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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott. Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est.
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 7691/19, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fazzini, come da mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Guido, come da mandato in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.19 il esponeva di aver contratto matrimonio Pt_1
concordatario con la resistente in data 27.6.05 e di aver generato insieme a costei due figli, nati nel 2006 e nel 2010; indicava che la separazione tra le parti fosse stata pronunciata con sentenza parziale n. 221/18 resa dall'Ufficio epigrafato;
instava per la pronuncia del divorzio, precisando che non fossero ancora state adottate le statuizioni inerenti i profili economici in sede di separazione;
inferiva che, dopo la pronuncia del provvedimento presidenziale, il mutuo gravante sulla coniuge fosse stato estinto e che ella continuasse a svolgere attività lavorativa presso l'azienda di famiglia;
assumeva che il proprio reddito si fosse ridotto in ragione dell'intervenuta cessazione di un rapporto di consulenza;
chiedeva pertanto, pronunciarsi il divorzio e ridursi il contributo al sostentamento della prole, nonché la quota delle spese straordinarie di propria competenza;
prospettava l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a beneficio della CP_1
La resistente, costituendosi con comparsa depositata in data 20.12.19, poneva l'accento sulla significativa consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare del ricorrente e sul tenore di vita di cui egli godeva;
assumeva che la gestione dei figli fosse gravata esclusivamente su di lei, non avendo mai il rispettato i tempi di visita come stabiliti;
invocava l'attribuzione di un l'assegno Pt_1
divorzile, rimarcando la floridità della condizione economica del coniuge e l'apporto fornito alla realizzazione della casa familiare.
All'udienza del 28.1.20 le parti concordavano le condizioni del divorzio inerenti affido e collocazione della prole, assegnazione della casa coniugale e diritto di visita paterno, riportandosi alla regolamentazione temporaneamente assunta in sede di separazione, quindi davano atto di aver intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità presso il CF di Trepuzzi;
con ordinanza emessa in data 3.4.20 i provvedimenti temporanei di carattere economico a beneficio della prole venivano confermati, mentre il contributo per la coniuge veniva ridotto ad € 150,00 mensili;
il CF di Campi
IN veniva invitato a relazionare in ordine alle attività già svolte a beneficio del nucleo familiare ed ad attivare ulteriori iniziative ritenute medio tempore funzionali ad appianare le criticità nella gestione dei minori;
nel corso del giudizio venivano espletati i mezzi di prova orale ammessi come da ordinanza resa all'udienza del 28.3.22; all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 22.1.25 i procuratori delle parti provvedevano in tal senso, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. La domanda concordemente formulata dalla parti in ordine allo status risulta meritevole di accoglimento, stante la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazioni degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato ed alla data di proposizione del ricorso il termine di mesi 12 dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente per l'espletamento del tentativo di conciliazione in sede di separazione era già spirato;
ancora, deve ritenersi acclarato, che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Con riferimento alle istanze accessorie, giovi osservare come il figlio sia divenuto Per_1
maggiorenne; con riferimento a , prossimo al compimento dei 15 anni, deve trovare Per_2
conferma l'affido condiviso già disposto;
del pari, le modalità di esercizio del diritto di visita in essere appaiono tuttora consone a garantire un rapporto equilibrato tra padre e figlio – si rileva, in proposito, come il CF di Campi IN, nella relazione inoltrata nell'aprile 2023, inerente principalmente i tentativi di approntare un percorso di mediazione a beneficio delle parti, abbia evidenziato la sola cronicizzazione di un conflitto tra gli ex coniugi in ragione di un atteggiamento caratterizzato da posizioni rigide, riconducibili principalmente alle vicende economiche, segnalando una serena interazione del ricorrente con il minore.
Nessuna assegnazione della casa familiare deve essere disposta, non avendo la resistente riproposto tale istanza nelle scritture conclusive.
Con riferimento ai profili economici, giovi osservare, in primo luogo, come non risultino suscettibili di valutazione i documenti contabili e sanitari tardivamente allegati da parte resistente alla comparsa conclusionale, siccome aventi datazione ampiamente antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni. Quanto alla condizione economica delle parti, va evidenziato che:
- Il , occupato presso l'azienda di famiglia, abbia dichiarato per gli anni 2017 e 2018 redditi Pt_1
annui prossimi ad € 30.000; egli è socio al 33% di Climart srl, al 20% di Controparte_2
ed al 20% di società dotate di un patrimonio netto, di
[...] Controparte_3
cespiti immobiliari e di riserve particolarmente significativi, documentati dalla resistente in sede di costituzione mediante apposite visure societarie e catastali;
le formali dichiarazioni in atti non appaiono, pertanto, dirimenti al fine di evidenziare la portata effettiva della condizione patrimoniale del medesimo;
- La anch'essa dipendente dell'azienda dei congiunti, svolge stabilmente attività lavorativa CP_1
da epoca antecedente al matrimonio, con introiti prossimi ad € 1.100,00 – dal tenore della relazione investigativa, confermata dal teste e da quella contabile inerente i servizi di Tes_1
doposcuola e babysitter non risulta plausibile ritenere che l'orario di lavoro della medesima sia attualmente limitato alle 4 ore prospettate in sede di costituzione.
La resistente ha invocato l'attribuzione di un assegno divorzile: tale emolumento risulta connotato da
“natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto …fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole. ( cfr. Cass. Civ. sent. n. 5603/20 e 18554/25) pertanto “ deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio. (18693/25) “va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi
forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare
i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. (cfr. Cass. civ. sent. n. 24759/25).
Nel caso per cui è controversia, è indubitabile, in ragione dei cennati dati documentali, il ricorrere di una sperequazione tra le possibilità economiche delle parti;
il matrimonio è durato 10 anni ed è cessato in ragione di una relazione extraconiugale intessuta dal ricorrente, in relazione alla quale è stata al medesimo addebitata la separazione;
all'esito dell'istruttoria, risulta confermato che della gestione familiare fosse onerata principalmente la – tanto si evince, oltre che dalle notazioni svolte dai CP_1
testi dotati di rapporti parentali con la resistente, anche dalle dichiarazioni rese dall'insegnante del doposcuola frequentato dai minori in ordine all'accompagnamento ed alla gestione delle informazioni relative allo stato dei compiti;
né, d'altro canto, il ha indicato soggetti terzi che abbiano Pt_1
supportato il nucleo familiare nella crescita dei figli;
il matrimonio è durato 10 anni ed è coinciso con la fascia di tenera età della prole.
Il suddetto quadro fattuale consente di ritenere che la abbia contribuito in maniera CP_1
determinante, con il proprio impegno, alla crescita della prole, plausibilmente grazie anche alla flessibilità dettata dall'attività di lavoro preso l'azienda dei genitori ed in ragione dei plurimi impegni del ricorrente dettati anche dai ruoli societari ricoperti – impegni che si evincono anche dalle conversazioni via whatasapp in atti inerenti le continue modifiche alle tempistiche di frequentazione, in periodo recente, tra padre e figli;
ella, a seguito della fine del rapporto matrimoniale, avvenuta nelle cennate circostanza, attualmente può beneficiare, per le esigenze proprie e per contribuire a quelle della prole, unicamente su di una retribuzione prossima ad € 1.000,00, sicchè non può apprezzarsi l'adeguatezza degli introiti della medesima rispetto a tale finalità, a fronte delle possibilità economiche del;
deve, pertanto, riconoscersi a beneficio di costei un assegno divorzile di importo pari ad Pt_1
€ 150,00, oltre rivalutazione annuale istat.
Il contributo al sostentamento dei figli a carico del padre, determinato in sede presidenziale in €
600,00, oltre rivalutazione annuale, non appare ad oggi consono rispetto all'attuale età di costoro – profilo, che, in ossequio all'orientamento della Corte nomofilattica, non richiede specifico supporto probatorio - in considerazione della condizione economica del genitore obbligato;
a fronte dei cennati rilievi, tale onere deve essere rideterminato, con decorrenza dalla presente statuizione, in
750,00 oltre rivalutazione annuale istat, mentre resta confermato l'importo ribadito in sede presidenziale per il periodo alla stessa antecedente;
permane, altresì tuttora adeguata, in ragione della discrasia economica tra le parti, la ripartizione determinata in sede presidenziale per le spese straordinarie, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite, liquidate in ragione della consistenza dell'attività professionale volta e della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 27.6.05 e trascritto nello stato civile del comune di Squinzano al n. 20 P. II serie A anno 2005;
- dispone l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente preso la madre;
- dispone che il padre possa tenerlo con sé con le modalità già stabilite in sede presidenziale, sovrapponibili a quelle adottate in sede di separazione;
- dispone l'obbligo paterno di contribuire, con decorrenza dalla presente statuizione, al mantenimento di ogni figlio mediante versamento, entro il 15 di ogni mese, dell'importo di € 750,00, oltre rivalutazione annuale istat, confermando per il periodo precedente la diversa somma stabilita in sede presidenziale;
- Dispone che il ricorrente sostenga il 70% delle spese straordinarie inerenti il figlio, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce e che la quota del 30% delle medesime gravi sulla resistente;
- onera il ricorrente della rifusione, in favore della , delle spese di lite, che liquida in € 7.500,00 CP_1
oltre rsfa al 15%, iva e cpa;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente - competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21.10.25
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)