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Articolo 4 della Legge 30 novembre 1957, n. 1209
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Articolo 3
Legge 30 novembre 1957, n. 1209
Articolo 4 della Legge 30 novembre 1957, n. 1209
Versione
28 dicembre 1957
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1957
Vedi fonte istituzionale