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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8868 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29323/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29323/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE e
CP_1
APPELLATA
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 12.45 innanzi alla dott.ssa AN LE, sono comparsi:
Per l'avv. EM GN Parte_1
Per l'avv. CHIARA PISANO CP_1
Il giudice invita le parti alla discussione I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
AN LE
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN LE, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 29323/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Parte_1 P.IVA_1
LL AN, MA FI SPREAFICO, EM
GN e EF NO presso i quali è elettivamente domiciliato in
, Via della Guastalla, 6 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARA CP_1 C.F._1
PISANO, presso la quale è elettivamente domiciliata in Giussano Via Piola 19
APPELLATA
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice di appello, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie e previa fissazione dell'udienza, in accoglimento dell'appello proposto dal : Parte_1 riformare l'impugnata sentenza n. 670/2024 del Giudice di Pace di , Sezione Pt_1
Terza Civile, depositata il 7.2.2024, non notificata, e per l'effetto respingere integralmente i ricorsi in opposizione e tutte le domande proposte dalla Signora CP_1
in primo grado, in quanto inammissibili ed infondate, e comunque non
[...] provate, per uno o più dei motivi indicati nelle difese del;
Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente tutti i verbali di contestazione per cui è causa, ex adverso opposti in primo grado, con ogni conseguenza di legge e, in particolare, ponendo a carico della Signora il pagamento della sanzione CP_1 amministrativa pecuniaria in misura non inferiore alla metà del massimo edittale previsto per ciascuna violazione, nonché le spese di accertamento e notifica, le maggiorazioni di legge e gli interessi dal dovuto al saldo. In via istruttoria: si produce la documentazione sotto indicata, e si chiede l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio del primo grado. Sulle spese di lite: con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e, più precisamente: per il primo grado di giudizio, svoltosi tra le parti in proprio: con il favore delle spese di lite, come da note spese depositate dall'Amministrazione in ciascuno dei giudizi di primo grado poi riuniti o, in subordine, con liquidazione equitativa;
per il secondo grado di giudizio: con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, ed oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di , ed oltre al rimborso Pt_1 del contributo unificato.” APPELLATA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'appello, contrariis reiectis, In via principale Respingere integralmente l'appello promosso dal , siccome infondato Parte_1 ed immeritevole di accoglimento per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 670/2024 emessa dal Giudice di Pace di a Pt_1 definizione del giudizio RGN 14773/2023; In via gradata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, anche in punto di spese di lite, condannare la sig.ra al pagamento della somma che verrà CP_1 ritenuta equa e di giustizia, tenuto conto delle circostanze e delle esimenti riportate in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Rimb. Forf. 15% ed oneri di legge.”
pagina 3 di 9 Ragioni della decisione
1. Il di , con ricorso tempestivamente depositato il 31 luglio 2024, ha Pt_1 Pt_1
proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Milano n. 670/2024, pubblicata il 7 febbraio 2024, con la quale, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti proposti da sono stati annullati i verbali oggetto opposizione, ad CP_1
eccezione dei verbali della Polizia Locale n.479885/2023, n.553438/2023,
n.554124/2023, n.554853/2023, n.555579/2023, n.556384/2023, n.557117/2023,
n.598646/2023, n.599397/2023, n.600260/2023, n.601098/2023, n.656202/2023,
n.740720/2023, n.741573/2023, n.657090/2023, n.657894/2023,n.658683/2023,
n.692434/2023, n.693249/2023, n.694124/2023, n.694913/2023, n.695703/2023,
n.696514, che sono stati confermati con il pagamento del minimo edittale oltre le spese di notifica.
In particolare, il chiede la riforma integrale della sentenza che ha Parte_1
provveduto su cinque distinti ricorsi al Giudice di Pace, con i quali ha CP_1
proposto opposizione a complessivi n. 196 verbali di contestazione, emessi dalla
Polizia Locale di per violazioni di norme del Codice della Strada regolarmente Pt_1
notificati.
Tali verbali riguardavano 196 distinti episodi di accesso, senza autorizzazione, alla
ZTL (zona a traffico limitato) denominata “Area B”, dunque in violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s.
Precisa l'appellante che la ricorrente, in primo grado, non ha proposto motivi di opposizione in fatto, né in relazione alle modalità di rilievo e contestazione, né in merito alla notifica dei verbali, ma ha espressamente ammesso l'avvenuta commissione delle violazioni in questione, sostenendo però, in sostanza, di averle commesse in buona fede e di essersi resa conto del suo errore solo in seguito alla notifica dei primi venti verbali. pagina 4 di 9 Il lamenta l'erroneità della decisione assunta dal giudice di pace Parte_1
all'esito della riunione delle cause.
1.1. In particolare, con il primo motivo di appello, è stata dedotta l'erronea valutazione e applicazione di norme di legge, la mancata applicazione di norme e la violazione dell'art. 7 c.d.s., dell'art. 3 L. 689/1981, degli artt. 115 e 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 7, comma 10, D. Lgs. 150/2011 e dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
Osserva il che l'appellata è proprietaria di un veicolo avente classe di Pt_1
inquinamento Euro 5 Diesel, che rientra nella previsione di cui alla lettera A) dell'ordinanza sindacale n. 232 del 18.2.2019, che la ZTL “Area B” è delimitata da una segnaletica efficace e, inoltre, è stata oggetto di un'adeguata campagna informativa, che, infine, nel caso in esame, vi è stato anche l'invio di una specifica lettera di avviso.
Evidenzia quindi l'appellante che, al momento della commissione di ciascuna infrazione per cui è causa, l'appellata era o doveva essere consapevole del divieto di accesso alla ZTL, e che la sua eventuale non consapevolezza non era incolpevole e non può giovarle. In ogni caso, ribadisce, l'onere della prova degli elementi positivi idonei a dimostrare l'eventuale esistenza della buona fede grava sull'opponente e la mera ignoranza del divieto non è sufficiente a provarne l'esistenza.
Rileva poi il che, dalla motivazione della sentenza, emerge che il primo Pt_1
Giudice non ha neppure inteso applicare un cumulo giuridico, peraltro inapplicabile nella fattispecie, ma ha fatto ricorso, erroneamente, a criteri di equità, con ulteriore violazione di legge, secondo il combinato disposto dell'art. 7, comma 10, D.Lgs.
150/2011 e 113, comma 2, c.p.c. tenuto anche conto del valore della causa.
Risulterebbe inoltre del tutto priva di motivazione giuridica la valutazione del primo Giudice, di confermare solo un verbale per ogni giornata, nonostante la commissione di più infrazioni, così come la decisione di ridurre il pagamento al minimo edittale e di disporre una rateazione.
pagina 5 di 9 1.2. Con il secondo motivo d'appello, il asserisce che la sentenza deve essere Pt_1
riformata nel capo relativo alle spese, che sono state compensate dal giudice di pace.
2. L'appellata si è costituita, contestando la fondatezza dei motivi di appello.
In particolare, è stato rilevato che il giudice di pace non si è pronunciato secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c,. e che lo stesso ha fondato il proprio pronunciamento sull'accertamento della buona fede della ricorrente in primo grado, rendendo una sentenza corretta ed esente da censure.
***
3. L'appello è fondato e deve essere accolto, nei limiti di seguito precisati.
3.1. Deve infatti rilevarsi che, come scrive l'appellata a pag. 4 della propria comparsa di costituzione, “la sig.ra non ha mai negato di conoscere l'esistenza delle CP_1
limitazioni e divieti alla circolazione nella zona ZTL in questione, avendo peraltro risieduto a sino a novembre 2022; Pt_1
- Ciò che l'appellata ha sostenuto in giudizio – ed è circostanza rispondente al vero – è la fondata convinzione che il veicolo di sua proprietà avesse i requisiti per poter regolarmente circolare nell'Area B”.
Dunque, la signora era consapevole che il transito nelle vie dalla stessa CP_1
attraversate, indicate nei verbali, era soggetto ad autorizzazione.
La stessa, tuttavia, pur riconoscendosi “responsabile delle molteplici violazioni commesse incolpevolmente” sin dal momento del deposito dei ricorsi, invoca il principio della buona fede, che renderebbe il suo comportamento “incolpevole”.
In realtà, l'appellata non spiega le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che la propria vettura avesse i requisiti per poter regolarmente circolare nell'Area B, né dimostra di essersi fatta parte diligente per verificare tale circostanza nel momento in cui è stata creata la ZTL.
La stessa ha contestato soltanto in grado di appello di aver ricevuto la comunicazione informativa inoltrata dal al fine di rendere edotta la cittadinanza della modifica Pt_1
dei parametri di legge per il libero transito nella zona ZTL. Al riguardo, si osserva che, a pagina 6 di 9 prescindere dalla tardività della contestazione, tale circostanza non sarebbe stata decisiva al fine di escludere la responsabilità dell'appellata che, conoscendo l'esistenza delle limitazioni e dei divieti alla circolazione nella zona ZTL, avrebbe dovuto verificare la sussistenza, per la propria autovettura, dei requisiti che ne avrebbero consentito la circolazione in quella zona.
In tale prospettiva, le ragioni per le quali la signora ha dichiarato di non aver CP_1
potuto fare a meno di utilizzare l'auto sono irrilevanti.
Va sottolineato che, perché sia integrato l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, è sufficiente la semplice colpa. Pertanto,
l'appellante avrebbe dovuto dimostrare l'assenza di colpa, che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, si presume sempre a carico dell'autore del fatto vietato, che ha l'onere di provarne l'insussistenza (in tal senso, Cass. n.
30869/2019; Cass. n. 2406/2016; Cass. n. 13610/2007;)
La buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è infatti lo stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere, ma lo stato di ignoranza incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 6018/2019).
Il trasgressore è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (in tal senso, Cass. ord. 20219/2018).
Nel caso di specie, tale requisito non appare soddisfatto: l' appellata è proprietaria di un veicolo avente classe di inquinamento Euro 5 Diesel, che rientra nella previsione di cui alla lettera A) dell'ordinanza sindacale n. 232 del 18.2.2019 (doc. 2, pag. 97 di parte appellante); la stessa ha ammesso le plurime violazioni risultanti dai verbali allegati ai ricorsi e ha invocato il principio della buona fede, che renderebbe il suo comportamento “incolpevole”. Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova che l'ignoranza relativa all'insussistenza dei requisiti che avrebbero consentito la circolazione del veicolo nella zona ZTL sia incolpevole.
pagina 7 di 9 3.2. Quanto al secondo motivo di appello, con il quale si contesta l'avvenuta compensazione delle spese di lite in primo grado, si osserva che, come rilevato dalla
Corte di Cassazione “ove l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato
(come consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4), non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota” (Cass. n. 9900 del 2021; Cass., n. 2872 del 2007; Cass., n. 12232 del 2003; Cass., n. 7597 del 2001; Cass., n. 6898 del 1998,
Cass., n. 9365 del 1997; Cass., n. 8678 del 1993).
Atteso che nel caso di specie il non ha dimostrato di aver effettuato Parte_1
spese per lo svolgimento della difesa, all'appellante non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di spese di lite, per il primo grado.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata non va riformata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto nei limiti anzidetti. Vanno conseguentemente respinti tutti i ricorsi proposti da e CP_1
confermati i verbali impugnati. In considerazione delle circostanze richiamate ai fini dell'accoglimento dell'appello, la sanzione dovrà essere determinata nella misura della metà del massimo edittale.
5. Le spese di lite, quanto al secondo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in base ai parametri fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicati nel valore minimo, in considerazione dell'attività processuale svolta, del valore della causa e della sua minima complessità, seguono la soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse dall'appellata all'appellante.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e, in parziale riforma della Parte_1
sentenza n. 4075/2023 emessa dal giudice di pace di Milano, rigetta i ricorsi proposti da confermando i verbali opposti e determinando la CP_1
sanzione nella misura della metà del massimo edittale;
2) condanna l'appellata a rimborsare al le spese di CP_1 Parte_1
lite, che si liquidano, per il secondo grado, in € 382,50 per spese vive (contributo unificato e bollo) e in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri riflessi,
Sentenza pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 19 novembre 2025
Il giudice
AN LE
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29323/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE e
CP_1
APPELLATA
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 12.45 innanzi alla dott.ssa AN LE, sono comparsi:
Per l'avv. EM GN Parte_1
Per l'avv. CHIARA PISANO CP_1
Il giudice invita le parti alla discussione I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
AN LE
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN LE, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 29323/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Parte_1 P.IVA_1
LL AN, MA FI SPREAFICO, EM
GN e EF NO presso i quali è elettivamente domiciliato in
, Via della Guastalla, 6 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARA CP_1 C.F._1
PISANO, presso la quale è elettivamente domiciliata in Giussano Via Piola 19
APPELLATA
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice di appello, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie e previa fissazione dell'udienza, in accoglimento dell'appello proposto dal : Parte_1 riformare l'impugnata sentenza n. 670/2024 del Giudice di Pace di , Sezione Pt_1
Terza Civile, depositata il 7.2.2024, non notificata, e per l'effetto respingere integralmente i ricorsi in opposizione e tutte le domande proposte dalla Signora CP_1
in primo grado, in quanto inammissibili ed infondate, e comunque non
[...] provate, per uno o più dei motivi indicati nelle difese del;
Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente tutti i verbali di contestazione per cui è causa, ex adverso opposti in primo grado, con ogni conseguenza di legge e, in particolare, ponendo a carico della Signora il pagamento della sanzione CP_1 amministrativa pecuniaria in misura non inferiore alla metà del massimo edittale previsto per ciascuna violazione, nonché le spese di accertamento e notifica, le maggiorazioni di legge e gli interessi dal dovuto al saldo. In via istruttoria: si produce la documentazione sotto indicata, e si chiede l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio del primo grado. Sulle spese di lite: con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e, più precisamente: per il primo grado di giudizio, svoltosi tra le parti in proprio: con il favore delle spese di lite, come da note spese depositate dall'Amministrazione in ciascuno dei giudizi di primo grado poi riuniti o, in subordine, con liquidazione equitativa;
per il secondo grado di giudizio: con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, ed oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di , ed oltre al rimborso Pt_1 del contributo unificato.” APPELLATA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'appello, contrariis reiectis, In via principale Respingere integralmente l'appello promosso dal , siccome infondato Parte_1 ed immeritevole di accoglimento per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 670/2024 emessa dal Giudice di Pace di a Pt_1 definizione del giudizio RGN 14773/2023; In via gradata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, anche in punto di spese di lite, condannare la sig.ra al pagamento della somma che verrà CP_1 ritenuta equa e di giustizia, tenuto conto delle circostanze e delle esimenti riportate in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Rimb. Forf. 15% ed oneri di legge.”
pagina 3 di 9 Ragioni della decisione
1. Il di , con ricorso tempestivamente depositato il 31 luglio 2024, ha Pt_1 Pt_1
proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Milano n. 670/2024, pubblicata il 7 febbraio 2024, con la quale, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti proposti da sono stati annullati i verbali oggetto opposizione, ad CP_1
eccezione dei verbali della Polizia Locale n.479885/2023, n.553438/2023,
n.554124/2023, n.554853/2023, n.555579/2023, n.556384/2023, n.557117/2023,
n.598646/2023, n.599397/2023, n.600260/2023, n.601098/2023, n.656202/2023,
n.740720/2023, n.741573/2023, n.657090/2023, n.657894/2023,n.658683/2023,
n.692434/2023, n.693249/2023, n.694124/2023, n.694913/2023, n.695703/2023,
n.696514, che sono stati confermati con il pagamento del minimo edittale oltre le spese di notifica.
In particolare, il chiede la riforma integrale della sentenza che ha Parte_1
provveduto su cinque distinti ricorsi al Giudice di Pace, con i quali ha CP_1
proposto opposizione a complessivi n. 196 verbali di contestazione, emessi dalla
Polizia Locale di per violazioni di norme del Codice della Strada regolarmente Pt_1
notificati.
Tali verbali riguardavano 196 distinti episodi di accesso, senza autorizzazione, alla
ZTL (zona a traffico limitato) denominata “Area B”, dunque in violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s.
Precisa l'appellante che la ricorrente, in primo grado, non ha proposto motivi di opposizione in fatto, né in relazione alle modalità di rilievo e contestazione, né in merito alla notifica dei verbali, ma ha espressamente ammesso l'avvenuta commissione delle violazioni in questione, sostenendo però, in sostanza, di averle commesse in buona fede e di essersi resa conto del suo errore solo in seguito alla notifica dei primi venti verbali. pagina 4 di 9 Il lamenta l'erroneità della decisione assunta dal giudice di pace Parte_1
all'esito della riunione delle cause.
1.1. In particolare, con il primo motivo di appello, è stata dedotta l'erronea valutazione e applicazione di norme di legge, la mancata applicazione di norme e la violazione dell'art. 7 c.d.s., dell'art. 3 L. 689/1981, degli artt. 115 e 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 7, comma 10, D. Lgs. 150/2011 e dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
Osserva il che l'appellata è proprietaria di un veicolo avente classe di Pt_1
inquinamento Euro 5 Diesel, che rientra nella previsione di cui alla lettera A) dell'ordinanza sindacale n. 232 del 18.2.2019, che la ZTL “Area B” è delimitata da una segnaletica efficace e, inoltre, è stata oggetto di un'adeguata campagna informativa, che, infine, nel caso in esame, vi è stato anche l'invio di una specifica lettera di avviso.
Evidenzia quindi l'appellante che, al momento della commissione di ciascuna infrazione per cui è causa, l'appellata era o doveva essere consapevole del divieto di accesso alla ZTL, e che la sua eventuale non consapevolezza non era incolpevole e non può giovarle. In ogni caso, ribadisce, l'onere della prova degli elementi positivi idonei a dimostrare l'eventuale esistenza della buona fede grava sull'opponente e la mera ignoranza del divieto non è sufficiente a provarne l'esistenza.
Rileva poi il che, dalla motivazione della sentenza, emerge che il primo Pt_1
Giudice non ha neppure inteso applicare un cumulo giuridico, peraltro inapplicabile nella fattispecie, ma ha fatto ricorso, erroneamente, a criteri di equità, con ulteriore violazione di legge, secondo il combinato disposto dell'art. 7, comma 10, D.Lgs.
150/2011 e 113, comma 2, c.p.c. tenuto anche conto del valore della causa.
Risulterebbe inoltre del tutto priva di motivazione giuridica la valutazione del primo Giudice, di confermare solo un verbale per ogni giornata, nonostante la commissione di più infrazioni, così come la decisione di ridurre il pagamento al minimo edittale e di disporre una rateazione.
pagina 5 di 9 1.2. Con il secondo motivo d'appello, il asserisce che la sentenza deve essere Pt_1
riformata nel capo relativo alle spese, che sono state compensate dal giudice di pace.
2. L'appellata si è costituita, contestando la fondatezza dei motivi di appello.
In particolare, è stato rilevato che il giudice di pace non si è pronunciato secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c,. e che lo stesso ha fondato il proprio pronunciamento sull'accertamento della buona fede della ricorrente in primo grado, rendendo una sentenza corretta ed esente da censure.
***
3. L'appello è fondato e deve essere accolto, nei limiti di seguito precisati.
3.1. Deve infatti rilevarsi che, come scrive l'appellata a pag. 4 della propria comparsa di costituzione, “la sig.ra non ha mai negato di conoscere l'esistenza delle CP_1
limitazioni e divieti alla circolazione nella zona ZTL in questione, avendo peraltro risieduto a sino a novembre 2022; Pt_1
- Ciò che l'appellata ha sostenuto in giudizio – ed è circostanza rispondente al vero – è la fondata convinzione che il veicolo di sua proprietà avesse i requisiti per poter regolarmente circolare nell'Area B”.
Dunque, la signora era consapevole che il transito nelle vie dalla stessa CP_1
attraversate, indicate nei verbali, era soggetto ad autorizzazione.
La stessa, tuttavia, pur riconoscendosi “responsabile delle molteplici violazioni commesse incolpevolmente” sin dal momento del deposito dei ricorsi, invoca il principio della buona fede, che renderebbe il suo comportamento “incolpevole”.
In realtà, l'appellata non spiega le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che la propria vettura avesse i requisiti per poter regolarmente circolare nell'Area B, né dimostra di essersi fatta parte diligente per verificare tale circostanza nel momento in cui è stata creata la ZTL.
La stessa ha contestato soltanto in grado di appello di aver ricevuto la comunicazione informativa inoltrata dal al fine di rendere edotta la cittadinanza della modifica Pt_1
dei parametri di legge per il libero transito nella zona ZTL. Al riguardo, si osserva che, a pagina 6 di 9 prescindere dalla tardività della contestazione, tale circostanza non sarebbe stata decisiva al fine di escludere la responsabilità dell'appellata che, conoscendo l'esistenza delle limitazioni e dei divieti alla circolazione nella zona ZTL, avrebbe dovuto verificare la sussistenza, per la propria autovettura, dei requisiti che ne avrebbero consentito la circolazione in quella zona.
In tale prospettiva, le ragioni per le quali la signora ha dichiarato di non aver CP_1
potuto fare a meno di utilizzare l'auto sono irrilevanti.
Va sottolineato che, perché sia integrato l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, è sufficiente la semplice colpa. Pertanto,
l'appellante avrebbe dovuto dimostrare l'assenza di colpa, che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, si presume sempre a carico dell'autore del fatto vietato, che ha l'onere di provarne l'insussistenza (in tal senso, Cass. n.
30869/2019; Cass. n. 2406/2016; Cass. n. 13610/2007;)
La buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è infatti lo stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere, ma lo stato di ignoranza incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 6018/2019).
Il trasgressore è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (in tal senso, Cass. ord. 20219/2018).
Nel caso di specie, tale requisito non appare soddisfatto: l' appellata è proprietaria di un veicolo avente classe di inquinamento Euro 5 Diesel, che rientra nella previsione di cui alla lettera A) dell'ordinanza sindacale n. 232 del 18.2.2019 (doc. 2, pag. 97 di parte appellante); la stessa ha ammesso le plurime violazioni risultanti dai verbali allegati ai ricorsi e ha invocato il principio della buona fede, che renderebbe il suo comportamento “incolpevole”. Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova che l'ignoranza relativa all'insussistenza dei requisiti che avrebbero consentito la circolazione del veicolo nella zona ZTL sia incolpevole.
pagina 7 di 9 3.2. Quanto al secondo motivo di appello, con il quale si contesta l'avvenuta compensazione delle spese di lite in primo grado, si osserva che, come rilevato dalla
Corte di Cassazione “ove l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato
(come consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4), non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota” (Cass. n. 9900 del 2021; Cass., n. 2872 del 2007; Cass., n. 12232 del 2003; Cass., n. 7597 del 2001; Cass., n. 6898 del 1998,
Cass., n. 9365 del 1997; Cass., n. 8678 del 1993).
Atteso che nel caso di specie il non ha dimostrato di aver effettuato Parte_1
spese per lo svolgimento della difesa, all'appellante non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di spese di lite, per il primo grado.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata non va riformata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto nei limiti anzidetti. Vanno conseguentemente respinti tutti i ricorsi proposti da e CP_1
confermati i verbali impugnati. In considerazione delle circostanze richiamate ai fini dell'accoglimento dell'appello, la sanzione dovrà essere determinata nella misura della metà del massimo edittale.
5. Le spese di lite, quanto al secondo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in base ai parametri fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicati nel valore minimo, in considerazione dell'attività processuale svolta, del valore della causa e della sua minima complessità, seguono la soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse dall'appellata all'appellante.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e, in parziale riforma della Parte_1
sentenza n. 4075/2023 emessa dal giudice di pace di Milano, rigetta i ricorsi proposti da confermando i verbali opposti e determinando la CP_1
sanzione nella misura della metà del massimo edittale;
2) condanna l'appellata a rimborsare al le spese di CP_1 Parte_1
lite, che si liquidano, per il secondo grado, in € 382,50 per spese vive (contributo unificato e bollo) e in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri riflessi,
Sentenza pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 19 novembre 2025
Il giudice
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