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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 5641/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Greco Giuseppe Emanuele ed Avv. Pecoraro Ugo) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(contumace) Controparte_1
(Avv. Bascasco Fernando) CP_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della parte resistente dal settembre 2005 al 29/10/2019, svolgendo mansioni di maestra di scuola dell'infanzia, riconducibili al VI° livello del CCNL scuole private e materne FISM;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 400.879,67, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dal 19/07/2024 al soddisfo;
◊ condanna, altresì, parte resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso l' CP_2
◊ condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 9.459,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
◊ pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di ctu, come liquidate con separato decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 06/06/2022 la ricorrente esponeva di avere lavorato, ininterrottamente, dal settembre 2005 al 26/10/2019 alle dipendenze del sig. presso la scuola materna e dell'infanzia “ Controparte_1 CP_1
”, con mansione di maestra di scuola dell'infanzia; precisava di avere
[...]
lavorato, nel periodo 2005-2009, in assenza di regolare contratto di lavoro,
percependo una retribuzione mensile pari ad euro 450,00, e di avere espletato la propria attività, nel periodo successivo alla regolarizzazione del rapporto lavorativo (avvenuta in data 26/10/2009), per un numero di ore superiore a quello contrattualizzato, percependo una retribuzione mensile pari ad euro
650,00; chiariva, difatti, di avere sempre lavorato, per una settimana al mese, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 15:30, e, per le restanti tre settimane, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore
12:00, svolgendo non solo le mansioni di maestra di scuola dell'infanzia, ma anche quelle di segretaria e di pulizia dei locali scuola;
rappresentava di non avere
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro mai percepito tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle festività e ferie non godute, maggiorazioni per il lavoro straordinario e tfr e che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio si era interrotto nel 2020 a seguito delle sue dimissioni, rassegnate poiché non le veniva corrisposta la retribuzione da circa due mesi. Tanto esposto, la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di volere accertare e dichiarare ch'ella ha lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della parte resistente, dal mese di settembre 2005 al mese di ottobre
2019, quale maestra di scuola d'infanzia del C.C.N.L. di categoria, e/o nella diversa mansione o diverso livello accertando in corso di causa, e di volere conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento della somma di euro 172.470,48, a titolo di differenze retributive e tfr, ovvero al pagamento della somma emergente in corso di causa, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva della dipendente presso l' CP_2
Nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il resistente non si costituiva, mentre l' costituitosi in giudizio con memoria difensiva CP_2
depositata in data 01/10/2022, chiedeva, nell'ipotesi di riconoscimento della veridicità delle prospettazioni attoree, di volere condannare il sig. CP_1
, quale titolare della ditta individuale “ ”, alla
[...] Controparte_1
corresponsione della contribuzione previdenziale dovuta.
Istruita la causa attraverso l'escussione dei testi indicati dalla ricorrente e consulenza tecnica d'ufficio, veniva fissata udienza di discussione e decisione e,
sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia del sig. . Controparte_1
Nel merito, giova premettere che in applicazione del principio generale in materia di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. il lavoratore che deduca l'esistenza di un rapporto di lavoro privo di regolarizzazione deve dimostrare di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro.
Quanto al contenuto concreto del rapporto instauratosi tra la ricorrente e la parte resistente, deve aggiungersi che, secondo un consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve individuarsi nella soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da accertarsi vagliando le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
la giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha elaborato degli indici sussidiari sintomatici della subordinazione da utilizzare nelle ipotesi in cui l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto o qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione;
tali criteri sussidiari vanno ravvisati nella continuità e durata del rapporto, nelle modalità di erogazione del compenso, nella regolamentazione dell'orario di lavoro, nella presenza di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale, nella sussistenza di un effettivo potere di auto organizzazione in capo al prestatore. Il giudizio sugli indici deve essere realizzato attraverso una “valutazione globale dei medesimi”, che possono essere assunti come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività della sussistenza del lavoro subordinato;
è onere del lavoratore fornire la prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavorativo quale subordinato (Cass. 14/04/2013, n. 11530).
Orbene, effettuate le superiori precisazioni, deve dirsi che la fase istruttoria del giudizio ha certamente dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della parte resistente dal mese di settembre del 2005 al 26/10/2019, caratterizzato dallo svolgimento da parte della dipendente di mansioni riconducibili al VI° livello del CCNL scuole private e materne FISM, per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato nei mesi gennaio-giugno e settembre-dicembre e per 6 ore dal lunedì al venerdì nei mesi luglio-agosto.
Ed invero, la teste escussa all'udienza del 18/10/2023, ha Testimone_1
testualmente riferito quanto segue: “… Ho conosciuto la ricorrente perché
ambedue i miei figli hanno frequentato la scuola dell'infanzia CP_1
. Il mio primo figlio è nato nel 2005 e il secondo nel 2011 ed ambedue
[...]
hanno svolto in questa scuola sia gli anni di scuola di infanzia sia quelli di scuola
primaria. Entrambi hanno avuto la maestra come insegnante nei due anni Pt_1
di scuola primaria, direi fra i 4/5 anni, quella che ha preceduto poi le scuole
elementari. La maestra era maestra di classe per i bimbi di quella età, Pt_1
mentre altre maestre si occupavano dei bimbi di età inferiore, quelli della scuola
di infanzia. Mi è capitato di vedere che maestra all'occorrenza, magari se Pt_1
mancava il signor o le altre figure che operavano nella classe, poteva CP_1
accompagnare un bimbo in bagno o puliva il tavolo o magari le ho dato un
mensile, le ho chiesto qualche informazione sul tempo pieno. Ma era un'attività
che svolgeva sporadicamente magari per ovviare a qualche assenza in una
piccola realtà lavorativa quale era questa scuola”.
La teste , escussa anch'ella all'udienza del 18/10/2023, ha Testimone_2
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro testualmente riferito: “… Ho conosciuto la ricorrente perché è stata maestra di
mio figlio. Mio figlio è nato a [...] 2010, l'ho iscritto nella classe di
maestra nel mese di settembre 2013 e con la stessa è rimasto fino alla Pt_1
conclusione dell'anno scolastico 2015/2016. Chiarisco che in realtà l'anno
scolastico 2013/2014 è stato svolto con un'altra maestra, quella che si occupava
dei bimbi più piccoli, era la maestra , mentre maestra si Persona_1 Pt_1
occupava degli ultimi 2 anni di asilo. Comunque, anche nel corso del primo anno
ebbi modo di conoscere la maestra perché erano molte le attività in comune Pt_1
tra le varie classi. Ella era lì già alle 7.30 perché la scuola assicurava un sistema
di accoglienza e normalmente ogni maestra accoglieva i propri bambini, non mi
risulta che facessero una turnazione in tal senso ed infatti mi stupii l'unica volta
che rispose un'altra maestra, ma solo perché maestra era malata. Pt_1
Rimaneva fino alle ore 16 alla chiusura delle attività scolastiche. Il sabato si
cominciava alle 8 e si finiva alle 14.30, ma in merito a tale orario non sono
sicura dell'orario di uscita perché è possibile che lo sovrapponga a quello che
veniva osservato nel mese di luglio durante il cd tempo d'estate. Preciso che
l'attività scolastica ordinaria si svolgeva dal 1° settembre al 30 giugno e poi
venivano svolte queste attività estive nel mese di luglio, mentre nel mese di
agosto l'asilo era chiuso. Sugli orari del tempo d'estate non riesco a dare
informazioni specifiche perché mio figlio vi andava con una certa flessibilità e
quindi non ho mai saputo quali fossero gli orari definitivi. Ho avuto modo di
appurare che ella collaborava con il direttore nella gestione della segreteria, non
lo sostituiva, ma sicuramente era il suo punto di riferimento. Inoltre, ebbi
l'impressione che non vi fossero altre figure deputate alle attività di pulizia, di
riparazione, perchè mi capitava magari all'uscita di vedere lei stessa pulire la
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro classe. Inoltre, era sempre lei ad occuparsi dell'organizzazione delle recite
scolastiche e o degli altri eventi scolastici e quando festeggiai lì il compleanno di
mio figlio permanendo nei locali della scuola per circa due ore vidi che era stata
lei sia a predisporre l'aula per la festa che a rassettarla alla fine della festa.
Preciso che anche nel mese di luglio la classe rimaneva affidata alla maestra
”. Pt_1
Infine, la teste , escussa all'udienza del giorno 25/01/2024, ha Testimone_3
riferito quanto segue: “… Conosco la ricorrente poiché fino a 4 anni e mezzo fa
lavoravamo insieme presso la scuola il grande albero. Preciso che la ricorrente
lavorava come maestra nella scuola dell'infanzia mentre io ero assistente
all'interno dell'asilo nido. Io ho lavorato per molto più tempo in quanto avevo
cominciato 5/6 anni prima, esattamente nell'anno scolastico 1999/2000.
Osservavamo gli stessi orari di lavoro, cominciando alle 7.30 ed andando via
alle 16.30 dal lunedì al venerdì, il sabato si lavorava dalle 7.30 sino alle 12.30 o
13. All'interno della scuola tutti eravamo chiamati ad effettuare la pulizia delle
aule, ma ove occorrente (e capitava soprattutto durante il tempo d'estate in cui
talvolta si rimaneva soli) ci occupavamo anche della cucina o svolgevamo
incombenze amministrative in sostituzione ovvero parallelamente al titolare, il
quale era . Era lui a dirigere la scuola e il personale. Anche Controparte_1
lui ogni tanto si prestava al lavoro di maestro. Preciso che io ero stata assunta
con la qualifica formale di assistente per asilo nido ma in realtà il mio compito
era quello di maestra di asilo, era l'unica figura ad operare nella classe. Quanto
alla retribuzione per quel che so io ella guadagnava come me 570,00 euro al
mese, ma se ella ha indicato in 650,00 euro la sua retribuzione è possibile che a
differenza di me se la sia vista incrementare. Preciso che la retribuzione ci
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro veniva formalmente corrisposta nei primi anni in contanti e capitava di
assistere pertanto al pagamento anche delle colleghe;
a partire da un certo
momento con un bonifico. Nel mio caso il bonifico era di circa € 1.000,00, ma io
restituivo in contanti la differenza con i previsti 570,00. Non so a quanto
ammontasse il bonifico della ricorrente, ma sicuramente anche lei restituiva una
parte di quanto ricevuto ai perché lo vedevo io stessa. Nei primi anni CP_1
in cui lavoravo lì la scuola era chiusa nel mese di agosto. Ma già all'epoca in cui
si era aggregata anche la ricorrente rimaneva aperta anche nel mese di agosto.
Durante l'estate, infatti, si svolgeva quell'attività di accoglienza dei bambini
cosiddetta tempo d'estate. Anche durante il periodo natalizio o pasquale la
scuola rimaneva comunque aperta ad eccezione dei giorni festivi. Preciso che nei
mesi di luglio ed agosto il tempo d'estate copriva solo i giorni dal lunedì al
venerdì e solo dalle 7.30 alle 13.30”.
Alla luce delle dichiarazioni testimoniali sopra integralmente trascritte, è di solare evidenza:
- che la ricorrente abbia espletato, nel periodo dedotto in giudizio e senza soluzione di continuità, presso “ ”, le mansioni di maestra di Controparte_1
scuola dell'infanzia (sul punto, ad esempio, la teste ha riferito che Testimone_1
“… Il mio primo figlio è nato nel 2005 e il secondo nel 2011 ed ambedue hanno
svolto in questa scuola sia gli anni di scuola di infanzia sia quelli di scuola
primaria. Entrambi hanno avuto la maestra come insegnante nei due anni Pt_1
di scuola primaria, direi fra i 4/5 anni, quella che ha preceduto poi le scuole
elementari…”; ed ancora la teste ha riferito che “… Ho conosciuto Testimone_2
la ricorrente perché è stata maestra di mio figlio. Mio figlio è nato a [...]
del 2010, l'ho iscritto nella classe di maestra nel mese di settembre 2013 e Pt_1
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro con la stessa è rimasto fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016.
Chiarisco che in realtà l'anno scolastico 2013/2014 è stato svolto con un'altra
maestra, quella che si occupava dei bimbi più piccoli, era la maestra Per_1
mentre maestra si occupava degli ultimi 2 anni di asilo …”; la teste
[...] Pt_1
ha confermato lo svolgimento da parte della ricorrente delle Testimone_3
mansioni di maestra di scuola dell'infanzia avendo riferito che “… Conosco la ricorrente poiché fino a 4 anni e mezzo fa lavoravamo insieme presso la scuola il
grande albero. Preciso che la ricorrente lavorava come maestra nella scuola
dell'infanzia mentre io ero assistente all'interno dell'asilo nido …”);
- che, in realtà, lo svolgimento delle ulteriori e diverse mansioni dedotte in ricorso
(pulizia dei locali, mansioni di segreteria) avvenisse solo occasionalmente e per supplire alla mancanza del responsabile (sul punto, ad esempio, la teste Tes_1
ha riferito che “… Mi è capitato di vedere che all'occorrenza,
[...] Per_2 Pt_1
magari se mancava il signor o le altre figure che operavano nella CP_1
classe, poteva accompagnare un bimbo in bagno o puliva il tavolo o magari le ho
dato un mensile, le ho chiesto qualche informazione sul tempo pieno. Ma era
un'attività che svolgeva sporadicamente magari per ovviare a qualche assenza
in una piccola realtà lavorativa quale era questa scuola …”; la teste
[...]
sul punto ha riferito che “… All'interno della scuola tutti eravamo Tes_3
chiamati ad effettuare la pulizia delle aule, ma ove occorrente …”);
- che l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente si articolasse, da settembre a giugno, in otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì e in quattro ore giornaliere il sabato, e nel periodo estivo (luglio-agosto), dal lunedì al venerdì, in sei ore giornaliere (sul punto, la teste collega della ricorrente e, Testimone_3
dunque, soggetto perfettamente a conoscenza dell'orario lavorativo, ha riferito che
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro “… Osservavamo gli stessi orari di lavoro, cominciando alle 7.30 ed andando via
alle 16.30 dal lunedì al venerdì, il sabato si lavorava dalle 7.30 sino alle 12.30 o
13 … Preciso che nei mesi di luglio ed agosto il tempo d'estate copriva solo i
giorni dal lunedì al venerdì e solo dalle 7.30 alle 13.30”; quanto riferito dalla teste ha trovato sostanziale conferma anche negli elementi riferiti dalla teste Tes_3
, la quale, difatti, ha confermato che la ricorrente “… era lì già alle 7.30 Tes_2
perché la scuola assicurava un sistema di accoglienza e normalmente ogni
maestra accoglieva i propri bambini … Rimaneva fino alle ore 16 alla chiusura
delle attività scolastiche”);
- che la ricorrente lavorasse alle dipendenze dirette del sig. Controparte_1
(sul punto, la teste ha riferito che “… Era lui (il titolare Testimone_3
) a dirigere la scuola e il personale …”). Controparte_1
Dunque, un esame, globale e critico, delle testimonianze rese e degli elementi di fatto emersi, unitamente all'esame della documentazione versata in atti – tenuto conto degli indici sussidiari della subordinazione - non può che indurre a ritenere adempiuto l'onere della prova gravante sulla ricorrente, la quale, difatti, ha certamente dimostrato di avere lavorato alle dipendenze della parte resistente, dal settembre 2005 al 26/10/2019, svolgendo le mansioni di maestra di scuola dell'infanzia, riconducibili al VI° livello del CCNL di riferimento.
Nel contesto probatorio appena descritto, inoltre, la mancata risposta senza giustificato motivo della parte resistente all'interrogatorio formale assurge,
conformemente a quanto disposto dall'art. 232 c.p.c., a prova dei fatti dedotti nei capitoli di prova articolati in ricorso.
Ne consegue, dunque, la piena fondatezza della domanda attorea in relazione all'an.
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In relazione al quantum – richiamate le già menzionate testimonianze ai fini dell'individuazione dell'orario di lavoro;
tenuto conto anche degli elementi desumibili dalle prodotte buste paga;
considerato che
la ricorrente ha percepito nel periodo di lavoro non regolarizzato una retribuzione mensile pari ad euro
450,00 e nel periodo di lavoro regolarizzato una retribuzione mensile pari ad euro
650,00 e nulla nel mese di ottobre 2019; - si condividono i conteggi elaborati dall'Ausiliario del Giudice, il quale ha quantificato il credito lordo della ricorrente nella complessiva somma di euro 400.879,67, di cui euro 261.463,56 per differenze retributive (lavoro ordinario, straordinario, mensilità aggiuntive e ferie), euro 27.445,84 per tfr, euro 67.165,65 per rivalutazione monetaria al
18/07/2024 ed euro 44.804,62 per interessi al 18/07/2024.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 260.001,00
ad euro 520.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 01/04/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 5641/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Greco Giuseppe Emanuele ed Avv. Pecoraro Ugo) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(contumace) Controparte_1
(Avv. Bascasco Fernando) CP_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della parte resistente dal settembre 2005 al 29/10/2019, svolgendo mansioni di maestra di scuola dell'infanzia, riconducibili al VI° livello del CCNL scuole private e materne FISM;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 400.879,67, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dal 19/07/2024 al soddisfo;
◊ condanna, altresì, parte resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso l' CP_2
◊ condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 9.459,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
◊ pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di ctu, come liquidate con separato decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 06/06/2022 la ricorrente esponeva di avere lavorato, ininterrottamente, dal settembre 2005 al 26/10/2019 alle dipendenze del sig. presso la scuola materna e dell'infanzia “ Controparte_1 CP_1
”, con mansione di maestra di scuola dell'infanzia; precisava di avere
[...]
lavorato, nel periodo 2005-2009, in assenza di regolare contratto di lavoro,
percependo una retribuzione mensile pari ad euro 450,00, e di avere espletato la propria attività, nel periodo successivo alla regolarizzazione del rapporto lavorativo (avvenuta in data 26/10/2009), per un numero di ore superiore a quello contrattualizzato, percependo una retribuzione mensile pari ad euro
650,00; chiariva, difatti, di avere sempre lavorato, per una settimana al mese, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 15:30, e, per le restanti tre settimane, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore
12:00, svolgendo non solo le mansioni di maestra di scuola dell'infanzia, ma anche quelle di segretaria e di pulizia dei locali scuola;
rappresentava di non avere
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro mai percepito tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle festività e ferie non godute, maggiorazioni per il lavoro straordinario e tfr e che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio si era interrotto nel 2020 a seguito delle sue dimissioni, rassegnate poiché non le veniva corrisposta la retribuzione da circa due mesi. Tanto esposto, la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di volere accertare e dichiarare ch'ella ha lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della parte resistente, dal mese di settembre 2005 al mese di ottobre
2019, quale maestra di scuola d'infanzia del C.C.N.L. di categoria, e/o nella diversa mansione o diverso livello accertando in corso di causa, e di volere conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento della somma di euro 172.470,48, a titolo di differenze retributive e tfr, ovvero al pagamento della somma emergente in corso di causa, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva della dipendente presso l' CP_2
Nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il resistente non si costituiva, mentre l' costituitosi in giudizio con memoria difensiva CP_2
depositata in data 01/10/2022, chiedeva, nell'ipotesi di riconoscimento della veridicità delle prospettazioni attoree, di volere condannare il sig. CP_1
, quale titolare della ditta individuale “ ”, alla
[...] Controparte_1
corresponsione della contribuzione previdenziale dovuta.
Istruita la causa attraverso l'escussione dei testi indicati dalla ricorrente e consulenza tecnica d'ufficio, veniva fissata udienza di discussione e decisione e,
sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia del sig. . Controparte_1
Nel merito, giova premettere che in applicazione del principio generale in materia di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. il lavoratore che deduca l'esistenza di un rapporto di lavoro privo di regolarizzazione deve dimostrare di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro.
Quanto al contenuto concreto del rapporto instauratosi tra la ricorrente e la parte resistente, deve aggiungersi che, secondo un consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve individuarsi nella soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da accertarsi vagliando le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
la giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha elaborato degli indici sussidiari sintomatici della subordinazione da utilizzare nelle ipotesi in cui l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto o qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione;
tali criteri sussidiari vanno ravvisati nella continuità e durata del rapporto, nelle modalità di erogazione del compenso, nella regolamentazione dell'orario di lavoro, nella presenza di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale, nella sussistenza di un effettivo potere di auto organizzazione in capo al prestatore. Il giudizio sugli indici deve essere realizzato attraverso una “valutazione globale dei medesimi”, che possono essere assunti come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività della sussistenza del lavoro subordinato;
è onere del lavoratore fornire la prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavorativo quale subordinato (Cass. 14/04/2013, n. 11530).
Orbene, effettuate le superiori precisazioni, deve dirsi che la fase istruttoria del giudizio ha certamente dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della parte resistente dal mese di settembre del 2005 al 26/10/2019, caratterizzato dallo svolgimento da parte della dipendente di mansioni riconducibili al VI° livello del CCNL scuole private e materne FISM, per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato nei mesi gennaio-giugno e settembre-dicembre e per 6 ore dal lunedì al venerdì nei mesi luglio-agosto.
Ed invero, la teste escussa all'udienza del 18/10/2023, ha Testimone_1
testualmente riferito quanto segue: “… Ho conosciuto la ricorrente perché
ambedue i miei figli hanno frequentato la scuola dell'infanzia CP_1
. Il mio primo figlio è nato nel 2005 e il secondo nel 2011 ed ambedue
[...]
hanno svolto in questa scuola sia gli anni di scuola di infanzia sia quelli di scuola
primaria. Entrambi hanno avuto la maestra come insegnante nei due anni Pt_1
di scuola primaria, direi fra i 4/5 anni, quella che ha preceduto poi le scuole
elementari. La maestra era maestra di classe per i bimbi di quella età, Pt_1
mentre altre maestre si occupavano dei bimbi di età inferiore, quelli della scuola
di infanzia. Mi è capitato di vedere che maestra all'occorrenza, magari se Pt_1
mancava il signor o le altre figure che operavano nella classe, poteva CP_1
accompagnare un bimbo in bagno o puliva il tavolo o magari le ho dato un
mensile, le ho chiesto qualche informazione sul tempo pieno. Ma era un'attività
che svolgeva sporadicamente magari per ovviare a qualche assenza in una
piccola realtà lavorativa quale era questa scuola”.
La teste , escussa anch'ella all'udienza del 18/10/2023, ha Testimone_2
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro testualmente riferito: “… Ho conosciuto la ricorrente perché è stata maestra di
mio figlio. Mio figlio è nato a [...] 2010, l'ho iscritto nella classe di
maestra nel mese di settembre 2013 e con la stessa è rimasto fino alla Pt_1
conclusione dell'anno scolastico 2015/2016. Chiarisco che in realtà l'anno
scolastico 2013/2014 è stato svolto con un'altra maestra, quella che si occupava
dei bimbi più piccoli, era la maestra , mentre maestra si Persona_1 Pt_1
occupava degli ultimi 2 anni di asilo. Comunque, anche nel corso del primo anno
ebbi modo di conoscere la maestra perché erano molte le attività in comune Pt_1
tra le varie classi. Ella era lì già alle 7.30 perché la scuola assicurava un sistema
di accoglienza e normalmente ogni maestra accoglieva i propri bambini, non mi
risulta che facessero una turnazione in tal senso ed infatti mi stupii l'unica volta
che rispose un'altra maestra, ma solo perché maestra era malata. Pt_1
Rimaneva fino alle ore 16 alla chiusura delle attività scolastiche. Il sabato si
cominciava alle 8 e si finiva alle 14.30, ma in merito a tale orario non sono
sicura dell'orario di uscita perché è possibile che lo sovrapponga a quello che
veniva osservato nel mese di luglio durante il cd tempo d'estate. Preciso che
l'attività scolastica ordinaria si svolgeva dal 1° settembre al 30 giugno e poi
venivano svolte queste attività estive nel mese di luglio, mentre nel mese di
agosto l'asilo era chiuso. Sugli orari del tempo d'estate non riesco a dare
informazioni specifiche perché mio figlio vi andava con una certa flessibilità e
quindi non ho mai saputo quali fossero gli orari definitivi. Ho avuto modo di
appurare che ella collaborava con il direttore nella gestione della segreteria, non
lo sostituiva, ma sicuramente era il suo punto di riferimento. Inoltre, ebbi
l'impressione che non vi fossero altre figure deputate alle attività di pulizia, di
riparazione, perchè mi capitava magari all'uscita di vedere lei stessa pulire la
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro classe. Inoltre, era sempre lei ad occuparsi dell'organizzazione delle recite
scolastiche e o degli altri eventi scolastici e quando festeggiai lì il compleanno di
mio figlio permanendo nei locali della scuola per circa due ore vidi che era stata
lei sia a predisporre l'aula per la festa che a rassettarla alla fine della festa.
Preciso che anche nel mese di luglio la classe rimaneva affidata alla maestra
”. Pt_1
Infine, la teste , escussa all'udienza del giorno 25/01/2024, ha Testimone_3
riferito quanto segue: “… Conosco la ricorrente poiché fino a 4 anni e mezzo fa
lavoravamo insieme presso la scuola il grande albero. Preciso che la ricorrente
lavorava come maestra nella scuola dell'infanzia mentre io ero assistente
all'interno dell'asilo nido. Io ho lavorato per molto più tempo in quanto avevo
cominciato 5/6 anni prima, esattamente nell'anno scolastico 1999/2000.
Osservavamo gli stessi orari di lavoro, cominciando alle 7.30 ed andando via
alle 16.30 dal lunedì al venerdì, il sabato si lavorava dalle 7.30 sino alle 12.30 o
13. All'interno della scuola tutti eravamo chiamati ad effettuare la pulizia delle
aule, ma ove occorrente (e capitava soprattutto durante il tempo d'estate in cui
talvolta si rimaneva soli) ci occupavamo anche della cucina o svolgevamo
incombenze amministrative in sostituzione ovvero parallelamente al titolare, il
quale era . Era lui a dirigere la scuola e il personale. Anche Controparte_1
lui ogni tanto si prestava al lavoro di maestro. Preciso che io ero stata assunta
con la qualifica formale di assistente per asilo nido ma in realtà il mio compito
era quello di maestra di asilo, era l'unica figura ad operare nella classe. Quanto
alla retribuzione per quel che so io ella guadagnava come me 570,00 euro al
mese, ma se ella ha indicato in 650,00 euro la sua retribuzione è possibile che a
differenza di me se la sia vista incrementare. Preciso che la retribuzione ci
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro veniva formalmente corrisposta nei primi anni in contanti e capitava di
assistere pertanto al pagamento anche delle colleghe;
a partire da un certo
momento con un bonifico. Nel mio caso il bonifico era di circa € 1.000,00, ma io
restituivo in contanti la differenza con i previsti 570,00. Non so a quanto
ammontasse il bonifico della ricorrente, ma sicuramente anche lei restituiva una
parte di quanto ricevuto ai perché lo vedevo io stessa. Nei primi anni CP_1
in cui lavoravo lì la scuola era chiusa nel mese di agosto. Ma già all'epoca in cui
si era aggregata anche la ricorrente rimaneva aperta anche nel mese di agosto.
Durante l'estate, infatti, si svolgeva quell'attività di accoglienza dei bambini
cosiddetta tempo d'estate. Anche durante il periodo natalizio o pasquale la
scuola rimaneva comunque aperta ad eccezione dei giorni festivi. Preciso che nei
mesi di luglio ed agosto il tempo d'estate copriva solo i giorni dal lunedì al
venerdì e solo dalle 7.30 alle 13.30”.
Alla luce delle dichiarazioni testimoniali sopra integralmente trascritte, è di solare evidenza:
- che la ricorrente abbia espletato, nel periodo dedotto in giudizio e senza soluzione di continuità, presso “ ”, le mansioni di maestra di Controparte_1
scuola dell'infanzia (sul punto, ad esempio, la teste ha riferito che Testimone_1
“… Il mio primo figlio è nato nel 2005 e il secondo nel 2011 ed ambedue hanno
svolto in questa scuola sia gli anni di scuola di infanzia sia quelli di scuola
primaria. Entrambi hanno avuto la maestra come insegnante nei due anni Pt_1
di scuola primaria, direi fra i 4/5 anni, quella che ha preceduto poi le scuole
elementari…”; ed ancora la teste ha riferito che “… Ho conosciuto Testimone_2
la ricorrente perché è stata maestra di mio figlio. Mio figlio è nato a [...]
del 2010, l'ho iscritto nella classe di maestra nel mese di settembre 2013 e Pt_1
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro con la stessa è rimasto fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016.
Chiarisco che in realtà l'anno scolastico 2013/2014 è stato svolto con un'altra
maestra, quella che si occupava dei bimbi più piccoli, era la maestra Per_1
mentre maestra si occupava degli ultimi 2 anni di asilo …”; la teste
[...] Pt_1
ha confermato lo svolgimento da parte della ricorrente delle Testimone_3
mansioni di maestra di scuola dell'infanzia avendo riferito che “… Conosco la ricorrente poiché fino a 4 anni e mezzo fa lavoravamo insieme presso la scuola il
grande albero. Preciso che la ricorrente lavorava come maestra nella scuola
dell'infanzia mentre io ero assistente all'interno dell'asilo nido …”);
- che, in realtà, lo svolgimento delle ulteriori e diverse mansioni dedotte in ricorso
(pulizia dei locali, mansioni di segreteria) avvenisse solo occasionalmente e per supplire alla mancanza del responsabile (sul punto, ad esempio, la teste Tes_1
ha riferito che “… Mi è capitato di vedere che all'occorrenza,
[...] Per_2 Pt_1
magari se mancava il signor o le altre figure che operavano nella CP_1
classe, poteva accompagnare un bimbo in bagno o puliva il tavolo o magari le ho
dato un mensile, le ho chiesto qualche informazione sul tempo pieno. Ma era
un'attività che svolgeva sporadicamente magari per ovviare a qualche assenza
in una piccola realtà lavorativa quale era questa scuola …”; la teste
[...]
sul punto ha riferito che “… All'interno della scuola tutti eravamo Tes_3
chiamati ad effettuare la pulizia delle aule, ma ove occorrente …”);
- che l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente si articolasse, da settembre a giugno, in otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì e in quattro ore giornaliere il sabato, e nel periodo estivo (luglio-agosto), dal lunedì al venerdì, in sei ore giornaliere (sul punto, la teste collega della ricorrente e, Testimone_3
dunque, soggetto perfettamente a conoscenza dell'orario lavorativo, ha riferito che
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro “… Osservavamo gli stessi orari di lavoro, cominciando alle 7.30 ed andando via
alle 16.30 dal lunedì al venerdì, il sabato si lavorava dalle 7.30 sino alle 12.30 o
13 … Preciso che nei mesi di luglio ed agosto il tempo d'estate copriva solo i
giorni dal lunedì al venerdì e solo dalle 7.30 alle 13.30”; quanto riferito dalla teste ha trovato sostanziale conferma anche negli elementi riferiti dalla teste Tes_3
, la quale, difatti, ha confermato che la ricorrente “… era lì già alle 7.30 Tes_2
perché la scuola assicurava un sistema di accoglienza e normalmente ogni
maestra accoglieva i propri bambini … Rimaneva fino alle ore 16 alla chiusura
delle attività scolastiche”);
- che la ricorrente lavorasse alle dipendenze dirette del sig. Controparte_1
(sul punto, la teste ha riferito che “… Era lui (il titolare Testimone_3
) a dirigere la scuola e il personale …”). Controparte_1
Dunque, un esame, globale e critico, delle testimonianze rese e degli elementi di fatto emersi, unitamente all'esame della documentazione versata in atti – tenuto conto degli indici sussidiari della subordinazione - non può che indurre a ritenere adempiuto l'onere della prova gravante sulla ricorrente, la quale, difatti, ha certamente dimostrato di avere lavorato alle dipendenze della parte resistente, dal settembre 2005 al 26/10/2019, svolgendo le mansioni di maestra di scuola dell'infanzia, riconducibili al VI° livello del CCNL di riferimento.
Nel contesto probatorio appena descritto, inoltre, la mancata risposta senza giustificato motivo della parte resistente all'interrogatorio formale assurge,
conformemente a quanto disposto dall'art. 232 c.p.c., a prova dei fatti dedotti nei capitoli di prova articolati in ricorso.
Ne consegue, dunque, la piena fondatezza della domanda attorea in relazione all'an.
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In relazione al quantum – richiamate le già menzionate testimonianze ai fini dell'individuazione dell'orario di lavoro;
tenuto conto anche degli elementi desumibili dalle prodotte buste paga;
considerato che
la ricorrente ha percepito nel periodo di lavoro non regolarizzato una retribuzione mensile pari ad euro
450,00 e nel periodo di lavoro regolarizzato una retribuzione mensile pari ad euro
650,00 e nulla nel mese di ottobre 2019; - si condividono i conteggi elaborati dall'Ausiliario del Giudice, il quale ha quantificato il credito lordo della ricorrente nella complessiva somma di euro 400.879,67, di cui euro 261.463,56 per differenze retributive (lavoro ordinario, straordinario, mensilità aggiuntive e ferie), euro 27.445,84 per tfr, euro 67.165,65 per rivalutazione monetaria al
18/07/2024 ed euro 44.804,62 per interessi al 18/07/2024.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 260.001,00
ad euro 520.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 01/04/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro