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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini ConIGliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino ConIGliere relatore dott. Raffaele Nalli esperto dott. Gaetano Di Stefano esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2273/2021 vertente tra
TRA
(C.F.: ), con l'avv. GIANCARLO POMPONI. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ) (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F.: ), nella C.F._3 Controparte_3 C.F._4 qualità di eredi della IG.ra , con l'avv. MARIA RITA FELLI. Persona_1
Appellati
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 675/2020 con cui il Tribunale Parte_1 ordinario di Frosinone – Sezione Specializzata Agraria ha revocato l'ordinanza di affrancazione del Tribunale di Frosinone n. 29/15 emessa in data 17.11.2015 ed ha condannato il IG. Pt_1
a rifondere ai IG.ri e le spese di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 lite.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Il IG. ha chiesto l'affrancazione Parte_1 giudiziale del terreno sito in Piglio, distinto in catasto al foglio 39 part. 165, di are 77,90, sostenendo che nell'anno 1950 con accordo verbale la IG.ra aveva concesso detto Parte_2 fondo in colonia migliorataria in uso nel basso Lazio al IG. , con l'obbligo di Parte_3 apportare migliorie al fondo e di corrispondere un canone annuale in grano (poi trasformato in canone in denaro), e che il rapporto era poi proseguito tra la IG.ra (figlia della Persona_1 IG.ra e il IG. (figlio di e infine con il nipote Pt_2 Persona_2 Parte_3 Parte_1
1 Il Tribunale, con ordinanza ha disposto l'affrancazione n. 29/15 e quantificato in € 750,00 il prezzo d'affranco. La IG.ra ha proposto opposizione dinanzi a questa sezione, e dedotto che: Persona_1
- il rapporto intercorso dapprima con il IG. e poi con il IG. e il IG, Parte_3 Persona_2 non era di colonia migliorataria bensi di affitto agrario, e aveva ad oggetto la sola Parte_1 coltivazione del suolo a rotazione cerealicola e, nel periodo di riposo, ad erbaio, e il pagamento di un corrispettivo pari ad un quintale e mezzo di grano, poi unilateralmente convertito dal IG. Pt_1 in denaro;
[...]
- negli anni non vi era stato alcun miglioramento del fondo, perché: sino al 2003 era stato coltivato ad erbaio e cercali, dopo il 2003 vi erano stati impiantati radi alberi da frutto, ed oggi si presenta con pochi alberi, improduttivi e di recente impianto, ed è utilizzato come deposito di balle di fieno e mezzi agricoli;
- inoltre, lei, con raccomandata del 13.5.2003, aveva prontamente contestato la messa a dimora delle piante, perché non autorizzata, e non rispondente all'uso locale, che vede la prevalenza di vigneti e uliveti,
- il IG. aveva installato abusivamente un cancello di ingresso al fondo, e realizzato un pozzo Pt_1 artesiano abusivo,
- infine, il prezzo di affranco era stato determinato, in violazione della normativa vigente e della giurisprudenza in materia, senza tenere conto del valore reale del bene.
Per tali ragioni, la parte ricorrente, dopo aver promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla , ha agito Controparte_5 in giudizio e chiesto al Tribunale: in via principale di, accertata e dichiarata l'inesistenza di un valido ed efficace titolo affrancabile, e previa qualificazione, anche incidenter tantum, del rapporto esistente tra le parti quale affitto agrario, revocare integralmente l'ordinanza di affrancazione;
in subordine, nella sola ipotesi di conferma dell'ordinanza di affrancazione impugnata, di condannare il IG. al pagamento dell'equo prezzo di affranco, da determinarsi giudizialmente Parte_1 nella misura commisurata al valore del diritto immobiliare affrancato, secondo i criteri previsti dalla legge e dalla giurisprudenza, eventualmente con integrazione del capitale di affranco già versato e determinato dal giudice nella fase sommaria;
con vittoria di spese.
Il resistente si è costituito in giudizio, e ha eccepito che:
-egli possiede il terreno per cui è causa da oltre 30 anni, in virtù di un rapporto di colonia migliorataria sorto nell'anno 1950 tra la IG.ra e il e che lui aveva Parte_2 Parte_3 iniziato ad occuparsi del terreno sin dalla seconda metà degli anni $70 unitamente al padre Per_2
[...]
-negli anni ha realizzato sul terreno opere di bonifica e strutturali, e aveva impiantato numerose colture arboree ed arbustive (piante da frutto) ed erbe foraggere,
-il giudice della prima fase, nel quantificare il prezzo di affranco, si è attenuto alla disposizione di cui all'art. 4 co. 2 1. 327/1963, facendo riferimento al canone concordato.
Il resistente ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa e stata istruita con l'interrogatorio formale del IG. e del IG. Controparte_1 Pt_1
e con l'escussione di un testimone por parte, inoltre, è stata disposta consulenza tecnica
[...]
d'ufficio. Con comparsa depositata in data 4.4.2017 si sono costituiti, in prosecuzione del giudizio, i IG.a e , credi dell'originaria ricorrente IG.ca Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, deceduta in data 11.11.2016. Persona_1
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti, e all'esito della discussione - la causa è decisa come segue.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: «2. La parte resistente - in estrema sintesi - ha dedotto l'esistenza, sin dal 1950, di un rapporto di colonia migliorataria avente ad oggetto il terreno in Piglio meglio descritto in premessa, rapporto che sarebbe intercorso
2 originariamente tra suo nonno e la IG.ra sarebbe, poi, proseguito Persona_3 Parte_2 tra suo padre e la figlia della IG.ra la IG.ra , e, da ultimo, tra Persona_4 Pt_2 Persona_1 lui e quest'ultima, e sarcobe stato caratterizzato dall'impianto e coltivazione di alberi da frutto e dalla coltivazione di erbe, e, ritenendo sussistenti i presupposti di cui alla 1. n. 327/1963, ha domandato l'affrancazione del fondo.
La IG.ra ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di affrancazione, affermando che tra Per_1 le parti non era mai intercorso un rapporto di colonia migliorataria, bensì di affitto, e che, comunque, il IG. non aveva in alcun modo migliorato il fondo. Pt_1
Premesso che "in tema di rapporti agrari l'apporto di migliorie al fondo integra la complessa fattispecie di cui alla L 4. 327 del 1963 (nonché alla successiva normativa, ex art. 13 l. m. 697 del 1966 ed art. 1 ed 8 L n. 233 del 1980) dalla quale trae origine il diritto all'affrancazione del canone, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2967, l'esistenza di dette migliorie sa provata da chi agisca in giudizio per l'affrancazione, sostenendo di avervi diritto" (Cass. n. 19077/2006), nel caso di specie tale prova non è stata fornita. Come si legge in dottrina, la colonia migliorataria o colonia ad meliorandum era un istituto consuetudinario in uso nel basso Lazio che si caratterizzava per la lunga durata (perpetua od oltre un trentennio) e per la circostanza della concessione, in cambio di un modesto canone parziario in natura oscillante tra quote dalla metà ad un decimo del prodotto, di un terreno nudo in cui, a cura del colono, dovevano essere entro un determinato periodo, impiantate colture arboree o arbustive
(prevalentemente vigneti e oliveti), con la semina della restante terra produttiva, e comportava l'acquisto in capo al colono di un diritto assimilabile, secondo i più, all'enfiteusi; l'abbandono della coltivazione, l'inadempimento dell'obbligo di migliorare, la sospensione del pagamento del canone, comportavano il diritto ad ottenere la risoluzione. Con riferimento a tale figura di colonia, l'art. 1 della L. o. 327/1963 ha introdotto la possibilità de affrancazione, sempre che il conduttore abbia posseduto d fondo per oltre trenta anni e apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali o, nel caso in cui sia subentrato ad un preesistente rapporto di concessione, e pagato il valore delle migliorie all'atto di ingresso nel fondo. Orbene, nel caso di specie, innanzitutto, se non è contestato che tra il IG. e la Parte_3 IG.ra e poi, tra gli eredi di questi, sia intercorso un rapporto avente ad oggetto la Parte_2 coltivazione del fondo in questione, non vi è prova sufficiente che tale rapporto sia riconducibile alla colonia miglioritaria in uso nel basso Lazio, e che, quindi, sia affrancabile. Infatti:
- lo stesso resistente afferma che il rapporto di colonia avrebbe avuto origine da un accordo verbale, risalente al 1950, tra la IG.ra proprietaria del terreno, e il IG. per Parte_2 Parte_3 cui non vi è alcun documento contrattuale che possa essere d'ausilio nell'identificazione della tipologia contrattuale scelta dalle parti;
- non hanno valore probatorio sufficientemente univoco le ricevute di pagamento del canone prodotte dal resistente. Si catta di otto ricevute di pagamento del canone dall'annualità agraria
2001/2002 a quella 2012/2013, prima in natura (un quintale e mezzo di grano, poi aumentato a 2,5 quintali, e poi in denaro, € 31,00 poi aumentato ad € 50,00) riferite al terreno per cui e causa. Sennonché, nella causale della prima ricevuta a rapporto é espressamente definito come affitto, e il pagamento di un canone è compatibile con rapporti di diversa natura, senza contare il fatto, che non vi é traccia della consegna di parte dei frutti delle pretese migliore (gi alberi da frutto):
- ancora, nella raccomandata del 20.3.2011 il IG. affermava di avere la detenzione Parte_1 del fondo a titolo di enfiteusi, e non di colonia migliorataria;
- non prova nulla sulla natura del rapporto neppure il certificato del servizio per i contributi agricoli di Frosinone a nome del IG. Persona_2
- alcun valore probatorio possono avere, da sé sole considerate, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dal resistente, perché la prima è a sua firma - e quindi si tratta di dichiarazione
3 proveniente dalla stessa parte - e la seconda, a firma della IG.ra altro non è Testimone_1 che una testimonianza scritta non autorizzata, coi, al più, potrebbe attribuirsi valore di prova atípica, con efficacia probatoria assimilabile a quella delle presunzioni semplici o degli argomenti di prova (che, nel caso di specie, non trovano riscontro in altri elementi);
- i testi escussi non hanno reso dichiarazioni utili a qualificare il rapporto in termini di colonia migliorataria, anzi, il IG. , fratello della IG.ra , ha riferito che agli Testimone_2 Persona_1 inizi degli anni "50 sua madre concesse il terreno per cui è causa al IG "affinché Parte_3 lo coltivasse a rotazione, grano granturco e foraggio", senza fare alcun riferimento all'impianto di colture arboree o arbustive;
la teste IG.ra zia dell'odierno resistente, si é limitata Testimone_3 ad affermare che "il terreno quando lo prese mia padre era tatto sono, talmente tanto che ancora quando io ero ragazzina continuava a pulirlo e migliorarlo", ma, come detto nel tratteggiare la figura della colonia migliorataria affrancabile, non qualsiasi miglioria e idonea a costituirne oggetto, ma solo l'impianto di colture arboree o arbustive, vero è che la teste ha anche riferito che
"era ancora siro mio padre quando sul terreno vennero piantati gli alberi da frutta" e che "le piante ci sono sempre state, dal 1976 ad oggi, ma tale dichiarazione, come si dirà al punto seguente, è smentita dalle fotografie in atti;
- dall'esame della documentazione fotografica emerge chiaramente che prima dell'anno 3003 sul terreno non vi era alcun albero da frutto. In particolare, alla perizia del 13.4.2015 a firma del geom. depositata dalla parte ricorrente, sono Controparte_6 allegate fotografie molto chiare, ingrandimenti ricavati dai negativi originali custoditi presso l'archivio fotografico della CGR - Compagnia Generale Ripreseaeree s.p.a., di cui uno datato
4.11.1987, un altro datato 18.7.1993 e un altro datato 22.7.2003-nelle immagini del 1987 e del
1993 si vede chiaramente che sul terreno non era presente -alcun albero da frutto, mentre in quello del 2003 compaiono alcuni piccoli alberi.
Dunque, non vi è alcuna prova - anzi, vi sono elementi in senso contrario - che gli alberi da frutto siano stati impiantati negli anni 50, quando ebbe inizio il rapporto in questione e quando, se si trattasse effettivamente di colonia migliorataria, avrebbero dovuto essere impiantati,
-IGnificativa sotto questo profilo è la raccomandata del 13.5.2003, prodotta dalla parte ricorrente, con cui la IG.ra contestava al IG. che la messa a dimora delle piante di pesco non Per_1 Pt_1 era mai stata autorizzata, e lo diffidava ad eliminarle, cosa che, all'evidenza, non avrebbe fatto se il rapporto fosse stato di colonia migliorataria e le migliorie fossero consistite ab initio nell'impianto degli alberi di pesco (che, come affermato da c.ru., non è conforme agli usi della zona, che vedevano e vedono ancora la prevalente destinazione de terreni a vigneti ed uliveti). Pertanto, non essendovi prova sufficiente dell'esistenza di un rapporto di colonia migliorataria affrancabile, l'ordinanza di affrancazione va revocata.
Si aggiunga che, anche qualora volesse ritenersi che l'accordo del 1950 avesse i connotati di cale tipologia contrattuale, in ogni caso la c.cu. espletata ha consentito di accertare che negli anni non può dirsi realizzata o mantenuta alcuna miglioria sul terreno in questione, per le seguenti ragioni:
-il terreno per cui è causa è di media fertilità e discreta capacità di ritenzione idrica;
- al momento del sopralluogo si presentava condotto con produzione associate di foraggio, derivante dallo sfalcio di un prato polifita naturale con presenza mediamente diffusa di infestano erbacce a foglia larga, e da un impianto di fruttifere arboree eterogeneo, sia per età che per specie e varietà, nonché per condizioni di sviluppo e di manutenzione
-in particolare, si tratta da 75 piante da frutto (ciliegio, melo, pero, fico, PR, albicocco, pesco), di cui 44 molto giovani, di recentissimo impianto, non superiore ai dodici mesi antecedenti il sopralluogo, 8 esemplari di medie dimensioni e contenuto sviluppo, di età stimata intorno a 6/7 annt, e solo 9 vetusti, anche di 20 anni di età,
- in alcune annualità (2006, 2010, 2013), come evincibile dalle fotografie in atti, sui luoghi erano depositati, senza un ordine preciso, oltre 90 (sino ad un massimo di 126 del 2010) balloni di fieno, all'epoca del sopralluogo in numero di 50, e, comunque, in misura nettamente superiore rispetto alle capacita produttive annuali del fondo (14/16 rotoballe);
4 - negli ultimi anni la gestione del fondo è stata approssimativa, e le coltivazioni hanno subito costanti regressioni ed involuzioni per negligenza da parte del conduttore, come testimoniato: dalla presenza diffusa delle erbe infestanti, da cui si deduce che da numerosi anni con sono praticate sui luoghi trasemine e lavorazioni agronomiche di fondo e rinnovo, dalla presenza massiccia dello rotoballe, cui derivano interferenze negative sugli impianti, a causa del passaggio dei trattori, del rotolamento e della pressione sulle giovani piantine, dell'asfissia radicale, dell'ombreggiamento, della compattazione del terreno, di urti, ecc;
dal fatto che negli ultimi 16 anni circa si siano succedute ben quattro distinte operazioni di impianto/reimpianto degli alberi da frutto, di cui le ultime tre concentrate tra l'autunno 2011 e la primavera del 2017, operazioni caratterizzato dall'errore ricorrente del riproponimento nei "siti specifici", ovvero dalla messa a dimora dei giovani esemplari nello stesso sito della pianta precedentemente necrotizzata, senza eliminazione dei ceppi radicali, con il rischio - evidente anche per il coltivatore non specializzato - di diffusione per contatto diretto c/o dispersione nel terreno di patogeni presenti nelle radici della pianta necrotizzata;
dal fatto che anche gli alberi di età avanzata su presentano in condizioni stentate.
Si precisa che, anche qualora il ct.u. non si fosse limitato a compiere accertamenti tecnici, ma avesse svolto anche valutazioni giuridiche - come lamentato dal difensore della parte resistente all'udienza del 6.11.2019 - comunque non ne deriverebbe la nullità dell'intera consulenza, ma solo la inutilizzabilità delle parti valutative, e che, in ogni caso, per la presente decisione sono stati utilizzati solo gli accertamenti tecnici compiuti dal consulente, e le valutazioni rientranti nella sua specifica competenza. Si precisa altresì, sempre per rispondere su rilievi della parte resistente, che nella risposta del c.t.u, alle osservazioni del ctp., per quanto corposa, egli non ha travalicato i limiti dell'incarico conferitogli, ma ha solo argomentato più approfonditamente le conclusioni cui era già pervenuto, e che, comunque, le nuove fotografie ad essa allegate non sono utilizzate si fini della decisione
Dunque, innanzitutto le risultanze degli accertamenti compiuti dal c.cu, confermano quanto gia detto, e cioè che non vi è prova di una coltivazione sufficientemente consistente di alberi da frutto se non nega alcuni anni, quando, invece, si tratta di un rapporto iniziato nel 1950, e, inoltre, consentono di ottenere che anche la coltivazione di alberi da frutto avviata presuntivamente intorno a primi anni 2000 non e stata mantenuta secondo le buone regole dell'agricoltura (tant'è che il terreno è stato ed è ancora utilizzato anche come deposito di balle di fieno). Pertanto, poiché i rapporti di colonia possono essere dichiarati perpetui purché sussistano le condizioni del possesso del fondo per almeno 30 anni e dell'apporto di migliorie, con impianto, per tale periodo di tempo, di colture arboree ed arbustive (con o senza fabbricati rurali), e poiché appare chiaro, per tutto quanto detto, che nel caso di specie il secondo requisito non sussistente, l'ordinanza di affrancazione va revocata.
La soccombenza regola le spese di lite - comprese quelle relative alla fase dell'affrancazione che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 55/2014, ridota in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento, considerando, ai fini della determinazione di detto valore, il prezzo di mercato del terreno indicato nel ricorso in opposizione e non contestala.
Le spese della c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico della parte soccombente.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1) SULLA ESISTENZA TRA LE PARTI DEL RAPPORTO MIGLIORATARIO IN USO
NELLE PROVINCIE DEL LAZIO, SULLA INFONDATEZZA DELL'AVVERSA OPPOSIZIONE E SUL TRAVISAMENTO DEI FATTI OPERATO NELLA SENTENZA
GRAVATA
5 2) SULLA OMESSA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTE OPPOSTA PER LA PRONUNZIA DI NULLITA' DELLA CTU PER VIOLAZIONE DEL DOVERE D'IMPARZIALITA' E SULLA CONSEGUENTE RICHIESTA DI NUOVA C.T.U.
3) SUL TRAVISAMENTO DEI FATTI IN ORDINE ALL'ESISTENZA FRA LE PARTI DI UN RAPPORTO MIGLIORATARIO IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO E SULLA
INESISTENZA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO.
4.- , e chiedono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dichiararsi inammissibile l'appello in quanto tardivamente proposto nonché, in via meramente subordinata, dichiararsi l'inammissibilità per infondatezza in fatto e in diritto, in ogni caso con condanna dell'appellante alle spese e compensi del grado di giudizio, oltre spese generali IVA e
CPA come per legge.
5.- Il rilievo è fondato.
Le controversie devolute alle sezioni specializzate sono difatti assoggettate, in base al disposto dell'art. 11 d.lgs. n. 150 del 2011, alle regole del processo del lavoro. Ne consegue che la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice "ad quem ".
Nel caso in esame, il giudizio in primo grado è stato correttamente instaurato con ricorso e la sentenza è stata pubblicata il 7/10/2020. L'appello, proposto con citazione notificata il 6 aprile
2021, è stato iscritto il 15 aprile 2021 e dunque oltre la scadenza dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
In ragione del principio di ultrattività del rito l'appello deve dunque essere dichiarato inammissibile
6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
- La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
675/2020 del Tribunale ordinario di Frosinone – Sezione Specializzata Agraria:
- dichiara inammissibile l'appello proposto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_1
e che liquida in euro 3.500 per
[...] Controparte_2 Controparte_3 compensi, oltre iva e cassa come per legge;
- - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 7 febbraio 2025
Il ConIGliere relatore
Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini ConIGliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino ConIGliere relatore dott. Raffaele Nalli esperto dott. Gaetano Di Stefano esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2273/2021 vertente tra
TRA
(C.F.: ), con l'avv. GIANCARLO POMPONI. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ) (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F.: ), nella C.F._3 Controparte_3 C.F._4 qualità di eredi della IG.ra , con l'avv. MARIA RITA FELLI. Persona_1
Appellati
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 675/2020 con cui il Tribunale Parte_1 ordinario di Frosinone – Sezione Specializzata Agraria ha revocato l'ordinanza di affrancazione del Tribunale di Frosinone n. 29/15 emessa in data 17.11.2015 ed ha condannato il IG. Pt_1
a rifondere ai IG.ri e le spese di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 lite.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Il IG. ha chiesto l'affrancazione Parte_1 giudiziale del terreno sito in Piglio, distinto in catasto al foglio 39 part. 165, di are 77,90, sostenendo che nell'anno 1950 con accordo verbale la IG.ra aveva concesso detto Parte_2 fondo in colonia migliorataria in uso nel basso Lazio al IG. , con l'obbligo di Parte_3 apportare migliorie al fondo e di corrispondere un canone annuale in grano (poi trasformato in canone in denaro), e che il rapporto era poi proseguito tra la IG.ra (figlia della Persona_1 IG.ra e il IG. (figlio di e infine con il nipote Pt_2 Persona_2 Parte_3 Parte_1
1 Il Tribunale, con ordinanza ha disposto l'affrancazione n. 29/15 e quantificato in € 750,00 il prezzo d'affranco. La IG.ra ha proposto opposizione dinanzi a questa sezione, e dedotto che: Persona_1
- il rapporto intercorso dapprima con il IG. e poi con il IG. e il IG, Parte_3 Persona_2 non era di colonia migliorataria bensi di affitto agrario, e aveva ad oggetto la sola Parte_1 coltivazione del suolo a rotazione cerealicola e, nel periodo di riposo, ad erbaio, e il pagamento di un corrispettivo pari ad un quintale e mezzo di grano, poi unilateralmente convertito dal IG. Pt_1 in denaro;
[...]
- negli anni non vi era stato alcun miglioramento del fondo, perché: sino al 2003 era stato coltivato ad erbaio e cercali, dopo il 2003 vi erano stati impiantati radi alberi da frutto, ed oggi si presenta con pochi alberi, improduttivi e di recente impianto, ed è utilizzato come deposito di balle di fieno e mezzi agricoli;
- inoltre, lei, con raccomandata del 13.5.2003, aveva prontamente contestato la messa a dimora delle piante, perché non autorizzata, e non rispondente all'uso locale, che vede la prevalenza di vigneti e uliveti,
- il IG. aveva installato abusivamente un cancello di ingresso al fondo, e realizzato un pozzo Pt_1 artesiano abusivo,
- infine, il prezzo di affranco era stato determinato, in violazione della normativa vigente e della giurisprudenza in materia, senza tenere conto del valore reale del bene.
Per tali ragioni, la parte ricorrente, dopo aver promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla , ha agito Controparte_5 in giudizio e chiesto al Tribunale: in via principale di, accertata e dichiarata l'inesistenza di un valido ed efficace titolo affrancabile, e previa qualificazione, anche incidenter tantum, del rapporto esistente tra le parti quale affitto agrario, revocare integralmente l'ordinanza di affrancazione;
in subordine, nella sola ipotesi di conferma dell'ordinanza di affrancazione impugnata, di condannare il IG. al pagamento dell'equo prezzo di affranco, da determinarsi giudizialmente Parte_1 nella misura commisurata al valore del diritto immobiliare affrancato, secondo i criteri previsti dalla legge e dalla giurisprudenza, eventualmente con integrazione del capitale di affranco già versato e determinato dal giudice nella fase sommaria;
con vittoria di spese.
Il resistente si è costituito in giudizio, e ha eccepito che:
-egli possiede il terreno per cui è causa da oltre 30 anni, in virtù di un rapporto di colonia migliorataria sorto nell'anno 1950 tra la IG.ra e il e che lui aveva Parte_2 Parte_3 iniziato ad occuparsi del terreno sin dalla seconda metà degli anni $70 unitamente al padre Per_2
[...]
-negli anni ha realizzato sul terreno opere di bonifica e strutturali, e aveva impiantato numerose colture arboree ed arbustive (piante da frutto) ed erbe foraggere,
-il giudice della prima fase, nel quantificare il prezzo di affranco, si è attenuto alla disposizione di cui all'art. 4 co. 2 1. 327/1963, facendo riferimento al canone concordato.
Il resistente ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa e stata istruita con l'interrogatorio formale del IG. e del IG. Controparte_1 Pt_1
e con l'escussione di un testimone por parte, inoltre, è stata disposta consulenza tecnica
[...]
d'ufficio. Con comparsa depositata in data 4.4.2017 si sono costituiti, in prosecuzione del giudizio, i IG.a e , credi dell'originaria ricorrente IG.ca Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, deceduta in data 11.11.2016. Persona_1
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti, e all'esito della discussione - la causa è decisa come segue.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: «2. La parte resistente - in estrema sintesi - ha dedotto l'esistenza, sin dal 1950, di un rapporto di colonia migliorataria avente ad oggetto il terreno in Piglio meglio descritto in premessa, rapporto che sarebbe intercorso
2 originariamente tra suo nonno e la IG.ra sarebbe, poi, proseguito Persona_3 Parte_2 tra suo padre e la figlia della IG.ra la IG.ra , e, da ultimo, tra Persona_4 Pt_2 Persona_1 lui e quest'ultima, e sarcobe stato caratterizzato dall'impianto e coltivazione di alberi da frutto e dalla coltivazione di erbe, e, ritenendo sussistenti i presupposti di cui alla 1. n. 327/1963, ha domandato l'affrancazione del fondo.
La IG.ra ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di affrancazione, affermando che tra Per_1 le parti non era mai intercorso un rapporto di colonia migliorataria, bensì di affitto, e che, comunque, il IG. non aveva in alcun modo migliorato il fondo. Pt_1
Premesso che "in tema di rapporti agrari l'apporto di migliorie al fondo integra la complessa fattispecie di cui alla L 4. 327 del 1963 (nonché alla successiva normativa, ex art. 13 l. m. 697 del 1966 ed art. 1 ed 8 L n. 233 del 1980) dalla quale trae origine il diritto all'affrancazione del canone, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2967, l'esistenza di dette migliorie sa provata da chi agisca in giudizio per l'affrancazione, sostenendo di avervi diritto" (Cass. n. 19077/2006), nel caso di specie tale prova non è stata fornita. Come si legge in dottrina, la colonia migliorataria o colonia ad meliorandum era un istituto consuetudinario in uso nel basso Lazio che si caratterizzava per la lunga durata (perpetua od oltre un trentennio) e per la circostanza della concessione, in cambio di un modesto canone parziario in natura oscillante tra quote dalla metà ad un decimo del prodotto, di un terreno nudo in cui, a cura del colono, dovevano essere entro un determinato periodo, impiantate colture arboree o arbustive
(prevalentemente vigneti e oliveti), con la semina della restante terra produttiva, e comportava l'acquisto in capo al colono di un diritto assimilabile, secondo i più, all'enfiteusi; l'abbandono della coltivazione, l'inadempimento dell'obbligo di migliorare, la sospensione del pagamento del canone, comportavano il diritto ad ottenere la risoluzione. Con riferimento a tale figura di colonia, l'art. 1 della L. o. 327/1963 ha introdotto la possibilità de affrancazione, sempre che il conduttore abbia posseduto d fondo per oltre trenta anni e apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali o, nel caso in cui sia subentrato ad un preesistente rapporto di concessione, e pagato il valore delle migliorie all'atto di ingresso nel fondo. Orbene, nel caso di specie, innanzitutto, se non è contestato che tra il IG. e la Parte_3 IG.ra e poi, tra gli eredi di questi, sia intercorso un rapporto avente ad oggetto la Parte_2 coltivazione del fondo in questione, non vi è prova sufficiente che tale rapporto sia riconducibile alla colonia miglioritaria in uso nel basso Lazio, e che, quindi, sia affrancabile. Infatti:
- lo stesso resistente afferma che il rapporto di colonia avrebbe avuto origine da un accordo verbale, risalente al 1950, tra la IG.ra proprietaria del terreno, e il IG. per Parte_2 Parte_3 cui non vi è alcun documento contrattuale che possa essere d'ausilio nell'identificazione della tipologia contrattuale scelta dalle parti;
- non hanno valore probatorio sufficientemente univoco le ricevute di pagamento del canone prodotte dal resistente. Si catta di otto ricevute di pagamento del canone dall'annualità agraria
2001/2002 a quella 2012/2013, prima in natura (un quintale e mezzo di grano, poi aumentato a 2,5 quintali, e poi in denaro, € 31,00 poi aumentato ad € 50,00) riferite al terreno per cui e causa. Sennonché, nella causale della prima ricevuta a rapporto é espressamente definito come affitto, e il pagamento di un canone è compatibile con rapporti di diversa natura, senza contare il fatto, che non vi é traccia della consegna di parte dei frutti delle pretese migliore (gi alberi da frutto):
- ancora, nella raccomandata del 20.3.2011 il IG. affermava di avere la detenzione Parte_1 del fondo a titolo di enfiteusi, e non di colonia migliorataria;
- non prova nulla sulla natura del rapporto neppure il certificato del servizio per i contributi agricoli di Frosinone a nome del IG. Persona_2
- alcun valore probatorio possono avere, da sé sole considerate, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dal resistente, perché la prima è a sua firma - e quindi si tratta di dichiarazione
3 proveniente dalla stessa parte - e la seconda, a firma della IG.ra altro non è Testimone_1 che una testimonianza scritta non autorizzata, coi, al più, potrebbe attribuirsi valore di prova atípica, con efficacia probatoria assimilabile a quella delle presunzioni semplici o degli argomenti di prova (che, nel caso di specie, non trovano riscontro in altri elementi);
- i testi escussi non hanno reso dichiarazioni utili a qualificare il rapporto in termini di colonia migliorataria, anzi, il IG. , fratello della IG.ra , ha riferito che agli Testimone_2 Persona_1 inizi degli anni "50 sua madre concesse il terreno per cui è causa al IG "affinché Parte_3 lo coltivasse a rotazione, grano granturco e foraggio", senza fare alcun riferimento all'impianto di colture arboree o arbustive;
la teste IG.ra zia dell'odierno resistente, si é limitata Testimone_3 ad affermare che "il terreno quando lo prese mia padre era tatto sono, talmente tanto che ancora quando io ero ragazzina continuava a pulirlo e migliorarlo", ma, come detto nel tratteggiare la figura della colonia migliorataria affrancabile, non qualsiasi miglioria e idonea a costituirne oggetto, ma solo l'impianto di colture arboree o arbustive, vero è che la teste ha anche riferito che
"era ancora siro mio padre quando sul terreno vennero piantati gli alberi da frutta" e che "le piante ci sono sempre state, dal 1976 ad oggi, ma tale dichiarazione, come si dirà al punto seguente, è smentita dalle fotografie in atti;
- dall'esame della documentazione fotografica emerge chiaramente che prima dell'anno 3003 sul terreno non vi era alcun albero da frutto. In particolare, alla perizia del 13.4.2015 a firma del geom. depositata dalla parte ricorrente, sono Controparte_6 allegate fotografie molto chiare, ingrandimenti ricavati dai negativi originali custoditi presso l'archivio fotografico della CGR - Compagnia Generale Ripreseaeree s.p.a., di cui uno datato
4.11.1987, un altro datato 18.7.1993 e un altro datato 22.7.2003-nelle immagini del 1987 e del
1993 si vede chiaramente che sul terreno non era presente -alcun albero da frutto, mentre in quello del 2003 compaiono alcuni piccoli alberi.
Dunque, non vi è alcuna prova - anzi, vi sono elementi in senso contrario - che gli alberi da frutto siano stati impiantati negli anni 50, quando ebbe inizio il rapporto in questione e quando, se si trattasse effettivamente di colonia migliorataria, avrebbero dovuto essere impiantati,
-IGnificativa sotto questo profilo è la raccomandata del 13.5.2003, prodotta dalla parte ricorrente, con cui la IG.ra contestava al IG. che la messa a dimora delle piante di pesco non Per_1 Pt_1 era mai stata autorizzata, e lo diffidava ad eliminarle, cosa che, all'evidenza, non avrebbe fatto se il rapporto fosse stato di colonia migliorataria e le migliorie fossero consistite ab initio nell'impianto degli alberi di pesco (che, come affermato da c.ru., non è conforme agli usi della zona, che vedevano e vedono ancora la prevalente destinazione de terreni a vigneti ed uliveti). Pertanto, non essendovi prova sufficiente dell'esistenza di un rapporto di colonia migliorataria affrancabile, l'ordinanza di affrancazione va revocata.
Si aggiunga che, anche qualora volesse ritenersi che l'accordo del 1950 avesse i connotati di cale tipologia contrattuale, in ogni caso la c.cu. espletata ha consentito di accertare che negli anni non può dirsi realizzata o mantenuta alcuna miglioria sul terreno in questione, per le seguenti ragioni:
-il terreno per cui è causa è di media fertilità e discreta capacità di ritenzione idrica;
- al momento del sopralluogo si presentava condotto con produzione associate di foraggio, derivante dallo sfalcio di un prato polifita naturale con presenza mediamente diffusa di infestano erbacce a foglia larga, e da un impianto di fruttifere arboree eterogeneo, sia per età che per specie e varietà, nonché per condizioni di sviluppo e di manutenzione
-in particolare, si tratta da 75 piante da frutto (ciliegio, melo, pero, fico, PR, albicocco, pesco), di cui 44 molto giovani, di recentissimo impianto, non superiore ai dodici mesi antecedenti il sopralluogo, 8 esemplari di medie dimensioni e contenuto sviluppo, di età stimata intorno a 6/7 annt, e solo 9 vetusti, anche di 20 anni di età,
- in alcune annualità (2006, 2010, 2013), come evincibile dalle fotografie in atti, sui luoghi erano depositati, senza un ordine preciso, oltre 90 (sino ad un massimo di 126 del 2010) balloni di fieno, all'epoca del sopralluogo in numero di 50, e, comunque, in misura nettamente superiore rispetto alle capacita produttive annuali del fondo (14/16 rotoballe);
4 - negli ultimi anni la gestione del fondo è stata approssimativa, e le coltivazioni hanno subito costanti regressioni ed involuzioni per negligenza da parte del conduttore, come testimoniato: dalla presenza diffusa delle erbe infestanti, da cui si deduce che da numerosi anni con sono praticate sui luoghi trasemine e lavorazioni agronomiche di fondo e rinnovo, dalla presenza massiccia dello rotoballe, cui derivano interferenze negative sugli impianti, a causa del passaggio dei trattori, del rotolamento e della pressione sulle giovani piantine, dell'asfissia radicale, dell'ombreggiamento, della compattazione del terreno, di urti, ecc;
dal fatto che negli ultimi 16 anni circa si siano succedute ben quattro distinte operazioni di impianto/reimpianto degli alberi da frutto, di cui le ultime tre concentrate tra l'autunno 2011 e la primavera del 2017, operazioni caratterizzato dall'errore ricorrente del riproponimento nei "siti specifici", ovvero dalla messa a dimora dei giovani esemplari nello stesso sito della pianta precedentemente necrotizzata, senza eliminazione dei ceppi radicali, con il rischio - evidente anche per il coltivatore non specializzato - di diffusione per contatto diretto c/o dispersione nel terreno di patogeni presenti nelle radici della pianta necrotizzata;
dal fatto che anche gli alberi di età avanzata su presentano in condizioni stentate.
Si precisa che, anche qualora il ct.u. non si fosse limitato a compiere accertamenti tecnici, ma avesse svolto anche valutazioni giuridiche - come lamentato dal difensore della parte resistente all'udienza del 6.11.2019 - comunque non ne deriverebbe la nullità dell'intera consulenza, ma solo la inutilizzabilità delle parti valutative, e che, in ogni caso, per la presente decisione sono stati utilizzati solo gli accertamenti tecnici compiuti dal consulente, e le valutazioni rientranti nella sua specifica competenza. Si precisa altresì, sempre per rispondere su rilievi della parte resistente, che nella risposta del c.t.u, alle osservazioni del ctp., per quanto corposa, egli non ha travalicato i limiti dell'incarico conferitogli, ma ha solo argomentato più approfonditamente le conclusioni cui era già pervenuto, e che, comunque, le nuove fotografie ad essa allegate non sono utilizzate si fini della decisione
Dunque, innanzitutto le risultanze degli accertamenti compiuti dal c.cu, confermano quanto gia detto, e cioè che non vi è prova di una coltivazione sufficientemente consistente di alberi da frutto se non nega alcuni anni, quando, invece, si tratta di un rapporto iniziato nel 1950, e, inoltre, consentono di ottenere che anche la coltivazione di alberi da frutto avviata presuntivamente intorno a primi anni 2000 non e stata mantenuta secondo le buone regole dell'agricoltura (tant'è che il terreno è stato ed è ancora utilizzato anche come deposito di balle di fieno). Pertanto, poiché i rapporti di colonia possono essere dichiarati perpetui purché sussistano le condizioni del possesso del fondo per almeno 30 anni e dell'apporto di migliorie, con impianto, per tale periodo di tempo, di colture arboree ed arbustive (con o senza fabbricati rurali), e poiché appare chiaro, per tutto quanto detto, che nel caso di specie il secondo requisito non sussistente, l'ordinanza di affrancazione va revocata.
La soccombenza regola le spese di lite - comprese quelle relative alla fase dell'affrancazione che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 55/2014, ridota in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento, considerando, ai fini della determinazione di detto valore, il prezzo di mercato del terreno indicato nel ricorso in opposizione e non contestala.
Le spese della c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico della parte soccombente.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1) SULLA ESISTENZA TRA LE PARTI DEL RAPPORTO MIGLIORATARIO IN USO
NELLE PROVINCIE DEL LAZIO, SULLA INFONDATEZZA DELL'AVVERSA OPPOSIZIONE E SUL TRAVISAMENTO DEI FATTI OPERATO NELLA SENTENZA
GRAVATA
5 2) SULLA OMESSA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTE OPPOSTA PER LA PRONUNZIA DI NULLITA' DELLA CTU PER VIOLAZIONE DEL DOVERE D'IMPARZIALITA' E SULLA CONSEGUENTE RICHIESTA DI NUOVA C.T.U.
3) SUL TRAVISAMENTO DEI FATTI IN ORDINE ALL'ESISTENZA FRA LE PARTI DI UN RAPPORTO MIGLIORATARIO IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO E SULLA
INESISTENZA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO.
4.- , e chiedono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dichiararsi inammissibile l'appello in quanto tardivamente proposto nonché, in via meramente subordinata, dichiararsi l'inammissibilità per infondatezza in fatto e in diritto, in ogni caso con condanna dell'appellante alle spese e compensi del grado di giudizio, oltre spese generali IVA e
CPA come per legge.
5.- Il rilievo è fondato.
Le controversie devolute alle sezioni specializzate sono difatti assoggettate, in base al disposto dell'art. 11 d.lgs. n. 150 del 2011, alle regole del processo del lavoro. Ne consegue che la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice "ad quem ".
Nel caso in esame, il giudizio in primo grado è stato correttamente instaurato con ricorso e la sentenza è stata pubblicata il 7/10/2020. L'appello, proposto con citazione notificata il 6 aprile
2021, è stato iscritto il 15 aprile 2021 e dunque oltre la scadenza dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
In ragione del principio di ultrattività del rito l'appello deve dunque essere dichiarato inammissibile
6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
- La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
675/2020 del Tribunale ordinario di Frosinone – Sezione Specializzata Agraria:
- dichiara inammissibile l'appello proposto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_1
e che liquida in euro 3.500 per
[...] Controparte_2 Controparte_3 compensi, oltre iva e cassa come per legge;
- - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 7 febbraio 2025
Il ConIGliere relatore
Il Presidente
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