Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n.r.g. 10052 2022
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e dell' mediante deposito di note e CP_1
“trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 10052/2022 N.R.G. per l'anno 2022 vertente Tra
( ), nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente al centro direzionale, Torre G – isola 8, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Alessandro PETRILLO, presso il cui studio elegge domicilio in Napoli alla via D. Cimarosa n. 93 (comunicazioni al fax n. 081.5561002 o alla PEC:
) Email_1
- ricorrente/opponente -
E
(C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Roberta Del Sordo e Ida Verrengia giusta procura generale alle liti notar in Roma Persona_1 in data 23.7.2015 n. rep. 80974/21569, ed elettivamente domiciliato con i procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di NAPOLI - Filiale Metropolitana- via A. De Gasperi n.55 CP_1
(comunicazioni al fax n. 081.19926253 ed alle PEC: E ; t;
), Email_2 Email_4
convenuti Oggetto: provvedimento del 02.03.2021, con cui l ha comunicato alla sig.ra CP_1 Parte_1 di aver ricalcolato dal 01.05.2018 il suo trattamento pensionistico, sulla base della comunicazione dei redditi, *riducendo dal 1 marzo 2021 l'importo della pensione alla somma di € 571,04; *chiedendo la restituzione della somma di € 20.822,96 e *provvedendo dal novembre 2021 ad operare una trattenuta mensile
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli in data 6-6-2022 la ricorrente Parte_1
esponeva quanto segue:
[...]
- di aver presentato, in data 24.5.2018, domanda di pensione di reversibilità in cui riportò analiticamente i redditi posseduti nel 2018; CP_
- che l' accolse la domanda riconoscendo la pensione SO. n. 20124259 dal maggio 2018, liquidando un trattamento mensile di importo pari a € 1.142,08;
- che anche negli anni successivi ha sempre presentato regolare dichiarazione dei redditi (cfr. DU 2020 e 2021 in atti), e precisamente: ~ per l'anno 2019: € 41.482,00; ~ per l'anno 2020:
€ 64.539,00 e che anche per il 2021 prevede(va) redditi simili a quelli degli anni precedenti e precisamente redditi da locazione di fabbricati per € 15.200,00 e redditi previsti dalla partecipazione in società di persona (S.A.S.) per € 46.000,00;
- la generica dizione “la pensione è stata ricalcolata in base alla sua comunicazione dei redditi”;
- che, pertanto, l' , con detta comunicazione, ha determinato, inoltre, anche un debito di CP_1
€ 20.822,96 per le maggiori somme corrisposte ed ha poi operato una trattenuta mensile dal novembre 2021 ha poi operato una trattenuta mensile pari a: ~ Novembre 2021 € 13,75, ~ Dicembre 2021 € 52,66; ~ Gennaio 2022 € 34,88 ~ Febbraio 2022 € 34,36; ~ Marzo 2022 € 32,67; ~ aprile 2022 € 32,67; ~ maggio 2022 € 32,67;
- di avere presentato, in data 21.07.2021 presentato ricorso amministrativo al quale l' CP_2 però non ha dato alcun riscontro;
- che il provvedimento dell' è errato ed illegittimo per cara di motivazione, per CP_1 violazione del divieto di ripetizione di pensione maturati antecedentemente al periodo precedente il provvedimento di riduzione della prestazione, per decadenza annuale dalla richiesta di indebito per motivi di reddti, per assenza di dolo da parte dell'accipiens. Tanto premesso la parte ricorrente/opponente chiedeva al giudice adito:
“A. annullare il provvedimento impugnato del 02.03.21 per i motivi suesposti e per l'effetto B. dichiarare irripetibile l'importo riscosso dalla ricorrente di € 20.023,00 ed illegittime le trattenute mensili effettuate;
C. condannare l' alla restituzione in favore della ricorrente delle trattenute nel CP_1 frattempo operate, con interessi dai singoli pagamenti al saldo;
D. in subordine, dichiarare l'illegittimità della richiesta relativamente ai ratei di pensione a tutto il 22.3.2021, o in via ancora più gradata, a tutto il 31.12.2019 con connessa rimodulazione dell'indebito dovuto”).
Con memoria difensiva depositata in data 16.1.2023 (prima udienza fissata per il 26.1.2023) si costituiva l' il quale rappresentava quanto segue: CP_1
“L' riconosce fondata la richiesta di controparte ed ha attivato il procedimento n CP_2 autotutela per il riesame del proprio operato . E' in corso l'adozione del provvedimento di annullamento dell' indebito . Tanto premesso, si rassegnano sin d'ora le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice adito respinta ogni altra richiesta formulata da parte resistente , preso atto del provvedimento adottato dall' dichiarare la cessazione della materia del
CP_1 contendere, con compensazione delle spese”. La causa veniva più volte rinviata “per consentire all' di definire in via amministrativa
CP_1 la controversia mediante adozione del provvedimento di annullamento dell'indebito” in quanto, come detto, l' nella memoria aveva specificato che “era in corso l'adozione del
CP_1 provvedimento di annullamento dell' indebito”. Nonostante i numerosi rinvii disposto all'uopo l' non depositava quanto preannunciato.
CP_1
Il ricorrente, unitamente alle note di trattazione scritta depositate in data 9.5.2024, ha, poi, rappresentato che l' aveva depositato l'atteso provvedimento assunto in via di autotutela CP_1 e che l'oggetto del giudizio era la “richiesta di restituzione di un presunto indebito di € 20.822,96 per il periodo 1.5.2018 al 28.2.21”. Aggiungeva il ricorrente che l' in data 11.2.2024 – come attestato nel provvedimento CP_1 allegato alle note aveva comunicato l'annullamento dell'indebito preteso per il “ periodo 1.5.2018 al 28.2.21 per un importo però minore di € 17.618,91” e ciò nonostante che nella memoria di costituzione l' avesse “riconosciuto fondata la richiesta di controparte” ed CP_1 dichiarato di aver “attivato il procedimento in autotutela per il riesame del proprio operato". Si perveniva, quindi, alla data del 20.3.2025; a tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Orbene nella specie può dirsi, alla luce della documentazione depositata, che è parzialmente cessata la materia del contendere.
on riferimento al merito della domanda deve evidenziarsi che questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha (parzialmente) ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come dimostra la documentazione appena citata ed esibita dalla stessa parte ricorrente;
pertanto va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e l' per la pretesa di parte convenuta di CP_1 restituzione di indebito della somma di € 17.618,91 (minore di quella pretesa).
Già si è detto che il ricorrente, unitamente alle note di trattazione scritta del 9.5.2024 ha depositato l'atteso provvedimento - preannunciato ed assunto dall' con il quale l'Istituto CP_1
- in via di autotutela - “ha annullato l'indebito del periodo 1.5.2018 al 28.2.21 per un importo però minore di € 17.618,91”; tuttavia l'oggetto del giudizio era la “richiesta di restituzione di un presunto indebito di € 20.822,96 per il periodo 1.5.2018 al 28.2.21”.
Conseguentemente la cessazione della materia del contendere può essere disposta solo nei limiti di cui si è appena illustrato. Quanto alla restante parte (consistente nella differenza tra la somma di € 20.822,96 e quella di 17.618,91) il ricorso deve essere, invece, accolto. L' , infatti, già nella memoria di costituzione in giudizio aveva esplicitamente CP_1
“riconosciuto fondata la richiesta di controparte” ed dichiarato di aver “attivato il procedimento in autotutela per il riesame del proprio operato".
La formula della cessata materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento (sia pure parziale) del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la parziale cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti (sia pure per la somma minore di € 17.618,91) con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla parte residua appare sufficiente, a parere dello scrivente, rilevare che nella memoria difensiva depositata dall' in data 16.1.2023, parte convenuta aveva CP_1 esplicitamente rappresentato quanto segue: “L' riconosce fondata la richiesta di CP_2 controparte ed ha attivato il procedimento n autotutela per il riesame del proprio operato .
E' in corso l'adozione del provvedimento di annullamento dell' indebito”.
Deve solo aggiungersi che la causa (iscritta a ruolo nel 2022) è stata più volte rinviata da rinviata proprio “per consentire all' di definire in via amministrativa la controversia CP_1 mediante adozione del provvedimento di annullamento dell'indebito”.
Il provvedimento non è stato mai depositato dall' ma solo dal ricorrente;
l' , CP_1 CP_1 peraltro, nei suoi scritti nulla ha illustrato sulle ragioni che hanno portato l'Istituto a dichiarare non dovuta solo la somma di € 17.618,91 e non la maggiore - quella originariamente pretesa
- di € 20.822,96 e sempre per il periodo 1.5.2018 al 28.2.21”.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Nel caso è pacifico il diritto vantato nei confronti dell' . Quanto affermato dalla parte CP_1 resistente risulta documentalmente
Deve sotto questo profilo precisarsi che il provvedimento in autotutela adottato dall' è CP_1 stato comunicato alla solo in data 11.2.2024 molto dopo il deposito del ricorso Parte_1
(presentato il 6.6.2022) e dopo la prima udienza di discussione (26.1.2023).
Quindi appare di appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio per ¾ carico dell' ; per la restante parte sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti CP_1
Le spese di giudizio vengono liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere relativamente alla somma di € 17.618,91 per il periodo 1.5.2018 al 28.2.21”.
b) accoglie la domanda della parte attrice con riferimento alla differenza tra la somma originariamente pretesa (pari ad € 20.822,96) e quella di € 17.618,91 per il periodo 1.5.2018 al 28.2.21 indicata nel provvedimento assunto in autotutela dall' ; CP_1
c) condanna l' al pagamento di ¾ metà delle spese processuali che liquida, in tale CP_1 misura ridotta, in complessivi euro 960/00 per compensi professionali d'avvocato, oltre IVA
e CPA, e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
d) compensa le spese per la parte restante.
Napoli 18.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile