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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. LE RL - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 602 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, c.f. con sede in Venezia- Parte_1 P.IVA_1
Mestre, e per essa quale mandataria Parte_2 con sede in Venezia-Mestre, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi come da procura generale alle liti rilasciata dal Notaio Persona_1 di Venezia-Mestre depositata in atti
- appellante e
e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 difesi dall'Avv. Catia Ciavattella come da procura allegata alla comparsa costituzione e risposta in appello e all'atto di citazione in primo grado
- appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1582 del
Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata il 29/11/2022, in materia di contratti bancari
Conclusioni dell'appellante
“In via principale:
1) riformare la sentenza n. 1582/2022 del Tribunale di Pescara
(RG 2474/2020), pubblicata il 29/11/2022 (non notificata) per le ragioni sopra esposte, rigettando l'opposizione proposta dai sig.ri e perché Controparte_1 Controparte_2 infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 620/2020 del 04/06/2020 emesso dal
Tribunale di Pescara (RG 1560/2020);
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'appellante è creditrice nei confronti dei sig.ri e Controparte_1 dell'importo di € 26.390,06 (ovvero di Controparte_2 quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, anche in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto (comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla l. 108/1996 ridotti di almeno un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma;
3) Condannare i sig.ri e Controparte_1 [...]
a restituire a le spese legali già versate da CP_2 Pt_1
, pari ad € 5.070,00, oltre interessi legali dalla data del Pt_1 pagamento fino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso:
4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge, rimborso spese generali, IVA e CPA.”
Conclusioni degli appellati
“Nel merito, dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento in fatto e in diritto,
l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
Sentenza del Tribunale di Pescara n. 1582/2022 pubbl. il
29/11/2022 non notificata, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 2474/2020 R.G., confermando ogni statuizione in essa contenuta conseguentemente, condannare l'appellante al pagamento delle spese e degli onorari presente grado di giudizio, oltre al 15 % a titolo di rimb. forf. e agli oneri fiscali.
In subordine per la denegata ipotesi di accoglimento del primo
e secondo motivo di appello, accogliere le motivi proposti in primo grado e ritenuti assorbiti e in Via Principale: 1)Revocare
e/o comunque dichiarare la inammissibilità, improcedibilità, nullità/annullabilità, illegittimità, inefficacia ed invalidità del Decreto Ingiuntivo n. 620/2020 del 4.6.2020 del Tribunale di
Pescara (emesso, nell'ambito del procedimento per ricorso rubricato al n. 1560/2020 R.G., in data 28.05.2020 dal Giudice del Tribunale di Pescara, Dott.dda Di Battista) notificato all'opponente il 11.06.2020; 2) accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dall'opponente alla parte opposta per il titolo dedotto ed in ragione dell'importo, sì come genericamente ed illegittimamente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo e, conseguentemente, revocare, dichiarandolo privo di qualsiasi effetto di ragione e di legge, il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto sempre, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori tutti, come per legge.
In Via Istruttoria, reitera richiesta dei mezzi istruttori formulati con la memoria 183, 6° comma cpc n. 2.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1582 pubblicata in data 29 novembre 2022 il Tribunale Ordinario di Pescara revocava il decreto ingiuntivo n. 620 emesso in data 4/6/2020 con il quale era stato ingiunto ai sig.ri e il pagamento ad CP_1 Controparte_2 Parte_1
in solido fra loro, della somma di euro 26.390,06, oltre
[...] ad interessi di mora sulla somma capitale di euro 16.818,08 e spese della procedura, in restituzione di un finanziamento erogato da al sig. per Parte_3 Controparte_1
l'acquisto di una vettura Mercedes Benz, in relazione al quale il sig. si era costituito come coobbligato, Controparte_2
e condannava la convenuta opposta a rifondere agli attori le spese di lite.
1.1. Il Tribunale rilevava che la causa andava decisa in base alla ragione più liquida, relativa al difetto di prova della titolarità del credito da parte di la quale Parte_1 aveva dedotto che aveva ceduto in data 23/3/2016 Parte_3 pro soluto il credito vantato nei confronti dei sig.ri a e che tale credito faceva parte CP_2 Controparte_3 del ramo d'azienda conferitole in data 29/6/2018, avente ad oggetto l'acquisto e la gestione di crediti deteriorati.
1.2. Il Tribunale osservava che l'opposta non aveva fornito prova né della prima né della seconda cessione;
rilevava che non era certo che l'”Allegato A” prodotto dall'opposta, nel quale era indicato anche il credito vantato nei confronti degli opponenti, corrispondesse all'allegato indicato nell'atto di cessione tra e pur recando la Parte_3 Controparte_3 stessa data;
osservava inoltre che non era neppure certo che l'ulteriore elenco di crediti prodotto dall'opposta corrispondesse all'Allegato B richiamato nell'atto di conferimento di azienda, e che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo al conferimento del ramo d'azienda, non consentiva di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, facendo riferimento generico a crediti
“distressed” e a “tutti i crediti deteriorati di cui la società conferente si è resa acquirente e risulta titolare alla data del
1 luglio 2018”; aggiungeva che l'opposta non aveva inoltre fornito prova della iscrizione della cessione del credito nel
Registro delle Imprese, prescritta dall'art. 58 T.U.B., costituendo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nella disciplina speciale delle cessioni in blocco tra banche, solo il primo dei due adempimenti pubblicitari che sostituiscono la notifica al debitore ceduto di cui all'art. 1264, comma 3, c.c.
2. Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2023
[...]
nuova denominazione assunta da Parte_1 Parte_1
, e per essa quale mandataria
[...] Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata, deducendo di avere fornito prova delle due successive cessioni del credito da a e da a , Parte_3 CP_3 CP_3 Parte_1 contestando le ulteriori censure sollevate in primo grado dai sig.ri , non esaminate dal giudice di primo grado CP_2 in quanto assorbite, e concludendo come riportato in epigrafe, chiedendo inoltre la condanna degli appelli a rifonderle le somme versate in pagamento delle spese processuali liquidate dal
Tribunale.
2.1. Si costituivano in giudizio i sig.ri e CP_1 [...]
, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_2 dell'art. 348-bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto.
Gli appellati, in subordine, in caso fosse stata ritenuta provata la titolarità del credito da parte dell'appellante, reiteravano le censure sollevate in primo grado, aventi ad oggetto la carenza di prova dei fatti costitutivi del credito azionato;
la mancanza di sottoscrizione da parte della banca del contratto di finanziamento posto a base della domanda monitoria;
la mancata produzione da parte di degli estratti conto attestanti Pt_1
l'andamento del rapporto e la difformità della certificazione prodotta in sede monitoria rispetto a quanto disposto dall'art. 50 T.U.B., nonché la mancanza di efficacia probatoria di tale certificazione nel giudizio ordinario, e la sua invalidità, essendo sottoscritta da soggetto diverso Parte_3 dall'appellante; l'assenza di prova dell'erogazione della somma finanziata;
l'applicazione da parte della banca di interessi usurari ed anatocistici, che avevano aggravato la loro posizione debitoria.
2.2 La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 4/3/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 7/3/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348-bis
c.p.c. formulata dagli appellati, norma che risulta abrogata a seguito della riforma del processo civile introdotta con d.lgs.
n. 149 del 2022.
3.1. Gli appellati hanno inoltre chiesto l'ammissione delle istanze articolate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., nella quale però non risultano formulate istanze di prova diretta. 4. Venendo all'esame del merito, l'appello è fondato.
4.1. Per quanto attiene alla prova della titolarità del credito da parte dell'odierna appellante, deve in primo luogo ritenersi provata la cessione da a Parte_3 CP_3
del credito vantato nei confronti dei sig.ri
[...]
. CP_2
4.1.1. L'appellante ha prodotto il contratto di cessione stipulato da e in data Parte_4 Controparte_3
23/3/2016 nella versione originale in inglese e nella traduzione italiana e lo stralcio dell'Allegato A, contenente l'elenco dei crediti ceduti, fra i quali è compreso quello di residui
18.560,91 vantato dalla cedente verso i sig.ri CP_2
4.1.2. Gli odierni appellati non hanno contestato la stipula del contratto di cessione di crediti in blocco fra Parte_3
e , bensì che il credito oggetto della presente Controparte_3 controversia fosse compreso fra quelli ceduti.
La Corte di cassazione ha evidenziato che ove il debitore non contesti l'esistenza del contratto di cessione, questa deve ritenersi dimostrata per il principio di non contestazione, e la prova dell'inclusione del credito controverso fra quelli ceduti può ritenersi raggiunta sulla base dell'intero compendio istruttorio, assumendo particolare pregnanza probatoria l'attestazione inviata dalla cedente al debitore ceduto (vedi
Cass. n. 17944 del 2023).
4.1.3. Nel caso in esame, oltre allo stralcio dell'Allegato
A sopra citato, l'odierna appellante ha prodotto le lettere raccomandate con avviso di ricevimento inviate in data 23/3/2016 ad entrambi gli appellati, a firma di e di Controparte_3
regolarmente recapitate ai debitori, Parte_4 recanti la comunicazione che il credito nei loro confronti dell'importo di euro 18.560,91, comprensivo degli interessi di mora sino ad allora maturati, era stato ceduto da Parte_3 a , nonché l'intimazione di quest'ultima di pagare la CP_3 somma sopra indicata, essendo gli odierni appellati già decaduti dal beneficio del termine, come loro in precedenza comunicato da con lettera in data 14/8/2014, e l'invito a Parte_3 prendere contatti con la cessionaria al fine di valutare una modalità di pagamento loro confacente.
4.2. Risulta provato anche il conferimento del credito in esame nel ramo d'azienda ceduto da a in data CP_3 Pt_1
29/6/2018. L'appellante ha prodotto il rogito stipulato nella data sopra indicata, con il quale cedette all'odierna CP_3 appellante il ramo d'azienda avente ad oggetto, fra l'altro,
l'acquisto e la gestione di portafogli di crediti “distressed” ed in particolare dei crediti deteriorati di cui CP_3
si era resa acquirente e di cui era titolare alla data
[...] del 1°/7/2018.
4.2.1. L'appellante ha prodotto inoltre la visura camerale attestante l'iscrizione di tale cessione nel Registro delle
Imprese nonché la pubblicazione dell'avviso del conferimento di ramo d'azienda sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, del
9/8/2018.
4.2.2. La Corte di cassazione ha più volte evidenziato che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze (vedi Cass. n.
21821 del 2023).
4.2.3. Nel caso in esame i debitori erano a conoscenza, come sopra detto, che si era resa acquirente del loro CP_3 credito da per avere ricevuto la notifica della Parte_3 cessione, e che il loro credito era stato passato a sofferenza, avendoli la cessionaria diffidati ad adempiere per essere già decaduti dal beneficio del termine, ed erano pertanto in grado di comprendere, sulla base della sola lettura dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che il credito vantato nei loro confronti faceva parte del ramo d'azienda conferito all'odierna appellante.
5. Sono infondate anche le ulteriori censure reiterate dagli appellati in questo grado di giudizio.
5.1. L'odierna appellante ha prodotto il contratto di finanziamento dell'importo di euro 37.500,00, oltre ad euro
200,00 di spese, da restituire in 84 rate mensili dell'importo di euro 597,00 ciascuna mediante addebito sul conto corrente intestato al richiedente, sottoscritto il 20/5/2009 dai sig.ri quale richiedente il finanziamento per Controparte_1
l'acquisto di una vettura Mercedes Benz del prezzo di euro
44.000,00, e quale coobbligato, e dal Controparte_2 concessionario auto Sirio s.r.l.
5.1.1. Come chiarito dalla Corte di cassazione, in tema di contratti bancari il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, ed è pertanto valido il contratto sottoscritto unicamente dal cliente, ove la banca abbia dato esecuzione ad esso alle condizioni pattuite (Cass. n. 28500 del
2023). 5.1.2. Nel caso in esame l'appellante ha prodotto la distinta del versamento in data 20/5/2009 della somma di euro
37.500,00 sul conto corrente intestato a Sirio s.r.l. nonché la visura del PRA attestante l'acquisto nella stessa data di un'automobile Mercedes Benz classe C da parte del sig.
[...]
. CP_1
La deduzione degli appellati in ordine alla mancata prova da parte di dell'erogazione della somma oggetto del Pt_1 finanziamento e la loro affermazione secondo cui la scrittura del 20/5/2009 sarebbe solo una proposta contrattuale non accettata dalla banca contrastano peraltro con la doglianza, formulata sia in primo grado sia in appello, secondo cui “la
ha lucrato interessi ben maggiori di quelli consentiti e CP_3 contrari ad un ordinario sviluppo di rapporto bancario e ha onerato la Cliente di un costo del denaro non dovuto ed indebito che ha concorso ad appesantire la situazione economica e finanziaria del sig. ” (vedi pag. 10 dell'atto di CP_2 citazione in opposizione al decreto ingiuntivo), doglianza da cui si ricava che il finanziamento era stato erogato ed i debitori avevano provveduto al versamento almeno di alcune rate.
5.2. Inconferenti risultano le doglianze degli appellati in ordine all'estratto di saldaconto prodotto da Pt_1
5.2.1. Fermo restando che tale atto risulta redatto in conformità al disposto di cui all'art. 50 T.U.B., va osservato che nel caso in esame si verte in materia di contratto di finanziamento e non di conto corrente bancario e che pertanto, fornita dalla banca la prova della stipula del contratto e dell'erogazione della somma mutuata, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto l'obbligazione restitutoria versando le rate pattuite, onere che non è stato assolto dai sig.ri . CP_2
5.3. Generica risulta poi la doglianza degli appellati secondo cui la banca avrebbe applicato interessi anatocistici ed usurari sulla somma erogata.
5.3.1. Ove il riferimento all'anatocismo riguardi l'ammortamento alla francese, va richiamata la sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 15130 del 2024, secondo la quale tale sistema di ammortamento non comporta violazione del divieto di anatocismo né indeterminatezza del tasso di interesse praticato.
5.4. Infondata è anche la doglianza in ordine all'usurarietà degli interessi applicati dalla banca.
5.4.1. Nel contratto di finanziamento risultano pattuiti interessi corrispettivi al tasso annuo del 7,25%, con un TAEG pari al 7,69% a fronte del tasso soglia fissato in misura pari al 13,54% con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/3/2009 per i crediti personali e gli altri finanziamenti effettuati dalle banche.
5.4.2. Gli interessi di mora risultano pattuiti in misura pari a 10 punti in più del tasso BCE e quindi al tasso dell'11,25% al momento della stipula del contratto a fronte di un tasso soglia fissato nel decreto sopra citato in misura pari al 16,69%, fermo restando che dalla tabella prodotta dall'appellante risulta che ha applicato gli interessi di mora in misura Pt_1 inferiore a quella pattuita, pari al 10,05% a decorrere dal settembre 2014.
5.5. Nella comparsa di costituzione in appello i sig.ri non hanno reiterato le censure di vessatorietà CP_2 delle clausole relative agli interessi di mora ed alla decadenza dal beneficio del termine per contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo.
5.5.1. Sul punto va notato che gli interessi di mora, contrariamente a quanto dedotto dai sig.ri non CP_2 costituiscono una clausola penale, avendo una diversa funzione, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 33, comma 2 lett. f), d.lgs. n. 206 del 2005 (Cass. n.
5379 del 2023), e che nel caso in esame la decadenza dal beneficio del termine venne intimata agli odierni appellati a seguito del mancato pagamento di 10 rate.
6. Sulla base di quanto esposto, l'appello deve essere accolto e in totale riforma della sentenza di primo grado i sig.ri devono essere condannati, in solido fra CP_2 loro, al pagamento ad delle somme richieste in sede Pt_1 monitoria.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore da €.
26.000,01 ad €. 52.000,00, esclusi per l'appello i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
8. Va infine accolta la domanda di di condanna dei Pt_1 sig.ri a restituirle le somme versate loro in CP_2 esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data dell'esborso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro, al pagamento a Parte_1 della somma di euro 26.390,06, oltre ad interessi come da domanda monitoria calcolati dal giorno 11/6/2020 sulla somma capitale di euro 16.818,08 e sino al saldo;
2) Condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro, a rifondere a le Parte_1 spese del giudizio, che liquida per la fase monitoria in euro 286,00 per esborsi ed euro 900,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; per il primo grado in euro
7.616,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%; per il presente giudizio di appello in euro 804,00 per esborsi ed euro 6.946,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) Condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro, a restituire a Parte_1 la somma di euro 5.070,00 versata loro dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi al tasso legale decorrenti dal giorno del pagamento e sino alla restituzione.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 7/10/2025
La Presidente est.
dr. LE RL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. LE RL - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 602 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, c.f. con sede in Venezia- Parte_1 P.IVA_1
Mestre, e per essa quale mandataria Parte_2 con sede in Venezia-Mestre, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi come da procura generale alle liti rilasciata dal Notaio Persona_1 di Venezia-Mestre depositata in atti
- appellante e
e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 difesi dall'Avv. Catia Ciavattella come da procura allegata alla comparsa costituzione e risposta in appello e all'atto di citazione in primo grado
- appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1582 del
Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata il 29/11/2022, in materia di contratti bancari
Conclusioni dell'appellante
“In via principale:
1) riformare la sentenza n. 1582/2022 del Tribunale di Pescara
(RG 2474/2020), pubblicata il 29/11/2022 (non notificata) per le ragioni sopra esposte, rigettando l'opposizione proposta dai sig.ri e perché Controparte_1 Controparte_2 infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 620/2020 del 04/06/2020 emesso dal
Tribunale di Pescara (RG 1560/2020);
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'appellante è creditrice nei confronti dei sig.ri e Controparte_1 dell'importo di € 26.390,06 (ovvero di Controparte_2 quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, anche in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto (comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla l. 108/1996 ridotti di almeno un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma;
3) Condannare i sig.ri e Controparte_1 [...]
a restituire a le spese legali già versate da CP_2 Pt_1
, pari ad € 5.070,00, oltre interessi legali dalla data del Pt_1 pagamento fino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso:
4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge, rimborso spese generali, IVA e CPA.”
Conclusioni degli appellati
“Nel merito, dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento in fatto e in diritto,
l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
Sentenza del Tribunale di Pescara n. 1582/2022 pubbl. il
29/11/2022 non notificata, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 2474/2020 R.G., confermando ogni statuizione in essa contenuta conseguentemente, condannare l'appellante al pagamento delle spese e degli onorari presente grado di giudizio, oltre al 15 % a titolo di rimb. forf. e agli oneri fiscali.
In subordine per la denegata ipotesi di accoglimento del primo
e secondo motivo di appello, accogliere le motivi proposti in primo grado e ritenuti assorbiti e in Via Principale: 1)Revocare
e/o comunque dichiarare la inammissibilità, improcedibilità, nullità/annullabilità, illegittimità, inefficacia ed invalidità del Decreto Ingiuntivo n. 620/2020 del 4.6.2020 del Tribunale di
Pescara (emesso, nell'ambito del procedimento per ricorso rubricato al n. 1560/2020 R.G., in data 28.05.2020 dal Giudice del Tribunale di Pescara, Dott.dda Di Battista) notificato all'opponente il 11.06.2020; 2) accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dall'opponente alla parte opposta per il titolo dedotto ed in ragione dell'importo, sì come genericamente ed illegittimamente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo e, conseguentemente, revocare, dichiarandolo privo di qualsiasi effetto di ragione e di legge, il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto sempre, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori tutti, come per legge.
In Via Istruttoria, reitera richiesta dei mezzi istruttori formulati con la memoria 183, 6° comma cpc n. 2.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1582 pubblicata in data 29 novembre 2022 il Tribunale Ordinario di Pescara revocava il decreto ingiuntivo n. 620 emesso in data 4/6/2020 con il quale era stato ingiunto ai sig.ri e il pagamento ad CP_1 Controparte_2 Parte_1
in solido fra loro, della somma di euro 26.390,06, oltre
[...] ad interessi di mora sulla somma capitale di euro 16.818,08 e spese della procedura, in restituzione di un finanziamento erogato da al sig. per Parte_3 Controparte_1
l'acquisto di una vettura Mercedes Benz, in relazione al quale il sig. si era costituito come coobbligato, Controparte_2
e condannava la convenuta opposta a rifondere agli attori le spese di lite.
1.1. Il Tribunale rilevava che la causa andava decisa in base alla ragione più liquida, relativa al difetto di prova della titolarità del credito da parte di la quale Parte_1 aveva dedotto che aveva ceduto in data 23/3/2016 Parte_3 pro soluto il credito vantato nei confronti dei sig.ri a e che tale credito faceva parte CP_2 Controparte_3 del ramo d'azienda conferitole in data 29/6/2018, avente ad oggetto l'acquisto e la gestione di crediti deteriorati.
1.2. Il Tribunale osservava che l'opposta non aveva fornito prova né della prima né della seconda cessione;
rilevava che non era certo che l'”Allegato A” prodotto dall'opposta, nel quale era indicato anche il credito vantato nei confronti degli opponenti, corrispondesse all'allegato indicato nell'atto di cessione tra e pur recando la Parte_3 Controparte_3 stessa data;
osservava inoltre che non era neppure certo che l'ulteriore elenco di crediti prodotto dall'opposta corrispondesse all'Allegato B richiamato nell'atto di conferimento di azienda, e che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo al conferimento del ramo d'azienda, non consentiva di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, facendo riferimento generico a crediti
“distressed” e a “tutti i crediti deteriorati di cui la società conferente si è resa acquirente e risulta titolare alla data del
1 luglio 2018”; aggiungeva che l'opposta non aveva inoltre fornito prova della iscrizione della cessione del credito nel
Registro delle Imprese, prescritta dall'art. 58 T.U.B., costituendo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nella disciplina speciale delle cessioni in blocco tra banche, solo il primo dei due adempimenti pubblicitari che sostituiscono la notifica al debitore ceduto di cui all'art. 1264, comma 3, c.c.
2. Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2023
[...]
nuova denominazione assunta da Parte_1 Parte_1
, e per essa quale mandataria
[...] Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata, deducendo di avere fornito prova delle due successive cessioni del credito da a e da a , Parte_3 CP_3 CP_3 Parte_1 contestando le ulteriori censure sollevate in primo grado dai sig.ri , non esaminate dal giudice di primo grado CP_2 in quanto assorbite, e concludendo come riportato in epigrafe, chiedendo inoltre la condanna degli appelli a rifonderle le somme versate in pagamento delle spese processuali liquidate dal
Tribunale.
2.1. Si costituivano in giudizio i sig.ri e CP_1 [...]
, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_2 dell'art. 348-bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto.
Gli appellati, in subordine, in caso fosse stata ritenuta provata la titolarità del credito da parte dell'appellante, reiteravano le censure sollevate in primo grado, aventi ad oggetto la carenza di prova dei fatti costitutivi del credito azionato;
la mancanza di sottoscrizione da parte della banca del contratto di finanziamento posto a base della domanda monitoria;
la mancata produzione da parte di degli estratti conto attestanti Pt_1
l'andamento del rapporto e la difformità della certificazione prodotta in sede monitoria rispetto a quanto disposto dall'art. 50 T.U.B., nonché la mancanza di efficacia probatoria di tale certificazione nel giudizio ordinario, e la sua invalidità, essendo sottoscritta da soggetto diverso Parte_3 dall'appellante; l'assenza di prova dell'erogazione della somma finanziata;
l'applicazione da parte della banca di interessi usurari ed anatocistici, che avevano aggravato la loro posizione debitoria.
2.2 La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 4/3/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 7/3/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348-bis
c.p.c. formulata dagli appellati, norma che risulta abrogata a seguito della riforma del processo civile introdotta con d.lgs.
n. 149 del 2022.
3.1. Gli appellati hanno inoltre chiesto l'ammissione delle istanze articolate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., nella quale però non risultano formulate istanze di prova diretta. 4. Venendo all'esame del merito, l'appello è fondato.
4.1. Per quanto attiene alla prova della titolarità del credito da parte dell'odierna appellante, deve in primo luogo ritenersi provata la cessione da a Parte_3 CP_3
del credito vantato nei confronti dei sig.ri
[...]
. CP_2
4.1.1. L'appellante ha prodotto il contratto di cessione stipulato da e in data Parte_4 Controparte_3
23/3/2016 nella versione originale in inglese e nella traduzione italiana e lo stralcio dell'Allegato A, contenente l'elenco dei crediti ceduti, fra i quali è compreso quello di residui
18.560,91 vantato dalla cedente verso i sig.ri CP_2
4.1.2. Gli odierni appellati non hanno contestato la stipula del contratto di cessione di crediti in blocco fra Parte_3
e , bensì che il credito oggetto della presente Controparte_3 controversia fosse compreso fra quelli ceduti.
La Corte di cassazione ha evidenziato che ove il debitore non contesti l'esistenza del contratto di cessione, questa deve ritenersi dimostrata per il principio di non contestazione, e la prova dell'inclusione del credito controverso fra quelli ceduti può ritenersi raggiunta sulla base dell'intero compendio istruttorio, assumendo particolare pregnanza probatoria l'attestazione inviata dalla cedente al debitore ceduto (vedi
Cass. n. 17944 del 2023).
4.1.3. Nel caso in esame, oltre allo stralcio dell'Allegato
A sopra citato, l'odierna appellante ha prodotto le lettere raccomandate con avviso di ricevimento inviate in data 23/3/2016 ad entrambi gli appellati, a firma di e di Controparte_3
regolarmente recapitate ai debitori, Parte_4 recanti la comunicazione che il credito nei loro confronti dell'importo di euro 18.560,91, comprensivo degli interessi di mora sino ad allora maturati, era stato ceduto da Parte_3 a , nonché l'intimazione di quest'ultima di pagare la CP_3 somma sopra indicata, essendo gli odierni appellati già decaduti dal beneficio del termine, come loro in precedenza comunicato da con lettera in data 14/8/2014, e l'invito a Parte_3 prendere contatti con la cessionaria al fine di valutare una modalità di pagamento loro confacente.
4.2. Risulta provato anche il conferimento del credito in esame nel ramo d'azienda ceduto da a in data CP_3 Pt_1
29/6/2018. L'appellante ha prodotto il rogito stipulato nella data sopra indicata, con il quale cedette all'odierna CP_3 appellante il ramo d'azienda avente ad oggetto, fra l'altro,
l'acquisto e la gestione di portafogli di crediti “distressed” ed in particolare dei crediti deteriorati di cui CP_3
si era resa acquirente e di cui era titolare alla data
[...] del 1°/7/2018.
4.2.1. L'appellante ha prodotto inoltre la visura camerale attestante l'iscrizione di tale cessione nel Registro delle
Imprese nonché la pubblicazione dell'avviso del conferimento di ramo d'azienda sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, del
9/8/2018.
4.2.2. La Corte di cassazione ha più volte evidenziato che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze (vedi Cass. n.
21821 del 2023).
4.2.3. Nel caso in esame i debitori erano a conoscenza, come sopra detto, che si era resa acquirente del loro CP_3 credito da per avere ricevuto la notifica della Parte_3 cessione, e che il loro credito era stato passato a sofferenza, avendoli la cessionaria diffidati ad adempiere per essere già decaduti dal beneficio del termine, ed erano pertanto in grado di comprendere, sulla base della sola lettura dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che il credito vantato nei loro confronti faceva parte del ramo d'azienda conferito all'odierna appellante.
5. Sono infondate anche le ulteriori censure reiterate dagli appellati in questo grado di giudizio.
5.1. L'odierna appellante ha prodotto il contratto di finanziamento dell'importo di euro 37.500,00, oltre ad euro
200,00 di spese, da restituire in 84 rate mensili dell'importo di euro 597,00 ciascuna mediante addebito sul conto corrente intestato al richiedente, sottoscritto il 20/5/2009 dai sig.ri quale richiedente il finanziamento per Controparte_1
l'acquisto di una vettura Mercedes Benz del prezzo di euro
44.000,00, e quale coobbligato, e dal Controparte_2 concessionario auto Sirio s.r.l.
5.1.1. Come chiarito dalla Corte di cassazione, in tema di contratti bancari il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, ed è pertanto valido il contratto sottoscritto unicamente dal cliente, ove la banca abbia dato esecuzione ad esso alle condizioni pattuite (Cass. n. 28500 del
2023). 5.1.2. Nel caso in esame l'appellante ha prodotto la distinta del versamento in data 20/5/2009 della somma di euro
37.500,00 sul conto corrente intestato a Sirio s.r.l. nonché la visura del PRA attestante l'acquisto nella stessa data di un'automobile Mercedes Benz classe C da parte del sig.
[...]
. CP_1
La deduzione degli appellati in ordine alla mancata prova da parte di dell'erogazione della somma oggetto del Pt_1 finanziamento e la loro affermazione secondo cui la scrittura del 20/5/2009 sarebbe solo una proposta contrattuale non accettata dalla banca contrastano peraltro con la doglianza, formulata sia in primo grado sia in appello, secondo cui “la
ha lucrato interessi ben maggiori di quelli consentiti e CP_3 contrari ad un ordinario sviluppo di rapporto bancario e ha onerato la Cliente di un costo del denaro non dovuto ed indebito che ha concorso ad appesantire la situazione economica e finanziaria del sig. ” (vedi pag. 10 dell'atto di CP_2 citazione in opposizione al decreto ingiuntivo), doglianza da cui si ricava che il finanziamento era stato erogato ed i debitori avevano provveduto al versamento almeno di alcune rate.
5.2. Inconferenti risultano le doglianze degli appellati in ordine all'estratto di saldaconto prodotto da Pt_1
5.2.1. Fermo restando che tale atto risulta redatto in conformità al disposto di cui all'art. 50 T.U.B., va osservato che nel caso in esame si verte in materia di contratto di finanziamento e non di conto corrente bancario e che pertanto, fornita dalla banca la prova della stipula del contratto e dell'erogazione della somma mutuata, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto l'obbligazione restitutoria versando le rate pattuite, onere che non è stato assolto dai sig.ri . CP_2
5.3. Generica risulta poi la doglianza degli appellati secondo cui la banca avrebbe applicato interessi anatocistici ed usurari sulla somma erogata.
5.3.1. Ove il riferimento all'anatocismo riguardi l'ammortamento alla francese, va richiamata la sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 15130 del 2024, secondo la quale tale sistema di ammortamento non comporta violazione del divieto di anatocismo né indeterminatezza del tasso di interesse praticato.
5.4. Infondata è anche la doglianza in ordine all'usurarietà degli interessi applicati dalla banca.
5.4.1. Nel contratto di finanziamento risultano pattuiti interessi corrispettivi al tasso annuo del 7,25%, con un TAEG pari al 7,69% a fronte del tasso soglia fissato in misura pari al 13,54% con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/3/2009 per i crediti personali e gli altri finanziamenti effettuati dalle banche.
5.4.2. Gli interessi di mora risultano pattuiti in misura pari a 10 punti in più del tasso BCE e quindi al tasso dell'11,25% al momento della stipula del contratto a fronte di un tasso soglia fissato nel decreto sopra citato in misura pari al 16,69%, fermo restando che dalla tabella prodotta dall'appellante risulta che ha applicato gli interessi di mora in misura Pt_1 inferiore a quella pattuita, pari al 10,05% a decorrere dal settembre 2014.
5.5. Nella comparsa di costituzione in appello i sig.ri non hanno reiterato le censure di vessatorietà CP_2 delle clausole relative agli interessi di mora ed alla decadenza dal beneficio del termine per contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo.
5.5.1. Sul punto va notato che gli interessi di mora, contrariamente a quanto dedotto dai sig.ri non CP_2 costituiscono una clausola penale, avendo una diversa funzione, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 33, comma 2 lett. f), d.lgs. n. 206 del 2005 (Cass. n.
5379 del 2023), e che nel caso in esame la decadenza dal beneficio del termine venne intimata agli odierni appellati a seguito del mancato pagamento di 10 rate.
6. Sulla base di quanto esposto, l'appello deve essere accolto e in totale riforma della sentenza di primo grado i sig.ri devono essere condannati, in solido fra CP_2 loro, al pagamento ad delle somme richieste in sede Pt_1 monitoria.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore da €.
26.000,01 ad €. 52.000,00, esclusi per l'appello i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
8. Va infine accolta la domanda di di condanna dei Pt_1 sig.ri a restituirle le somme versate loro in CP_2 esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data dell'esborso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro, al pagamento a Parte_1 della somma di euro 26.390,06, oltre ad interessi come da domanda monitoria calcolati dal giorno 11/6/2020 sulla somma capitale di euro 16.818,08 e sino al saldo;
2) Condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro, a rifondere a le Parte_1 spese del giudizio, che liquida per la fase monitoria in euro 286,00 per esborsi ed euro 900,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; per il primo grado in euro
7.616,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%; per il presente giudizio di appello in euro 804,00 per esborsi ed euro 6.946,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) Condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro, a restituire a Parte_1 la somma di euro 5.070,00 versata loro dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi al tasso legale decorrenti dal giorno del pagamento e sino alla restituzione.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 7/10/2025
La Presidente est.
dr. LE RL