Articolo 1 della Legge 26 agosto 1949, n. 727
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2 novembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

Le agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Massa Carrara e Lucca, previste dalla, legge 23 marzo 1940, n. 285 , sono applicabili, nella misura stabilita dal secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 314 , fino al 31 dicembre 1949.
A decorrere dal 1 gennaio 1949 la misura, della tassa fissa gravante sulle scaglie di marmo viene stabilita in lire quaranta, per tonnellata.

Entrata in vigore il 2 novembre 1949