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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/08/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 415/2023 R.G. avente per oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) res.ti in Viale XXV Aprile IV Trav. rappresentati e C.F._2 difesi nel presente giudizio, in virtù di procura in calce al presente atto, dagli
Avv.ti Jlenia Giuseppina Baldari del Foro di Locri (C.F. C.F._3
(pec. e dall'Avv. Teresa Leone (C.F. Email_1
), (pec: C.F._4 Email_2 presso il cui studio in Via Drosi n. 70, Satriano (CZ) sono elettivamente domiciliati;
i quali inoltre dichiarano insieme ai loro difensori di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Email_2
OPPONENTI
Contro
, con sede in Roma, via altiero Spinelli Controparte_1
30, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Roberto Franco, con studio in Vibo Valentia, piazza del Lavoro n. 3, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di p.e.c.: Email_3
OPPOSTA-ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.1.2023, e Parte_1 [...] proponevano opposizione al precetto notificato dall'istituto bancario Pt_2 opposto, chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario ex art. 1418 c.c. e la declaratoria pertanto di insussistenza del diritto della società convenuta ad agire esecutivamente per le somme esposte nell'atto di precetto per contrarietà a norme imperative dettate a tutela del cliente, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del precetto notificato, ovvero l'inesistenza del diritto dell' precettante ad agire in executivis. CP_2
A sostegno dell'opposizione - premesso che il precetto era stato intimato per il pagamento della somma complessiva di € 49.629,40 per sorte capitale, rate scadute, interessi moratori spese “a causa dell'inadempimento dei patti e delle obbligazioni contemplate nel contratto di mutuo fondiario a rogito notar di TO (CZ) del 06.10.2006, Rep. N 62758, racc. n. Persona_1
17750, stipulato tra i Sig.ri e e l' Parte_1 Parte_2 [...]
, con iscrizione ipotecaria per la somma di € Controparte_3
300.000,00 sull'immobile, oggetto di contestuale compravendita, sito in Davoli
CZ, nonché, e concessione di fidejussione in via solidale e indivisibile da parte della Sig.ra fino alla concorrenza di Euro 300.000,00 – Parte_3 deducevano la dolosa o colposa sovrastima dell'immobile e la violazione del limite di finanziabilità, l'inesistenza dei titoli abitativi, inerenti l'immobile oggetto di garanzia (ipoteca di 1° grado) posta a sostegno del contratto di mutuo, con conseguente nullità del contratto di compravendita, peraltro già accertata con sentenza n. 1280/2020 pronunciata da Tribunale di Catanzaro), e conseguente rientro dell'immobile nella disponibilità del venditore.
Concludevano, chiedendo:
Pag. 2 di 8 In via preliminare : sospendere la efficacia esecutiva del titolo esecutivo stragiudiziale azionato con l'atto di precetto opposto
In via principale
A. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario ex art. 1418
c.c. e pertanto la insussistenza del diritto della società convenuta ad agire esecutivamente per le somme esposte nell'atto di precetto per contrarietà a norme imperative dettate a tutela del cliente essendo provata la mancanza della proporzione richiesta dalla delibera CICR del 2.4.1995 in combinato disposto l'art. 38 co. 2 T.U.B. tra valore dell'immobile e credito erogato al momento della stipula del contratto di mutuo a rogito notar di TO Persona_1
(CZ) del 06.10.2006, Rep. N 62758, racc. n. 17750 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del precetto notificato, ovvero l'inesistenza del diritto dell'Istituto precettante ad agire in executivis;
B. Accertare e dichiarare quale somma sia realmente ed eventualmente dovuta dagli odierni opponente a titolo di restituzione del capitale erogato depurata degli interessi pagati e dei costi sostenuti, anche a mezzo CTU tecnico contabile.
All'esito condannare alla restituzione a favore dei mutuatari della CP_4 quota eccedente il capitale mutuato con gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
C. Condannare altresì alla tutela risarcitoria per colpevole concorso CP_4 della banca mutuante nel dissesto dei clienti finanziati avendo concesso un finanziamento ultra-soglia che è stata causa determinante di conseguenze dannose per gli odierni opponenti;
somma che sarà ritenuta di giustizia e che prudenzialmente si quantifica in 10.000,00
D. Ordinare alla di procedere alla immediata cancellazione della ipoteca CP_4 iscritta sull' immobile identificato al N.C.E.U. al Foglio 5 particella 858, sub 3,
Cat. A7 Cl. U Vani 5, Superficie catastale mq 96,00, rendita Euro:413, 17 con autorizzazione all'annotamento al Conservatore dei R.R.I.I. di Catanzaro
In ogni caso
Pag. 3 di 8 E. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati che li ha anticipati, nonché con condanna alla rifusione delle spese
"tecniche, anche di parte, sostenute e da sostenersi in corso di causa.
Si costituiva la , come legalmente rappresentata, Controparte_1 contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Deduceva che l'istituto non aveva tenuto alcun comportamento doloso o colposo nella valutazione dell'immobile, e che non vi era alcun collegamento tra la compravendita e il mutuo tale da fare dipendere dalla nullità del contratto di compravendita la nullità del contratto di mutuo.
Rilevava ancora che – anche ove fosse accolta la domanda di controparte – la somma erogata doveva essere restituita quantomeno a titolo di ingiustificato arricchimento.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità o rigetto nel merito della domanda, la conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario, in subordine, nella condanna degli opponenti alla restituzione di quanto conferito dalla banca, anche a titolo di restituzione dell'indebito o ingiustificato arricchimento, nella compensazione tra quanto dovuto e quanto versato.
Rigettata la richiesta di sospensione, e la richiesta di prova, le parti precisavano le conclusioni, e la causa era trattenuta in decisione il 21.9.2024, con termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale proposta da e è fondata Parte_1 Parte_2 per le ragioni che seguono.
In sintesi, gli opponenti hanno rilevato la nullità del contratto di mutuo, sulla base di diverse motivazioni, principalmente per la violazione dei limiti del finanziamento e per la già acclarata nullità del contratto di compravendita, deducendo il collegamento negoziale tra i due contratti.
In applicazione del principio della ragione più liquida (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole
Pag. 4 di 8 soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. – Cass. SSUU 9936/2014;
363/2019), può essere affrontata la questione relativa alla dedotta nullità del contratto di compravendita, e del collegamento negoziale con il contratto di mutuo.
Va in premessa rammentato che gli opponenti hanno evidenziato che il contratto che si assume collegato è stato dichiarato nullo con sentenza n. 1280/2020, RG
100215/2011, Tribunale di Catanzaro, in considerazione del fatto che la concessione edilizia n. 08 del 26.03.2001 non era titolo concessorio per l'edificazione dell'immobile che è poi è rientrato nella disponibilità reale del venditore a seguito della trascrizione del provvedimento giudiziale di nullità dell'atto di compravendita (sentenza allegata agli atti).
Ciò premesso, è evidente che, se accertata l'esistenza di un collegamento tra il contratto di mutuo concluso con la banca ed essi ricorrenti ed il contratto di compravendita dichiarato nullo, verrebbe travolto anche il contratto di mutuo.
È peraltro pacifico che una siffatta nullità sarebbe comunque rilevabile d'ufficio.
Deve osservarsi che risulta depositato agli atti il contratto di compravendita in forza del quale gli odierni ricorrenti hanno acquistato dalla l'immobile di cui al contratto per cui è causa, per la somma di 130.000,00 euro.
Risulta depositato, altresì, il contratto di mutuo concluso dai coniugi con la banca in forza del quale il detto istituto ha mutuato in favore degli attori la somma di euro 150.000,00.
A fronte della deduzione relativa all'esistenza di collegamento negoziale tra i detti contratti si osserva che, sebbene nel contratto di mutuo non sia specificato espressamente lo stesso, poiché il riferimento dal bene oggetto della compravendita comprare soltanto sotto l'indiretto profilo dell'accensione
Pag. 5 di 8 dell'ipoteca, sussistono elementi sufficienti per individuare e ravvisare la sussistenza del collegamento negoziale tra i due atti.
Intanto, in via generale, il mutuo fondiario ha come scopo l'acquisto di un immobile;
ma ciò che appare del tutto significativo e rilevante è la sostanziale corrispondenza delle somme erogate (euro 150.000,00, compravendita, euro
130.000,00 somma erogata a titolo di mutuo), la contestualità delle date di conclusione dei contratti (entrambi il 6.10.2006), l'accensione di ipoteca sul bene oggetto di compravendita (immobile in agro del comune di Davoli loc Botterio, via XXV Aprlie n. 4 vani 5, mq 96), ipoteca per la quale si dava termine per la dimostrazione della proprietà.
Consegue che la nullità del contratto di compravendita si riverbera sulla validità del contratto di mutuo, che a sua volta va dichiarato nullo, con conseguente accoglimento dell'opposizione.
Vanno quindi esaminate le domande conseguenziali degli opponenti e le domande riconvenzionali della parte opposta.
Quanto agli opponenti, gli stessi hanno chiesto di accertare e dichiarare quale somma sia realmente ed eventualmente dovuta dagli odierni opponente a titolo di restituzione del capitale erogato depurata degli interessi pagati e dei costi sostenuti, con restituzione della quota eccedente il capitale mutuato con gli Contr interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
e la condanna della al risarcimento del danno.
Hanno chiesto inoltre di ordinare alla di procedere alla immediata CP_4 cancellazione della ipoteca iscritta sull' immobile.
L'opposta ha chiesto, in caso di accertamento della nullità, la riqualificazione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario, o ordinario;
in ogni caso la restituzione della somma mutuata con interessi.
È preliminare verificare la fondatezza della richiesta di riqualificazione del contratto.
La domanda non può essere accolta.
È pacifico che “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti
- incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia
Pag. 6 di 8 stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario (cfr. Cass. 33719 2022).
Sono invece da accogliere le reciproche domande di restituzione.
E ciò perché gli opponenti hanno versato somme che vanno ora riqualificate come indebite e tuttavia hanno ricevuto la somma oggetto del contratto di mutuo che è a sua volta indebita. Al riguardo, ha precisato la Suprema Corte che “In tema di contratti bancari, la nullità di un contratto di finanziamento comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito; ne deriva che, da un lato, deve essere restituito alla banca, anche mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale e, dall'altro, la banca deve restituire alla controparte le somme ricevute in eccesso in forza del contratto nullo e, quindi, non il capitale mutuato (che comunque le deve essere restituito), ma gli interessi ricevuti al tasso pattuito nel contratto viziato” (cfr. Cass.
27390/2023).
Tali somme andranno quantificate tramite apposita CTU, a meno che le parti, come si auspica, dato il metodo di calcolo come sopra precisate, non raggiungano ina intesa sul punto.
Va infine respinta la domanda di cancellazione di ipoteca che grava sull'immobile, non più in proprietà degli opponenti.
La causa va pertanto rimessa sul ruolo, per la quantificazione delle somme, con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in persona del Giudice dott. ssa
Francesca Garofalo, non definitivamente pronunciando, così dispone:
Pag. 7 di 8 - dichiara la nullità del contratto di mutuo intercorso tra le parti, e per l'effetto accoglie l'opposizione;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
- spese al definitivo.
Catanzaro, 13.8.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 8 di 8
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 415/2023 R.G. avente per oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) res.ti in Viale XXV Aprile IV Trav. rappresentati e C.F._2 difesi nel presente giudizio, in virtù di procura in calce al presente atto, dagli
Avv.ti Jlenia Giuseppina Baldari del Foro di Locri (C.F. C.F._3
(pec. e dall'Avv. Teresa Leone (C.F. Email_1
), (pec: C.F._4 Email_2 presso il cui studio in Via Drosi n. 70, Satriano (CZ) sono elettivamente domiciliati;
i quali inoltre dichiarano insieme ai loro difensori di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Email_2
OPPONENTI
Contro
, con sede in Roma, via altiero Spinelli Controparte_1
30, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Roberto Franco, con studio in Vibo Valentia, piazza del Lavoro n. 3, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di p.e.c.: Email_3
OPPOSTA-ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.1.2023, e Parte_1 [...] proponevano opposizione al precetto notificato dall'istituto bancario Pt_2 opposto, chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario ex art. 1418 c.c. e la declaratoria pertanto di insussistenza del diritto della società convenuta ad agire esecutivamente per le somme esposte nell'atto di precetto per contrarietà a norme imperative dettate a tutela del cliente, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del precetto notificato, ovvero l'inesistenza del diritto dell' precettante ad agire in executivis. CP_2
A sostegno dell'opposizione - premesso che il precetto era stato intimato per il pagamento della somma complessiva di € 49.629,40 per sorte capitale, rate scadute, interessi moratori spese “a causa dell'inadempimento dei patti e delle obbligazioni contemplate nel contratto di mutuo fondiario a rogito notar di TO (CZ) del 06.10.2006, Rep. N 62758, racc. n. Persona_1
17750, stipulato tra i Sig.ri e e l' Parte_1 Parte_2 [...]
, con iscrizione ipotecaria per la somma di € Controparte_3
300.000,00 sull'immobile, oggetto di contestuale compravendita, sito in Davoli
CZ, nonché, e concessione di fidejussione in via solidale e indivisibile da parte della Sig.ra fino alla concorrenza di Euro 300.000,00 – Parte_3 deducevano la dolosa o colposa sovrastima dell'immobile e la violazione del limite di finanziabilità, l'inesistenza dei titoli abitativi, inerenti l'immobile oggetto di garanzia (ipoteca di 1° grado) posta a sostegno del contratto di mutuo, con conseguente nullità del contratto di compravendita, peraltro già accertata con sentenza n. 1280/2020 pronunciata da Tribunale di Catanzaro), e conseguente rientro dell'immobile nella disponibilità del venditore.
Concludevano, chiedendo:
Pag. 2 di 8 In via preliminare : sospendere la efficacia esecutiva del titolo esecutivo stragiudiziale azionato con l'atto di precetto opposto
In via principale
A. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario ex art. 1418
c.c. e pertanto la insussistenza del diritto della società convenuta ad agire esecutivamente per le somme esposte nell'atto di precetto per contrarietà a norme imperative dettate a tutela del cliente essendo provata la mancanza della proporzione richiesta dalla delibera CICR del 2.4.1995 in combinato disposto l'art. 38 co. 2 T.U.B. tra valore dell'immobile e credito erogato al momento della stipula del contratto di mutuo a rogito notar di TO Persona_1
(CZ) del 06.10.2006, Rep. N 62758, racc. n. 17750 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del precetto notificato, ovvero l'inesistenza del diritto dell'Istituto precettante ad agire in executivis;
B. Accertare e dichiarare quale somma sia realmente ed eventualmente dovuta dagli odierni opponente a titolo di restituzione del capitale erogato depurata degli interessi pagati e dei costi sostenuti, anche a mezzo CTU tecnico contabile.
All'esito condannare alla restituzione a favore dei mutuatari della CP_4 quota eccedente il capitale mutuato con gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
C. Condannare altresì alla tutela risarcitoria per colpevole concorso CP_4 della banca mutuante nel dissesto dei clienti finanziati avendo concesso un finanziamento ultra-soglia che è stata causa determinante di conseguenze dannose per gli odierni opponenti;
somma che sarà ritenuta di giustizia e che prudenzialmente si quantifica in 10.000,00
D. Ordinare alla di procedere alla immediata cancellazione della ipoteca CP_4 iscritta sull' immobile identificato al N.C.E.U. al Foglio 5 particella 858, sub 3,
Cat. A7 Cl. U Vani 5, Superficie catastale mq 96,00, rendita Euro:413, 17 con autorizzazione all'annotamento al Conservatore dei R.R.I.I. di Catanzaro
In ogni caso
Pag. 3 di 8 E. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati che li ha anticipati, nonché con condanna alla rifusione delle spese
"tecniche, anche di parte, sostenute e da sostenersi in corso di causa.
Si costituiva la , come legalmente rappresentata, Controparte_1 contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Deduceva che l'istituto non aveva tenuto alcun comportamento doloso o colposo nella valutazione dell'immobile, e che non vi era alcun collegamento tra la compravendita e il mutuo tale da fare dipendere dalla nullità del contratto di compravendita la nullità del contratto di mutuo.
Rilevava ancora che – anche ove fosse accolta la domanda di controparte – la somma erogata doveva essere restituita quantomeno a titolo di ingiustificato arricchimento.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità o rigetto nel merito della domanda, la conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario, in subordine, nella condanna degli opponenti alla restituzione di quanto conferito dalla banca, anche a titolo di restituzione dell'indebito o ingiustificato arricchimento, nella compensazione tra quanto dovuto e quanto versato.
Rigettata la richiesta di sospensione, e la richiesta di prova, le parti precisavano le conclusioni, e la causa era trattenuta in decisione il 21.9.2024, con termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale proposta da e è fondata Parte_1 Parte_2 per le ragioni che seguono.
In sintesi, gli opponenti hanno rilevato la nullità del contratto di mutuo, sulla base di diverse motivazioni, principalmente per la violazione dei limiti del finanziamento e per la già acclarata nullità del contratto di compravendita, deducendo il collegamento negoziale tra i due contratti.
In applicazione del principio della ragione più liquida (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole
Pag. 4 di 8 soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. – Cass. SSUU 9936/2014;
363/2019), può essere affrontata la questione relativa alla dedotta nullità del contratto di compravendita, e del collegamento negoziale con il contratto di mutuo.
Va in premessa rammentato che gli opponenti hanno evidenziato che il contratto che si assume collegato è stato dichiarato nullo con sentenza n. 1280/2020, RG
100215/2011, Tribunale di Catanzaro, in considerazione del fatto che la concessione edilizia n. 08 del 26.03.2001 non era titolo concessorio per l'edificazione dell'immobile che è poi è rientrato nella disponibilità reale del venditore a seguito della trascrizione del provvedimento giudiziale di nullità dell'atto di compravendita (sentenza allegata agli atti).
Ciò premesso, è evidente che, se accertata l'esistenza di un collegamento tra il contratto di mutuo concluso con la banca ed essi ricorrenti ed il contratto di compravendita dichiarato nullo, verrebbe travolto anche il contratto di mutuo.
È peraltro pacifico che una siffatta nullità sarebbe comunque rilevabile d'ufficio.
Deve osservarsi che risulta depositato agli atti il contratto di compravendita in forza del quale gli odierni ricorrenti hanno acquistato dalla l'immobile di cui al contratto per cui è causa, per la somma di 130.000,00 euro.
Risulta depositato, altresì, il contratto di mutuo concluso dai coniugi con la banca in forza del quale il detto istituto ha mutuato in favore degli attori la somma di euro 150.000,00.
A fronte della deduzione relativa all'esistenza di collegamento negoziale tra i detti contratti si osserva che, sebbene nel contratto di mutuo non sia specificato espressamente lo stesso, poiché il riferimento dal bene oggetto della compravendita comprare soltanto sotto l'indiretto profilo dell'accensione
Pag. 5 di 8 dell'ipoteca, sussistono elementi sufficienti per individuare e ravvisare la sussistenza del collegamento negoziale tra i due atti.
Intanto, in via generale, il mutuo fondiario ha come scopo l'acquisto di un immobile;
ma ciò che appare del tutto significativo e rilevante è la sostanziale corrispondenza delle somme erogate (euro 150.000,00, compravendita, euro
130.000,00 somma erogata a titolo di mutuo), la contestualità delle date di conclusione dei contratti (entrambi il 6.10.2006), l'accensione di ipoteca sul bene oggetto di compravendita (immobile in agro del comune di Davoli loc Botterio, via XXV Aprlie n. 4 vani 5, mq 96), ipoteca per la quale si dava termine per la dimostrazione della proprietà.
Consegue che la nullità del contratto di compravendita si riverbera sulla validità del contratto di mutuo, che a sua volta va dichiarato nullo, con conseguente accoglimento dell'opposizione.
Vanno quindi esaminate le domande conseguenziali degli opponenti e le domande riconvenzionali della parte opposta.
Quanto agli opponenti, gli stessi hanno chiesto di accertare e dichiarare quale somma sia realmente ed eventualmente dovuta dagli odierni opponente a titolo di restituzione del capitale erogato depurata degli interessi pagati e dei costi sostenuti, con restituzione della quota eccedente il capitale mutuato con gli Contr interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
e la condanna della al risarcimento del danno.
Hanno chiesto inoltre di ordinare alla di procedere alla immediata CP_4 cancellazione della ipoteca iscritta sull' immobile.
L'opposta ha chiesto, in caso di accertamento della nullità, la riqualificazione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario, o ordinario;
in ogni caso la restituzione della somma mutuata con interessi.
È preliminare verificare la fondatezza della richiesta di riqualificazione del contratto.
La domanda non può essere accolta.
È pacifico che “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti
- incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia
Pag. 6 di 8 stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario (cfr. Cass. 33719 2022).
Sono invece da accogliere le reciproche domande di restituzione.
E ciò perché gli opponenti hanno versato somme che vanno ora riqualificate come indebite e tuttavia hanno ricevuto la somma oggetto del contratto di mutuo che è a sua volta indebita. Al riguardo, ha precisato la Suprema Corte che “In tema di contratti bancari, la nullità di un contratto di finanziamento comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito; ne deriva che, da un lato, deve essere restituito alla banca, anche mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale e, dall'altro, la banca deve restituire alla controparte le somme ricevute in eccesso in forza del contratto nullo e, quindi, non il capitale mutuato (che comunque le deve essere restituito), ma gli interessi ricevuti al tasso pattuito nel contratto viziato” (cfr. Cass.
27390/2023).
Tali somme andranno quantificate tramite apposita CTU, a meno che le parti, come si auspica, dato il metodo di calcolo come sopra precisate, non raggiungano ina intesa sul punto.
Va infine respinta la domanda di cancellazione di ipoteca che grava sull'immobile, non più in proprietà degli opponenti.
La causa va pertanto rimessa sul ruolo, per la quantificazione delle somme, con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in persona del Giudice dott. ssa
Francesca Garofalo, non definitivamente pronunciando, così dispone:
Pag. 7 di 8 - dichiara la nullità del contratto di mutuo intercorso tra le parti, e per l'effetto accoglie l'opposizione;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
- spese al definitivo.
Catanzaro, 13.8.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 8 di 8