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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/10/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1037/2025 R.G.
TRA
, con Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
ricorrente
E
in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2
Dott.ssa , Dott.ssa Roberta Travia e Dott. Gaetano Bonofiglio Controparte_3 resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_4 litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.3.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere Controparte_5 alle dipendenze dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di docente dall'1.9.1998, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 1992/1993 e di aver presentato in data 29.10.1999 domanda di ricostruzione della carriera.
Deduceva che soltanto in data 19.10.2023 l'Amministrazione aveva emesso il decreto n. 01/3 con il quale era stata riconosciuta, alla data dell'1.9.1999, di conferma nel ruolo, un'anzianità complessiva preruolo, utile ai fini giuridici ed
1 economici, pari ad anni 5, mesi 4 e giorni 4 oltre ad una anzianità di ruolo pari ad anni 1, mesi 0 e giorni 0, nonché un ulteriore periodo di anni 0 mesi 8 e giorni 0 ai soli fini economici.
Sosteneva che il ritardo nell'emanazione del decreto di ricostruzione carriera aveva determinato e continuava a determinare il pagamento di uno stipendio che non teneva conto della progressione stipendiale così come indicata nel decreto di ricostruzione carriera, ed in particolare rappresentava che aveva percepito: lo stipendio della fascia 3-8 fino ad agosto 2007, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia 9-14 in data 1.5.2002; lo stipendio della fascia 9-14 da settembre 2007 ad agosto 2014, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia 15-20 in data 1.05.2008; lo stipendio della fascia
15-20 da settembre 2014 ad agosto 2020, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia 21-27 in data 1.9.2014; lo stipendio della fascia 21-27 da settembre 2020 a tutt'oggi, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia stipendiale 28-34 in data 5.9.2021.
Si doleva, altresì, del mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013 assumendo la computabilità di detto servizio nell'anzianità del servizio e sostenendo che detto computo determinava un'accelerazione nella progressione stipendiale e, dunque, il maturare di differenze retributive e contributive.
Dopo aver argomentato in diritto concludeva chiedendo “1) ordinare al convenuto di inquadrare la ricorrente alla data dell'01.05.2002 nella CP_1 fascia stipendiale 9-14; alla data dell'01.05.2008 nella fascia stipendiale 15-
20; alla data dell'01.09.2013 nella fascia stipendiale 21-27 e alla data dell'01.09.2020 nella fascia stipendiale 28-34;
2) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e, dunque, il diritto al computo, ai fini dell'anzianità, del servizio suddetto;
3) tenuto conto, quindi, degli stipendi effettivamente corrisposti all'odierna ricorrente a partire dall'immissione in ruolo, dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire:
-le differenze retributive fra la fascia stipendiale 3-8 e la fascia stipendiale 9-14 dall'01.05.2002 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 9-14 sulla base del
2 servizio effettivamente svolto) al 31.08.2007 (ultimo giorno della fascia stipendiale 3-8 sulla base della retribuzione percepita), pari ad € 9.823,34;
-le differenze retributive fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-
20 dall'01.05.2008 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base dell'intero servizio effettivamente prestato) al 31.08.2013 (ultimo giorno della fascia stipendiale 15-20 sulla base dell'intero servizio effettivamente prestato e con computo del 2013), pari ad € 13.555,68; per il medesimo periodo spettano, inoltre, le differenze d'importo della retribuzione professionale docenti pari ad € 40,30 mensili e dunque ad € 2.579,20;
-le differenze retributive fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 21-
27 dall'01.09.2013 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 21-27 base dell'intero servizio effettivamente prestato e con computo del 2013) al
31.08.2014 (ultimo giorno della fascia stipendiale 9-14 sulla base della retribuzione percepita), pari ad € 5.821,25;
-le differenze retributive fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale
21-27 dall'01.09.2014 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base della retribuzione percepita) al 31.08.2020 (ultimo giorno della fascia stipendiale 21-27 sulla base dell'intero servizio effettivamente prestato con computo del 2013 ed ultimo giorno della fascia stipendiale 15-20 sulla base della retribuzione percepita), pari ad € 19.607,39;
-le differenze retributive fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale
28-34 dall'01.09.2020 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 28-34 base dell'intero servizio effettivamente prestato e con computo del 2013) al
28.02.2025, pari ad € 10.435,36; per il medesimo periodo spettano, inoltre, le differenze d'importo della retribuzione professionale docenti pari ad € 58,40 mensili e, dunque, ad € 3.153,60;
4) condannare, quindi, il in persona del Controparte_6
pro-tempore a corrispondere in favore della sig.ra CP_2 Parte_1 le suindicate somme, pari complessivamente ad € 64.975,82 ovvero alla diversa maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
3 5) condannare, inoltre, il in persona del Controparte_6
Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell' le differenze contributive CP_4 maturate correlate alle maggiorazioni retributive riconosciute in favore della ricorrente [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, Controparte_6 la prescrizione del diritto e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio chiedendo in caso di accoglimento della CP_4 domanda attorea, la condanna del convenuto al pagamento dei CP_1 contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente si duole del ritardo con il quale l'Amministrazione convenuta ha provveduto alla ricostruzione della carriera evidenziando di aver proposto la relativa domanda il 29.10.1999 – poi reiterata il 4.12.2012 ed il 4.2.2022 – e di aver ottenuto il relativo decreto soltanto il 19.10.2023 e sostiene che ciò ha comportato il percepimento di una retribuzione che non ha tenuto conto delle progressioni stipendiali così come indicate in detto decreto avendo ella percepito, nel tempo, uno stipendio non corrispondente (e inferiore) rispetto a quello spettante in base alle fasce retributive maturate come da decreto.
Si duole, altresì, del mancato computo nell'anzianità di servizio di quello prestato nell'anno 2013 e della conseguente omessa valorizzazione di detto servizio anche ai fini della progressione stipendiale.
Ora, premesso che è documentata la presentazione della domanda di ricostruzione della carriera del 29.10.1999 (oltre che i relativi solleciti) ed il decreto del 19.10.2023 (cfr. fasc. ricorrente), si osserva che l'assunto di parte ricorrente di aver percepito medio tempore retribuzioni inferiori rispetto a quelle spettanti in base alle fasce retributive maturate come riconosciute con il decreto della ricostruzione della carriera non è contestato dal CP_1 convenuto che, sul punto, ha invero dedotto “[..] l'
[...]
[...] sede di titolarità della ricorrente, ha Controparte_7 riferito che sono in corso operazioni relative all'accertamento della vicenda oggetto di causa di cui ci si riserva di notiziare codesto Giudice ove vi fossero novità circa l'aggiornamento della partita stipendiale e la liquidazione delle somme spettanti in capo alla sig.ra Ciò al fine di decurtare Pt_1 dall'eventuale condanna le somme già eventualmente corrisposte alla ricorrente in esecuzione del decreto di ricostruzione già ottenuto. Ad ogni buon fine si ritiene legittimo il decreto emanato dall'Amministrazione, cui non è imputabile il mancato pagamento, che si è conformata alla normativa vigente in materia [..]” (cfr. pag. 5 della memoria); del pari, incontestato è il quantum preteso dalla ricorrente come determinato in base al prospetto di calcolo depositato.
La domanda di pagamento delle differenze retributive derivanti dall'aver parte ricorrente percepito, nel tempo, una retribuzione inferiore a quella spettante siccome non corrispondente a quella prevista in base alle fasce stipendiali medio tempore maturate come indicato dal decreto di ricostruzione della carriera deve dunque essere accolta.
Contrariamente a quanto eccepito dal convenuto il diritto non si è CP_1 prescritto poiché, come correttamente rileva parte ricorrente, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può che identificarsi con l'epoca di emanazione del relativo decreto atteso che “[..] Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore [..]” (così
Corte di Appello Catanzaro, n. 901/2023).
Nella specie, come si è detto, il decreto di ricostruzione della carriera è intervenuto il 19.10.2023 sicchè è da escludere che alla data di introduzione del presente giudizio il diritto si fosse prescritto.
Rispetto al servizio reso nell'anno 2013, com'è noto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13619/2025, ha così deciso “[..] É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione
5 dell'art. 9, comma 23 (d.l. 78 del 2010) che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la CP_1 definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a
6 prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza
7 giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità
(ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a
8 quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
La posizione espressa dalla Suprema Corte è, dunque, chiara nel confermare che il blocco relativo all'anno 2013 e la relativa “sterilizzazione” attengono alle progressioni successive, vale a dire al riconoscimento di fasce stipendiali che si fondino sul servizio prestato in tale anno e alle relative conseguenze sul piano retributivo (e quindi previdenziale), ferma restando “l'utilità” sul piano giuridico del servizio reso.
In applicazione delle coordinate interpretative fornite dai giudici di legittimità, la domanda in parte qua va, pertanto, accolta limitatamente al diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Ed allora, conformemente alle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con le note depositate il 17.10.2025 - con le quali ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte sulla questione relativa alla valenza del servizio reso nell'anno 2013 – deve, dunque, essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio svolto nell'anno
2013 nonché quello al pagamento delle differenze retributive fra la fascia stipendiale 3-8 e la fascia stipendiale 9-14 dall'1.5.2002 al 31.8.2007 pari ad €
9.823,34, fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20
9 dall'1.5.2008 al 31.8.2014 pari ad € 16.109,29, oltre ad € 3.062,80 a titolo di differenze retributive per retribuzione professionale docente relativa al medesimo periodo, fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale 21-27 dall'1.9.2014 al 31.8.2020 pari ad € 19.607,14, fra la fascia stipendiale 21-27
e la fascia stipendiale 28-34 dall'1.9.2021 al 28.2.2025 pari ad € 8.130,01, oltre ad € 2.452,80 a titolo di differenze retributive per retribuzione professionale docente relativa al medesimo periodo, e quindi alla complessiva somma di € 59.185,63 oltre interessi dalla debenza al saldo.
Il Ministero convenuto deve, altresì, essere condannato al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione retributiva della CP_4 parte ricorrente per come accertata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e MIM possono essere compensate in misura di ½ stante il parziale accoglimento del ricorso e, per la parte residua devono essere poste a carico di parte resistente liquidate come da dispositivo mentre devono essere integralmente compensate quelle relative ai rapporti con l' contraddittore necessario unicamente per il profilo CP_4 contributivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013; condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive fra le fasce CP_1 retributive indicate in parte motiva per la complessiva somma di € 59.185,63 oltre interessi dalla debenza al saldo;
condanna il convenuto al CP_1 versamento in favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione CP_4 retributiva per come accertata;
condanna il MIM al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in € 3.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
compensa integralmente le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_4
Così deciso in Cosenza, 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
10
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1037/2025 R.G.
TRA
, con Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
ricorrente
E
in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2
Dott.ssa , Dott.ssa Roberta Travia e Dott. Gaetano Bonofiglio Controparte_3 resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_4 litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.3.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere Controparte_5 alle dipendenze dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di docente dall'1.9.1998, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 1992/1993 e di aver presentato in data 29.10.1999 domanda di ricostruzione della carriera.
Deduceva che soltanto in data 19.10.2023 l'Amministrazione aveva emesso il decreto n. 01/3 con il quale era stata riconosciuta, alla data dell'1.9.1999, di conferma nel ruolo, un'anzianità complessiva preruolo, utile ai fini giuridici ed
1 economici, pari ad anni 5, mesi 4 e giorni 4 oltre ad una anzianità di ruolo pari ad anni 1, mesi 0 e giorni 0, nonché un ulteriore periodo di anni 0 mesi 8 e giorni 0 ai soli fini economici.
Sosteneva che il ritardo nell'emanazione del decreto di ricostruzione carriera aveva determinato e continuava a determinare il pagamento di uno stipendio che non teneva conto della progressione stipendiale così come indicata nel decreto di ricostruzione carriera, ed in particolare rappresentava che aveva percepito: lo stipendio della fascia 3-8 fino ad agosto 2007, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia 9-14 in data 1.5.2002; lo stipendio della fascia 9-14 da settembre 2007 ad agosto 2014, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia 15-20 in data 1.05.2008; lo stipendio della fascia
15-20 da settembre 2014 ad agosto 2020, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia 21-27 in data 1.9.2014; lo stipendio della fascia 21-27 da settembre 2020 a tutt'oggi, pur avendo maturato il diritto ad accedere alla fascia stipendiale 28-34 in data 5.9.2021.
Si doleva, altresì, del mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013 assumendo la computabilità di detto servizio nell'anzianità del servizio e sostenendo che detto computo determinava un'accelerazione nella progressione stipendiale e, dunque, il maturare di differenze retributive e contributive.
Dopo aver argomentato in diritto concludeva chiedendo “1) ordinare al convenuto di inquadrare la ricorrente alla data dell'01.05.2002 nella CP_1 fascia stipendiale 9-14; alla data dell'01.05.2008 nella fascia stipendiale 15-
20; alla data dell'01.09.2013 nella fascia stipendiale 21-27 e alla data dell'01.09.2020 nella fascia stipendiale 28-34;
2) dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e, dunque, il diritto al computo, ai fini dell'anzianità, del servizio suddetto;
3) tenuto conto, quindi, degli stipendi effettivamente corrisposti all'odierna ricorrente a partire dall'immissione in ruolo, dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire:
-le differenze retributive fra la fascia stipendiale 3-8 e la fascia stipendiale 9-14 dall'01.05.2002 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 9-14 sulla base del
2 servizio effettivamente svolto) al 31.08.2007 (ultimo giorno della fascia stipendiale 3-8 sulla base della retribuzione percepita), pari ad € 9.823,34;
-le differenze retributive fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-
20 dall'01.05.2008 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base dell'intero servizio effettivamente prestato) al 31.08.2013 (ultimo giorno della fascia stipendiale 15-20 sulla base dell'intero servizio effettivamente prestato e con computo del 2013), pari ad € 13.555,68; per il medesimo periodo spettano, inoltre, le differenze d'importo della retribuzione professionale docenti pari ad € 40,30 mensili e dunque ad € 2.579,20;
-le differenze retributive fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 21-
27 dall'01.09.2013 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 21-27 base dell'intero servizio effettivamente prestato e con computo del 2013) al
31.08.2014 (ultimo giorno della fascia stipendiale 9-14 sulla base della retribuzione percepita), pari ad € 5.821,25;
-le differenze retributive fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale
21-27 dall'01.09.2014 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base della retribuzione percepita) al 31.08.2020 (ultimo giorno della fascia stipendiale 21-27 sulla base dell'intero servizio effettivamente prestato con computo del 2013 ed ultimo giorno della fascia stipendiale 15-20 sulla base della retribuzione percepita), pari ad € 19.607,39;
-le differenze retributive fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale
28-34 dall'01.09.2020 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 28-34 base dell'intero servizio effettivamente prestato e con computo del 2013) al
28.02.2025, pari ad € 10.435,36; per il medesimo periodo spettano, inoltre, le differenze d'importo della retribuzione professionale docenti pari ad € 58,40 mensili e, dunque, ad € 3.153,60;
4) condannare, quindi, il in persona del Controparte_6
pro-tempore a corrispondere in favore della sig.ra CP_2 Parte_1 le suindicate somme, pari complessivamente ad € 64.975,82 ovvero alla diversa maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
3 5) condannare, inoltre, il in persona del Controparte_6
Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell' le differenze contributive CP_4 maturate correlate alle maggiorazioni retributive riconosciute in favore della ricorrente [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, Controparte_6 la prescrizione del diritto e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio chiedendo in caso di accoglimento della CP_4 domanda attorea, la condanna del convenuto al pagamento dei CP_1 contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente si duole del ritardo con il quale l'Amministrazione convenuta ha provveduto alla ricostruzione della carriera evidenziando di aver proposto la relativa domanda il 29.10.1999 – poi reiterata il 4.12.2012 ed il 4.2.2022 – e di aver ottenuto il relativo decreto soltanto il 19.10.2023 e sostiene che ciò ha comportato il percepimento di una retribuzione che non ha tenuto conto delle progressioni stipendiali così come indicate in detto decreto avendo ella percepito, nel tempo, uno stipendio non corrispondente (e inferiore) rispetto a quello spettante in base alle fasce retributive maturate come da decreto.
Si duole, altresì, del mancato computo nell'anzianità di servizio di quello prestato nell'anno 2013 e della conseguente omessa valorizzazione di detto servizio anche ai fini della progressione stipendiale.
Ora, premesso che è documentata la presentazione della domanda di ricostruzione della carriera del 29.10.1999 (oltre che i relativi solleciti) ed il decreto del 19.10.2023 (cfr. fasc. ricorrente), si osserva che l'assunto di parte ricorrente di aver percepito medio tempore retribuzioni inferiori rispetto a quelle spettanti in base alle fasce retributive maturate come riconosciute con il decreto della ricostruzione della carriera non è contestato dal CP_1 convenuto che, sul punto, ha invero dedotto “[..] l'
[...]
[...] sede di titolarità della ricorrente, ha Controparte_7 riferito che sono in corso operazioni relative all'accertamento della vicenda oggetto di causa di cui ci si riserva di notiziare codesto Giudice ove vi fossero novità circa l'aggiornamento della partita stipendiale e la liquidazione delle somme spettanti in capo alla sig.ra Ciò al fine di decurtare Pt_1 dall'eventuale condanna le somme già eventualmente corrisposte alla ricorrente in esecuzione del decreto di ricostruzione già ottenuto. Ad ogni buon fine si ritiene legittimo il decreto emanato dall'Amministrazione, cui non è imputabile il mancato pagamento, che si è conformata alla normativa vigente in materia [..]” (cfr. pag. 5 della memoria); del pari, incontestato è il quantum preteso dalla ricorrente come determinato in base al prospetto di calcolo depositato.
La domanda di pagamento delle differenze retributive derivanti dall'aver parte ricorrente percepito, nel tempo, una retribuzione inferiore a quella spettante siccome non corrispondente a quella prevista in base alle fasce stipendiali medio tempore maturate come indicato dal decreto di ricostruzione della carriera deve dunque essere accolta.
Contrariamente a quanto eccepito dal convenuto il diritto non si è CP_1 prescritto poiché, come correttamente rileva parte ricorrente, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può che identificarsi con l'epoca di emanazione del relativo decreto atteso che “[..] Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore [..]” (così
Corte di Appello Catanzaro, n. 901/2023).
Nella specie, come si è detto, il decreto di ricostruzione della carriera è intervenuto il 19.10.2023 sicchè è da escludere che alla data di introduzione del presente giudizio il diritto si fosse prescritto.
Rispetto al servizio reso nell'anno 2013, com'è noto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13619/2025, ha così deciso “[..] É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione
5 dell'art. 9, comma 23 (d.l. 78 del 2010) che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la CP_1 definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a
6 prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza
7 giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità
(ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a
8 quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
La posizione espressa dalla Suprema Corte è, dunque, chiara nel confermare che il blocco relativo all'anno 2013 e la relativa “sterilizzazione” attengono alle progressioni successive, vale a dire al riconoscimento di fasce stipendiali che si fondino sul servizio prestato in tale anno e alle relative conseguenze sul piano retributivo (e quindi previdenziale), ferma restando “l'utilità” sul piano giuridico del servizio reso.
In applicazione delle coordinate interpretative fornite dai giudici di legittimità, la domanda in parte qua va, pertanto, accolta limitatamente al diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Ed allora, conformemente alle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con le note depositate il 17.10.2025 - con le quali ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte sulla questione relativa alla valenza del servizio reso nell'anno 2013 – deve, dunque, essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio svolto nell'anno
2013 nonché quello al pagamento delle differenze retributive fra la fascia stipendiale 3-8 e la fascia stipendiale 9-14 dall'1.5.2002 al 31.8.2007 pari ad €
9.823,34, fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20
9 dall'1.5.2008 al 31.8.2014 pari ad € 16.109,29, oltre ad € 3.062,80 a titolo di differenze retributive per retribuzione professionale docente relativa al medesimo periodo, fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale 21-27 dall'1.9.2014 al 31.8.2020 pari ad € 19.607,14, fra la fascia stipendiale 21-27
e la fascia stipendiale 28-34 dall'1.9.2021 al 28.2.2025 pari ad € 8.130,01, oltre ad € 2.452,80 a titolo di differenze retributive per retribuzione professionale docente relativa al medesimo periodo, e quindi alla complessiva somma di € 59.185,63 oltre interessi dalla debenza al saldo.
Il Ministero convenuto deve, altresì, essere condannato al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione retributiva della CP_4 parte ricorrente per come accertata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e MIM possono essere compensate in misura di ½ stante il parziale accoglimento del ricorso e, per la parte residua devono essere poste a carico di parte resistente liquidate come da dispositivo mentre devono essere integralmente compensate quelle relative ai rapporti con l' contraddittore necessario unicamente per il profilo CP_4 contributivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013; condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive fra le fasce CP_1 retributive indicate in parte motiva per la complessiva somma di € 59.185,63 oltre interessi dalla debenza al saldo;
condanna il convenuto al CP_1 versamento in favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione CP_4 retributiva per come accertata;
condanna il MIM al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in € 3.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
compensa integralmente le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_4
Così deciso in Cosenza, 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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