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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 330/2023 promossa Da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Giorgia Oro e Luigi Giacomo Messina.
APPELLANTI
Contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Pitruzzella.
APPELLATA
All'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 29/8/2022 , Parte_1 Parte_2
e agivano dinanzi al G.L. del Tribunale di Trapani Parte_3 Parte_4 contro la società e premesso di avere Controparte_2 partecipato ad una procedura selettiva a evidenza pubblica bandita dalla società appellata con delibera del 30/4/2021 per l'assunzione a tempo determinato di sei operatori della mobilità/ausiliari del traffico per la gestione delle aree di sosta a pagamento in esito alla quale erano risultati vincitori ed erano stati assunti con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi, successivamente prorogati;
che parallelamente a tale selezione la stessa aveva indetto altra procedura per l'assunzione a tempo indeterminato CP_1 di nove ausiliari del traffico , all'esito della quale gli stessi ricorrenti erano risultati non vincitori, tutto ciò premesso, invocando i rimedi pervisti dall'art. 28 D. Lgs n. 81/2015, dichiaravano di impugnare i predetti contratti a termine sul triplice presupposto:
1)- della avvenuta violazione del diritto di precedenza loro spettante ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 81/2015;
2)- del superamento del limite massimo dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 23 D. Lgs n. 81/2015;
3) - del mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) reso necessario dai mutati compiti e responsabilità correlati all'ampliamento di funzioni introdotte dall'art. 12 bis del codice della strada aggiunto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e della mancata formazione dovuta in relazione a tale ampliamento di funzioni. Chiedevano conclusivamente:
-dichiararsi la nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati dai ricorrenti con ATM per il periodo 01.07.2021 sino al 31.12.2021 , nonché la nullita' dei termini apposti alle lettere di proroga dei contratti a tempo determinato sottoscritte dai ricorrenti con ATM per la proroga dei rapporti di lavoro sino al 31.3.2022;
-condannare ATM alla reintegrazione degli odierni ricorrenti sul posto di lavoro, disponendo la conversione dei contratti a termine e delle proroghe sottoscritti , in contratti a tempo pieno e indeterminato per la nullità della clausola di apposizione del termine per i motivi indicati in ricorso;
per l'effetto
- condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 28/02/2023 il Tribunale di Trapani rigettava le domande e condannava altresì i ricorrenti al pagamento delle spese di lite quantificate in€ 4.000,00 oltre alla corresponsione dell'importo di € 500,00 a titolo di responsabilità processuale. Tanto statuiva il G.L. in ragione della male intesa evocazione dai parte dei ricorrenti delle garanzie offerte dall'art. 28 D. Lgs n. 81/2015 contro la nullità del contratto a termine a fronte della supposta illegittimità poggiante sulla violazione del diritto di precedenza , essendo quest'ultima suscettibile di caducare non tanto gli impugnati contratti a termine quanto, piuttosto, le assunzioni a tempo indeterminato disposte in asserita violazione della clausola legale. Al postutto, soggiungeva, la supposta violazione non poteva sussistere sul piano cronologico, atteso che alla data del bando per l'assunzione a tempo indeterminato
(30/4/2021) i lavoratori non avevano ancora maturato i sei mesi necessari a costituire la precedenza invocata. La sentenza di primo grado è stata impugnata dai lavoratori i quali lamentano l'omessa pronuncia sul terzo profilo di nullità concernente il mancato aggiornamento del DVR. Ribadiscono in proposito che ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 bis aggiunto al c.d.s. il legislatore aveva previsto che ai dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi, ai dipendenti comunali o ai dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di erano state loro conferite - con provvedimento del Sindaco - funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta o di fermata e che, in ragione di ciò, l'azienda avrebbe dovuto provvedere ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi connessi a tali mansioni, oltre che provvedere ad adeguati interventi formativi ed informativi su sicurezza con riferimento alle mansioni assegnate.
Adempimenti tutti che erano rimasti inosservati dall' la quale non aveva CP_1 informato i lavoratori circa i rischi connessi a tali mutate mansioni , né aveva assicurato la necessaria formazione e le informazioni adeguate all'esercizio dei nuovi compiti assegnati anche in ragione del conferimento dalla qualità di pubblico ufficiale a tali funzioni correlata . Aggiungono in questa sede che non solo gli appellanti erano stati adibiti all'espletamento di servizi connessi con il disposto ampliamento di poteri ma per di più essi erano stati preposti allo svolgimento di ulteriori mansioni come quella di controllore a bordo di autobus ovvero di addetti all'attraversamento pedonale in prossimità degli istituti scolatici, recanti l'estensione ad attività e rischi non adeguatamente ponderati dal DVR prodotto in causa. Lamentano infine l'esosità della disposta condanna al pagamento delle spese processuali e l'illegittimità della affermata responsabilità ex art. 96 c.p.c.. Resiste in questo grado l' che chiede il rigetto del gravame. CP_1
****** Tanto premesso, l'appello appare solo marginalmente fondato. Circoscritta la disamina dell'odierno gravame agli specifici motivi di doglianza formulati dagli appellanti, osserva la Corte che essi si focalizzano essenzialmente sulla oggettiva pretermissione di uno dei profili di nullità del contratto a termine sollevati dai lavoratori , rappresentato dal mancato aggiornamento del DVR. In proposito è noto che l'art. 29 del D. Lsg n. 81/2008 prevede al comma 3 che : "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori". La lettura di tale disposizione, procedente dalla interpretazione uniforme fornita dalla Corte di Cassazione, riconduce alla violazione dell'obbligo di aggiornamento del documento la sanzione della nullità del termine del contratto allorquando manchi un aggiornamento correlato ad adeguamenti necessari in ragione di mutamenti dell'organizzazione aziendale" (Cass. n. 16835 del 24/06/2019 secondo la quale in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, grava sul datore di lavoro l'onere probatorio circa l'effettuato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, correlato ad adeguamenti necessari in ragione di mutamenti dell'organizzazione aziendale;
tuttavia, avvenuta la produzione del documento in questione da parte del datore di lavoro, è onere del lavoratore allegare, in primo grado anche in replica alla produzione avversaria, gli elementi da cui desumere l'inadeguatezza di tale documento, costituente fatto costitutivo della domanda). Si tratta allora di verificare se, rispetto alla sfera di prerogative attribuite ai c.d. ausiliari del traffico – destinati di norma all'accertamento delle infrazioni sulle auto in sosta
“limitatamente alle aree oggetto di concessione”. (art.17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - in occasione del conferimento delle funzioni conseguenti al superamento della selezione pubblica per sei posti di operatore della mobilità/ausiliario del traffico bandita in data 30/4/2021 la circostanza dedotta dell'ampliamento dei compiti e delle responsabilità correlati all'entrata in vigore dell'art. 12-bis del c.d.s. abbia costituito un mutamento del processo produttivo e della organizzazione del lavoro rilevante sotto il profilo di un incremento dei fattori di rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori tale da rendere necessario l'adeguamento del DVR.
A tale proposito è utile riprodurre l'enunciato normativo in disamina ai sensi del quale :
1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. (…) 4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento. Con riferimento ai compiti contemplati dalla disposizione e delegabili agli ausiliari del traffico dipendenti delle società di gestione , essi determinano a ben vedere un ampliamento della sfera di competenze che è stata di fatto estesa all'intera procedura di accertamento e contestazione di ogni infrazione commessa all'interno degli ambiti territoriali affidati o nelle aree limitrofe purchè pur sempre riconducibile alle violazioni in materia di sosta e fermata degli autoveicoli. A tale incremento funzionale, pertanto, non è corrisposta una diversificazione oggettiva delle attività e delle prerogative affidate che sono rimaste circoscritte ad una funzione di accertamento e ammenda di condotte del tutto speculari a quelle in precedenza affidate. Quantunque ciò abbia imposto una necessaria formazione (della quale dà atto il decreto sindacale di conferimento delle funzioni) essa ha ragionevolmente riguardato lo studio e l'approfondimento delle regole della circolazione stradale e dell'apparato sanzionatorio , senza però determinare una tangibile espansione a operazioni esorbitanti la casistica dei veicoli in sosta o fermi . Il che esclude che l'attività posta in essere dagli ausiliari abbia dato vita a variazioni rilevanti sul piano dei fattori di rischio che non fossero conosciute e già ponderate nel DVR aziendale che le qualificava come attività con fattore di rischio “basso”. Piuttosto, la prevista attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale configura opzione finalizzata a rafforzare la tutela dell'operatore la cui funzione di controllo e contestazione viene in tal modo accreditata di un connotato di autorevolezza e affidabilità derivante dalla qualità rivestita. Non meritevole di ingresso risulta poi l'allegazione - per la prima volta formulata in grado di appello dai lavoratori – riguardo una ulteriore estensione a funzioni di controllo dell'utenza a bordo degli autobus nonché agli attraversamenti stradali in prossimità degli istituti scolastici, che non sono contemplate tra le funzioni delegabili agli ausiliari dipendenti delle società di gestione e delle quali non vi è traccia nel decreto di conferimento delle funzioni . Quanto poi infine alla contestata attività di formazione,- che a dire dei lavoratori non sarebbe stata impartita al fine di assolvere ai nuovi compiti istituzionali, appare lecito attribuire pubblica fede a quanto attestato nei decreto di conferimento delle funzioni - nel quali si dà atto della formazione assicurata agli operatori – riversandosi sui lavoratori l'onere della prova del mancato adempimento in concreto dell'obbligo formativo, il cui tema è rimasto tuttavia inesplorato dalla istruzione espletata. Tanto basta per ritenere l'infondatezza del proposto motivo di impugnazione. Del pari infondata risulta la doglianza riguardante la misura delle spese liquidate nel giudizio di primo grado, risultata persino inferiore i limiti tariffari sanciti dal D,M. applicabile in ragione dello scaglione di riferimento applicato dal G.L. (cause di valore indeterminabile di bassa complessità). Viceversa appare censurabile l'accertamento compiuto dal G.L. della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dei lavoratori della quale non ricorrono i presupposti di applicabilità della mala fede o colpa grave essendo il G.L. pervenuto all'accertamento della infondatezza della domanda all'esito di una non completa disamina della causa petendi azionata in giudizio.
La sentenza impugnata andrà pertanto riformata in parte qua. Tenuto conto della sostanziale soccombenza dei lavoratori appellanti le spese dell'appello devono porsi a loro carico e si liquidano come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 88/2023 emessa dal Tribunale di Trapani in data 28 febbraio 2023, annulla la condanna per responsabilità processuale disposta a carico dei ricorrenti. Conferma nel resto nei sensi di cui in motivazione la sentenza di primo grado. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Azienda appellata delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 4.996,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria