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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MORLINI GIANLUIGI, Presidente
FORMIGHIERI PAOLO, Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Tecnico Abilitato E Attrice - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Verri 25 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T015K00777.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T015K00777.2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T015K00777.2023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Richiesta parte ricorrente: annullare l'avviso di accertamento con rimborso delle spese anticipate. Richieste parte convenuta: respingere il ricorso con rimborso delle spese anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto è stto preceduto da pvc dell'Agenzia delle Entrate: descrive le contestazioni. Gli importi pagati sono deducibili nelle scritture contabili. Le presunzioni descritte nell'avviso di accertamento non sono pertinenti.
La parte ricorrente ha depositato memoria. La parte convenuta precisa che sono state recuperate spese alberghiere, spese per consumi di altro immobile, materiale di consumo, compenso per la fornitura di servizi non documentati: descrive la normativa quale i limiti di deducibilità, l'inerenza, l'effettività della spesa, la deducibilità delle spese personali, la documentazione contrattuale, la titolarità del bene.
Richiama la Giurisprudenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata dalla contribuente, che esercita l'attività di commercialista, è relativa alla deduzione di costi ritenuti indebiti e non inerenti. Ciò posto, l'impugnativa non è accoglibile, e va pertanto rigettata, così come in corso di causa già era stata rigettata l'istanza di sospensiva. In particolare, con riferimento alle spese alberghiere, deve replicarsi che non vi è prova del fatto che esse siano ricollegate a specifica attività professionale;
con riferimento alle utenze di un immobile, deve replicarsi che esso è diverso da quello adibito ad attività lavorativa, e che neppure le spese sono deducibili ad uso promiscuo ex articolo
54 comma 3 TUIR, poichè nello stesso Comune è presente anche altro immobile utilizzato per attività professionale;
con riferimento alle spese per materiale di consumo, deve replicarsi che esse sono in tutta evidenza riferibili a spese private e non professionali, essendo relative a beni quali cosmetici,integratori, orecchini, prodotti per capelli, prodotti alimentari, piccoli elettrodomestici;
con riferimento alle fatture emesse da società terza per prestazione di servizi ( società della quale la ricorrente è socia al 95% ed è
l'unica cliente ), deve replicarsi che dette fatture non indicano i servizi resi, e pertanto non vi è prova dell'inerenza, prova che in base ai principi generali spetta al contribuente. Deriva il rigetto del ricorso, con le spese di lite, liquidate come da dispositivo nella misura minima prevista dalla normativa, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte conventa le spese di lite, che luiquida in
€ 2.000 oltre accessori se dovuti
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MORLINI GIANLUIGI, Presidente
FORMIGHIERI PAOLO, Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Tecnico Abilitato E Attrice - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Verri 25 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T015K00777.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T015K00777.2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T015K00777.2023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Richiesta parte ricorrente: annullare l'avviso di accertamento con rimborso delle spese anticipate. Richieste parte convenuta: respingere il ricorso con rimborso delle spese anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto è stto preceduto da pvc dell'Agenzia delle Entrate: descrive le contestazioni. Gli importi pagati sono deducibili nelle scritture contabili. Le presunzioni descritte nell'avviso di accertamento non sono pertinenti.
La parte ricorrente ha depositato memoria. La parte convenuta precisa che sono state recuperate spese alberghiere, spese per consumi di altro immobile, materiale di consumo, compenso per la fornitura di servizi non documentati: descrive la normativa quale i limiti di deducibilità, l'inerenza, l'effettività della spesa, la deducibilità delle spese personali, la documentazione contrattuale, la titolarità del bene.
Richiama la Giurisprudenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata dalla contribuente, che esercita l'attività di commercialista, è relativa alla deduzione di costi ritenuti indebiti e non inerenti. Ciò posto, l'impugnativa non è accoglibile, e va pertanto rigettata, così come in corso di causa già era stata rigettata l'istanza di sospensiva. In particolare, con riferimento alle spese alberghiere, deve replicarsi che non vi è prova del fatto che esse siano ricollegate a specifica attività professionale;
con riferimento alle utenze di un immobile, deve replicarsi che esso è diverso da quello adibito ad attività lavorativa, e che neppure le spese sono deducibili ad uso promiscuo ex articolo
54 comma 3 TUIR, poichè nello stesso Comune è presente anche altro immobile utilizzato per attività professionale;
con riferimento alle spese per materiale di consumo, deve replicarsi che esse sono in tutta evidenza riferibili a spese private e non professionali, essendo relative a beni quali cosmetici,integratori, orecchini, prodotti per capelli, prodotti alimentari, piccoli elettrodomestici;
con riferimento alle fatture emesse da società terza per prestazione di servizi ( società della quale la ricorrente è socia al 95% ed è
l'unica cliente ), deve replicarsi che dette fatture non indicano i servizi resi, e pertanto non vi è prova dell'inerenza, prova che in base ai principi generali spetta al contribuente. Deriva il rigetto del ricorso, con le spese di lite, liquidate come da dispositivo nella misura minima prevista dalla normativa, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte conventa le spese di lite, che luiquida in
€ 2.000 oltre accessori se dovuti