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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5710 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2848/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Mazzeo Rinaldi, C.F._1
giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatrice C.F._2
Sambataro, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con la figlia nata al di fuori del matrimonio.
pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
13/06/2025 e hanno esposto che Parte_1 Controparte_1
hanno convissuto more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, è nata il [...] la figlia . Persona_1
Hanno chiesto congiuntamente di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate:
“1 - AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO: La figlia della coppia,
, nata a [...] il [...], sarà affidata ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la madre, con la quale la bambina continuerà
a vivere nella casa familiare sita in Catania, Viale Ionio n. 134;
-Conseguentemente, l'abitazione familiare sopra indicata, completa di arredi e pertinenze, rimarrà nella esclusiva disponibilità della signora
; CP_1
2 - CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Il padre della minore contribuirà al mantenimento indiretto della figlia versando alla madre, signora
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 700,00 Controparte_1
(settecento) mensili, con aggiornamento Istat annuale come per legge;
inoltre, i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie necessarie alla figlia, concordate e documentate, in misura pari al 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre;
3 - DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO:
Premesso che i genitori saranno liberi di accordarsi diversamente in base alle esigenze di tutti, in mancanza di diversi e migliori accordi raggiunti tra le parti, il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- Un pomeriggio a settimana, dalla uscita di scuola sino alle ore 20.00;
- A settimane alterne -fino al giorno 15 del mese di luglio 2025- il padre terrà la figlia il giorno della domenica dalle ore 9.30 alle ore 20.00. A Per_1
partire dal 15 luglio 2025 in poi, il papà terrà la minore un weekend sì e uno pagina 2 di 4 no, l'intera giornata del sabato e l'intera giornata della domenica, con pernotto dai nonni;
il pernotto potrà effettuarsi presso la casa paterna, non appena il padre non condividerà più l'immobile con altri co-inquilini;
- potrà rimanere sette giorni con ciascun genitore per le festività Per_1
natalizie, comprensivi ad anni alterni, una volta della vigilia e del giorno di
Natale ed una volta della vigilia e del giorno di Capodanno;
qualora i genitori non dovessero essere in viaggio con la figlia, permetteranno a di Per_1
trascorrere la Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro;
- Per le festività pasquali, rimarrà due giorni con ciascun genitore, Per_1
comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua e del Lunedì di
Pasquetta;
- Per tutte le altre feste e/o ponti durante l'anno (carnevale, 25 aprile,
1maggio, 2 giugno ecc.), i genitori seguiranno, ove possibile, il principio dell'alternanza;
- Per le vacanze estive, in un arco di tempo che va dal mese di giugno al mese di agosto, il padre terrà la figlia per 15 giorni anche non Per_1 consecutivi, solo per l'estate 2025; 30 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno
2026.
- Si precisa che, poiché la minore si trasferirà con la madre per tutto il periodo estivo di ogni anno nella casa delle vacanze sita a Punta Secca (Rg), mentre il padre sarà costretto a lavorare a Catania, per i mesi estivi, vista la distanza chilometrica, egli non potrà rispettare la visita infrasettimanale alla figlia. Per questa ragione, a partire dal momento in cui la figlia si Per_1
trasferirà a Ragusa per trascorrere le vacanze estive - al di là dei periodi continuativi che la bambina trascorrerà con ciascun genitore - il diritto di visita del padre alla figlia sarà regolamentato come segue: il padre terrà con sé la figlia un week-end dal sabato mattina alla domenica sera, ed il week-end successivo dalla domenica mattina al lunedì sera.”.
pagina 3 di 4 Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
Per quanto esposto, va disposto che sia affidata ad Persona_1
entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 2848/2025
RGVG;
Dispone che sia affidata ad entrambi i genitori alle Persona_1
condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2848/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Mazzeo Rinaldi, C.F._1
giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatrice C.F._2
Sambataro, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con la figlia nata al di fuori del matrimonio.
pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
13/06/2025 e hanno esposto che Parte_1 Controparte_1
hanno convissuto more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, è nata il [...] la figlia . Persona_1
Hanno chiesto congiuntamente di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate:
“1 - AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO: La figlia della coppia,
, nata a [...] il [...], sarà affidata ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la madre, con la quale la bambina continuerà
a vivere nella casa familiare sita in Catania, Viale Ionio n. 134;
-Conseguentemente, l'abitazione familiare sopra indicata, completa di arredi e pertinenze, rimarrà nella esclusiva disponibilità della signora
; CP_1
2 - CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Il padre della minore contribuirà al mantenimento indiretto della figlia versando alla madre, signora
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 700,00 Controparte_1
(settecento) mensili, con aggiornamento Istat annuale come per legge;
inoltre, i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie necessarie alla figlia, concordate e documentate, in misura pari al 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre;
3 - DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO:
Premesso che i genitori saranno liberi di accordarsi diversamente in base alle esigenze di tutti, in mancanza di diversi e migliori accordi raggiunti tra le parti, il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- Un pomeriggio a settimana, dalla uscita di scuola sino alle ore 20.00;
- A settimane alterne -fino al giorno 15 del mese di luglio 2025- il padre terrà la figlia il giorno della domenica dalle ore 9.30 alle ore 20.00. A Per_1
partire dal 15 luglio 2025 in poi, il papà terrà la minore un weekend sì e uno pagina 2 di 4 no, l'intera giornata del sabato e l'intera giornata della domenica, con pernotto dai nonni;
il pernotto potrà effettuarsi presso la casa paterna, non appena il padre non condividerà più l'immobile con altri co-inquilini;
- potrà rimanere sette giorni con ciascun genitore per le festività Per_1
natalizie, comprensivi ad anni alterni, una volta della vigilia e del giorno di
Natale ed una volta della vigilia e del giorno di Capodanno;
qualora i genitori non dovessero essere in viaggio con la figlia, permetteranno a di Per_1
trascorrere la Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro;
- Per le festività pasquali, rimarrà due giorni con ciascun genitore, Per_1
comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua e del Lunedì di
Pasquetta;
- Per tutte le altre feste e/o ponti durante l'anno (carnevale, 25 aprile,
1maggio, 2 giugno ecc.), i genitori seguiranno, ove possibile, il principio dell'alternanza;
- Per le vacanze estive, in un arco di tempo che va dal mese di giugno al mese di agosto, il padre terrà la figlia per 15 giorni anche non Per_1 consecutivi, solo per l'estate 2025; 30 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno
2026.
- Si precisa che, poiché la minore si trasferirà con la madre per tutto il periodo estivo di ogni anno nella casa delle vacanze sita a Punta Secca (Rg), mentre il padre sarà costretto a lavorare a Catania, per i mesi estivi, vista la distanza chilometrica, egli non potrà rispettare la visita infrasettimanale alla figlia. Per questa ragione, a partire dal momento in cui la figlia si Per_1
trasferirà a Ragusa per trascorrere le vacanze estive - al di là dei periodi continuativi che la bambina trascorrerà con ciascun genitore - il diritto di visita del padre alla figlia sarà regolamentato come segue: il padre terrà con sé la figlia un week-end dal sabato mattina alla domenica sera, ed il week-end successivo dalla domenica mattina al lunedì sera.”.
pagina 3 di 4 Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
Per quanto esposto, va disposto che sia affidata ad Persona_1
entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 2848/2025
RGVG;
Dispone che sia affidata ad entrambi i genitori alle Persona_1
condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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