Art. 12. 1. Ai fini della corresponsione dei trattamenti economici derivanti dall'attuazione della presente legge, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91 , si applica l' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Note all'art. 12:
- Per il titolo del D.P.R. n. 91/1984 si veda la nota all'art. 9.
- Il testo dell' art. 172 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5) e' il seguente:
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".
Note all'art. 12:
- Per il titolo del D.P.R. n. 91/1984 si veda la nota all'art. 9.
- Il testo dell' art. 172 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5) e' il seguente:
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".