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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 9700/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. IO IL ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Roberta Vegetti e Vincenzo Parte_1 C.F._1
Stochino, con domicilio eletto in Milano, Via Guido D'Arezzo 15
RICORRENTE contro
), con gli Avv.ti Marco Controparte_1 P.IVA_1
CH e RA MO, con domicilio eletto in Milano, Viale Regina Margherita 41
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 02/08/2024,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
In via principale
1) accertare e dichiarare la nullità e/o ritorsività e/o illegittimità per insussistenza del fatto contestato del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 18 gennaio 2024 e ricevuta il 01 febbraio 2024;
2) accertare e dichiarare che l'avvenuto demansionamento del ricorrente (già accertato fino alla data del 06/12/2022 con la sentenza del Tribunale di Milano n. 715/2024 emessa in data 09/02/2024 e pubblicata in data 05/04/2024), è proseguito senza soluzione di continuità fino alla data dell'intervenuto (illegittimo) licenziamento intimato con lettera datata 18 gennaio 2024 e ritirata dal sig. in data 01 febbraio 2024, Pt_1 3) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dei provvedimenti disciplinari comminati rispettivamente in data 17/06/2022 (7 giorni sospensione), 13/04/2023 (1 ora di multa), 13/04/2023 (3 ore di multa), 05/05/2023 (4 ore di multa), 05/06/2023 (4 ore di multa), 06/06/2023 (1 ora di multa), 03/07/2023 (5 giorni di sospensione), 11/08/2023 (4 ore di multa), 14/12/2023 (4 ore di multa) e 16/01/2024 (1 giorno di sospensione) al dipendente per insussistenza dei fatti contestati e/o in quanto fondate su condotte Parte_1 non costituenti illecito disciplinare e comunque per genericità e tardività delle contestazioni, con lesione del diritto di difesa del ricorrente, e/o comunque per sproporzionalità dei provvedimenti assunti, con conseguente declaratoria di illegittimità delle sanzioni inflitte, con ogni provvedimento consequenziale ivi compreso la restituzione delle somme illegittimamente trattenute in forza di tali sanzioni e per l'effetto:
4) condannare la convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L. 300/1970 (o di altra norma ritenuta applicabile) a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro e comunque (per effetto dell'accertamento e della declaratoria di cui al punto 2) in mansioni conformi al proprio livello, nonché a corrispondere a titolo risarcitorio al medesimo tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione al tallone retributivo lordo (sempre per effetto dell'accertamento e della declaratoria di cui al punto 2) di € .3.378,74 (€
2.896,06 x 14 : 12), ovvero al diverso tallone retributivo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto in corso di causa, oltre
5) a condannare la convenuta alla corresponsione di un importo a titolo di dequalificazione / CP_1 demansionamento calcolato nella misura del 25% della retribuzione lorda mensile percepita nel periodo di dequalificazione dal 06/12/2022 al 01/02/2024 (paria 14 mesi), ossia € 717,88# (pari al 25% della allora retribuzione lorda che ammontava ad € 2.871,54#) per 14 e così complessivamente € 10.050,00# da maggiorarsi di interessi al saggio legale dalla data del deposito del ricorso al saldo effettivo.
Oltre
6) a condannare alla restituzione in favore del sig. di tutte le somme indebitamente CP_1 Parte_1
e illegittimamente trattenute in forza delle sanzioni disciplinari qui impugnate.
In subordine
7) fermo l'accertamento di cui al punto 1, 2 e 3 e le condanne conseguenti di cui ai punti 5 e 6, e quindi in subordine al solo precedente punto 4, condannare il convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge 300/1970 (o di altra norma ritenuta applicabile), al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto quantificata in € 81.089,68 (€
2.896,06 x 14 : 12 x 24) ovvero quel diverso importo che dovesse risultare dovuto e/o equo e/o di giustizia;
In via ulteriormente subordinata
8) fermo l'accertamento di cui al punto 1, 2 e 3 e le condanne conseguenti di cui ai punti 5 e 6, e quindi in via di ulteriore subordine rispetto al precedente punto 7, nella davvero non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere legittimo il licenziamento operato da con raccomandata ricevuta dal lavoratore in CP_1 data 01 febbraio 2024 sussistendone la giusta causa, accertare e dichiarare comunque la illegittimità / inefficacia del licenziamento per violazione della procedura disciplinare prevista all'art. 7 della Legge 300/70 e per l'effetto
2 | 39 condannare la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
9) con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza al saldo;
10) con condanna del convenuto al pagamento dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio.
Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
È documentale che veniva assunto da Parte_1 [...]
in data 4 ottobre 1993, con inquadramento al secondo livello e, Controparte_1 per quanto di rilievo, mansioni di assistente di direzione dei sistemi informativi.
È, del pari, documentale che, con sentenza n. 715/2024, il Tribunale di Milano accertava il demansionamento professionale patito dal ricorrente, sebbene, a dire di quest'ultimo, pur dopo tale decisione, la società continuava a fargli svolgere le inferiori mansioni di magazziniere- ricevitore.
Per quanto di interesse, con lettera del 28/12/2023 la cooperativa elevava al lavoratore una contestazione disciplinare relativa a fatti intercorsi con un collega il precedente 21 dicembre 2023
(sui quali si tornerà diffusamente in prosieguo), contestando altresì numerose sanzioni disciplinari irrogategli nel tempo ai fini della recidiva;
all'esito intimava il licenziamento disciplinare in questa sede impugnato in uno con le citate sanzioni disciplinari.
Nel presente giudizio ha, innanzitutto, dedotto la natura ritorsiva del Parte_1 recesso, in ogni caso illegittimo anche nel merito, con tutte le invocate conseguenze di legge;
ha, poi, richiesto la condanna della cooperativa al risarcimento del danno patito per il permanere del demansionamento già accertato dal Tribunale di Milano.
È stata quindi disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente della convenuta, il ricorrente ha sporto una denuncia penale nei miei confronti;
Testimone_1 apitoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro per la convenuta dal 2009 – 2010, sono capo sala e coordinatore del reparto generi vari;
il ricorrente lavorava al ricevimento merci, che è un reparto che condivide con il nostro la ribalta;
mi ricordo dell'episodio dell'aprile 2022, il ricorrente stava tirando giù un bancale di birre e caddero uno o due cartoni, e alcune bottiglie si ruppero e il ricorrente lasciò o le bottiglie rotte o il cartone dove si erano rotte in un carrello;
ricordo la scena di questo carrello con le birre rotte;
3 | 39 a quel punto chiesi al ricorrente se potesse pulire le birre che ancora erano sane e metterle al banco e buttare il resto, ma lui si arrabbiò e mi disse che non potevo dargli ordini, io mi imposi dicendogli che competeva a lui sistemare quel danno, e lui mi dette del 'paralitico', in quanto non riuscivo a metterlo apposto io stesso;
a fianco a me c'era il mio capo reparto mi sono girato verso di lui chiedendogli se aveva sentito Parte_2 l'insulto che mi aveva rivolto, ma hi aveva un timore reverenziale per i modi del ricorrente e Pt_2 per paura mi disse di non aver sen sulto;
nella corsia a fianco c'era la collega , che lavora al reparto casse e si trovava in magazzino a prendere Testimone_2 dei cassetti, e a mia domanda mi di tito quanto dettomi, io ho poi comunicato la vicenda al direttore
, io poi non sono stato più sentito dalla società; CP_2
ho mai avuto nulla contro io ho sempre cercato di essere professionale mandando avanti il Pt_1 processo lavorativo, non l'ho mai insultato i sono stato io ad essere da lui insultato;
preciso che il dipendente non in grado di venire al lavoro chiama il centralino che mi passa la chiamata e vengo informato;
il centralino è operativo anche alle 4 o 5 del mattino, all'inizio è presente una guardia che apre coi panettieri e viene sostituita verso le 7 o le 8, comunque il centralino è sempre presidiato da qualcuno;
quanto alla vicenda di dicembre dell'anno scorso, si era sotto Natale;
preciso che a disposizione del ricevimento ci sono sempre stati un muletto piccolo e un muletto grande detto tre piani per stoccare la merce in piani più elevati;
il resto dei muletti in magazzino sono destinati al reparto generi vari;
noi la mattina dobbiamo fare la c.d semina che consiste nel portare fuori i bancali interi dal magazzino, per i quali servono mezzi elettrici, e lasciare di corsia in corsia il bancale per terra, finché non svuotiamo il polmone dove ci sono tutti i bancali;
in un secondo momento mando i mei addetti a caricare la merce, ma in quel caso non servono mezzi;
in quel caso il ricorrente non si limitava a tenere i due muletti di cui ho detto, ma pretendeva che nel suo reparto ce ne fossero due piccoli e due grandi;
ci mancava quindi sempre almeno un muletto, il ricorrente era solito opporsi agli addetti che volevano recuperarli e venivano da me dicendomi che non potevano così lavorare, e io intervenivo;
ma essendo impossibile dialogare con il ricorrente io andavo al reparto, recuperavo il muletto e nonostante le invettive del ricorrente me ne andavo;
ricordo che il ricorrente, visto che nonostante le provocazioni non riusciva a farmi innervosire, la settimana prima del 22 dicembre, quando ero andato a recuperare il muletto, provò a bloccarmi, io ero fuori ribalta e dovevo portare dei bancali vuoti, e nell'entrare dentro dalla ribalta il ricorrente mi bloccò il passaggio mi pare con dei bancali impedendomi di fare il mio lavoro;
a quel punto io ho mollato il muletto e lo vedo andare per prenderlo, e ci siamo trovati entrambi spalla a spalla per prendere il manico, al che lui mi disse in maniera teatrale che io stessi alzando le mani, ricordo di essermi girato dicendogli che non l'avevo nemmeno toccato;
ricordo che poi era arrivato e ha intimato a di lasciarmi stare e partì una discussione tra i due;
CP_2 Pt_1 ricordo di aver sentito l'au nda registrato d ente e di non aver sentito la parte dell'intervento di;
CP_2 la a del 22 dicembre come sempre alle 6 del mattino fornisco le indicazioni sulla semina ma c'erano due addetti senza muletti, visto che mancava un ulteriore muletto piccolo che era messo in carica all'ufficio del ricorrente fuori ribalta con un cartello che diceva non toccare vedo i miei addetti che tornando mi dissero che non faceva prendere loro il muletto e che uno aveva il Pt_1 cartello 'non toccare'; io vado per prendere il muletto con questo cartello, inizio a spostarlo e in quel momento arriva di corsa il ricorrente verso le pale del muletto e io mi fermo, e lui mi disse che gli stavo facendo male e gli dissi che non lo stavo nemmeno toccando, al che disse che gli avevo schiacciato il piede col muletto e guardando vidi che lui spingeva il piede verso la pala del muletto;
peraltro in quel punto il muletto è vuoto visto che non ha le ruote, era impossibile salire con le pale sopra il piede;
a quel punto ho fatto un movimento laterale col muletto per dimostrare al ricorrente che il suo piede non era incastrato, al che il ricorrente è salito coi piedi sulle pale ponendosi di fronte a me, dicendomi con fare provocatorio che io era pagato ma ero lì a non far niente;
trovandomi nella impossibilità di far lavorare i miei addetti, mentre il ricorrente era sempre sulle pale del muletto, gli dissi simpaticamente 'sei stupendo' con una risatina, trovavo la situazione paradossale;
al che lui mi disse: 'Sei anche frocio', al che gli dissi che mi stava offendendo, e lui mi disse che non era una offesa, ma io gli dissi che semmai per non esserlo di doveva dare dell'omossessuale, e lui ha ribattuto chiedendomi se altri mi avessero chiamato frocio;
4 | 39 sono tornato senza muletto dagli addetti, e poi ho visto dalle porte a soffietto che stava tornando all'ufficio e Pt_1 ho provato a riprendere il muletto ma lui subito ha fatto uno scatto verso il m ho mollato il manico;
mi sono spostato e ho preso il muletto grande e l'ho portato al mio addetto e il lavoro è continuato;
nel mio ruolo di capo sala mi trovavo spesso a uscire fuori col bancale vuoto e spesso usciva il ricorrente e mi rivolgeva un ghigno per provocarmi ma non ho reagito, questo dalle 6 alle 7 di quella mattina;
a un certo punto ero in una corsia per seminare l'ultimo bancale e lo vedo dirigersi al centralino e girandosi verso di me mi rivolgeva un ghigno, ma non do peso alla vicenda;
dopo 10 o 15 minuti viene da me per dirmi che gli avevo detto che l'avevo investito col CP_2 Pt_1 muletto, io sono scoppiato a ridere orrente fosse lle 7 al centralino sapendo che è l'ora di arrivo del direttore, dopo venne comunque chiamata l'ambulanza, fino ad allora non ho mai nemmeno pensato mi potesse denunciare;
io non ho mai denunciato non mi sono mai nemmeno posto la questione perché ritenevo che nonostante gli Pt_1 insulti non ne valesse la pe to anche per il tipo di persona equilibrata che ritengo di essere;
io personalmente non ho mai ricevuto contestazioni disciplinari per vicende relative al ricorrente, so che lui scriveva spesso non solo su di me ma per discussioni anche coi miei addetti, ragione per cui loro avevano paura, e queste cose si venivano a sapere e capitava mi chiedessero conto di cos'era successo;
tengo a precisare che sui fatti del 22 dicembre, ricordo che col mio avvocato ho ascoltato l'audio di quanto accaduto ed era stata tagliata la parte degli insulti del ricorrente contro di me;
quel 22 dicembre non ho mai visto il ricorrente zoppicare, anzi camminava normalmente e come detto ha fatto pure uno scatto quando ha provato a prendere la seconda volta il muletto.
*** Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente della convenuta, indifferente Testimone_3 pitoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro per la cooperativa dal 2003, oggi sono responsabile d'area, prima sono stato direttore dell'ipermercato di
CP_3 alla vicenda delle birre dell'aprile 2022 che vide coinvolti e mi venne raccontata da CP_4 Pt_1 e forse dal capo reparto mi pare che il r ve lto un insulto a CP_4 Parte_2 CP_4 al paralitico o qualcosa de non ricordo se per questa vicenda ho parlato col ricorrente;
ricordo invece la vicenda di aprile 2023, segnalò la presenza in magazzino di piccioni ed escrementi, ricordo Pt_1 svariate mail da lui inviate tanto a me che io preposto in persona di Testimone_4 in quella occasione ricordo che noi eravamo intervenuti, anche se c'era lgere le ditte, ed era un periodo ventoso e il ricorrente lamentava che il vento spostasse gli escrementi nella ribalta;
la ditta è intervenuta, tra l'altro si tratta di un intervento che prevede uno smaltimento come rifiuto speciale, e mettemmo delle reti esterne per non fare accedere i piccioni anche con spuntoni, ma capitava entrassero comunque;
per evitare che i loro escrementi col vento entrassero in ribalta mettemmo anche dei pannelli;
credo che RSPP, verificò che l'ambiente fosse salubre;
Testimone_4 una volta entrato a lavorare, ma si era assentato tra la segnalazione e l'intervento dicendo che Pt_1 l'ambiente lavorati andava bene;
non ricordo ma mi pare che qualche mail venne a lui inviata, peraltro se non era tranquillo di lavorare in quel reparto poteva anche andare a lavorare altrove per caricare bancali, ma non ricordo se qualcuno gli offrì questa possibilità; ricordo che ad aprile 2023 non avevo concesso a ferie per il sabato di Pasqua, già era un periodo difficile e in Pt_1 più era il primo anno di apertura a Pasquetta, gli lui era previsto a lavoro, gli dissi che al più avrei pensato di dargli ferie per una intera settimana ma non per il giorno singolo;
a quel punto, dopo avergli spiegato la situazione, lui non la prese bene, mi disse qualcosa sul suo avvocato con tono minaccioso, forse ero già stato in tribunale come testimone in una sua causa, non sono sicuro quando ma in quei giorni lui mi fece anche il gesto delle manette;
io ho avvisato della vicenda la direzione del personale, se non erro era presente la collega delle Testimone_5 casse o era comunque nei pressi e ha sentito urlare il ricorrente;
preciso che sul sabato di ferie di regola è il giorno per noi più alto vendente e difficilmente lo si dà di ferie;
in caso di problemi come malattie o ritardi, tendenzialmente occorre avvisare un'ora prima;
peraltro, il ricorrente era tra i primi ad arrivare alle 4.45 quindi non aveva nessuno da avvisare prima, ma una volta che la guardia finiva il giro di apertura alle 5.15 massimo 5.20 si sedeva al centralino, e a quel punto si poteva chiamare visto che restava lì a presidiare, mentre il ricorrente chiamava sempre alle 6.30;
5 | 39 nel caso di cambio turno o dell'orario mandavamo all'inizio una mail al ricorrente, poi il direttore del personale
[...] gli mandò una email dicendogli che doveva essere lui a farsi carico, nel caso di assenza e al rient Tes_6
per sincerarsi dell'orario; questo dopo uno scambio di mail con visto che giustamente il ricorrente si lamentava che gli venissero Tes_6 inviate mail mentre era in malattia, si dec lora fosse lui a contattarci al rientro per sapere i suoi orari;
questo era nato dal fatto che per circa dieci mesi assente per malattia il ricorrente non aveva fatto il turno delle 5 e in suo luogo se ne erano fatti carico i colleghi e quindi, per compensare, al suo rientro veniva destinato a questo turno;
quanto alla vicenda di dicembre 2024, era il 21 o il 22, io arrivai al centralino e trovai che mi disse che Pt_1 lo aveva colpito col muletto e aveva male al piede, al che gli dissi che bisognava re l'ambulanza, lo CP_4 ralino;
chiesi subito conto della vicenda a lui mi raccontò che come ogni mattina c'era da litigare col per i CP_4 Pt_1 muletti che lui riteneva di sua pro dendo agli addetti di lavorare, e se ne occupava lui venen dito verbalmente da che quella mattina gli era venuto incontro bloccandogli la strada e a suo dire venendo colpito, Pt_1 nvec se di non averlo colpito e anzi che il ricorrente gli aveva anche dato del frocio;
CP_4
seduto al centralino e poi è stato portato via in barella, quello stesso giorno in tarda mattinata è Pt_1 tornato e i so ricordo che zoppicava;
l'infortunio è accaduto forse verso le 6.10, io arrivai un'ora dopo, so che un muletto sul piede fa male;
ricordo che qualche giorno prima o una settimana, credo avesse messo dei bancali ostruendo il passaggio a Pt_1 che stava conducendo un mezzo, non r dettagli ma ricordo che gridava all'indirizzo di CP_4 Pt_1 qualcosa tipo 'vada a lavorare', non ricordo insulti;
CP_4 ni per sedare la rissa verbale, mi pare urlasse solo peraltro spesso parlando con lui anche se non Pt_1 vuoi gridare devi alzare la voce, lui aveva il vizio di sovrastare;
quando sono intervenuto, credo di aver parlato solo con dicendogli di non urlare col collega, e lui mi pare Pt_1 abbia smesso, mi disse che tutelavo sempre pe tare la voce di che mi pare stesse urlando CP_4 Pt_1 all'indirizzo di l'ho dovuta alzare a CP_4 quanto alla qu li alterchi sui muletti, la problematica mi venne posta spesso dal ricorrente, era peraltro un problema normale che diventava critico solo quando era coinvolto in quanto si voleva tenere i muletti anche Pt_1 quando era da solo, peraltro io non ero presente a quell'ora, so e questo succedeva solo quando c'era il ricorrente e non altri colleghi;
la criticità sui muletti non ha soluzione, salvo le priorità per cui se c'è un camion da scaricare è la prima operazione da fare, negli altri casi si confida sempre nel buon senso, un ufficio fece un conteggio sui muletti necessari per ogni negozio ivi compreso il nostro;
mi pare mi abbia detto di atteggiamenti di nei suoi confronti ma non ricordo nulla di specifico, se Pt_1 CP_4 dava email l'avrò condivisa con la direzion ale;
Tes quanto alla vicenda di maggio 2023 tra il ricorrente e il collega ricordo di essere arrivato al mattino e nel mentre ho visto il ricorrente andare a casa e lui mi disse che stava Tes Tes ho chiesto a ricevitore, cos'era successo, lui mi disse che avevano discusso, se non erro stava portando un bancale in a ndita, forse l'edicola, e fuori c'era un vettore da scaricare al quale disse c rebbe scaricato il ricorrente, che non lo fece peraltro avendo ragione visto che non erano ancora le 7 che è l'orario di scarico, e al Tes Tes rientro di era nata una discussione tra i due, e l'aveva vissuta male;
quanto all nda del giugno 2023, mi pare che aveva dato come reso un cartone sbagliato, scambiando del Pt_1 fritto misto con del merluzzo, il fritto viaggiò a u ratura sbagliata e abbiamo dovuto buttare tutto;
in teoria in cella c'era il reso con appiccicato il ritiro dalla vendita, il ricorrente penso abbia preso il cartone sbagliato;
non ricordo come si difese il ricorrente in proposito.
*** Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, attualmente pensionato, indifferente Persona_1 i capitoli di prova ammessi il teste così risponde: ho lavorato per la convenuta dal 1990 fino al pensionamento dell'aprile 2024, da ultimo responsabile ortofrutta, insieme al ricorrente ho lavorato a dove sono stato ricevitore, lavorava anche lui al ricevimento al suo CP_3 Pt_1 arrivo io già vi lavoravo da un ann no e mezzo;
non ho ricordi dettagliati ma è vero che il ricorrente si era lamentato della presenza di escrementi in ribalta, ricordo che venne pulito sopra la tettoria e forse avevano cambiato le reti;
non ricordo se decise di rimanere a casa finchè non fossero stati ultimati gli interventi;
Pt_1 quanto alla vic giugno 2023, mi ricordo che di primo mattino stavo portando un bancale, non ricordo l'orario, si iniziava alle 5 o alle 6.40;
6 | 39 portavo un bancale dei giornali e c'era fuori un camion dei freschi credo della pasta novella, di regola prima CP_ dovevamo portare i giornali e fare i camion dei freschi della , in ogni caso mi venne chiesto se si poteva scaricare il camion e io dissi all'autista che se ne sarebbe occupat con il quale ho poi avuto una discussione;
Pt_1 lui si era rifiutato di scaricare visto che non erano ancora le 7 e che non ero nessuno per ordinarglielo, non ricordo cosa gli dissi, poi forse l'ho fatto io e lui se non erro era tornato a casa dopo essersi sentito male;
lui dopo la discussione ricordo che mi faceva le facce, quasi per provocarmi anche canzonando la mia voce prendendomi in giro, poi mi disse che stava male e tornava a casa;
lo scarico dei camion alle 7 non era una regola, davamo come detto prima la precedenza agli autisti dei freschi della CP_ CP_
, quel camion non era della ma si poteva secondo me scaricarlo, ritenevo che fossimo nelle condizioni di lo fare;
nel caso di turno alle 5 a me non è mai capitato di arrivare in ritardo;
peraltro dopo le 5.10 o le 5.15, dopo il giro, la guardia presidiava il centralino e di lì non si doveva più muovere, e rispondeva al telefono;
non ho mai visto discussioni tra e sui muletti, ricordo una discussione tra di loro, ho sentito del Pt_1 CP_4 vociare, non so di cosa discutesse noi dovevamo avere un mulettino e un muletto per abbassare e alzare i bancali, poi se si poteva averne due per le nostre necessità li tenevamo;
al mattino capitava di parlare tra colleghi, quando magari dalle 5 alle 6.40 si era da solo, che i colleghi mi chiedevano un muletto per alzare i bancali, io glielo davo con l'impegno che poi me lo restituissero;
in occasione della mia discussione con di cui ho detto non sono stato né sanzionato né oggetto di Pt_1 contestazione disciplinare.
*** Viene introdotto testimone di aprte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente della convenuta, indifferente Testimone_8 itoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro per la cooperativa da 25 anni, sono attualmente addetta alle vendite e generi vari;
conosco il ricorrente, non abbiamo mai lavorato assieme;
mi ricordo dell'episodio del dicembre 2023; erano circa le 6 del mattino e il mio responsabile dell'epoca mi disse di prendere un mezzo per la Testimone_9 semina della merce sui bancali, la merce va poi posizionata nel si trattava di un muletto;
sono andata in ribalta dove di solito si trovano i muletti, la saracinesca era chiusa, il che vuol dire che i camion del mattino che consegnano il fresco erano già arrivati;
stava accatastando i bancali vuoti, nella ribalta c'erano l'elevatore che lui stava usando e tre muletti piccoli per Pt_1 rto delle merci;
uno aveva un cartello che diceva che era non utilizzabile, e ne rimanevano altri due, e mi sono recata a prendere uno di questi due muletti liberi, passando dietro le spalle di gli ho detto che stavo prendendolo, giusto per evitare Pt_1 che se fosse retrocesso con l'elevatore ci potessimo sco a quel punto mi disse 'No', senza altre spiegazioni, tanto che sul momento ho pensato fosse una battuta;
Pt_1 io ho preso ue il muletto e a un certo punto, non ricordo di preciso, lui mi disse che 'qui nessuno faceva quello che gli si dice”; ho comunque preso il muletto e non mi ha ostacolato;
Pt_1 alle 7 finita la semina, dovend raccolta per la quale il muletto non mi serviva, sono tornata in ribalta, la saracinesca era ancora abbassata, non c'erano camion;
mi chiese il nome, al che gliel'ho detto, e lui mi disse che ero una persona maleducata e sgradevole, sul Pt_1 to dissi solo che non ero d'accordo, al che mi disse di andarmene che lui con me non avrebbe parlato, che parlava solo con quelli del suo reparto;
alle 7.30 mentre caricavo la merce, all'arrivo del direttore del supermercato, gli ho raccontato l'episodio per capire se c'erano nuove direttive per l'utilizzo dei mezzi ma lui mi disse che potevo tranquillamente utilizzarli;
poi il direttore mi ha chiesto di mettere nero su bianco quel che era successo;
io personalmente in precedenza non avevo mai avuto problemi con per quanto concerne i muletti;
Pt_1 posso però confermare che c'erano stati altri episodi con colleghi cu aveva inibito l'utilizzo dei mezzi;
Pt_1 i muletti sono più di tre, forse sette in tutto, ma quelli della ribalta mo normalmente, visto che lì mettiamo tutti i muletti a caricare, salvo i reparti come l'ortofrutta che hanno modo di ricaricarli;
io iniziavo il turno alle 6 del mattino;
nel caso di ritardi telefonavo al centralino che mi metteva in contatto col responsabile;
7 | 39 il centralino è operativo anche prima delle 6, noi entriamo alle 5.45, mentre i ricevitori iniziano prima di quell'ora, in quel caso al centralino c'è comunque una guardia presente, visto che il personale entra alle 5 del mattino, anche se si entra da una porta di sicurezza;
io non ho mai lavorato in ribalta, ci passo solo, all'epoca c'erano addetti quattro ricevitori.
*** Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, direttore risorse umane della convenuta, indifferente, non sono legale rappresentante;
Testimone_10 prova ammessi il teste così risponde: io ho firmato la procura alle liti per i difensori della convenuta, come da procura conferitami dalla cooperativa;
lavoro per la convenuta dal 1992, inizialmente come addetto alle vendite, sono direttore risorse umane dal 2018 o 2019; sono stato interessato delle vicende disciplinari del ricorrente, a mia memoria però non ne sono mai stato diretto testimone;
quanto alle vicende di aprile 2022 tra sulla scatola di birre, non me la ricordo;
CP_4 Pt_1 nel caso di dipendente in ritardo al e al centralino, dove c'è sempre presente la guardia, fermo restando che c'è sempre un responsabile di apertura;
la guardia al centralino presidia sia gli ingressi che il telefono, se necessario passa la telefonata al responsabile presente;
mi ricordo della vicenda di aprile 2023 quando segnalò la presenza di escrementi di piccione in reparto;
Pt_1 ricordo che era arrivata dopo una tormenta di Milano che aveva comportato distacco di guano in ribalta, ed era arrivata dal negozio la segnalazione;
ho subito mandato l'RSPP per ragioni igieniche e di smaltimento, lui andò in loco e verificò con il rappresentante della sicurezza quale zona fosse agibile, attivarono la società per lo smaltimento, non ricordo quando ma uscii anche l'Asl su segnalazione anonima che verificò che l'area era agibile;
l'area dove c'era lo sporco era stata inibita subito, la pulizia venne fatta non ricordo se il giorno dopo ma in ogni caso velocemente;
ricordo che scrisse che non voleva lavorare visto che il reparto non era sicuro, ma gli scrivemmo che dopo Pt_1 verifica con si poteva lavorare, ma lui ci scrisse che non riteneva ci fossero le condizioni per lavorare, se non erro gli rispondemmo che era vero il contrario;
in quel periodo ci furono questioni con per un periodo di ferie prima di Pasqua, periodo in cui noi non diamo Pt_1 ferie come prima di Natale se non in ca onali, trattandosi di periodi con le maggiori vendite durante l'anno; ricordo che erano state rifiutate a le ferie prima di Pasqua, non ricordo altro della vicenda;
Pt_1 ricordo poi, ma non in quale co he , all'epoca direttore dell'ipermercato, mi raccontò che in CP_2 uno scambio con lo aveva visto fargl anette, non ricordo se in relazione ad una accusa di falsa Pt_1 testimonianza, ve ci aveva contattato per l'episodio che lo aveva turbato;
CP_2 ricordo che con ato un problema sui turni, quello del mattino presto dell'apertura, che lui si lamentava Pt_1 gli fosse sempre to, ma dipendeva dal fatto che quando gli veniva assegnato era assente per varie ragioni e i colleghi se ne lamentavano e si era deciso che al rientro dovesse recuperare i turni non fatti;
in caso di assenze, ricordo che si era lamentato per iscritto del fatto che gli fossero stati comunicati per email Pt_1 e lui aveva rappresentato che era un problema l'accesso alla mail , al che gli dicemmo che non era un problema e in quel caso di chiamare lui per avere i turni;
ricordo poi della vicenda tra del dicembre 2023; CP_4 Pt_1 mi venne riferito se non err sono sicuro fosse stato lui o il responsabile del personale locale;
CP_2 mi dissero che per non dere a un muletto si era frapposto davanti alle forche e nel farlo si Pt_1 CP_4 era fatto anche c'era poi stato un dive le tra a aveva dato a del Pt_1 CP_4 Pt_1 CP_4 frocio;
io personalmente non ho sentito i due interessati;
non ricordo se in precedenza mi sia stato riferito di problemi tra e Pt_1 CP_4 ricordo che alla ribalta i muletti erano utilizzabili da tutti, salvo che un paio di muletti potevano Pt_1 essere usati dal solo personale della ribalta;
non ricordo se avevo anche ricevuto prima una mail sull'utilizzo dei muletti, ma ribadisco fosse un finto problema per quanto detto;
quanto alle contestazioni disciplinari gli approfondimenti vengono fatti o dalla mia vice responsabile di sede,
[...] Per_
, o dalla coordinatrice dei responsabili locali, di Capua, che in quel caso sente i responsabili locali Per_2 'è sempre un responsabile apertura.
***
8 | 39 Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente della convenuta, indifferente Testimone_11 pitoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro per dal 1999, attualmente trainer formatrice in giro per i negozi;
CP_1 conosco il o lavorato assieme, visto che sono stata a capo reparto salumi latticini;
CP_3 mi ricordo della vicenda del 2023 che coinvolse anche il ricorrente;
CP_ c'era stato un ritiro dalla vendita di salmone a marchio il ritiro dipende da allerte o per segnalazioni di scarsa qualità del prodotto;
è stato preparato il reso, se ne è occupato il mio coordinatore e io personalmente ho preparato la bolla di reso;
pensavo che il mio coordinatore, preparasse due cartoni, ma mi sono avveduta che ne era stato Testimone_12 preparato uno solo, al che ho co olle che avevo e le ho lasciate sulla scrivania dei ricevitori col biglietto che indicava che era pronto in cella, firmando il biglietto;
la mattina dopo, però, invece che restituire il cartone del salmone sono stati mandati tre cartoni di merluzzo in cella per il decongelamento, sul cartone era anche scritto che si trattava di merce in decongelamento;
venni a sapere lo stesso giorno, a metà mattina, dell'errore, me lo segnalò un collega, non ricordo chi fosse;
io a quel punto sono andata da che doveva fare il reso e gli ho chiesto spiegazioni, quella stessa mattina;
Pt_1 all'inizio pensava fossi a fare confusione, poi abbiamo constatato l'errore, anche se non siamo andati Pt_1
in cella, ci sono andata io successivamente;
io dissi a che poteva essere stato lui a sbagliare, poi lui scrisse in piattaforma con me e il direttore in copia, che Pt_1 erronea a partito un reso che non doveva partire, e di riportare il merluzzo che avremmo restituito il salmone;
i cartoni del merluzzo ci vennero restituiti dopo cinque giorni, dopo due giorni di mail per capire dove fosse, ma il merluzzo a quel punto, dopo aver anche sentito l'ufficio qualità, non era più recuperabile;
io non ho poi seguito la vicenda disciplinare che ha interessato il Pt_1 quanto al doc. 70 fascicolo ricorrente che il giudice mi esibisce, che si tratti effettivamente della mail inviata da Pt_1 il freschi ha delle sue celle, ma quella della ribalta è quella più vicina alla cella dei surgelati, la usavamo abitualmente, non era la prima volta;
preciso che il problema sul merluzzo, non era destinarlo altrove, ma il fatto che il rientro non è andato bene visti i tempi, ignoro come si potevano gestire in alternativa le cose anche per mandarlo in un altro punto vendita;
quanto ai muletti, il reparto ha in gestione un solo transpallet elettrico, non un muletto, che teniamo nel nostro reparto con scritto salumi e latticini e carichiamo nel nostro reparto;
quanto al merluzzo e alla stima, sono andata in pesa con quello ritornato, erano tre cartoni da otto chili a cartone, il valore era 32,90 al chilo circa, mi pare, per 24 chili, anche se il problema è stato anche quello della mancata vendita vista che in casa non ce ne era più a sufficienza.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , dipendente della convenuta, indifferente Testimone_13 interr mmessi il teste così risponde: lavoro per dal 2007, sono responsabile del personale, delle attività di selezione e sviluppo e delle CP_1 pari oppor icorrente;
ho seguito le vicende disciplinari del ricorrente, come responsabile del personale;
quanto alla vicenda che vide coinvolti e sui bancali di birre, mi pare di ricordare una discussione tra Pt_1 CP_4 i due per delle birre cadute per terr male aveva chiesto un aiuto, e forse in quella CP_4 occasione gli aveva dato del paralitico, la segnalazione ata dal responsabile del negozio, non ho Pt_1 seguito dir te la vicenda;
mi ricordo della segnalazione di per la presenza di escrementi di piccione in ribalta, ci interfacciammo anche Pt_1 con il responsabile della sicurez presente guano in una parte del reparto, chiamammo la ditta dedicata e il posto venne messo in sicurezza;
avevamo dato nel frattempo ai dipendenti indicazione di lavorare in negozio finché non fosse stato risolto il problema, ma non si era presentato a lavoro anche se il nostro RSPP, gli aveva scritto Pt_1 Tes_4 rassicurandolo ava agendo per sistemare la situazione e che si poteva nel fratte are all'interno, ma non venne a lavorare, e per quella assenza gli abbiamo elevato la contestazione in quanto immotivata;
Pt_1 all'episodio di , ricordo che, forse dopo una testimonianza, gli aveva fatto con le CP_2 Pt_1 braccia il gesto delle m endere che stesse sbagliando in qualcosa o lo st nacciando, ricordo che il collega era turbato, non ricordo da cosa è nata questa vicenda, facemmo comunque una contestazione disciplinare, non ricordo se connessa ad altro;
9 | 39 Tes ricordo poi che il collega per iscritto al direttore, si era lamentato di trovarsi in una situazione difficile che lo turbava per i continui batt hi con che gli creavano stati d'ansia, anche se non ricordo episodi specifici;
Pt_1 in caso di ritardi, all'ipermercato c'è s n responsabile di apertura e prima dell'arrivo dei colleghi al centralino c'è la guardia, che è presente in presidio, e i dipendenti possono quindi sempre chiamare;
vero che contestammo a di non aver avvisato tempestivamente il punto vendita non consentendo di
Pt_1 organizzare le attività del re pattando sui colleghi;
confermo che il in malattia aveva detto di non voler essere contattato via mail per ricevere gli orari dei turni,
Pt_1 al che gli venne contattare lui il reparto per sincerarsi dei suoi orari, anche se non ricordo se ci furono casi in cui al rientro dopo una malattia sia andato via prima della fine del suo turno;
Pt_1 mi dalla vicenda del muletto tra e che non voleva che usasse un muletto, CP_4 Pt_1 CP_4 mettendosi in posizione pericolosa con i l , poi disse ch to male chiamando
Pt_1 l'ambulanza, durante la discussione ha dato anche del chiedendogli se anche altri lo
Pt_1 Per_4 CP_4 chiamavano così; venni coinvolta in questa vicenda su segnalazione di , vista la gravità del fatto che coinvolgeva CP_2 questioni di sicurezza intervenne il mio responsabile dell Testimone_6 io personalmente non ho sentito nessuno degli interessati;
non so dire se o altri sentirono i due interessati;
Tes_6 quando ho fat ttoria, di regola si valuta di volta in volta se e chi sentire, o se quanto ci viene raccontato e documentato è sufficiente, a me personalmente non è mai capitato di sentire
Pt_1 ignoro le condizioni di salute di
Pt_1 non ricordo se sono state previs del medico competente in occasione dei cambi mansioni di
Pt_1 sinceramente non ricordo se ho preso in carico segnalazioni di ove questi lamentava atteggia ei colleghi
Pt_1 nei suoi confronti.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono dipendente della convenuta, indifferente Testimone_14 interr mmessi il teste così risponde: lavoro per la convenuta da 25 anni, mi occupo di ricevimento merci, ho lavorato anche con Pt_1 al ricevimento sono presenti dei muletti, i c.d. tre piani che si alzano per i bancali e i transpa rici;
non so essere preciso, ci sono circa 5 muletti;
sono muletti che possono essere usati non solo dal nostro reparto, di regola ce ne è uno che normalmente è attribuito a noi ma può essere usato da altri, per quanto ne so io non c'è una regola fissa;
capita che altri colleghi, quando noi non abbiamo particolari operazioni da fare, vengano quindi a recuperare un muletto per le loro necessità; io non ho ricordi di episodi particolari in cui ci sono state criticità tra e altri colleghi sull'uso dei muletti, non Pt_1 ricordo se mi siano mai stati raccontati;
in occasione della vicenda tra del dicembre 2024 ero in turno ma altrove, non vi ho assistito;
CP_4 Pt_1 ne venni a sapere più tardi, isse che non stava molto bene e che sarebbe andato al centralino a Pt_1 farsi vedere, mi disse che avev un problema con che si era scontrato col muletto, non ricordo di CP_4 preciso la dinamica;
dal momento in cui mi disse che non stava bene, è andato via, ma non l'ho più visto, so solo che è andato a Pt_1 casa;
non ho avuto modo di vedere in cosa consistessero i problemi lamentati da mi disse che aveva male a un Pt_1 piede;
non ricordo nemmeno di averlo visto allontanarsi e non so dire se zoppicava o meno;
noi abbiamo anche il turno di apertura alle 5 del mattino;
io non faccio spesso il turno delle 5, se non in sostituzione, e non ricordo di preciso ma so xhe una volta sono stato male e ho chiamato al centralino nei minuti successivi all'apertura per avvisare, in quel caso ti risponde la guardia.
***
All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Vanno, innanzitutto, valutate le sanzioni disciplinari richiamate dalla società ai fini della recidiva nella contestazione del 28/12/2024 e in questa sede impugnate.
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10 | 39 1) Sanzione del 17 giugno 2022.
, con lettera del 27 maggio 2022 (doc. 35 CP_1 Controparte_1 ric.), contestava che: Parte_1
"A seguito di verifiche è emerso che Lei, il giorno 30/04/2022 alle ore 17:00 circa, durante il Suo ordine di servizio, mentre si trovava presso il magazzino dell'Ipermercato di BO, faceva inavvertitamente cadere alcune bottiglie di che, dopo essere state pulite, venivano depositate all'interno di un carrello lasciato in magazzino. Parte_3 il collega Coordinatore del reparto Generi Vari, Le ha chiesto di aiutarlo nel Testimone_9 rifornimento della corsia icolare chiedendoLe di caricare le scatole poste nel carrello del magazzino;
a tale richiesta di aiuto Lei ha replicato, con tono di voce elevato ed alterato, dichiarando di non essere intenzionato ad accettare ordini da lui, rifiutandosi quindi di aiutarlo nel rifornimento e, infine, apostrofando il collega come "paralitico". Analogo episodio si è ripetuto il 2/5/2022 alle ore 7:00 circa, quando, durante il Suo turno di servizio, invitato dal collega a dare una mano nel rifornimento, ancora una volta per le birre rimaste nel carrello del magazzino CP_4 sin dal Lei rispondeva ancora con toni accesi che l'attività indicata fosse di competenza esclusiva del Reparto Generi Vari e che non avrebbe preso ordini dal appellandolo, nuovamente, come "paralitico". CP_4 Le ricordiamo, infine, ad ogni effetto di legge e di contr edenti provvedimenti disciplinari a Suo carico del 01/06/2020 e del 10/08/2021 […].”
*
si giustificava nei seguenti termini: Parte_1
“Ho ricevuto in data 27/05/2022 la Vostra lettera di contestazione ex art. 7 legge 300/1970 e Vi confesso che ancora una volta ne sono rimasto sorpreso. Mi spiego. In tale lettera di contestazione per quanto mi è dato di capire, sostanzialmente mi accusate di essermi rifiutato di aiutare il collega nel rifornimento degli scaffali dei Generi Vari e di averlo apostrofato in due distinte Testimone_9 occasioni quale to utilizzando un tono di voce elevato ed alterato. Se questa è la contestazione, la respingo poiché quanto contestatomi non corrisponde al vero. I fatti. Effettivamente in data 30/04/2022 alle ore 15:45 circa allorché mi trovavo a svolgere le mie mansioni "facevo inavvertitamente cadere due bottiglie di che si rompevano" e quindi nell'immediatezza dei fatti, oltre a Parte_3 richiedere l'intervento dell'addetto dell ché ripulisse la zona sia dalla birra che dai pezzi di vetro, provvedevo a filmare il bancale per metterlo in sicurezza il tutto alla presenza del direttore il quale anzi dava concretamente una mano (posizionando alcune bottiglie integre all'interno di un carrello) e riprendeva il CP_4 che si limitava a guardare invitandolo a chiamare l'addetto alle pulizie (cosa in realtà fatta da me perso Successivamente provvedevo a scaricare le bottiglie rotte dallo stock in Sap. A distanza di oltre un'ora dai fatti di cui sopra, e precisamente poco dopo le ore 17:00, incrociavo nello svolgimento delle mie mansioni nel magazzino Generi Vari il VE che di punto in bianco iniziava ad insistere perché io sistemassi le bottiglie di birra che erano ancora in quel carrello: nell'occasione ricordavo al di non CP_4 appartenere al reparto Generi Vari e che pertanto non poteva pensare di "darmi ordini gerarchici" eso che il supporto al rifornimento Generi Vari è previsto per noi ricevitori / magazzinieri solo al mattino e comunque quando fossimo presenti almeno in tre al ricevimento) e, mentre mi allontanavo per proseguire con le svolgimento delle mie mansioni, lo stesso ad alta voce, puntando il dito verso il pavimento davanti ai propri piedi, proferiva per due volte la seguente frase in tono perentorio: " , venga qui!". Pt_1 Facevo quindi notare che non era certo quell di rivolgersi alla mia persona (così come a qualunque altro collega o comunque a qualunque essere umano). In quel preciso momento ero l'unico ricevitore presente in negozio e stavo effettuando la spola tra la postazione delle spese a domicilio e la ribalta per portare le ceste agli autisti. Il lunedì successivo, 2 maggio 2022, alle 07:00 circa effettivamente il si presentava nuovamente in ribalta CP_4Tes ove ero intento a svolgere le mie mansioni unitamente al collega ione riprendeva il discorso del 30/4 ricominciando a dare ordini con un tono perentorio, palesement ocatorio ed offensivo nei miei confronti (quasi a volermi umiliare) mentre io, essendomi reso conto che il aveva solo voglia di attaccar briga e di farmi CP_4Tes perdere tempo chiedevo allo stesso di intervenire pe ontanasse, e a fronte delle mie osservazioni concludeva che a partire da quel mo avrebbe invitato tutti gli appartenenti al proprio reparto (generi vari) a depositare cartoni e plastica in ribalta in modo da creare più lavoro per noi ricevitori/magazzinieri.
11 | 39 Tes Faccio presente che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra eravamo presenti solo io e il mio collega e che pertanto comunque non avremmo potuto essere da supporto ai Generi Vari attese le disposizioni del Di e sulla necessità di essere presenti almeno in tre. Mi permetto evidenziare che anzi il Direttore predispone settimanalmente un apposito calendario prestabilendo nei singoli giorni l'orario (solitamente tra le 08:00 e le 11:30) e la persona che deve essere di supporto ai Generi Vari: ebbene comunque il 02 maggio alle ore 7.00 non ero io a dover fungere da supporto. Gli episodi verificatisi il 30 Aprile e il 2 maggio sono stati da me prontamente segnalati al signor per CP_2 il tramite delle mail che allego alla presente. Il comportamento assunto nei miei confronti dal sig. potrebbe essere stato influenzato dalla circostanza CP_4 notoria che io ho sempre insistito per il rispetto da p i i colleghi delle normative anti covid riprendendo coloro i quali erano avvezzi a non indossare correttamente la mascherina, e in tal senso oltre a segnalare verbalmente queste situazioni ho sempre (o quasi) inviato comunicazione scritta sia al Direttore che al sig. e qualche Tes_4 segnalazione riguardava proprio il comportamento assunto dal sig. CP_4 Orbene alla luce delle considerazioni di cui sopra ritengo che ne ortamento disciplinarmente rilevante è stato da me posto in essere nei confronti di chicchessia, anzi e che la contestazione di addebito, sollevata peraltro a distanza di un mese dai fatti, sia tardiva. Reputo quindi che nessun tipo di provvedimento possa essere assunto nei miei confronti atteso il reale svolgimento dei fatti. Mi permetto infine significarvi che i precedenti provvedimenti disciplinari da Voi richiamati nella lettera di contestazione sono stati posti al vaglio dell'autorità giudiziaria e ad oggi non è ancora intervenuto un provvedimento definitivo atteso che la prima sentenza emessa dal Tribunale è comunque oggetto di impugnazione avanti alla Corte di Appello di Milano, mentre per quanto riguarda il secondo provvedimento disciplinare deve ancora svolgersi la relativa prima udienza davanti al Tribunale di Milano”.
*
Ora, la circostanza che il ricorrente, nello stoccare dei bancali di birra, faceva cadere due bottiglie di vetro, è pacifica e non contestata.
Lo stesso ricorrente, in sede di giustificazioni, ha riconosciuto che, dopo aver riposto le bottiglie di birra nel carrello, a distanza di un'ora si vedeva richiedere da di occuparsi CP_4 della loro sistemazione, al che avrebbe risposto al collega che non poteva dargli ordini gerarchici, in quanto non appartenente al suo reparto.
Tale circostanza ha trovato riscontro dalle stesse dichiarazioni di che ha riferito che, CP_4 allorquando invitava il ricorrente ad occuparsi di sistemare le bottiglie, questi, arrabbiatosi, gli disse che non poteva dargli ordini.
Va detto che dalle stesse giustificazioni rese emerge che questi si fosse Parte_1 rifiutato di dare seguito all'invito del collega sul presupposto che la richiesta fosse intervenuta alle ore 17:00, considerato che il supporto al rifornimento Generi Vari è previsto per noi ricevitori / magazzinieri solo al mattino e comunque quando fossimo presenti almeno in tre a ricevimento.
Trattasi, francamente, di un formalismo del tutto inopportuno.
Resta, tuttavia, la considerazione che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia, poi, rivolto al collega l'epiteto contestatogli, non essendovi ulteriori riscontri, trattandosi di circostanza della quale ha riferito in sede testimoniale il solo CP_4
12 | 39 La sanzione irrogata di 7 giorni di sospensione appare, quindi, infondata oltre che palesemente sproporzionata, giacché, escluso l'epiteto offensivo, per il resto la presa di posizione del ricorrente non assume profili disciplinari, ma semmai i caratteri di un difetto nei rapporti di colleganza privo di valenza.
***
2) Sanzione del 13 aprile 2023.
La cooperativa, con lettera del 29 marzo 2023, contestava al lavoratore l'assenza ingiustificata dei giorni 28 e 29 marzo 2023; con successiva lettera del 3 aprile 2023, contestava anche l'assenza ingiustificata dei giorni 30 e 31 marzo 2023 (docc. 48 e 49 ric.).
si giustificava con due distinte comunicazioni (docc. 50 e 51 ric.) Parte_1 evidenziando di aver già anticipato verbalmente e per iscritto che le assenze erano motivate dal fatto che non sussistevano, presso la ribalta, le condizioni igienico sanitarie, e che l'intervento risolutore sarebbe intervenuto solo nelle date del 30 e del 31 marzo 2023, ragion per cui comunicava la propria assenza fino al termine di detto intervento.
*
Ora, è sostanzialmente pacifico in causa che la vicenda traeva origine da una segnalazione dello stesso che, in data 8 marzo 2023, si lamentava con il direttore della Parte_1 presenza di escrementi di piccioni nell'area ribalta.
Il ricorrente inviava un'analoga segnalazione sia il 15 che il successivo 27 marzo, in quest'ultima occasione chiedendo che gli venisse comunicato se debbo restare a casa in congedo retribuito a carico dell'azienda oppure se ci sono le idonee condizioni per lavorare senza mettere a rischio la mia salute/sicurezza. Anche alla luce dell'attuale situazione conflittuale con l'azienda, evitate di farmi venire a BO inutilmente (se doveste dirmi che è tutto rientrato ma al mio arrivo sul luogo di lavoro non riscontrerò condizioni di sicurezza ottimali, me ne tornerò a casa) (cfr. doc. 50 ric., nel quale sono allegate anche tutte le interlocuzioni intervenute tra le parti di cui di seguito si darà conto).
La società dava riscontro rappresentando al dipendente di essersi attivata per coordinare l'intervento di pulizia e smaltimento, quest'ultimo da effettuarsi in appositi contenitori, dal che la necessità di coordinamento tra impresa di pulizie e smaltitore, per un intervento già programmato per i successivi 30 e 31 marzo.
, a questo punto, con e-mail del 28 marzo prendeva (a suo avviso) atto Parte_1 che fosse condiviso il fatto che mancassero le condizioni igienico-sanitarie sul posto di lavoro;
13 | 39 rappresentava quindi che, dalla giornata del 28 marzo e fino al 31 marzo, non si sarebbe presentato al lavoro in attesa della messa in sicurezza dell'area.
Infine, a stretto giro riscontrava tale Controparte_1 comunicazione evidenziando che il lavoratore aveva frainteso le precedenti spiegazioni, rappresentando altresì: Le condizioni di sicurezza dell'area ricevimento sono garantite proprio dalla pulizia e sanificazione fatte dall'impresa di pulizie. Oltre a questa, l'attività programmata per fine settimana consentirà di rimuovere il pericolo e di istallare misure che preverranno il ripresentarsi della problematica, istallazione che non è possibile fare prima di eliminare il guano. Stabilito questo, spero in modo chiaro, ho fatto un passaggio con il datore di lavoro e il delegato per valutare l'opportunità che nei prossimi giorni l'attività sua e dei suoi colleghi possa essere svolta all'interno del negozio, questo poiché le previsioni meteorologiche parrebbero prevedere un aumento della ventosità e ciò potrebbe causare un nuovo diffondersi del guano. Alla luce di quanto sopra riportato, la sua eventuale assenza dal servizio sarebbe pertanto da considerarsi ingiustificata (cfr. scambio e-mail sub doc. 17 res.).
*
Il direttore , in sede testimoniale, ha riferito degli interventi della società a CP_2 seguito delle segnalazioni ricevute, anche per evitare il protrarsi del fenomeno, dando altresì conto che il SP CH (peraltro, la persona con la quale il ricorrente aveva intrattenuto lo scambio di e-mail sopra richiamato) aveva garantito la salubrità dell'ambiente.
Il teste (lo si ricordi, direttore risorse umane) a sua volta ha confermato che Testimone_6 buona parte dell'area era stata resa agibile e comunque inibita quella ove vi era la presenza di sporcizia;
inoltre, tutti i testimoni interessati della vicenda (ivi compresa , Testimone_15 responsabile del personale) hanno confermato il fatto che la società aveva dato chiara indicazione ai dipendenti, ove ritenuto, di lavorare in negozio.
*
In tale scenario, la decisione assunta da non può che essere in questa Parte_1 sede negativamente censurata, tanto più a fronte della chiara e inequivoca indicazione della società, manifestata anche per il tramite di un soggetto particolarmente qualificato quale il SP, di non ritenere giustificata l'assenza preannunciata dal lavoratore;
questo, all'evidenza, avrebbe dovuto necessariamente presentarsi sul luogo di lavoro.
Le assenze contestate sono, pertanto, effettivamente ingiustificate (in quanto non può essere certamente il lavoratore, in via autoreferenziale e senza fondamento alcuno, a giustificare la scelta di non presentarsi a lavoro) e assolutamente congrue e proporzionate le sanzioni irrogate (pari a
14 | 39 una multa nel primo caso e tre ore di retribuzione nel secondo), con applicazione di un oggettivo e condivisibile criterio di gradualità.
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3) Sanzione del 5 maggio 2023.
Con lettera del 27 aprile 2023 (doc. 56 ric.) la cooperativa contestava a Parte_1 quanto segue:
“Il 5 aprile scorso, alle 8 di mattina circa, Lei ha chiesto a Direttore del punto vendita al quale Lei è attualmente CP_2 CP_ addetto, perché fosse stata respinta la Sua richiesta di ferie per Le spiegava che la Sua richiesta non poteva essere accolta perché l'8 aprile era il sabato antecedente alla Pasqua, in cui tutti e quat ddetti al ricevimento erano previsti in servizio, dal momento che il punto vendita sarebbe rimasto aperto il lunedì di Pasquetta, a differenza di quanto avvenuto nel 2022, e per il sabato precedente erano quindi programmate diverse consegne. A tali spiegazioni Lei ha reagito affermando "al mio avvocato, che ha conosciuto in tribunale, questa cosa è sembrata strana;
inoltre le ricordo che per falsa testimonianza vi è la reclusione da 2 a 6 anni", con ciò velatamente (e falsamente) accusando il superiore di aver testimoniato il falso in una causa da Lei promossa contro la . CP_1 Il Direttore La invitava a cambiar tono, al che Lei avrebbe replicato: “io uso il tono c Il tutto si è svolto appena fuori dall'Ufficio del Direttore, di fronte alla collega . Testimone_5 Ma vi è di più; perché risulta che Lei, poco dopo le ore 13, incrociando lo sgu Direttore che, allontanandosi dalle casse, si stava dirigendo verso il centralino, al saluto che lo stesso Le ha rivolto augurandole "buona giornata", avrebbe reagito, senza ricambiare il saluto del superiore, allungando le mani e mimando il gesto delle manette. Le rammentiamo altresì, ad ogni effetto, il precedente provvedimento disciplinare a Suo carico del 27 maggio 2022 e i due precedenti disciplinari a Suo carico del 13 aprile 2023 (prot. n. 298 e 299)”.
*
Il lavoratore si giustificava con lettera del 28 aprile 2023 (doc. 57 ric.), escludendo di aver accusato il direttore, fermo restando che se qualcuno ha reso o meno falsa testimonianza non compete al datore di lavoro, ma al Tribunale, il quale in ipotesi di reato applicherà le sanzioni previste; evidenziava altresì che, a distanza di più di tre settimane, gli riusciva difficile ricordare se nella data del 5 aprile avesse incontrato il direttore alla fine dell'orario di lavoro e di avere, comunque, l'usanza di rispondere quando qualcuno mi saluta, precisando altresì di ricordare che in quella data gli fosse stata consegnata l'ennesima lettera di contestazione, ovvero tre lettere in meno di un mese;
escludeva, infine, di aver mai mimato il gesto delle manette nei confronti del direttore . CP_2
*
Ora, il citato , in sede testimoniale, ha pienamente confermato l'episodio, a CP_2 suo dire scatenato da una discussione con il quale gli aveva chiesto le ragioni per la Pt_1 mancata concessione delle ferie per il sabato di Pasqua;
ha riferito di aver rappresentato al dipendente di non poterne assecondare la richiesta per una singola giornata, tanto più che quell'anno era prevista per la prima volta l'apertura anche nel giorno di Pasquetta;
Pt_1
, a quel punto, mi disse qualcosa sul suo avvocato con tono minaccioso, forse ero già stata in
[...]
15 | 39 tribunale come testimone in una sua causa, non sono sicuro quando ma in quei giorni lui mi fece anche il gesto delle manette.
Al di là del fatto che il teste non ha saputo ricordare con precisione il dialogo intercorso, ragionevolmente anche per il periodo trascorso, resta il fatto che il teste ha dato conto Tes_6 del turbamento del direttore allorquando gli riferiva nell'immediatezza della vicenda, come confermato altresì dalla teste , responsabile del personale. Testimone_16
Trattasi di riscontro indiretto ma significativo, in quanto collocato in un lasso temporale prossimo alla vicenda, che porta a ritenere fondato l'addebito.
La condotta è, senza dubbio, disciplinarmente rilevante.
A nulla valga la sofisticata difesa del lavoratore circa la necessità che l'accusa di falsa testimonianza debba essere accertata in via giudiziale, in quanto è la condotta stessa con l'offensivo gesto del dipendente ad essere del tutto inopportuna, provocatoria e offensiva, tale da giustificare la sanzione, peraltro irrogata in una misura oggettivamente minima, ovvero quattro ore di multa.
***
4) Sanzione del 5 giugno 2023.
Con lettera del 9 maggio 2023 (doc. 60 ric.) la convenuta contestava al ricorrente che:
“Il 4 maggio 2023, alle ore 6:45 circa, il Suo collega in quel momento impegnato a trasportare il bancale dell'edicola verso Persona_5 l'area vendita, notava che era arrivato un camion del ificio Novella e diceva al camionista di rivolgersi a Lei per lo scarico del camion. Tes Quando dopo pochi minuti tornava in magazzino, Lei lo aggrediva verbalmente, dicendo che non può dirgli cosa fare o non fare, perché non è il Suo capo. D che ha detto al collega che stava male e che dunque se ne andava. Tes riferiva tale Suo comportamento al direttore aggiungendo che è da diversi mesi che Lei ha un atteggiamento CP_2 Tes sivo nei suoi confronti, e che ciò ha cagionato e o stesso l'aggravamento di alcune patologie di cui soffre. Le rammentiamo altresì, ad ogni effetto, il precedente provvedimento discipl a Suo carico del 27 maggio 2022, i due precedenti disciplinari a Suo carico del 13 aprile 2023 (prot. n. 298 e 299) e da ultimo il precedente del 5 maggio 2023”.
*
Il lavoratore si giustificava con lettera del 18 maggio 2023 (doc. 62 ric.) del seguente tenore:
“Corrisponde al vero che in data 04 maggio 2023, in orario di chiusura del ricevimento, un fornitore si rivolgeva a me
Tes dicendomi che il gli avrebbe detto di scaricare che tanto c'era , e corrisponde al vero che riferivo a tale Pt_1 fornitore esterno tendere l'orario di apertura del ricevimento, munque sarebbe intervenuto dopo circa 15/20 minuti, essendo io peraltro già occupato a stoccare merce.
Tes Allorché sopraggiungeva il invitavo lo stesso a non fornire il mio nominativo ai fornitori terzi e soprattutto lo invitavo al rispetto dell'orar apertura del ricevimento, precisando che ove avesse voluto lui procedere fuoriorario a fare scaricare i fornitori era libero di farlo ma che avrebbe dovuto evitare di coinvolgere me in considerazione che non era e non è un mio superiore.
Tes A quel punto il mi aggrediva verbalmente e mi minacciava puntandomi il dito contro invitandomi a "volare basso" per evitar seguenze, tirando peraltro in ballo i miei familiari. Questa aggressione mi causava forte turbamento e stato d'ansia che acuiva la mia già provata situazione di salute, ragion per cui, previo avviso, mi sono allontanato dal luogo di lavoro recandomi poi dal mio medico il quale mi ha prescritto la prognosi che seguivo pedissequamente.
Tes Nessuna aggressione (né fisica né verbale) è stata da me posta in essere nei confronti del
16 | 39 Tes Mi sfugge il riferimento a un mio reiterato (addirittura per mesi) atteggiamento aggressivo nei confronti del che nego decisamente! Tes Non conosco le patologie del da Voi indicate nella lettera, ma conosco le mie patologie per come risultanti CP_ anche dalle perizie depositate ausa in essere nei confronti di e che pertanto reputo siano note anche a
CP_1 CP_ ndo quindi che nessun provvedimento venga assunto nei miei confronti e che viceversa valuti la sussistenza dei presupposti per un'azione nei confronti di coloro che illegittimamente affermano nze non CP_ corrispondenti al vero, mettendo nella situazione di continuare ad assumere provvedimenti disciplinari nei miei confronti evidenziando una sorta giudizio e volontà punitiva a prescindere”.
*
Ebbene, deve, innanzitutto, essere rimarcata l'oggettiva e insanabile genericità della Tes_ contestazione nella parte in cui si addebitava al ricorrente di aver tenuto, nei confronti del un atteggiamento aggressivo che avrebbe cagionato l'aggravamento di alcune patologie, trattandosi di circostanze talmente indeterminate da non consentire al lavoratore una compiuta difesa.
Quanto all'episodio del 9 maggio 2023, può darsi per pacifico, come confermato dallo stesso Tes_ ricorrente e dal teste che quest'ultimo, notato l'arrivo di un camion del fornitore Pastificio
Novella, rappresentava al camionista di rivolgersi al per lo scarico;
quest'ultimo, per Pt_1 contro, rappresentava al fornitore la necessità di dover attendere l'orario di apertura del ricevimento di lì a 15-20 minuti.
Dalla lettura delle giustificazioni del ricorrente può, del pari, darsi per provato che questi aveva un successivo confronto con il Celli, da lui invitato a non fornire il proprio nominativo ai fornitori terzi e al rispetto dell'orario di apertura del ricevimento;
il ricorrente rappresentava al collega che, per quanto fosse libero di rendersi disponibile a scaricare i mezzi dei fornitori fuori orario, non doveva coinvolgerlo, non essendo suo superiore;
a dire del ricorrente, a quel punto sarebbe stato il collega ad aggredirlo e minacciarlo verbalmente, ingenerandogli un turbamento tale da costringerlo ad allontanarsi dal luogo di lavoro per recarsi dal medico.
*
in sede testimoniale, nel confermare il fatto che l'autista del camion dei freschi, Persona_5 fuori orario, dopo avergli chiesto se si poteva scaricare il camion, veniva informato che se ne sarebbe occupato (il quale ultimo si era poi rifiutato non essendo ancora alle ore 7:00) ha Pt_1 riferito, poi, della discussione intercorsa con il collega, il quale gli avrebbe detto che non era nessuno per ordinarglielo e, dopo la discussione, faceva espressioni facciali quasi per provocarlo, canzonando la sua voce e prendendolo in giro. Tes_
peraltro, alla fine di quella giornata, scriveva anche una e-mail al direttore , ove CP_2 riferiva della aggressione verbale con tono di voce alto, arrogante subita, nonché le risate e sbeffeggiamenti vari.
17 | 39 *
Tes_ Ora, detto che dalla e-mail e dalle dichiarazioni dello stesso emerge che quest'ultimo, anche se in buona fede, indirizzava l'artista del camion non certo rappresentando che lo Pt_1 scarico del camion sarebbe stato eventualmente effettuato da quest'ultimo fuori orario e quale cortesia, ma dando per assodato che, per contro, il collega se ne dovesse occupare, va detto che il
Tes_ ricorrente ha correttamente rappresentato al che, non essendo suo superiore, non poteva disporre del suo tempo.
Tes_ Può forse anche essere vero che la discussione abbia avuto i toni evocati dal salvo che trattasi di una discussione tra colleghi, magari gestita con eccessiva enfasi vista la natura bagattellare della vicenda, ma di certo non tale da assumere connotati disciplinari, per quanto già visto circa l'assenza di elementi fondanti l'ulteriore, e senza dubbio più grave, accusa di reiterati comportamenti assunti dal ricorrente nel periodo precedente e asseritamente pregiudizievoli delle
Tes_ condizioni di salute del
La sanzione di 4 ore di multa, pertanto, è infondata.
***
5) Sanzione del 6 giugno 2023.
Con lettera del 23 maggio 2023, la cooperativa contestava al ricorrente che il precedente 20 maggio, nonostante l'ordine di servizio prevedesse la sua presenza dalle ore 5:00 alle ore 11:30, si fosse presentato in negozio alle ore 5:55 con 55 minuti di ritardo (doc. 66 ric.).
Il ricorrente si giustificava con lettera del 26 maggio 2023 (doc. 67 ric.) in cui confermava di aver avuto un contrattempo mentre si stava recando al lavoro e di aver cercato di avvisare il datore di lavoro telefonicamente, salvo che al centralino nessuno gli aveva risposto e avendo comunque fatto il possibile per contenere al massimo il ritardo;
una volta giunto sul luogo di lavoro, rappresentava il responsabile della circostanza.
Ora, è senza dubbio vero che tutti i testimoni esaminati hanno riferito che anche i dipendenti impegnati nel turno dalle ore 5:00 del mattino vi è la possibilità di contattare il centralino ove è comunque garantito il presidio della guardia.
Resta, tuttavia, il fatto che il ricorrente ha documentato (doc. 65 ric. e V. doc. 101) che ad ore
5:07 effettivamente tentava di seguire tale via ma senza esito (il che, peraltro, è anche ragionevole se si considera che i testi hanno confermato che il presidio è garantito dalla guardia ma solo dopo il giro di controllo del mattino).
18 | 39 Vero che il ricorrente, come eccepito dalla società, avrebbe a quel punto potuto scrivere una e- mail al proprio direttore, ma è altrettanto vero che questi non risultava avere un orario di lavoro analogo, non senza considerare che è pacifico che all'arrivo alle ore 5:55 il lavoratore si attivava tempestivamente per rappresentare le proprie problematiche al responsabile presente.
Anche nel caso di specie non si ravvisano, quindi profili di rilevanza disciplinare e la sanzione irrogata (multa di un'ora di retribuzione) va revocata.
***
6) Sanzione del 3 luglio 2023.
Con lettera del 22 giugno 2023, la cooperativa muoveva al ricorrente la seguente contestazione
(doc. 71 ric.):
“Il 15 giugno 2023 Lei doveva consegnare al vettore incaricato del ritiro dei resi una scatola di salmone, già preparata dalla collega
che aveva anche già compilato e incollato sulla scatola il relativo modulo e predisposto le bolle di consegna. Parte_4
ore 6.00, anziché consegnare al vettore la scatola contenente il salmone da smaltire, gli consegnava 3 (tre) scatole di merluzzo, che erano state messe nella cella frigorifera a decongelare in vista della loro futura vendita, sopra le quali era stato scritto a caratteri cubitali "merce in fase decongelamento". Il merluzzo da Lei erroneamente consegnato al vettore dei resi, il cui valore di vendita era di oltre 800 euro, ci è stato poi restituito il 17 giugno 2023, quando ormai era inidoneo alla vendita ed è stato quindi necessariamente smaltito. Le rammentiamo altresì, ad ogni effetto, il precedente provvedimento disciplinare a Suo carico del 27 maggio 2022, i due precedenti disciplinari a Suo carico del 13 aprile 2023 (prot. n. 298 e 299), il precedente del 5 maggio 2023 (prot. n°353), il precedente del 5 giugno 2023 (prot. n° 426) e da ultimo il precedente del 6 giugno 2023 (prot. n°424)”.
*
si giustificava nei seguenti termini (doc. 72 ric.): Parte_1
“Purtroppo si è trattato di un disguido che ha tratto origine dalla errata collocazione della merce da scongelare (in realtà destinata alla vendita) all'interno della cella ove solitamente è collocata solo la merce in uscita;
La merce da rendere era posizionata in luogo non immediatamente visibile mentre quella in decongelamento era in bella mostra all'ingresso della cella e priva di qualsivoglia cartello che segnalasse che fosse da destinare alla vendita;
La vera questione è come mai la abbia ritenuto di utilizzare la cella in ribalta per scongelare merce destinata alla vendita, quando Pt_5 in realtà esistono nel reparto celle e;
Sarebbe stato comunque sufficiente collocare la merce da rendere in maniera immediatamente visibile entrando nella cella, con appositi cartelli;
e allo stesso tempo indicare altrettanto molto chiaramente sulla merce destinata invece alla vendita, che tale era la destinazione finale di quella merce, collocandola contestualmente in posizione ben più defilata. Infatti un generico messaggio di "merce in decongelamento" (a prescindere dalla dimensione dei caratteri utilizzati) non implica nessun divieto di rendere quel prodotto. Anche perché, che la destinazione finale di questa merce fosse quella di essere posta in vendita, era nota solo alla . Purtroppo Pt_5 questa gestione è stata effettuata per lo meno in maniera approssimativa (ben in vista all'ingresso della cella la merce i elamento, in posizione assai più defilata quella da rendere); La bolla di consegna predisposta dalla Collega recava delle cancellazioni a penna che hanno concorso a creare il disguido;
Una volta accertato il disguido verificatosi, IO MI SONO IMMEDIATAMENTE ADOPERATO per rimediare ed evitare CP conseguenze negative a CP aveva anticipato sibilità di restituire la merce il giorno successivo: si sarebbe potuto organizzare in giornata un corriere (o altre lità) per "riprendere" tale merce, se vi fosse stata urgenza al riguardo;
La Collega aveva parlato di pochi chili di merluzzo (per il fritto misto), non capisco perché nella lettera si parli di un controvalore di € 800,00. Certamente non penso che qualcuno volontariamente abbia creato la situazione per potermi indurre in errore. Siamo sicuramente in CP_ presenza di una serie di coincidenze ex-ante come anche di comportamenti omissivi ex-post che possono però suggerire come non sembra aver avuto molto a cuore il fatto di salvare la vendibilità di tale merce (a maggior ragione alla luce dell'affermazione del lore, a me invece ignoto fino alla ricezione della Vs lettera).
19 | 39 Ricordo che tra i compiti del datore di lavoro vi è anche quello di mettere nelle migliori condizioni i lavoratori affinché esplichino al meglio le loro mansioni. Tutto quanto sopra qualche dubbio lo fa nascere (oltre alle "distrazioni" alle quali sono quotidianamente sottoposti i ricevitori di BO da parte della colonia di piccioni residenti in ribalta food, cosa nota da mesi sia alla direzione di negozio che a quella di sede ma che non pare ricoprire un interesse particolare per l'azienda, a differenza invece del merluzzo in decongelamento)”.
*
Ora, è in atti la bolla di reso del salmone (doc. 69 ric.) ove, inizialmente, erano indicati due colli e poi corretta a mano con l'indicazione di un singolo collo, circostanza confermata in sede testimoniale dalla teste all'epoca capo reparto salumi latticini, e colei che si era Parte_4 avveduta dell'errore nella preparazione della bolla e che aveva curato la correzione;
la teste ha, poi, riferito di aver lasciato le bolle sulla scrivania dei ricevitori con un biglietto che indicava che il collo era pronto in cella.
*
Deve, inoltre, osservarsi che l'errore del ricorrente è reso ancor più evidente dal fatto che questi consegnava ben tre scatole al vettore, circostanza piuttosto significativa se si considera che, ad aver una minima diligenza nella lettura della bolla di consegna del reso, in essa in ogni caso non si faceva menzione di tre colli.
La superficialità del ricorrente emerge con maggiore evidenza se si considera che la cooperativa ha prodotto la fotografia delle tre scatole erroneamente consegnate, ove in caratteri oggettivamente inequivoci è indicato che trattavasi di merluzzo in fase di decongelamento.
*
La teste (giova evidenziarlo, comune alle parti) ha, poi, rappresentato il fatto che, per Pt_4 quanto vero fosse che il reparto freschi disponesse di proprie celle, nondimeno anche quella della ribalta era usualmente utilizzata in quanto più vicina alla cella dei surgelati.
In ogni caso, trattasi di circostanza non idonea ad esimere da responsabilità il ricorrente.
ha poi documentato il significativo Controparte_1 valore della merce è andata perduta, ovvero poco più di euro 800.
Va, tuttavia, evidenziato che è documentale che il ricorrente si attivava immediatamente per cercare di porre rimedio al proprio errore (pur dopo aver cercato di attribuirlo alla collega e che, dalle dichiarazioni di quest'ultima, emerge che non vi sia stato il necessario Pt_4 coordinamento per tentare di recuperare il prodotto in tempo utile a consentirne la vendita.
Di conseguenza, per quanto la condotta sia in ipotesi disciplinante rilevante, appare del tutto sproporzionata alla sanzione di cinque giorni di sospensione che, di fatto, attribuisce al ricorrente anche una responsabilità per i fatti successivi rispetto ai quali la società nulla ha dedotto o
20 | 39 argomentato per dare conto che, a seguito dell'erronea consegna del merluzzo, non vi fossero strade percorse o percorribili per cercare di recuperare il prodotto.
La sanzione va, quindi, annullata.
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7) Sanzione dell'11 agosto 2023.
Con lettera del 2 agosto 2023, la convenuta contestava al ricorrente che il precedente 31 luglio, per quanto previsto in turno fino alle ore 11:30, abbandonava il posto di lavoro alle ore 11:00 senza avvisare e senza aver ottenuto alcuna autorizzazione (doc. 75 ric.).
Con lettera del 3 agosto, il lavoratore rappresentava che, dopo un periodo di assenza del 26 al
29 luglio per malattia, domenica 30 luglio si informava telefonicamente con la responsabile del negozio di BO, del turno assegnatogli dal successivo 31 luglio, venendo Testimone_17 informato che avrebbe iniziato alle ore 5:00 del mattino senza alcuna specificazione della modificazione del turno fissato non più alle ore 11:00 ma alle ore 11:30, dal che una volta presentato se il posto di lavoro all'orario corretto l'uscita alle ore 11:00, come di regola, e in assoluta buona fede, verificando solo giunto casa il cambiamento della durata del turno di lavoro, poi rispettato dal successivo martedì.
*
Ora, è documentale che il lavoratore effettivamente (e, sia consentito, diligentemente) si informava del turno assegnatogli proprio della giornata del 31 luglio, venendo rassicurato che l'orario fosse dalle ore 5:00 alle ore 11:00.
Pertanto, per quanto vero e documentale sia (anche alla luce di quanti riferito dai testimoni) che la società avesse formalmente comunicato al ricorrente, in malattia fino ad allora, di sincerarsi degli orari di lavoro previsti al rientro, è evidente che il da questo punto di vista, si era Pt_1 adoperato in maniera del tutto diligente.
Tanto basta per ritenere infondato l'addebito disciplinare;
va, quindi, revocata la sanzione di 4 ore di multa.
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8) Sanzione del 14 dicembre 2023
Con lettera del 10 novembre 2023 (doc. 79 ric.) la cooperativa contestava al ricorrente 15 occasioni (fin dal 6 aprile 2023) in cui avrebbe avvisato della propria assenza anche a distanza di ore dal programmato inizio del turno, da ultimo nella giornata del 25 ottobre 2023 ove era programmato per le ore 5:00, avendo tuttavia avvisato dell'assenza per malattia solo alle ore 6:16.
21 | 39 *
rappresentava di aver comunicato la propria assenza per malattia in Parte_1 tempo reale, non appena le condizioni di salute glielo avevano permesso, e di non ricordare l'orario preciso in cui aveva informato il negozio né di ricordare se avesse provato a chiamare prima e quante volte per avere una risposta al telefono del centralino, quest'ultimo non presidiato dalla guardia come già comunicato (doc. 80 ric.).
*
Ebbene, ad avviso del giudicante, è senza dubbio fondata l'eccezione di tardività segnalata alla difesa del ricorrente.
In diritto è ben noto che:
[…] il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore- datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass 14115/2006).
E' stato peraltro soggiunto che nell'ambito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 7 della legge n. 300 del
1970, la contestazione deve avvenire in immediata connessione temporale con il fatto;
il requisito della immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, il che comporta che il giudice deve applicare il suddetto principio esaminando il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 cod. civ., e può dallo stesso discostarsi eccezionalmente, indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell'infrazione (Cass. n. 13190/2003).
Come enunciato, il requisito della tempestività è funzionale alla garanzia di adeguata difesa da parte del lavoratore ed alla esigenza di dare attuazione concreta ai principi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro. Peraltro è anche un concetto che deve coniugarsi con criteri di sufficiente elasticità nell'apprezzamento delle condizioni che consentano al datore di lavoro un corretto e completo accertamento del comportamento considerato.
*
Ed allora, è agevole osservare che la contestazione di ben 16 ritardati avvisi di assenza, in un così significativo arco temporale, lede inesorabilmente i principi sopra richiamati.
Tanto più se si considera che la difesa della convenuta non ha dato minimamente conto delle ragioni per cui si sia reso necessario attendere un così significativo lasso temporale per elevare la contestazione, quantomeno per tutti i ritardi fino a quello del 3 ottobre 2023.
22 | 39 Per quanto concerne l'unico ritardo in questa sede oggettivamente apprezzabile, ovvero quello della giornata del 25 ottobre 2023, senza dubbio vero che, in tal caso, era onere del lavoratore dare conto di essersi tempestivamente attivato per comunicare la propria assenza e, avendo riguardo alle sue difese, dare conto che la malattia non gli avesse consentito di avvisare prima dell'inizio del turno.
Resta, tuttavia, il fatto che la sanzione deve inesorabilmente essere dichiarata illegittima in quanto le quattro ore di multa irrogate tengono conto di 15 episodi che, per quanto visto, in questa sede non sono apprezzabili.
***
9) Sanzione del 16 gennaio 2024.
Con lettera del 20 dicembre 2023 (doc. 83 ric.), la convenuta elevava al ricorrente la seguente contestazione disciplinare:
“Risulta che il 5 dicembre scorso presso il punto vendita di BO, al quale Lei è addetto con mansioni di Magazziniere/ricevitore, sia accaduto quanto segue. Alle 6.05 la signora addetta al reparto Generi Vari, si è recata in magazzino nella zona ribalta per reperire un Persona_6 mezzo per iniziare la do la seguente situazione: erano presenti due ricevitori, ovvero Lei e il collega Testimone_14
il Signor si trovava nell'ufficio, lavorando al pc;
Lei invece stava impilando i bancali vuoti col mezzo "
[...] Tes_14 zona rib presenti tre muletti, uno dei quali in quel momento non funzionante. La signora Le ha chiesto di poter utilizzare per la semina uno dei due muletti funzionanti, in quel momento inutilizzati;
Lei ha Per_6 risposto di a addurre alcuna giustificazione. La signora allora, pensando che la Sua risposta fosse ironica, ha fatto per Per_6 prendere comunque il muletto, ma Lei l'ha rimproverata per non bbidito" dicendole "tu per caso sei diventata il responsabile del Ricevimento?" Terminata la semina, intorno alle 7, la signora ha riportato il muletto in area ribalta al che Lei le avrebbe chiesto di "fornirgli le Per_6 sue generalità" appellandola anche come "perso ducata e sgradevole" per poi invitarla ad allontanarsi in quanto Lei "non parla con persone che non appartengono al suo reparto".
*
Con comunicazione del 15 gennaio 2024 (doc. 84 ric.) il lavoratore si giustificava dando conto di aver già denunciato ai propri responsabili, con e-mail del 17 dicembre 2023, la vicenda oggetto di addebito relativa al fatto che tale qualificatasi come temporanea responsabile del Tes_8 ricevimento merci, avrebbe dichiarato di essere stata autorizzata a sequestrare i muletti in dotazione al ricevimento.
Escludeva, in ogni caso, di aver offeso o mancato di rispetto alla collega.
*
sentita come teste, ha riferito dell'episodio dando conto che effettivamente Persona_6
, dopo che recatasi al ricevimento recuperava, nonostante il diniego del Parte_1 collega, il muletto, questi esclamava che qui nessuno faceva quello che gli si dice; ritornata in ribalta, il ricorrente le chiedeva il nome dicendole poi che era una persona maleducata e sgradevole e, dopo che
23 | 39 gli evidenziava di non concordare, veniva invitata ad andarsene che lui con me non avrebbe parlato, che parlava solo con quelli del suo reparto.
*
Ora, come si vedrà anche ai paragrafi successivi, appare evidente quanto, nell'ottica del ricorrente, fosse sensibile e critico il tema dell'utilizzo dei muletti da parte di personale non addetto alla ribalta.
E, per certi versi, deve essere stigmatizzata la condotta del lavoratore, in certi frangenti caratterizzata da modalità fin troppo rigide nei rapporti coi i colleghi.
Sul tema, peraltro, il lavoratore in più occasioni aveva coinvolto tanto il direttore che le CP_2 risorse umane, che non risultano si siano poi attivati formalmente per cercare di introdurre regole e modalità che consentissero di rasserenare l'ambiente lavorativo.
Resta, comunque, ad avviso del giudicante, la considerazione che le espressioni riferite dal ricorrente alla collega, per quanto ineleganti, non superano la soglia della offensività contestata disciplinarmente.
Intende dirsi che anche in tal caso trattasi di dinamiche lavorative, di certo non sempre gestite dal ricorrente nella maniera corretta ma che vanno inquadrate all'interno di un contesto lavorativo senza dubbio molto critico, tale da ingenerare nel lavoratore comprensibili anche se non sempre giustificabili reazioni, queste ultime tuttavia innestate da non meno censurabili condotte del datore di lavoro, ben identificate dalle sanzioni disciplinari sopra richiamate, ritenute illegittime e, in taluni casi, oggettivamente pretestuose.
Per quanto detto, la sanzione di un giorno di sospensione va annullata non essendo la condotta contestata disciplinarmente rilevante.
***
10) Licenziamento.
Resta, infine, da valutare l'ultima contestazione disciplinare dalla quale poi è scaturito il licenziamento del lavoratore.
Con lettera del 28 dicembre 2023 (doc. 12 ric.), Controparte_1
contestava a che:
[...] Parte_1
Testimone_
“Il giorno 21 dicembre 2023 alle ore 6:00 circa il Sig. , coordinatore del reparto Generi Vari, accedeva al magazzino per prendere un muletto, mezzo necessario allo svolgimento semina. Quando si dirigeva verso il mezzo per poterlo prendere ed utilizzare, Lei immediatamente usciva dal gabbiotto del ricevimento, CP_4 ove si tr ermando "no, questo non lo tocchi", sostenendo contro il vero che tale mezzo fosse in uso esclusivo al reparto ricevimento. Dopo di che si metteva con i piedi tra le due forche del mezzo. Il collega quindi, lasciava il mezzo che si bloccava ed CP_4 iniziava tra voi un alterco, nel corso del quale Lei sosteneva di essere stato colpito da lo negava. CP_4
24 | 39 Ad un certo punto Lei decideva di porre termine alla discussione, dichiarando: "Sig. vada a lavorare cosa fa qua, sta CP_4 solo perdendo tempo", al che replicava: "sei stupendo", al che Lei rep ei frocio!". Il dialogo proseguiva poi CP_4 come di seguito riportato. VE: "guardi che io non l'ho offesa"
"non è un'offesa frocio" Pt_1 i: "omosessuale non è un'offesa, frocio è un'offesa"
"te lo dicono spesso che sei frocio" Pt_1 punto il Sig. si allontanava. CP_4 Pochi minuti dopo, si recava nuovamente in magazzino per prendere il muletto e poter svolgere le sue attività, ma Lei CP_4 nuovamente usciva d o e con uno scatto rimetteva i piedi tra le forche;
lasciava il muletto ancora prima di muoverlo e se CP_4 ne andava prendendo il mezzo a tre piani, anche se era meno adatto per le attiv ebbe dovuto svolgere. Qualche minuto dopo le ore 7:00 Lei si recava al Centralino dell'Ipermercato, ove dichiarava di essere stato colpito dalle forche del muletto. Si allontanava in ambulanza verso le ore 7:40. A prescindere dal fatto che Lei sia stato colpito o meno dal muletto, circostanza peraltro ancora oggetto di indagine, le condotte sopra contestate, se confermate, integrano diverse, gravi violazioni dei doveri connessi al rapporto di lavoro, sia per quel che riguarda i Suoi rapporti coi colleghi, sia per quel che riguarda il rispetto delle norme antinfortunistiche”.
*
Preliminarmente è da escludere la dedotta inefficacia del licenziamento in quanto in violazione dell'articolo 7 L. 300/70, sul presupposto che sarebbe intervenuto prima che il ricorrente ritirasse la raccomandata contenente la contestazione di addebito.
A tale proposito, a prescindere da ogni considerazione in diritto circa il fatto che parte ricorrente valorizzi il momento di effettivo ritiro della contestazione, non essendo il lavoratore presente presso la residenza al momento del tentativo consegna da parte del servizio postale, resta la dirimente considerazione che la società provvedeva ad inviare la medesima lettera al lavoratore via e-mail già in data 8 gennaio 2024 (doc. 28 res.), avendo altresì cura di darne analoga comunicazione anche al suo procuratore (doc. 29 res.).
Tanto basta per escludere che il dipendente non sia stato posto in condizione, tempestivamente, di difendersi, avendo per contro scelto la via formale di provvedere ad inviare le proprie giustificazioni solo una volta ritirata la lettera di contestazione presso l'ufficio postale.
*
Per quanto alla società non ne abbia tenuto conto (essendo le difese tardivamente pervenute allorquando già era stata inviata la lettera di licenziamento), il ricorrente contestava l'addebito, rappresentando, semmai, di essere stato volontariamente, colpito dal collega alla caviglia destra con le forche del transpallet elettrico che avrebbero bloccato il piede immobilizzandolo tra la forca e il pavimento per una ventina di secondi circa (doc. 13 ric.).
Della discussione, peraltro, il lavoratore dava immediata segnalazione al direttore dell'ipermercato con e-mail del 21 dicembre 2023 delle ore 6:16 (doc. 3 ric.) (con CP_2 oggetto: Provocazioni genovesi), ove lamentava che ancora pochi minuti fa il soggetto in oggetto è venuto per portare via un muletto del ricevimento lasciato questa notte in giro e quindi scarico. Nonostante anche il cartello
25 | 39 posto che invita a non toccarlo perché è scarico, ha cercato di prenderlo e per farlo mi è anche salito sul piede destro con una delle forche dello stesso.. dopodiché, visto che andava lasciata in carica, si è preso l'unico 3piani a nostra disposizione. Pertanto ogni attività che necessitassi del non potrà essere svolta… ed il fatto di dover sempre Pt_6 controllare che possa venire qualcuno a requisirci l'attrezzatura necessaria al corretto svolgimento delle ns attività non consente di lavorare con la dovuta serenità. Ma tutte queste cose le sono già state ampiamente segnalate dallo scrivente.
*
Ora, dalla stessa documentazione versata in atti dal ricorrente emerge, con evidenza, non solo la criticità nei rapporti con il collega ma il fatto che, proprio tra i due, la questione CP_4 dell'uso dei muletti della ribalta fosse già stata fonte di dissapori, quantomeno da parte di che, fin dal precedente mese di ottobre, aveva inviato al direttore Bruno Parte_1 ben tre e-mail per segnalare la circostanza (doc. 4 ric.).
*
Va, poi, detto che, come sopra già visto, il tema non era confinato al solo avendo CP_4 coinvolto altri colleghi, a cominciare da protagonista di una vicenda per certi Persona_6 versi analoga risalente al precedente 5 dicembre 2023, dalla quale era poi scaturita la sanzione a carico del ricorrente irrogata il 16 gennaio 2024 (cfr. relativo paragrafo dedicato alla vicenda).
Per quanto di interesse in relazione alla fattispecie in esame, la teste ha confermato che c'erano stati altri episodi con colleghi cui aveva inibito l'utilizzo dei mezzi;
i muletti sono più di tre, forse sette in Pt_1 tutto, ma quelli della ribalta li usavamo normalmente, visto che lì mettiamo tutti i muletti a caricare, salvo i reparti come l'orto ortofrutta che hanno modo di ricaricarli.
La questione dei muletti vedeva costantemente coinvolto , come riferito Parte_1 dal teste (come visto, all'epoca direttore dell'ipermercato e, peraltro, teste CP_2 CP_3 comune alle parti) che ha riferito che quanto alla questione degli alterchi sui muletti, la problematica mi venne posta spesso dal ricorrente, era peraltro un problema normale che diventava critico solo quando era coinvolto
in quanto si voleva tenere i muletti anche quando era da solo, peraltro io non ero presente a quell'ora, so Pt_1 solo che questo succedeva solo quando c'era il ricorrente e non altri colleghi;
la criticità sui muletti non ha soluzione, salvo le priorità per cui se c'è un camion da scaricare è la prima operazione da fare, negli altri casi si confida sempre nel buon senso, un ufficio fece un conteggio sui muletti necessari per ogni negozio ivi compreso il nostro.
Il teste (del pari, comune alle parti e direttamente coinvolto in una delle Persona_5 numerose vicende disciplinari del ricorrente, come si vedrà), pur non riferendo di criticità a lui note nella gestione dei muletti, hai evidenziato che il reparto ribalta doveva avere un mulettino e un
26 | 39 muletto per abbassare e alzare i bancali, poi se capitava averne due per le nostre necessità li tenevamo;
al mattino capitava di parlare tra colleghi, quando magari dalle 5 alle 6.40 (Ndr: trattasi dell'orario in cui poi si è svolto l'alterco con il si era da solo, che i colleghi mi chiedevano muletto per alzare i bancali, io CP_4 glielo davo con l'impegno che poi me lo restituissero, dando quindi conto che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi fosse una esclusività nell'uso del muletto quasi che fosse di sola pertinenza del reparto ribalta.
Anche direttore risorse umane e teste comune alle parti, ha riferito che alla Testimone_6 ribalta i muletti erano utilizzabili da tutti, salvo che riteneva che un paio di muletti potevano essere usati Pt_1 solo dal personale della ribalta.
teste di parte ricorrente e addetto presso il ricevimento merci, nel Testimone_14 riferire che presso il reparto vi fossero circa cinque muletti, ha dato conto che trattasi di muletti che possono essere usati non solo dal nostro reparto, di regola ce n'è uno che normalmente attribuito a noi ma può essere usato da altri, per quanto ne so io non c'è una regola fissa;
capita che altri colleghi, quando noi non abbiamo particolari operazioni da fare, vengano quindi a recuperare un muletto per le loro necessità.
*
Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria richiamata al paragrafo precedente, emerge un quadro piuttosto chiaro delle dinamiche dell'ipermercato, dovendosi evidenziare l'assoluta univocità e concordanza di quanto dichiarato da tutti i testi (sia quelli comuni, peraltro la prevalenza, sia quelli di parte convenuta e di parte ricorrente).
aveva una assertiva pretesa di gestione esclusiva dei muletti, priva di Parte_1 alcun fondamento non tanto per regolamenti aziendali, ma per la prassi (sia consentito, di assoluto buon senso) adottata dai colleghi di lasciarne l'utilizzo (soprattutto in determinate fasce orarie e, in particolare, quelle del primissimo mattino, allorquando, come già visto, si è poi ingenerato l'alterco con anche a personale di altri reparti, con l'unica accortezza di non CP_4 lasciare sguarnito il reparto ribalta e di restituirli non appena terminati i lavori.
Appare, poi, evidente che il ricorrente utilizzasse anche modalità piuttosto aggressive, quantomeno verbalmente, per cercare di imporre la propria convinzione, così ingenerando nel tempo un clima certamente poco sereno e costruttivo.
*
Nondimeno, si è già sopra accennato che la problematica era ben nota tanto al direttore dell'ipermercato quanto al responsabile delle risorse umane in più occasioni CP_2 Tes_6
27 | 39 coinvolti dal ricorrente e, a quanto risulta, poco attivi e inclini a farsi davvero carico di intervenire.
Sul punto, sia consentito osservare che una chiara e inequivoca direttiva aziendale avrebbe, senza dubbio, consentito di disinnescare le criticità, anche se riferite ad un solo dipendente quale il quantomeno, quest'ultimo sarebbe stato posto nella condizione che ulteriori condotte Pt_1 volte alla pretesa di una esclusività nell'utilizzo dei muletti non sarebbero state più consentite in quanto illegittime per disposizione aziendale.
Non si intende, con questo, giustificare, in via generale e preventiva, l'atteggiamento di
, come si è visto non scevro di censura in talune circostanze. Parte_1
Tanto più che il quadro documentale, offerto da entrambe le parti, rende evidente che il dipendente, ragionevolmente anche per il complicato rapporto con la cooperativa soprattutto sotto il profilo disciplinare e giudiziale, presentava enormi difficoltà nel dialogo e nell'interazione tanto coi colleghi che con i propri responsabili.
E, tuttavia, erano proprio questi ultimi coloro ai quali competeva il compito, anche ingrato, di contribuire attivamente a far sì che il clima e il contesto lavorativo fossero quanto più possibile sereni.
*
In questo problematico scenario, si inserisce l'episodio del 21 dicembre 2023 tra e CP_4 oggetto del sopra richiamato addebito disciplinare. Pt_1
In proposito, la difesa di ha depositato Controparte_1 la relazione redatta dai Carabinieri a seguito della denuncia-querela presentata dal ricorrente (doc.
36).
Trattasi di una compiuta descrizione delle dinamiche dell'alterco a seguito della visione dei filmati della videosorveglianza del magazzino, rispetto alla quale non si è dato corso alla richiesta di acquisizione formulata dalla convenuta in quanto nella stessa relazione si dà atto che, nel momento in cui presumibilmente sarebbero state cagionate le lesioni, tra la scena e la telecamera di sorveglianza si sarebbe frapposto un muletto a coprire la visuale, dal che l'irrilevanza dell'acquisizione.
La relazione dà conto che già alle ore 6:03 del 21 dicembre 2023 era possibile notare il primo tentativo di di prendere un muletto, inibito dall'intervento del ricorrente;
un paio di CP_4 minuti dopo si riavvicinava tentando di prendere il medesimo muletto e, nuovamente, CP_4 sopraggiungeva il ricorrente, che si poneva dinanzi al mezzo.
28 | 39 Dalla visione delle immagini si notava con evidenza il movimento del i inserire la gamba Pt_1 fra la forca del muletto proprio per negare qualsivoglia movimento.si presume sia questo il momento nel quale vengono cagionate le lesioni, seppur fra le parti e la telecamera di sorveglianza in esame si frappone un ulteriore muletto nero di grandi dimensioni che copre la visuale. La discussione fra le parti durava per circa 1 minuto, precisando che non vi è stata alcuna aggressione o contatto. Il si allontanava, portando con sé CP_4
l'appena citato muletto di più grandi dimensioni.
Alle ore 6:07, il ricorrente dopo aver spostato leggermente il muletto oggetto della diatriba, si allontanava tranquillamente.
*
Dalle evidenze richiamate al paragrafo precedente emerge documentalmente una ricostruzione della vicenda significativamente difforme da quella effettuata da già in Parte_1 occasione della e-mail inviata al direttore nella medesima giornata alle ore 6:16 ove, come CP_2 visto, il lavoratore rappresentava che sarebbe volontariamente salito sul suo piede CP_4 destro con una delle forche del muletto.
Era stato, per contro, ad effettuare tale manovra, oggettivamente Parte_1 incauta.
* in sede testimoniale, ha, innanzitutto confermato quanto già riferito dai Testimone_9 testimoni richiamati ai paragrafi precedenti circa le rilevanti difficoltà incontrate con il ricorrente, da lui personalmente e dagli altri addetti del reparto generi vari, nel recupero dei muletti dal reparto ricevimento, ove , come visto del tutto illegittimamente, Parte_1 pretendeva l'esclusiva nell'utilizzo.
a riguardo, ha riferito che già la settimana precedente l'episodio poi oggetto di CP_4 addebito si era verificata una vicenda analoga allorquando, mentre tentava di recuperare un muletto, provava a bloccargli il passaggio con dei bancali. Parte_1
In quei frangenti, il ricorrente alzava la voce nei confronti del collega, circostanza che, peraltro, è stata pienamente confermata da in sede testimoniale (ricordo che qualche CP_2 giorno prima o una settimana, credo avesse messo dei bancali ostruendo il passaggio a che stava Pt_1 CP_4 conducendo un mezzo, non ricordo i dettagli ma ricordo che gridava all'indirizzo di qualcosa tipo Pt_1 CP_4
'vada a lavorare', non ricordo insulti;
io intervenni per sedare la rissa verbale, mi pare urlasse solo peraltro Pt_1 spesso parlando con lui anche se non vuoi gridare devi alzare la voce, lui aveva il vizio di sovrastare;
quando sono intervenuto, credo di aver parlato solo con dicendogli di non urlare col collega, e lui mi pare abbia smesso, Pt_1
29 | 39 mi disse che tutelavo sempre per sovrastare la voce di che mi pare stesse urlando all'indirizzo di CP_4 Pt_1
l'ho dovuta alzare anch'io). CP_4
*
Quanto ai fatti oggetto di addebito, ha reso una testimonianza che, quantomeno in CP_4 parte, ha trovato il significativo riscontro della relazione dei Carabinieri, in particolare quanto al fatto che era stato il ricorrente a collocarsi con i piedi tra le forche del muletto.
La discussione intercorsa tra i due, riferita sempre da trova, del pari, riscontro CP_4 indiretto dal fatto che la vicenda, per quanto risulta dalla relazione, coinvolgeva i due interlocutori per circa un minuto.
*
Ora, non è certamente questa la sede per accertare l'effettività e l'eventuale misura dell'infortunio occorso al ricorrente.
Può comunque dirsi che, anche con oggettiva trasparenza, in sede testimoniale, ha CP_4 riferito che in quei frangenti aveva fatto un movimento laterale col muletto per dimostrare il ricorrente che il suo piede non era incastrato, al che il ricorrente è salito coi piedi sulle pale, ponendosi di fronte a me, potendo essere quello il momento in cui, ragionevolmente, una delle forche del muletto impattava con il piede destro del Pt_1
Dai referti medici prodotti da quest'ultimo, peraltro, risulta che, in occasione della visita occorsa nella medesima giornata, risultava una algia al malleolo, così come in occasione degli esami successivi una modesta quantità di liquido intrarticolare tibio-tarsica, a dimostrazione della ridotta rilevanza dell'episodio.
Tanto più che dalla già citata relazione dei Carabinieri risulta che, alla fine dell'episodio in commento, il ricorrente si allontanava tranquillamente, senza che vi fosse evidenza di una particolare gravità
*
I riscontri alle dichiarazioni di sin qui riportate assumono significativa valenza anche CP_4 per quanto concerne le ulteriori dichiarazioni testimoniali, del pari oggetto di addebito.
In particolare, ha riferito che mentre il ricorrente era sempre sulle pale del muletto, gli dissi CP_4 simpaticamente 'sei stupendo' con una risatina, trovavo la situazione paradossale;
al che lui mi disse: 'Sei anche frocio', al che gli dissi che mi stava offendendo, e lui mi disse che non era una offesa, ma io gli dissi che semmai per non esserlo di doveva dare dell'omossessuale, e lui ha ribattuto chiedendomi se altri mi avessero chiamato frocio.
30 | 39 Vero che non vi sono altri testimoni del dialogo tra i due, salvo evidenziarsi che il fatto che vi sia stata effettivamente una discussione è riconosciuto dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. cap. 6, pag. 3), pur omettendone il contenuto.
ha, poi, dichiarato che nell'immediatezza dei fatti si confrontava con CP_2 che gli raccontava l'episodio, escludendo una propria responsabilità per l'infortunio e CP_4 degli epiteti utilizzati dal collega nei suoi confronti.
Per contro, nella lettera giustificazioni del 20 gennaio 2024, il ricorrente, prendendo (sia consentito, in maniera piuttosto caotica) posizione sull'addebito, non spendeva una sola parola in relazione alle espressioni verbali che avrebbe indirizzato al doc. 13 ric.). CP_4
*
Tuttavia, per quanto vero sia che le frasi attribuite al siano, quantomeno, di contenuto Pt_1 censurabile, resta il fatto che le stesse vengono innestate dallo stesso per quanto a dire CP_4 di quest'ultimo senza alcun intento offensivo (è lui che, difatti, si rivolge al collega dicendogli: “sei stupendo”).
Resta però, che all'interno di una dinamica tra i due già critica per le già sopra richiamate vicende precedenti, la frase del appare più provocatoria che distensiva, come da questi CP_4 invece rivendicato in sede testimoniale.
Vero che ad essa il ricorrente replicava in termini più diretti, ma pur sempre all'interno di un confronto acceso, ove i due interlocutori si rimbalzavano frecciate ed offese reciproche.
Intende dirsi che le espressioni utilizzate dal ricorrente sono da inserire in un contesto generale, quale quello sopra descritto, in cui non necessariamente debbano ravvisarsi condotte disciplinarmente rilevanti.
Tanto più se si considera che non risulta in causa che gli epiteti usati dal si siano Pt_1 sostanziati in una deprecabile discriminazione nei confronti del collega, di cui né la società né lo stesso interessato danno conto.
Di conseguenza, in parte qua, l'addebito non è fondato.
*
Diversa, invece, la valutazione in relazione alla contestata violazione delle norme antinfortunistiche.
In tal caso, non può non aversi riguardo all'incauta condotta del lavoratore che, nel collocarsi tra le forche del muletto, ha senza dubbio concorso a creare le condizioni di pericolo che poi, forse, hanno visto anche il concorso del CP_4
31 | 39 Il punto però, non è l'eventuale responsabilità di quest'ultimo (ove anche non oggetto di addebito disciplinare) ma l'iniziativa stessa del peraltro, come del pari già sopra Pt_1 ampiamente visto, finalizzata ad affermare un principio (ovvero il diritto esclusivo all'utilizzo dei muletti) che tutti i testimoni hanno escluso gli competesse e, in ogni caso, corrispondesse alla realtà dei rapporti tra i vari reparti.
L'addebito, pertanto, oltre che fondato è, senza dubbio, disciplinarmente rilevante.
*
Ebbene, la difesa di , in relazione a tale CP_1 Controparte_1 ultimo episodio, ha richiamato l'art. 208, n.
4.2 CCNL di settore, a mente del quale il licenziamento disciplinare si applica per grave mancanza degli obblighi di cui agli artt. 205 e 206.
Quest'ultimo prevede tra gli obblighi del lavoratore anche il rispetto della normativa del D.lgs
81/2008.
Ora, l'art. 20, di tale disposizione, dispone che:
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i ((miscele pericolose)), i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
*
Per quanto non si ritenga del tutto corretto il richiamo operato dalla difesa di parte convenuta alla lettera g) (giacché la vicenda non concerneva operazioni o manovre poste in essere dal lavoratore, come sarebbe stato nel caso in cui fosse stato lui a condurre il mezzo), resta tuttavia che appare evidente che non si sia preso cura della propria salute e Parte_1 sicurezza (comma 1), non abbia contribuito all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della
32 | 39 sicurezza (comma 2, lett. a)) e, di certo, non abbia utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro (comma 2, lett. c).
*
In diritto è noto che: In tema di licenziamento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini del giudizio proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, può far venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione del giudice di merito con la quale si è attribuito rilievo all'inadempimento del lavoratore rispetto a piani di recupero, predisposti dal datore di lavoro, al fine di ovviare alle conseguenze di precedenti assenze non giustificate del medesimo lavoratore, anche se contestate disciplinarmente) (Cass., n. 6140 del 07/03/2025).
Pertanto, la valutazione della gravità di una condotta deve essere effettuata non solo avendo riguardo al profilo oggettivo, ma anche a quello soggettivo.
*
Ed allora, nel caso di specie non è revocabile in dubbio, ad avviso del giudicante, che l'incauta e impropria condotta del ricorrente debba essere considerata, sotto il profilo oggettivo, grave e in palese violazione delle previsioni del sopra citato D.lgs 81/2008.
Valutazione di gravità sotto il profilo oggettivo ulteriormente rinvenibile nell'infortunio che ne
è derivato.
*
Diverse, invece, le considerazioni per quanto concerne il profilo soggettivo.
Quest'ultimo difatti, deve essere necessariamente valutato avendo riguardo al contesto lavorativo, caratterizzato, come visto, da una elevatissima conflittualità non solo tra colleghi ma anche tra lo stesso ricorrente e il datore di lavoro.
33 | 39 Nel primo caso, si è già ampiamente argomentato sul fatto che il ricorrente non sempre avesse un atteggiamento proattivo e collaborativo, salvo tuttavia non potersi sottacere che la cooperativa sovente non dava nemmeno riscontro alle sollecitazioni del dipendente di intervenire, fosse anche per dare chiare ed inequivoche indicazioni a quest'ultimo affinché si potesse allineare.
Sotto il secondo profilo, si devono considerare le enormi criticità derivanti dalle innumerevoli contestazioni disciplinari che, nel tempo, la cooperativa aveva mosso al dipendente (anche precedenti a quelle impugnate nel presente giudizio), moltissime delle quali vuoi revocate vuoi ridotte nella misura.
Basti pensare che anche nel presente giudizio delle nove sanzioni disciplinari impugnate e contestate ai fini della recidiva solo due sono state ritenute fondate o, comunque, proporzionate.
Fermo restando che, a costo di ripetersi, si è più volte stigmatizzato il comportamento del ricorrente, non può comunque non rilevare nella valutazione del profilo soggettivo lo stato in cui questi si trovava a lavorare, peraltro con assegnazioni di mansioni che, per quanto si vedrà, erano demansionanti, come già accertato in altro giudizio da questo stesso Tribunale.
Il fatto, quindi, che versasse in una situazione di profonda frustrazione, Parte_1 anche se in parte da lui stesso ingenerata, tale da vivere ogni possibile dinamica lavorativa difficoltosa con un trasporto e una modalità di gestione eccessivi, deve necessariamente essere opportunamente apprezzato ai fini della valutazione del profilo soggettivo delle condotte disciplinari di cui alla lettera di licenziamento.
Intende dirsi che il profilo soggettivo della condotta dei fatti in esame, a differenza di quello oggettivo di cui si è dato conto al paragrafo precedente, va apprezzato all'interno della complessità del quadro sopra descritto.
*
Ed allora, ad avviso del giudicante, la valutazione della condotta posta in essere da Pt_1
sotto il profilo soggettivo, per tutte le ragioni di cui si è dato conto, risulta priva di
[...] quei connotati di gravità che, invece, connotano la condotta sotto il profilo oggetto.
Ora, nella lettera di licenziamento la società ha valorizzato tanto la gravità degli addebiti in sé considerati che la recidiva contestata.
Sulla gravità della condotta si è già ampiamente detto anche nel senso di limitarla alla sola violazione delle norme antinfortunistiche, essendosi esclusa la rilevanza disciplinare delle espressioni verbali indirizzate al collega.
34 | 39 Sulla recidiva, si è, del pari, già diffusamente argomentato circa il fatto che solo due delle nove sanzioni disciplinari sono in questa sede state ritenute fondate.
Trattasi peraltro di condotte (assenza ingiustificata e le accuse al direttore di aver CP_2 testimoniato il falso con il gesto delle manette) oggettivamente disomogenee rispetto alla violazione delle norme antinfortunistiche.
Lo scenario sopra descritto porta ad escludere che il ricorrente possa a buon diritto invocare la tutela dell'articolo 18, comma 4, L. 300/70, giacché sussiste quantomeno uno dei fatti contestati, rispetto al quale, in linea di principio, vi sarebbe un'ipotesi in cui la contrattazione collettiva giustificherebbe il licenziamento disciplinare, salvo doversi apprezzare, per quanto visto, le peculiarità del caso di specie e in particolare l'assenza di gravità sotto il profilo soggettivo;
il tutto da valutarsi con una recidiva che, per quanto in misura radicalmente inferiore a quella valorizzata dalla società, è pur sempre sussistente.
*
Nondimeno, proprio la diversa valutazione della gravità della condotta e la valutazione della recidiva che il datore del lavoro ha effettuato sulla base di una quantità di sanzioni disciplinari differente da quella che il giudicante è chiamato a considerare, porta a ritenere che il licenziamento vada considerato illegittimo in quanto sproporzionato.
Si verte, in altri termini, nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 18, comma 5, che riconosce la sola tutela indennitaria nelle altre ipotesi in cui il giudice accerta che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro.
*
Di conseguenza, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
[...]
condannata a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
un'indennità risarcitoria che la disposizione, come noto, considera onnicomprensiva
[...]
e da determinarsi tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Nel caso di specie, avendo riguardo ai criteri di valutazione individuati dalla medesima disposizione, ovvero l'anzianità del lavoratore, il numero di dipendenti occupati e le dimensioni dell'attività economica nonché del comportamento e delle condizioni delle parti, si osserva quanto segue.
35 | 39 aveva una rilevantissima anzianità in quanto assunto nel 1993; per Parte_1 contro, non ci sono evidenze né allegate né documentate da entrambe le parti circa le dimensioni della cooperativa se non relativamente al fatto che la stessa si trovi in tutela reale.
Dovendosi, invece, avere riguardo al comportamento e alle condizioni delle parti, si è già ampiamente detto che anche i comportamenti del ricorrente in questa sede censurati e censurabili sono stati ingenerati da una non meno discutibile e, anzi, molto più grave scelta aziendale di risolvere i conflitti con uno smisurato ricorso ai provvedimenti disciplinari del cui esito, si è già ampiamente dato conto.
Per tali motivi, ritiene il giudicante che appaia equa una misura dell'indennità di risarcitoria di
20 mensilità che, considerato il tallone retributivo non contestato di euro 2.896,06 comporta la condanna della cooperativa a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro
57.921,20, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.
La cooperativa va altresì condannata alla restituzione al ricorrente di tutte le somme trattenute in relazione alle sanzioni disciplinari in questa sede annullate e puntualmente indicate ai paragrafi precedenti.
*
Per inciso, l'accertata illegittimità del licenziamento, ma sotto il profilo della sproporzione e ferma la rilevanza disciplinare dell'addebito, esclude in radice che il ricorrente possa invocare la nullità del recesso in quanto ritorsivo, non essendo ravvisabile quel motivo unico e determinante che, a mente dell'articolo 1345 c.c., fonda tale ipotesi di nullità.
Né è ravvisabile l'evocata rappresaglia e ingiusta ed arbitraria reazione del datore di lavoro ad un legittimo comportamento del lavoratore, del pari evocata in ricorso, per quanto visto circa la palese violazione di norme antinfortunistiche.
***
Come sopra accennato, ha richiesto altresì l'accertamento del Parte_1 permanere del demansionamento già accertato dal Tribunale di Milano con la sentenza n.
715/2024 (doc. 90 ric.).
In tale sede il Tribunale ha accertato che, effettivamente, il lavoratore risultava demansionato allorquando, con decorrenza 4/10/2021, veniva trasferito presso il punto vendita di BO quale magazziniere/ ricevitore merci.
36 | 39 In particolare, tali ultime mansioni, in quanto meramente esecutive e di limitato contenuto professionale, erano estranee a quelle di concetto, caratterizzate da compiti di coordinamento e controllo del secondo livello contrattuale riconosciuto al dipendente.
Dal che l'accertamento che dal momento di destinazione al magazzino Parte_1
BO fosse stato vittima di una grave dequalificazione professionale.
In punto di risarcimento danni, si riteneva di accedere ad una quantificazione del danno che prenda quale riferimento il 25% della retribuzione lorda mensile percepita nel periodo di dequalificazione (per la congruità di tale percentuale di quantificazione della misura risarcitoria in fattispecie consimili, cfr. App. Milano, 7 maggio
2019, n. 537), pari ad € 2.871,54, per un importo mensile di € 717,88, da moltiplicarsi per i 14 mesi, decorrenti dall'inizio della dequalificazione (4/10/2021), sino alla data di proposizione del ricorso
(6/12/2022), non potendosi accordare il risarcimento per un periodo più ampio di quello contemplato nella domanda giudiziale. Ne consegue, pertanto, una quantificazione del danno da risarcire al nella misura di Pt_1
€ 10.050,00, da maggiorarsi di interessi al saggio legale dalla data della pronuncia giudiziale al saldo effettivo.
*
Ora, senza dubbio vero che la sentenza in commento non è ancora passata in giudicato.
Trattasi, tuttavia, di un accertamento che la cooperativa convenuta non ha nemmeno contestato nel presente giudizio ove, peraltro, sono risultate provate le medesime mansioni del ricorrente, in quanto invariate.
Né può accedersi alla richiesta di sospensione del giudizio, in quanto la fattispecie in commento configura un illecito continuato che nel precedente giudizio, fermo l'accertamento, ha visto il riconoscimento del risarcimento del danno determinatosi alla data del deposito del ricorso.
Permanendo l'illecita condotta del datore di lavoro, è evidente che permane anche la necessità di ristorare il lavoratore delle conseguenze patite.
*
Assumendo quale parametro, quindi, la somma mensile di euro 717,88 e non già i 14 ma i 13 mesi di protrarsi del demansionamento, la somma da riconoscersi al lavoratore ammonta ad euro
9332,44 (rispetto alla quale è totalmente irrilevante l'eventuale assenza dal lavoro per malattia del dipendente).
va, quindi, condannata a corrispondere Controparte_1 al tale importo, da maggiorarsi di interessi al saggio legale dalla data della pronuncia Pt_1 giudiziale al saldo effettivo.
37 | 39 ***
Il ricorso va, quindi, accolto nei limiti anzidetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avendo riguardo al valore indeterminabile della controversia e ai valori medi previsti dal DM 55/14.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
i) accerta e dichiara l'illegittimità delle seguenti sanzioni disciplinari comminate da
[...]
a : sanzione in data Controparte_1 Parte_1
17/06/2022 (7 giorni sospensione), sanzione in data 05/06/2023 (4 ore di multa), sanzione in data 06/06/2023 (1 ora di multa), sanzione in data 03/07/2023 (5 giorni di sospensione), sanzione in data 11/08/2023 (4 ore di multa), sanzione in data 14/12/2023 (4 ore di multa) e sanzione in data 16/01/2024 (1 giorno di sospensione) e, per l'effetto, condanna
[...]
a restituire al ricorrente le somme eventualmente Controparte_1 trattenute in esecuzione di tali sanzioni, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione da ciascuna trattenuta al saldo effettivo;
ii) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da
[...]
a con lettera del 18/01/2024 e, dichiarato Controparte_1 Parte_1 estinto a tale data il rapporto, condanna a Controparte_1 corrispondere a , a titolo di indennità risarcitoria, la somma complessiva di Parte_1 euro 57.921,20, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo;
iii) accerta e dichiara il demansionamento subito dal ricorrente per il periodo dal 7/12/2022 al
18/01/2024 e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, la Parte_1 somma complessiva di euro 9.332,44 oltre interessi al saggio legale dalla data della pronuncia giudiziale al saldo effettivo;
iv) respinge per il resto il ricorso;
v) condanna a rimborsare a Controparte_1 Pt_1
le spese di lite che liquida in complessivi euro 11.327,00 oltre spese generali e
[...] accessori di legge;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
38 | 39 Sentenza esecutiva.
Milano, 22/07/2025
Il Giudice
IO IL
39 | 39
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. IO IL ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Roberta Vegetti e Vincenzo Parte_1 C.F._1
Stochino, con domicilio eletto in Milano, Via Guido D'Arezzo 15
RICORRENTE contro
), con gli Avv.ti Marco Controparte_1 P.IVA_1
CH e RA MO, con domicilio eletto in Milano, Viale Regina Margherita 41
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 02/08/2024,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
In via principale
1) accertare e dichiarare la nullità e/o ritorsività e/o illegittimità per insussistenza del fatto contestato del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 18 gennaio 2024 e ricevuta il 01 febbraio 2024;
2) accertare e dichiarare che l'avvenuto demansionamento del ricorrente (già accertato fino alla data del 06/12/2022 con la sentenza del Tribunale di Milano n. 715/2024 emessa in data 09/02/2024 e pubblicata in data 05/04/2024), è proseguito senza soluzione di continuità fino alla data dell'intervenuto (illegittimo) licenziamento intimato con lettera datata 18 gennaio 2024 e ritirata dal sig. in data 01 febbraio 2024, Pt_1 3) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dei provvedimenti disciplinari comminati rispettivamente in data 17/06/2022 (7 giorni sospensione), 13/04/2023 (1 ora di multa), 13/04/2023 (3 ore di multa), 05/05/2023 (4 ore di multa), 05/06/2023 (4 ore di multa), 06/06/2023 (1 ora di multa), 03/07/2023 (5 giorni di sospensione), 11/08/2023 (4 ore di multa), 14/12/2023 (4 ore di multa) e 16/01/2024 (1 giorno di sospensione) al dipendente per insussistenza dei fatti contestati e/o in quanto fondate su condotte Parte_1 non costituenti illecito disciplinare e comunque per genericità e tardività delle contestazioni, con lesione del diritto di difesa del ricorrente, e/o comunque per sproporzionalità dei provvedimenti assunti, con conseguente declaratoria di illegittimità delle sanzioni inflitte, con ogni provvedimento consequenziale ivi compreso la restituzione delle somme illegittimamente trattenute in forza di tali sanzioni e per l'effetto:
4) condannare la convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L. 300/1970 (o di altra norma ritenuta applicabile) a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro e comunque (per effetto dell'accertamento e della declaratoria di cui al punto 2) in mansioni conformi al proprio livello, nonché a corrispondere a titolo risarcitorio al medesimo tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione al tallone retributivo lordo (sempre per effetto dell'accertamento e della declaratoria di cui al punto 2) di € .3.378,74 (€
2.896,06 x 14 : 12), ovvero al diverso tallone retributivo, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto in corso di causa, oltre
5) a condannare la convenuta alla corresponsione di un importo a titolo di dequalificazione / CP_1 demansionamento calcolato nella misura del 25% della retribuzione lorda mensile percepita nel periodo di dequalificazione dal 06/12/2022 al 01/02/2024 (paria 14 mesi), ossia € 717,88# (pari al 25% della allora retribuzione lorda che ammontava ad € 2.871,54#) per 14 e così complessivamente € 10.050,00# da maggiorarsi di interessi al saggio legale dalla data del deposito del ricorso al saldo effettivo.
Oltre
6) a condannare alla restituzione in favore del sig. di tutte le somme indebitamente CP_1 Parte_1
e illegittimamente trattenute in forza delle sanzioni disciplinari qui impugnate.
In subordine
7) fermo l'accertamento di cui al punto 1, 2 e 3 e le condanne conseguenti di cui ai punti 5 e 6, e quindi in subordine al solo precedente punto 4, condannare il convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge 300/1970 (o di altra norma ritenuta applicabile), al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto quantificata in € 81.089,68 (€
2.896,06 x 14 : 12 x 24) ovvero quel diverso importo che dovesse risultare dovuto e/o equo e/o di giustizia;
In via ulteriormente subordinata
8) fermo l'accertamento di cui al punto 1, 2 e 3 e le condanne conseguenti di cui ai punti 5 e 6, e quindi in via di ulteriore subordine rispetto al precedente punto 7, nella davvero non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere legittimo il licenziamento operato da con raccomandata ricevuta dal lavoratore in CP_1 data 01 febbraio 2024 sussistendone la giusta causa, accertare e dichiarare comunque la illegittimità / inefficacia del licenziamento per violazione della procedura disciplinare prevista all'art. 7 della Legge 300/70 e per l'effetto
2 | 39 condannare la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
9) con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza al saldo;
10) con condanna del convenuto al pagamento dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio.
Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
È documentale che veniva assunto da Parte_1 [...]
in data 4 ottobre 1993, con inquadramento al secondo livello e, Controparte_1 per quanto di rilievo, mansioni di assistente di direzione dei sistemi informativi.
È, del pari, documentale che, con sentenza n. 715/2024, il Tribunale di Milano accertava il demansionamento professionale patito dal ricorrente, sebbene, a dire di quest'ultimo, pur dopo tale decisione, la società continuava a fargli svolgere le inferiori mansioni di magazziniere- ricevitore.
Per quanto di interesse, con lettera del 28/12/2023 la cooperativa elevava al lavoratore una contestazione disciplinare relativa a fatti intercorsi con un collega il precedente 21 dicembre 2023
(sui quali si tornerà diffusamente in prosieguo), contestando altresì numerose sanzioni disciplinari irrogategli nel tempo ai fini della recidiva;
all'esito intimava il licenziamento disciplinare in questa sede impugnato in uno con le citate sanzioni disciplinari.
Nel presente giudizio ha, innanzitutto, dedotto la natura ritorsiva del Parte_1 recesso, in ogni caso illegittimo anche nel merito, con tutte le invocate conseguenze di legge;
ha, poi, richiesto la condanna della cooperativa al risarcimento del danno patito per il permanere del demansionamento già accertato dal Tribunale di Milano.
È stata quindi disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente della convenuta, il ricorrente ha sporto una denuncia penale nei miei confronti;
Testimone_1 apitoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro per la convenuta dal 2009 – 2010, sono capo sala e coordinatore del reparto generi vari;
il ricorrente lavorava al ricevimento merci, che è un reparto che condivide con il nostro la ribalta;
mi ricordo dell'episodio dell'aprile 2022, il ricorrente stava tirando giù un bancale di birre e caddero uno o due cartoni, e alcune bottiglie si ruppero e il ricorrente lasciò o le bottiglie rotte o il cartone dove si erano rotte in un carrello;
ricordo la scena di questo carrello con le birre rotte;
3 | 39 a quel punto chiesi al ricorrente se potesse pulire le birre che ancora erano sane e metterle al banco e buttare il resto, ma lui si arrabbiò e mi disse che non potevo dargli ordini, io mi imposi dicendogli che competeva a lui sistemare quel danno, e lui mi dette del 'paralitico', in quanto non riuscivo a metterlo apposto io stesso;
a fianco a me c'era il mio capo reparto mi sono girato verso di lui chiedendogli se aveva sentito Parte_2 l'insulto che mi aveva rivolto, ma hi aveva un timore reverenziale per i modi del ricorrente e Pt_2 per paura mi disse di non aver sen sulto;
nella corsia a fianco c'era la collega , che lavora al reparto casse e si trovava in magazzino a prendere Testimone_2 dei cassetti, e a mia domanda mi di tito quanto dettomi, io ho poi comunicato la vicenda al direttore
, io poi non sono stato più sentito dalla società; CP_2
ho mai avuto nulla contro io ho sempre cercato di essere professionale mandando avanti il Pt_1 processo lavorativo, non l'ho mai insultato i sono stato io ad essere da lui insultato;
preciso che il dipendente non in grado di venire al lavoro chiama il centralino che mi passa la chiamata e vengo informato;
il centralino è operativo anche alle 4 o 5 del mattino, all'inizio è presente una guardia che apre coi panettieri e viene sostituita verso le 7 o le 8, comunque il centralino è sempre presidiato da qualcuno;
quanto alla vicenda di dicembre dell'anno scorso, si era sotto Natale;
preciso che a disposizione del ricevimento ci sono sempre stati un muletto piccolo e un muletto grande detto tre piani per stoccare la merce in piani più elevati;
il resto dei muletti in magazzino sono destinati al reparto generi vari;
noi la mattina dobbiamo fare la c.d semina che consiste nel portare fuori i bancali interi dal magazzino, per i quali servono mezzi elettrici, e lasciare di corsia in corsia il bancale per terra, finché non svuotiamo il polmone dove ci sono tutti i bancali;
in un secondo momento mando i mei addetti a caricare la merce, ma in quel caso non servono mezzi;
in quel caso il ricorrente non si limitava a tenere i due muletti di cui ho detto, ma pretendeva che nel suo reparto ce ne fossero due piccoli e due grandi;
ci mancava quindi sempre almeno un muletto, il ricorrente era solito opporsi agli addetti che volevano recuperarli e venivano da me dicendomi che non potevano così lavorare, e io intervenivo;
ma essendo impossibile dialogare con il ricorrente io andavo al reparto, recuperavo il muletto e nonostante le invettive del ricorrente me ne andavo;
ricordo che il ricorrente, visto che nonostante le provocazioni non riusciva a farmi innervosire, la settimana prima del 22 dicembre, quando ero andato a recuperare il muletto, provò a bloccarmi, io ero fuori ribalta e dovevo portare dei bancali vuoti, e nell'entrare dentro dalla ribalta il ricorrente mi bloccò il passaggio mi pare con dei bancali impedendomi di fare il mio lavoro;
a quel punto io ho mollato il muletto e lo vedo andare per prenderlo, e ci siamo trovati entrambi spalla a spalla per prendere il manico, al che lui mi disse in maniera teatrale che io stessi alzando le mani, ricordo di essermi girato dicendogli che non l'avevo nemmeno toccato;
ricordo che poi era arrivato e ha intimato a di lasciarmi stare e partì una discussione tra i due;
CP_2 Pt_1 ricordo di aver sentito l'au nda registrato d ente e di non aver sentito la parte dell'intervento di;
CP_2 la a del 22 dicembre come sempre alle 6 del mattino fornisco le indicazioni sulla semina ma c'erano due addetti senza muletti, visto che mancava un ulteriore muletto piccolo che era messo in carica all'ufficio del ricorrente fuori ribalta con un cartello che diceva non toccare vedo i miei addetti che tornando mi dissero che non faceva prendere loro il muletto e che uno aveva il Pt_1 cartello 'non toccare'; io vado per prendere il muletto con questo cartello, inizio a spostarlo e in quel momento arriva di corsa il ricorrente verso le pale del muletto e io mi fermo, e lui mi disse che gli stavo facendo male e gli dissi che non lo stavo nemmeno toccando, al che disse che gli avevo schiacciato il piede col muletto e guardando vidi che lui spingeva il piede verso la pala del muletto;
peraltro in quel punto il muletto è vuoto visto che non ha le ruote, era impossibile salire con le pale sopra il piede;
a quel punto ho fatto un movimento laterale col muletto per dimostrare al ricorrente che il suo piede non era incastrato, al che il ricorrente è salito coi piedi sulle pale ponendosi di fronte a me, dicendomi con fare provocatorio che io era pagato ma ero lì a non far niente;
trovandomi nella impossibilità di far lavorare i miei addetti, mentre il ricorrente era sempre sulle pale del muletto, gli dissi simpaticamente 'sei stupendo' con una risatina, trovavo la situazione paradossale;
al che lui mi disse: 'Sei anche frocio', al che gli dissi che mi stava offendendo, e lui mi disse che non era una offesa, ma io gli dissi che semmai per non esserlo di doveva dare dell'omossessuale, e lui ha ribattuto chiedendomi se altri mi avessero chiamato frocio;
4 | 39 sono tornato senza muletto dagli addetti, e poi ho visto dalle porte a soffietto che stava tornando all'ufficio e Pt_1 ho provato a riprendere il muletto ma lui subito ha fatto uno scatto verso il m ho mollato il manico;
mi sono spostato e ho preso il muletto grande e l'ho portato al mio addetto e il lavoro è continuato;
nel mio ruolo di capo sala mi trovavo spesso a uscire fuori col bancale vuoto e spesso usciva il ricorrente e mi rivolgeva un ghigno per provocarmi ma non ho reagito, questo dalle 6 alle 7 di quella mattina;
a un certo punto ero in una corsia per seminare l'ultimo bancale e lo vedo dirigersi al centralino e girandosi verso di me mi rivolgeva un ghigno, ma non do peso alla vicenda;
dopo 10 o 15 minuti viene da me per dirmi che gli avevo detto che l'avevo investito col CP_2 Pt_1 muletto, io sono scoppiato a ridere orrente fosse lle 7 al centralino sapendo che è l'ora di arrivo del direttore, dopo venne comunque chiamata l'ambulanza, fino ad allora non ho mai nemmeno pensato mi potesse denunciare;
io non ho mai denunciato non mi sono mai nemmeno posto la questione perché ritenevo che nonostante gli Pt_1 insulti non ne valesse la pe to anche per il tipo di persona equilibrata che ritengo di essere;
io personalmente non ho mai ricevuto contestazioni disciplinari per vicende relative al ricorrente, so che lui scriveva spesso non solo su di me ma per discussioni anche coi miei addetti, ragione per cui loro avevano paura, e queste cose si venivano a sapere e capitava mi chiedessero conto di cos'era successo;
tengo a precisare che sui fatti del 22 dicembre, ricordo che col mio avvocato ho ascoltato l'audio di quanto accaduto ed era stata tagliata la parte degli insulti del ricorrente contro di me;
quel 22 dicembre non ho mai visto il ricorrente zoppicare, anzi camminava normalmente e come detto ha fatto pure uno scatto quando ha provato a prendere la seconda volta il muletto.
*** Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente della convenuta, indifferente Testimone_3 pitoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro per la cooperativa dal 2003, oggi sono responsabile d'area, prima sono stato direttore dell'ipermercato di
CP_3 alla vicenda delle birre dell'aprile 2022 che vide coinvolti e mi venne raccontata da CP_4 Pt_1 e forse dal capo reparto mi pare che il r ve lto un insulto a CP_4 Parte_2 CP_4 al paralitico o qualcosa de non ricordo se per questa vicenda ho parlato col ricorrente;
ricordo invece la vicenda di aprile 2023, segnalò la presenza in magazzino di piccioni ed escrementi, ricordo Pt_1 svariate mail da lui inviate tanto a me che io preposto in persona di Testimone_4 in quella occasione ricordo che noi eravamo intervenuti, anche se c'era lgere le ditte, ed era un periodo ventoso e il ricorrente lamentava che il vento spostasse gli escrementi nella ribalta;
la ditta è intervenuta, tra l'altro si tratta di un intervento che prevede uno smaltimento come rifiuto speciale, e mettemmo delle reti esterne per non fare accedere i piccioni anche con spuntoni, ma capitava entrassero comunque;
per evitare che i loro escrementi col vento entrassero in ribalta mettemmo anche dei pannelli;
credo che RSPP, verificò che l'ambiente fosse salubre;
Testimone_4 una volta entrato a lavorare, ma si era assentato tra la segnalazione e l'intervento dicendo che Pt_1 l'ambiente lavorati andava bene;
non ricordo ma mi pare che qualche mail venne a lui inviata, peraltro se non era tranquillo di lavorare in quel reparto poteva anche andare a lavorare altrove per caricare bancali, ma non ricordo se qualcuno gli offrì questa possibilità; ricordo che ad aprile 2023 non avevo concesso a ferie per il sabato di Pasqua, già era un periodo difficile e in Pt_1 più era il primo anno di apertura a Pasquetta, gli lui era previsto a lavoro, gli dissi che al più avrei pensato di dargli ferie per una intera settimana ma non per il giorno singolo;
a quel punto, dopo avergli spiegato la situazione, lui non la prese bene, mi disse qualcosa sul suo avvocato con tono minaccioso, forse ero già stato in tribunale come testimone in una sua causa, non sono sicuro quando ma in quei giorni lui mi fece anche il gesto delle manette;
io ho avvisato della vicenda la direzione del personale, se non erro era presente la collega delle Testimone_5 casse o era comunque nei pressi e ha sentito urlare il ricorrente;
preciso che sul sabato di ferie di regola è il giorno per noi più alto vendente e difficilmente lo si dà di ferie;
in caso di problemi come malattie o ritardi, tendenzialmente occorre avvisare un'ora prima;
peraltro, il ricorrente era tra i primi ad arrivare alle 4.45 quindi non aveva nessuno da avvisare prima, ma una volta che la guardia finiva il giro di apertura alle 5.15 massimo 5.20 si sedeva al centralino, e a quel punto si poteva chiamare visto che restava lì a presidiare, mentre il ricorrente chiamava sempre alle 6.30;
5 | 39 nel caso di cambio turno o dell'orario mandavamo all'inizio una mail al ricorrente, poi il direttore del personale
[...] gli mandò una email dicendogli che doveva essere lui a farsi carico, nel caso di assenza e al rient Tes_6
per sincerarsi dell'orario; questo dopo uno scambio di mail con visto che giustamente il ricorrente si lamentava che gli venissero Tes_6 inviate mail mentre era in malattia, si dec lora fosse lui a contattarci al rientro per sapere i suoi orari;
questo era nato dal fatto che per circa dieci mesi assente per malattia il ricorrente non aveva fatto il turno delle 5 e in suo luogo se ne erano fatti carico i colleghi e quindi, per compensare, al suo rientro veniva destinato a questo turno;
quanto alla vicenda di dicembre 2024, era il 21 o il 22, io arrivai al centralino e trovai che mi disse che Pt_1 lo aveva colpito col muletto e aveva male al piede, al che gli dissi che bisognava re l'ambulanza, lo CP_4 ralino;
chiesi subito conto della vicenda a lui mi raccontò che come ogni mattina c'era da litigare col per i CP_4 Pt_1 muletti che lui riteneva di sua pro dendo agli addetti di lavorare, e se ne occupava lui venen dito verbalmente da che quella mattina gli era venuto incontro bloccandogli la strada e a suo dire venendo colpito, Pt_1 nvec se di non averlo colpito e anzi che il ricorrente gli aveva anche dato del frocio;
CP_4
seduto al centralino e poi è stato portato via in barella, quello stesso giorno in tarda mattinata è Pt_1 tornato e i so ricordo che zoppicava;
l'infortunio è accaduto forse verso le 6.10, io arrivai un'ora dopo, so che un muletto sul piede fa male;
ricordo che qualche giorno prima o una settimana, credo avesse messo dei bancali ostruendo il passaggio a Pt_1 che stava conducendo un mezzo, non r dettagli ma ricordo che gridava all'indirizzo di CP_4 Pt_1 qualcosa tipo 'vada a lavorare', non ricordo insulti;
CP_4 ni per sedare la rissa verbale, mi pare urlasse solo peraltro spesso parlando con lui anche se non Pt_1 vuoi gridare devi alzare la voce, lui aveva il vizio di sovrastare;
quando sono intervenuto, credo di aver parlato solo con dicendogli di non urlare col collega, e lui mi pare Pt_1 abbia smesso, mi disse che tutelavo sempre pe tare la voce di che mi pare stesse urlando CP_4 Pt_1 all'indirizzo di l'ho dovuta alzare a CP_4 quanto alla qu li alterchi sui muletti, la problematica mi venne posta spesso dal ricorrente, era peraltro un problema normale che diventava critico solo quando era coinvolto in quanto si voleva tenere i muletti anche Pt_1 quando era da solo, peraltro io non ero presente a quell'ora, so e questo succedeva solo quando c'era il ricorrente e non altri colleghi;
la criticità sui muletti non ha soluzione, salvo le priorità per cui se c'è un camion da scaricare è la prima operazione da fare, negli altri casi si confida sempre nel buon senso, un ufficio fece un conteggio sui muletti necessari per ogni negozio ivi compreso il nostro;
mi pare mi abbia detto di atteggiamenti di nei suoi confronti ma non ricordo nulla di specifico, se Pt_1 CP_4 dava email l'avrò condivisa con la direzion ale;
Tes quanto alla vicenda di maggio 2023 tra il ricorrente e il collega ricordo di essere arrivato al mattino e nel mentre ho visto il ricorrente andare a casa e lui mi disse che stava Tes Tes ho chiesto a ricevitore, cos'era successo, lui mi disse che avevano discusso, se non erro stava portando un bancale in a ndita, forse l'edicola, e fuori c'era un vettore da scaricare al quale disse c rebbe scaricato il ricorrente, che non lo fece peraltro avendo ragione visto che non erano ancora le 7 che è l'orario di scarico, e al Tes Tes rientro di era nata una discussione tra i due, e l'aveva vissuta male;
quanto all nda del giugno 2023, mi pare che aveva dato come reso un cartone sbagliato, scambiando del Pt_1 fritto misto con del merluzzo, il fritto viaggiò a u ratura sbagliata e abbiamo dovuto buttare tutto;
in teoria in cella c'era il reso con appiccicato il ritiro dalla vendita, il ricorrente penso abbia preso il cartone sbagliato;
non ricordo come si difese il ricorrente in proposito.
*** Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, attualmente pensionato, indifferente Persona_1 i capitoli di prova ammessi il teste così risponde: ho lavorato per la convenuta dal 1990 fino al pensionamento dell'aprile 2024, da ultimo responsabile ortofrutta, insieme al ricorrente ho lavorato a dove sono stato ricevitore, lavorava anche lui al ricevimento al suo CP_3 Pt_1 arrivo io già vi lavoravo da un ann no e mezzo;
non ho ricordi dettagliati ma è vero che il ricorrente si era lamentato della presenza di escrementi in ribalta, ricordo che venne pulito sopra la tettoria e forse avevano cambiato le reti;
non ricordo se decise di rimanere a casa finchè non fossero stati ultimati gli interventi;
Pt_1 quanto alla vic giugno 2023, mi ricordo che di primo mattino stavo portando un bancale, non ricordo l'orario, si iniziava alle 5 o alle 6.40;
6 | 39 portavo un bancale dei giornali e c'era fuori un camion dei freschi credo della pasta novella, di regola prima CP_ dovevamo portare i giornali e fare i camion dei freschi della , in ogni caso mi venne chiesto se si poteva scaricare il camion e io dissi all'autista che se ne sarebbe occupat con il quale ho poi avuto una discussione;
Pt_1 lui si era rifiutato di scaricare visto che non erano ancora le 7 e che non ero nessuno per ordinarglielo, non ricordo cosa gli dissi, poi forse l'ho fatto io e lui se non erro era tornato a casa dopo essersi sentito male;
lui dopo la discussione ricordo che mi faceva le facce, quasi per provocarmi anche canzonando la mia voce prendendomi in giro, poi mi disse che stava male e tornava a casa;
lo scarico dei camion alle 7 non era una regola, davamo come detto prima la precedenza agli autisti dei freschi della CP_ CP_
, quel camion non era della ma si poteva secondo me scaricarlo, ritenevo che fossimo nelle condizioni di lo fare;
nel caso di turno alle 5 a me non è mai capitato di arrivare in ritardo;
peraltro dopo le 5.10 o le 5.15, dopo il giro, la guardia presidiava il centralino e di lì non si doveva più muovere, e rispondeva al telefono;
non ho mai visto discussioni tra e sui muletti, ricordo una discussione tra di loro, ho sentito del Pt_1 CP_4 vociare, non so di cosa discutesse noi dovevamo avere un mulettino e un muletto per abbassare e alzare i bancali, poi se si poteva averne due per le nostre necessità li tenevamo;
al mattino capitava di parlare tra colleghi, quando magari dalle 5 alle 6.40 si era da solo, che i colleghi mi chiedevano un muletto per alzare i bancali, io glielo davo con l'impegno che poi me lo restituissero;
in occasione della mia discussione con di cui ho detto non sono stato né sanzionato né oggetto di Pt_1 contestazione disciplinare.
*** Viene introdotto testimone di aprte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente della convenuta, indifferente Testimone_8 itoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro per la cooperativa da 25 anni, sono attualmente addetta alle vendite e generi vari;
conosco il ricorrente, non abbiamo mai lavorato assieme;
mi ricordo dell'episodio del dicembre 2023; erano circa le 6 del mattino e il mio responsabile dell'epoca mi disse di prendere un mezzo per la Testimone_9 semina della merce sui bancali, la merce va poi posizionata nel si trattava di un muletto;
sono andata in ribalta dove di solito si trovano i muletti, la saracinesca era chiusa, il che vuol dire che i camion del mattino che consegnano il fresco erano già arrivati;
stava accatastando i bancali vuoti, nella ribalta c'erano l'elevatore che lui stava usando e tre muletti piccoli per Pt_1 rto delle merci;
uno aveva un cartello che diceva che era non utilizzabile, e ne rimanevano altri due, e mi sono recata a prendere uno di questi due muletti liberi, passando dietro le spalle di gli ho detto che stavo prendendolo, giusto per evitare Pt_1 che se fosse retrocesso con l'elevatore ci potessimo sco a quel punto mi disse 'No', senza altre spiegazioni, tanto che sul momento ho pensato fosse una battuta;
Pt_1 io ho preso ue il muletto e a un certo punto, non ricordo di preciso, lui mi disse che 'qui nessuno faceva quello che gli si dice”; ho comunque preso il muletto e non mi ha ostacolato;
Pt_1 alle 7 finita la semina, dovend raccolta per la quale il muletto non mi serviva, sono tornata in ribalta, la saracinesca era ancora abbassata, non c'erano camion;
mi chiese il nome, al che gliel'ho detto, e lui mi disse che ero una persona maleducata e sgradevole, sul Pt_1 to dissi solo che non ero d'accordo, al che mi disse di andarmene che lui con me non avrebbe parlato, che parlava solo con quelli del suo reparto;
alle 7.30 mentre caricavo la merce, all'arrivo del direttore del supermercato, gli ho raccontato l'episodio per capire se c'erano nuove direttive per l'utilizzo dei mezzi ma lui mi disse che potevo tranquillamente utilizzarli;
poi il direttore mi ha chiesto di mettere nero su bianco quel che era successo;
io personalmente in precedenza non avevo mai avuto problemi con per quanto concerne i muletti;
Pt_1 posso però confermare che c'erano stati altri episodi con colleghi cu aveva inibito l'utilizzo dei mezzi;
Pt_1 i muletti sono più di tre, forse sette in tutto, ma quelli della ribalta mo normalmente, visto che lì mettiamo tutti i muletti a caricare, salvo i reparti come l'ortofrutta che hanno modo di ricaricarli;
io iniziavo il turno alle 6 del mattino;
nel caso di ritardi telefonavo al centralino che mi metteva in contatto col responsabile;
7 | 39 il centralino è operativo anche prima delle 6, noi entriamo alle 5.45, mentre i ricevitori iniziano prima di quell'ora, in quel caso al centralino c'è comunque una guardia presente, visto che il personale entra alle 5 del mattino, anche se si entra da una porta di sicurezza;
io non ho mai lavorato in ribalta, ci passo solo, all'epoca c'erano addetti quattro ricevitori.
*** Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, direttore risorse umane della convenuta, indifferente, non sono legale rappresentante;
Testimone_10 prova ammessi il teste così risponde: io ho firmato la procura alle liti per i difensori della convenuta, come da procura conferitami dalla cooperativa;
lavoro per la convenuta dal 1992, inizialmente come addetto alle vendite, sono direttore risorse umane dal 2018 o 2019; sono stato interessato delle vicende disciplinari del ricorrente, a mia memoria però non ne sono mai stato diretto testimone;
quanto alle vicende di aprile 2022 tra sulla scatola di birre, non me la ricordo;
CP_4 Pt_1 nel caso di dipendente in ritardo al e al centralino, dove c'è sempre presente la guardia, fermo restando che c'è sempre un responsabile di apertura;
la guardia al centralino presidia sia gli ingressi che il telefono, se necessario passa la telefonata al responsabile presente;
mi ricordo della vicenda di aprile 2023 quando segnalò la presenza di escrementi di piccione in reparto;
Pt_1 ricordo che era arrivata dopo una tormenta di Milano che aveva comportato distacco di guano in ribalta, ed era arrivata dal negozio la segnalazione;
ho subito mandato l'RSPP per ragioni igieniche e di smaltimento, lui andò in loco e verificò con il rappresentante della sicurezza quale zona fosse agibile, attivarono la società per lo smaltimento, non ricordo quando ma uscii anche l'Asl su segnalazione anonima che verificò che l'area era agibile;
l'area dove c'era lo sporco era stata inibita subito, la pulizia venne fatta non ricordo se il giorno dopo ma in ogni caso velocemente;
ricordo che scrisse che non voleva lavorare visto che il reparto non era sicuro, ma gli scrivemmo che dopo Pt_1 verifica con si poteva lavorare, ma lui ci scrisse che non riteneva ci fossero le condizioni per lavorare, se non erro gli rispondemmo che era vero il contrario;
in quel periodo ci furono questioni con per un periodo di ferie prima di Pasqua, periodo in cui noi non diamo Pt_1 ferie come prima di Natale se non in ca onali, trattandosi di periodi con le maggiori vendite durante l'anno; ricordo che erano state rifiutate a le ferie prima di Pasqua, non ricordo altro della vicenda;
Pt_1 ricordo poi, ma non in quale co he , all'epoca direttore dell'ipermercato, mi raccontò che in CP_2 uno scambio con lo aveva visto fargl anette, non ricordo se in relazione ad una accusa di falsa Pt_1 testimonianza, ve ci aveva contattato per l'episodio che lo aveva turbato;
CP_2 ricordo che con ato un problema sui turni, quello del mattino presto dell'apertura, che lui si lamentava Pt_1 gli fosse sempre to, ma dipendeva dal fatto che quando gli veniva assegnato era assente per varie ragioni e i colleghi se ne lamentavano e si era deciso che al rientro dovesse recuperare i turni non fatti;
in caso di assenze, ricordo che si era lamentato per iscritto del fatto che gli fossero stati comunicati per email Pt_1 e lui aveva rappresentato che era un problema l'accesso alla mail , al che gli dicemmo che non era un problema e in quel caso di chiamare lui per avere i turni;
ricordo poi della vicenda tra del dicembre 2023; CP_4 Pt_1 mi venne riferito se non err sono sicuro fosse stato lui o il responsabile del personale locale;
CP_2 mi dissero che per non dere a un muletto si era frapposto davanti alle forche e nel farlo si Pt_1 CP_4 era fatto anche c'era poi stato un dive le tra a aveva dato a del Pt_1 CP_4 Pt_1 CP_4 frocio;
io personalmente non ho sentito i due interessati;
non ricordo se in precedenza mi sia stato riferito di problemi tra e Pt_1 CP_4 ricordo che alla ribalta i muletti erano utilizzabili da tutti, salvo che un paio di muletti potevano Pt_1 essere usati dal solo personale della ribalta;
non ricordo se avevo anche ricevuto prima una mail sull'utilizzo dei muletti, ma ribadisco fosse un finto problema per quanto detto;
quanto alle contestazioni disciplinari gli approfondimenti vengono fatti o dalla mia vice responsabile di sede,
[...] Per_
, o dalla coordinatrice dei responsabili locali, di Capua, che in quel caso sente i responsabili locali Per_2 'è sempre un responsabile apertura.
***
8 | 39 Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente della convenuta, indifferente Testimone_11 pitoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro per dal 1999, attualmente trainer formatrice in giro per i negozi;
CP_1 conosco il o lavorato assieme, visto che sono stata a capo reparto salumi latticini;
CP_3 mi ricordo della vicenda del 2023 che coinvolse anche il ricorrente;
CP_ c'era stato un ritiro dalla vendita di salmone a marchio il ritiro dipende da allerte o per segnalazioni di scarsa qualità del prodotto;
è stato preparato il reso, se ne è occupato il mio coordinatore e io personalmente ho preparato la bolla di reso;
pensavo che il mio coordinatore, preparasse due cartoni, ma mi sono avveduta che ne era stato Testimone_12 preparato uno solo, al che ho co olle che avevo e le ho lasciate sulla scrivania dei ricevitori col biglietto che indicava che era pronto in cella, firmando il biglietto;
la mattina dopo, però, invece che restituire il cartone del salmone sono stati mandati tre cartoni di merluzzo in cella per il decongelamento, sul cartone era anche scritto che si trattava di merce in decongelamento;
venni a sapere lo stesso giorno, a metà mattina, dell'errore, me lo segnalò un collega, non ricordo chi fosse;
io a quel punto sono andata da che doveva fare il reso e gli ho chiesto spiegazioni, quella stessa mattina;
Pt_1 all'inizio pensava fossi a fare confusione, poi abbiamo constatato l'errore, anche se non siamo andati Pt_1
in cella, ci sono andata io successivamente;
io dissi a che poteva essere stato lui a sbagliare, poi lui scrisse in piattaforma con me e il direttore in copia, che Pt_1 erronea a partito un reso che non doveva partire, e di riportare il merluzzo che avremmo restituito il salmone;
i cartoni del merluzzo ci vennero restituiti dopo cinque giorni, dopo due giorni di mail per capire dove fosse, ma il merluzzo a quel punto, dopo aver anche sentito l'ufficio qualità, non era più recuperabile;
io non ho poi seguito la vicenda disciplinare che ha interessato il Pt_1 quanto al doc. 70 fascicolo ricorrente che il giudice mi esibisce, che si tratti effettivamente della mail inviata da Pt_1 il freschi ha delle sue celle, ma quella della ribalta è quella più vicina alla cella dei surgelati, la usavamo abitualmente, non era la prima volta;
preciso che il problema sul merluzzo, non era destinarlo altrove, ma il fatto che il rientro non è andato bene visti i tempi, ignoro come si potevano gestire in alternativa le cose anche per mandarlo in un altro punto vendita;
quanto ai muletti, il reparto ha in gestione un solo transpallet elettrico, non un muletto, che teniamo nel nostro reparto con scritto salumi e latticini e carichiamo nel nostro reparto;
quanto al merluzzo e alla stima, sono andata in pesa con quello ritornato, erano tre cartoni da otto chili a cartone, il valore era 32,90 al chilo circa, mi pare, per 24 chili, anche se il problema è stato anche quello della mancata vendita vista che in casa non ce ne era più a sufficienza.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , dipendente della convenuta, indifferente Testimone_13 interr mmessi il teste così risponde: lavoro per dal 2007, sono responsabile del personale, delle attività di selezione e sviluppo e delle CP_1 pari oppor icorrente;
ho seguito le vicende disciplinari del ricorrente, come responsabile del personale;
quanto alla vicenda che vide coinvolti e sui bancali di birre, mi pare di ricordare una discussione tra Pt_1 CP_4 i due per delle birre cadute per terr male aveva chiesto un aiuto, e forse in quella CP_4 occasione gli aveva dato del paralitico, la segnalazione ata dal responsabile del negozio, non ho Pt_1 seguito dir te la vicenda;
mi ricordo della segnalazione di per la presenza di escrementi di piccione in ribalta, ci interfacciammo anche Pt_1 con il responsabile della sicurez presente guano in una parte del reparto, chiamammo la ditta dedicata e il posto venne messo in sicurezza;
avevamo dato nel frattempo ai dipendenti indicazione di lavorare in negozio finché non fosse stato risolto il problema, ma non si era presentato a lavoro anche se il nostro RSPP, gli aveva scritto Pt_1 Tes_4 rassicurandolo ava agendo per sistemare la situazione e che si poteva nel fratte are all'interno, ma non venne a lavorare, e per quella assenza gli abbiamo elevato la contestazione in quanto immotivata;
Pt_1 all'episodio di , ricordo che, forse dopo una testimonianza, gli aveva fatto con le CP_2 Pt_1 braccia il gesto delle m endere che stesse sbagliando in qualcosa o lo st nacciando, ricordo che il collega era turbato, non ricordo da cosa è nata questa vicenda, facemmo comunque una contestazione disciplinare, non ricordo se connessa ad altro;
9 | 39 Tes ricordo poi che il collega per iscritto al direttore, si era lamentato di trovarsi in una situazione difficile che lo turbava per i continui batt hi con che gli creavano stati d'ansia, anche se non ricordo episodi specifici;
Pt_1 in caso di ritardi, all'ipermercato c'è s n responsabile di apertura e prima dell'arrivo dei colleghi al centralino c'è la guardia, che è presente in presidio, e i dipendenti possono quindi sempre chiamare;
vero che contestammo a di non aver avvisato tempestivamente il punto vendita non consentendo di
Pt_1 organizzare le attività del re pattando sui colleghi;
confermo che il in malattia aveva detto di non voler essere contattato via mail per ricevere gli orari dei turni,
Pt_1 al che gli venne contattare lui il reparto per sincerarsi dei suoi orari, anche se non ricordo se ci furono casi in cui al rientro dopo una malattia sia andato via prima della fine del suo turno;
Pt_1 mi dalla vicenda del muletto tra e che non voleva che usasse un muletto, CP_4 Pt_1 CP_4 mettendosi in posizione pericolosa con i l , poi disse ch to male chiamando
Pt_1 l'ambulanza, durante la discussione ha dato anche del chiedendogli se anche altri lo
Pt_1 Per_4 CP_4 chiamavano così; venni coinvolta in questa vicenda su segnalazione di , vista la gravità del fatto che coinvolgeva CP_2 questioni di sicurezza intervenne il mio responsabile dell Testimone_6 io personalmente non ho sentito nessuno degli interessati;
non so dire se o altri sentirono i due interessati;
Tes_6 quando ho fat ttoria, di regola si valuta di volta in volta se e chi sentire, o se quanto ci viene raccontato e documentato è sufficiente, a me personalmente non è mai capitato di sentire
Pt_1 ignoro le condizioni di salute di
Pt_1 non ricordo se sono state previs del medico competente in occasione dei cambi mansioni di
Pt_1 sinceramente non ricordo se ho preso in carico segnalazioni di ove questi lamentava atteggia ei colleghi
Pt_1 nei suoi confronti.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono dipendente della convenuta, indifferente Testimone_14 interr mmessi il teste così risponde: lavoro per la convenuta da 25 anni, mi occupo di ricevimento merci, ho lavorato anche con Pt_1 al ricevimento sono presenti dei muletti, i c.d. tre piani che si alzano per i bancali e i transpa rici;
non so essere preciso, ci sono circa 5 muletti;
sono muletti che possono essere usati non solo dal nostro reparto, di regola ce ne è uno che normalmente è attribuito a noi ma può essere usato da altri, per quanto ne so io non c'è una regola fissa;
capita che altri colleghi, quando noi non abbiamo particolari operazioni da fare, vengano quindi a recuperare un muletto per le loro necessità; io non ho ricordi di episodi particolari in cui ci sono state criticità tra e altri colleghi sull'uso dei muletti, non Pt_1 ricordo se mi siano mai stati raccontati;
in occasione della vicenda tra del dicembre 2024 ero in turno ma altrove, non vi ho assistito;
CP_4 Pt_1 ne venni a sapere più tardi, isse che non stava molto bene e che sarebbe andato al centralino a Pt_1 farsi vedere, mi disse che avev un problema con che si era scontrato col muletto, non ricordo di CP_4 preciso la dinamica;
dal momento in cui mi disse che non stava bene, è andato via, ma non l'ho più visto, so solo che è andato a Pt_1 casa;
non ho avuto modo di vedere in cosa consistessero i problemi lamentati da mi disse che aveva male a un Pt_1 piede;
non ricordo nemmeno di averlo visto allontanarsi e non so dire se zoppicava o meno;
noi abbiamo anche il turno di apertura alle 5 del mattino;
io non faccio spesso il turno delle 5, se non in sostituzione, e non ricordo di preciso ma so xhe una volta sono stato male e ho chiamato al centralino nei minuti successivi all'apertura per avvisare, in quel caso ti risponde la guardia.
***
All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Vanno, innanzitutto, valutate le sanzioni disciplinari richiamate dalla società ai fini della recidiva nella contestazione del 28/12/2024 e in questa sede impugnate.
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10 | 39 1) Sanzione del 17 giugno 2022.
, con lettera del 27 maggio 2022 (doc. 35 CP_1 Controparte_1 ric.), contestava che: Parte_1
"A seguito di verifiche è emerso che Lei, il giorno 30/04/2022 alle ore 17:00 circa, durante il Suo ordine di servizio, mentre si trovava presso il magazzino dell'Ipermercato di BO, faceva inavvertitamente cadere alcune bottiglie di che, dopo essere state pulite, venivano depositate all'interno di un carrello lasciato in magazzino. Parte_3 il collega Coordinatore del reparto Generi Vari, Le ha chiesto di aiutarlo nel Testimone_9 rifornimento della corsia icolare chiedendoLe di caricare le scatole poste nel carrello del magazzino;
a tale richiesta di aiuto Lei ha replicato, con tono di voce elevato ed alterato, dichiarando di non essere intenzionato ad accettare ordini da lui, rifiutandosi quindi di aiutarlo nel rifornimento e, infine, apostrofando il collega come "paralitico". Analogo episodio si è ripetuto il 2/5/2022 alle ore 7:00 circa, quando, durante il Suo turno di servizio, invitato dal collega a dare una mano nel rifornimento, ancora una volta per le birre rimaste nel carrello del magazzino CP_4 sin dal Lei rispondeva ancora con toni accesi che l'attività indicata fosse di competenza esclusiva del Reparto Generi Vari e che non avrebbe preso ordini dal appellandolo, nuovamente, come "paralitico". CP_4 Le ricordiamo, infine, ad ogni effetto di legge e di contr edenti provvedimenti disciplinari a Suo carico del 01/06/2020 e del 10/08/2021 […].”
*
si giustificava nei seguenti termini: Parte_1
“Ho ricevuto in data 27/05/2022 la Vostra lettera di contestazione ex art. 7 legge 300/1970 e Vi confesso che ancora una volta ne sono rimasto sorpreso. Mi spiego. In tale lettera di contestazione per quanto mi è dato di capire, sostanzialmente mi accusate di essermi rifiutato di aiutare il collega nel rifornimento degli scaffali dei Generi Vari e di averlo apostrofato in due distinte Testimone_9 occasioni quale to utilizzando un tono di voce elevato ed alterato. Se questa è la contestazione, la respingo poiché quanto contestatomi non corrisponde al vero. I fatti. Effettivamente in data 30/04/2022 alle ore 15:45 circa allorché mi trovavo a svolgere le mie mansioni "facevo inavvertitamente cadere due bottiglie di che si rompevano" e quindi nell'immediatezza dei fatti, oltre a Parte_3 richiedere l'intervento dell'addetto dell ché ripulisse la zona sia dalla birra che dai pezzi di vetro, provvedevo a filmare il bancale per metterlo in sicurezza il tutto alla presenza del direttore il quale anzi dava concretamente una mano (posizionando alcune bottiglie integre all'interno di un carrello) e riprendeva il CP_4 che si limitava a guardare invitandolo a chiamare l'addetto alle pulizie (cosa in realtà fatta da me perso Successivamente provvedevo a scaricare le bottiglie rotte dallo stock in Sap. A distanza di oltre un'ora dai fatti di cui sopra, e precisamente poco dopo le ore 17:00, incrociavo nello svolgimento delle mie mansioni nel magazzino Generi Vari il VE che di punto in bianco iniziava ad insistere perché io sistemassi le bottiglie di birra che erano ancora in quel carrello: nell'occasione ricordavo al di non CP_4 appartenere al reparto Generi Vari e che pertanto non poteva pensare di "darmi ordini gerarchici" eso che il supporto al rifornimento Generi Vari è previsto per noi ricevitori / magazzinieri solo al mattino e comunque quando fossimo presenti almeno in tre al ricevimento) e, mentre mi allontanavo per proseguire con le svolgimento delle mie mansioni, lo stesso ad alta voce, puntando il dito verso il pavimento davanti ai propri piedi, proferiva per due volte la seguente frase in tono perentorio: " , venga qui!". Pt_1 Facevo quindi notare che non era certo quell di rivolgersi alla mia persona (così come a qualunque altro collega o comunque a qualunque essere umano). In quel preciso momento ero l'unico ricevitore presente in negozio e stavo effettuando la spola tra la postazione delle spese a domicilio e la ribalta per portare le ceste agli autisti. Il lunedì successivo, 2 maggio 2022, alle 07:00 circa effettivamente il si presentava nuovamente in ribalta CP_4Tes ove ero intento a svolgere le mie mansioni unitamente al collega ione riprendeva il discorso del 30/4 ricominciando a dare ordini con un tono perentorio, palesement ocatorio ed offensivo nei miei confronti (quasi a volermi umiliare) mentre io, essendomi reso conto che il aveva solo voglia di attaccar briga e di farmi CP_4Tes perdere tempo chiedevo allo stesso di intervenire pe ontanasse, e a fronte delle mie osservazioni concludeva che a partire da quel mo avrebbe invitato tutti gli appartenenti al proprio reparto (generi vari) a depositare cartoni e plastica in ribalta in modo da creare più lavoro per noi ricevitori/magazzinieri.
11 | 39 Tes Faccio presente che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra eravamo presenti solo io e il mio collega e che pertanto comunque non avremmo potuto essere da supporto ai Generi Vari attese le disposizioni del Di e sulla necessità di essere presenti almeno in tre. Mi permetto evidenziare che anzi il Direttore predispone settimanalmente un apposito calendario prestabilendo nei singoli giorni l'orario (solitamente tra le 08:00 e le 11:30) e la persona che deve essere di supporto ai Generi Vari: ebbene comunque il 02 maggio alle ore 7.00 non ero io a dover fungere da supporto. Gli episodi verificatisi il 30 Aprile e il 2 maggio sono stati da me prontamente segnalati al signor per CP_2 il tramite delle mail che allego alla presente. Il comportamento assunto nei miei confronti dal sig. potrebbe essere stato influenzato dalla circostanza CP_4 notoria che io ho sempre insistito per il rispetto da p i i colleghi delle normative anti covid riprendendo coloro i quali erano avvezzi a non indossare correttamente la mascherina, e in tal senso oltre a segnalare verbalmente queste situazioni ho sempre (o quasi) inviato comunicazione scritta sia al Direttore che al sig. e qualche Tes_4 segnalazione riguardava proprio il comportamento assunto dal sig. CP_4 Orbene alla luce delle considerazioni di cui sopra ritengo che ne ortamento disciplinarmente rilevante è stato da me posto in essere nei confronti di chicchessia, anzi e che la contestazione di addebito, sollevata peraltro a distanza di un mese dai fatti, sia tardiva. Reputo quindi che nessun tipo di provvedimento possa essere assunto nei miei confronti atteso il reale svolgimento dei fatti. Mi permetto infine significarvi che i precedenti provvedimenti disciplinari da Voi richiamati nella lettera di contestazione sono stati posti al vaglio dell'autorità giudiziaria e ad oggi non è ancora intervenuto un provvedimento definitivo atteso che la prima sentenza emessa dal Tribunale è comunque oggetto di impugnazione avanti alla Corte di Appello di Milano, mentre per quanto riguarda il secondo provvedimento disciplinare deve ancora svolgersi la relativa prima udienza davanti al Tribunale di Milano”.
*
Ora, la circostanza che il ricorrente, nello stoccare dei bancali di birra, faceva cadere due bottiglie di vetro, è pacifica e non contestata.
Lo stesso ricorrente, in sede di giustificazioni, ha riconosciuto che, dopo aver riposto le bottiglie di birra nel carrello, a distanza di un'ora si vedeva richiedere da di occuparsi CP_4 della loro sistemazione, al che avrebbe risposto al collega che non poteva dargli ordini gerarchici, in quanto non appartenente al suo reparto.
Tale circostanza ha trovato riscontro dalle stesse dichiarazioni di che ha riferito che, CP_4 allorquando invitava il ricorrente ad occuparsi di sistemare le bottiglie, questi, arrabbiatosi, gli disse che non poteva dargli ordini.
Va detto che dalle stesse giustificazioni rese emerge che questi si fosse Parte_1 rifiutato di dare seguito all'invito del collega sul presupposto che la richiesta fosse intervenuta alle ore 17:00, considerato che il supporto al rifornimento Generi Vari è previsto per noi ricevitori / magazzinieri solo al mattino e comunque quando fossimo presenti almeno in tre a ricevimento.
Trattasi, francamente, di un formalismo del tutto inopportuno.
Resta, tuttavia, la considerazione che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia, poi, rivolto al collega l'epiteto contestatogli, non essendovi ulteriori riscontri, trattandosi di circostanza della quale ha riferito in sede testimoniale il solo CP_4
12 | 39 La sanzione irrogata di 7 giorni di sospensione appare, quindi, infondata oltre che palesemente sproporzionata, giacché, escluso l'epiteto offensivo, per il resto la presa di posizione del ricorrente non assume profili disciplinari, ma semmai i caratteri di un difetto nei rapporti di colleganza privo di valenza.
***
2) Sanzione del 13 aprile 2023.
La cooperativa, con lettera del 29 marzo 2023, contestava al lavoratore l'assenza ingiustificata dei giorni 28 e 29 marzo 2023; con successiva lettera del 3 aprile 2023, contestava anche l'assenza ingiustificata dei giorni 30 e 31 marzo 2023 (docc. 48 e 49 ric.).
si giustificava con due distinte comunicazioni (docc. 50 e 51 ric.) Parte_1 evidenziando di aver già anticipato verbalmente e per iscritto che le assenze erano motivate dal fatto che non sussistevano, presso la ribalta, le condizioni igienico sanitarie, e che l'intervento risolutore sarebbe intervenuto solo nelle date del 30 e del 31 marzo 2023, ragion per cui comunicava la propria assenza fino al termine di detto intervento.
*
Ora, è sostanzialmente pacifico in causa che la vicenda traeva origine da una segnalazione dello stesso che, in data 8 marzo 2023, si lamentava con il direttore della Parte_1 presenza di escrementi di piccioni nell'area ribalta.
Il ricorrente inviava un'analoga segnalazione sia il 15 che il successivo 27 marzo, in quest'ultima occasione chiedendo che gli venisse comunicato se debbo restare a casa in congedo retribuito a carico dell'azienda oppure se ci sono le idonee condizioni per lavorare senza mettere a rischio la mia salute/sicurezza. Anche alla luce dell'attuale situazione conflittuale con l'azienda, evitate di farmi venire a BO inutilmente (se doveste dirmi che è tutto rientrato ma al mio arrivo sul luogo di lavoro non riscontrerò condizioni di sicurezza ottimali, me ne tornerò a casa) (cfr. doc. 50 ric., nel quale sono allegate anche tutte le interlocuzioni intervenute tra le parti di cui di seguito si darà conto).
La società dava riscontro rappresentando al dipendente di essersi attivata per coordinare l'intervento di pulizia e smaltimento, quest'ultimo da effettuarsi in appositi contenitori, dal che la necessità di coordinamento tra impresa di pulizie e smaltitore, per un intervento già programmato per i successivi 30 e 31 marzo.
, a questo punto, con e-mail del 28 marzo prendeva (a suo avviso) atto Parte_1 che fosse condiviso il fatto che mancassero le condizioni igienico-sanitarie sul posto di lavoro;
13 | 39 rappresentava quindi che, dalla giornata del 28 marzo e fino al 31 marzo, non si sarebbe presentato al lavoro in attesa della messa in sicurezza dell'area.
Infine, a stretto giro riscontrava tale Controparte_1 comunicazione evidenziando che il lavoratore aveva frainteso le precedenti spiegazioni, rappresentando altresì: Le condizioni di sicurezza dell'area ricevimento sono garantite proprio dalla pulizia e sanificazione fatte dall'impresa di pulizie. Oltre a questa, l'attività programmata per fine settimana consentirà di rimuovere il pericolo e di istallare misure che preverranno il ripresentarsi della problematica, istallazione che non è possibile fare prima di eliminare il guano. Stabilito questo, spero in modo chiaro, ho fatto un passaggio con il datore di lavoro e il delegato per valutare l'opportunità che nei prossimi giorni l'attività sua e dei suoi colleghi possa essere svolta all'interno del negozio, questo poiché le previsioni meteorologiche parrebbero prevedere un aumento della ventosità e ciò potrebbe causare un nuovo diffondersi del guano. Alla luce di quanto sopra riportato, la sua eventuale assenza dal servizio sarebbe pertanto da considerarsi ingiustificata (cfr. scambio e-mail sub doc. 17 res.).
*
Il direttore , in sede testimoniale, ha riferito degli interventi della società a CP_2 seguito delle segnalazioni ricevute, anche per evitare il protrarsi del fenomeno, dando altresì conto che il SP CH (peraltro, la persona con la quale il ricorrente aveva intrattenuto lo scambio di e-mail sopra richiamato) aveva garantito la salubrità dell'ambiente.
Il teste (lo si ricordi, direttore risorse umane) a sua volta ha confermato che Testimone_6 buona parte dell'area era stata resa agibile e comunque inibita quella ove vi era la presenza di sporcizia;
inoltre, tutti i testimoni interessati della vicenda (ivi compresa , Testimone_15 responsabile del personale) hanno confermato il fatto che la società aveva dato chiara indicazione ai dipendenti, ove ritenuto, di lavorare in negozio.
*
In tale scenario, la decisione assunta da non può che essere in questa Parte_1 sede negativamente censurata, tanto più a fronte della chiara e inequivoca indicazione della società, manifestata anche per il tramite di un soggetto particolarmente qualificato quale il SP, di non ritenere giustificata l'assenza preannunciata dal lavoratore;
questo, all'evidenza, avrebbe dovuto necessariamente presentarsi sul luogo di lavoro.
Le assenze contestate sono, pertanto, effettivamente ingiustificate (in quanto non può essere certamente il lavoratore, in via autoreferenziale e senza fondamento alcuno, a giustificare la scelta di non presentarsi a lavoro) e assolutamente congrue e proporzionate le sanzioni irrogate (pari a
14 | 39 una multa nel primo caso e tre ore di retribuzione nel secondo), con applicazione di un oggettivo e condivisibile criterio di gradualità.
***
3) Sanzione del 5 maggio 2023.
Con lettera del 27 aprile 2023 (doc. 56 ric.) la cooperativa contestava a Parte_1 quanto segue:
“Il 5 aprile scorso, alle 8 di mattina circa, Lei ha chiesto a Direttore del punto vendita al quale Lei è attualmente CP_2 CP_ addetto, perché fosse stata respinta la Sua richiesta di ferie per Le spiegava che la Sua richiesta non poteva essere accolta perché l'8 aprile era il sabato antecedente alla Pasqua, in cui tutti e quat ddetti al ricevimento erano previsti in servizio, dal momento che il punto vendita sarebbe rimasto aperto il lunedì di Pasquetta, a differenza di quanto avvenuto nel 2022, e per il sabato precedente erano quindi programmate diverse consegne. A tali spiegazioni Lei ha reagito affermando "al mio avvocato, che ha conosciuto in tribunale, questa cosa è sembrata strana;
inoltre le ricordo che per falsa testimonianza vi è la reclusione da 2 a 6 anni", con ciò velatamente (e falsamente) accusando il superiore di aver testimoniato il falso in una causa da Lei promossa contro la . CP_1 Il Direttore La invitava a cambiar tono, al che Lei avrebbe replicato: “io uso il tono c Il tutto si è svolto appena fuori dall'Ufficio del Direttore, di fronte alla collega . Testimone_5 Ma vi è di più; perché risulta che Lei, poco dopo le ore 13, incrociando lo sgu Direttore che, allontanandosi dalle casse, si stava dirigendo verso il centralino, al saluto che lo stesso Le ha rivolto augurandole "buona giornata", avrebbe reagito, senza ricambiare il saluto del superiore, allungando le mani e mimando il gesto delle manette. Le rammentiamo altresì, ad ogni effetto, il precedente provvedimento disciplinare a Suo carico del 27 maggio 2022 e i due precedenti disciplinari a Suo carico del 13 aprile 2023 (prot. n. 298 e 299)”.
*
Il lavoratore si giustificava con lettera del 28 aprile 2023 (doc. 57 ric.), escludendo di aver accusato il direttore, fermo restando che se qualcuno ha reso o meno falsa testimonianza non compete al datore di lavoro, ma al Tribunale, il quale in ipotesi di reato applicherà le sanzioni previste; evidenziava altresì che, a distanza di più di tre settimane, gli riusciva difficile ricordare se nella data del 5 aprile avesse incontrato il direttore alla fine dell'orario di lavoro e di avere, comunque, l'usanza di rispondere quando qualcuno mi saluta, precisando altresì di ricordare che in quella data gli fosse stata consegnata l'ennesima lettera di contestazione, ovvero tre lettere in meno di un mese;
escludeva, infine, di aver mai mimato il gesto delle manette nei confronti del direttore . CP_2
*
Ora, il citato , in sede testimoniale, ha pienamente confermato l'episodio, a CP_2 suo dire scatenato da una discussione con il quale gli aveva chiesto le ragioni per la Pt_1 mancata concessione delle ferie per il sabato di Pasqua;
ha riferito di aver rappresentato al dipendente di non poterne assecondare la richiesta per una singola giornata, tanto più che quell'anno era prevista per la prima volta l'apertura anche nel giorno di Pasquetta;
Pt_1
, a quel punto, mi disse qualcosa sul suo avvocato con tono minaccioso, forse ero già stata in
[...]
15 | 39 tribunale come testimone in una sua causa, non sono sicuro quando ma in quei giorni lui mi fece anche il gesto delle manette.
Al di là del fatto che il teste non ha saputo ricordare con precisione il dialogo intercorso, ragionevolmente anche per il periodo trascorso, resta il fatto che il teste ha dato conto Tes_6 del turbamento del direttore allorquando gli riferiva nell'immediatezza della vicenda, come confermato altresì dalla teste , responsabile del personale. Testimone_16
Trattasi di riscontro indiretto ma significativo, in quanto collocato in un lasso temporale prossimo alla vicenda, che porta a ritenere fondato l'addebito.
La condotta è, senza dubbio, disciplinarmente rilevante.
A nulla valga la sofisticata difesa del lavoratore circa la necessità che l'accusa di falsa testimonianza debba essere accertata in via giudiziale, in quanto è la condotta stessa con l'offensivo gesto del dipendente ad essere del tutto inopportuna, provocatoria e offensiva, tale da giustificare la sanzione, peraltro irrogata in una misura oggettivamente minima, ovvero quattro ore di multa.
***
4) Sanzione del 5 giugno 2023.
Con lettera del 9 maggio 2023 (doc. 60 ric.) la convenuta contestava al ricorrente che:
“Il 4 maggio 2023, alle ore 6:45 circa, il Suo collega in quel momento impegnato a trasportare il bancale dell'edicola verso Persona_5 l'area vendita, notava che era arrivato un camion del ificio Novella e diceva al camionista di rivolgersi a Lei per lo scarico del camion. Tes Quando dopo pochi minuti tornava in magazzino, Lei lo aggrediva verbalmente, dicendo che non può dirgli cosa fare o non fare, perché non è il Suo capo. D che ha detto al collega che stava male e che dunque se ne andava. Tes riferiva tale Suo comportamento al direttore aggiungendo che è da diversi mesi che Lei ha un atteggiamento CP_2 Tes sivo nei suoi confronti, e che ciò ha cagionato e o stesso l'aggravamento di alcune patologie di cui soffre. Le rammentiamo altresì, ad ogni effetto, il precedente provvedimento discipl a Suo carico del 27 maggio 2022, i due precedenti disciplinari a Suo carico del 13 aprile 2023 (prot. n. 298 e 299) e da ultimo il precedente del 5 maggio 2023”.
*
Il lavoratore si giustificava con lettera del 18 maggio 2023 (doc. 62 ric.) del seguente tenore:
“Corrisponde al vero che in data 04 maggio 2023, in orario di chiusura del ricevimento, un fornitore si rivolgeva a me
Tes dicendomi che il gli avrebbe detto di scaricare che tanto c'era , e corrisponde al vero che riferivo a tale Pt_1 fornitore esterno tendere l'orario di apertura del ricevimento, munque sarebbe intervenuto dopo circa 15/20 minuti, essendo io peraltro già occupato a stoccare merce.
Tes Allorché sopraggiungeva il invitavo lo stesso a non fornire il mio nominativo ai fornitori terzi e soprattutto lo invitavo al rispetto dell'orar apertura del ricevimento, precisando che ove avesse voluto lui procedere fuoriorario a fare scaricare i fornitori era libero di farlo ma che avrebbe dovuto evitare di coinvolgere me in considerazione che non era e non è un mio superiore.
Tes A quel punto il mi aggrediva verbalmente e mi minacciava puntandomi il dito contro invitandomi a "volare basso" per evitar seguenze, tirando peraltro in ballo i miei familiari. Questa aggressione mi causava forte turbamento e stato d'ansia che acuiva la mia già provata situazione di salute, ragion per cui, previo avviso, mi sono allontanato dal luogo di lavoro recandomi poi dal mio medico il quale mi ha prescritto la prognosi che seguivo pedissequamente.
Tes Nessuna aggressione (né fisica né verbale) è stata da me posta in essere nei confronti del
16 | 39 Tes Mi sfugge il riferimento a un mio reiterato (addirittura per mesi) atteggiamento aggressivo nei confronti del che nego decisamente! Tes Non conosco le patologie del da Voi indicate nella lettera, ma conosco le mie patologie per come risultanti CP_ anche dalle perizie depositate ausa in essere nei confronti di e che pertanto reputo siano note anche a
CP_1 CP_ ndo quindi che nessun provvedimento venga assunto nei miei confronti e che viceversa valuti la sussistenza dei presupposti per un'azione nei confronti di coloro che illegittimamente affermano nze non CP_ corrispondenti al vero, mettendo nella situazione di continuare ad assumere provvedimenti disciplinari nei miei confronti evidenziando una sorta giudizio e volontà punitiva a prescindere”.
*
Ebbene, deve, innanzitutto, essere rimarcata l'oggettiva e insanabile genericità della Tes_ contestazione nella parte in cui si addebitava al ricorrente di aver tenuto, nei confronti del un atteggiamento aggressivo che avrebbe cagionato l'aggravamento di alcune patologie, trattandosi di circostanze talmente indeterminate da non consentire al lavoratore una compiuta difesa.
Quanto all'episodio del 9 maggio 2023, può darsi per pacifico, come confermato dallo stesso Tes_ ricorrente e dal teste che quest'ultimo, notato l'arrivo di un camion del fornitore Pastificio
Novella, rappresentava al camionista di rivolgersi al per lo scarico;
quest'ultimo, per Pt_1 contro, rappresentava al fornitore la necessità di dover attendere l'orario di apertura del ricevimento di lì a 15-20 minuti.
Dalla lettura delle giustificazioni del ricorrente può, del pari, darsi per provato che questi aveva un successivo confronto con il Celli, da lui invitato a non fornire il proprio nominativo ai fornitori terzi e al rispetto dell'orario di apertura del ricevimento;
il ricorrente rappresentava al collega che, per quanto fosse libero di rendersi disponibile a scaricare i mezzi dei fornitori fuori orario, non doveva coinvolgerlo, non essendo suo superiore;
a dire del ricorrente, a quel punto sarebbe stato il collega ad aggredirlo e minacciarlo verbalmente, ingenerandogli un turbamento tale da costringerlo ad allontanarsi dal luogo di lavoro per recarsi dal medico.
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in sede testimoniale, nel confermare il fatto che l'autista del camion dei freschi, Persona_5 fuori orario, dopo avergli chiesto se si poteva scaricare il camion, veniva informato che se ne sarebbe occupato (il quale ultimo si era poi rifiutato non essendo ancora alle ore 7:00) ha Pt_1 riferito, poi, della discussione intercorsa con il collega, il quale gli avrebbe detto che non era nessuno per ordinarglielo e, dopo la discussione, faceva espressioni facciali quasi per provocarlo, canzonando la sua voce e prendendolo in giro. Tes_
peraltro, alla fine di quella giornata, scriveva anche una e-mail al direttore , ove CP_2 riferiva della aggressione verbale con tono di voce alto, arrogante subita, nonché le risate e sbeffeggiamenti vari.
17 | 39 *
Tes_ Ora, detto che dalla e-mail e dalle dichiarazioni dello stesso emerge che quest'ultimo, anche se in buona fede, indirizzava l'artista del camion non certo rappresentando che lo Pt_1 scarico del camion sarebbe stato eventualmente effettuato da quest'ultimo fuori orario e quale cortesia, ma dando per assodato che, per contro, il collega se ne dovesse occupare, va detto che il
Tes_ ricorrente ha correttamente rappresentato al che, non essendo suo superiore, non poteva disporre del suo tempo.
Tes_ Può forse anche essere vero che la discussione abbia avuto i toni evocati dal salvo che trattasi di una discussione tra colleghi, magari gestita con eccessiva enfasi vista la natura bagattellare della vicenda, ma di certo non tale da assumere connotati disciplinari, per quanto già visto circa l'assenza di elementi fondanti l'ulteriore, e senza dubbio più grave, accusa di reiterati comportamenti assunti dal ricorrente nel periodo precedente e asseritamente pregiudizievoli delle
Tes_ condizioni di salute del
La sanzione di 4 ore di multa, pertanto, è infondata.
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5) Sanzione del 6 giugno 2023.
Con lettera del 23 maggio 2023, la cooperativa contestava al ricorrente che il precedente 20 maggio, nonostante l'ordine di servizio prevedesse la sua presenza dalle ore 5:00 alle ore 11:30, si fosse presentato in negozio alle ore 5:55 con 55 minuti di ritardo (doc. 66 ric.).
Il ricorrente si giustificava con lettera del 26 maggio 2023 (doc. 67 ric.) in cui confermava di aver avuto un contrattempo mentre si stava recando al lavoro e di aver cercato di avvisare il datore di lavoro telefonicamente, salvo che al centralino nessuno gli aveva risposto e avendo comunque fatto il possibile per contenere al massimo il ritardo;
una volta giunto sul luogo di lavoro, rappresentava il responsabile della circostanza.
Ora, è senza dubbio vero che tutti i testimoni esaminati hanno riferito che anche i dipendenti impegnati nel turno dalle ore 5:00 del mattino vi è la possibilità di contattare il centralino ove è comunque garantito il presidio della guardia.
Resta, tuttavia, il fatto che il ricorrente ha documentato (doc. 65 ric. e V. doc. 101) che ad ore
5:07 effettivamente tentava di seguire tale via ma senza esito (il che, peraltro, è anche ragionevole se si considera che i testi hanno confermato che il presidio è garantito dalla guardia ma solo dopo il giro di controllo del mattino).
18 | 39 Vero che il ricorrente, come eccepito dalla società, avrebbe a quel punto potuto scrivere una e- mail al proprio direttore, ma è altrettanto vero che questi non risultava avere un orario di lavoro analogo, non senza considerare che è pacifico che all'arrivo alle ore 5:55 il lavoratore si attivava tempestivamente per rappresentare le proprie problematiche al responsabile presente.
Anche nel caso di specie non si ravvisano, quindi profili di rilevanza disciplinare e la sanzione irrogata (multa di un'ora di retribuzione) va revocata.
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6) Sanzione del 3 luglio 2023.
Con lettera del 22 giugno 2023, la cooperativa muoveva al ricorrente la seguente contestazione
(doc. 71 ric.):
“Il 15 giugno 2023 Lei doveva consegnare al vettore incaricato del ritiro dei resi una scatola di salmone, già preparata dalla collega
che aveva anche già compilato e incollato sulla scatola il relativo modulo e predisposto le bolle di consegna. Parte_4
ore 6.00, anziché consegnare al vettore la scatola contenente il salmone da smaltire, gli consegnava 3 (tre) scatole di merluzzo, che erano state messe nella cella frigorifera a decongelare in vista della loro futura vendita, sopra le quali era stato scritto a caratteri cubitali "merce in fase decongelamento". Il merluzzo da Lei erroneamente consegnato al vettore dei resi, il cui valore di vendita era di oltre 800 euro, ci è stato poi restituito il 17 giugno 2023, quando ormai era inidoneo alla vendita ed è stato quindi necessariamente smaltito. Le rammentiamo altresì, ad ogni effetto, il precedente provvedimento disciplinare a Suo carico del 27 maggio 2022, i due precedenti disciplinari a Suo carico del 13 aprile 2023 (prot. n. 298 e 299), il precedente del 5 maggio 2023 (prot. n°353), il precedente del 5 giugno 2023 (prot. n° 426) e da ultimo il precedente del 6 giugno 2023 (prot. n°424)”.
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si giustificava nei seguenti termini (doc. 72 ric.): Parte_1
“Purtroppo si è trattato di un disguido che ha tratto origine dalla errata collocazione della merce da scongelare (in realtà destinata alla vendita) all'interno della cella ove solitamente è collocata solo la merce in uscita;
La merce da rendere era posizionata in luogo non immediatamente visibile mentre quella in decongelamento era in bella mostra all'ingresso della cella e priva di qualsivoglia cartello che segnalasse che fosse da destinare alla vendita;
La vera questione è come mai la abbia ritenuto di utilizzare la cella in ribalta per scongelare merce destinata alla vendita, quando Pt_5 in realtà esistono nel reparto celle e;
Sarebbe stato comunque sufficiente collocare la merce da rendere in maniera immediatamente visibile entrando nella cella, con appositi cartelli;
e allo stesso tempo indicare altrettanto molto chiaramente sulla merce destinata invece alla vendita, che tale era la destinazione finale di quella merce, collocandola contestualmente in posizione ben più defilata. Infatti un generico messaggio di "merce in decongelamento" (a prescindere dalla dimensione dei caratteri utilizzati) non implica nessun divieto di rendere quel prodotto. Anche perché, che la destinazione finale di questa merce fosse quella di essere posta in vendita, era nota solo alla . Purtroppo Pt_5 questa gestione è stata effettuata per lo meno in maniera approssimativa (ben in vista all'ingresso della cella la merce i elamento, in posizione assai più defilata quella da rendere); La bolla di consegna predisposta dalla Collega recava delle cancellazioni a penna che hanno concorso a creare il disguido;
Una volta accertato il disguido verificatosi, IO MI SONO IMMEDIATAMENTE ADOPERATO per rimediare ed evitare CP conseguenze negative a CP aveva anticipato sibilità di restituire la merce il giorno successivo: si sarebbe potuto organizzare in giornata un corriere (o altre lità) per "riprendere" tale merce, se vi fosse stata urgenza al riguardo;
La Collega aveva parlato di pochi chili di merluzzo (per il fritto misto), non capisco perché nella lettera si parli di un controvalore di € 800,00. Certamente non penso che qualcuno volontariamente abbia creato la situazione per potermi indurre in errore. Siamo sicuramente in CP_ presenza di una serie di coincidenze ex-ante come anche di comportamenti omissivi ex-post che possono però suggerire come non sembra aver avuto molto a cuore il fatto di salvare la vendibilità di tale merce (a maggior ragione alla luce dell'affermazione del lore, a me invece ignoto fino alla ricezione della Vs lettera).
19 | 39 Ricordo che tra i compiti del datore di lavoro vi è anche quello di mettere nelle migliori condizioni i lavoratori affinché esplichino al meglio le loro mansioni. Tutto quanto sopra qualche dubbio lo fa nascere (oltre alle "distrazioni" alle quali sono quotidianamente sottoposti i ricevitori di BO da parte della colonia di piccioni residenti in ribalta food, cosa nota da mesi sia alla direzione di negozio che a quella di sede ma che non pare ricoprire un interesse particolare per l'azienda, a differenza invece del merluzzo in decongelamento)”.
*
Ora, è in atti la bolla di reso del salmone (doc. 69 ric.) ove, inizialmente, erano indicati due colli e poi corretta a mano con l'indicazione di un singolo collo, circostanza confermata in sede testimoniale dalla teste all'epoca capo reparto salumi latticini, e colei che si era Parte_4 avveduta dell'errore nella preparazione della bolla e che aveva curato la correzione;
la teste ha, poi, riferito di aver lasciato le bolle sulla scrivania dei ricevitori con un biglietto che indicava che il collo era pronto in cella.
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Deve, inoltre, osservarsi che l'errore del ricorrente è reso ancor più evidente dal fatto che questi consegnava ben tre scatole al vettore, circostanza piuttosto significativa se si considera che, ad aver una minima diligenza nella lettura della bolla di consegna del reso, in essa in ogni caso non si faceva menzione di tre colli.
La superficialità del ricorrente emerge con maggiore evidenza se si considera che la cooperativa ha prodotto la fotografia delle tre scatole erroneamente consegnate, ove in caratteri oggettivamente inequivoci è indicato che trattavasi di merluzzo in fase di decongelamento.
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La teste (giova evidenziarlo, comune alle parti) ha, poi, rappresentato il fatto che, per Pt_4 quanto vero fosse che il reparto freschi disponesse di proprie celle, nondimeno anche quella della ribalta era usualmente utilizzata in quanto più vicina alla cella dei surgelati.
In ogni caso, trattasi di circostanza non idonea ad esimere da responsabilità il ricorrente.
ha poi documentato il significativo Controparte_1 valore della merce è andata perduta, ovvero poco più di euro 800.
Va, tuttavia, evidenziato che è documentale che il ricorrente si attivava immediatamente per cercare di porre rimedio al proprio errore (pur dopo aver cercato di attribuirlo alla collega e che, dalle dichiarazioni di quest'ultima, emerge che non vi sia stato il necessario Pt_4 coordinamento per tentare di recuperare il prodotto in tempo utile a consentirne la vendita.
Di conseguenza, per quanto la condotta sia in ipotesi disciplinante rilevante, appare del tutto sproporzionata alla sanzione di cinque giorni di sospensione che, di fatto, attribuisce al ricorrente anche una responsabilità per i fatti successivi rispetto ai quali la società nulla ha dedotto o
20 | 39 argomentato per dare conto che, a seguito dell'erronea consegna del merluzzo, non vi fossero strade percorse o percorribili per cercare di recuperare il prodotto.
La sanzione va, quindi, annullata.
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7) Sanzione dell'11 agosto 2023.
Con lettera del 2 agosto 2023, la convenuta contestava al ricorrente che il precedente 31 luglio, per quanto previsto in turno fino alle ore 11:30, abbandonava il posto di lavoro alle ore 11:00 senza avvisare e senza aver ottenuto alcuna autorizzazione (doc. 75 ric.).
Con lettera del 3 agosto, il lavoratore rappresentava che, dopo un periodo di assenza del 26 al
29 luglio per malattia, domenica 30 luglio si informava telefonicamente con la responsabile del negozio di BO, del turno assegnatogli dal successivo 31 luglio, venendo Testimone_17 informato che avrebbe iniziato alle ore 5:00 del mattino senza alcuna specificazione della modificazione del turno fissato non più alle ore 11:00 ma alle ore 11:30, dal che una volta presentato se il posto di lavoro all'orario corretto l'uscita alle ore 11:00, come di regola, e in assoluta buona fede, verificando solo giunto casa il cambiamento della durata del turno di lavoro, poi rispettato dal successivo martedì.
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Ora, è documentale che il lavoratore effettivamente (e, sia consentito, diligentemente) si informava del turno assegnatogli proprio della giornata del 31 luglio, venendo rassicurato che l'orario fosse dalle ore 5:00 alle ore 11:00.
Pertanto, per quanto vero e documentale sia (anche alla luce di quanti riferito dai testimoni) che la società avesse formalmente comunicato al ricorrente, in malattia fino ad allora, di sincerarsi degli orari di lavoro previsti al rientro, è evidente che il da questo punto di vista, si era Pt_1 adoperato in maniera del tutto diligente.
Tanto basta per ritenere infondato l'addebito disciplinare;
va, quindi, revocata la sanzione di 4 ore di multa.
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8) Sanzione del 14 dicembre 2023
Con lettera del 10 novembre 2023 (doc. 79 ric.) la cooperativa contestava al ricorrente 15 occasioni (fin dal 6 aprile 2023) in cui avrebbe avvisato della propria assenza anche a distanza di ore dal programmato inizio del turno, da ultimo nella giornata del 25 ottobre 2023 ove era programmato per le ore 5:00, avendo tuttavia avvisato dell'assenza per malattia solo alle ore 6:16.
21 | 39 *
rappresentava di aver comunicato la propria assenza per malattia in Parte_1 tempo reale, non appena le condizioni di salute glielo avevano permesso, e di non ricordare l'orario preciso in cui aveva informato il negozio né di ricordare se avesse provato a chiamare prima e quante volte per avere una risposta al telefono del centralino, quest'ultimo non presidiato dalla guardia come già comunicato (doc. 80 ric.).
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Ebbene, ad avviso del giudicante, è senza dubbio fondata l'eccezione di tardività segnalata alla difesa del ricorrente.
In diritto è ben noto che:
[…] il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore- datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass 14115/2006).
E' stato peraltro soggiunto che nell'ambito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 7 della legge n. 300 del
1970, la contestazione deve avvenire in immediata connessione temporale con il fatto;
il requisito della immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, il che comporta che il giudice deve applicare il suddetto principio esaminando il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 cod. civ., e può dallo stesso discostarsi eccezionalmente, indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell'infrazione (Cass. n. 13190/2003).
Come enunciato, il requisito della tempestività è funzionale alla garanzia di adeguata difesa da parte del lavoratore ed alla esigenza di dare attuazione concreta ai principi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro. Peraltro è anche un concetto che deve coniugarsi con criteri di sufficiente elasticità nell'apprezzamento delle condizioni che consentano al datore di lavoro un corretto e completo accertamento del comportamento considerato.
*
Ed allora, è agevole osservare che la contestazione di ben 16 ritardati avvisi di assenza, in un così significativo arco temporale, lede inesorabilmente i principi sopra richiamati.
Tanto più se si considera che la difesa della convenuta non ha dato minimamente conto delle ragioni per cui si sia reso necessario attendere un così significativo lasso temporale per elevare la contestazione, quantomeno per tutti i ritardi fino a quello del 3 ottobre 2023.
22 | 39 Per quanto concerne l'unico ritardo in questa sede oggettivamente apprezzabile, ovvero quello della giornata del 25 ottobre 2023, senza dubbio vero che, in tal caso, era onere del lavoratore dare conto di essersi tempestivamente attivato per comunicare la propria assenza e, avendo riguardo alle sue difese, dare conto che la malattia non gli avesse consentito di avvisare prima dell'inizio del turno.
Resta, tuttavia, il fatto che la sanzione deve inesorabilmente essere dichiarata illegittima in quanto le quattro ore di multa irrogate tengono conto di 15 episodi che, per quanto visto, in questa sede non sono apprezzabili.
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9) Sanzione del 16 gennaio 2024.
Con lettera del 20 dicembre 2023 (doc. 83 ric.), la convenuta elevava al ricorrente la seguente contestazione disciplinare:
“Risulta che il 5 dicembre scorso presso il punto vendita di BO, al quale Lei è addetto con mansioni di Magazziniere/ricevitore, sia accaduto quanto segue. Alle 6.05 la signora addetta al reparto Generi Vari, si è recata in magazzino nella zona ribalta per reperire un Persona_6 mezzo per iniziare la do la seguente situazione: erano presenti due ricevitori, ovvero Lei e il collega Testimone_14
il Signor si trovava nell'ufficio, lavorando al pc;
Lei invece stava impilando i bancali vuoti col mezzo "
[...] Tes_14 zona rib presenti tre muletti, uno dei quali in quel momento non funzionante. La signora Le ha chiesto di poter utilizzare per la semina uno dei due muletti funzionanti, in quel momento inutilizzati;
Lei ha Per_6 risposto di a addurre alcuna giustificazione. La signora allora, pensando che la Sua risposta fosse ironica, ha fatto per Per_6 prendere comunque il muletto, ma Lei l'ha rimproverata per non bbidito" dicendole "tu per caso sei diventata il responsabile del Ricevimento?" Terminata la semina, intorno alle 7, la signora ha riportato il muletto in area ribalta al che Lei le avrebbe chiesto di "fornirgli le Per_6 sue generalità" appellandola anche come "perso ducata e sgradevole" per poi invitarla ad allontanarsi in quanto Lei "non parla con persone che non appartengono al suo reparto".
*
Con comunicazione del 15 gennaio 2024 (doc. 84 ric.) il lavoratore si giustificava dando conto di aver già denunciato ai propri responsabili, con e-mail del 17 dicembre 2023, la vicenda oggetto di addebito relativa al fatto che tale qualificatasi come temporanea responsabile del Tes_8 ricevimento merci, avrebbe dichiarato di essere stata autorizzata a sequestrare i muletti in dotazione al ricevimento.
Escludeva, in ogni caso, di aver offeso o mancato di rispetto alla collega.
*
sentita come teste, ha riferito dell'episodio dando conto che effettivamente Persona_6
, dopo che recatasi al ricevimento recuperava, nonostante il diniego del Parte_1 collega, il muletto, questi esclamava che qui nessuno faceva quello che gli si dice; ritornata in ribalta, il ricorrente le chiedeva il nome dicendole poi che era una persona maleducata e sgradevole e, dopo che
23 | 39 gli evidenziava di non concordare, veniva invitata ad andarsene che lui con me non avrebbe parlato, che parlava solo con quelli del suo reparto.
*
Ora, come si vedrà anche ai paragrafi successivi, appare evidente quanto, nell'ottica del ricorrente, fosse sensibile e critico il tema dell'utilizzo dei muletti da parte di personale non addetto alla ribalta.
E, per certi versi, deve essere stigmatizzata la condotta del lavoratore, in certi frangenti caratterizzata da modalità fin troppo rigide nei rapporti coi i colleghi.
Sul tema, peraltro, il lavoratore in più occasioni aveva coinvolto tanto il direttore che le CP_2 risorse umane, che non risultano si siano poi attivati formalmente per cercare di introdurre regole e modalità che consentissero di rasserenare l'ambiente lavorativo.
Resta, comunque, ad avviso del giudicante, la considerazione che le espressioni riferite dal ricorrente alla collega, per quanto ineleganti, non superano la soglia della offensività contestata disciplinarmente.
Intende dirsi che anche in tal caso trattasi di dinamiche lavorative, di certo non sempre gestite dal ricorrente nella maniera corretta ma che vanno inquadrate all'interno di un contesto lavorativo senza dubbio molto critico, tale da ingenerare nel lavoratore comprensibili anche se non sempre giustificabili reazioni, queste ultime tuttavia innestate da non meno censurabili condotte del datore di lavoro, ben identificate dalle sanzioni disciplinari sopra richiamate, ritenute illegittime e, in taluni casi, oggettivamente pretestuose.
Per quanto detto, la sanzione di un giorno di sospensione va annullata non essendo la condotta contestata disciplinarmente rilevante.
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10) Licenziamento.
Resta, infine, da valutare l'ultima contestazione disciplinare dalla quale poi è scaturito il licenziamento del lavoratore.
Con lettera del 28 dicembre 2023 (doc. 12 ric.), Controparte_1
contestava a che:
[...] Parte_1
Testimone_
“Il giorno 21 dicembre 2023 alle ore 6:00 circa il Sig. , coordinatore del reparto Generi Vari, accedeva al magazzino per prendere un muletto, mezzo necessario allo svolgimento semina. Quando si dirigeva verso il mezzo per poterlo prendere ed utilizzare, Lei immediatamente usciva dal gabbiotto del ricevimento, CP_4 ove si tr ermando "no, questo non lo tocchi", sostenendo contro il vero che tale mezzo fosse in uso esclusivo al reparto ricevimento. Dopo di che si metteva con i piedi tra le due forche del mezzo. Il collega quindi, lasciava il mezzo che si bloccava ed CP_4 iniziava tra voi un alterco, nel corso del quale Lei sosteneva di essere stato colpito da lo negava. CP_4
24 | 39 Ad un certo punto Lei decideva di porre termine alla discussione, dichiarando: "Sig. vada a lavorare cosa fa qua, sta CP_4 solo perdendo tempo", al che replicava: "sei stupendo", al che Lei rep ei frocio!". Il dialogo proseguiva poi CP_4 come di seguito riportato. VE: "guardi che io non l'ho offesa"
"non è un'offesa frocio" Pt_1 i: "omosessuale non è un'offesa, frocio è un'offesa"
"te lo dicono spesso che sei frocio" Pt_1 punto il Sig. si allontanava. CP_4 Pochi minuti dopo, si recava nuovamente in magazzino per prendere il muletto e poter svolgere le sue attività, ma Lei CP_4 nuovamente usciva d o e con uno scatto rimetteva i piedi tra le forche;
lasciava il muletto ancora prima di muoverlo e se CP_4 ne andava prendendo il mezzo a tre piani, anche se era meno adatto per le attiv ebbe dovuto svolgere. Qualche minuto dopo le ore 7:00 Lei si recava al Centralino dell'Ipermercato, ove dichiarava di essere stato colpito dalle forche del muletto. Si allontanava in ambulanza verso le ore 7:40. A prescindere dal fatto che Lei sia stato colpito o meno dal muletto, circostanza peraltro ancora oggetto di indagine, le condotte sopra contestate, se confermate, integrano diverse, gravi violazioni dei doveri connessi al rapporto di lavoro, sia per quel che riguarda i Suoi rapporti coi colleghi, sia per quel che riguarda il rispetto delle norme antinfortunistiche”.
*
Preliminarmente è da escludere la dedotta inefficacia del licenziamento in quanto in violazione dell'articolo 7 L. 300/70, sul presupposto che sarebbe intervenuto prima che il ricorrente ritirasse la raccomandata contenente la contestazione di addebito.
A tale proposito, a prescindere da ogni considerazione in diritto circa il fatto che parte ricorrente valorizzi il momento di effettivo ritiro della contestazione, non essendo il lavoratore presente presso la residenza al momento del tentativo consegna da parte del servizio postale, resta la dirimente considerazione che la società provvedeva ad inviare la medesima lettera al lavoratore via e-mail già in data 8 gennaio 2024 (doc. 28 res.), avendo altresì cura di darne analoga comunicazione anche al suo procuratore (doc. 29 res.).
Tanto basta per escludere che il dipendente non sia stato posto in condizione, tempestivamente, di difendersi, avendo per contro scelto la via formale di provvedere ad inviare le proprie giustificazioni solo una volta ritirata la lettera di contestazione presso l'ufficio postale.
*
Per quanto alla società non ne abbia tenuto conto (essendo le difese tardivamente pervenute allorquando già era stata inviata la lettera di licenziamento), il ricorrente contestava l'addebito, rappresentando, semmai, di essere stato volontariamente, colpito dal collega alla caviglia destra con le forche del transpallet elettrico che avrebbero bloccato il piede immobilizzandolo tra la forca e il pavimento per una ventina di secondi circa (doc. 13 ric.).
Della discussione, peraltro, il lavoratore dava immediata segnalazione al direttore dell'ipermercato con e-mail del 21 dicembre 2023 delle ore 6:16 (doc. 3 ric.) (con CP_2 oggetto: Provocazioni genovesi), ove lamentava che ancora pochi minuti fa il soggetto in oggetto è venuto per portare via un muletto del ricevimento lasciato questa notte in giro e quindi scarico. Nonostante anche il cartello
25 | 39 posto che invita a non toccarlo perché è scarico, ha cercato di prenderlo e per farlo mi è anche salito sul piede destro con una delle forche dello stesso.. dopodiché, visto che andava lasciata in carica, si è preso l'unico 3piani a nostra disposizione. Pertanto ogni attività che necessitassi del non potrà essere svolta… ed il fatto di dover sempre Pt_6 controllare che possa venire qualcuno a requisirci l'attrezzatura necessaria al corretto svolgimento delle ns attività non consente di lavorare con la dovuta serenità. Ma tutte queste cose le sono già state ampiamente segnalate dallo scrivente.
*
Ora, dalla stessa documentazione versata in atti dal ricorrente emerge, con evidenza, non solo la criticità nei rapporti con il collega ma il fatto che, proprio tra i due, la questione CP_4 dell'uso dei muletti della ribalta fosse già stata fonte di dissapori, quantomeno da parte di che, fin dal precedente mese di ottobre, aveva inviato al direttore Bruno Parte_1 ben tre e-mail per segnalare la circostanza (doc. 4 ric.).
*
Va, poi, detto che, come sopra già visto, il tema non era confinato al solo avendo CP_4 coinvolto altri colleghi, a cominciare da protagonista di una vicenda per certi Persona_6 versi analoga risalente al precedente 5 dicembre 2023, dalla quale era poi scaturita la sanzione a carico del ricorrente irrogata il 16 gennaio 2024 (cfr. relativo paragrafo dedicato alla vicenda).
Per quanto di interesse in relazione alla fattispecie in esame, la teste ha confermato che c'erano stati altri episodi con colleghi cui aveva inibito l'utilizzo dei mezzi;
i muletti sono più di tre, forse sette in Pt_1 tutto, ma quelli della ribalta li usavamo normalmente, visto che lì mettiamo tutti i muletti a caricare, salvo i reparti come l'orto ortofrutta che hanno modo di ricaricarli.
La questione dei muletti vedeva costantemente coinvolto , come riferito Parte_1 dal teste (come visto, all'epoca direttore dell'ipermercato e, peraltro, teste CP_2 CP_3 comune alle parti) che ha riferito che quanto alla questione degli alterchi sui muletti, la problematica mi venne posta spesso dal ricorrente, era peraltro un problema normale che diventava critico solo quando era coinvolto
in quanto si voleva tenere i muletti anche quando era da solo, peraltro io non ero presente a quell'ora, so Pt_1 solo che questo succedeva solo quando c'era il ricorrente e non altri colleghi;
la criticità sui muletti non ha soluzione, salvo le priorità per cui se c'è un camion da scaricare è la prima operazione da fare, negli altri casi si confida sempre nel buon senso, un ufficio fece un conteggio sui muletti necessari per ogni negozio ivi compreso il nostro.
Il teste (del pari, comune alle parti e direttamente coinvolto in una delle Persona_5 numerose vicende disciplinari del ricorrente, come si vedrà), pur non riferendo di criticità a lui note nella gestione dei muletti, hai evidenziato che il reparto ribalta doveva avere un mulettino e un
26 | 39 muletto per abbassare e alzare i bancali, poi se capitava averne due per le nostre necessità li tenevamo;
al mattino capitava di parlare tra colleghi, quando magari dalle 5 alle 6.40 (Ndr: trattasi dell'orario in cui poi si è svolto l'alterco con il si era da solo, che i colleghi mi chiedevano muletto per alzare i bancali, io CP_4 glielo davo con l'impegno che poi me lo restituissero, dando quindi conto che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi fosse una esclusività nell'uso del muletto quasi che fosse di sola pertinenza del reparto ribalta.
Anche direttore risorse umane e teste comune alle parti, ha riferito che alla Testimone_6 ribalta i muletti erano utilizzabili da tutti, salvo che riteneva che un paio di muletti potevano essere usati Pt_1 solo dal personale della ribalta.
teste di parte ricorrente e addetto presso il ricevimento merci, nel Testimone_14 riferire che presso il reparto vi fossero circa cinque muletti, ha dato conto che trattasi di muletti che possono essere usati non solo dal nostro reparto, di regola ce n'è uno che normalmente attribuito a noi ma può essere usato da altri, per quanto ne so io non c'è una regola fissa;
capita che altri colleghi, quando noi non abbiamo particolari operazioni da fare, vengano quindi a recuperare un muletto per le loro necessità.
*
Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria richiamata al paragrafo precedente, emerge un quadro piuttosto chiaro delle dinamiche dell'ipermercato, dovendosi evidenziare l'assoluta univocità e concordanza di quanto dichiarato da tutti i testi (sia quelli comuni, peraltro la prevalenza, sia quelli di parte convenuta e di parte ricorrente).
aveva una assertiva pretesa di gestione esclusiva dei muletti, priva di Parte_1 alcun fondamento non tanto per regolamenti aziendali, ma per la prassi (sia consentito, di assoluto buon senso) adottata dai colleghi di lasciarne l'utilizzo (soprattutto in determinate fasce orarie e, in particolare, quelle del primissimo mattino, allorquando, come già visto, si è poi ingenerato l'alterco con anche a personale di altri reparti, con l'unica accortezza di non CP_4 lasciare sguarnito il reparto ribalta e di restituirli non appena terminati i lavori.
Appare, poi, evidente che il ricorrente utilizzasse anche modalità piuttosto aggressive, quantomeno verbalmente, per cercare di imporre la propria convinzione, così ingenerando nel tempo un clima certamente poco sereno e costruttivo.
*
Nondimeno, si è già sopra accennato che la problematica era ben nota tanto al direttore dell'ipermercato quanto al responsabile delle risorse umane in più occasioni CP_2 Tes_6
27 | 39 coinvolti dal ricorrente e, a quanto risulta, poco attivi e inclini a farsi davvero carico di intervenire.
Sul punto, sia consentito osservare che una chiara e inequivoca direttiva aziendale avrebbe, senza dubbio, consentito di disinnescare le criticità, anche se riferite ad un solo dipendente quale il quantomeno, quest'ultimo sarebbe stato posto nella condizione che ulteriori condotte Pt_1 volte alla pretesa di una esclusività nell'utilizzo dei muletti non sarebbero state più consentite in quanto illegittime per disposizione aziendale.
Non si intende, con questo, giustificare, in via generale e preventiva, l'atteggiamento di
, come si è visto non scevro di censura in talune circostanze. Parte_1
Tanto più che il quadro documentale, offerto da entrambe le parti, rende evidente che il dipendente, ragionevolmente anche per il complicato rapporto con la cooperativa soprattutto sotto il profilo disciplinare e giudiziale, presentava enormi difficoltà nel dialogo e nell'interazione tanto coi colleghi che con i propri responsabili.
E, tuttavia, erano proprio questi ultimi coloro ai quali competeva il compito, anche ingrato, di contribuire attivamente a far sì che il clima e il contesto lavorativo fossero quanto più possibile sereni.
*
In questo problematico scenario, si inserisce l'episodio del 21 dicembre 2023 tra e CP_4 oggetto del sopra richiamato addebito disciplinare. Pt_1
In proposito, la difesa di ha depositato Controparte_1 la relazione redatta dai Carabinieri a seguito della denuncia-querela presentata dal ricorrente (doc.
36).
Trattasi di una compiuta descrizione delle dinamiche dell'alterco a seguito della visione dei filmati della videosorveglianza del magazzino, rispetto alla quale non si è dato corso alla richiesta di acquisizione formulata dalla convenuta in quanto nella stessa relazione si dà atto che, nel momento in cui presumibilmente sarebbero state cagionate le lesioni, tra la scena e la telecamera di sorveglianza si sarebbe frapposto un muletto a coprire la visuale, dal che l'irrilevanza dell'acquisizione.
La relazione dà conto che già alle ore 6:03 del 21 dicembre 2023 era possibile notare il primo tentativo di di prendere un muletto, inibito dall'intervento del ricorrente;
un paio di CP_4 minuti dopo si riavvicinava tentando di prendere il medesimo muletto e, nuovamente, CP_4 sopraggiungeva il ricorrente, che si poneva dinanzi al mezzo.
28 | 39 Dalla visione delle immagini si notava con evidenza il movimento del i inserire la gamba Pt_1 fra la forca del muletto proprio per negare qualsivoglia movimento.si presume sia questo il momento nel quale vengono cagionate le lesioni, seppur fra le parti e la telecamera di sorveglianza in esame si frappone un ulteriore muletto nero di grandi dimensioni che copre la visuale. La discussione fra le parti durava per circa 1 minuto, precisando che non vi è stata alcuna aggressione o contatto. Il si allontanava, portando con sé CP_4
l'appena citato muletto di più grandi dimensioni.
Alle ore 6:07, il ricorrente dopo aver spostato leggermente il muletto oggetto della diatriba, si allontanava tranquillamente.
*
Dalle evidenze richiamate al paragrafo precedente emerge documentalmente una ricostruzione della vicenda significativamente difforme da quella effettuata da già in Parte_1 occasione della e-mail inviata al direttore nella medesima giornata alle ore 6:16 ove, come CP_2 visto, il lavoratore rappresentava che sarebbe volontariamente salito sul suo piede CP_4 destro con una delle forche del muletto.
Era stato, per contro, ad effettuare tale manovra, oggettivamente Parte_1 incauta.
* in sede testimoniale, ha, innanzitutto confermato quanto già riferito dai Testimone_9 testimoni richiamati ai paragrafi precedenti circa le rilevanti difficoltà incontrate con il ricorrente, da lui personalmente e dagli altri addetti del reparto generi vari, nel recupero dei muletti dal reparto ricevimento, ove , come visto del tutto illegittimamente, Parte_1 pretendeva l'esclusiva nell'utilizzo.
a riguardo, ha riferito che già la settimana precedente l'episodio poi oggetto di CP_4 addebito si era verificata una vicenda analoga allorquando, mentre tentava di recuperare un muletto, provava a bloccargli il passaggio con dei bancali. Parte_1
In quei frangenti, il ricorrente alzava la voce nei confronti del collega, circostanza che, peraltro, è stata pienamente confermata da in sede testimoniale (ricordo che qualche CP_2 giorno prima o una settimana, credo avesse messo dei bancali ostruendo il passaggio a che stava Pt_1 CP_4 conducendo un mezzo, non ricordo i dettagli ma ricordo che gridava all'indirizzo di qualcosa tipo Pt_1 CP_4
'vada a lavorare', non ricordo insulti;
io intervenni per sedare la rissa verbale, mi pare urlasse solo peraltro Pt_1 spesso parlando con lui anche se non vuoi gridare devi alzare la voce, lui aveva il vizio di sovrastare;
quando sono intervenuto, credo di aver parlato solo con dicendogli di non urlare col collega, e lui mi pare abbia smesso, Pt_1
29 | 39 mi disse che tutelavo sempre per sovrastare la voce di che mi pare stesse urlando all'indirizzo di CP_4 Pt_1
l'ho dovuta alzare anch'io). CP_4
*
Quanto ai fatti oggetto di addebito, ha reso una testimonianza che, quantomeno in CP_4 parte, ha trovato il significativo riscontro della relazione dei Carabinieri, in particolare quanto al fatto che era stato il ricorrente a collocarsi con i piedi tra le forche del muletto.
La discussione intercorsa tra i due, riferita sempre da trova, del pari, riscontro CP_4 indiretto dal fatto che la vicenda, per quanto risulta dalla relazione, coinvolgeva i due interlocutori per circa un minuto.
*
Ora, non è certamente questa la sede per accertare l'effettività e l'eventuale misura dell'infortunio occorso al ricorrente.
Può comunque dirsi che, anche con oggettiva trasparenza, in sede testimoniale, ha CP_4 riferito che in quei frangenti aveva fatto un movimento laterale col muletto per dimostrare il ricorrente che il suo piede non era incastrato, al che il ricorrente è salito coi piedi sulle pale, ponendosi di fronte a me, potendo essere quello il momento in cui, ragionevolmente, una delle forche del muletto impattava con il piede destro del Pt_1
Dai referti medici prodotti da quest'ultimo, peraltro, risulta che, in occasione della visita occorsa nella medesima giornata, risultava una algia al malleolo, così come in occasione degli esami successivi una modesta quantità di liquido intrarticolare tibio-tarsica, a dimostrazione della ridotta rilevanza dell'episodio.
Tanto più che dalla già citata relazione dei Carabinieri risulta che, alla fine dell'episodio in commento, il ricorrente si allontanava tranquillamente, senza che vi fosse evidenza di una particolare gravità
*
I riscontri alle dichiarazioni di sin qui riportate assumono significativa valenza anche CP_4 per quanto concerne le ulteriori dichiarazioni testimoniali, del pari oggetto di addebito.
In particolare, ha riferito che mentre il ricorrente era sempre sulle pale del muletto, gli dissi CP_4 simpaticamente 'sei stupendo' con una risatina, trovavo la situazione paradossale;
al che lui mi disse: 'Sei anche frocio', al che gli dissi che mi stava offendendo, e lui mi disse che non era una offesa, ma io gli dissi che semmai per non esserlo di doveva dare dell'omossessuale, e lui ha ribattuto chiedendomi se altri mi avessero chiamato frocio.
30 | 39 Vero che non vi sono altri testimoni del dialogo tra i due, salvo evidenziarsi che il fatto che vi sia stata effettivamente una discussione è riconosciuto dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. cap. 6, pag. 3), pur omettendone il contenuto.
ha, poi, dichiarato che nell'immediatezza dei fatti si confrontava con CP_2 che gli raccontava l'episodio, escludendo una propria responsabilità per l'infortunio e CP_4 degli epiteti utilizzati dal collega nei suoi confronti.
Per contro, nella lettera giustificazioni del 20 gennaio 2024, il ricorrente, prendendo (sia consentito, in maniera piuttosto caotica) posizione sull'addebito, non spendeva una sola parola in relazione alle espressioni verbali che avrebbe indirizzato al doc. 13 ric.). CP_4
*
Tuttavia, per quanto vero sia che le frasi attribuite al siano, quantomeno, di contenuto Pt_1 censurabile, resta il fatto che le stesse vengono innestate dallo stesso per quanto a dire CP_4 di quest'ultimo senza alcun intento offensivo (è lui che, difatti, si rivolge al collega dicendogli: “sei stupendo”).
Resta però, che all'interno di una dinamica tra i due già critica per le già sopra richiamate vicende precedenti, la frase del appare più provocatoria che distensiva, come da questi CP_4 invece rivendicato in sede testimoniale.
Vero che ad essa il ricorrente replicava in termini più diretti, ma pur sempre all'interno di un confronto acceso, ove i due interlocutori si rimbalzavano frecciate ed offese reciproche.
Intende dirsi che le espressioni utilizzate dal ricorrente sono da inserire in un contesto generale, quale quello sopra descritto, in cui non necessariamente debbano ravvisarsi condotte disciplinarmente rilevanti.
Tanto più se si considera che non risulta in causa che gli epiteti usati dal si siano Pt_1 sostanziati in una deprecabile discriminazione nei confronti del collega, di cui né la società né lo stesso interessato danno conto.
Di conseguenza, in parte qua, l'addebito non è fondato.
*
Diversa, invece, la valutazione in relazione alla contestata violazione delle norme antinfortunistiche.
In tal caso, non può non aversi riguardo all'incauta condotta del lavoratore che, nel collocarsi tra le forche del muletto, ha senza dubbio concorso a creare le condizioni di pericolo che poi, forse, hanno visto anche il concorso del CP_4
31 | 39 Il punto però, non è l'eventuale responsabilità di quest'ultimo (ove anche non oggetto di addebito disciplinare) ma l'iniziativa stessa del peraltro, come del pari già sopra Pt_1 ampiamente visto, finalizzata ad affermare un principio (ovvero il diritto esclusivo all'utilizzo dei muletti) che tutti i testimoni hanno escluso gli competesse e, in ogni caso, corrispondesse alla realtà dei rapporti tra i vari reparti.
L'addebito, pertanto, oltre che fondato è, senza dubbio, disciplinarmente rilevante.
*
Ebbene, la difesa di , in relazione a tale CP_1 Controparte_1 ultimo episodio, ha richiamato l'art. 208, n.
4.2 CCNL di settore, a mente del quale il licenziamento disciplinare si applica per grave mancanza degli obblighi di cui agli artt. 205 e 206.
Quest'ultimo prevede tra gli obblighi del lavoratore anche il rispetto della normativa del D.lgs
81/2008.
Ora, l'art. 20, di tale disposizione, dispone che:
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i ((miscele pericolose)), i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
*
Per quanto non si ritenga del tutto corretto il richiamo operato dalla difesa di parte convenuta alla lettera g) (giacché la vicenda non concerneva operazioni o manovre poste in essere dal lavoratore, come sarebbe stato nel caso in cui fosse stato lui a condurre il mezzo), resta tuttavia che appare evidente che non si sia preso cura della propria salute e Parte_1 sicurezza (comma 1), non abbia contribuito all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della
32 | 39 sicurezza (comma 2, lett. a)) e, di certo, non abbia utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro (comma 2, lett. c).
*
In diritto è noto che: In tema di licenziamento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini del giudizio proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, può far venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione del giudice di merito con la quale si è attribuito rilievo all'inadempimento del lavoratore rispetto a piani di recupero, predisposti dal datore di lavoro, al fine di ovviare alle conseguenze di precedenti assenze non giustificate del medesimo lavoratore, anche se contestate disciplinarmente) (Cass., n. 6140 del 07/03/2025).
Pertanto, la valutazione della gravità di una condotta deve essere effettuata non solo avendo riguardo al profilo oggettivo, ma anche a quello soggettivo.
*
Ed allora, nel caso di specie non è revocabile in dubbio, ad avviso del giudicante, che l'incauta e impropria condotta del ricorrente debba essere considerata, sotto il profilo oggettivo, grave e in palese violazione delle previsioni del sopra citato D.lgs 81/2008.
Valutazione di gravità sotto il profilo oggettivo ulteriormente rinvenibile nell'infortunio che ne
è derivato.
*
Diverse, invece, le considerazioni per quanto concerne il profilo soggettivo.
Quest'ultimo difatti, deve essere necessariamente valutato avendo riguardo al contesto lavorativo, caratterizzato, come visto, da una elevatissima conflittualità non solo tra colleghi ma anche tra lo stesso ricorrente e il datore di lavoro.
33 | 39 Nel primo caso, si è già ampiamente argomentato sul fatto che il ricorrente non sempre avesse un atteggiamento proattivo e collaborativo, salvo tuttavia non potersi sottacere che la cooperativa sovente non dava nemmeno riscontro alle sollecitazioni del dipendente di intervenire, fosse anche per dare chiare ed inequivoche indicazioni a quest'ultimo affinché si potesse allineare.
Sotto il secondo profilo, si devono considerare le enormi criticità derivanti dalle innumerevoli contestazioni disciplinari che, nel tempo, la cooperativa aveva mosso al dipendente (anche precedenti a quelle impugnate nel presente giudizio), moltissime delle quali vuoi revocate vuoi ridotte nella misura.
Basti pensare che anche nel presente giudizio delle nove sanzioni disciplinari impugnate e contestate ai fini della recidiva solo due sono state ritenute fondate o, comunque, proporzionate.
Fermo restando che, a costo di ripetersi, si è più volte stigmatizzato il comportamento del ricorrente, non può comunque non rilevare nella valutazione del profilo soggettivo lo stato in cui questi si trovava a lavorare, peraltro con assegnazioni di mansioni che, per quanto si vedrà, erano demansionanti, come già accertato in altro giudizio da questo stesso Tribunale.
Il fatto, quindi, che versasse in una situazione di profonda frustrazione, Parte_1 anche se in parte da lui stesso ingenerata, tale da vivere ogni possibile dinamica lavorativa difficoltosa con un trasporto e una modalità di gestione eccessivi, deve necessariamente essere opportunamente apprezzato ai fini della valutazione del profilo soggettivo delle condotte disciplinari di cui alla lettera di licenziamento.
Intende dirsi che il profilo soggettivo della condotta dei fatti in esame, a differenza di quello oggettivo di cui si è dato conto al paragrafo precedente, va apprezzato all'interno della complessità del quadro sopra descritto.
*
Ed allora, ad avviso del giudicante, la valutazione della condotta posta in essere da Pt_1
sotto il profilo soggettivo, per tutte le ragioni di cui si è dato conto, risulta priva di
[...] quei connotati di gravità che, invece, connotano la condotta sotto il profilo oggetto.
Ora, nella lettera di licenziamento la società ha valorizzato tanto la gravità degli addebiti in sé considerati che la recidiva contestata.
Sulla gravità della condotta si è già ampiamente detto anche nel senso di limitarla alla sola violazione delle norme antinfortunistiche, essendosi esclusa la rilevanza disciplinare delle espressioni verbali indirizzate al collega.
34 | 39 Sulla recidiva, si è, del pari, già diffusamente argomentato circa il fatto che solo due delle nove sanzioni disciplinari sono in questa sede state ritenute fondate.
Trattasi peraltro di condotte (assenza ingiustificata e le accuse al direttore di aver CP_2 testimoniato il falso con il gesto delle manette) oggettivamente disomogenee rispetto alla violazione delle norme antinfortunistiche.
Lo scenario sopra descritto porta ad escludere che il ricorrente possa a buon diritto invocare la tutela dell'articolo 18, comma 4, L. 300/70, giacché sussiste quantomeno uno dei fatti contestati, rispetto al quale, in linea di principio, vi sarebbe un'ipotesi in cui la contrattazione collettiva giustificherebbe il licenziamento disciplinare, salvo doversi apprezzare, per quanto visto, le peculiarità del caso di specie e in particolare l'assenza di gravità sotto il profilo soggettivo;
il tutto da valutarsi con una recidiva che, per quanto in misura radicalmente inferiore a quella valorizzata dalla società, è pur sempre sussistente.
*
Nondimeno, proprio la diversa valutazione della gravità della condotta e la valutazione della recidiva che il datore del lavoro ha effettuato sulla base di una quantità di sanzioni disciplinari differente da quella che il giudicante è chiamato a considerare, porta a ritenere che il licenziamento vada considerato illegittimo in quanto sproporzionato.
Si verte, in altri termini, nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 18, comma 5, che riconosce la sola tutela indennitaria nelle altre ipotesi in cui il giudice accerta che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro.
*
Di conseguenza, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
[...]
condannata a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
un'indennità risarcitoria che la disposizione, come noto, considera onnicomprensiva
[...]
e da determinarsi tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Nel caso di specie, avendo riguardo ai criteri di valutazione individuati dalla medesima disposizione, ovvero l'anzianità del lavoratore, il numero di dipendenti occupati e le dimensioni dell'attività economica nonché del comportamento e delle condizioni delle parti, si osserva quanto segue.
35 | 39 aveva una rilevantissima anzianità in quanto assunto nel 1993; per Parte_1 contro, non ci sono evidenze né allegate né documentate da entrambe le parti circa le dimensioni della cooperativa se non relativamente al fatto che la stessa si trovi in tutela reale.
Dovendosi, invece, avere riguardo al comportamento e alle condizioni delle parti, si è già ampiamente detto che anche i comportamenti del ricorrente in questa sede censurati e censurabili sono stati ingenerati da una non meno discutibile e, anzi, molto più grave scelta aziendale di risolvere i conflitti con uno smisurato ricorso ai provvedimenti disciplinari del cui esito, si è già ampiamente dato conto.
Per tali motivi, ritiene il giudicante che appaia equa una misura dell'indennità di risarcitoria di
20 mensilità che, considerato il tallone retributivo non contestato di euro 2.896,06 comporta la condanna della cooperativa a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro
57.921,20, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.
La cooperativa va altresì condannata alla restituzione al ricorrente di tutte le somme trattenute in relazione alle sanzioni disciplinari in questa sede annullate e puntualmente indicate ai paragrafi precedenti.
*
Per inciso, l'accertata illegittimità del licenziamento, ma sotto il profilo della sproporzione e ferma la rilevanza disciplinare dell'addebito, esclude in radice che il ricorrente possa invocare la nullità del recesso in quanto ritorsivo, non essendo ravvisabile quel motivo unico e determinante che, a mente dell'articolo 1345 c.c., fonda tale ipotesi di nullità.
Né è ravvisabile l'evocata rappresaglia e ingiusta ed arbitraria reazione del datore di lavoro ad un legittimo comportamento del lavoratore, del pari evocata in ricorso, per quanto visto circa la palese violazione di norme antinfortunistiche.
***
Come sopra accennato, ha richiesto altresì l'accertamento del Parte_1 permanere del demansionamento già accertato dal Tribunale di Milano con la sentenza n.
715/2024 (doc. 90 ric.).
In tale sede il Tribunale ha accertato che, effettivamente, il lavoratore risultava demansionato allorquando, con decorrenza 4/10/2021, veniva trasferito presso il punto vendita di BO quale magazziniere/ ricevitore merci.
36 | 39 In particolare, tali ultime mansioni, in quanto meramente esecutive e di limitato contenuto professionale, erano estranee a quelle di concetto, caratterizzate da compiti di coordinamento e controllo del secondo livello contrattuale riconosciuto al dipendente.
Dal che l'accertamento che dal momento di destinazione al magazzino Parte_1
BO fosse stato vittima di una grave dequalificazione professionale.
In punto di risarcimento danni, si riteneva di accedere ad una quantificazione del danno che prenda quale riferimento il 25% della retribuzione lorda mensile percepita nel periodo di dequalificazione (per la congruità di tale percentuale di quantificazione della misura risarcitoria in fattispecie consimili, cfr. App. Milano, 7 maggio
2019, n. 537), pari ad € 2.871,54, per un importo mensile di € 717,88, da moltiplicarsi per i 14 mesi, decorrenti dall'inizio della dequalificazione (4/10/2021), sino alla data di proposizione del ricorso
(6/12/2022), non potendosi accordare il risarcimento per un periodo più ampio di quello contemplato nella domanda giudiziale. Ne consegue, pertanto, una quantificazione del danno da risarcire al nella misura di Pt_1
€ 10.050,00, da maggiorarsi di interessi al saggio legale dalla data della pronuncia giudiziale al saldo effettivo.
*
Ora, senza dubbio vero che la sentenza in commento non è ancora passata in giudicato.
Trattasi, tuttavia, di un accertamento che la cooperativa convenuta non ha nemmeno contestato nel presente giudizio ove, peraltro, sono risultate provate le medesime mansioni del ricorrente, in quanto invariate.
Né può accedersi alla richiesta di sospensione del giudizio, in quanto la fattispecie in commento configura un illecito continuato che nel precedente giudizio, fermo l'accertamento, ha visto il riconoscimento del risarcimento del danno determinatosi alla data del deposito del ricorso.
Permanendo l'illecita condotta del datore di lavoro, è evidente che permane anche la necessità di ristorare il lavoratore delle conseguenze patite.
*
Assumendo quale parametro, quindi, la somma mensile di euro 717,88 e non già i 14 ma i 13 mesi di protrarsi del demansionamento, la somma da riconoscersi al lavoratore ammonta ad euro
9332,44 (rispetto alla quale è totalmente irrilevante l'eventuale assenza dal lavoro per malattia del dipendente).
va, quindi, condannata a corrispondere Controparte_1 al tale importo, da maggiorarsi di interessi al saggio legale dalla data della pronuncia Pt_1 giudiziale al saldo effettivo.
37 | 39 ***
Il ricorso va, quindi, accolto nei limiti anzidetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avendo riguardo al valore indeterminabile della controversia e ai valori medi previsti dal DM 55/14.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
i) accerta e dichiara l'illegittimità delle seguenti sanzioni disciplinari comminate da
[...]
a : sanzione in data Controparte_1 Parte_1
17/06/2022 (7 giorni sospensione), sanzione in data 05/06/2023 (4 ore di multa), sanzione in data 06/06/2023 (1 ora di multa), sanzione in data 03/07/2023 (5 giorni di sospensione), sanzione in data 11/08/2023 (4 ore di multa), sanzione in data 14/12/2023 (4 ore di multa) e sanzione in data 16/01/2024 (1 giorno di sospensione) e, per l'effetto, condanna
[...]
a restituire al ricorrente le somme eventualmente Controparte_1 trattenute in esecuzione di tali sanzioni, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione da ciascuna trattenuta al saldo effettivo;
ii) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da
[...]
a con lettera del 18/01/2024 e, dichiarato Controparte_1 Parte_1 estinto a tale data il rapporto, condanna a Controparte_1 corrispondere a , a titolo di indennità risarcitoria, la somma complessiva di Parte_1 euro 57.921,20, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo;
iii) accerta e dichiara il demansionamento subito dal ricorrente per il periodo dal 7/12/2022 al
18/01/2024 e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, la Parte_1 somma complessiva di euro 9.332,44 oltre interessi al saggio legale dalla data della pronuncia giudiziale al saldo effettivo;
iv) respinge per il resto il ricorso;
v) condanna a rimborsare a Controparte_1 Pt_1
le spese di lite che liquida in complessivi euro 11.327,00 oltre spese generali e
[...] accessori di legge;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
38 | 39 Sentenza esecutiva.
Milano, 22/07/2025
Il Giudice
IO IL
39 | 39