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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa
Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1578 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alfonso Brunetti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Mirigliani;
– NON COSTITUITA;
Controparte_2
CONVENUTE
Oggetto: proprietà.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di essere nudo comproprietario, per la quota indivisa Parte_1 pari ad ½ dell'intero (unitamente a per la restante metà) del fabbricato Controparte_1
rurale sito in Caccuri alla Località Pizzetto, distinto in Catasto al Foglio di mappa 56, particella 6 (di cui è usufruttuaria); che gli veniva notificato da parte Controparte_2
dell'Agenzia delle Entrate un avviso concernente l'omessa dichiarazione del detto fabbricato al catasto edilizio urbano;
che in seguito comunicava a e Controparte_1
di volersi avvalere del ravvedimento operoso, al fine di ridurre il Controparte_2
trattamento sanzionatorio previsto, chiedendo loro di poter accedere al bene a mezzo di un tecnico al fine di procedere ai necessari rilievi, senza tuttavia ricevere alcun riscontro – ha convenuto in giudizio e chiedendo l'accoglimento Controparte_1 Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, previe le più opportune 1 declaratorie, accogliere la domanda e per l'effetto condannare le convenute, nelle rispettive qualità, a consentire l'accesso all'interno dell'immobile di causa al ricorrente
e/o per esso ai suoi aventi titolo al fine di eseguire i rilievi tecnici necessari per
l'accatastamento al NCEU del fabbricato di causa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi”. ha resistito alle avverse deduzioni, eccependo che il ricorrente non è Controparte_1 comproprietario dell'immobile e dunque non ha la legittimazione attiva né il dovere di procedere alla dichiarazione di variazione catastale;
a fini conciliativi, ha prodotto le risultanze dei rilievi eseguiti da un proprio tecnico di fiducia.
Nel corso del procedimento, le parti hanno documentato che la convenuta CP
è deceduta successivamente al perfezionamento della notificazione, ma prima che
[...]
spirasse il termine per la costituzione in giudizio.
Non si è provveduto all'interruzione del processo in quanto il ricorrente all'udienza del
27.11.2024 ha dichiarato di concentrare la domanda nei confronti della sola _1
, divenuta piena comproprietaria a seguito del decesso dell'usufruttuaria e della
[...] conseguente estinzione dell'usufrutto.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha agito azionando espressamente il proprio diritto reale di comproprietà sul bene, per la quota di ½, deducendo implicitamente che le convenute non gli hanno consentito di accedere all'immobile al fine di eseguire i rilievi tecnici necessari al corretto accatastamento del bene. A sostegno della domanda, ha prodotto una visura catastale dalla quale risulta che egli ha sul bene il diritto di nuda proprietà per ½.
La convenuta ha espressamente contestato la circostanza che il ricorrente Controparte_1
sia comproprietario del bene, deducendo che le risultanze catastali sono frutto di mero errore e che non sussiste alcun valido titolo di proprietà in capo al ricorrente. Ha inoltre dedotto che questi non ha mai posseduto né detenuto l'immobile.
A fronte di tali contestazioni, il ricorrente non ha prodotto alcun atto avente forma scritta ad substantiam in base al quale sarebbe divenuto comproprietario del bene, né ha fornito chiarimenti in merito al proprio titolo di provenienza.
Al riguardo, si è limitato a dichiarare che qualunque questione sollevata da controparte in merito alla nullità e alla mancata produzione del titolo di proprietà sarebbe irrilevante, avendo egli documentato di essere stato destinatario della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate (v. verbale del 02.10.2024).
Tali deduzioni non possono essere condivise.
2 Come già precisato, il ricorrente ha agito a tutela del proprio diritto di proprietà, affermando di avere interesse, in qualità di comproprietario, ad accedere al bene e alla regolarizzazione catastale dell'immobile.
La prova della proprietà non è stata tuttavia raggiunta.
Deve infatti ritenersi che la prova della proprietà di beni immobili non possa essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c., essendo necessario un atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato, come l'usucapione (Cass. n. 5257/2011; n.
11115/1997).
La sola circostanza che il ricorrente sia stato destinatario dell'avviso da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alla dichiarazione di aggiornamento catastale, non vale di per sé ad attribuire al ricorrente la legittimazione attiva alla presente azione, la quale è volta ad ottenere la condanna di controparte a consentire l'accesso al bene al fine di eseguire rilievi tecnici.
Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento.
Ogni altra questione è assorbita.
Considerate le ragioni della decisione, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Crotone, 27/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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