Articolo 4 della Legge 25 febbraio 1963, n. 327
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 aprile 1963
>
Versione
1 maggio 1966
Art. 4.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni tecniche provinciali di cui all' articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 , e all'articolo 5 della presente legge, determineranno, nella misura minima e massima, le quote di ripartizione dei prodotti o i canoni da considerarsi equi relativamente ai rapporti regolati dalla presente legge, tenendo conto, oltre che dei criteri fissati dall' articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 , del trasferimento degli oneri fondiari a carico del miglioratario, nonche' della parte di reddito relativa alla quota dei miglioramenti gia' spettante al miglioratario per convenzione o per uso locale.
La quota di prodotti attribuita al concedente o il canone a lui spettante saranno presi a base della determinazione del capitale di affrancazione ai sensi dell' articolo 971 del Codice civile . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1966 n. 105) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8" della presente legge.
Entrata in vigore il 1 maggio 1966
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente