Articolo 12 della Legge 16 marzo 1987, n. 123
Articolo 11Articolo 13
Versione
14 aprile 1987
Art. 12. 1. Ai fini della corresponsione dei trattamenti economici derivanti dall'attuazione della presente legge, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91 , si applica l' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Note all'art. 12:
- Per il titolo del D.P.R. n. 91/1984 si veda la nota all'art. 9.
- Il testo dell' art. 172 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5) e' il seguente:
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".
Entrata in vigore il 14 aprile 1987