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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/07/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia, iscritta al n. 4813/2019 del R.G.A.C.,
T R A
, quale erede di rappresentata e difesa Parte_1 ON dall'avv. Alessandra Rondinone;
-attrice-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cassandro;
E_
-convenuta-
Conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
10.2.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Esperito vanamente il procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010, Per_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di RA ,
[...] E_ allegando di essere proprietario dell'immobile sito in Barletta, alla Piazza Plebiscito n. 16, in catasto al foglio 128, particella 971, subalterno 4, pervenutogli per successione testamentaria il 20.4.2007, a seguito del decesso del padre, che ne aveva acquisito la proprietà il 13.2.1950 ( lasciava al figlio, odierno attore, la nuda proprietà Controparte_2 del bene, che si consolidava in piena proprietà con l'usufrutto, a seguito del decesso della usufruttuaria, coniuge del de cuius).
1 Nel maggio 2018, approfittando di un ricovero ospedaliero del (dal 18 ON al 26 maggio), l'immobile era occupato abusivamente dalla figlia E_
, che ancora vi permaneva senza alcun titolo.
[...]
L'attore non poteva tollerare oltre tale occupazione abusiva, avendo necessità di rientrare nella disponibilità dell'immobile per abitarlo o alienarlo al fine della acquisizione di altro immobile idoneo, essendo disabile.
Concludeva chiedendo di accertare la proprietà in capo all'attore dell'immobile, accertare l'occupazione abusiva dello stesso da parte della convenuta, con condanna al rilascio del bene e al risarcimento del danno subito dall'attore, in subordine con condanna al pagamento di una somma mensile dal maggio 2018 all'effettivo rilascio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta contestando quanto ex adverso addotto e richiesto.
Assumeva che, in realtà, aveva stabilito la propria residenza in Barletta alla Piazza
Plebiscito n. 16 sin dal 2.9.2016, per espresso volere del padre, andando ad occupare stabilmente l'appartamento di cui si discute, poiché non aveva altra abitazione. Il padre, pur formalmente residente presso lo stesso immobile, abitava da anni in altra abitazione.
Riteneva che sussistessero, nel caso de quo, tutti gli elementi del contratto di comodato, non necessitante di una specifica forma e che, se stipulato in forma orale, neppure avrebbe dovuto essere registrato. Essendo stato il comodato concesso per esigenze familiari della convenuta, chiedeva concedersi un congruo termine per la riconsegna.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che tra e E_ fosse in corso un contratto di comodato gratuito, per l'appartamento ON sito in Barletta alla Piazza Plebiscito n. 16 sin dal 2.9.2016, conseguentemente rigettare la domanda di rivendicazione per il rilascio del predetto immobile e fissare, in ogni caso, un congruo termine per il rilascio del bene, che tenesse conto delle diverse esigenze abitative del comodante e della comodataria.
La causa era istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali.
Intervenuto in corso di giudizio il decesso di si costituiva in giudizio ON
quale erede universale dello stesso, che insisteva nelle domande già Parte_1 spiegate dall'attore.
Sulle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.2.2025 di precisazione delle conclusioni, la causa, con provvedimento dell'11.3.2025 era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis in vigore, per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice il 4.6.2025.
2 * * * * * * *
Parte attrice ( prima e , che ha coltivato la domanda Controparte_3 Parte_1
a seguito del decesso di questo, poi) ha dedotto che la convenuta occupa l'immobile oggetto di causa abusivamente, ossia senza alcun titolo legittimante.
Alla luce di tanto, la domanda è stata correttamente qualificata in termini di azione reale di rivendicazione e non in termini di azione personale di restituzione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura reale dell'azione è data, infatti, dalla circostanza che il proprietario chiede, come nella specie, la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo” (Cass. Sez. 2, Ordinanza del 10.10.2018, n. 25052). Ancora “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione”
(Cass. Sez. 3, Ordinanza del 23.6.2023).
Nel caso de quo la qualificazione della domanda e i conseguenti oneri probatori non subiscono alcuna incidenza in ragione della proposizione da parte convenuta della domanda riconvenzionale di accertamento di un contratto di comodato in essere tra le parti, domanda, come eccepito da parte attrice, tardiva essendosi costituita E_
il 30.12.2019 (data dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione),
[...] oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 166 c.p.c., per cui è incorsa nella decadenza ex art. 167 c.p.c. rispetto alla proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Ugualmente deve ragionarsi ove la allegazione della convenuta fosse ritenuta, come nella prospettazione di una mera difesa, quale diversa E_ rappresentazione dei rapporti intercorsi tra le parti in relazione al bene di cui si discute, rispetto a quella fornita da parte attrice.
3 In tema di azione di rivendicazione grava sull'attore l'onere di fornire la c.d. “probatio diabolica”, facendosi riferimento alla prova della proprietà in ordine al bene oggetto di rivendicazione, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, dimostrando, cioè, che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Sul punto, difatti, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza del
3.3.2009, n. 5131).
All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene (potendo aver acquistato il bene dal “non proprietario”, a non domino). Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario, oppure che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa.
Certo si riconosce che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, potendo l'onere probatorio subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dalla parte convenuta.
“La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non
è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti” (Cass. Sez. 2, Sentenza del 19.10.2021, n. 28865).
4 Il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova, dunque, temperamento nelle ammissioni dell'esistenza del diritto da parte del convenuto, anche implicite per mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa.
Naturalmente, “in tema di azione di rivendicazione, all'attore fa capo l'onere di allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà in guisa da consentire all'avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini della eventuale delimitazione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. prescindere da essa. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza del 27.11.2023, n. 32820).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato la propria titolarità del bene all'uopo producendo: la nota di trascrizione presso la Conservatoria dell'acquisto dell'immobile in Piazza Plebiscito n. 16 da parte del dante causa di ON
, giusta atto del notaio di Barletta del 13.2.1950, nonché il Controparte_2 Persona_2 testamento olografo di che lasciava al la nuda Controparte_3 ON proprietà del primo piano dell'immobile (con nuda proprietà a favore della coniuge
[...]
, come indicata nell'atto notarile di pubblicazione del testamento del notaio CP_4
del 24.5.2007 e nell'atto di matrimonio del 18.10.1940), consolidatasi in Persona_3 piena proprietà dopo il decesso dell'usufruttuaria.
Su tali specifici titoli alcuna contestazione è stata fatta dalla convenuta E_
, che anzi ha riconosciuto la proprietà del bene in capo al proprio genitore.
[...]
In assenza di contestazioni, dunque, potendo il sommare il proprio ON possesso al possesso del precedente dante causa, che acquistava il bene nel 1950, parte attrice ha dimostrato di avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione.
Accertata la proprietà del bene in capo a (deceduto in corso del ON giudizio, a cui è subentrata la coniuge, erede testamentaria, attuale titolare del bene, giusta accettazione espressa dell'eredità del de cuius con atto del 13.9.2022 per notaio Per_4
devoluta con testamento olografo del pubblicato con atto del
[...] ON notaio del 25.11.2021), deve verificarsi la posizione della Persona_5 convenuta.
Parte attrice ha assunto una occupazione abusiva dell'immobile da parte della convenuta a partire da maggio 2018, allorché la stessa avrebbe approfittato del ricovero del padre per occupare l'immobile di questo.
A sostegno di tanto ha fatto leva sulle dichiarazioni dell'unica teste escussa (avendo parte attrice rinunciato all'ascolto degli altri testi), che all'udienza del Testimone_1
5 20.9.2022, ha riportato “vero quanto sub h) della memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c.
[nel mese di maggio dell'anno 2018, durante un ricovero ospedaliero del sig. Per_1
(dal 18 maggio al 26 maggio), l'immobile sito in Barletta alla Piazza Plebiscito n.
[...]
16, al piano primo, censito al catasto fabbricati del Comune di Barletta al foglio 128, particella
971 sub 4, è stato occupato dalla sig.ra ]; sono a conoscenza dei E_ fatti di causa in quanto tuttora abito con al suddetto indirizzo di via Parte_1
Andria n. 125 in Barletta, e li ho abitato negli ultimi 16 anni con la stessa e Parte_1 suo marito defunto venendo considerata da loro quasi una figlia;
in Controparte_3 merito alla suddetta circostanza sub h) posso dire che in quell'occasione Controparte_3 mi consegnò le chiavi dell'unità immobiliare in questione, in quanto io avevo visto una luce accesa nell'appartamento, e lui mi disse di andare a controllare;
arrivata sul posto vidi che nell'appartamento vi era la sig.ra , la quale mi chiese chi io fossi, e mi E_ disse di essere la figlia di non mi spiegò perché si trovasse in quella Controparte_3 casa e non mi disse altro”.
Parte attrice ha addotto sostanzialmente che la circostanza che la convenuta non avesse riferito alla alcunché sul titolo in base al quale si trovasse nell'immobile fosse Tes_1 prova di una occupazione abusiva.
Nel contestare la domanda attorea, benché affermasse (e negli stessi termini concludesse) la disponibilità a rilasciare l'immobile, purché le fosse riconosciuto un congruo termine per trovare un'altra abitazione per sé e per la figlia allora minore, E_ ha assunto, invece, di essere nella legittima detenzione dell'immobile sin dal settembre
2016, in virtù di un contratto di comodato stipulato oralmente con il padre Per_1
[...]
La questione va analizzata come difesa della convenuta, essendo tardiva la domanda riconvenzionale, che peraltro non risulta apertamente coltivata.
Ebbene, a dimostrazione della qualificazione del proprio rapporto con l'immobile in termini di comodato la ha addotto la circostanza di risiedere formalmente nell'immobile dal Per_1
2016 e di pagare le utenze riferite all'immobile. Tanto, però, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra e ON E_
in termini di comodato.
[...]
Ora se non provato deve ritenersi il contratto di comodato tra le parti, ugualmente non può discorrersi di una occupazione abusiva solo perché non ha E_ riferito alla teste che si presentava a casa la ragione giuridica della sua permanenza nell'immobile, laddove deve ritenersi che, anzi, l'aver riportato il rapporto di parentela o meglio di filiazione con il fosse già significativo. ON
6 Allo stesso modo inconferente appare il contratto di locazione che parte attrice ha richiamato con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (e prodotto con la successiva memoria istruttoria), contratto che, a seguito di accesso agli atti del Comune, sembrerebbe essere stato posto alla base del trasferimento di residenza di E_ nell'immobile in questione. Trattasi di un contratto di locazione apparentemente sottoscritto dal proprietario (che ha, però, disconosciuto la propria firma) e, oltre alla odierna convenuta, anche da un altro soggetto estraneo alla vicenda de quo, avente ad oggetto una locazione commerciale e non ad uso abitativo, peraltro oltre che dell'immobile di cui si discute anche del subalterno 3, non oggetto del presente giudizio.
Ciò posto, considerato che l'aver accertato la presenza della convenuta nell'appartamento nel maggio 2018 non è indicativa del fatto addotto da parte attrice che l'occupazione fosse avvenuta in durante il ricovero ospedaliero del che neppure si ON comprende il motivo per cui la figlia avrebbe dovuto occupare in quel periodo l'immobile che, comunque, non era utilizzato dal proprietario, che oltre dieci anni abitava in altro appartamento (come riferito dalla teste), che le risultanze anagrafiche e il pagamento delle utenze da parte della (risalente ad almeno un paio di anni E_ prima della contestazione da parte del dell'erogazione abusiva della fornitura Per_1 energetica) sono significative di una occupazione ben precedente al 2018, tenuto conto dello stretto rapporto di parentela tra le parti, si reputa che l'occupazione dell'immobile di cui di discute fosse conducibile ad atti di mera tolleranza del proprietario, padre dell'occupante.
Gli atti di mera tolleranza, infatti, rientrano pacificamente fra le facoltà del proprietario e nel caso dell'esistenza fra le parti di un rapporto di parentela, la nozione di atto di tolleranza deve essere intesa in senso ampio, potendosi considerare giustificata da tolleranza anche una occupazione protratta nel tempo.
Non può, però, certo desumersi dalla sola tolleranza del proprietario la volontà di porre in essere un contratto di comodato, in assenza della prova circa gli ulteriori elementi costitutivi di tale contratto. Infatti, data l'ampiezza della nozione di tolleranza nella specifica materia dei rapporti familiari non può desumersi da un comportamento negativo rientrante tra le facoltà proprietarie (la tolleranza appunto) uno positivo (cioè la volontà di dare il bene in comodato) senza alcuna altra prova al riguardo.
La mera tolleranza, ove l'occupazione appunto non sia più tollerata, non costituisce, tuttavia, causa giustificativa del protrarsi, in capo alla convenuta, della detenzione dell'immobile oggetto di causa, immobile che deve, pertanto, essere restituito, senza dilazioni, considerata l'epoca di instaurazione del presente giudizio, all'attuale proprietaria
, intervenuta in giudizio. Parte_1
7 Parte attrice ha anche formulato domanda di risarcimento dei danni patiti per l'occupazione abusiva dell'immobile.
Al di là della detta tolleranza da parte del dell'occupazione ON dell'immobile da parte della figlia, ove anche fosse stata accertata l'occupazione abusiva dell'immobile da parte della , si reputa non accoglibile l'azione E_ di risarcimento dei danni.
All'uopo necessario è richiamare la pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite n. n.
33645 del 15.11.2022 che ha composto un contrasto tra la Seconda e la Terzia Sezione della stessa Corte.
“La tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato mediante l'accertamento dello stato di diritto e la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo, a parte la tutela inibitoria come negli artt. 844 e 1171 cod. civ.. L'azione di rivendicazione esperita nei confronti dell'occupante sine titulo ripristina sul piano astratto la situazione giuridica violata e rimuove l'impedimento all'esercizio del diritto mediante la riduzione nel pristino stato. … L'azione risarcitoria è invece orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto. Essa costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata. La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica. … La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che «se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria» (Cass. Sez.
U. n. 576 del 2008) … Quando l'azione lesiva attinge invece il contenuto del diritto di proprietà («il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo»), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell'ordine giuridico. L'ordinamento appresta lo strumento di ripristino dell'ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazione del diritto leso. … La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. … Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva,
8 del «diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo». Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria. Diversamente si avrebbe l'inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, come pure affermato dalla giurisprudenza della Terza Sezione Civile, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria. … Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi
è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. Come si è chiarito al punto 4.2., la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno”.
Orbene, applicando le dette coordinate ermeneutiche al caso di specie, si rileva che la riferita generica possibilità persa di abitare l'immobile da parte dello stesso proprietario non
è fonte di danno, ove neppure è stato allegato che lo stesso abbia subito esborsi per la diversa abitazione, in cui già da anni risultava risiedere.
Non viene addotta, poi, la concreta volontà di concedere in locazione il bene a terzi e, dunque, non viene addotta la perdita subita attinente alla mancata percezione del corrispettivo del godimento ove concesso ad altri.
Neppure un risarcimento può essere riconosciuto per la allegata intenzione di alienare l'immobile per acquistarne altro. Come evidenziato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite
9 nella pronuncia appena citata il danno da mancata alienazione dell'immobile si inscrive nell'ambito del mancato guadagno o lucro cessante, che abbisogna di specifica dimostrazione, e ancor prima di allegazione, della occasione persa di alienare l'immobile ad un prezzo superiore a quello ordinario di mercato.
Parte attrice ha meramente richiesto un danno parametrato al valore locativo mensile del bene che non può spettare in relazione alla allegazione del danno conseguenza così come addotto ovvero, si ripete, quale mancata possibilità di abitare l'immobile e/o mancata possibilità di alienare il bene. La assenza di contestazione da parte convenuta di un danno conseguenza subito da parte attrice neppure può rilevare, essendo l'onere di contestazione subordinato ex art. 115, comma 1, c.p.c. ad una concreta e specifica allegazione di parte attrice, che nel caso di specie manca.
In via subordinata, parte attrice ha chiesto un indennizzo ex art. 2041 c.c.. Ebbene, la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la più volte citata sentenza n. 33645 del 2022, ha chiarito che l'occupazione abusiva caratterizzata dall'originario difetto di titolo, così come secondo la prospettazione attorea, è soggetta al regime della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., mentre estraneo all'occupazione sine titulo è il paradigma dell'arricchimento senza causa, nel quale l'assenza di giusta causa dello spostamento patrimoniale non riveste il carattere dell'antigiuridicità, mentre la diminuzione patrimoniale che parte attrice ha inteso far valere corrisponde a un danno per la presenza di un assunto fatto illecito.
Anche ove si dovesse ritenere applicabile al caso de quo la fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. manca, per quanto detto, la prova di una perdita patrimoniale del proprietario e del nesso di causalità tra arricchimento e danno, che devono essere effettivi e non meramente potenziali.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, con dichiarazione di tardività della domanda riconvenzionale della convenuta, accoglimento delle domande attoree di accertamento della proprietà dell'immobile e di ordine di rilascio dello stesso da parte della , ma con Per_1 rigetto della domanda di risarcimento dei danni ed ex art. 2041 c.c., meritano compensazione per la metà, mentre la restante metà per soccombenza va posta a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Anna
Altamura, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
quale erede di nei confronti di
[...] ON E_
, nonché sulla domanda riconvenzionale della convenuta, ogni altra domanda,
[...] eccezione, difesa rigettata e/o assorbita, così provvede:
10 - dichiara tardiva la domanda riconvenzionale della convenuta;
- in accoglimento della domanda attorea, accertata la proprietà in capo a Per_1 dell'immobile sito in Barletta, alla Piazza Plebiscito n. 16, in catasto al foglio
[...]
128, particella 971, subalterno 4 (oggi di ), ne ordina a Parte_1 E_
il rilascio senza dilazione;
[...]
- rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
- rigetta la domanda attorea ex art. 2041 c.c.;
- compensa tra le parti le spese di lite per la metà, pone a carico di parte convenuta e a favore di parte attrice la restante metà delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi, € 150,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in RA, il 3.7.2025
Il giudice
dott.ssa Maria Anna Altamura
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