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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3053/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3053/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO Parte_1 C.F._1
RI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO Controparte_1 C.F._2
RI
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in San Felice sul Panaro (Mo), alla Via Scappina n. 267, di esclusiva proprietà
della sig.ra , sarà assegnata, in uno agli arredi ivi esistenti, alla predetta che continuerà ad Pt_1
abitarla con i figl avuto da una precedente relazione. Il sig trasferirà Per_1 Persona_2 CP_1
la propria residenza, entro il 31.08.2025.
3) Il figlio minor sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con Per_1
collocazione privilegiata presso la madre, con la quale abiterà in San Felice sul Panaro (Mo), alla Via
Scappina n. 267.
4) Il signo ferma la possibilità di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente progetto CP_1
di condivisione di vita padre-figlio:
a) durante la settimana, nel giorno di mercoledì, o altro giorno preventivamente concordato, dalle ore
16:00 alle ore 21:00, con prelievo e accompagno, rispettivamente, dalla e presso la dimora dove coabita con la madre;
b) a settimane alterne, per il fine settimana: 1) durante l'anno scolastico, dal sabato mattino e sino alle ore 21,00 della domenica, con riaccompagno a casa;
2) durante i periodi di sospensione dell'attività
didattica, dal venerdì, dalle ore 19:00, sino alle ore 22:00 della domenica, con prelievo ed accompagno rispettivamente da e presso la casa materna;
c) durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi o non consecutivi, nel mese di luglio e/o agosto,
da individuarsi in concreto, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno.
d) durante il periodo natalizio, il padre terrà con sé il figlio, il 24 dicembre e il 1° ed il 6 gennaio oppure il 25 e 26 dicembre e il 31 dicembre, seguendo la regola dell'alternanza. e) ad anni alterni, durante le vacanze pasquali, per tre giorni consecutivi il padre terrà con sé il figlio. In
tale periodo sono inclusi entrambi i giorni di Pasqua ed il lunedì in Albis.
f) Il figlio trascorrerà ogni anno, il giorno della festa del papà, dell'onomastico e del compleanno del signo con quest'ultimo e con la madre, ogni anno, i giorni della festa della mamma, ed i giorni CP_1
del compleanno e dell'onomastico della signor . Pt_1
g) Per il giorno del compleanno del minore, i coniugi separandosi si impegnano a cooperare affinché
si possa trascorrerlo tutti insieme;
in subordine, seguiranno il criterio dell'alternanza annuale.
h) Per le altre festività inerenti i ponti scolastici si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5. Il Sig si impegna a corrispondere alla Sig.r la somma mensile complessiva di € CP_1 Pt_1
300,00, (eurotrecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a contribuire al 50 % delle spese straordinarie come individuate e descritte dal Protocollo
sottoscritto d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Modena afferenti al minore . Per_1
Inoltre, il sig rinuncia alla percentuale al medesimo spettante rispetto alla erogazione da parte CP_1
dell'Inps dell'assegno unico il quale, conseguentemente andrà per intero a beneficio della signora
. Pt_1
6. Le parti espressamente convengono che le pattuizioni di cui al presente accordo decorreranno dalla data del 31.08.2025, termine entro il quale il sig. lascerà la casa familiare ovvero dalla data CP_1
effettiva in cui lascerà la casa familiare laddove dovesse essere diversa.
5. Le parti si autorizzano ora per allora al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento anche con validità per l'espatrio.
6. Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia e con la sottoscrizione del presente accordo si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto di dare/avere tra loro pendente.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; - Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(NA) il 11/05/1977 e nato a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NAPOLI di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2011,
atto n.172, Parte I serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3053/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO Parte_1 C.F._1
RI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO Controparte_1 C.F._2
RI
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in San Felice sul Panaro (Mo), alla Via Scappina n. 267, di esclusiva proprietà
della sig.ra , sarà assegnata, in uno agli arredi ivi esistenti, alla predetta che continuerà ad Pt_1
abitarla con i figl avuto da una precedente relazione. Il sig trasferirà Per_1 Persona_2 CP_1
la propria residenza, entro il 31.08.2025.
3) Il figlio minor sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con Per_1
collocazione privilegiata presso la madre, con la quale abiterà in San Felice sul Panaro (Mo), alla Via
Scappina n. 267.
4) Il signo ferma la possibilità di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente progetto CP_1
di condivisione di vita padre-figlio:
a) durante la settimana, nel giorno di mercoledì, o altro giorno preventivamente concordato, dalle ore
16:00 alle ore 21:00, con prelievo e accompagno, rispettivamente, dalla e presso la dimora dove coabita con la madre;
b) a settimane alterne, per il fine settimana: 1) durante l'anno scolastico, dal sabato mattino e sino alle ore 21,00 della domenica, con riaccompagno a casa;
2) durante i periodi di sospensione dell'attività
didattica, dal venerdì, dalle ore 19:00, sino alle ore 22:00 della domenica, con prelievo ed accompagno rispettivamente da e presso la casa materna;
c) durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi o non consecutivi, nel mese di luglio e/o agosto,
da individuarsi in concreto, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno.
d) durante il periodo natalizio, il padre terrà con sé il figlio, il 24 dicembre e il 1° ed il 6 gennaio oppure il 25 e 26 dicembre e il 31 dicembre, seguendo la regola dell'alternanza. e) ad anni alterni, durante le vacanze pasquali, per tre giorni consecutivi il padre terrà con sé il figlio. In
tale periodo sono inclusi entrambi i giorni di Pasqua ed il lunedì in Albis.
f) Il figlio trascorrerà ogni anno, il giorno della festa del papà, dell'onomastico e del compleanno del signo con quest'ultimo e con la madre, ogni anno, i giorni della festa della mamma, ed i giorni CP_1
del compleanno e dell'onomastico della signor . Pt_1
g) Per il giorno del compleanno del minore, i coniugi separandosi si impegnano a cooperare affinché
si possa trascorrerlo tutti insieme;
in subordine, seguiranno il criterio dell'alternanza annuale.
h) Per le altre festività inerenti i ponti scolastici si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5. Il Sig si impegna a corrispondere alla Sig.r la somma mensile complessiva di € CP_1 Pt_1
300,00, (eurotrecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a contribuire al 50 % delle spese straordinarie come individuate e descritte dal Protocollo
sottoscritto d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Modena afferenti al minore . Per_1
Inoltre, il sig rinuncia alla percentuale al medesimo spettante rispetto alla erogazione da parte CP_1
dell'Inps dell'assegno unico il quale, conseguentemente andrà per intero a beneficio della signora
. Pt_1
6. Le parti espressamente convengono che le pattuizioni di cui al presente accordo decorreranno dalla data del 31.08.2025, termine entro il quale il sig. lascerà la casa familiare ovvero dalla data CP_1
effettiva in cui lascerà la casa familiare laddove dovesse essere diversa.
5. Le parti si autorizzano ora per allora al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento anche con validità per l'espatrio.
6. Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia e con la sottoscrizione del presente accordo si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto di dare/avere tra loro pendente.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; - Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(NA) il 11/05/1977 e nato a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NAPOLI di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2011,
atto n.172, Parte I serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale