Art. 1. Articolo unico.
Le agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Massa Carrara e Lucca, previste dalla, legge 23 marzo 1940, n. 285 , sono applicabili, nella misura stabilita dal secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 314 , fino al 31 dicembre 1949.
A decorrere dal 1 gennaio 1949 la misura, della tassa fissa gravante sulle scaglie di marmo viene stabilita in lire quaranta, per tonnellata.
Le agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Massa Carrara e Lucca, previste dalla, legge 23 marzo 1940, n. 285 , sono applicabili, nella misura stabilita dal secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 314 , fino al 31 dicembre 1949.
A decorrere dal 1 gennaio 1949 la misura, della tassa fissa gravante sulle scaglie di marmo viene stabilita in lire quaranta, per tonnellata.