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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 13318 /2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 13318/2024 promosso con ricorso congiunto depositato in data
14/11/2024 da
, con l'avv. Riondato Pierluigi, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Costa Carlotta, come da mandato in atti;
CP_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in TE (Romania) il 18.06.2003;
2) Affido congiunto della figlia con residenza prevalente presso la madre Persona_1
ed ampio diritto di visita concordato di volta in volta con la madre tenendo CP_1
1 conto delle esigenze scolastiche e ricreative della figlia e comunque a fine settimana alternati nella giornata di sabato o domenica;
3) Autorizzazione reciproca al rilascio o rinnovo documenti quali carta identità, passaporto
o qualsiasi altro documento;
4) Il sig. si farà carico del mantenimento della figlia minore Parte_1 Per_1
versando un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento nel conto corrente intestato alla madre al giorno 5 di ogni mese per Euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie seguendo il riferimento del Protocollo del Tribunale di Padova per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie;
5) La signora percepirà l'assegno unico per la figlia minore e potrà godere CP_1
delle detrazioni fiscali per le spese relative alla figlia minore;
6) La moglie cesserà di usare il cognome del marito e riassumerà il cognome che aveva prima del matrimonio.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito i rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti”.
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio il 18/06/2003 a Parte_1 CP_1
TE (Romania) non trascritto in Italia.
Nel giudizio di separazione l'udienza ai sensi dell'art.473 bis 51 c.p.c si è tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data 27.6.2023 e la separazione è stata omologata con sentenza n.1520/2023 depositata il 14.7.2023.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(le parti sono nate in Romania, dove è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di divorzio in base al Regolamento UE 1111/2019, applicabile ratione temporis.
L'art. 3, paragrafo a) lettera i) stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la
2 residenza abituale dei coniugi e nel caso di specie le parti, come documentalmente provato, hanno residenza abituale in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e dunque, per quanto detto sopra, va applicata la legge dello Stato italiano.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale
Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia è nata in [...] e ha risieduto in Italia sin dalla nascita ove frequenta la scuola.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980
n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
3 Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n.
4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è
l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della figlia minore, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare
è la figlia minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza del 27.6.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti 2 e 4. Con riferimento, poi, ai punti 3, 5, e 7 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
4 Quanto, infine, alla condizione di cui n.6, si evidenzia che il Tribunale non può statuire sul punto, atteso che la legge italiana, che nel caso di specie viene applicata al divorzio in mancanza di una optio legis delle parti, non prevede la possibilità di modifica del cognome in sede di pronuncia di divorzio.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 18/06/2003 a TE (Romania);
[...]
2. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
5
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 13318/2024 promosso con ricorso congiunto depositato in data
14/11/2024 da
, con l'avv. Riondato Pierluigi, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Costa Carlotta, come da mandato in atti;
CP_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in TE (Romania) il 18.06.2003;
2) Affido congiunto della figlia con residenza prevalente presso la madre Persona_1
ed ampio diritto di visita concordato di volta in volta con la madre tenendo CP_1
1 conto delle esigenze scolastiche e ricreative della figlia e comunque a fine settimana alternati nella giornata di sabato o domenica;
3) Autorizzazione reciproca al rilascio o rinnovo documenti quali carta identità, passaporto
o qualsiasi altro documento;
4) Il sig. si farà carico del mantenimento della figlia minore Parte_1 Per_1
versando un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento nel conto corrente intestato alla madre al giorno 5 di ogni mese per Euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie seguendo il riferimento del Protocollo del Tribunale di Padova per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie;
5) La signora percepirà l'assegno unico per la figlia minore e potrà godere CP_1
delle detrazioni fiscali per le spese relative alla figlia minore;
6) La moglie cesserà di usare il cognome del marito e riassumerà il cognome che aveva prima del matrimonio.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito i rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti”.
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio il 18/06/2003 a Parte_1 CP_1
TE (Romania) non trascritto in Italia.
Nel giudizio di separazione l'udienza ai sensi dell'art.473 bis 51 c.p.c si è tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data 27.6.2023 e la separazione è stata omologata con sentenza n.1520/2023 depositata il 14.7.2023.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(le parti sono nate in Romania, dove è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di divorzio in base al Regolamento UE 1111/2019, applicabile ratione temporis.
L'art. 3, paragrafo a) lettera i) stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la
2 residenza abituale dei coniugi e nel caso di specie le parti, come documentalmente provato, hanno residenza abituale in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e dunque, per quanto detto sopra, va applicata la legge dello Stato italiano.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale
Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia è nata in [...] e ha risieduto in Italia sin dalla nascita ove frequenta la scuola.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980
n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
3 Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n.
4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è
l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della figlia minore, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare
è la figlia minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza del 27.6.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti 2 e 4. Con riferimento, poi, ai punti 3, 5, e 7 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
4 Quanto, infine, alla condizione di cui n.6, si evidenzia che il Tribunale non può statuire sul punto, atteso che la legge italiana, che nel caso di specie viene applicata al divorzio in mancanza di una optio legis delle parti, non prevede la possibilità di modifica del cognome in sede di pronuncia di divorzio.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 18/06/2003 a TE (Romania);
[...]
2. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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