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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/11/2025, n. 5683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5683 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 14643/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Lisa Micochero ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 14643/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. DE LAZZARI ENRICA ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
AN NO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
TI AN e dall'avv. CHIELLI CARLO resistenti in punto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Conclusioni della ricorrente: “Nel merito:
1 - accertata e dichiarata la responsabilità professionale medica del dott. ( – res. in Primiero S. Martino di CP_1 C.F._2
Castrozza (Tn) via Navoi, 29) e con studio professionale in Venezia via Cappuccina (Mestre), 26
e del dott. (c.f. – res. in Venezia via A. Costa Controparte_2 C.F._3
(Mestre, 13 int. 2), condannare i medesimi in via solidale tra loro al risarcimento del danno subito dalla signora nella misura non inferiore a quello accertato nell'ATP, Parte_1
pagina 1 di 15 pari ad € 23.250,00 per danno materiale e pari ad € 6.221,03 per danno biologico temporaneo;
1 - condannare il dott. alla restituzione dell'importo di € 18.218,00 pagato dalla CP_1 signora per gli interventi protesici risultati errati e necessari di Parte_1 integrale rifacimento;
2 - accertato e dichiarato il nesso causale degli odierni problemi acustici sofferti dall'attrice per l'erronea esecuzione delle prestazioni protesiche eseguite dal dott.
e dal dott. condannare i medesimi in via solidale tra loro al CP_1 Controparte_2 risarcimento del danno sofferto dalla signora nella misura non Parte_1 inferiore a quella che verrà accertata nell'espletanda CTU;
In via istruttoria: Si chiede venga ammessa CTU medica finalizzata a: 1) Verificare la sussistenza degli acufeni bilaterali accertati con visita otorinolaringoiatrica del 27.03.2024 dal dott.
[...]
e del nesso causale degli stessi con il grave disturbo dell'articolazione temporo Per_1 mandibolare provocato dagli scorretti interventi protesici del dott. e del dott. CP_1 CP_2 accertati nella relazione 27.04.2023 all'esito dell'espletata ATP;
2) Precisare se tali acufeni bilaterali possano venir meno in seguito ai rifacimenti protesici e, in caso di risposta negativa, calcolare oltre all'entità del danno temporaneo anche la misura del danno permanente.
Spese del procedimento ex art. 696-bis cpc e del presente procedimento interamente rifuse”.
Conclusioni del resistente : “In principalità, rigettarsi le domande nei confronti del dottor CP_1
come proposte dall'attrice e dall'altro convenuto . CP_1 Pt_1 CP_2
In via riconvenzionale trasversale subordinata, previa riduzione ad equità del risarcimento spettante all'Attrice rispetto alla domanda, comunque respinte le pretese relative al risarcimento della spesa per l'onorario pagato al dottor e a costo e risarcimento del pregiudizio CP_1 biologico temporaneo conseguenti all'intervento futuro, esclusa ogni rivalutazione e con interessi solo dalla data della sentenza, condannarsi l'altro convenuto dottor a tenere Controparte_2 indenne ovvero a rivalere il dottor di quanto costui dovesse essere condannato a CP_1 corrispondere all'Attrice in forza del vincolo di solidarietà.
In via istruttoria non ammettersi la nuova CTU come sollecitata dalle altre Parti in quanto esplorativa.
Spese rifuse”.
pagina 2 di 15 Conclusioni del resistente Scaggiante: “in via principale, rigettare la domanda risarcitoria della ricorrente nei confronti del dott. in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in Controparte_2 via subordinata in punto di quantum, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale, accertare e dichiarare l'esatta natura ed entità dei danni effettivamente risarcibili;
sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande della ricorrente, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del dott. , nella sua qualità di titolare dell'omonimo Studio Dentistico;
CP_1 sempre in via subordinata, in caso di domanda di rivalsa del dott. nei confronti CP_1 del dott. rigettarla in quanto inammissibile ed infondata, e, in ulteriore Controparte_2 subordine, limitarla alla sola quota di responsabilità diretta del dott. , depurata della CP_2 quota del 50% sempre a carico della struttura sanitaria;
in estremo subordine, condannare il dott.
a rifondere al dott. quanto da questi in ipotesi pagato alla CP_1 Controparte_2 ricorrente oltre la propria quota di responsabilità diretta;
Con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, si chiede disporsi rinnovazione della CTU medico – legale svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 8083/2021 RG dell'intestato Tribunale alla luce delle criticità evidenziate e per i motivi esposti nel paragrafo B”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.7.24, ha premesso di essersi rivolta Parte_1 nel 2013 allo studio odontoiatrico del dott. , con sede in Mestre (VE), per CP_1 ricevere cure odontoiatriche;
che il piano di cura proposto prevedeva la realizzazione di «13 elementi in metallo ceramica e 13 provvisori, a 4 cure canalari a due canali ed a 5 perni monconi in fibra di carbonio», con riferimento all'arcata dentaria superiore, e la realizzazione di
«2 impianti osteointegrati regione 34 e 36, due monconi protesici su impianti, un ponte provvisorio di 10 elementi (da 47 a 33); un ponte definitivo di 13 elementi in metallo ceramica
(da 47 a 36), 1 cura canalare triradicolato, 4 cure canalari monoradicolati, e 2 ricostruzioni con perno in fibra», con riferimento all'arcata inferiore;
che la ricorrente era stata seguita, per la realizzazione di strutture protesiche, dal dott. che gli interventi venivano Controparte_2 realizzati nel corso di più sedute e che l'inserimento degli impianti veniva effettuato, in pagina 3 di 15 particolare, nell'aprile 2014; che poco dopo l'inserimento degli impianti, la paziente cominciò ad
«avvertire dolori, accompagnati da edema e vistosi gonfiori, che con il passare del tempo assumevano toni di sempre maggior gravità»; che, dopo l'iniziale minimizzazione dei fastidi segnalati dalla paziente quali conseguenze normali dell'intervento destinate ad esaurirsi a breve e in modo spontaneo, il dott. poneva in essere alcuni tentativi di rimedio che non CP_2 portarono ad alcun risultato, aggravando ulteriormente le problematiche emerse;
che, perdurando i dolori, la sig.ra si rivolgeva infine, nel 2019, ad un altro studio dentistico ove veniva Pt_1 resa edotta della necessità di rifare completamente i lavori mediante asporto e completo rifacimento dell'impianto.
Ciò premesso, dato atto del tentativo di mediazione con i dottori e , CP_1 CP_2 conclusasi con verbale negativo in data 25.5.21, la ricorrente ha richiamato le conclusioni cui sono giunti i consulenti nominati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. dalla stessa instaurato e, in particolare, il riconoscimento dell'esecuzione scorretta delle cure e la quantificazione del danno in tale sede operata.
La ricorrente ha inoltre lamentato l'insorgenza di «ulteriori gravissimi problemi all'apparato uditivo (acufene, riduzione dell'udito)» che, secondo le indagini diagnostiche effettuate, non potrebbe escludersi siano da ricondurre all'operato dei resistenti.
Per tali motivi ha chiesto: l'accertamento della responsabilità professionale medica dei resistenti e, per l'effetto, la condanna dei medesimi al risarcimento del danno materiale e biologico temporaneo, da liquidarsi in misura non inferiore a quella quantificata in sede di ATP. (in particolare, € 23.250,00 per danno materiale ed € 6.221,03 per danno biologico temporaneo); la condanna del dott. alla restituzione del corrispettivo versato per gli interventi protesici CP_1 risultati errati e necessari di integrale rifacimento;
l'accertamento della riferibilità causale degli accusati problemi acustici all'erronea esecuzione delle prestazioni protesiche e la conseguente condanna al risarcimento del danno sofferto, da quantificare mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Si è costituito il dott. contestando sia l'an che il quantum debeatur delle pretese di parte CP_1 ricorrente, allegando, in particolare, quanto al primo aspetto, di essersi personalmente limitato alla predisposizione del piano terapeutico e rilevando che secondo la prospettazione avversaria il danno lamentato sarebbe riconducibile esclusivamente all'esecuzione degli interventi. Da tali pagina 4 di 15 circostanze, oltre che dal riferimento, contenuto nella perizia di parte avversaria, del ricorso a prestazioni da parte di altri professionisti nell'anno 2017, il resistente deduce l'assenza di prova in merito al nesso di causa tra il proprio operato – e in generale degli interventi eseguiti presso il proprio studio in esecuzione del contratto stipulato con la paziente – e il danno lamentato.
Con riferimento alla quantificazione del danno, il dott. ha eccepito che il mancato CP_1 raggiungimento della guarigione non appartiene all'obbligazione di mezzi del professionista sanitario e non è perciò risarcibile;
da ciò ha dedotto che l'importo richiesto a titolo di «danno materiale» non potrà in ogni caso essere riconosciuto alla ricorrente, trattandosi del costo per l'esecuzione delle stesse prestazioni già oggetto del contratto. In secondo luogo, ha eccepito che, non essendo la riabilitazione odontoiatrica suscettibile di valutazione economica, il mancato conseguimento della stessa non è in alcun caso risarcibile. Ha infine contestato la risarcibilità del danno da invalidità temporanea per il futuro intervento di sostituzione degli impianti in quanto invalidità che la paziente avrebbe comunque subìto, anche se il primo intervento avesse avuto successo.
Il resistente ha pertanto chiesto il rigetto integrale delle domande avversarie. In CP_1 subordine, ha proposto domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti del dott. CP_2 al fine di essere da questi tenuto indenne in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della ricorrente.
Si è costituito, altresì, il dott. del pari contestando la debenza delle somme richieste, CP_2 affermando di aver operato correttamente ed a regola d'arte, stigmatizzando il comportamento tenuto dalla ricorrente che «non si presentò mai all'attenzione del dott. nel periodo di CP_2 tempo tra il 2016 e il 2019, impedendo così un adeguato controllo ed eventuale assistenza» e contestando sotto diversi profili il contenuto dell'elaborato peritale depositato in sede di ATP, chiedendo pertanto disporsi consulenza tecnica d'ufficio.
In merito al quantum richiesto, ha eccepito che l'accoglimento della domanda di risarcimento del
«danno materiale» e di restituzione del corrispettivo contrattuale costituirebbe una illecita locupletazione da parte della ricorrente, essendo dovuto, semmai, in aggiunta alla restituzione del compenso (ove ritenuta dovuta) «il solo maggior costo delle prestazioni … per ripristinare il cavo orale alle condizioni quo ante le prestazioni ritenute incongrue».
pagina 5 di 15 Il dott. ha infine eccepito che la paziente ha instaurato un rapporto contrattuale CP_2 esclusivamente con il dott. e chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare la responsabilità CP_1 esclusiva dello stesso.
Ritenute inammissibili o comunque superflue le istanze istruttorie, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
1. La responsabilità dei sanitari.
Deve essere preliminarmente ricordato che in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass n. 24142/24). L'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del “più probabile che non”, il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cass. n. 25805/24).
Nel caso di specie, il dott. aveva proposto alla paziente, rivoltasi allo studio nel CP_1 novembre 2013, una riabilitazione protesica che prevedeva, in particolare: per l'arcata superiore la cura canalare di quattro elementi monoradicolari, di tre elementi biradicolari, l'applicazione di cinque perni in fibra e di un circolare di tredici elementi;
per l'arcata inferiore l'estrazione di 34 e
35, l'inserimento di tre impianti in posizione 34, 35 e 36 e l'applicazione di un ponte di tre elementi su impianti e di un ponte circolare di dieci elementi (cfr. pag. 20 della relazione peritale pagina 6 di 15 realizzata in sede di a.t.p. e il diario clinico prodotto da entrambi i resistenti sub docc. 1 fasc.
e 2 fasc. ). È pacifico che tali interventi sono stati eseguiti nel corso del 2014 CP_1 CP_2 dal dott. presso lo studio del dott. . CP_2 CP_1
Come verificato in sede di ATP il trattamento si concludeva nel luglio 2015 allorché la paziente completava la riabilitazione.
Nel luglio 2016 la sig.ra interrompeva il rapporto di assistenza con lo studio Pt_1 CP_1
(cfr. docc. 1 fasc. e 2 fasc. , pag. 4). CP_1 CP_2
I componenti del collegio peritale hanno concluso, in sede di ATP che le protesi realizzate nel
2014 risultano caratterizzate da «modellazione grossolana» e da un «aspetto estetico scadente», che la «modellazione delle corone nei punti di contatto è scorretta in quanto compressiva per la papilla interdentale e non consente un adeguato mantenimento di igiene», che il «profilo delle parabole gengivali è incongruo e determina inestetismo», che i «bordi protesici sono incongruenti rispetto al profilo di emergenza dei sottostanti monconi protesici», che la
«modellazione delle superfici occlusali è poco caratterizzata con cuspide appiattite» e che
«all'analisi dei contatti occlusali si evidenziano scivolamenti e precontatti», che «in entrambe le arcate si evidenziano numerosi molaggi in corrispondenza dei quali appare evidente il sottostante metallo», che «nella parte anteriore non esiste contatto fra gli incisivi e ciò sottende mancanza di guida incisiva», infine, che «le guide in lateralità appaiono carenti» (pag. da 16 a
18 della relazione peritale).
Viene inoltre dato atto di «incongruenze a carico delle cure canalari del 47 (che presenta opacizzazione incompleta dei canali ed alone periapicale) e del 45 (a carico del quale è anche evidente una perforazione) » (pag. 22).
In conseguenza delle rilevate criticità hanno concluso per la «necessità di sostituire le protesi attualmente presenti in ore che per le motivazioni già descritte appaiono inadeguate», che «lo stato di sofferenza articolare rende necessaria, prima di sostituire i manufatti, una fase di recupero della posizione di benessere che potrà essere ottenuto mediante l'applicazione di bite», che «gli elementi di supporto 47 e 45 non sono mantenibili e dovrà pertanto essere prevista la loro rimozione e sostituzione con impianti», che «su questi elementi andrà in seguito prevista
l'applicazione di un ponte di tre elementi» (pag. 23 e 24 della relazione peritale). Viene peraltro dato atto che circa tali conclusioni è stato raggiunto l'accordo anche dei consulenti di parte.
pagina 7 di 15 Sulla base delle conclusioni del collegio peritale – che questo giudice ritiene di poter far proprie in considerazione della capacità e competenza dei componenti – può quindi essere affermato che gli interventi per la realizzazione dei quali la paziente si era rivolta allo studio non sono CP_1 stati correttamente eseguiti, con conseguente peggioramento della situazione patologica della paziente. In particolare, risultano accertati l'incongruenza delle cure canalari del 47 e del 45, divenuti pertanto irrecuperabili, e vizi nella realizzazione delle riabilitazioni protesiche tali da renderne necessaria la sostituzione.
Non appare meritevole di accoglimento l'istanza di rinnovazione mediante l'espletamento, in questa sede, di c.t.u. medico-legale, proposta dal resistente . Oltre che ultronea, attesa CP_2 la coerenza e completezza delle valutazioni che sorreggono le conclusioni cui è giunto il collegio peritale, l'istanza non risulta infatti confortata dalla doverosa dimostrazione della proposizione delle censure, illustrate in sede di comparsa, nel corso dell'espletato accertamento tecnico preventivo. Non può infatti ritenersi condivisibile la deduzione della necessità di approfondimento, mediante CTU, di profili tecnici che ben potevano essere sollevati e discussi in sede di ATP.
L'elaborato peritale risulta – come detto – coerente dal punto di vista logico e basato sulle ampie competenze tecniche possedute dai consulenti nel settore, mentre i rilievi sollevati dai resistenti in merito alle valutazioni e alle conclusioni ivi riportate non appaiono meritevoli di condivisione.
È pacifico che gli impianti oggetto di ATP sono quelli realizzati in esecuzione del contratto di cui
è causa, mentre risulta accertato per mezzo della perizia che i rilevati vizi erano presenti sin dal
2015, allorché la paziente aveva concluso il periodo di riabilitazione.
I vizi accertati attengono, infatti, tra l'altro, alla modellazione, ai bordi, al profilo delle parabole gengivali, ai contatti occlusali, e, pertanto, a caratteristiche originarie degli impianti.
Il resistente Scaggiante contesta che l'esposizione del metallo, rilevata dai consulenti e, ancor prima, nel 2020, da un consulente incaricato dalla sig.ra sia conseguenza del proprio Pt_1 operato. Egli nega, infatti, l'esecuzione di molaggi ed eccepisce che interventi di molaggio risultano essere stati eseguiti anche successivamente al 2020, circostanza che emergerebbe dal confronto tra le foto contenute nella relazione di un consulente incaricato dalla ricorrente, eseguite nel 2020, e quelle a pag. 18 della relazione, eseguite nell'ambito dell'espletata ATP.
(2022-2023).
pagina 8 di 15 Questi ed ulteriori eventuali successivi interventi – che secondo la prospettazione di entrambi i resistenti avrebbero interrotto il nesso di causalità tra la prestazione eseguita presso lo studio e le conseguenze dannose allegate dalla ricorrente – non risultano in verità causalmente CP_1 rilevanti, risultando, al contrario, come si desume dalla documentazione in atti, essere stati eseguiti per tentare di rimediare all'inesatto adempimento da parte dei resistenti.
Per completezza di disamina si osserva, in ogni caso, che non risultano offerti elementi sufficienti a dimostrare la realizzazione e la natura degli ulteriori allegati «lavori», avendo i ricorrenti indicato, quale prova, un passaggio del parere odontoiatrico prodotto dalla ricorrente («Durante i lavori nel 2017 si verifica un gonfiore che si estende in zona sottomandibolare destra ed interessa un'ampia parte del collo» cfr. pag. 2 doc. 6 fasc. ricorrente). Dalla lettura dei paragrafi immediatamente antecedenti e successivi («Il giorno 28.04.2014 vengono inseriti gli impianti…»,
«…vengono quindi portati a termini i lavori ad entrambe le arcate») e considerata la mancanza di documentazione relativa a interventi successivi a quelli realizzati presso lo studio CP_1
(circostanza di cui danno atto gli stessi consulenti, cfr. relazione peritale, pag. 21), appare tuttavia ragionevole ritenere che la data indicata del consulente di parte sia un mero refuso.
Pertanto, non assume rilievo l'allegata realizzazione di «lavori» da parte di terzi sulle protesi in periodo successivo, dal momento che – anche volendo prescindere dall'insufficienza delle prove offerte sul punto dai resistenti – tali eventuali interventi appaiono, in ogni caso, verosimilmente eseguiti per sopperire ai vizi attinenti alla realizzazione degli impianti, senza potersi inserire quali eventi interruttivi il nesso causale.
In conclusione, deve ritenersi accertata la responsabilità del dott. nell'esecuzione delle CP_2 cure prestate. Trattandosi di prestazioni routinarie, di non particolare difficoltà, la colpa professionale del dentista, nella fattispecie in esame, si configura per negligenza, imperizia ed omissione di cautele e di cure, ed è per grave violazione della diligenza del buon professionista, medico dentista (cfr. art. 1223 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. in rapporto di integrazione per complementarietà).
Allo stesso modo, sotto il profilo del rapporto contrattuale, non vi è dubbio circa il grave inadempimento della struttura nell'esecuzione delle cure canalari e delle protesi ordinate, per cui il dott. andrà del pari sicuramente condannato al risarcimento del danno, in via solidale, CP_1 ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c..
pagina 9 di 15 Non risulta invece provato dalla ricorrente il nesso di causalità tra l'operato dei resistenti e gli ulteriori lamentati problemi all'apparato uditivo. Non sufficiente, a tal fine, appare il referto datato 27.3.2024 (doc. 11 fasc. ricorrente), dal quale non è possibile trarre alcun elemento di prova in merito alla riconducibilità del descritto quadro diagnostico all'intervento di cui è causa.
La richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio sul punto risulta, pertanto, esplorativa e dunque inammissibile (tra le tante, cfr. da ultimo Cass. n. 8498/25).
Per tali motivi, le domande di accertamento e conseguente condanna al risarcimento dei danni asseritamente sofferti all'apparato acustico dalla ricorrente non possono trovare accoglimento.
2. Liquidazione del danno patrimoniale
All'accertamento della responsabilità consegue la condanna al risarcimento delle spese sanitarie che siano in rapporto di causalità con il comportamento negligente del professionista.
Risulta accertato per mezzo dell'espletato ATP che la spesa per eseguire gli interventi necessari per porre rimedio alla condotta colposa del dott. , e dunque anche all'inadempimento CP_2 del contratto stipulato con il dott. , ammonta, sulla base degli attuali onorari medi, a euro CP_1
23.250,00. I resistenti dovranno pertanto corrispondere, in primo luogo, in base ai rispettivi titoli di responsabilità ed in via solidale, il predetto importo alla ricorrente.
In assenza di domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti non si dà luogo, invece, alla restituzione di quanto ricevuto in adempimento del contratto di cura stipulato.
3. Liquidazione del danno non patrimoniale alla persona
Accertata la responsabilità della struttura e del dentista, si deve procedere alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale. Va ricordato che la Corte di Cassazione ha di recente affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la pagina 10 di 15 disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. n. 7513/18), giungendo ad affermare che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del
2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017 (Cass. n. 901/2018). Conseguentemente si è affermato che il danno morale, che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Quanto poi alla valutazione della sua sussistenza, va osservato che, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n. 6444/23). Tale valutazione, ad avviso di questo giudice, può essere correttamente operata con il ricorso alle ultime tabelle di Milano le quali, come precisato anche dalla Corte di cassazione, operano uno scomputo nel valore del punto della componente biologica e di quella relativa al danno morale.
pagina 11 di 15 Ne consegue in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
(Cass. n. 7892/24).
In ordine alla quantificazione danno, questo Giudice ritiene di poter far proprie le valutazioni della CTU che, con riguardo al danno alla persona, ha escluso che l'operato del dentista abbia determinato in capo alla ricorrente un danno permanente. Ha tuttavia affermato che l'inadeguata protesizzazione ha determinato «una fase di parziale disfunzione masticatoria per un periodo di
30 mesi, dal luglio 2015 al gennaio 2019 traducibile in equivalente danno biologico temporaneo al 10%. Con riferimento ai trattamenti necessari per i rifacimenti protesici è prospettabile un danno biologico temporaneo di ulteriori giorni 4 al 50% e di giorni 25 al 25%. Il livello di sofferenza tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo-menomativo, dell'iter clinico
e delle terapie effettuate e da effettuarsi è da considerarsi complessivamente di grado lieve»
(pag. 25 della relazione peritale).
In merito all'invalidità temporanea, in base alle indicazioni della CTU si ritiene dunque di liquidare il danno biologico temporaneo come segue.
Per il periodo da luglio 2015 a gennaio 2019 (con invalidità al 10%) è possibile riconoscere come valore monetario di liquidazione pro die la somma di euro 115,00, tenendo conto del grado di sofferenza lieve riconosciuto dalla C.T.U.. Va quindi liquidata la somma di 15.065,00 euro già in pagina 12 di 15 valori attuali (115,00 euro x 10% x 1310 giorni = 15.065,00 euro). Non si dà luogo ad alcuna personalizzazione, in assenza di allegazione specifica e prova di circostanze a tal fine rilevanti.
Il resistente ha dedotto la non debenza del danno per invalidità temporanea per il futuro CP_1 intervento argomentando che tale patimento sarebbe stato anche se l'intervento di cui è causa avesse avuto successo, «come conseguenza inevitabile dell'intervento stesso». La difesa non appare meritevole di accoglimento, atteso che a causa della colposa inesatta esecuzione, imputabile ai resistenti, la paziente dovrà patire nuovamente le conseguenze dell'intervento
(sofferenza alla quale non sarebbe stata soggetta per la seconda volta, in caso di esatto adempimento).
Il danno da invalidità temporanea sofferta nei giorni immediatamente successivi all'intervento eseguito presso lo studio non è stato, peraltro, oggetto di domanda in questa sede: il CP_1 danno richiesto dalla ricorrente è quello sofferto a partire dalla stabilizzazione dei postumi dell'intervento. Non appare pertanto ravvisabile alcuna locupletazione nella richiesta (ed ottenimento) della posta di danno in esame.
Per gli ulteriori quattro giorni di invalidità al 50% che la ricorrente patirà a seguito del nuovo intervento, fermo il valore monetario di liquidazione pro die, va quindi liquidata la somma di
230,00 euro già in valori attuali (115,00 euro x 50% x 4 giorni = 230,00 euro). Infine, con riferimento ai 25 giorni di invalidità al 25%, va liquidata alla ricorrente la somma di 718,75 euro già in valori attuali (115,00 euro x 25% x 50 giorni = 718,75 euro).
Sommando i sopradetti importi si ottiene un totale complessivo di 16.013,75 euro dovuto dai resistenti a titolo di danno non patrimoniale.
Il danno complessivamente patito dalla ricorrente ammonta quindi, quanto alla somma capitale, a
39.623,75 euro (23.250,00 euro + 16.013,75 euro = 39.623,75) in valori attuali.
4. Interessi e rivalutazione
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data della stabilizzazione dei postumi dell'intervento alla data di deposito della presente sentenza, questo Giudice non può che uniformarsi al principio di diritto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nell'escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata, hanno espresso nella sentenza n. 1712/95.
pagina 13 di 15 Stante l'indubbia - ed anzi pressoché insormontabile - difficoltà pratica nel calcolare i c.d.
"interessi" (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta, ai "singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", questo Giudice ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di 6.221,03 euro di anno in anno rivalutata, previa devalutazione all'epoca della stabilizzazione dei postumi.
Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente liquidato in via capitale (39.623,75 euro), saranno dovuti altresì gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, devalutata al 1.7.2015, rivalutata poi di anno in anno sino alla data di pronuncia della presente sentenza, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
5. Domande di manleva
Quanto alle domande di manleva reciprocamente spiegate, in via subordinata, dai resistenti, deve trovare applicazione il consolidato principio secondo cui «in tema di danni da 'malpractice' medica nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata» (Cass. n.
28987/2019).
In assenza di prova in merito alla gravità delle rispettive condotte (che non risulta essere stata offerta dai resistenti) non può ritenersi superata la presunzione “iuris tantum” di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali.
6. Spese di ATP e di lite
La spese di lite della ricorrente, incluse quelle relative al procedimento ex art. 606-bis c.p.c., vanno poste a carico solidale dei resistenti, stante la loro soccombenza.
Tanto le spese relative alla fase di ATP, quanto quelle afferenti al presente procedimento (fasi di studio, introduttiva e decisionale) sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello pagina 14 di 15 scaglione. La fase di trattazione/istruttoria è invece liquidata nei valori minimi, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente procedimento.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di rifusione del compenso corrisposto ai consulenti d'ufficio nominati nel procedimento di ATP, non essendo stata fornita prova di alcun esborso a tale titolo e non essendo, ancor prima, stata indicata la somma di cui si chiede la ripetizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
1. condanna i resistenti e in solido tra loro, a versare CP_1 Controparte_2 alla ricorrente a titolo di risarcimento l'importo capitale pari a 39.623,75 euro, oltre, previa devalutazione dell'importo al 1.7.2015, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data della presente sentenza e gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
2. condanna i resistenti e , in solido tra loro, a rifondere CP_1 Controparte_2 alla ricorrente, e per essa (ove ammessa al patrocinio a spese dello Stato), all'Erario, le spese relative al procedimento ex art. 606-bis c.p.c. che liquida in 3.056,00 euro per compensi e 406,50 euro per esborsi (C.U.+marca da bollo), oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
3. condanna i resistenti e in solido tra loro, a rifondere CP_1 Controparte_2 alla ricorrente, e per essa (ove ammessa in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato), all'Erario, le spese del grado di giudizio, che liquida in 6.713,00 euro per compensi e
804,00 euro per esborsi (C.U.+marca da bollo), oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Venezia il 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
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