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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 24/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 531/2023del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Melchiorre Scudiero, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
1 APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato Per_1
come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: liquidazione spese processuali.
Appello avverso la sentenza n. 1261/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare l' al pagamento delle spese del primo CP_1
grado; vinte le spese del secondo grado.
Per l' rigettare l'appello, vinte le spese. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/02/2023 Parte_1
premesso che era cieco parziale e titolare della relativa pensione dal
01/04/2018; che, essendo stata riconosciuta invalida con diritto
2 all'indennità di accompagnamento dal 01/06/2019, veniva sospesa l'erogazione della pensione come cieco civile;
che, a seguito di revisione del 21/01/2021, veniva revocata l'indennità di accompagnamento da febbraio 2021; che tuttavia l' non ripristinava la pensione come cieco CP_1
parziale dal 01/02/2021; che aveva inutilmente sollecitato l' a detto CP_1
ripristino; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento della pensione come circo civile da febbraio 2021, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva che la prestazione non poteva CP_1
essere erogata di ufficio ma il ricorso giudiziario poteva essere inteso quale domanda di riesame, con conseguente ripristino della prestazione a decorrere dalla revoca. Allegava successivamente la prova dell'avvenuta liquidazione degli arretrati in favore della . Parte_1
Con sentenza depositata in data 12/09/2023 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e, rigettata ogni altra domanda, compensava le spese processuali.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 27/09/2023.
3 L'appellante si doleva della compensazione delle spese di primo grado,
atteso che l'ente previdenziale era soccombente nel merito e non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, cpc.
Concludeva per la condanna dell' al pagamento delle spese di prime CP_1
cure; con vittoria delle spese del secondo grado.
L si costituiva con memoria difensiva depositata in data 10/02/2025 CP_1
e chiedeva il rigetto del gravame.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che oggetto del presente gravame è
unicamente la compensazione delle spese del primo grado di cui al capo n.
3 del dispositivo della sentenza impugnata.
Risultano invece passate in giudicato le altre statuizioni adottate dal primo giudice.
Ciò posto, il Tribunale ha motivato la compensazione integrale delle spese di prime cure in ragione della “eccezione sollevata dall' circa la CP_1
impossibilità di procedere autonomamente alla liquidazione della pensione per ciechi in assenza di una specifica istanza da parte dell'interessata. E se
4 è vero che la ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, chiedeva all' il ripristino della indennità per ciechi, è vero anche che tale CP_1
richiesta veniva inoltrata soltanto nel novembre 2022, sicchè alla data di deposito del ricorso giudiziario, il 3.2.2023, non era ancora decorso il termine di 120 giorni concessi all'Istituto per provvedere”.
Detta motivazione non appare condivisibile, secondo il Collegio.
Costituiscono circostanze pacifiche, oltre che documentate:
-la fruizione della pensione come cieco civile ventesimista da parte della a partire dal 01/04/2018 e fino al 31/05/2019; Parte_1
-il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 01/06/2019 al
31/01/2021, con sospensione in tale arco temporale dell'erogazione della pensione per cieco civile;
-la revoca dell'indennità di accompagnamento dal 01/02/2021, con cessazione della corresponsione dei relativi ratei;
-il diritto della al ripristino della pensione come cieco civile a Parte_1
decorrere dal 01/02/2021 e la persistenza di tutti i requisiti necessari per tale pensione;
-il mancato ripristino di tale prestazione da parte dell' ; CP_1
5 -l'invio all' di una pec in data 15/11/2022 ad opera del difensore CP_1
della , per sollecitare il predetto ripristino;
Parte_1
-l'invio in data 08/01/2023 di un ulteriore sollecito, sempre con pec, con allegata documentazione;
-il deposito del ricorso di primo grado davanti al Tribunale in data
03/02/2023;
-l'avvenuto ripristino della pensione come cieco civile ad opera dell' CP_1
solo con il cedolino di maggio 2023, in cui sono stati inseriti anche gli arretrati dovuti dal 01/02/2021.
Dall'andamento cronologico dei fatti sopra illustrato emerge che la
è rimasta del tutto priva di prestazione assistenziale, sin dal Parte_1
01/02/2021 e fino a maggio 2023.
Ella ha sollecitato invano l' per ben due volte (in data 15/11/2022 e CP_1
in data 08/01/2023) al ripristino della pensione come cieco civile, cui aveva pacificamente diritto.
L'ente non ha invero mai contestato la sussistenza dei relativi requisiti,
limitandosi ad eccepire l'obbligo, a carico dell'interessata, di presentare un'apposita nuova domanda.
6 Detta domanda amministrativa in realtà non era necessaria, né era applicabile il termine di 120 giorni individuato dal Tribunale quale
spatium deliberandi concesso all' , atteso che non si trattava di CP_1
riconoscere ex novo una prestazione, bensì di ripristinare la pensione come cieco civile di cui la già pacificamente fruiva e che era stata Parte_1
meramente sospesa durante il periodo di godimento dell'indennità di accompagnamento unicamente per ragioni di non cumulabilità dei trattamenti.
La , dopo i due solleciti, nella persistente inerzia dell' , ha Parte_1 CP_1
dovuto instaurare la lite con il deposito del ricorso introduttivo del
03/02/2023 e solo in corso di giudizio – con il cedolino di maggio 2023 -
ha ottenuto il materiale ripristino della prestazione di cecità e il pagamento degli arretrati.
L'ente previdenziale, pur formalmente resistendo alla pretesa, ha manifestato – durante il giudizio, e quindi dopo la notifica del ricorso introduttivo - la volontà di liquidare la prestazione “a far data dalla revoca dell'indennità” (v. pag. 2 della sentenza del Tribunale).
7 E il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere dopo che l' ha prodotto la prova dell'avvenuto pagamento con il predetto CP_1
cedolino di maggio 2023.
La , in quanto sostanzialmente vittoriosa, aveva pertanto diritto Parte_1
alla rifusione delle spese del primo grado.
La compensazione costituisce una deroga alla regola generale collegata alla soccombenza, e quindi può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge.
“Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal
d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità
di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di
sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che
presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni
tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. n.
4696/2019, n. 3977/2020).
8 Nel caso di specie in prime cure non sussisteva la soccombenza reciproca,
avendo l riconosciuto nelle more la fondatezza integrale del diritto CP_1
vantato dalla e avendo provveduto con ritardo al pagamento dei Parte_1
ratei di prestazione.
Né la controversia aveva ad oggetto una questione totalmente nuova o soggetta a mutamenti giurisprudenziali.
Neppure si registrava l'intervento medio tempore di nuove norme regolanti la specifica materia e incidenti sulla pretesa azionata, sì da modificare il quadro giuridico preesistente al ricorso introduttivo.
Non sussistevano dunque i presupposti richiesti dalla legge per la compensazione.
Gli elementi indicati dal Tribunale, inoltre, non rientrano nelle “gravi ed eccezionali ragioni” legittimanti la compensazione.
Come già in precedenza illustrato, la non solo non era tenuta a Parte_1
presentare una nuova domanda amministrativa all , ma aveva anche CP_1
sollecitato l'ente al riesame della pratica.
Il ripristino della prestazione collegata alla cecità costituiva un diritto certo, non essendo controversi i relativi requisiti e non applicandosi il termine di 120 giorni ravvisato dal primo giudice.
9 E solo dopo la proposizione dell'azione giudiziaria l ha provveduto CP_1
al ripristino della prestazione.
Nessun particolare accertamento (medico legale o reddituale) l'ente doveva espletare a tal fine, onde non vi erano ragioni di natura eccezionale idonee ad impedire il predetto tempestivo ripristino, né tali ragioni sono state addotte o documentate in giudizio dall . CP_1
In ordine al quantum delle spese, va pacificamente applicato il DM n.
147/2022, atteso che la liquidazione viene effettuata nella vigenza di detta nuova normativa.
In tema di spese processuali vanno infatti di regola applicate le norme in vigore nel momento in cui avviene la liquidazione del compenso al difensore.
“In tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere
commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe
professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione
giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista
che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione
professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte
10 svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo
unitario per l'opera complessivamente prestata” (ex multis: Cass. Sez. Un.
n. 17405/2012; Cass. n. 17577/2018, n. 27233/2018, n. 6345/2020).
L'art. 6 del predetto DM n. 147/2022 stabilisce del resto che “Le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (l'entrata in vigore coincide con il 23/10/2022, cioè con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dell'8 ottobre 2022).
Con riferimento ai parametri di liquidazione del compenso, l'art. 4, comma
1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, stabilisce che:” Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
11 Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50
per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
L'art. 2, comma 2, a sua volta prevede che: “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni,
all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15
per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.
Nel caso di specie per il calcolo del compenso professionale occorre tenere conto che trattasi di controversia che non ha comportato la soluzione di complicate questioni di diritto né ha implicato una complessa istruttoria,
onde possono applicarsi i minimi previsti dal citato DM.
Per quanto riguarda lo scaglione di valore di riferimento, si rammenta che l'importo degli arretrati riconosciuti dall' alla ammonta ad CP_1 Parte_1
€ 13.251,65 (v. tabulato sul pagamento del 22/05/2023), onde va CP_1
12 applicato il relativo scaglione di valore delle controversie previdenziali di primo grado.
Va altresì rispettato il limite massimo sancito in materia previdenziale dall'art. 152 disp att cpc, secondo cui “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”.
La somma spettante alla a titolo di spese processuali del primo Parte_1
grado risulta quindi pari ad € 2.697,00.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al valore della controversia (cioè le spese di prime cure, quantificate come sopra).
L'oggetto del gravame, infatti, investe le sole spese processuali
(Cassazione civile sez. lav. sentenza n. 661/2015; ordinanza n.
8511/2014); occorre altresì considerare che il valore della causa nei gradi successivi al primo va rapportato alla sola somma ancora in contestazione
(ex multis : Cass. 8 marzo 2005, n. 4966; Cass. Sez. Un. 11 settembre
2007, n. 19014; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536) e anche l'importanza della lite va misurata in relazione alle questioni ancora sub iudice.
13 Per il secondo grado va esclusa la fase istruttoria: nel caso di specie la parte non ha invero svolto specifiche attività idonee a configurare una
“istruttoria”, e non può considerarsi come “istruttoria” (ai fini del riconoscimento dell'onorario per tale fase) la mera produzione di documenti.
La S.C. ha infatti di recente stabilito in materia che “l'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività
previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività
istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi
14 documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali” (Cass. ord. n. 10206/2021).
Ne consegue che spettano alla a titolo di spese legali del Parte_1
secondo grado € 962,00.
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 531/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pt, avverso la sentenza n. 1261/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma del capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata, revoca la disposta compensazione e condanna l' al CP_1
pagamento, in favore di delle spese processuali del Parte_1
primo grado liquidate in € 2.697,00, oltre rimborso per spese generali nella
15 misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
2)conferma i capi 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata;
3)condanna l' alla rifusione, in favore di , delle CP_1 Parte_1
spese del secondo grado, liquidate in € 962,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Salerno, 24/02/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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