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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/11/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 942/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
VA SATTA;
attore nei confronti
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_2 C.F._2 residente in [...];. , nata a [...] il Parte_1
08.01.1945, cod. fisc. , domiciliata in ME DO, Via Roma n. 129; C.F._3 convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “a) dichiarare che , Controparte_1 nato a [...] il [...], codice fiscale , per maturata C.F._1 usucapione ventennale è diventato proprietario esclusivo dell'immobile sito in ME DO, con ingresso dalla Via Roma, contraddistinto nel catasto Fabbricati del Comune di ME DO al Foglio
n. 19, Particella 1832, subalterno n.
2 - cat. A/6 - Classe 2, rendita Euro 40,03; b) con vittoria di spese ed onorari di causa solo in caso di opposizione”.
Motivi della decisione ha convenuto nel procedimento e nella Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 loro qualità di eredi degli intestatari catastali dell'immobile ubicato nel comune di ME DO, distinto nel catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 19, particella 1832, subalterno n. 2, al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà sull'immobile ora indicato, per maturata usucapione ventennale, esponendo di avervi esercitato un possesso incontrastato per oltre venti anni, per averlo utilizzato come vano appoggio, legnaia e locale di sgombero per la propria abitazione, ininterrottamente, in modo esclusivo, e in assenza di contestazioni da parte di terzi.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorrente ha formulato le conclusioni sopra descritte.
I convenuti, chiamati in giudizio nella loro qualità di successori degli intestatari catastali, non si sono costituiti nel procedimento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata rinviata ai sensi degli artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, per la discussione orale della causa e per la lettura del dispositivo, previa assegnazione di un termine per il pagina 1 di 3 deposito delle note sostitutive dell'udienza.
********
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione
Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti
“impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come l'attore avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sull'immobile oggetto di causa.
In particolare, i testimoni , e , escussi all'udienza del 16 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 ottobre 2025, hanno dichiarato che, da oltre venti anni, il ricorrente aveva esercitato sull'immobile sopra indicato attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà in modo esclusivo e pacifico.
I testimoni hanno, in particolare, dichiarato che l'attore da oltre venti anni aveva utilizzato l'immobile come vano appoggio, legnaia e locale di sgombero per la propria abitazione.
I testi hanno altresì confermato che il aveva ininterrottamente utilizzato il fabbricato sopra CP_1 indicato in modo pacifico e in assenza di contestazioni da parte di terzi.
I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze dichiarate in modo diretto e immediato, per aver riconosciuto l'immobile oggetto del giudizio nelle fotografie loro esibite in udienza e per aver frequentato assiduamente i luoghi oggetto del giudizio (cfr. verbale ud.
pagina 2 di 3 cit.).
Occorre invero considerare che tutti i convenuti contumaci hanno mostrato con la loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, degli immobili per cui è causa.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per Controparte_1 maturata usucapione ultraventennale, dell'immobile ubicato nel comune di ME DO, con ingresso dalla via Roma, distinto nel catasto fabbricati dello stesso comune al foglio n. 19, particella 1832, subalterno n.
2 - cat. A/6 - classe 2, rendita euro 40,03.
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Oristano, 25 novembre 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 942/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
VA SATTA;
attore nei confronti
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_2 C.F._2 residente in [...];. , nata a [...] il Parte_1
08.01.1945, cod. fisc. , domiciliata in ME DO, Via Roma n. 129; C.F._3 convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “a) dichiarare che , Controparte_1 nato a [...] il [...], codice fiscale , per maturata C.F._1 usucapione ventennale è diventato proprietario esclusivo dell'immobile sito in ME DO, con ingresso dalla Via Roma, contraddistinto nel catasto Fabbricati del Comune di ME DO al Foglio
n. 19, Particella 1832, subalterno n.
2 - cat. A/6 - Classe 2, rendita Euro 40,03; b) con vittoria di spese ed onorari di causa solo in caso di opposizione”.
Motivi della decisione ha convenuto nel procedimento e nella Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 loro qualità di eredi degli intestatari catastali dell'immobile ubicato nel comune di ME DO, distinto nel catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 19, particella 1832, subalterno n. 2, al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà sull'immobile ora indicato, per maturata usucapione ventennale, esponendo di avervi esercitato un possesso incontrastato per oltre venti anni, per averlo utilizzato come vano appoggio, legnaia e locale di sgombero per la propria abitazione, ininterrottamente, in modo esclusivo, e in assenza di contestazioni da parte di terzi.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorrente ha formulato le conclusioni sopra descritte.
I convenuti, chiamati in giudizio nella loro qualità di successori degli intestatari catastali, non si sono costituiti nel procedimento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata rinviata ai sensi degli artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, per la discussione orale della causa e per la lettura del dispositivo, previa assegnazione di un termine per il pagina 1 di 3 deposito delle note sostitutive dell'udienza.
********
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione
Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti
“impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come l'attore avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sull'immobile oggetto di causa.
In particolare, i testimoni , e , escussi all'udienza del 16 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 ottobre 2025, hanno dichiarato che, da oltre venti anni, il ricorrente aveva esercitato sull'immobile sopra indicato attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà in modo esclusivo e pacifico.
I testimoni hanno, in particolare, dichiarato che l'attore da oltre venti anni aveva utilizzato l'immobile come vano appoggio, legnaia e locale di sgombero per la propria abitazione.
I testi hanno altresì confermato che il aveva ininterrottamente utilizzato il fabbricato sopra CP_1 indicato in modo pacifico e in assenza di contestazioni da parte di terzi.
I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze dichiarate in modo diretto e immediato, per aver riconosciuto l'immobile oggetto del giudizio nelle fotografie loro esibite in udienza e per aver frequentato assiduamente i luoghi oggetto del giudizio (cfr. verbale ud.
pagina 2 di 3 cit.).
Occorre invero considerare che tutti i convenuti contumaci hanno mostrato con la loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, degli immobili per cui è causa.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per Controparte_1 maturata usucapione ultraventennale, dell'immobile ubicato nel comune di ME DO, con ingresso dalla via Roma, distinto nel catasto fabbricati dello stesso comune al foglio n. 19, particella 1832, subalterno n.
2 - cat. A/6 - classe 2, rendita euro 40,03.
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Oristano, 25 novembre 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
pagina 3 di 3