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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1132/2022 R.G. promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura in atti, dall'avv. Silvana Magliocco, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Campione in Catania;
appellante contro
CF: in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Faggella Pellegrino Antonio
Christian, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Cerbino in
Catania; appellata
All'udienza collegiale del 12 luglio 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi richiamate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1193/2022, pubblicata in data 20.6.2022, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 7.3.2018, da avverso il decreto ingiuntivo n. 2171/2017 Parte_1
emesso da quello stesso Tribunale in data 15.11.2017, col quale era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di €.11.578,17 - oltre Controparte_1
successivi interessi convenzionali di mora e spese giudiziali - a titolo di rate residue non pagate (pari a €.6.829,92) ed interessi convenzionali di mora (€.3.529,64) riferiti al finanziamento dell'importo di €.10.314,00 erogato da Findomestic Banca s.p.a., con contratto del 16.3.2011, compensando le spese.
Ha esposto il primo giudice che la notifica del decreto ingiuntivo opposto è stata eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 11.12.2017, con spedizione della raccomandata informativa in data 12.12.2017, ricevuta il 29.1.2018; sicchè perfezionatasi la suddetta notifica, per il destinatario (alla stregua di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010), con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, ossia in data 22.12.2017, il termine per proporre l'opposizione è spirato il 31.1.2018; con conseguente tardività dell'opposizione proposta dal debitore.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con atto Parte_1
notificato il 4.8.2022, cui ha resistito l'appellata.
Compiuti i termini assegnati per il deposito di conclusionali e repliche, la causa
è quindi pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo, l'appellante censura la sentenza, assumendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Costituzione, dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 8 legge n.890/1982.
Deduce, segnatamente, che la sentenza della Corte Costituzionale n.3/2010 ha chiaramente delineato, per le notifiche ex art.140 c.p.c., un regime che si discosta da quello della L. n. 890/1982, art.8, comma 4. Ed infatti, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, l'art. 140 c.p.c., come risulta dalla citata pronuncia additiva della Corte Costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare (non l'effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale, ed a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e predisporre eventuali difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti (Cass. n. 6089/2020).
In forza di una interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111 Cost.) dell'art. 8 l. 890/82, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. n.6089/20,
n.10012/21, n. 32106/21). La verifica accertativa in ordine alla sfera di conoscibilità del plico di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale deve essere attuata in concreto, mediante esibizione della CAD, onde consentire di poter ritenere perfezionato il procedimento notificatorio per il ricorrente (Cass. n. 20915/2021).
Orbene, nel caso de quo, il termine di quaranta giorni per l'opposizione decorreva dal momento del perfezionamento del procedimento notificatorio all'odierno appellante, coincidente con quello in cui l'avviso di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era entrato nella sua sfera di conoscibilità, ossia dal 28/1/2018. L'odierno appellante infatti non ha mai ricevuto la “raccomandata informativa” dell'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale di Siracusa (CAD), così come la legge prescrive, fattispecie che si rinviene nell'attestazione rilevata dal sito delle
(All.10), laddove si legge che il plico è stato in lavorazione al Centro CP_2
Postale Operativo di Siracusa dal 13/12/2017 al 26/1/2018, quando è stato posto in consegna, sebbene poi comunicato in data 28/01/18 e ritirato in data 29/01/2018. Nessuna cartolina (CAD) è stata esibita dal notificante, e non lo potrà mai essere, perché non è stata mai compilata una cartolina e, pertanto, mai esistita.
Inoltre, anche l'unica cartolina versata in atti da parte opposta, reca il timbro postale del 28/1/2018, sebbene spedita in data 12/12/2017, a dimostrazione che il plico è entrato nella sfera di conoscibilità dell'odierno appellante solamente in data
28/01/2018, fattispecie e documentazione giammai esaminata dal primo giudice.
2.) Il gravame è infondato.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. “nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.
Dato il chiaro tenore letterale della pronuncia additiva del giudice delle leggi, la
Cassazione, già con la pronuncia n. 4748 del 25/2/2011 ha precisato che la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., “si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione” (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). In senso conforme si sono poi espresse le ulteriori pronunce n. 7324 del 11/5/2012, n. 19772 del 2/10/2015.
E sebbene la massima della pronuncia della S.C. n. 6089/2020 richiamata dall'appellante sembri dare esclusivo rilievo - ai fini del perfezionamento della notifica de qua - al ricevimento della raccomandata informativa, obliterando il riferimento alternativo, fatto dalla Corte costituzionale, al decorso dei 10 gg. dalla spedizione, nondimeno, in motivazione, la stessa pronunzia della Cassazione conclude affermando che “deve - pertanto - darsi continuità all'orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione”. Nel caso a mano risulta documentato, dalla relata in atti, che l'ufficiale giudiziario, recatosi, in data 11.12.2017, presso l'indirizzo del destinatario di via Gaetano Barresi
n.10, in Siracusa, avendolo trovato chiuso, mancando il destinatario medesimo e le persone abilitate a ricevere la notifica, ha provveduto ad affiggere l'avviso alla porta dell'abitazione ed a depositare il plico presso l'ufficio comunale, provvedendo, il successivo giorno 12.12.17, a spedire la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare. Risulta prodotto in atti anche l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di che trattasi, dal quale risulta chiaramente, secondo l'attestazione dell'agente postale, che - contrariamente a quanto assume l'appellante
- la raccomandata informativa è stata consegnata, presso l'indirizzo del destinatario suindicato, al familiare convivente (moglie), Santuccio Corradina, in data 29.1.2018; sicchè non occorreva alcuna ulteriore comunicazione di avvenuto deposito (CAD), presso l'ufficio postale, di detta raccomandata informativa (neppure prevista, per l'avviso ex art. 140 c.p.c., dovendo l'agente postale, in caso di mancata consegna, immettere un semplice avviso in cassetta, come per le raccomandate ordinarie).
Essendo, quindi, la notifica de qua conforme alla legge, deve in definitiva ribadirsi che essa - secondo la richiamata sentenza n. 3/2010 C. Cost. - si è perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 gg. dalla spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. (ossia il 22.12.17), senza che rilevi la circostanza che detta raccomandata informativa sia stata, di fatto, consegnata in data successiva.
Del resto, fermo restando che le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. offrono altre garanzie di conoscibilità dell'atto (deposito dello stesso al Comune dove può ritirarsi senza scadenza, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione), la previsione della presunzione (legale) di conoscenza, decorsi gg.10 dalla spedizione della raccomandata informativa, è stata giustificata, nel ragionamento della Corte
Costituzionale, nel bilanciamento tra le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter, e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio, nei termini già operati dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982. Pertanto, ed in definitiva, il gravame va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, secondo le previsioni del DM n. 147/2022, in relazione al valore del credito ingiunto e all'attività espletata (esclusa la fase “trattazione” in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. n. 10206 del
16/4/2021), parametri minimi, tenuto conto delle ragioni solo processuali della decisione.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.1.984,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1132/2022 R.G. promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura in atti, dall'avv. Silvana Magliocco, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Campione in Catania;
appellante contro
CF: in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Faggella Pellegrino Antonio
Christian, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Cerbino in
Catania; appellata
All'udienza collegiale del 12 luglio 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi richiamate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1193/2022, pubblicata in data 20.6.2022, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 7.3.2018, da avverso il decreto ingiuntivo n. 2171/2017 Parte_1
emesso da quello stesso Tribunale in data 15.11.2017, col quale era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di €.11.578,17 - oltre Controparte_1
successivi interessi convenzionali di mora e spese giudiziali - a titolo di rate residue non pagate (pari a €.6.829,92) ed interessi convenzionali di mora (€.3.529,64) riferiti al finanziamento dell'importo di €.10.314,00 erogato da Findomestic Banca s.p.a., con contratto del 16.3.2011, compensando le spese.
Ha esposto il primo giudice che la notifica del decreto ingiuntivo opposto è stata eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 11.12.2017, con spedizione della raccomandata informativa in data 12.12.2017, ricevuta il 29.1.2018; sicchè perfezionatasi la suddetta notifica, per il destinatario (alla stregua di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010), con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, ossia in data 22.12.2017, il termine per proporre l'opposizione è spirato il 31.1.2018; con conseguente tardività dell'opposizione proposta dal debitore.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con atto Parte_1
notificato il 4.8.2022, cui ha resistito l'appellata.
Compiuti i termini assegnati per il deposito di conclusionali e repliche, la causa
è quindi pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo, l'appellante censura la sentenza, assumendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Costituzione, dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 8 legge n.890/1982.
Deduce, segnatamente, che la sentenza della Corte Costituzionale n.3/2010 ha chiaramente delineato, per le notifiche ex art.140 c.p.c., un regime che si discosta da quello della L. n. 890/1982, art.8, comma 4. Ed infatti, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, l'art. 140 c.p.c., come risulta dalla citata pronuncia additiva della Corte Costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare (non l'effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale, ed a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e predisporre eventuali difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti (Cass. n. 6089/2020).
In forza di una interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111 Cost.) dell'art. 8 l. 890/82, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. n.6089/20,
n.10012/21, n. 32106/21). La verifica accertativa in ordine alla sfera di conoscibilità del plico di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale deve essere attuata in concreto, mediante esibizione della CAD, onde consentire di poter ritenere perfezionato il procedimento notificatorio per il ricorrente (Cass. n. 20915/2021).
Orbene, nel caso de quo, il termine di quaranta giorni per l'opposizione decorreva dal momento del perfezionamento del procedimento notificatorio all'odierno appellante, coincidente con quello in cui l'avviso di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era entrato nella sua sfera di conoscibilità, ossia dal 28/1/2018. L'odierno appellante infatti non ha mai ricevuto la “raccomandata informativa” dell'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale di Siracusa (CAD), così come la legge prescrive, fattispecie che si rinviene nell'attestazione rilevata dal sito delle
(All.10), laddove si legge che il plico è stato in lavorazione al Centro CP_2
Postale Operativo di Siracusa dal 13/12/2017 al 26/1/2018, quando è stato posto in consegna, sebbene poi comunicato in data 28/01/18 e ritirato in data 29/01/2018. Nessuna cartolina (CAD) è stata esibita dal notificante, e non lo potrà mai essere, perché non è stata mai compilata una cartolina e, pertanto, mai esistita.
Inoltre, anche l'unica cartolina versata in atti da parte opposta, reca il timbro postale del 28/1/2018, sebbene spedita in data 12/12/2017, a dimostrazione che il plico è entrato nella sfera di conoscibilità dell'odierno appellante solamente in data
28/01/2018, fattispecie e documentazione giammai esaminata dal primo giudice.
2.) Il gravame è infondato.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. “nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.
Dato il chiaro tenore letterale della pronuncia additiva del giudice delle leggi, la
Cassazione, già con la pronuncia n. 4748 del 25/2/2011 ha precisato che la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., “si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione” (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). In senso conforme si sono poi espresse le ulteriori pronunce n. 7324 del 11/5/2012, n. 19772 del 2/10/2015.
E sebbene la massima della pronuncia della S.C. n. 6089/2020 richiamata dall'appellante sembri dare esclusivo rilievo - ai fini del perfezionamento della notifica de qua - al ricevimento della raccomandata informativa, obliterando il riferimento alternativo, fatto dalla Corte costituzionale, al decorso dei 10 gg. dalla spedizione, nondimeno, in motivazione, la stessa pronunzia della Cassazione conclude affermando che “deve - pertanto - darsi continuità all'orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione”. Nel caso a mano risulta documentato, dalla relata in atti, che l'ufficiale giudiziario, recatosi, in data 11.12.2017, presso l'indirizzo del destinatario di via Gaetano Barresi
n.10, in Siracusa, avendolo trovato chiuso, mancando il destinatario medesimo e le persone abilitate a ricevere la notifica, ha provveduto ad affiggere l'avviso alla porta dell'abitazione ed a depositare il plico presso l'ufficio comunale, provvedendo, il successivo giorno 12.12.17, a spedire la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare. Risulta prodotto in atti anche l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di che trattasi, dal quale risulta chiaramente, secondo l'attestazione dell'agente postale, che - contrariamente a quanto assume l'appellante
- la raccomandata informativa è stata consegnata, presso l'indirizzo del destinatario suindicato, al familiare convivente (moglie), Santuccio Corradina, in data 29.1.2018; sicchè non occorreva alcuna ulteriore comunicazione di avvenuto deposito (CAD), presso l'ufficio postale, di detta raccomandata informativa (neppure prevista, per l'avviso ex art. 140 c.p.c., dovendo l'agente postale, in caso di mancata consegna, immettere un semplice avviso in cassetta, come per le raccomandate ordinarie).
Essendo, quindi, la notifica de qua conforme alla legge, deve in definitiva ribadirsi che essa - secondo la richiamata sentenza n. 3/2010 C. Cost. - si è perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 gg. dalla spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. (ossia il 22.12.17), senza che rilevi la circostanza che detta raccomandata informativa sia stata, di fatto, consegnata in data successiva.
Del resto, fermo restando che le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. offrono altre garanzie di conoscibilità dell'atto (deposito dello stesso al Comune dove può ritirarsi senza scadenza, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione), la previsione della presunzione (legale) di conoscenza, decorsi gg.10 dalla spedizione della raccomandata informativa, è stata giustificata, nel ragionamento della Corte
Costituzionale, nel bilanciamento tra le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter, e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio, nei termini già operati dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982. Pertanto, ed in definitiva, il gravame va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, secondo le previsioni del DM n. 147/2022, in relazione al valore del credito ingiunto e all'attività espletata (esclusa la fase “trattazione” in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. n. 10206 del
16/4/2021), parametri minimi, tenuto conto delle ragioni solo processuali della decisione.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.1.984,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo