TRIB
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2024, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R.V.G. 2502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2502/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 26 novembre
2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Laura Fasulo
E nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Francesca Napoli
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.11.2024 e premettevano di avere Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 10.06.1999 nel comune di EB (Sa), trascritto nel registro di stato civile
1 R.V.G. 2502/2024
del suddetto comune al n. 38 P. II S. A anno 1999 e che dalla loro unione erano nati Per_1
(24/12/1999), (nato il [...]) e (05/05/2010). Per_2 Per_3
Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei suddetti coniugi con sentenza non definitiva n. 299/2021 pubbl. il 26/01/2021 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni disposte in sede di separazione e, precisamente: “
1. Il figlio resterà affidato in maniera esclusiva al Per_3
padre, sig. , presso cui continuerà ad essere collocato stabilmente;
2. quanto al diritto Parte_1
di visita del minore, la sig.ra potrà incontrare il figlio minore solo previo Controparte_1 Per_3
suo consenso e concordando direttamente con il medesimo tempi e modalità degli incontri;
3. la casa familiare sita in EB (SA) alla Via Pio XII n. 92, in comproprietà ai coniugi, resterà assegnata al sig. per viverci con la prole;
4. il sig. si farà carico integrale del Parte_1 Parte_1
Per_ mantenimento ordinario del figlio minore mentre per gli altri due figli, e , Per_3 Per_1
maggiorenni e conviventi con il padre, non andrà previsto alcun assegno di mantenimento in quanto indipendenti economicamente;
5. le spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore saranno a carico della sig.ra nella misura del 20% e a carico del sig. per il Per_3 CP_1 Pt_1
restante 80%;
6. la sig.ra si impegna a cambiare la propria residenza, entro e non oltre 30 CP_1
giorni dalla sottoscrizione dei presenti accordi;
7. i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni forma di mantenimento personale e dichiarando di non aver nulla a pretendere a titolo di assegno di mantenimento divorzile, l'uno nei confronti dell'altro;
8. entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, entro il termine di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio, ex dl. del 28.01.2013 n. 154, art. 337 sexies, per la presenza di figlio minore, dichiarando la loro disponibilità al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti nonché alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari per il figlio minore;
9. le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti, con esclusione del vincolo della solidarietà (art. 13 L.P.). 10. i coniugi dichiarano espressamente di rinunziare sin d'ora, come in effetti rinunziano, una volta pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'impugnazione della stessa.”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il
2 R.V.G. 2502/2024
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 26 novembre 2024, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.06.1999 nel comune di EB (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 38 P. II S. A anno 1999 tra , nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], C.F.: alle Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EB (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
3 R.V.G. 2502/2024
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2502/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 26 novembre
2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Laura Fasulo
E nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Francesca Napoli
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.11.2024 e premettevano di avere Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 10.06.1999 nel comune di EB (Sa), trascritto nel registro di stato civile
1 R.V.G. 2502/2024
del suddetto comune al n. 38 P. II S. A anno 1999 e che dalla loro unione erano nati Per_1
(24/12/1999), (nato il [...]) e (05/05/2010). Per_2 Per_3
Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei suddetti coniugi con sentenza non definitiva n. 299/2021 pubbl. il 26/01/2021 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni disposte in sede di separazione e, precisamente: “
1. Il figlio resterà affidato in maniera esclusiva al Per_3
padre, sig. , presso cui continuerà ad essere collocato stabilmente;
2. quanto al diritto Parte_1
di visita del minore, la sig.ra potrà incontrare il figlio minore solo previo Controparte_1 Per_3
suo consenso e concordando direttamente con il medesimo tempi e modalità degli incontri;
3. la casa familiare sita in EB (SA) alla Via Pio XII n. 92, in comproprietà ai coniugi, resterà assegnata al sig. per viverci con la prole;
4. il sig. si farà carico integrale del Parte_1 Parte_1
Per_ mantenimento ordinario del figlio minore mentre per gli altri due figli, e , Per_3 Per_1
maggiorenni e conviventi con il padre, non andrà previsto alcun assegno di mantenimento in quanto indipendenti economicamente;
5. le spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore saranno a carico della sig.ra nella misura del 20% e a carico del sig. per il Per_3 CP_1 Pt_1
restante 80%;
6. la sig.ra si impegna a cambiare la propria residenza, entro e non oltre 30 CP_1
giorni dalla sottoscrizione dei presenti accordi;
7. i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni forma di mantenimento personale e dichiarando di non aver nulla a pretendere a titolo di assegno di mantenimento divorzile, l'uno nei confronti dell'altro;
8. entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, entro il termine di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio, ex dl. del 28.01.2013 n. 154, art. 337 sexies, per la presenza di figlio minore, dichiarando la loro disponibilità al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti nonché alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari per il figlio minore;
9. le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti, con esclusione del vincolo della solidarietà (art. 13 L.P.). 10. i coniugi dichiarano espressamente di rinunziare sin d'ora, come in effetti rinunziano, una volta pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'impugnazione della stessa.”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il
2 R.V.G. 2502/2024
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 26 novembre 2024, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.06.1999 nel comune di EB (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 38 P. II S. A anno 1999 tra , nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], C.F.: alle Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EB (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
3 R.V.G. 2502/2024
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
4