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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17927 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52159/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA EX ART. 429 cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52159/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI Parte_1 C.F._1
NI, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA DORIA N. 67 SC. A INT. 11 ROMA presso il difensore avv. ORLANDI NI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI Parte_2 C.F._2
NI, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA DORIA N. 67 SC. A INT. 11 ROMA presso il difensore avv. ORLANDI NI
OPPONENTI / RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUGGITTI MAURIZIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
VE AU ( ) VIA SAN TOMMASO D'AQUINO N. 5 ROMA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO, 17 00195 ROMA presso il difensore avv.
FUGGITTI MAURIZIO
OPPOSTA / CONVENUTA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 12154/2017, emesso dal Tribunale di Roma il
22.05.2017;
2) in accoglimento parziale dell'opposizione, dispone la compensazione del debito con il credito pagina 1 di 2 vantato dalla parte opponente nella misura del deposito cauzionale di € 5.000,00 e, per l'effetto, condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore della società della CP_1 residua somma di € 7.955,64, (costituita dalla differenza tra la sorte di cui al d. i. € 12.955,64 – deposito cauzionale € 5.000,00) oltre interessi ex Dlgs 231/2002, come da domanda;
3) dichiara utilizzabile il documento oggetto di querela di falso e, per l'effetto, pone integralmente a carico della querelante le spese di CTU grafica disposta;
4) compensa interamente le spese di lite tra le parti stante la reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 CPC.
5) Vista la complessità della motivazione, ai sensi dell'art. 429 I co. CPC, fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 429 CPC alle ore 18.00 ed allegato al verbale di udienza, in assenza delle parti e dei difensori.
ROMA, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA EX ART. 429 cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52159/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI Parte_1 C.F._1
NI, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA DORIA N. 67 SC. A INT. 11 ROMA presso il difensore avv. ORLANDI NI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI Parte_2 C.F._2
NI, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA DORIA N. 67 SC. A INT. 11 ROMA presso il difensore avv. ORLANDI NI
OPPONENTI / RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUGGITTI MAURIZIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
VE AU ( ) VIA SAN TOMMASO D'AQUINO N. 5 ROMA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO, 17 00195 ROMA presso il difensore avv.
FUGGITTI MAURIZIO
OPPOSTA / CONVENUTA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 12154/2017, emesso dal Tribunale di Roma il
22.05.2017;
2) in accoglimento parziale dell'opposizione, dispone la compensazione del debito con il credito pagina 1 di 2 vantato dalla parte opponente nella misura del deposito cauzionale di € 5.000,00 e, per l'effetto, condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore della società della CP_1 residua somma di € 7.955,64, (costituita dalla differenza tra la sorte di cui al d. i. € 12.955,64 – deposito cauzionale € 5.000,00) oltre interessi ex Dlgs 231/2002, come da domanda;
3) dichiara utilizzabile il documento oggetto di querela di falso e, per l'effetto, pone integralmente a carico della querelante le spese di CTU grafica disposta;
4) compensa interamente le spese di lite tra le parti stante la reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 CPC.
5) Vista la complessità della motivazione, ai sensi dell'art. 429 I co. CPC, fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 429 CPC alle ore 18.00 ed allegato al verbale di udienza, in assenza delle parti e dei difensori.
ROMA, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
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