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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5906 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15588/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15588 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore Parte_1
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
1. , nata in [...] il [...], Controparte_1 residente in [...]de Carvalho n° 233, Jardim Belvedere (SP, Brasile), C.F. ; C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nato in [...] il [...], residente in [...]Controparte_2 Vicente de Carvalho n° 233, Jardim Belvedere (SP, Brasile), C.F. ; C.F._2
3. , nata in [...] il [...], residente Controparte_3 in Rua Comendador Muller n° 159, Americana (SP, Brasile), C.F.
C.F._3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, ai Sig.ri: 1. , nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. , nata in [...] il [...]; Controparte_3 conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile CP_4 CP_4 competente di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. , nato nel Comune di Persona_1 Trebaseleghe (PD) il 18.08.1877, figlio di e di , emigrato Persona_2 Persona_3 in Brasile, ove contraeva matrimonio con la Sig.ra , in data Parte_2 08.01.1898, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dal predetto matrimonio nasceva in Brasile:
• in data 21.03.1902, la Sig.ra la quale, in data 20.05.1920, Parte_3 contraeva matrimonio con il Sig. il quale decedeva il 23.01.1926. Persona_4 Successivamente la Sig.ra contraeva nuovo matrimonio con Parte_3 il Sig. in data 06.04.1929, dalla cui unione nasceva: Persona_5
➢ in data 11.03.1933, il Sig. il quale, in data 14.04.1956, Parte_4 contraeva matrimonio con la Sig.ra e dalla loro unione Persona_6 nasceva:
✓ in data 09.12.1956, la Sig.ra odierna Parte_5 ricorrente la quale, il 19.10.1979, contraeva matrimonio con il Sig.
da Silva Noronha, assumendo il nome di Per_7 [...]
, dalla cui unione nascevano: Parte_6
❖ , il 04.06.1983, odierno ricorrente;
Controparte_2
❖ il 11.08.1985, odierna ricorrente Controparte_3 che, in virtù del matrimonio con il Sig. CP_5 Per_8
, in data 07.09.2012, assumeva il nome di
[...] [...] ; Controparte_3
4. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
Dott. Giovanni Calasso 2
5. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. - Persona_1 mai naturalizzatosi brasiliano – nato nel Comune di Trebaseleghe (PD) il 18.08.1877, il quale contraeva matrimonio, in Brasile, in data 08.01.1898, con la Sig.ra Parte_2
, trasmettendo la cittadinanza alla figlia , nata il
[...] Parte_3 21.03.1902, che contraendo matrimonio, in data 06.04.1929, con il Sig. Persona_5 cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata
Dott. Giovanni Calasso 3
della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.12.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15588 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore Parte_1
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
1. , nata in [...] il [...], Controparte_1 residente in [...]de Carvalho n° 233, Jardim Belvedere (SP, Brasile), C.F. ; C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nato in [...] il [...], residente in [...]Controparte_2 Vicente de Carvalho n° 233, Jardim Belvedere (SP, Brasile), C.F. ; C.F._2
3. , nata in [...] il [...], residente Controparte_3 in Rua Comendador Muller n° 159, Americana (SP, Brasile), C.F.
C.F._3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, ai Sig.ri: 1. , nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. , nata in [...] il [...]; Controparte_3 conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile CP_4 CP_4 competente di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. , nato nel Comune di Persona_1 Trebaseleghe (PD) il 18.08.1877, figlio di e di , emigrato Persona_2 Persona_3 in Brasile, ove contraeva matrimonio con la Sig.ra , in data Parte_2 08.01.1898, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dal predetto matrimonio nasceva in Brasile:
• in data 21.03.1902, la Sig.ra la quale, in data 20.05.1920, Parte_3 contraeva matrimonio con il Sig. il quale decedeva il 23.01.1926. Persona_4 Successivamente la Sig.ra contraeva nuovo matrimonio con Parte_3 il Sig. in data 06.04.1929, dalla cui unione nasceva: Persona_5
➢ in data 11.03.1933, il Sig. il quale, in data 14.04.1956, Parte_4 contraeva matrimonio con la Sig.ra e dalla loro unione Persona_6 nasceva:
✓ in data 09.12.1956, la Sig.ra odierna Parte_5 ricorrente la quale, il 19.10.1979, contraeva matrimonio con il Sig.
da Silva Noronha, assumendo il nome di Per_7 [...]
, dalla cui unione nascevano: Parte_6
❖ , il 04.06.1983, odierno ricorrente;
Controparte_2
❖ il 11.08.1985, odierna ricorrente Controparte_3 che, in virtù del matrimonio con il Sig. CP_5 Per_8
, in data 07.09.2012, assumeva il nome di
[...] [...] ; Controparte_3
4. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
Dott. Giovanni Calasso 2
5. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. - Persona_1 mai naturalizzatosi brasiliano – nato nel Comune di Trebaseleghe (PD) il 18.08.1877, il quale contraeva matrimonio, in Brasile, in data 08.01.1898, con la Sig.ra Parte_2
, trasmettendo la cittadinanza alla figlia , nata il
[...] Parte_3 21.03.1902, che contraendo matrimonio, in data 06.04.1929, con il Sig. Persona_5 cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata
Dott. Giovanni Calasso 3
della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.12.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5