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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 25/06/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1510/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Il Giudice Unico nella persona del Gop Dott.ssa Giovanna Maria Sulas , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1510/2017 , proposto da:
, nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], Loc. AL TA , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Perantoni Attore Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
Convenuta – contumace Contro
(C.F. e P.IVA. , in persona CP_2 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico con sede legale in ALngianus CP_3
(SS), Via Angioi 25, rappresentata e difesa dall'Avv. del Parte_2
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Tempio Pausania presso lo studio dell'Avv. Elena Piccinnu Convenuta Contro
Sig.ri , nata a [...] il [...] , residente in Controparte_4
TE AR (VA) alla via priv. Delle Betulle n. 6 , ( C.F.
, , nato a [...] il C.F._2 Controparte_5
9.5.1949 e ivi residente in [...] , (C.F. ), C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv. Ti Nico e Pasquale Filigheddu Terzi Intervenienti Contro
(già P.IVA ), con Controparte_6 Controparte_7 P.IVA_2 sede in Milano via San Primo 4, in persona del legale rappresentante pro
Pagina 1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_8
Gian Comita Ragnedda Terzo Interveniente Contro
nato il [...] a [...], residente in [...]Controparte_9
(VA) alla Via Privata delle Betulle n. 2 (C.F. ) CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Filigheddu Terzo chiamato in punto a OP;
Concisa esposizione delle ragioni della decisione La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con omissione dello “svolgimento del processo” , salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione . Con atto di citazione del 10.07.2017 , regolarmente notificato , il Sig.
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Parte_1 [...]
e la . Ha sostenuto che la Controparte_1 CP_2 Controparte_1 aveva venduto alla un appezzamento di terreno di cui l'attore CP_2 era proprietario in comunione con i germani CP_4
Ha dedotto che la aveva tacitamente ottenuto l' Controparte_1 intestazione catastale di un mappale (il n. 876 del fg. 18 del Comune di Arzachena) derivato per stralcio da un'altra particella (la n. 484) di proprietà successivamente alienandolo con scrittura Parte_3 privata autenticata nelle firme. Ha chiesto : 1) adversis rejectis;
2) Voglia il Tribunale Ill.mo accertare e dichiarare che l'appezzamento di terreno sito in Comune di Arzachena e distinto al NCT al Fg. 18, mapp.le 876 cl 5 , di ha 00.36,40, rd 0,94 , r.a euro 0,38 è di proprietà dell'attore in comunione con i germani così come dall'espositiva ; 3) CP_4 dichiarare nulla ovvero inefficace e priva di alcun effetto nei confronti di
la scrittura privata autenticata nelle firme in data 25.9.2015 Parte_1 al numero di repertorio 8685 ed al numero di raccolta 4655 Per_1
Notaio in Milano , trascritta il 30.09.2015, registro generale 6532 e a registro particolare 4643 tra la in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e la , limitatamente CP_10 CP_2 alla compravendita dell'immobile in oggetto così come sopra identificato e distinto al NCT al Fg. 18 , mapp.le 876 , cl. 5 , di ha 00.36.40, rd. 0,94, r.a euro 0,38, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza nei
Pagina 2 registri immobiliari con esonero di responsabilità del SE;
4) Con vittoria di spese e compensi.” Si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la società , eccependo preliminarmente CP_11
l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo di mediazione, la nullità della citazione e la necessità di integrare il contraddittorio. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e ha così concluso : “ Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Tempio Pausania adito, contrariis reiectis, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: “in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare improcedibile l'azione promossa dal Sig. in quanto la domanda proposta in giudizio è soggetta alla Parte_1 mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs 28/10, che non risulta esperita, con tutte le conseguenze di legge;
accertare e dichiarare la nullità della citazione introduttiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. come meglio argomentato in narrativa, con ogni conseguente declaratoria di legge;
accertare la violazione del litisconsorzio necessario dal lato attivo, per le causali di cui in atto, ordinandone l'integrazione ai sensi di legge, in ogni caso censurando la violazione dell'art. 81 c.p.c. nell'iniziativa giudiziaria intrapresa dal Sig. , come meglio indicato in narrativa;
Pt_1 nel merito: rigettare tutte le domande, siano esse preliminari o di merito, di accertamento o condanna, svolte dal Sig. nei confronti di Parte_1
e/o comunque spieganti effetto nei confronti della predetta CP_2 convenuta, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con espressa riserva di diversamente concludere all'esito della necessaria emendatio dell'atto introduttivo ad opera di parte attrice, non accettando questa difesa alcuna lesione del principio del pieno contraddittorio. Con vittoria di spese e competenze professionali. “ La società rimaneva contumace . Controparte_1
Intervenivano altresì i germani e Controparte_4 Controparte_5
, mentre si costituiva in giudizio a seguito di
[...] Controparte_9 chiamata in causa: tutti i germani aderivano alla domanda del CP_4
e nel foglio di precisazione delle conclusioni hanno chiesto : “ Pt_1 rigettata ogni contraria istanza ed eccezione - Voglia il Sig. Giudice :1)- accertare e dichiarare che l' appezzamento di terreno sito in Comune di Arzachena e distinto al NCT al fg 18 mappale 876, cl, 5 di ha 00.36.40, rd 0,94, r.a. euro 0,38, è di proprietà dei citati comparenti (rectius CP_4
, e ) e di
[...] Controparte_5 Controparte_9 Pt_1
; 2)- dichiarata la nullità e/o l'inefficacia nei loro confronti (rectius
[...]
e ) della scrittura privata intervenuta Controparte_4 Controparte_5 tra la e la ed autenticata dal notaio Controparte_1 CP_2 di Milano in data 25/09/2015, limitatamente alla compravendita Per_1 del lotto come sopra identificato e distinto al NCT al Foglio 18 mappale
Pagina 3 876, cl. 5, di ha 00,36,40, rd 0,94 r.a. euro 0,38, con conseguente ordine di trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari e con esonero di responsabilità del SE;
3)- condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti della per lite temeraria. 4)- vittoria di spese e CP_2 compensi di causa. “ Interveniva in giudizio la società , la quale ha Parte_4 sostenuto di aver acquistato da il terreno oggetto di contenzioso, CP_2 chiedendo di esserne riconosciuta proprietaria e ha chiesto: “ Voglia questo Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis: a) rigettare tutte le domande del Sig.
e dei terzi chiamati;
b) accertare e dichiarare che la Parte_1 CP_2
è divenuto legittimo proprietario del terreno censito al Catasto
[...] terreni del Comune di Arzachena al F. 18 Mappale 876 per averlo acquistato da con atto del 25.09.2015 a ministero del Controparte_1
Notaio di Milano Rep. 8685 e Racc. 4655; c) per l'effetto accertare Per_1
e dichiarare che la (già è attuale Controparte_6 Controparte_7 proprietario del terreno censito al Catasto terreni del Comune di Arzachena al F. 18 Mappale 876, in virtù di atto di vendita redatto, il 17.04.2018, dal dott. Notaio in Milano Rep. 60166 e Persona_2
Racc. 15829; d) in ogni modo accogliere le conclusioni precisate nella propria comparsa di costituzione e risposta da da intendersi CP_2 qui integralmente trascritte e fatte proprie. “e) In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di lite.” Sono stati concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e le parti hanno depositato rispettive memorie . La causa è stata istruita con documenti e CTU e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 cpc. Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Appare preliminarmente opportuno osservare che la domanda di parte attrice è volta ad accertare e dichiarare che l'appezzamento di terreno sito in Comune di Arzachena e distinto in NCT al Fg. 18 , mapp.le 876 , cl 5, di ha 00.36.40, r.d. 0,94 , r.a. euro 0,38 è di proprietà del Sig. Parte_1 in comunione con i germani e di conseguenza accertare la nullità CP_4
e/o l'inefficacia nei confronti del medesimo della scrittura privata autenticata nelle firme in data 25.9.2015 Rep. 8685 e num . di raccolta 4655 Notaio in Milano , trascritta il 30.09.2015, Reg. Gen. 6532 e Per_1
Reg. Part. 4643 tra la e la Controparte_1 CP_2
Pagina 4 Con ordinanza del 13.7.2020, il Giudice titolare della causa , disponeva l'acquisizione agli atti della presente causa la CTU espletata nell'ambito del procedimento n. 292/96, definita con sentenza del Tribunale di tempio Pausania n. 499/01. Con ordinanza del 27.09.2021 il Giudice titolare della causa disponeva procedersi a CTU sul seguente quesito : “ dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro eventuali consulenti, quale sia stata l'evoluzione storica dal punto di vista catastale che hanno portato nel N.C.T. del Comune di Arzachena (SS) dall'originaria particella (distinta al Foglio 18 mappale 5) all'attuale particella distinta al Foglio 18, mappale 876”. La CTU espletata in corso di causa , le cui risultanze il giudicante ritiene di fare proprie in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivate ha rilevato che l'appezzamento di terreno distinto al Fg. 18, mapp.le 876 del Comune di Arzachena era (al momento della Cont compravendita tra e ) ed è di proprietà del Sig. CP_1 CP_2
e dei germani in quanto stralciato dal mapp. 484. Parte_1 CP_4
Vero è infatti che l'attore ha acquistato il terreno di cui al mapp. 484 con atto del 9 gennaio 2013 e che la proprietà di tale appezzamento di terreno era stata già riconosciuta in capo ai suoi danti causa con la Sentenza n. 499/2001 del Tribunale di Tempio Pausania. Pertanto la CTU è pervenuta alla conclusione che il mapp. Le 5 del fg. 18 è stato soppresso con il frazionamento 2575/95 del 29.09.1995 è ha originato i mappali: 5/a, ora 483; 5/b, ora 484; 5/c, attualmente 485. Con riordino fondiario del 14.01.2003 è stato costituito d'ufficio il mapp. Le 876 di mq.
3.640 che è stato stralciato dal mapp. 484: infatti a seguito di due riordini fondiari la superficie catastale del mapp. Le 484, originariamente di mq. 16.539 è stata ridotta a mq. 12.166. Il consulente ha accertato altresì che l'intestazione catastale del mapp. 876 in favore di è stata introdotta a seguito di istanza di Controparte_1 rettifica di intestazione n. 95059/2015, e che tale intestazione è stata annullata in seguito a diffida presentata nell'interesse dell'odierno attore, con la conseguenza che tale mappale dal 12.08.2015 è stato nuovamente intestato catastalmente ai come lo era in precedenza. Parte_3
Risulta dalle visure che dalla data del 25.09.2015 intestatario catastale del mapp. 876 è a seguito dell'atto di compravendita oggetto di CP_2 causa, ma nella relativa visura l'ufficio ha introdotto la “riserva n. 1” per segnalare che tale intestazione catastale non è suffragata da atti pubblici che attestino la titolarità del cespite (pag. 10 relazione del CTU). Alla luce di quanto sopra, si può pacificamente affermare che la porzione immobiliare attualmente distinta in Catasto al fg. 18 mapp. 876 del Comune di Arzachena al momento della stipula della scrittura privata tra le parti convenute era di proprietà del e dei germani Parte_1 CP_4
Pagina 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda di parte attrice;
Dichiara che l'appezzamento di terreno sito in Comune di Arzachena e distinto in NCT al Fg. 18 , mappale 876 , cl.5 , di ha 00.36.40, r.d. 0,94, r.a. euro 0,38 è di proprietà del Sig. , nato a [...] il Parte_1
25.09.1963, (C.F. , residente in [...], Loc. C.F._1
AL TA , in comunione con i germani , Controparte_4 [...]
e rigetta-accoglie la domanda e per Controparte_5 Controparte_9
l'effetto; Dichiara nulla e/o inefficace nei confronti di la scrittura Parte_1 privata autenticata nelle firme in data 25.9.2015 al numero di repertorio 8685 ed al numero di raccolta 4655 Notaio in Milano , trascritta il Per_1
30.09.2015, registro generale 6532 e a registro particolare 4643 tra
[...] in persona dell'amministratore unico e la Parte_5 CP_10
, per quanto riguarda il terreno sito in Comune di Arzachena e CP_2 distinto in NCT al Fg. 18 , mappale 876 , cl.5 , di ha 00.36.40, r.d. 0,94, r.a. euro 0,38; Condanna (C.F. e P.IVA. ), in persona CP_2 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico con sede legale in ALngianus CP_3
(SS), Via Angioi 25 e la società (già Controparte_6 Controparte_7
P.IVA ), con sede in Milano via San Primo 4, in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_8 al pagamento in solido delle spese di lite a favore del Sig.
[...] Pt_1
nato a [...] il [...], (C.F. ,
[...] C.F._1 residente in [...], Loc. AL TA e dei Sig.ri Sig.ri CP_4
, nata a [...] il [...] , residente in TE AR (VA) alla
[...] via priv. Delle Betulle n. 6 , ( C.F. , C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Telesio n. 16 , (C.F. ), e nato il C.F._3 Controparte_9
11.08.1955 a Milano, residente in [...] (C.F. ) che si liquidano in €. 145,00 CodiceFiscale_4 per spese , €. 2540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge;
Pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto interamente a carico delle società convenute .
Pagina 6 nulla sulle spese con riguardo alla società contumace Controparte_1
;
[...]
Ordina al SE dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza , con esonero di responsabilità del medesimo. Così deciso in Tempio Pausania il giorno 25 giugno 2025 . Il GOP Giovanna Maria Sulas
Pagina 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Il Giudice Unico nella persona del Gop Dott.ssa Giovanna Maria Sulas , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1510/2017 , proposto da:
, nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], Loc. AL TA , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Perantoni Attore Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
Convenuta – contumace Contro
(C.F. e P.IVA. , in persona CP_2 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico con sede legale in ALngianus CP_3
(SS), Via Angioi 25, rappresentata e difesa dall'Avv. del Parte_2
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Tempio Pausania presso lo studio dell'Avv. Elena Piccinnu Convenuta Contro
Sig.ri , nata a [...] il [...] , residente in Controparte_4
TE AR (VA) alla via priv. Delle Betulle n. 6 , ( C.F.
, , nato a [...] il C.F._2 Controparte_5
9.5.1949 e ivi residente in [...] , (C.F. ), C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv. Ti Nico e Pasquale Filigheddu Terzi Intervenienti Contro
(già P.IVA ), con Controparte_6 Controparte_7 P.IVA_2 sede in Milano via San Primo 4, in persona del legale rappresentante pro
Pagina 1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_8
Gian Comita Ragnedda Terzo Interveniente Contro
nato il [...] a [...], residente in [...]Controparte_9
(VA) alla Via Privata delle Betulle n. 2 (C.F. ) CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Filigheddu Terzo chiamato in punto a OP;
Concisa esposizione delle ragioni della decisione La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con omissione dello “svolgimento del processo” , salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione . Con atto di citazione del 10.07.2017 , regolarmente notificato , il Sig.
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Parte_1 [...]
e la . Ha sostenuto che la Controparte_1 CP_2 Controparte_1 aveva venduto alla un appezzamento di terreno di cui l'attore CP_2 era proprietario in comunione con i germani CP_4
Ha dedotto che la aveva tacitamente ottenuto l' Controparte_1 intestazione catastale di un mappale (il n. 876 del fg. 18 del Comune di Arzachena) derivato per stralcio da un'altra particella (la n. 484) di proprietà successivamente alienandolo con scrittura Parte_3 privata autenticata nelle firme. Ha chiesto : 1) adversis rejectis;
2) Voglia il Tribunale Ill.mo accertare e dichiarare che l'appezzamento di terreno sito in Comune di Arzachena e distinto al NCT al Fg. 18, mapp.le 876 cl 5 , di ha 00.36,40, rd 0,94 , r.a euro 0,38 è di proprietà dell'attore in comunione con i germani così come dall'espositiva ; 3) CP_4 dichiarare nulla ovvero inefficace e priva di alcun effetto nei confronti di
la scrittura privata autenticata nelle firme in data 25.9.2015 Parte_1 al numero di repertorio 8685 ed al numero di raccolta 4655 Per_1
Notaio in Milano , trascritta il 30.09.2015, registro generale 6532 e a registro particolare 4643 tra la in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e la , limitatamente CP_10 CP_2 alla compravendita dell'immobile in oggetto così come sopra identificato e distinto al NCT al Fg. 18 , mapp.le 876 , cl. 5 , di ha 00.36.40, rd. 0,94, r.a euro 0,38, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza nei
Pagina 2 registri immobiliari con esonero di responsabilità del SE;
4) Con vittoria di spese e compensi.” Si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la società , eccependo preliminarmente CP_11
l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo di mediazione, la nullità della citazione e la necessità di integrare il contraddittorio. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e ha così concluso : “ Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Tempio Pausania adito, contrariis reiectis, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: “in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare improcedibile l'azione promossa dal Sig. in quanto la domanda proposta in giudizio è soggetta alla Parte_1 mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs 28/10, che non risulta esperita, con tutte le conseguenze di legge;
accertare e dichiarare la nullità della citazione introduttiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. come meglio argomentato in narrativa, con ogni conseguente declaratoria di legge;
accertare la violazione del litisconsorzio necessario dal lato attivo, per le causali di cui in atto, ordinandone l'integrazione ai sensi di legge, in ogni caso censurando la violazione dell'art. 81 c.p.c. nell'iniziativa giudiziaria intrapresa dal Sig. , come meglio indicato in narrativa;
Pt_1 nel merito: rigettare tutte le domande, siano esse preliminari o di merito, di accertamento o condanna, svolte dal Sig. nei confronti di Parte_1
e/o comunque spieganti effetto nei confronti della predetta CP_2 convenuta, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con espressa riserva di diversamente concludere all'esito della necessaria emendatio dell'atto introduttivo ad opera di parte attrice, non accettando questa difesa alcuna lesione del principio del pieno contraddittorio. Con vittoria di spese e competenze professionali. “ La società rimaneva contumace . Controparte_1
Intervenivano altresì i germani e Controparte_4 Controparte_5
, mentre si costituiva in giudizio a seguito di
[...] Controparte_9 chiamata in causa: tutti i germani aderivano alla domanda del CP_4
e nel foglio di precisazione delle conclusioni hanno chiesto : “ Pt_1 rigettata ogni contraria istanza ed eccezione - Voglia il Sig. Giudice :1)- accertare e dichiarare che l' appezzamento di terreno sito in Comune di Arzachena e distinto al NCT al fg 18 mappale 876, cl, 5 di ha 00.36.40, rd 0,94, r.a. euro 0,38, è di proprietà dei citati comparenti (rectius CP_4
, e ) e di
[...] Controparte_5 Controparte_9 Pt_1
; 2)- dichiarata la nullità e/o l'inefficacia nei loro confronti (rectius
[...]
e ) della scrittura privata intervenuta Controparte_4 Controparte_5 tra la e la ed autenticata dal notaio Controparte_1 CP_2 di Milano in data 25/09/2015, limitatamente alla compravendita Per_1 del lotto come sopra identificato e distinto al NCT al Foglio 18 mappale
Pagina 3 876, cl. 5, di ha 00,36,40, rd 0,94 r.a. euro 0,38, con conseguente ordine di trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari e con esonero di responsabilità del SE;
3)- condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti della per lite temeraria. 4)- vittoria di spese e CP_2 compensi di causa. “ Interveniva in giudizio la società , la quale ha Parte_4 sostenuto di aver acquistato da il terreno oggetto di contenzioso, CP_2 chiedendo di esserne riconosciuta proprietaria e ha chiesto: “ Voglia questo Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis: a) rigettare tutte le domande del Sig.
e dei terzi chiamati;
b) accertare e dichiarare che la Parte_1 CP_2
è divenuto legittimo proprietario del terreno censito al Catasto
[...] terreni del Comune di Arzachena al F. 18 Mappale 876 per averlo acquistato da con atto del 25.09.2015 a ministero del Controparte_1
Notaio di Milano Rep. 8685 e Racc. 4655; c) per l'effetto accertare Per_1
e dichiarare che la (già è attuale Controparte_6 Controparte_7 proprietario del terreno censito al Catasto terreni del Comune di Arzachena al F. 18 Mappale 876, in virtù di atto di vendita redatto, il 17.04.2018, dal dott. Notaio in Milano Rep. 60166 e Persona_2
Racc. 15829; d) in ogni modo accogliere le conclusioni precisate nella propria comparsa di costituzione e risposta da da intendersi CP_2 qui integralmente trascritte e fatte proprie. “e) In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di lite.” Sono stati concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e le parti hanno depositato rispettive memorie . La causa è stata istruita con documenti e CTU e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 cpc. Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Appare preliminarmente opportuno osservare che la domanda di parte attrice è volta ad accertare e dichiarare che l'appezzamento di terreno sito in Comune di Arzachena e distinto in NCT al Fg. 18 , mapp.le 876 , cl 5, di ha 00.36.40, r.d. 0,94 , r.a. euro 0,38 è di proprietà del Sig. Parte_1 in comunione con i germani e di conseguenza accertare la nullità CP_4
e/o l'inefficacia nei confronti del medesimo della scrittura privata autenticata nelle firme in data 25.9.2015 Rep. 8685 e num . di raccolta 4655 Notaio in Milano , trascritta il 30.09.2015, Reg. Gen. 6532 e Per_1
Reg. Part. 4643 tra la e la Controparte_1 CP_2
Pagina 4 Con ordinanza del 13.7.2020, il Giudice titolare della causa , disponeva l'acquisizione agli atti della presente causa la CTU espletata nell'ambito del procedimento n. 292/96, definita con sentenza del Tribunale di tempio Pausania n. 499/01. Con ordinanza del 27.09.2021 il Giudice titolare della causa disponeva procedersi a CTU sul seguente quesito : “ dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro eventuali consulenti, quale sia stata l'evoluzione storica dal punto di vista catastale che hanno portato nel N.C.T. del Comune di Arzachena (SS) dall'originaria particella (distinta al Foglio 18 mappale 5) all'attuale particella distinta al Foglio 18, mappale 876”. La CTU espletata in corso di causa , le cui risultanze il giudicante ritiene di fare proprie in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivate ha rilevato che l'appezzamento di terreno distinto al Fg. 18, mapp.le 876 del Comune di Arzachena era (al momento della Cont compravendita tra e ) ed è di proprietà del Sig. CP_1 CP_2
e dei germani in quanto stralciato dal mapp. 484. Parte_1 CP_4
Vero è infatti che l'attore ha acquistato il terreno di cui al mapp. 484 con atto del 9 gennaio 2013 e che la proprietà di tale appezzamento di terreno era stata già riconosciuta in capo ai suoi danti causa con la Sentenza n. 499/2001 del Tribunale di Tempio Pausania. Pertanto la CTU è pervenuta alla conclusione che il mapp. Le 5 del fg. 18 è stato soppresso con il frazionamento 2575/95 del 29.09.1995 è ha originato i mappali: 5/a, ora 483; 5/b, ora 484; 5/c, attualmente 485. Con riordino fondiario del 14.01.2003 è stato costituito d'ufficio il mapp. Le 876 di mq.
3.640 che è stato stralciato dal mapp. 484: infatti a seguito di due riordini fondiari la superficie catastale del mapp. Le 484, originariamente di mq. 16.539 è stata ridotta a mq. 12.166. Il consulente ha accertato altresì che l'intestazione catastale del mapp. 876 in favore di è stata introdotta a seguito di istanza di Controparte_1 rettifica di intestazione n. 95059/2015, e che tale intestazione è stata annullata in seguito a diffida presentata nell'interesse dell'odierno attore, con la conseguenza che tale mappale dal 12.08.2015 è stato nuovamente intestato catastalmente ai come lo era in precedenza. Parte_3
Risulta dalle visure che dalla data del 25.09.2015 intestatario catastale del mapp. 876 è a seguito dell'atto di compravendita oggetto di CP_2 causa, ma nella relativa visura l'ufficio ha introdotto la “riserva n. 1” per segnalare che tale intestazione catastale non è suffragata da atti pubblici che attestino la titolarità del cespite (pag. 10 relazione del CTU). Alla luce di quanto sopra, si può pacificamente affermare che la porzione immobiliare attualmente distinta in Catasto al fg. 18 mapp. 876 del Comune di Arzachena al momento della stipula della scrittura privata tra le parti convenute era di proprietà del e dei germani Parte_1 CP_4
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P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda di parte attrice;
Dichiara che l'appezzamento di terreno sito in Comune di Arzachena e distinto in NCT al Fg. 18 , mappale 876 , cl.5 , di ha 00.36.40, r.d. 0,94, r.a. euro 0,38 è di proprietà del Sig. , nato a [...] il Parte_1
25.09.1963, (C.F. , residente in [...], Loc. C.F._1
AL TA , in comunione con i germani , Controparte_4 [...]
e rigetta-accoglie la domanda e per Controparte_5 Controparte_9
l'effetto; Dichiara nulla e/o inefficace nei confronti di la scrittura Parte_1 privata autenticata nelle firme in data 25.9.2015 al numero di repertorio 8685 ed al numero di raccolta 4655 Notaio in Milano , trascritta il Per_1
30.09.2015, registro generale 6532 e a registro particolare 4643 tra
[...] in persona dell'amministratore unico e la Parte_5 CP_10
, per quanto riguarda il terreno sito in Comune di Arzachena e CP_2 distinto in NCT al Fg. 18 , mappale 876 , cl.5 , di ha 00.36.40, r.d. 0,94, r.a. euro 0,38; Condanna (C.F. e P.IVA. ), in persona CP_2 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico con sede legale in ALngianus CP_3
(SS), Via Angioi 25 e la società (già Controparte_6 Controparte_7
P.IVA ), con sede in Milano via San Primo 4, in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_8 al pagamento in solido delle spese di lite a favore del Sig.
[...] Pt_1
nato a [...] il [...], (C.F. ,
[...] C.F._1 residente in [...], Loc. AL TA e dei Sig.ri Sig.ri CP_4
, nata a [...] il [...] , residente in TE AR (VA) alla
[...] via priv. Delle Betulle n. 6 , ( C.F. , C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Telesio n. 16 , (C.F. ), e nato il C.F._3 Controparte_9
11.08.1955 a Milano, residente in [...] (C.F. ) che si liquidano in €. 145,00 CodiceFiscale_4 per spese , €. 2540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge;
Pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto interamente a carico delle società convenute .
Pagina 6 nulla sulle spese con riguardo alla società contumace Controparte_1
;
[...]
Ordina al SE dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza , con esonero di responsabilità del medesimo. Così deciso in Tempio Pausania il giorno 25 giugno 2025 . Il GOP Giovanna Maria Sulas
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