Sentenza 17 novembre 2018
Ordinanza cautelare 26 luglio 2019
Ordinanza collegiale 17 agosto 2022
Accoglimento
Sentenza 22 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 14 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/07/2025, n. 6040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6040 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06040/2025REG.PROV.COLL.
N. 07550/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7550 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;
contro
Ministero Dell’Interno, Questura di Napoli, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - sez. III n. 1756/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con la sentenza n. 1756 del 22 febbraio 2024, notificata all’Amministrazione in data 13 maggio 2024, questa Sezione ha accolto l’appello proposto da -OMISSIS- avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 6643/2018, ponendo a carico della Questura di Napoli l’obbligo di riesaminare l’istanza della cittadina straniera, provvedendo a valutare in concreto la sua pericolosità sociale tenendo conto, da un lato, del tipo di reato commesso e dell’intervenuta riabilitazione, dall’altro, della sua condizione familiare e lavorativa in base agli elementi di fatto forniti dall’interessato ed operando, quindi, il necessario bilanciamento tra gli opposti interessi, fornendo un’adeguata motivazione sulla scelta operata;
Rilevato che con il presente ricorso la signora -OMISSIS- ha lamentato la mancata esecuzione del decisum , chiedendo di ordinare all’Amministrazione l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza de qua e di nominare, fin d’ora e per l’eventuale ulteriore inerzia, un Commissario ad acta , affinché provveda agli adempimenti per il rinnovo del permesso di soggiorno;
Rilevato che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio e che la notifica del ricorso risulta regolare, anche a seguito dell’accertamento disposto con ordinanza n. 2025/3204;
Rilevato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla decisione, nonostante la notifica della sentenza e le ulteriori richieste dell’interessata;
Ritenuto, pertanto, di dover ordinare alla Questura di Napoli l’ottemperanza alla sentenza n. 1756 del 22 febbraio 2024, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
La Questura dovrà provvedere a riesaminare l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dall’odierna ricorrente alla luce delle statuizioni contenute nella sopraindicata sentenza;
Per il caso di perdurante inottemperanza dopo detto termine, il Collegio nomina sin da ora Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli o suo delegato;
Ritenuto di dover condannare la Questura di Napoli al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina l’esecuzione della sentenza con le modalità ed i termini di cui in motivazione;
Condanna la Questura di Napoli al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.500,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.