioni, privilegi, oneri, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli (…); -sia stato assicurato contro i rischi dell'incendio e accessori l'immobile offerto in garanzia per un importo non inferiore alla somma mutuata maggiorata del 30% (…); - sarà stata prodotta ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla Banca. La Banca provvederà all'effettuazione di una prima erogazione di £ 570.000.000 (lire cinquecentosettantamilioni, euro 294.380,43) e di una seconda erogazione da eseguirsi ad avvenuto incasso della prima quota di contributo ai sensi della legge 488/92 di £
232.600.000 (lire duecentotrantaduemilioniseicentomila, euro 120.127,87”.
L'art. 3 del suddetto contratto, inoltre, prevede l'obbligo della parte mutuataria di rimborsare l'importo complessivamente finanziato “a partire dalla data stabilita all'atto di erogazione e quietanza a saldo mediante il pagamento di n. 20 (venti) rate semestrali di capitale, con un piano di rateizzazione di capitale che sarà firmato dalle parti in occasione della stipula dell'atto di erogazione e quietanza a saldo”.
Nell'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del
Notaio del 28.03.2002, premesso che “si sono avverate tutte le Persona_1 condizioni poste nel contratto di cui alla precedente lettera a) e che conseguentemente le parti intendono ora addivenire alla erogazione della somma di Euro centodiciottomilasettecentottantacinque e centesimi otto (euro 118.785,08) a saldo del mutuo”, all'art. 1 “La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca mutuante la somma di Euro centodiciottomilasettecentottantacinque e centesimi otto) a saldo del mutuo e ne rilascia ampia liberatoria quietanza. Le parti prendono atto che il rimborso del capitale mutuato complessivamente pari a Euro quattrocentotredicimilacentossessantacinque e centesimi cinquantuno (euro 413.165,51) avverrà mediante il pagamento di n. 20 (venti) rate di capitale a partire dal 1° luglio
2002 come da piano di rateizzazione che firmato dalle parti e da me notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera “A””.
Quanto al motivo di opposizione sub 1) si osserva che, secondo costante giurisprudenza,
«Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge» (cfr. Cass. civ., sez. III, 5.3.2020, n. 6174, nonché in senso conforme Cass. civ., sez. III, 27.8.2015, n.
17194).
In base ai principi di diritto sopra esposti per valere come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, quindi, essere legittimamente posto a base di una azione esecutiva il contratto di mutuo non solo deve essere integrato con la documentazione dell'avvenuta effettiva e concreta erogazione della somma oggetto del finanziamento, ma la suddetta documentazione deve avere le forme previste dall'art. 474 c.p.c., cioè quelle dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
In tal senso, anche la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata). (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a una fattispecie nella quale, a fronte di un contratto di mutuo obbligatorio, stipulato per atto pubblico, la successiva erogazione della somma era stata documentata mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie, prive della forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.)” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 52 del 03/01/2023; Cass.,
Sentenza n. 41791 del 28/12/2021).
Da ultimo, il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 5968/2025 del 6/03/2025), in parte motiva, ha ribadito che il mutuo tecnicamente condizionato è pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord.
06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass.
27/08/2015, n. 17194) e “si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura
e rango formali”.
E' stato costantemente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui, pure essendo il mutuo un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma di denaro, perché sia integrato tale elemento costitutivo del contratto non è necessaria la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che ne sia assicurata al mutuatario da parte del mutuante la disponibilità giuridica.
Da ultime, in tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla” (Cassazione Civile, Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968; cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14 del
03/01/2011; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25569 del 30/11/2011; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
9074 del 05/07/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6686 del 15/07/1994).
Del resto, secondo autorevole giurisprudenza, “In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria”, avendo precisato in parte motiva che “La quietanza fa piena prova dell'avvenuto pagamento, poiché dà luogo ad una confessione stragiudiziale, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria, salvo che dimostri l'errore o la violenza ai sensi dell'art. 2732 cod. civ. (cfr., da ultimo, - Cass. S.U.
n. 19888/14, nonché in termini Cass. n. 26325/08 e n. 4196/14)” (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 9389 del 10/05/2016; cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10507 del 15/04/2019).
Nell'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del
Notaio del 28.03.2002, poi, all'art. 1, la parte mutuataria dichiara di Persona_1 aver ricevuto dalla Banca mutuante la somma di euro 118.785,08 a saldo del mutuo e ne rilascia quietanza. Le parti, inoltre, prendono atto che il rimborso del capitale mutuato è complessivamente pari ad euro 413.165,51 ed avverrà mediante il pagamento di n. 20 rate di capitale a partire dal 1° luglio 2002 e, tanto, in conformità alla previsione di cui all'art. 3 del contratto di mutuo fondiario del 18.12.2001, che prevede l'obbligo della parte mutuataria di rimborsare l'importo complessivamente finanziato “a partire dalla data stabilita all'atto di erogazione e quietanza a saldo”. La parte opponente ha allegato di aver rimborsato alla mutuante la somma di euro 284.569,95.
Tali circostanze appaiono assorbenti ai fini della presente decisione sul punto. Infatti, non vi è dubbio che vi sia stata la traditio della somma di denaro di euro 118.785,08, tanto che la mutuataria ne ha dato quietanza. Proprio perché questa traditio vi è stata ed è stato accertato l'avveramento delle condizioni cui erano subordinati gli effetti del contratto, la mutuataria era obbligata a restituire la somma mutuata, secondo il piano di ammortamento, con decorrenza dalla data stabilita all'atto di erogazione e quietanza a saldo del 1 luglio 2002.
In applicazione dei principi di diritto sopra esposti deve, dunque, ritenersi che il contratto di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del Persona_1
18.12.2001, rep. 40.600, racc. 15.785, e l'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del 28.03.2002, rep. Persona_1
41.227, racc. 16.088, costituiscono valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. limitatamente all'importo di euro 118.785,08, in quanto solo l'erogazione di detta somma
è documentata nella stessa forma dell'atto pubblico del contratto di mutuo.
L'opposizione, pertanto, è in parte fondata con riguardo al primo motivo di opposizione, sicché va dichiarato che l'opposta non ha il diritto di agire ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del 18.12.2001, rep. 40.600, racc. 15.785, e Persona_1 dall'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del
Notaio del 28.03.2002, rep. 41.227, racc. 16.088, per la somma Persona_1 eccedente l'importo di euro 118.785,08.
Quanto al motivo di opposizione sub 2), si osserva che, relativamente al mutuo di scopo, la giurisprudenza è unitaria nel sostenere che la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, in quanto la somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale. Proprio per tale ragione, il mutuo di scopo si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo dal punto di vista strutturale, visto che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata e, dal punto di vista funzionale, poiché nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione, in termini corrispettivi dell'ottenimento della somma erogata (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 317 del 11/01/2001;
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2876 del 12/04/1988; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5805 del
15/06/1994; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7116 del 21/07/1998). Essendo, quindi, la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, sicché sussiste la nullità di un tale contratto per mancanza di causa se quella destinazione non sia rispettata
(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15929 del 18/06/2018; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24699 del 19/10/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25793 del 22/12/2015).
Inoltre, la Cassazione, Sez. I, con Ordinanza n. 24699 del 19/10/2017, ha precisato che
“in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale (come nella specie) è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche
l'interesse dell'istituto finanziatore: qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizzerebbe infatti semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
e in tal caso non si può parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale;
[…] invece, giustappunto in quanto caratterizzato nel senso sopra detto, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ. (v. per utili riferimenti Cass. n. 25180-07), attesa la sua diversa funzione e atteso che il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante alla destinazione delle somme”.
Più recentemente, al riguardo, i giudici di legittimità hanno ribadito che “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo diretto o indiretto ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024).
Nel caso di specie, in applicazione dei su esposti principi giurisprudenziali, si rileva che il contratto di mutuo del 18.12.2001 a rogito del Notaio , Rep. 40.600, Persona_1
Racc. 15.785, stipulato da con NT Controparte_5
posto a fondamento dell'esecuzione n. R.G.E. 16/2014, non è un mutuo di scopo,
[...]
bensì un mutuo fondiario, atteso che non è in esso presente alcuna clausola di destinazione della somma mutuata incidente sulla causa del contratto, ovvero non vi è alcuna clausola con cui la mutuataria ha assunto un obbligo specifico nei confronti della mutuante, in ragione di un interesse di quest'ultima diretto o indiretto ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, essendo insufficiente al fine della qualificazione del contratto come mutuo di scopo la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento è stato richiesto, non accompagnati da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, enunciati nella premessa del predetto contratto, ove è riportato
“la Parte mutuataria “ ha in corso di realizzazione NT
un programma di investimenti concernente la realizzazione di un Centro Termale sito nel
Comune di Rionero in Vulture Provincia di Potenza, contrada Monticchio Bagni per un importo complessivo di Lire 1.847.000.000 (…); - che la società
[...]
ha presentato alla Banca una domanda volta ad ottenere NT un'operazione di finanziamento di un massimo di Euro quattrocentotredicimilacentosessantacinque e centesimi cinquantuno (euro 413.165,51) pari a L. 799.999.982 (…) per il programma di investimenti sopra riportato”.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza sub 2) proposta dall'opponente.
Anche il motivo di opposizione sub 3) è infondato per le ragioni che seguono.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5841 del 05 marzo 2025 hanno espresso il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate
a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo
(c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Nella parte motiva, i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito che “Con
l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile”, precisando che il mutuo solutorio, quindi, non è un mutuo di scopo, in quanto l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto, non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.
Sostiene la Suprema Corte, inoltre, che non vi sono ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale, pur non escludendosi che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, rilevando però una tale finalizzazione dell'operazione sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018). In particolare, si afferma che “la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (v. in questo senso, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570-
01)”.
Ancora, le Sezioni Unite hanno ritenuto che neanche ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento ed, invero,
“Anche per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38 t.u.b.) è pacifica l'opinione ─ e va qui ribadito ─ che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del
2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del
2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021)”.
E' stata, inoltre, esaminata l'ipotesi in cui la movimentazione in uscita di somme dal conto corrente bancario sia operata in assenza di disposizioni in tal senso dell'intestatario, considerando questa una “condotta illecita aggredibile, se del caso, dall'interessato, in sé e per sé, con i rimedi restitutori e/o risarcitori appropriati (fermo restando che di contro occorrerebbe anche considerare il venir meno dell'effetto estintivo delle pregresse esposizioni e l'insorgere dell'obbligo di restituire comunque le somme messe a disposizione)”, ma ritenendo pur sempre questo fatto distinto dal mutuo e dalla erogazione delle somme che lo ha perfezionato attraverso l'accredito, sicché l'eventuale illiceità di quell'atto non può valere a elidere la realtà effettuale del fatto che lo precede, vale a dire l'accredito e la disponibilità giuridica delle somme che con esso si determina.
La suddetta ipotesi, inoltre, è stata tenuta distinta da quella dell'accredito delle somme mutuate su conto corrente già debitore nei confronti della banca mutuante, ritenendo che
“In tal caso l'estinzione o la riduzione del saldo debitorio sono effetti algebrici della erogazione delle somme su conto corrente debitore e lo è allo stesso modo il risultato, ex art. 1852 cod. civ., della «materiale» disponibilità da parte del mutuatario solo di quella parte delle somme mutuate eventualmente eccedenti il precedente saldo passivo. Ciò però non esclude né la effettiva traditio delle somme (dal momento che la disponibilità
«giuridica» delle somme è proprio ciò che ha consentito l'estinzione o la riduzione del precedente saldo debitore), né la riferibilità di quella destinazione solutoria al mutuatario, questa essendo coessenziale alla accettazione, al momento della stipula del mutuo, del suo regolamento su conto corrente che il mutuatario essendone anche
l'intestatario, ben sapeva o doveva sapere essere in passivo”.
In definitiva, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, la circostanza allegata dalla opponente, secondo cui in esecuzione del contratto di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del 18.12.2001, rep. 40.600, racc. Persona_1
15.785, sarebbe stata accreditata la somma di Lire 570.000.000, che costituirebbe la prima tranche del mutuo erogato, in conto corrente in favore della parte mutuataria e che la stessa sarebbe stata utilizzata per azzerare lo scoperto sul conto corrente n. 2029831 già intrattenuto dalla società con la banca di Lire 569.335.552, non potrebbe in alcun modo implicare la nullità del predetto contratto.
Il motivo di opposizione sub 4) resta assorbito dalle considerazioni espresse relativamente al parziale accoglimento del motivo di opposizione sub 1) e dal rigetto del motivo di opposizione sub 3), peraltro essendo inammissibile in questa sede in quanto esula dal rapporto di mutuo oggetto del presente giudizio.
Ancora, i motivi di opposizione sub 5) e sub 6) sono infondati.
Orbene, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti ed accertato nella
C.T.U. contabile a firma della dott.ssa – elaborata sulla scorta della Persona_2
predetta documentazione e che si ritiene immune da vizi logico-giuridici, sicché gli accertamenti peritali si palesano pienamente utilizzabili e suscettibili di essere posti a fondamento della decisione - in data 18.12.2001 e Controparte_5
hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario per Lire NT
799.999.982, pari ad euro 413.165,51, prevedendo:
- la restituzione in n. 20 rate mensili costanti posticipate di euro 26.076,24;
- il tasso di interesse convenzionale variabile nella misura del tasso Euribor a sei mesi come rilevato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato dai maggiori quotidiani specializzati per data valuta il giorno di inizio dell'ammortamento arrotondando ai cinque centesimi superiori e maggiorato di un 1,20% annuo, con conteggio dei giorni moltiplicatore come da anno commerciale divisore 360 e aggiornato semestralmente sulla base del tasso Euribor sei mesi rilevato per data valuta il giorno di inizio del semestre;
- gli interessi di preammortamento al tasso fisso pari al 5,05%;
- il tasso di mora pari al tasso nominale annuo maggiorato del 4%, specificando l'art. 5 del contratto che “Sui predetti interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. In ogni caso di risoluzione del contratto e/o di decadenza dal beneficio del termine sull'importo complessivamente dovuto dalla parte mutuante anche per interessi convenzionali e di mora, ai sensi del successivo Articolo 8, saranno altresì prodotti interessi di mora a favore della parte mutuante, in una misura pari al tasso nominale annuo come calcolato al precedente Articolo 4 e vigente al momento della risoluzione
e/o decadenza, maggiorato di uno spread pari a 4 punti percentuali, calcolato giorni come da anno commerciale divisore 360”;
- spese iniziali che sono risultate: a) di euro 1.032,91 per l'imposta di cui al D.P.R. n.
601/73, pari al 0,25% dell'importo finanziato;
b) di euro 154,94 per spese di istruttoria;
c) di euro 1.986,00 per assicurazione antincendio sull'immobile ipotecato;
d) di euro
1.715,00 per spese notarili.
Le risultanze della C.T.U. espletata inducono ad escludere che, nel caso di specie, sia configurabile il fenomeno dell'anatocismo nell'ambito del contratto per cui è causa. Il C.T.U., al riguardo, ha riferito che “nel contratto è pattuito l'ammortamento secondo il metodo francese e il calcolo degli interessi è effettuato sul debito residuo che si definisce come saldo in linea capitale del debito ancora pendente: pertanto da tali pattuizioni non emerge la previsione di conteggio di interessi su interessi sulle singole rate” (pag. 15).
Invero, giova ricordare che – nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo – il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale. Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:
- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando – di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente).
Laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z).
Individuato l'ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito), nonché, dall'altro, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Secondo il metodo dell'ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede quindi secondo i seguenti passaggi, e cioè: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata;
2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo;
4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata;
6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.
Dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Deve, dunque, concludersi nel senso che, nel caso di specie, non ricorre alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi nell'ambito del contratto per cui è causa, sicché il motivo di opposizione sub 5) è infondato e va rigettato.
Le risultanze della C.T.U. espletata, inoltre, inducono ad escludere che, nel caso di specie, sia configurabile il fenomeno dell'usura originaria nell'ambito del contratto per cui è causa.
Il calcolo del T.E.G. dell'operazione contrattuale esprime il costo economico complessivo della stessa per il cliente, costo che – nell'ottica del legislatore del 1996 – deve essere confrontato con un dato “oggettivo” (il T.E.G.M. + la maggiorazione), il quale esprime a propria volta il limite di “tollerabilità” che l'ordinamento ammette: è legittima l'operazione solo se e nella misura in cui il “costo” della medesima (che viene espresso dal T.E.G.) non superi quel limite di legge (inteso, per l'appunto, quale limite di
“tollerabilità”).
Orbene, 1l C.T.U. al riguardo ha riferito che il tasso soglia usura per le operazioni di mutuo ipotecario a tasso fisso e variabile per il IV trimestre del 2001 era fissato al 9,42% e il TEG alla stipula del contratto di mutuo in discussione, pari al 4,8634% non supera la predetta soglia (pag. 16), così come anche il tasso di mora alla stipula, pari al 9.05%, rientra nella soglia antiusura.
Quanto all'usurarietà sopravvenuta del contratto di mutuo, si osserva che le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n.
108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa antiusura – come quello in questa sede in esame - ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, sancendo la non configurabilità, nel nostro ordinamento, dell'usura sopravvenuta
(Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675).
Deve, dunque, concludersi nel senso che, nel caso di specie, non ricorre usura delle condizioni contrattuali del contratto di mutuo per cui è causa, sicché il motivo di opposizione sub 6) è infondato e va rigettato.
Infine, la doglianza sub 7) è infondata.
In tema di nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto o comunque per violazione delle norme relative alla trasparenza di cui all'art. 11 T.U.B. è orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui gli interessi ultralegali debbono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi, insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uni dei contraenti (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 15130 del
29/05/2024).
Peraltro, “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, purché il piano di rimborso contenga “in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, così consentendo al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Si ritiene che i medesimi principi debbano trovare applicazione anche con riferimento ai mutui a tasso variabile, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass., Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 che, in parte motiva, espressamente afferma l'applicabilità anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la
Sentenza n. 15130 del 29/05/2024; cfr. Corte d'Appello di Ancona, sentenza del 27 novembre 2024).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall'opposta - in particolare, dal piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione e quietanza del 28.03.2002 - e dalla
C.T.U. contabile, emerge come il contratto di mutuo oggetto di esame contenga tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni assunte dalla mutuataria, essendo precisamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, il numero e la composizione di ogni singola rata per quota interessi e quota capitale, oltre all'indicazione del tasso di interesse variabile secondo i criteri convenuti dalle parti, nonché il debito residuo risultante dal pagamento della rata. Deve, pertanto, escludersi qualsiasi profilo di indeterminatezza del tasso di interesse con riferimento alla previsione del tasso variabile in relazione all'indice Euribor, legato ad un parametro di determinazione del tasso d'interesse prestabilito, individuabile e verificabile, calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principale banche europee ed internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e, dunque, diffuso dalla federazione delle banche europee sulla base di dati oggettivi, essendo specificato anche il divisore con riferimento all'anno commerciale di 360 giorni e, quindi, dovendo escludere anche sotto tale profilo qualsiasi margine di discrezionalità in capo alla mutuante (cfr. Cass., Sez. II, ordinanza n. 20801 del 25 luglio 2024).
Infine, la domanda di riduzione della somma per cui è iscritta l'ipoteca è fondata e merita accoglimento.
Al riguardo, si osserva che sussiste l'interesse ad agire della NT
, atteso che l'iscrizione ipotecaria a favore della Banca eseguita in data
[...]
21.12.2001 con formalità n. 18680/2376 è stata rinnovata in data 12.11.2021 ai nn.
17727/1042, come dedotto e documentato dall'opposta in data 7.04.2025.
Al riguardo, si osserva che l'art. 39, co. 5, del d.lgs. n. 385 del 1993 prevede che “i debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta”.
Dalla documentazione versata in atti dall'opponente e dalla C.T.U. contabile emerge risulta che l'importo complessivamente erogato dalla banca è pari ad euro 413.165,51 e che l'opponente ha pagato n. 11 rate per l'importo complessivo di euro 284.569,59, di cui euro 203.666,33 per quota capitale ed euro 71.330,30 per quota interessi. Detta circostanza, peraltro, non è mai stata contestata dalle controparti.
L'opposta ha, dunque, certamente estinto almeno i due quinti dell'originario debito di euro 413.165,51 (pari ad euro 165.266,204), sicché ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma iscritta.
Nell'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del
Notaio del 28.03.2002, rep. 41.227, racc. 16.088, si dà atto Persona_1 dell'iscrizione ipotecaria a favore della Banca eseguita in data 21.12.2001 con formalità
n. 18680/2376 - poi rinnovata in data 12.11.2021 ai nn. 17727/1042 - sui beni immobili della mutuataria per la complessiva somma di euro 826.331,02 (pari al doppio della somma erogata), che va ridotta nella misura di due quinti, pari ad euro 330.532,40.
Consegue a quanto sopra argomentato che la somma iscritta in conseguenza della riduzione dell'ipoteca deve essere pari ad euro 495.798,62. La domanda riduzione del pignoramento è, poi, inammissibile in questa sede, sussistendo la competenza del G.E. a statuire sulla stessa.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opposta e la terza intervenuta ex art. 111 c.p.c., in solido tra loro, liquidate come in dispositivo ai sensi del D. M. n. 55 del 2014 come da ultimo modificato dal D. M. n.
147/2022 per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 260.000,00), nella misura minima in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta ed atteso che a fronte dei molteplici motivi di opposizione soltanto uno è stato accolto parzialmente (cfr. Cass., Sez.
Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile a firma della dott.ssa devono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro, Persona_2
in considerazione dell'utilità della stessa in relazione alle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'opposta non ha il diritto di agire ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del 18.12.2001, rep. 40.600, racc. 15.785, e Persona_1 dall'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del
Notaio del 28.03.2002, rep. 41.227, racc. 16.088, per la somma Persona_1 eccedente l'importo di euro 118.785,08.
2) ACCOGLIE la domanda di riduzione dell'ipoteca e, per l'effetto, dispone che la somma iscritta sia pari ad euro 495.798,62.
3) ORDINA al Conservatore dei RR. II. di Potenza di procedere alla riduzione dell'iscrizione ipotecaria eseguita in data 21.12.2001 con formalità n. 18680/2376, rinnovata in data 12.11.2021 ai nn. 17727/1042, per la somma di euro 495.798,62.
4) CONDANNA l'opposta e per essa, quale Parte_1 mandataria, e la terza intervenuta ex art. 111 Parte_2
c.p.c. per essa, quale mandataria, Controparte_2 NT in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opponente,
[...]
, delle spese processuali, che liquida nella complessiva NT somma di € 7.052,00 per compenso professionale, euro 545,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5) PONE definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese della C.T.U., come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Potenza il 15.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c.;
considerato che le parti sono state invitate, con decreto regolarmente comunicato, al deposito telematico delle predette note scritte;
preso atto del fatto che i procuratori delle parti hanno depositato le proprie note di trattazione scritta, il cui contenuto si intende integralmente trascritto nel presente verbale;
lette le deduzioni delle parti, ritenuta esaurita la discussione della causa avvenuta mediante il deposito delle note di trattazione scritta ed esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Potenza,15/05/2025
Il Giudice dott.ssa Angela Alborino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2280 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2018, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.
TRA
C.F. e P. IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore unico pro tempore e per essa, quale mandataria,
[...]
C.F. , in persona del procuratore speciale Parte_2 P.IVA_2 avv. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Capogreco, in virtù di Parte_3 procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio delle stesso in Soverato
(CZ) alla Via Chiefari n. 1;
OPPOSTA
E
, C.F. , in NT P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico
Pagano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Montemilone al Corso Cavour n. 70;
OPPONENTE
NONCHÉ C.F. e P. IVA e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. NT
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rossetto, in virtù di procura in atti, P.IVA_5 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano al Corso Monforte n. 15;
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2017 ha NT proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare n. R.G.E. 16/2014 instaurato in suo danno con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 23.01.2014 da E_
(già , avente ad oggetto gli immobili siti in
[...] Controparte_5
Rionero in Vulture (PZ) identificati al C.F. al foglio 2, part. 418 sub 1, 4, 5 e 6, e al foglio
2, part. 10 e 11, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
2. accerti e dichiari che il mutuo ipotecario e l'atto di erogazione
e quietanza sono privi dei requisiti previsti dall'art. 474 C.P.C. e inidonei a costituire valido titolo esecutivo e per l'effetto dichiari l'estinzione dell'esecuzione n. 16/2014,
RGE;
3. accerti e dichiari la nullità ovvero la simulazione del contratto di mutuo per violazione dello scopo espressamente previsto nel contratto;
4. accerti e dichiari la nullità del contratto per mancanza di elemento essenziale, per mancanza di causa e per illiceità della causa;
5. accerti e dichiari, con riferimento al conto corrente n. 2029831,
l'illegittima capitalizzazione con addebito in conto degli interessi, l'illegittima applicazione dell'anatocismo trimestrale, la nullità per indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, nonché la sua illegittima applicazione e capitalizzazione, l'illegittima applicazione di interessi da presunto sconfinamento “extra fido”, l'illegittima applicazione delle valute;
6. accerti e dichiari il corretto saldo del conto corrente n. 2029831, per effetto della depurazione dello stesso dalle predette illegittime operazioni compiute dalla banca;
7. con riferimento al contratto di mutuo, accerti e dichiari l'illegittima applicazione dell'anatocismo sul capitale già affetto da anatocismo trimestrale illegittimo;
8. accerti e dichiari l'usurarietà originaria del contratto di mutuo ed in via subordinata l'usurarietà sopravvenuta, con conseguente applicazione dell'art. 1815 comma II C.C.; 9. disponga la riduzione della garanzia ipotecaria iscritta sull'immobile nella misura di almeno due quinti o nella minor misura che dovesse essere ritenuta equa”.
L'opponente ha rappresentato, innanzitutto, che con atto E_ di precetto notificato in data 19.12.2013, gli ha intimato il pagamento della somma di euro 262.939,13, oltre interessi e spese successive, sulla scorta del contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti il 18.12.2001 a rogito del Notaio , Rep. Persona_1
40.600, Racc. 15.785, e dell'atto di erogazione e quietanza per atto del Notaio Persona_1 del 28.03.2002, Rep. 41.227, Racc. 16.088, e con atto di pignoramento notificato
[...] in data 23.01.2024 ha instaurato in suo danno la procedura esecutiva immobiliare n.
R.G.E. 16/2014 avente ad oggetto il fabbricato aziendale di proprietà dell'esecutata, costituito da un complesso alberghiero-termale in corso di costruzione.
Ha, quindi, dedotto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
1) inidoneità dell'atto di erogazione e quietanza rep. n. 41277 racc. n. 16.088 del
28.03.2002 a costituire valido titolo esecutivo, violazione dell'art. 474 c.p.c., nullità ed improcedibilità dell'esecuzione immobiliare, poiché non presenta i requisiti necessari a conferire al mutuo ipotecario unitamente all'atto di erogazione e quietanza la qualità di titolo esecutivo, poiché non documenta la consegna del denaro, la cui erogazione è rimessa ad atti esterni al contratto, neanche indicati, sicché la mera dichiarazione di avvenuta erogazione non può essere considerata sufficiente a documentare l'avvenuta datio rei con fede pubblica;
2) nullità del contratto di mutuo per difetto di causa, mancata destinazione delle somme allo scopo espressamente previsto dal contratto, poiché nel contratto di mutuo le parti hanno espressamente convenuto che la somma mutuata dovesse essere destinata ad un preciso scopo, ovvero la realizzazione di un centro termale nel fabbricato della mutuataria, sicché esso costituirebbe un mutuo di scopo convenzionale disciplinato dall'art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), mentre le somme erogate sono state utilizzate dalla banca per estinguere l'esposizione debitoria di Lire 570.000.000 risultante sul conto corrente n. 2029831;
3) nullità del contratto di mutuo per mancanza di elemento essenziale, nullità per illiceità della causa, nullità per mancanza di causa, poiché la somma di Lire 570.000.000, che costituirebbe la prima tranche del mutuo erogato, è stata utilizzata per azzerare lo scoperto sul conto corrente n. 2029831 già intrattenuto dalla società con la banca di Lire
569.335.552, consistente in un debito preesistente privo di garanzie, già comprensivo di interessi e commissioni capitalizzati trimestralmente, su cui sono stati considerati gli ulteriori interessi del finanziamento, con la conseguenza che la mancata messa a disposizione della somma mutuata ha determinato l'impossibilità per la società opponente di completare il fabbricato, la cui realizzazione costituiva lo scopo del mutuo.
Inoltre, la diversa destinazione di fatto di gran parte della somma prevista dal finanziamento ha determinato la nullità quantomeno parziale dello stesso anche sotto il profilo dell'illiceità della causa, poiché il contratto di mutuo fondiario è stato utilizzato per ripianare debiti nei confronti della banca mutuante e sostituire i debiti chirografari con altri di pari importo assistiti da garanzia reale.
Ancora, la diversa destinazione di fatto di gran parte della somma prevista dal finanziamento per il ripianamento dell'esposizione relativa al conto corrente n. 2029831 determina un necessario collegamento tra il mutuo e detto conto corrente, il cui saldo deriva dall'applicazione di clausole nulle e da addebiti di interessi anatocistici illegittimi i cui effetti si riverberano sul contratto di mutuo, così configurandosi la nullità dello stesso per mancanza di causa.
4) incertezza della somma erogata a mutuo dalla banca, poiché il mutuo di Lire
800.000.000 sarebbe stato erogato mediante una prima tranche di Lire 570.000.000, che
è riportata sull'estratto del conto corrente n. 2029831, il cui saldo debitore di Lire
569.335.552 risulta in pari data azzerato e, tuttavia, detto saldo avrebbe dovuto essere inferiore (ovvero presentare un debito reale non superiore a Lire 517.863.255), poiché avrebbe dovuto essere depurato da addebiti illegittimi, avendo la banca applicato: a)
l'anatocismo fin dall'inizio (gennaio 1999), ovvero la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte della capitalizzazione annuale degli interessi attivi;
b) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza assicurare la medesima frequenza di capitalizzazione degli interessi attivi, anche dopo l'entrata in vigore
(22.04.2000) della Delibera CICR del 9.02.2000; c) per il periodo 1999-2001 la capitalizzazione degli interessi che, in ogni caso è esclusa e non poteva essere arbitrariamente rideterminata con cadenza annuale anziché trimestrale;
d) con capitalizzazione trimestrale anatocistica, una commissione di massimo scoperto, che si configura come un supplemento di interessi passivi privo di causa, applicato nei vari trimestri con tassi percentuali diversi e indeterminati nei criteri di calcolo, mai esplicitati;
e) interessi da presunto sconfinamento “extra fido” ad un tasso di 4 punti percentuali superiori al tasso ordinariamente applicato nel periodo, su saldi che in realtà non erano sconfinati ma solo maggiorati dall'anatocismo sugli interessi e dall'applicazione di illegittime commissioni;
f) per numerose operazioni effettuate nel triennio di utilizzo del fido, giorni di valuta attivi e passivi più penalizzanti di quelli contrattualmente previsti;
5) illegittimo anatocismo degli interessi sul mutuo, che devono quindi essere ridotti della componente anatocistica applicata agli interessi capitalizzati inglobati nel saldo di conto corrente;
inoltre, ulteriore effetto anatocistico deriva dall'applicazione degli interessi di mora conteggiati dalla banca sull'intero importo delle rate di mutuo scadute, a loro volta già comprensive degli interessi corrispettivi maturati rata per rata;
6) usura originaria del contratto di mutuo. Ai fini della verifica del TEG: a) il credito concesso va decurtato di costi, quali spese di istruttoria, perizia, assicurative, incasso e notarili;
b) il capitale disponibile deve essere considerato al netto delle somme illegittimamente compensate mediante azzeramento dello scoperto di conto corrente, perché riferite a interessi e commissioni non capitalizzabili;
c) rapportando gli interessi corrispettivi effettivamente applicati dalla banca sulla base del tasso convenzionale indicato in contratto al capitale effettivamente reso disponibile (inferiore a quello dichiarato), il tasso corrispettivo effettivo risulta superiore a quello dichiarato;
d) per le stesse ragioni, gli interessi di mora, la commissione per anticipata estinzione o quella per decadenza dal beneficio del termine hanno tassi effettivi superiori a quelli dichiarati;
e) gli interessi di mora incorporano una ulteriore componente anatocistica, poiché applicati su rate scadute comprensive degli interessi corrispettivi. Considerando, quindi, tutte le componenti rilevanti ai fini del TEG dell'operazione di credito, il TAEG è superiore all'11% e, dunque, superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del 9,42%, sicché sussiste usura originaria delle condizioni contrattuali del mutuo stipulato il
18.12.2001, con conseguente gratuità del mutuo;
7) incertezza e illiquidità del credito preteso per indeterminatezza del tasso di interesse, in quanto l'importo delle rate e degli interessi convenzionali sono determinati in base ad elementi estranei al contratto, essendo previsto che il tasso di interesse variabile si determini indirettamente con rinvio al tasso Euribor.
L'opponente, inoltre, rappresentando di aver pagato euro 284.569,95 e, dunque, di aver rimborsato il 49,29% del mutuo concesso, sostiene di aver diritto ai sensi dell'art. 39, co.
5, del d.lgs. n. 385/1993 alla riduzione della garanzia ipotecaria iscritta sull'immobile nella misura di almeno due quinti o in altra misura ritenuta equa, oltre alla riduzione del pignoramento.
Il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione proposta dall'opponente con ordinanza del 18.05.2018, confermata dall'ordinanza del Tribunale di Potenza del
20.06.2019 resa in sede di reclamo proposto da Parte_1
Con atto di citazione notificato all'esecutata in data 30.07.2018, Parte_1
e per essa, quale mandataria, ha introdotto il giudizio
[...] Parte_2 di merito, diffusamente contestando le avverse allegazioni, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la prosecuzione della procedura esecutiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.11.2018 si è costituita
[...]
, reiterando le doglianze e le richieste di cui al ricorso NT depositato in data 2.10.2017.
Con atto depositato il 7.08.2019 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. CP_2
e per essa, quale mandataria, quale cessionaria del credito
[...] NT
di la quale si è riportata alle istanze della parte opposta e Parte_1 propria dante causa, chiedendone l'estromissione.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile depositata il 26.06.2023 a firma della dott.ssa , Persona_2 all'udienza cartolare del 13.07.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 19.09.2024, ove il Giudice ha trattenuto il giudizio in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 17.03.2025 il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo ed ha fissato l'udienza del 17.04.2025 per sottoporre al contraddittorio tra le parti ex art. 101 c.p.c., concedendo alle stesse termine di 20 giorni per il deposito di memorie contenti osservazioni, la questione sollevata relativa alla carenza dell'interesse ad agire della
, con specifico riguardo alla domanda di NT riduzione della somma di cui all'iscrizione ipotecaria a favore della Banca eseguita in data 21.12.2001 con formalità n. , avendo rilevato che dagli atti di causa detta NumeroD_1 iscrizione ipotecaria non risultava essere stata rinnovata.
In data 7.04.2025 l'opposta ha depositato note, deducendo l'avvenuta rinnovazione della suddetta iscrizione ipotecaria e depositando la relativa nota di iscrizione. All'udienza cartolare del 17.04.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.05.2025.
In via preliminare, si rileva che sussiste la legittimazione attiva dell'opposta
[...]
essendo stato versato in atti l'avviso di cessione di crediti in blocco Parte_1
ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
II, n. 93 del 6.08.2016 relativo al contratto di cessione di crediti concluso in data
1.08.2016, concluso con da ritenersi sufficientemente E_
specifico circa il contenuto del contratto di cessione e, in particolare, sulla circostanza che esso inerisca “tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (i
"Finanziamenti") vantati verso debitori classificati dalla Banca Cedente a sofferenza ed individuati in base ad una serie di criteri oggettivi.(…): (a) i relativi Finanziamenti siano denominati in Euro;
(b) i relativi contratti di finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) i relativi debitori ceduti risultino alla data del 31 marzo 2016 segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte delle seguenti banche appartenenti al Gruppo bancario I) CP_4 E_ E_
II) Banca Tercas S.p.A.; III) Banca Caripe S.p.A.; (d) i relativi debitori ceduti
[...]
siano stati classificati in sofferenza a partire dal 1 dicembre 2000 e fino al 30 settembre
2015; (e) il debito residuo di ciascun Finanziamento, alla Data di Individuazione dei
Crediti, non sia superiore ad Euro 9,1 milioni;
(f) i relativi debitori ceduti siano, alla
Data di Individuazione dei Crediti, (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o
(ii) persone giuridiche o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(g) i relativi Finanziamenti, se ipotecari, siano garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia in regioni diverse dalle seguenti:
Valle d'Aosta, Liguria, Trentino Alto-Adige; (h) i relativi debitori ceduti, non sono coinvolti all'interno di procedimenti penali promossi all'interno della Repubblica
Italiana connessi alla crisi di Banca Tercas S.p.A.; (i) i relativi debitori ceduti non siano dipendenti, dirigenti o amministratori di alcuna banca appartenente al Gruppo
[...]
(j) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni E_ finanziarie”, tra cui senz'altro rientra il credito vantato nei confronti dell'opposta, dovendosi ritenere fermo il principio giurisprudenziale, a lungo ribadito dalla prevalente giurisprudenza (allo stato non smentita da arresto a Sezioni unite), per cui l'avviso in G.U. già sarebbe sufficiente a “dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario” (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Cass. n. 10200/2021; Cass. civ., 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188; nonché, ex plurimis, Trib.
Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640 e Trib. Benevento, 10 gennaio 2019, n. 47).
Ancora, si rileva l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di e, Controparte_2 per essa, la mandataria la quale ha versato in atti l'avviso di NT
cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 76 del 29.06.2019, relativo al contratto di cessione di crediti del 29.05.2019, con efficacia economica dal 31.12.2018, concluso con
[...]
da ritenersi sufficientemente specifico circa il contenuto del Parte_1 contratto di cessione e, in particolare, sulla circostanza che esso inerisca “crediti ipotecari
e chirografari acquistati da in data 1 agosto 2016 da Parte_1
ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. del 30 aprile 1999, n. E_
130, come successivamente modificata ed integrata, e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 1 agosto 2016, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93, parte seconda del 6 agosto 2016 e iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno del
5 agosto 2016 e derivanti da mutui ipotecari, finanziamenti e sconfinamenti di conto corrente e altri finanziamenti concessi sotto varie forme tecniche e vantati verso debitori classificati a sofferenza”, tra cui senz'altro rientra il credito vantato nei confronti dell'opposta.
Quanto al perimetro soggettivo del giudizio, occorre osservare che, nel corso di quest'ultimo, è intervenuto un fenomeno di successione a titolo particolare del credito oggetto della vertenza, non potendosi tuttavia accogliere la richiesta di estromissione formulata dalla cessionaria e, per essa, la mandataria Controparte_2 NT
in relazione alla propria dante causa, atteso che l'estromissione è “attuabile solo
[...] con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (condizione qui non integrata) e che non è quindi sufficiente, ex art. 111, comma 3, c.p.c., l'intervento volontario del terzo successore a titolo particolare del diritto controverso (in quanto “il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 cod. proc. civ., l'estromissione del dante causa” - in questi termini, ex multis, Cass. civ., 11 maggio 2000, n. 6031; cfr. anche Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1535 e Cass. civ., 22 ottobre 2009, n. 22424, nonché, da ultimo, Trib. Cosenza, 19 aprile
2020, n. 776 e Trib. Bari, sez. I, 12/05/2015, n. 2171).
A ciò consegue che il rapporto processuale “continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione … ad causam”, fermo che, ai sensi dell'art. 111, co. 4, c.p.c., “la sentenza che viene pronunciata nei confronti della parte originaria ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare” (in questi termini Cass. civ., 9 novembre 2018, n. 28684), poiché quest'ultimo “non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 15674 del
15.07.2007).
Va premesso, poi, che vanno considerati due principi che caratterizzano, in generale, i giudizi di opposizione esecutiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza del 13/05/2024
n. 13151): in primo luogo, quello per cui l'opposizione ha una struttura necessariamente bifasica, atteso che a una prima fase sommaria rimessa alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, segue quella di merito vera e propria, che necessita dell'introduzione di un giudizio che, sebbene collegato al processo esecutivo, resta autonomo e indipendente rispetto a questo (e sull'indispensabile svolgimento di entrambe le fasi innanzi al giudice rispettivamente competente, si è espressa, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2024, n. 9451); in secondo luogo, quello per cui i motivi di opposizione che possono essere dedotti nella fase di merito sono quelli – e solamente quelli – che sono stati posti a fondamento del ricorso diretto al giudice dell'esecuzione, non essendone ammessa l'introduzione di altri, estranei all'ambito dell'originaria contestazione o che abbiano per oggetto atti diversi del processo esecutivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, né è ammessa la formulazione di domande nuove (così, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2022, n. 37751; Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9226 del 22/03/2022).
Consegue a quanto sopra affermato che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente i motivi di opposizione e le domande proposti da NT
con ricorso depositato in data 2.10.2017.
[...] Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Le doglianze avanzate dall'opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.
L'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 16/ 2014 è stata instaurata da E_ sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario per atto
[...] pubblico a rogito del Notaio del 18.12.2001, rep. 40.600, racc. Persona_1
15.785, con cui ha concesso alla società opponente un Controparte_5 finanziamento di massimo € 413.165,51, e dall'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del 28.03.2002, rep. Persona_1
41.227, racc. 16.088 (doc. nella produzione dell'opponente).
L'art. 2 del suddetto contratto prevede che “Il finanziamento sarà erogato alla parte mutuataria, mediante stipula di apposito atto di erogazione e quietanza, con le modalità di cui al presente articolo, dopo l'adempimento delle condizioni di cui all'Articolo 1 del capitolato e comunque dopo che: - sia stata prodotta relazione notarile, ritenuta idonea ad insindacabile giudizio della attestante che l'ipoteca iscritta a garanzia del CP_4 finanziamento è stata consentita da chi ha la proprietà, nonché la disponibilità dell'immobile costituito in generale e non è preceduta da iscrizioni, privilegi, oneri, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli (…); -sia stato assicurato contro i rischi dell'incendio e accessori l'immobile offerto in garanzia per un importo non inferiore alla somma mutuata maggiorata del 30% (…); - sarà stata prodotta ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla Banca. La Banca provvederà all'effettuazione di una prima erogazione di £ 570.000.000 (lire cinquecentosettantamilioni, euro 294.380,43) e di una seconda erogazione da eseguirsi ad avvenuto incasso della prima quota di contributo ai sensi della legge 488/92 di £
232.600.000 (lire duecentotrantaduemilioniseicentomila, euro 120.127,87”.
L'art. 3 del suddetto contratto, inoltre, prevede l'obbligo della parte mutuataria di rimborsare l'importo complessivamente finanziato “a partire dalla data stabilita all'atto di erogazione e quietanza a saldo mediante il pagamento di n. 20 (venti) rate semestrali di capitale, con un piano di rateizzazione di capitale che sarà firmato dalle parti in occasione della stipula dell'atto di erogazione e quietanza a saldo”.
Nell'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del
Notaio del 28.03.2002, premesso che “si sono avverate tutte le Persona_1 condizioni poste nel contratto di cui alla precedente lettera a) e che conseguentemente le parti intendono ora addivenire alla erogazione della somma di Euro centodiciottomilasettecentottantacinque e centesimi otto (euro 118.785,08) a saldo del mutuo”, all'art. 1 “La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca mutuante la somma di Euro centodiciottomilasettecentottantacinque e centesimi otto) a saldo del mutuo e ne rilascia ampia liberatoria quietanza. Le parti prendono atto che il rimborso del capitale mutuato complessivamente pari a Euro quattrocentotredicimilacentossessantacinque e centesimi cinquantuno (euro 413.165,51) avverrà mediante il pagamento di n. 20 (venti) rate di capitale a partire dal 1° luglio
2002 come da piano di rateizzazione che firmato dalle parti e da me notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera “A””.
Quanto al motivo di opposizione sub 1) si osserva che, secondo costante giurisprudenza,
«Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge» (cfr. Cass. civ., sez. III, 5.3.2020, n. 6174, nonché in senso conforme Cass. civ., sez. III, 27.8.2015, n.
17194).
In base ai principi di diritto sopra esposti per valere come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, quindi, essere legittimamente posto a base di una azione esecutiva il contratto di mutuo non solo deve essere integrato con la documentazione dell'avvenuta effettiva e concreta erogazione della somma oggetto del finanziamento, ma la suddetta documentazione deve avere le forme previste dall'art. 474 c.p.c., cioè quelle dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
In tal senso, anche la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata). (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a una fattispecie nella quale, a fronte di un contratto di mutuo obbligatorio, stipulato per atto pubblico, la successiva erogazione della somma era stata documentata mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie, prive della forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.)” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 52 del 03/01/2023; Cass.,
Sentenza n. 41791 del 28/12/2021).
Da ultimo, il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 5968/2025 del 6/03/2025), in parte motiva, ha ribadito che il mutuo tecnicamente condizionato è pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord.
06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass.
27/08/2015, n. 17194) e “si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura
e rango formali”.
E' stato costantemente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui, pure essendo il mutuo un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma di denaro, perché sia integrato tale elemento costitutivo del contratto non è necessaria la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che ne sia assicurata al mutuatario da parte del mutuante la disponibilità giuridica.
Da ultime, in tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla” (Cassazione Civile, Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968; cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14 del
03/01/2011; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25569 del 30/11/2011; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
9074 del 05/07/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6686 del 15/07/1994).
Del resto, secondo autorevole giurisprudenza, “In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria”, avendo precisato in parte motiva che “La quietanza fa piena prova dell'avvenuto pagamento, poiché dà luogo ad una confessione stragiudiziale, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria, salvo che dimostri l'errore o la violenza ai sensi dell'art. 2732 cod. civ. (cfr., da ultimo, - Cass. S.U.
n. 19888/14, nonché in termini Cass. n. 26325/08 e n. 4196/14)” (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 9389 del 10/05/2016; cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10507 del 15/04/2019).
Nell'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del
Notaio del 28.03.2002, poi, all'art. 1, la parte mutuataria dichiara di Persona_1 aver ricevuto dalla Banca mutuante la somma di euro 118.785,08 a saldo del mutuo e ne rilascia quietanza. Le parti, inoltre, prendono atto che il rimborso del capitale mutuato è complessivamente pari ad euro 413.165,51 ed avverrà mediante il pagamento di n. 20 rate di capitale a partire dal 1° luglio 2002 e, tanto, in conformità alla previsione di cui all'art. 3 del contratto di mutuo fondiario del 18.12.2001, che prevede l'obbligo della parte mutuataria di rimborsare l'importo complessivamente finanziato “a partire dalla data stabilita all'atto di erogazione e quietanza a saldo”. La parte opponente ha allegato di aver rimborsato alla mutuante la somma di euro 284.569,95.
Tali circostanze appaiono assorbenti ai fini della presente decisione sul punto. Infatti, non vi è dubbio che vi sia stata la traditio della somma di denaro di euro 118.785,08, tanto che la mutuataria ne ha dato quietanza. Proprio perché questa traditio vi è stata ed è stato accertato l'avveramento delle condizioni cui erano subordinati gli effetti del contratto, la mutuataria era obbligata a restituire la somma mutuata, secondo il piano di ammortamento, con decorrenza dalla data stabilita all'atto di erogazione e quietanza a saldo del 1 luglio 2002.
In applicazione dei principi di diritto sopra esposti deve, dunque, ritenersi che il contratto di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del Persona_1
18.12.2001, rep. 40.600, racc. 15.785, e l'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del 28.03.2002, rep. Persona_1
41.227, racc. 16.088, costituiscono valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. limitatamente all'importo di euro 118.785,08, in quanto solo l'erogazione di detta somma
è documentata nella stessa forma dell'atto pubblico del contratto di mutuo.
L'opposizione, pertanto, è in parte fondata con riguardo al primo motivo di opposizione, sicché va dichiarato che l'opposta non ha il diritto di agire ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del 18.12.2001, rep. 40.600, racc. 15.785, e Persona_1 dall'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del
Notaio del 28.03.2002, rep. 41.227, racc. 16.088, per la somma Persona_1 eccedente l'importo di euro 118.785,08.
Quanto al motivo di opposizione sub 2), si osserva che, relativamente al mutuo di scopo, la giurisprudenza è unitaria nel sostenere che la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, in quanto la somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale. Proprio per tale ragione, il mutuo di scopo si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo dal punto di vista strutturale, visto che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata e, dal punto di vista funzionale, poiché nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione, in termini corrispettivi dell'ottenimento della somma erogata (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 317 del 11/01/2001;
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2876 del 12/04/1988; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5805 del
15/06/1994; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7116 del 21/07/1998). Essendo, quindi, la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, sicché sussiste la nullità di un tale contratto per mancanza di causa se quella destinazione non sia rispettata
(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15929 del 18/06/2018; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24699 del 19/10/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25793 del 22/12/2015).
Inoltre, la Cassazione, Sez. I, con Ordinanza n. 24699 del 19/10/2017, ha precisato che
“in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale (come nella specie) è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche
l'interesse dell'istituto finanziatore: qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizzerebbe infatti semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
e in tal caso non si può parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale;
[…] invece, giustappunto in quanto caratterizzato nel senso sopra detto, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ. (v. per utili riferimenti Cass. n. 25180-07), attesa la sua diversa funzione e atteso che il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante alla destinazione delle somme”.
Più recentemente, al riguardo, i giudici di legittimità hanno ribadito che “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo diretto o indiretto ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024).
Nel caso di specie, in applicazione dei su esposti principi giurisprudenziali, si rileva che il contratto di mutuo del 18.12.2001 a rogito del Notaio , Rep. 40.600, Persona_1
Racc. 15.785, stipulato da con NT Controparte_5
posto a fondamento dell'esecuzione n. R.G.E. 16/2014, non è un mutuo di scopo,
[...]
bensì un mutuo fondiario, atteso che non è in esso presente alcuna clausola di destinazione della somma mutuata incidente sulla causa del contratto, ovvero non vi è alcuna clausola con cui la mutuataria ha assunto un obbligo specifico nei confronti della mutuante, in ragione di un interesse di quest'ultima diretto o indiretto ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, essendo insufficiente al fine della qualificazione del contratto come mutuo di scopo la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento è stato richiesto, non accompagnati da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, enunciati nella premessa del predetto contratto, ove è riportato
“la Parte mutuataria “ ha in corso di realizzazione NT
un programma di investimenti concernente la realizzazione di un Centro Termale sito nel
Comune di Rionero in Vulture Provincia di Potenza, contrada Monticchio Bagni per un importo complessivo di Lire 1.847.000.000 (…); - che la società
[...]
ha presentato alla Banca una domanda volta ad ottenere NT un'operazione di finanziamento di un massimo di Euro quattrocentotredicimilacentosessantacinque e centesimi cinquantuno (euro 413.165,51) pari a L. 799.999.982 (…) per il programma di investimenti sopra riportato”.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza sub 2) proposta dall'opponente.
Anche il motivo di opposizione sub 3) è infondato per le ragioni che seguono.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5841 del 05 marzo 2025 hanno espresso il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate
a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo
(c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Nella parte motiva, i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito che “Con
l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile”, precisando che il mutuo solutorio, quindi, non è un mutuo di scopo, in quanto l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto, non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.
Sostiene la Suprema Corte, inoltre, che non vi sono ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale, pur non escludendosi che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, rilevando però una tale finalizzazione dell'operazione sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018). In particolare, si afferma che “la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (v. in questo senso, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570-
01)”.
Ancora, le Sezioni Unite hanno ritenuto che neanche ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento ed, invero,
“Anche per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38 t.u.b.) è pacifica l'opinione ─ e va qui ribadito ─ che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del
2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del
2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021)”.
E' stata, inoltre, esaminata l'ipotesi in cui la movimentazione in uscita di somme dal conto corrente bancario sia operata in assenza di disposizioni in tal senso dell'intestatario, considerando questa una “condotta illecita aggredibile, se del caso, dall'interessato, in sé e per sé, con i rimedi restitutori e/o risarcitori appropriati (fermo restando che di contro occorrerebbe anche considerare il venir meno dell'effetto estintivo delle pregresse esposizioni e l'insorgere dell'obbligo di restituire comunque le somme messe a disposizione)”, ma ritenendo pur sempre questo fatto distinto dal mutuo e dalla erogazione delle somme che lo ha perfezionato attraverso l'accredito, sicché l'eventuale illiceità di quell'atto non può valere a elidere la realtà effettuale del fatto che lo precede, vale a dire l'accredito e la disponibilità giuridica delle somme che con esso si determina.
La suddetta ipotesi, inoltre, è stata tenuta distinta da quella dell'accredito delle somme mutuate su conto corrente già debitore nei confronti della banca mutuante, ritenendo che
“In tal caso l'estinzione o la riduzione del saldo debitorio sono effetti algebrici della erogazione delle somme su conto corrente debitore e lo è allo stesso modo il risultato, ex art. 1852 cod. civ., della «materiale» disponibilità da parte del mutuatario solo di quella parte delle somme mutuate eventualmente eccedenti il precedente saldo passivo. Ciò però non esclude né la effettiva traditio delle somme (dal momento che la disponibilità
«giuridica» delle somme è proprio ciò che ha consentito l'estinzione o la riduzione del precedente saldo debitore), né la riferibilità di quella destinazione solutoria al mutuatario, questa essendo coessenziale alla accettazione, al momento della stipula del mutuo, del suo regolamento su conto corrente che il mutuatario essendone anche
l'intestatario, ben sapeva o doveva sapere essere in passivo”.
In definitiva, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, la circostanza allegata dalla opponente, secondo cui in esecuzione del contratto di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del 18.12.2001, rep. 40.600, racc. Persona_1
15.785, sarebbe stata accreditata la somma di Lire 570.000.000, che costituirebbe la prima tranche del mutuo erogato, in conto corrente in favore della parte mutuataria e che la stessa sarebbe stata utilizzata per azzerare lo scoperto sul conto corrente n. 2029831 già intrattenuto dalla società con la banca di Lire 569.335.552, non potrebbe in alcun modo implicare la nullità del predetto contratto.
Il motivo di opposizione sub 4) resta assorbito dalle considerazioni espresse relativamente al parziale accoglimento del motivo di opposizione sub 1) e dal rigetto del motivo di opposizione sub 3), peraltro essendo inammissibile in questa sede in quanto esula dal rapporto di mutuo oggetto del presente giudizio.
Ancora, i motivi di opposizione sub 5) e sub 6) sono infondati.
Orbene, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti ed accertato nella
C.T.U. contabile a firma della dott.ssa – elaborata sulla scorta della Persona_2
predetta documentazione e che si ritiene immune da vizi logico-giuridici, sicché gli accertamenti peritali si palesano pienamente utilizzabili e suscettibili di essere posti a fondamento della decisione - in data 18.12.2001 e Controparte_5
hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario per Lire NT
799.999.982, pari ad euro 413.165,51, prevedendo:
- la restituzione in n. 20 rate mensili costanti posticipate di euro 26.076,24;
- il tasso di interesse convenzionale variabile nella misura del tasso Euribor a sei mesi come rilevato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato dai maggiori quotidiani specializzati per data valuta il giorno di inizio dell'ammortamento arrotondando ai cinque centesimi superiori e maggiorato di un 1,20% annuo, con conteggio dei giorni moltiplicatore come da anno commerciale divisore 360 e aggiornato semestralmente sulla base del tasso Euribor sei mesi rilevato per data valuta il giorno di inizio del semestre;
- gli interessi di preammortamento al tasso fisso pari al 5,05%;
- il tasso di mora pari al tasso nominale annuo maggiorato del 4%, specificando l'art. 5 del contratto che “Sui predetti interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. In ogni caso di risoluzione del contratto e/o di decadenza dal beneficio del termine sull'importo complessivamente dovuto dalla parte mutuante anche per interessi convenzionali e di mora, ai sensi del successivo Articolo 8, saranno altresì prodotti interessi di mora a favore della parte mutuante, in una misura pari al tasso nominale annuo come calcolato al precedente Articolo 4 e vigente al momento della risoluzione
e/o decadenza, maggiorato di uno spread pari a 4 punti percentuali, calcolato giorni come da anno commerciale divisore 360”;
- spese iniziali che sono risultate: a) di euro 1.032,91 per l'imposta di cui al D.P.R. n.
601/73, pari al 0,25% dell'importo finanziato;
b) di euro 154,94 per spese di istruttoria;
c) di euro 1.986,00 per assicurazione antincendio sull'immobile ipotecato;
d) di euro
1.715,00 per spese notarili.
Le risultanze della C.T.U. espletata inducono ad escludere che, nel caso di specie, sia configurabile il fenomeno dell'anatocismo nell'ambito del contratto per cui è causa. Il C.T.U., al riguardo, ha riferito che “nel contratto è pattuito l'ammortamento secondo il metodo francese e il calcolo degli interessi è effettuato sul debito residuo che si definisce come saldo in linea capitale del debito ancora pendente: pertanto da tali pattuizioni non emerge la previsione di conteggio di interessi su interessi sulle singole rate” (pag. 15).
Invero, giova ricordare che – nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo – il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale. Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:
- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando – di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente).
Laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z).
Individuato l'ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito), nonché, dall'altro, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Secondo il metodo dell'ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede quindi secondo i seguenti passaggi, e cioè: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata;
2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo;
4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata;
6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.
Dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Deve, dunque, concludersi nel senso che, nel caso di specie, non ricorre alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi nell'ambito del contratto per cui è causa, sicché il motivo di opposizione sub 5) è infondato e va rigettato.
Le risultanze della C.T.U. espletata, inoltre, inducono ad escludere che, nel caso di specie, sia configurabile il fenomeno dell'usura originaria nell'ambito del contratto per cui è causa.
Il calcolo del T.E.G. dell'operazione contrattuale esprime il costo economico complessivo della stessa per il cliente, costo che – nell'ottica del legislatore del 1996 – deve essere confrontato con un dato “oggettivo” (il T.E.G.M. + la maggiorazione), il quale esprime a propria volta il limite di “tollerabilità” che l'ordinamento ammette: è legittima l'operazione solo se e nella misura in cui il “costo” della medesima (che viene espresso dal T.E.G.) non superi quel limite di legge (inteso, per l'appunto, quale limite di
“tollerabilità”).
Orbene, 1l C.T.U. al riguardo ha riferito che il tasso soglia usura per le operazioni di mutuo ipotecario a tasso fisso e variabile per il IV trimestre del 2001 era fissato al 9,42% e il TEG alla stipula del contratto di mutuo in discussione, pari al 4,8634% non supera la predetta soglia (pag. 16), così come anche il tasso di mora alla stipula, pari al 9.05%, rientra nella soglia antiusura.
Quanto all'usurarietà sopravvenuta del contratto di mutuo, si osserva che le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n.
108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa antiusura – come quello in questa sede in esame - ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, sancendo la non configurabilità, nel nostro ordinamento, dell'usura sopravvenuta
(Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675).
Deve, dunque, concludersi nel senso che, nel caso di specie, non ricorre usura delle condizioni contrattuali del contratto di mutuo per cui è causa, sicché il motivo di opposizione sub 6) è infondato e va rigettato.
Infine, la doglianza sub 7) è infondata.
In tema di nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto o comunque per violazione delle norme relative alla trasparenza di cui all'art. 11 T.U.B. è orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui gli interessi ultralegali debbono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi, insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uni dei contraenti (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 15130 del
29/05/2024).
Peraltro, “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, purché il piano di rimborso contenga “in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, così consentendo al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Si ritiene che i medesimi principi debbano trovare applicazione anche con riferimento ai mutui a tasso variabile, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass., Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 che, in parte motiva, espressamente afferma l'applicabilità anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la
Sentenza n. 15130 del 29/05/2024; cfr. Corte d'Appello di Ancona, sentenza del 27 novembre 2024).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall'opposta - in particolare, dal piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione e quietanza del 28.03.2002 - e dalla
C.T.U. contabile, emerge come il contratto di mutuo oggetto di esame contenga tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni assunte dalla mutuataria, essendo precisamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, il numero e la composizione di ogni singola rata per quota interessi e quota capitale, oltre all'indicazione del tasso di interesse variabile secondo i criteri convenuti dalle parti, nonché il debito residuo risultante dal pagamento della rata. Deve, pertanto, escludersi qualsiasi profilo di indeterminatezza del tasso di interesse con riferimento alla previsione del tasso variabile in relazione all'indice Euribor, legato ad un parametro di determinazione del tasso d'interesse prestabilito, individuabile e verificabile, calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principale banche europee ed internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e, dunque, diffuso dalla federazione delle banche europee sulla base di dati oggettivi, essendo specificato anche il divisore con riferimento all'anno commerciale di 360 giorni e, quindi, dovendo escludere anche sotto tale profilo qualsiasi margine di discrezionalità in capo alla mutuante (cfr. Cass., Sez. II, ordinanza n. 20801 del 25 luglio 2024).
Infine, la domanda di riduzione della somma per cui è iscritta l'ipoteca è fondata e merita accoglimento.
Al riguardo, si osserva che sussiste l'interesse ad agire della NT
, atteso che l'iscrizione ipotecaria a favore della Banca eseguita in data
[...]
21.12.2001 con formalità n. 18680/2376 è stata rinnovata in data 12.11.2021 ai nn.
17727/1042, come dedotto e documentato dall'opposta in data 7.04.2025.
Al riguardo, si osserva che l'art. 39, co. 5, del d.lgs. n. 385 del 1993 prevede che “i debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta”.
Dalla documentazione versata in atti dall'opponente e dalla C.T.U. contabile emerge risulta che l'importo complessivamente erogato dalla banca è pari ad euro 413.165,51 e che l'opponente ha pagato n. 11 rate per l'importo complessivo di euro 284.569,59, di cui euro 203.666,33 per quota capitale ed euro 71.330,30 per quota interessi. Detta circostanza, peraltro, non è mai stata contestata dalle controparti.
L'opposta ha, dunque, certamente estinto almeno i due quinti dell'originario debito di euro 413.165,51 (pari ad euro 165.266,204), sicché ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma iscritta.
Nell'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del
Notaio del 28.03.2002, rep. 41.227, racc. 16.088, si dà atto Persona_1 dell'iscrizione ipotecaria a favore della Banca eseguita in data 21.12.2001 con formalità
n. 18680/2376 - poi rinnovata in data 12.11.2021 ai nn. 17727/1042 - sui beni immobili della mutuataria per la complessiva somma di euro 826.331,02 (pari al doppio della somma erogata), che va ridotta nella misura di due quinti, pari ad euro 330.532,40.
Consegue a quanto sopra argomentato che la somma iscritta in conseguenza della riduzione dell'ipoteca deve essere pari ad euro 495.798,62. La domanda riduzione del pignoramento è, poi, inammissibile in questa sede, sussistendo la competenza del G.E. a statuire sulla stessa.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opposta e la terza intervenuta ex art. 111 c.p.c., in solido tra loro, liquidate come in dispositivo ai sensi del D. M. n. 55 del 2014 come da ultimo modificato dal D. M. n.
147/2022 per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 260.000,00), nella misura minima in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta ed atteso che a fronte dei molteplici motivi di opposizione soltanto uno è stato accolto parzialmente (cfr. Cass., Sez.
Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile a firma della dott.ssa devono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro, Persona_2
in considerazione dell'utilità della stessa in relazione alle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'opposta non ha il diritto di agire ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del 18.12.2001, rep. 40.600, racc. 15.785, e Persona_1 dall'atto di erogazione e quietanza di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del
Notaio del 28.03.2002, rep. 41.227, racc. 16.088, per la somma Persona_1 eccedente l'importo di euro 118.785,08.
2) ACCOGLIE la domanda di riduzione dell'ipoteca e, per l'effetto, dispone che la somma iscritta sia pari ad euro 495.798,62.
3) ORDINA al Conservatore dei RR. II. di Potenza di procedere alla riduzione dell'iscrizione ipotecaria eseguita in data 21.12.2001 con formalità n. 18680/2376, rinnovata in data 12.11.2021 ai nn. 17727/1042, per la somma di euro 495.798,62.
4) CONDANNA l'opposta e per essa, quale Parte_1 mandataria, e la terza intervenuta ex art. 111 Parte_2
c.p.c. per essa, quale mandataria, Controparte_2 NT in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opponente,
[...]
, delle spese processuali, che liquida nella complessiva NT somma di € 7.052,00 per compenso professionale, euro 545,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5) PONE definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese della C.T.U., come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Potenza il 15.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino