TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/06/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
IL RI Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 2325/2022 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 19/6/2025, vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], costituita in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su (c.f. Persona_1
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Colleferro CodiceFiscale_2
(RM), in Via G. Giusti n. 17, presso lo studio degli avv.ti Leone Del Ferraro e Massimo Pigliapoco, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla citazione introduttiva
E
(c.f. ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato a Frosinone (FR), in Via A. Sordi n.
6 - pal. F -, presso lo studio dell'avv.
GI SE, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 12/3/2024
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24/6/2022 la signora ha agito in giudizio per Parte_1 ottenere l'accertamento ex art. 269 c.c. del rapporto di paternità esistente tra il signor CP_1
e la figlia , nata a [...] il [...]. A sostegno della
[...] Persona_1 domanda l'istante ha premesso di aver concepito la minore nel corso di una relazione sentimentale avviata con l'uomo tra il 2003 e il 2004. Ha esposto, ancora, che sin dalla nascita di Persona_1 il signor ha assunto comportamenti anomali, contraddittori o, comunque, contrari CP_1 all'interesse di costei, come l'instaurazione di una relazione sentimentale con un'altra donna di origini rumene, la manifestazione della volontà di procedere al riconoscimento, non seguita tuttavia dall'adozione degli atti indispensabili a tali scopi, e la sistematica sottrazione a ogni forma di contributo per le esigenze materiali e materiali della prole. Sulla scorta di quanto precede la signora ha chiesto che il Collegio, appurato il rapporto di filiazione senza menzione del cognome Pt_1 paterno nei registri anagrafici, condanni il convenuto a versare € 350.000,00, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati a , € 150.000,00, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso Persona_1 delle spese già sostenute dalla madre per le esigenze di mantenimento della minore e un assegno di € 500,00 al mese per i suoi bisogni futuri. ***
Costituito con comparsa del 12/3/2024, il signor inizialmente contumace, ha esposto di CP_1 non essere mai stato a conoscenza della paternità, ad onta della frequentazione dell'istante, e di non aver effettuato il riconoscimento proprio per tale ragione. Si è detto disponibile, nondimeno, a effettuare i test necessari all'accertamento della verità. Secondo il convenuto le richieste economiche della signora , anche ad ammettere la sussistenza del rapporto di filiazione, in ogni caso, si Pt_1 rivelerebbero prive di adeguato conforto probatorio ed esorbitanti rispetto alla situazione patrimoniale degli interessati. Alla luce di tali argomentazioni il signor ha chiesto che in CP_1 caso di esito positivo dell'esame il Tribunale stabilisca l'affidamento condiviso di , la Persona_1 sua collocazione preferenziale presso la madre e il diritto del padre di frequentarla in base a turni prestabiliti. Si è detto disposto, nello stesso tempo, a corrispondere un assegno di mantenimento non superiore a € 150,00 al mese.
***
In seguito il dr. è stato nominato C.t.u. per l'espletamento delle indagini biologiche. Persona_2
Preso atto dell'esito positivo del test, l'attrice ha chiesto una pronuncia immediata sulla filiazione.
All'udienza del 19/6/2025 la causa, di conseguenza, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio è dell'avviso che la richiesta di accertamento della paternità formulata dalla signora debba essere accolta. Pt_1
Dagli esami effettuati dal dr. emerge che esiste piena compatibilità biologica tra il profilo Per_2 genetico del signor e quello di . In mancanza di elementi probatori di CP_1 Persona_1 segno contrario, si deve necessariamente concludere che la ragazza sia figlia del signor CP_1
***
Ai sensi dell'art. 262, co. 2 e 3, c.c. il giudice è chiamato a decidere sull'attribuzione del cognome prescindendo da qualsiasi automatismo e avendo esclusivo riguardo all'interesse del minore.
E' noto che per giurisprudenza consolidata, ricorrendone la necessità in base a tale criterio, può essere disposta la conservazione del cognome originario, qualora lo stesso sia divenuto autonomo segno distintivo dell'identità personale dell'interessato o se l'attribuzione del patronimico possa arrecare un concreto pregiudizio al figlio (Cass. 1/8/2007 n. 16989; Cass. 29/5/2009, n. 12670).
Nelle proprie difese la signora ha chiesto il mantenimento del cognome originario poiché Pt_1 divenuto tratto distintivo della minore. Il signor on si è opposto a una simile pretesa. Per CP_1 le ragioni viste su tale aspetto della lite si può decidere nel senso auspicato dalla parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa n. 2325/2025 R.G.A.C., così provvede:
➢ in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara che è figlia di Persona_1
Controparte_1
➢ dispone che mantenga il cognome originario/materno; Persona_1
➢ dispone che l'ufficiale dello stato civile del Comune di Colleferro (RM) annoti il provvedimento nei relativi registri;
➢ dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
➢ nulla allo stato sulle spese di lite.
Cassino, 19/6/2025
il Presidente est.
IL RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
IL RI Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 2325/2022 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 19/6/2025, vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], costituita in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su (c.f. Persona_1
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Colleferro CodiceFiscale_2
(RM), in Via G. Giusti n. 17, presso lo studio degli avv.ti Leone Del Ferraro e Massimo Pigliapoco, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla citazione introduttiva
E
(c.f. ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato a Frosinone (FR), in Via A. Sordi n.
6 - pal. F -, presso lo studio dell'avv.
GI SE, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 12/3/2024
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24/6/2022 la signora ha agito in giudizio per Parte_1 ottenere l'accertamento ex art. 269 c.c. del rapporto di paternità esistente tra il signor CP_1
e la figlia , nata a [...] il [...]. A sostegno della
[...] Persona_1 domanda l'istante ha premesso di aver concepito la minore nel corso di una relazione sentimentale avviata con l'uomo tra il 2003 e il 2004. Ha esposto, ancora, che sin dalla nascita di Persona_1 il signor ha assunto comportamenti anomali, contraddittori o, comunque, contrari CP_1 all'interesse di costei, come l'instaurazione di una relazione sentimentale con un'altra donna di origini rumene, la manifestazione della volontà di procedere al riconoscimento, non seguita tuttavia dall'adozione degli atti indispensabili a tali scopi, e la sistematica sottrazione a ogni forma di contributo per le esigenze materiali e materiali della prole. Sulla scorta di quanto precede la signora ha chiesto che il Collegio, appurato il rapporto di filiazione senza menzione del cognome Pt_1 paterno nei registri anagrafici, condanni il convenuto a versare € 350.000,00, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati a , € 150.000,00, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso Persona_1 delle spese già sostenute dalla madre per le esigenze di mantenimento della minore e un assegno di € 500,00 al mese per i suoi bisogni futuri. ***
Costituito con comparsa del 12/3/2024, il signor inizialmente contumace, ha esposto di CP_1 non essere mai stato a conoscenza della paternità, ad onta della frequentazione dell'istante, e di non aver effettuato il riconoscimento proprio per tale ragione. Si è detto disponibile, nondimeno, a effettuare i test necessari all'accertamento della verità. Secondo il convenuto le richieste economiche della signora , anche ad ammettere la sussistenza del rapporto di filiazione, in ogni caso, si Pt_1 rivelerebbero prive di adeguato conforto probatorio ed esorbitanti rispetto alla situazione patrimoniale degli interessati. Alla luce di tali argomentazioni il signor ha chiesto che in CP_1 caso di esito positivo dell'esame il Tribunale stabilisca l'affidamento condiviso di , la Persona_1 sua collocazione preferenziale presso la madre e il diritto del padre di frequentarla in base a turni prestabiliti. Si è detto disposto, nello stesso tempo, a corrispondere un assegno di mantenimento non superiore a € 150,00 al mese.
***
In seguito il dr. è stato nominato C.t.u. per l'espletamento delle indagini biologiche. Persona_2
Preso atto dell'esito positivo del test, l'attrice ha chiesto una pronuncia immediata sulla filiazione.
All'udienza del 19/6/2025 la causa, di conseguenza, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio è dell'avviso che la richiesta di accertamento della paternità formulata dalla signora debba essere accolta. Pt_1
Dagli esami effettuati dal dr. emerge che esiste piena compatibilità biologica tra il profilo Per_2 genetico del signor e quello di . In mancanza di elementi probatori di CP_1 Persona_1 segno contrario, si deve necessariamente concludere che la ragazza sia figlia del signor CP_1
***
Ai sensi dell'art. 262, co. 2 e 3, c.c. il giudice è chiamato a decidere sull'attribuzione del cognome prescindendo da qualsiasi automatismo e avendo esclusivo riguardo all'interesse del minore.
E' noto che per giurisprudenza consolidata, ricorrendone la necessità in base a tale criterio, può essere disposta la conservazione del cognome originario, qualora lo stesso sia divenuto autonomo segno distintivo dell'identità personale dell'interessato o se l'attribuzione del patronimico possa arrecare un concreto pregiudizio al figlio (Cass. 1/8/2007 n. 16989; Cass. 29/5/2009, n. 12670).
Nelle proprie difese la signora ha chiesto il mantenimento del cognome originario poiché Pt_1 divenuto tratto distintivo della minore. Il signor on si è opposto a una simile pretesa. Per CP_1 le ragioni viste su tale aspetto della lite si può decidere nel senso auspicato dalla parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa n. 2325/2025 R.G.A.C., così provvede:
➢ in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara che è figlia di Persona_1
Controparte_1
➢ dispone che mantenga il cognome originario/materno; Persona_1
➢ dispone che l'ufficiale dello stato civile del Comune di Colleferro (RM) annoti il provvedimento nei relativi registri;
➢ dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
➢ nulla allo stato sulle spese di lite.
Cassino, 19/6/2025
il Presidente est.
IL RI