CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NA IL, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 414/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2620/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 20 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- CONTEST SANZ n. T9BCO3500245/2020 MONITOR. FISCAL 2006
- CONTEST SANZ n. T9BCO3500245/2020 MONITOR. FISCAL 2007
- CONTEST SANZ n. T9BCO3500245/2020 MONITOR. FISCAL 2008 - CONTEST SANZ n. T9BCO3500245/2020 MONITOR. FISCAL 2009
- CONTEST SANZ n. T9BCO3500245/2020 MONITOR. FISCAL 2010
- CONTEST SANZ n. T9BCO3500245/2020 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano proponeva gravame nei confronti 1D , oggi parte appellata, per la riforma della sentenza n. 2620/20/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 10/07/2023, non notificata. La vertenza riguardava la regolarizzazione di attività finanziarie in Svizzera (omesso monitoraggio fiscale -Quadro RW) effettuate tramite dichiarazioni integrative. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava l'atto di contestazione sanzioni. In particolare veniva contestata, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 472 del 1997, l'omessa indicazione nel quadro RW delle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, delle attività sopra indicate, in violazione dell'art. 4 del D.L. 167 del 1990; di conseguenza si irrogava la sanzione amministrativa prevista dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 167 del 1990 convertito con Legge n. 227 del 1990, secondo quanto modificato dall'art. 9 L. n. 97 del 2013. Inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 472/1997, le sanzioni venivano incrementate del 50% per il secondo anno in cui le violazioni erano state commesse, e dell'ulteriore 20% per ogni anno successivo al secondo. Nel presente grado del procedimento il Collegio odierno giudicante, vista l'istanza della AF appellata di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevato che la parte contribuente appellante non ha mosso opposizione alcuna all'accoglimento della suddetta istanza di dichiarazione dell'immediata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio (ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992) e rilevato che, al contempo, mancano in atti oggettive e concrete ragioni ostative all'accoglimento della suddetta comune istanza delle parti, procede in conformità della concorde volontà delle parti costituite così come del resto confermata anche in sede di udienza. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione, la CGT di secondo grado provvede come in dispositivo. Le spese vanno regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. Spese di procedura integralmente compensate tra le parti costituite. Così deciso in Milano, in data 21/01/2026.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NA IL, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 414/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2620/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 20 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- CONTEST SANZ n. T9BCO3500245/2020 MONITOR. FISCAL 2006
- CONTEST SANZ n. T9BCO3500245/2020 MONITOR. FISCAL 2007
- CONTEST SANZ n. T9BCO3500245/2020 MONITOR. FISCAL 2008 - CONTEST SANZ n. T9BCO3500245/2020 MONITOR. FISCAL 2009
- CONTEST SANZ n. T9BCO3500245/2020 MONITOR. FISCAL 2010
- CONTEST SANZ n. T9BCO3500245/2020 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano proponeva gravame nei confronti 1D , oggi parte appellata, per la riforma della sentenza n. 2620/20/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 10/07/2023, non notificata. La vertenza riguardava la regolarizzazione di attività finanziarie in Svizzera (omesso monitoraggio fiscale -Quadro RW) effettuate tramite dichiarazioni integrative. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava l'atto di contestazione sanzioni. In particolare veniva contestata, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 472 del 1997, l'omessa indicazione nel quadro RW delle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, delle attività sopra indicate, in violazione dell'art. 4 del D.L. 167 del 1990; di conseguenza si irrogava la sanzione amministrativa prevista dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 167 del 1990 convertito con Legge n. 227 del 1990, secondo quanto modificato dall'art. 9 L. n. 97 del 2013. Inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 472/1997, le sanzioni venivano incrementate del 50% per il secondo anno in cui le violazioni erano state commesse, e dell'ulteriore 20% per ogni anno successivo al secondo. Nel presente grado del procedimento il Collegio odierno giudicante, vista l'istanza della AF appellata di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevato che la parte contribuente appellante non ha mosso opposizione alcuna all'accoglimento della suddetta istanza di dichiarazione dell'immediata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio (ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992) e rilevato che, al contempo, mancano in atti oggettive e concrete ragioni ostative all'accoglimento della suddetta comune istanza delle parti, procede in conformità della concorde volontà delle parti costituite così come del resto confermata anche in sede di udienza. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione, la CGT di secondo grado provvede come in dispositivo. Le spese vanno regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. Spese di procedura integralmente compensate tra le parti costituite. Così deciso in Milano, in data 21/01/2026.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)