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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/12/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN CA, all'esito dell'udienza del
03/12/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3212/2022 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] cf: Parte_1
elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 07/09/2022, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Bontempo Ciancianella Sebastiano, per l'anno 2013 per 101 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità); - Che per tale anno è stata regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che con provvedimento di aprile 2022 gli veniva comunicata la cancellazione delle giornate 2013;
- Che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, l'istante proponeva ricorso amministrativo (che si allega), al quale l' non dava riscontro. CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , il quale preliminarmente eccepiva il giudicato formatosi tra le stesse parti con CP_1 la sentenza n.609/2021, emessa dalla Corte di Appello di Messina, nel procedimento RGN
185/2017.
Esponeva che: “la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli è avvenuta in esecuzione della sentenza n. 609 del 2021 della Corte d'appello di Messina che, in accoglimento del gravame dell'ente, ha annullato la sentenza n. 1643/2016 di codesto Tribunale e dichiarato legittima la cancellazione di cui è causa”, e, conseguentemente dichiarare nullo e/o inammissibile e/o improcedibile il presente ricorso, e, nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, previorevoca del provvedimento ammissivo della prova, all'esito dell'odierna udienza del 03/12/2025, veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso va dichiarato inammissibile ed i procedibile per quanto di seguito specificato.
Va rilevato che il presente giudizio ha per oggetto la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2013 e per n.102 giornate. CP_ Risulta dagli atti, con la sentenza n.609/2021, versata in atti dall' che la Corte di Appello di CP_ Messina, in accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Patti, che aveva riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per l'anno 2013, ha riformato detta sentenza di primo grado, e pertanto non riconosciuto il rapporto lavorativo del ricorrente per tale anno.
Orbene, l'accertamento negativo del diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n.
6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986
n. 6991).
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ed improcedibile.
Il rigetto della domanda per le motivazioni sopra spiegate, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti, resta assorbita e non va scrutinata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara il presente ricorso inammissibile ed improcedibile;
2)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 03/12/2025.
IL Giudice on.
AN CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN CA, all'esito dell'udienza del
03/12/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3212/2022 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] cf: Parte_1
elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 07/09/2022, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Bontempo Ciancianella Sebastiano, per l'anno 2013 per 101 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità); - Che per tale anno è stata regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che con provvedimento di aprile 2022 gli veniva comunicata la cancellazione delle giornate 2013;
- Che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, l'istante proponeva ricorso amministrativo (che si allega), al quale l' non dava riscontro. CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , il quale preliminarmente eccepiva il giudicato formatosi tra le stesse parti con CP_1 la sentenza n.609/2021, emessa dalla Corte di Appello di Messina, nel procedimento RGN
185/2017.
Esponeva che: “la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli è avvenuta in esecuzione della sentenza n. 609 del 2021 della Corte d'appello di Messina che, in accoglimento del gravame dell'ente, ha annullato la sentenza n. 1643/2016 di codesto Tribunale e dichiarato legittima la cancellazione di cui è causa”, e, conseguentemente dichiarare nullo e/o inammissibile e/o improcedibile il presente ricorso, e, nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, previorevoca del provvedimento ammissivo della prova, all'esito dell'odierna udienza del 03/12/2025, veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso va dichiarato inammissibile ed i procedibile per quanto di seguito specificato.
Va rilevato che il presente giudizio ha per oggetto la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2013 e per n.102 giornate. CP_ Risulta dagli atti, con la sentenza n.609/2021, versata in atti dall' che la Corte di Appello di CP_ Messina, in accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Patti, che aveva riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per l'anno 2013, ha riformato detta sentenza di primo grado, e pertanto non riconosciuto il rapporto lavorativo del ricorrente per tale anno.
Orbene, l'accertamento negativo del diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n.
6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986
n. 6991).
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ed improcedibile.
Il rigetto della domanda per le motivazioni sopra spiegate, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti, resta assorbita e non va scrutinata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara il presente ricorso inammissibile ed improcedibile;
2)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 03/12/2025.
IL Giudice on.
AN CA