Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 189/2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]56/B - AROSIO con l'Avv. RECALCATI FEDERICA
e
2) CP nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]15 - AROSIO con l'Avv. FOLCO ANDREA
premesso che: la coppia ha i seguenti FIGLI
- MINORI:
nata a [...], il [...] Controparte_2
- CP_3
, nato a [...], il [...] NON economicamente autonomo Parte_2
a) tra le parti è intervenuta:
- separazione consensuale, omologata in data 28.4.2016 dal Tribunale di Como
- divorzio mediante sentenza del Tribunale di Como dell'11.7-29.8.2017, passata in giudicato
1) la figlia minore sarà prevalentemente collocata presso il padre, ove verrà trasferita anche Controparte_2 la sua residenza anagrafica;
2) la figlia minore starà presso la madre secondo il seguente calendario: Controparte_2
- la madre terrà con sé , a weekend alternati, dalle ore 10.00 del sabato (e/o dal termine delle lezioni CP_2 scolastiche), al mattino del lunedì successivo.
- La madre terrà con sé anche nei giorni seguenti: CP_2
a) dalle ore 19.00 del martedì e del giovedì sino al mattino successivo, nelle settimane in cui la stessa non starà con lei durante il fine settimana;
b) dalle ore 19.00 del mercoledì sino al mattino successivo, nelle settimane in cui la stessa starà con lei durante il fine settimana.
- Durante il periodo estivo trascorrerà con la madre due settimane, di cui almeno una nel mese di CP_2 agosto, previa comunicazione, da effettuarsi da parte della madre al padre, entro il 30 aprile di ogni anno, del periodo individuato e dell'eventuale destinazione di vacanza.
Qualora non volesse stare presso la madre nei suddetti momenti, sarà rispettato tale suo desiderio. CP_2
3) Il figlio ormai maggiorenne (ma tuttora studente), sarà libero di determinare quando frequentare Pt_2 il padre e, in quanto non ancora economicamente indipendente, resterà collocato presso la madre.
4) I ricorrenti concordano che siano proseguiti i percorsi di sostegno psicologico intrapresi da entrambi i figli, e , con suddivisione dei relativi oneri al 50%. Pt_2 CP_2
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, CP Parte_1
l'importo di Euro 350,00 (per dodici mensilità l'anno), a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base all'indice I.S.T.A.T. (prima Pt_2 rivalutazione gennaio 2026), solo qualora la variazione comporti un incremento.
Il IG. corrisponderà altresì alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie CP Parte_1 occorrenti per il figlio secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Como. Pt_2
6) il IG. farà fronte integralmente e direttamente al mantenimento ordinario per la figlia CP
, mentre con riferimento alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della medesima, la IG.ra CP_2
concorrerà nella misura del 50% secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Como. Parte_1
7) La casa coniugale, in comproprietà delle parti al 50% e sita in Arosio (CO), Via Oberdan n. 56/B, resta assegnata alla IG.ra , che seguiterà ad abitarla unitamente al figlio sino al Parte_1 Pt_2 conseguimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo e/o sino all'indipendenza economica anche della figlia qualora, nelle more, quest'ultima dovesse ritrasferirsi prevalentemente presso la CP_2 madre.
8) Spese legali integralmente compensate e contributo unificato previsto per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento a carico delle parti al 50%.
9) Invariate tutte le ulteriori condizioni di cui alla sentenza di divorzio in oggetto. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa in data 11.7-29.8.2017 dal Tribunale di Como:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in COMO, in camera di consiglio, il 21/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao