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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/04/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell'11 aprile 2024 tenuta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 8049/2024 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso Parte_1 dall'avv. Antonietta Ruggieri presso lo studio della quale in AR
(FG) Via P. Micca, 7 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
Controparte_1 CP_2
resistente
Oggetto: accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2024 premesso di aver Parte_1 proposto in data 08/02/2024 alla Commissione medica di prima istanza di
Foggia domanda amministrativa tesa al riconoscimento dello status di invalido civile nella misura del 100% con beneficio all'indennità di accompagnamento, esponeva che la commissione diagnosticava le seguenti patologie “SPONDILOARTROSI CERVICO-DORSO-LOMBARE IN GONARTROSI E
COXARTROSI SX- E DX1CARDIOPATIA Controparte_3 CP_4
ISCHEMICO-IPERTENSIVA II NYHA CON ECTASIA AORTA ASCENDENTE – CP_5 negandole tuttavia il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100%
e l'indennità di accompagnamento.
Chiedeva all'adito Tribunale: “- nomini, nelle forme dell'art. 696- bis c.p.c., un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente per il riconoscimento dello status di invalido civile nella misura del 100% con beneficio all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa (08/02/2024); - disponga altresì, a tal fine, con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e ne stabilisca il termine per la notifica. Vinte le spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.”
All'udienza dell'11 aprile 2025, tenuta nelle forme in epigrafe indicate, la parte ricorrente dava atto di non aver potuto notificare il ricorso introduttivo e il decreto e chiedeva di essere rimessa in termini.
Verificata la mancata costituzione dell ed esaminata l'istanza CP_2 di rimessione in termini la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
*******
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n.
1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11,
n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.
A sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c.. Ai sensi dell'art.696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c. (ordine di comparizione),
“il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto,
l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito, richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
I termini perentori, ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti. Resta soltanto salva la possibilità, per la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice la rimessione nei termini ai sensi dell'art. 153, comma 2,
c.p.c..
Nella fattispecie il procuratore della parte ha dedotto: “che, a causa di un noto impedimento oggettivo del sottoscritto procuratore (per il quale, nel periodo da novembre 2024 ai primi di marzo 2025 non ha potuto svolgere attività professionale), non è stato possibile effettuare la notifica del ricorso e del decreto di comparizione parti n. cronol.
43299/2024 del 16/10/2024 RG n. 8049/2024, fissata perentoriamente a 30 gg. prima della fissata udienza”.
Come è noto, condizione per ottenere la rimessione in termini ex art. 153, 2° comma, c.p.c. è che il tempestivo esercizio del potere sia stato impedito da una causa non imputabile alla parte o al difensore.
Tale impedimento deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte e del difensore che deve essere specificamente provato anche nella sua efficacia causale.
Nel caso di specie la generica deduzione della sussistenza di un impedimento oggettivo del difensore, non accompagnata da elementi atti a comprovare il fatto impeditivo e il lasso temporale in cui si sarebbe verificato, e quindi, a comprovare l'assolutezza delle circostanze giustificanti la causa non imputabile, non appare possibile vagliare positivamente l'istanza di rimessione in termini che va pertanto rigettata.
Ne consegue la revoca del CTU nominato.
In mancanza della costituzione del resistente nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) letto l'art. 153 co. 2 e 294 c.p.c. rigetta l'istanza di remissione in termini;
b) letti gli artt. 445 bis, 696 bis, 696 e 694 c.p.c. dichiara l'improcedibilità della domanda;
c) nulla per le spese
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell'11 aprile 2024 tenuta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 8049/2024 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso Parte_1 dall'avv. Antonietta Ruggieri presso lo studio della quale in AR
(FG) Via P. Micca, 7 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
Controparte_1 CP_2
resistente
Oggetto: accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2024 premesso di aver Parte_1 proposto in data 08/02/2024 alla Commissione medica di prima istanza di
Foggia domanda amministrativa tesa al riconoscimento dello status di invalido civile nella misura del 100% con beneficio all'indennità di accompagnamento, esponeva che la commissione diagnosticava le seguenti patologie “SPONDILOARTROSI CERVICO-DORSO-LOMBARE IN GONARTROSI E
COXARTROSI SX- E DX1CARDIOPATIA Controparte_3 CP_4
ISCHEMICO-IPERTENSIVA II NYHA CON ECTASIA AORTA ASCENDENTE – CP_5 negandole tuttavia il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100%
e l'indennità di accompagnamento.
Chiedeva all'adito Tribunale: “- nomini, nelle forme dell'art. 696- bis c.p.c., un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente per il riconoscimento dello status di invalido civile nella misura del 100% con beneficio all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa (08/02/2024); - disponga altresì, a tal fine, con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e ne stabilisca il termine per la notifica. Vinte le spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.”
All'udienza dell'11 aprile 2025, tenuta nelle forme in epigrafe indicate, la parte ricorrente dava atto di non aver potuto notificare il ricorso introduttivo e il decreto e chiedeva di essere rimessa in termini.
Verificata la mancata costituzione dell ed esaminata l'istanza CP_2 di rimessione in termini la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
*******
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n.
1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11,
n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.
A sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c.. Ai sensi dell'art.696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c. (ordine di comparizione),
“il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto,
l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito, richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
I termini perentori, ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti. Resta soltanto salva la possibilità, per la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice la rimessione nei termini ai sensi dell'art. 153, comma 2,
c.p.c..
Nella fattispecie il procuratore della parte ha dedotto: “che, a causa di un noto impedimento oggettivo del sottoscritto procuratore (per il quale, nel periodo da novembre 2024 ai primi di marzo 2025 non ha potuto svolgere attività professionale), non è stato possibile effettuare la notifica del ricorso e del decreto di comparizione parti n. cronol.
43299/2024 del 16/10/2024 RG n. 8049/2024, fissata perentoriamente a 30 gg. prima della fissata udienza”.
Come è noto, condizione per ottenere la rimessione in termini ex art. 153, 2° comma, c.p.c. è che il tempestivo esercizio del potere sia stato impedito da una causa non imputabile alla parte o al difensore.
Tale impedimento deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte e del difensore che deve essere specificamente provato anche nella sua efficacia causale.
Nel caso di specie la generica deduzione della sussistenza di un impedimento oggettivo del difensore, non accompagnata da elementi atti a comprovare il fatto impeditivo e il lasso temporale in cui si sarebbe verificato, e quindi, a comprovare l'assolutezza delle circostanze giustificanti la causa non imputabile, non appare possibile vagliare positivamente l'istanza di rimessione in termini che va pertanto rigettata.
Ne consegue la revoca del CTU nominato.
In mancanza della costituzione del resistente nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) letto l'art. 153 co. 2 e 294 c.p.c. rigetta l'istanza di remissione in termini;
b) letti gli artt. 445 bis, 696 bis, 696 e 694 c.p.c. dichiara l'improcedibilità della domanda;
c) nulla per le spese
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano