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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 592/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 592/2021 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) mobiliare.
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , nato a [...] il dì 1.8.1944, elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Armando Comitini, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Cod. Fisc. , in persona del Presidente del c.d.a. p.t., con sede a Pescara Controparte_1 P.IVA_1
in via Venezia n. 47, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Federica Iabichino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato il 30.5.2019, introduceva il giudizio di merito, a Parte_1
seguito dell'opposizione all'esecuzione introdotta innanzi al G.E., nell'ambito del pignoramento mobiliare presso terzi iscritto al n. 1328/2018 R.G.Es.
Il Giudice di Pace di Modica, con sentenza n. 162/2020, resa a definizione del giudizio n. 1049/2019
pagina 1 di 7 R.G., respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., rigettava nel merito l'opposizione promossa dal , ritenendo che l'intimazione di pagamento n. 223136, impugnata presso la CTP di Pt_1
Ragusa e oggetto del pignoramento mobiliare n. 1328/2018 R.G., fosse divenuta definitiva per effetto del passaggio in giudicato della sentenza del 30.4.2019, non impugnata entro i termini di legge.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 15.2.2021, proponeva appello avverso la predetta Pt_1
sentenza n. 162/2020, pubblicata in data 8.10.2020 e mai notificata per i seguenti motivi:
1. Insussistenza, in capo alla SO.G.E.T. del potere di agire nell'interesse del CP_1 Controparte_2
rilevando che, in base alle previsioni contrattuali, la SO.G.E.T. non avrebbe potuto agire CP_1
nell'interesse del stante la scadenza del contratto di affidamento rep. n. 34497 Controparte_2
stipulato il 9.2.2011, intervenuta il 9.8.2013 (a 30 mesi dalla stipula ex art. 3), sicché l'ingiunzione di pagamento, l'intimazione di pagamento e l'atto di pignoramento notificati al , rispettivamente, il Pt_1
6.11.2013, il 17.7.2018 e il 10.10.2018, e dunque dopo siffatta scadenza erano da ritenersi illegittimi.
Con riguardo alla nota del prot. n. 0016920/2018 del 30.5.2018, evidenziava che la Controparte_2
stessa era stata revocata con delibera n. 107 del Consiglio comunale di del 6.12.2018, con cui CP_2
l'Ente locale risolveva formalmente ogni rapporto in essere con travolgendo – in tesi Controparte_1
dell'appellante – anche l'azione esecutiva frattanto promossa nei confronti del Pt_1
2. Irrilevanza, ai fini della decisione di merito del Giudice di Pace di Modica, del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 1142/5/2019 della C.T.P. di Ragusa, pronunciata il 30.4.2019 e depositata il
15.10.2019, osservando che la sentenza che si pronunci esclusivamente su questioni di rito, come l'inammissibilità, non produce sul rapporto tributario un accertamento avente forza di cosa giudicata, avendo in tali casi, il giudicato forza vincolante solo endoprocessuale.
Ancora evidenziava che l'eccepito difetto del potere di agire in executivis della per Controparte_1
conto del prescindeva dall'obbligo impositivo maturato dal , frattanto Controparte_2 Pt_1
divenuto definitivo verso l'Ente comunale. Riteneva che l'eccezione sollevata in sede di opposizione all'esecuzione mobiliare, avrebbe spiegato comunque i suoi effetti, intanto con la sospensione del pignoramento avversato e, poi, nell'introitato giudizio di merito, con l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità dell'atto opposto e di tutti quelli ad esso presupposti (ingiunzione fiscale e intimazione di pagamento). Pertanto, concludeva insistendo per l'irrilevanza, ai fini della decisione nel merito del
Giudice di Pace di Modica, del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 1142/5/2019 della C.T.P.
di Ragusa e per la fondatezza della censura con la quale chiedeva la riforma della sentenza appellata. pagina 2 di 7 3. Ingiustizia del provvedimento di condanna alle spese di lite, chiedendo la riforma del capo di sentenza relativo alle spese di lite, con vittoria delle stesse per entrambi i gradi di giudizio.
4. Sussistenza dei presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 2, Controparte_1
c.p.c., in favore dell'appellante.
Per tutti i superiori motivi, chiedeva, respinta ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1
difesa, in parziale riforma della sentenza n. 162/2020 del Giudice di Pace di Modica, resa nel giudizio n. 1049/2019 R.G. e pubblicata in data 8.10.2020, mai notificata, accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a del potere di agire in executivis nell'interesse del accertare Controparte_1 Controparte_2
e dichiarare l'irrilevanza, ai fini della decisione del giudizio di primo grado, del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 1142/5/2019 della C.T.P. di Ragusa, pronunciata il 30.4.2019 e depositata in segreteria il 15.10.2019; accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c in favore di e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
disporne la liquidazione equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, nonché del sub-procedimento di opposizione all'esecuzione R.G.Es.Mob. n. 1328/2018 avanti il G.E. del Tribunale di Ragusa, conclusosi con l'ordinanza del 9.4.2019, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, ritenendola Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
1. Sull'insussistenza, in capo alla del potere di agire nell'interesse del Controparte_1 CP_2
osservava che, sebbene il contratto di affidamento rep. n. 34497 del 9.2.2011 fosse scaduto il
[...]
9.8.2013, nondimeno l'ente aveva autorizzato la concessionaria al proseguimento delle procedure cautelari ed esecutive con nota del 30.5.2018 prot. n. 0016920/2018 (all. 2 del fascicolo di primo grado). Con tale determina il conferiva formale mandato ai fini della prosecuzione dell'attività CP_2
di riscossione coattiva.
Inoltre, a fronte della tesi dell'appellante secondo cui la carenza di potere della Controparte_1
risulterebbe confermata dalla delibera consiliare n. 107 del 6.12.2018, la quale avrebbe annullato la determina del settore entrate e finanze n.16920/2018, osservava che tale delibera, essendo un atto di indirizzo politico, non poteva annullare la determina dirigenziale.
2. Sull'irrilevanza, ai fini della decisione di merito del Giudice di Pace di Modica, del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 1142/5/2019 della C.T.P. di Ragusa, pronunciata il 30.4.2019 e pagina 3 di 7 depositata in segreteria il 15.10.2019, osservava che il primo giudice aveva correttamente ritenuto che l'avviso n. 223136 (Imposta I.C.I. anni 2009/2010/2011), emesso da e impugnato da CP_1 Pt_1
dinnanzi alla C.T.P. di Ragusa, oggetto del pignoramento n. 1328/2018 R.G.Es.Mob. del Tribunale di
Ragusa, opposto dinnanzi al Giudice di Pace di Modica, era divenuto definitivo, in forza della sentenza del 30.4.2019, emessa dalla C.T.P. e passata in giudicato, poiché non appellata nei termini di legge.
Conseguentemente l'azione esecutiva n. 1328/18 R.G.Es.Mob. Tribunale di Ragusa doveva ritenersi legittima e confermato il relativo capo della sentenza appellata.
3. Per le superiori argomentazioni, la domandava la conferma della sentenza di primo Controparte_1
grado altresì in punto di spese.
4. Chiedeva, inoltre, il rigetto della richiesta di condanna di ai sensi dell'art. 96, Controparte_1
comma 2, c.p.c., in favore dell'appellante, ritenendola infondata.
5. In ogni caso, domandava dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che tutte le difese erano state svolte dalla al solo fine di resistere alle censure mosse da parte Controparte_1
appellante nei confronti della sentenza appellata, nonché per sostenere la legittimità del proprio operato, ma considerato che tutti i ruoli relativi al erano stati riconsegnati all'Ente, Controparte_2
per effetto della cessazione del contratto.
Per tutto quanto sopra, domandava dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Precisate le conclusioni all'udienza del 15.1.2025, svolta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221,
comma IV, del D.L. 34/2020, conv. con L. 77/2020, la causa veniva trattenuta per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Considerato in diritto.
Preliminarmente, preso atto del fatto che tutti i ruoli relativi al sono stati riconsegnati Controparte_2
all'Ente per effetto della cessazione del contratto, occorre, pertanto, a fronte di tale circostanza sopravvenuta, essendo venuto meno l'interesse sostanziale all'accertamento della illegittimità
dell'azione esecutiva intrapresa, dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ciononostante, occorre comunque entrare nel merito e vagliare la fondatezza o meno dell'appello spiegato, ai fini della statuizione sulle spese, da liquidare secondo il criterio della soccombenza virtuale. Sul punto si veda anche Cassazione civile sez. VI, del dì 11.8.2022, n. 24714 per cui “Il
Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio pagina 4 di 7 secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene
solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. sentenza del n. 24234 29.11.2016; Cass. 11494/2004).
Tanto premesso, l'appello è fondato per le ragioni che si passa a esporre.
Nel caso in esame, occorre prender le mosse dal tenore letterale dell'art. 3 del contratto rep. n. 34497, stipulato dalla SO.G.E.T. con il “per la concessione del servizio di aggiornamento Controparte_2
dell'anagrafe tributaria, recupero, evasione e riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) dell'imposta comunale di pubblicità, del canone occupazione suolo pubblico (COSAP)”.
Tale clausola, infatti, prevede una durata contrattuale di mesi 30, decorrenti dalla stipula (9.2.2011) e,
al secondo comma, l'automatica decadenza della concessione alla sua naturale scadenza, il 9.8.2013.
Di poi, ai fini della decisione del presente giudizio, deve valutarsi altresì la determina del CP_2
prot. n. 0016920 del 30.5.2018, a mezzo della quale l'ente autorizzava la a
[...] CP_1
proseguire le procedure cautelari ed esecutive nei confronti dei soggetti destinatari delle ingiunzioni
fiscali notificate.
Tale determina, pertanto – come correttamente ritenuto dal G.E. e diversamente da quanto ritenuto dalla SO.G.E.T. – non può essere interpretata come una proroga dell'originario contratto, anche perché
intervenuta dopo la sua automatica scadenza, per di più a distanza di ben cinque anni.
Non può essere interpretata come proroga, dal momento che – come detto – è intervenuta cinque anni dopo la scadenza naturale e, per di più, non autorizzava la SO.G.E.T. all'avvio di nuove procedure di recupero, evasione e riscossione coattiva delle imposte (peraltro, frattanto affidate, con delibera consiliare immediatamente esecutiva n. 91 del 28.12.2017, ad altro soggetto, sì come si legge nella delibera consiliare n. 107 del 6.12.2018 e nella nota prot. 33408 del 30.10.2018), bensì solo a proseguire quelle procedure, cautelari ed esecutive, nei confronti dei soggetti destinatari delle ingiunzioni fiscali che risultavano già notificate prima della scadenza naturale del contratto, per come si evince dalla motivazione contenuta nel terzo cpv. della determina di che trattasi, allorquando si fa riferimento alle decisioni della C.T.P. di Ragusa.
A fronte di quanto sopra, deve dunque rilevarsi che già l'ingiunzione di pagamento n. 310872 del 2013
restava fuori dalla, sia pur generica, previsione contenuta nella nota citata, dal momento che la stessa fu notificata il 6.11.2013, quando la naturale scadenza del contratto cadeva in data 9.8.2013. pagina 5 di 7 Tanto più lo è, alla luce di tali considerazioni, l'intimazione n. 223136, oggetto del pignoramento opposto, notificata il 17.7.2018, ossia due mesi dopo la detta determina, erroneamente interpretata come proroga contrattuale, poi comunque definitivamente annullata con delibera consiliare n. 107 del
6.12.2018.
Fondato, dunque, e meritevole di accoglimento il motivo d'appello relativo alla carenza di potere di agire in executivis in capo alla atteso che la naturale scadenza del titolo concessorio, Controparte_1
intervenuta il 9.8.2013 e – dopo la determina n. 16920 del 30.5.2018 – la definitiva risoluzione di qualsivoglia rapporto ancora in essere con la società con la delibera consiliare n. 107 del 6.12.2018
(relativamente alla prosecuzione di quelle sole procedure cautelari ed esecutive nei confronti dei soggetti destinatari delle ingiunzioni fiscali che risultavano già notificate prima della scadenza naturale del contratto), hanno determinato la carenza di legittimazione del concessionario, sottraendogli ogni potere di accertamento e di riscossione.
Senza, peraltro, che ciò possa andare in contrasto con quanto statuito con la sentenza n. 1142/5/2019
emessa dalla C.T.P. di Ragusa il 30.4.2019 e depositata il 15.10.2019 – passata in giudicato – la quale si limita ad accertare la legittimità della pretesa tributaria dell'Ente comunale relativa a ICI per gli anni
2009/2010/2011 e non ha alcuna incidenza rispetto all'accertamento della sussistenza del potere di accertamento e riscossione del soggetto concessionario, venuto meno per la scadenza del titolo concessorio e la definitiva risoluzione di qualsivoglia rapporto con la società appellata.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, l'appello è fondato e, tuttavia, tenuto conto del fatto che tutti i ruoli sono stati riconsegnati al proprio in virtù della cessazione del contratto, va Controparte_2
dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale, vanno a questo punto poste a carico della liquidate come in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio in ragione Controparte_1
dell'attività effettivamente svolta e del valore della controversia.
Deve invece ritenersi inammissibile la domanda di liquidazione delle spese della fase cautelare svoltasi dinnanzi al G.E. in quanto avanzata per la prima volta solo in appello.
Deve, infine, rigettarsi la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti ex art. 96, coma 2, cpc,
in difetto di qualsiasi prova al riguardo non fornita dall'appellante della sussistenza di aver subito un danno dalla condotta processuale tenuta dalla odierna appellata.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Ragusa, nella persona del Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 592/2021 R.G., così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in Controparte_1
favore del procuratore antistatario, che liquidano in € 125,00 per esborsi e in € 457,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, quanto al primo grado di giudizio, ed in € 177,00 per esborsi e in € 952,00, per compensi professionali, quanto al secondo grado;
Rigetta la domanda di condanna della SO.G.E.T. s.p.a. ex art. 96 comma 2 c.p.c.
Così deciso in Ragusa, in data 5.05.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 592/2021 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) mobiliare.
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , nato a [...] il dì 1.8.1944, elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Armando Comitini, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Cod. Fisc. , in persona del Presidente del c.d.a. p.t., con sede a Pescara Controparte_1 P.IVA_1
in via Venezia n. 47, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Federica Iabichino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato il 30.5.2019, introduceva il giudizio di merito, a Parte_1
seguito dell'opposizione all'esecuzione introdotta innanzi al G.E., nell'ambito del pignoramento mobiliare presso terzi iscritto al n. 1328/2018 R.G.Es.
Il Giudice di Pace di Modica, con sentenza n. 162/2020, resa a definizione del giudizio n. 1049/2019
pagina 1 di 7 R.G., respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., rigettava nel merito l'opposizione promossa dal , ritenendo che l'intimazione di pagamento n. 223136, impugnata presso la CTP di Pt_1
Ragusa e oggetto del pignoramento mobiliare n. 1328/2018 R.G., fosse divenuta definitiva per effetto del passaggio in giudicato della sentenza del 30.4.2019, non impugnata entro i termini di legge.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 15.2.2021, proponeva appello avverso la predetta Pt_1
sentenza n. 162/2020, pubblicata in data 8.10.2020 e mai notificata per i seguenti motivi:
1. Insussistenza, in capo alla SO.G.E.T. del potere di agire nell'interesse del CP_1 Controparte_2
rilevando che, in base alle previsioni contrattuali, la SO.G.E.T. non avrebbe potuto agire CP_1
nell'interesse del stante la scadenza del contratto di affidamento rep. n. 34497 Controparte_2
stipulato il 9.2.2011, intervenuta il 9.8.2013 (a 30 mesi dalla stipula ex art. 3), sicché l'ingiunzione di pagamento, l'intimazione di pagamento e l'atto di pignoramento notificati al , rispettivamente, il Pt_1
6.11.2013, il 17.7.2018 e il 10.10.2018, e dunque dopo siffatta scadenza erano da ritenersi illegittimi.
Con riguardo alla nota del prot. n. 0016920/2018 del 30.5.2018, evidenziava che la Controparte_2
stessa era stata revocata con delibera n. 107 del Consiglio comunale di del 6.12.2018, con cui CP_2
l'Ente locale risolveva formalmente ogni rapporto in essere con travolgendo – in tesi Controparte_1
dell'appellante – anche l'azione esecutiva frattanto promossa nei confronti del Pt_1
2. Irrilevanza, ai fini della decisione di merito del Giudice di Pace di Modica, del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 1142/5/2019 della C.T.P. di Ragusa, pronunciata il 30.4.2019 e depositata il
15.10.2019, osservando che la sentenza che si pronunci esclusivamente su questioni di rito, come l'inammissibilità, non produce sul rapporto tributario un accertamento avente forza di cosa giudicata, avendo in tali casi, il giudicato forza vincolante solo endoprocessuale.
Ancora evidenziava che l'eccepito difetto del potere di agire in executivis della per Controparte_1
conto del prescindeva dall'obbligo impositivo maturato dal , frattanto Controparte_2 Pt_1
divenuto definitivo verso l'Ente comunale. Riteneva che l'eccezione sollevata in sede di opposizione all'esecuzione mobiliare, avrebbe spiegato comunque i suoi effetti, intanto con la sospensione del pignoramento avversato e, poi, nell'introitato giudizio di merito, con l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità dell'atto opposto e di tutti quelli ad esso presupposti (ingiunzione fiscale e intimazione di pagamento). Pertanto, concludeva insistendo per l'irrilevanza, ai fini della decisione nel merito del
Giudice di Pace di Modica, del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 1142/5/2019 della C.T.P.
di Ragusa e per la fondatezza della censura con la quale chiedeva la riforma della sentenza appellata. pagina 2 di 7 3. Ingiustizia del provvedimento di condanna alle spese di lite, chiedendo la riforma del capo di sentenza relativo alle spese di lite, con vittoria delle stesse per entrambi i gradi di giudizio.
4. Sussistenza dei presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 2, Controparte_1
c.p.c., in favore dell'appellante.
Per tutti i superiori motivi, chiedeva, respinta ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1
difesa, in parziale riforma della sentenza n. 162/2020 del Giudice di Pace di Modica, resa nel giudizio n. 1049/2019 R.G. e pubblicata in data 8.10.2020, mai notificata, accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a del potere di agire in executivis nell'interesse del accertare Controparte_1 Controparte_2
e dichiarare l'irrilevanza, ai fini della decisione del giudizio di primo grado, del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 1142/5/2019 della C.T.P. di Ragusa, pronunciata il 30.4.2019 e depositata in segreteria il 15.10.2019; accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c in favore di e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
disporne la liquidazione equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, nonché del sub-procedimento di opposizione all'esecuzione R.G.Es.Mob. n. 1328/2018 avanti il G.E. del Tribunale di Ragusa, conclusosi con l'ordinanza del 9.4.2019, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, ritenendola Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
1. Sull'insussistenza, in capo alla del potere di agire nell'interesse del Controparte_1 CP_2
osservava che, sebbene il contratto di affidamento rep. n. 34497 del 9.2.2011 fosse scaduto il
[...]
9.8.2013, nondimeno l'ente aveva autorizzato la concessionaria al proseguimento delle procedure cautelari ed esecutive con nota del 30.5.2018 prot. n. 0016920/2018 (all. 2 del fascicolo di primo grado). Con tale determina il conferiva formale mandato ai fini della prosecuzione dell'attività CP_2
di riscossione coattiva.
Inoltre, a fronte della tesi dell'appellante secondo cui la carenza di potere della Controparte_1
risulterebbe confermata dalla delibera consiliare n. 107 del 6.12.2018, la quale avrebbe annullato la determina del settore entrate e finanze n.16920/2018, osservava che tale delibera, essendo un atto di indirizzo politico, non poteva annullare la determina dirigenziale.
2. Sull'irrilevanza, ai fini della decisione di merito del Giudice di Pace di Modica, del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 1142/5/2019 della C.T.P. di Ragusa, pronunciata il 30.4.2019 e pagina 3 di 7 depositata in segreteria il 15.10.2019, osservava che il primo giudice aveva correttamente ritenuto che l'avviso n. 223136 (Imposta I.C.I. anni 2009/2010/2011), emesso da e impugnato da CP_1 Pt_1
dinnanzi alla C.T.P. di Ragusa, oggetto del pignoramento n. 1328/2018 R.G.Es.Mob. del Tribunale di
Ragusa, opposto dinnanzi al Giudice di Pace di Modica, era divenuto definitivo, in forza della sentenza del 30.4.2019, emessa dalla C.T.P. e passata in giudicato, poiché non appellata nei termini di legge.
Conseguentemente l'azione esecutiva n. 1328/18 R.G.Es.Mob. Tribunale di Ragusa doveva ritenersi legittima e confermato il relativo capo della sentenza appellata.
3. Per le superiori argomentazioni, la domandava la conferma della sentenza di primo Controparte_1
grado altresì in punto di spese.
4. Chiedeva, inoltre, il rigetto della richiesta di condanna di ai sensi dell'art. 96, Controparte_1
comma 2, c.p.c., in favore dell'appellante, ritenendola infondata.
5. In ogni caso, domandava dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che tutte le difese erano state svolte dalla al solo fine di resistere alle censure mosse da parte Controparte_1
appellante nei confronti della sentenza appellata, nonché per sostenere la legittimità del proprio operato, ma considerato che tutti i ruoli relativi al erano stati riconsegnati all'Ente, Controparte_2
per effetto della cessazione del contratto.
Per tutto quanto sopra, domandava dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Precisate le conclusioni all'udienza del 15.1.2025, svolta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221,
comma IV, del D.L. 34/2020, conv. con L. 77/2020, la causa veniva trattenuta per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Considerato in diritto.
Preliminarmente, preso atto del fatto che tutti i ruoli relativi al sono stati riconsegnati Controparte_2
all'Ente per effetto della cessazione del contratto, occorre, pertanto, a fronte di tale circostanza sopravvenuta, essendo venuto meno l'interesse sostanziale all'accertamento della illegittimità
dell'azione esecutiva intrapresa, dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ciononostante, occorre comunque entrare nel merito e vagliare la fondatezza o meno dell'appello spiegato, ai fini della statuizione sulle spese, da liquidare secondo il criterio della soccombenza virtuale. Sul punto si veda anche Cassazione civile sez. VI, del dì 11.8.2022, n. 24714 per cui “Il
Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio pagina 4 di 7 secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene
solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. sentenza del n. 24234 29.11.2016; Cass. 11494/2004).
Tanto premesso, l'appello è fondato per le ragioni che si passa a esporre.
Nel caso in esame, occorre prender le mosse dal tenore letterale dell'art. 3 del contratto rep. n. 34497, stipulato dalla SO.G.E.T. con il “per la concessione del servizio di aggiornamento Controparte_2
dell'anagrafe tributaria, recupero, evasione e riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) dell'imposta comunale di pubblicità, del canone occupazione suolo pubblico (COSAP)”.
Tale clausola, infatti, prevede una durata contrattuale di mesi 30, decorrenti dalla stipula (9.2.2011) e,
al secondo comma, l'automatica decadenza della concessione alla sua naturale scadenza, il 9.8.2013.
Di poi, ai fini della decisione del presente giudizio, deve valutarsi altresì la determina del CP_2
prot. n. 0016920 del 30.5.2018, a mezzo della quale l'ente autorizzava la a
[...] CP_1
proseguire le procedure cautelari ed esecutive nei confronti dei soggetti destinatari delle ingiunzioni
fiscali notificate.
Tale determina, pertanto – come correttamente ritenuto dal G.E. e diversamente da quanto ritenuto dalla SO.G.E.T. – non può essere interpretata come una proroga dell'originario contratto, anche perché
intervenuta dopo la sua automatica scadenza, per di più a distanza di ben cinque anni.
Non può essere interpretata come proroga, dal momento che – come detto – è intervenuta cinque anni dopo la scadenza naturale e, per di più, non autorizzava la SO.G.E.T. all'avvio di nuove procedure di recupero, evasione e riscossione coattiva delle imposte (peraltro, frattanto affidate, con delibera consiliare immediatamente esecutiva n. 91 del 28.12.2017, ad altro soggetto, sì come si legge nella delibera consiliare n. 107 del 6.12.2018 e nella nota prot. 33408 del 30.10.2018), bensì solo a proseguire quelle procedure, cautelari ed esecutive, nei confronti dei soggetti destinatari delle ingiunzioni fiscali che risultavano già notificate prima della scadenza naturale del contratto, per come si evince dalla motivazione contenuta nel terzo cpv. della determina di che trattasi, allorquando si fa riferimento alle decisioni della C.T.P. di Ragusa.
A fronte di quanto sopra, deve dunque rilevarsi che già l'ingiunzione di pagamento n. 310872 del 2013
restava fuori dalla, sia pur generica, previsione contenuta nella nota citata, dal momento che la stessa fu notificata il 6.11.2013, quando la naturale scadenza del contratto cadeva in data 9.8.2013. pagina 5 di 7 Tanto più lo è, alla luce di tali considerazioni, l'intimazione n. 223136, oggetto del pignoramento opposto, notificata il 17.7.2018, ossia due mesi dopo la detta determina, erroneamente interpretata come proroga contrattuale, poi comunque definitivamente annullata con delibera consiliare n. 107 del
6.12.2018.
Fondato, dunque, e meritevole di accoglimento il motivo d'appello relativo alla carenza di potere di agire in executivis in capo alla atteso che la naturale scadenza del titolo concessorio, Controparte_1
intervenuta il 9.8.2013 e – dopo la determina n. 16920 del 30.5.2018 – la definitiva risoluzione di qualsivoglia rapporto ancora in essere con la società con la delibera consiliare n. 107 del 6.12.2018
(relativamente alla prosecuzione di quelle sole procedure cautelari ed esecutive nei confronti dei soggetti destinatari delle ingiunzioni fiscali che risultavano già notificate prima della scadenza naturale del contratto), hanno determinato la carenza di legittimazione del concessionario, sottraendogli ogni potere di accertamento e di riscossione.
Senza, peraltro, che ciò possa andare in contrasto con quanto statuito con la sentenza n. 1142/5/2019
emessa dalla C.T.P. di Ragusa il 30.4.2019 e depositata il 15.10.2019 – passata in giudicato – la quale si limita ad accertare la legittimità della pretesa tributaria dell'Ente comunale relativa a ICI per gli anni
2009/2010/2011 e non ha alcuna incidenza rispetto all'accertamento della sussistenza del potere di accertamento e riscossione del soggetto concessionario, venuto meno per la scadenza del titolo concessorio e la definitiva risoluzione di qualsivoglia rapporto con la società appellata.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, l'appello è fondato e, tuttavia, tenuto conto del fatto che tutti i ruoli sono stati riconsegnati al proprio in virtù della cessazione del contratto, va Controparte_2
dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale, vanno a questo punto poste a carico della liquidate come in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio in ragione Controparte_1
dell'attività effettivamente svolta e del valore della controversia.
Deve invece ritenersi inammissibile la domanda di liquidazione delle spese della fase cautelare svoltasi dinnanzi al G.E. in quanto avanzata per la prima volta solo in appello.
Deve, infine, rigettarsi la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti ex art. 96, coma 2, cpc,
in difetto di qualsiasi prova al riguardo non fornita dall'appellante della sussistenza di aver subito un danno dalla condotta processuale tenuta dalla odierna appellata.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Ragusa, nella persona del Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 592/2021 R.G., così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in Controparte_1
favore del procuratore antistatario, che liquidano in € 125,00 per esborsi e in € 457,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, quanto al primo grado di giudizio, ed in € 177,00 per esborsi e in € 952,00, per compensi professionali, quanto al secondo grado;
Rigetta la domanda di condanna della SO.G.E.T. s.p.a. ex art. 96 comma 2 c.p.c.
Così deciso in Ragusa, in data 5.05.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
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