Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 2913 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Ludovica Cerbino
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/02/1972, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Montagna
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
E così precisano le proprie congiunte
CONCLUSIONI
1
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai sigg.ri e in data 15.05.2010 a Vicenza, trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro dell'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune al n. 39, parte I, anno 2010, ordinandone le relative annotazioni di legge da parte del competente Ufficio di Stato Civile;
2. I figli minori della coppia , e restano affidati in forma condivisa CP_1 Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza per i figli relative all'istruzione ed al sistema educativo, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni, nonché alla loro salute e crescita emotivo-psicologica, ed eserciteranno la rispettiva responsabilità genitoriale anche disgiuntamente per l'ordinaria gestione nei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro.
3. Il padre terrà con sé i figli due pomeriggi alla settimana con pernotto, preferibilmente il martedì e il giovedì, dal termine dell'orario lavorativo sino al giorno successivo, quando li accompagnerà a scuola, o, in periodo non scolastico, fino alle ore 8,00. Il padre terrà con sé
i figli un week-end ogni quindici giorni dal pomeriggio del venerdì sera al termine dell'orario lavorativo, sino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola o, in periodo non scolastico, fino alle ore 8. Le parti concordano che il regime di visite sopra dettagliato verrà attuato entro tre mesi, quale termine massimo improrogabile, dal momento in cui sarà
stato perfezionato con atto notarile, il trasferimento del 50% della quota dell'immobile casa coniugale da parte del sig. alla OR , come in appresso Controparte_1 Parte_1
si specificherà. Fino a quel momento le parti concordano che le visite del padre ai figli proseguiranno nel regime attuale, che è quello specificato nel verbale di separazione omologato prodotto sub. doc.3, vale a dire che il padre nei giorni di visita concordati potrà
tenere i figli presso la casa familiare. Durante tali visite la madre, e i nonni materni in caso di necessità, potranno essere presenti nella casa familiare, avendo cura di lasciare la dovuta privacy e libertà a padre e figli, e a non interrompere o in qualsivoglia modo porre interferenze nei rapporti tra i medesimi. Ciascun genitore terrà con sé i minori per la metà
2 delle vacanze natalizie ricomprendenti ad anni alterni la giornata di Natale e quella di
Capodanno, e per la metà delle vacanze pasquali ricomprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Quanto al periodo estivo, i genitori concorderanno entro il
31 del mese di maggio di ogni anno i periodi di vacanza che i minori trascorreranno con ciascun genitore, che non dovranno essere inferiori a tre settimane, di cui due anche consecutive. Le ulteriori festività/ponti annuali verranno gestiti dai genitori in base al criterio dell'alternanza. È sempre fatta salva la possibilità dei genitori di concordare ulteriori o diversi momenti per le visite tra padre e figli, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, nonché con i desideri degli stessi, così da garantire loro un effettivo rapporto con entrambe le figure genitoriali. Le parti si impegnano fin d'ora a collaborare tra di loro al fine di adattare in maniera elastica e condivisa le modalità di visita sopra esposte ai desideri e alle esigenze dei figli, nonché agli impegni lavorativi di entrambi;
manifestano inoltre la piena disponibilità a supplirsi l'un l'altro in caso di necessità o di impedimento,
nell'obbiettivo di garantire la migliore assistenza ai figli.
4.La casa coniugale sita in Vicenza, Viale Dante n.49 i.8, in comproprietà tra i coniugi, resta assegnata alla OR , con ogni arredo e corredo in essa presente, in Parte_1
ragione della collocazione dei figli minori presso quest'ultima.
5.Il GN contribuirà al mantenimento dei figli , Controparte_1 CP_1 Per_1
e corrispondendo alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese a Per_2 Parte_1
mezzo bonifico bancario, l'importo mensile complessivo di € 800,00 (ottocento/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali a far data dall'anno successivo e dal mese corrispondente alla data dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al
Presidente. Le spese straordinarie dei figli, secondo le indicazioni del protocollo in essere presso il Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Con riferimento alle spese straordinarie soggette all'obbligo di accordo, il genitore che intende sostenerle dovrà darne comunicazione all'altro per iscritto con allegazione della documentazione contabile, e il genitore che riceve la richiesta dovrà motivare il proprio
3 eventuale dissenso per iscritto entro 15 gg. dalla comunicazione. La mancata risposta scritta nel termine di 15 gg. sarà equiparata ad approvazione.
6.Le parti concordano che l'assegno unico familiare, oggi percepito dalla OR
[...]
al 100%, sarà suddiviso al 50% tra le parti dal mese successivo a quello in cui il Parte_1
GN cesserà di esercitare i diritti di visita dei bambini presso la Controparte_1
casa familiare, come previsto al punto 3).
7.A definitiva regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale fra i coniugi, il GN
si obbliga a procedere alla cessione alla OR Controparte_1 Parte_1
che accetta, la propria quota di 1/2 della proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale,
sito in Vicenza, Viale Dante 49, acquistato dai coniugi i regime di separazione dei beni con atto Notaio in data 30.03.2016 Rep.n.
2.027 e n.
1.345 Racc., registrato a Persona_3
Vicenza 1 il 06.04.2016 al n. 2058 Serie 1T e trascritto a Vicenza il 07.04.2016 al n.6301R.G.
e n. 4553 R.P., e che di seguito si descrive: Comune di Vicenza, Catasto Fabbricati, foglio 34
mapp.250 sub.6, Viale Dante n.49, p.S1-2-3, cat.A2, cl.4, consistenza vani 12, superficie catastale totale mq.322, rendita euro 1518,38, mapp.250 sub.11, Viale Dante 15, p.S1,
categoria C6, cl.4, consistenza mq 18, superficie catastale totale mq 25, rendita euro 63,21.
A confini dell'intero edificio: Viale Dante e mapp.360,532,529,361. Salvis. E' pure compreso il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell'area di pertinenza, senza fabbricati, distinta nel
Catasto Terreni al foglio 34 con il mapp.529, Ente Urbano di are 0.40. Sono inoltre compresi nel trasferimento i proporzionali diritti sulle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt.117
e ss. del codice civile. Il prezzo corrisposto per l'acquisto del suddetto immobile è stato di euro 370.000,00, di cui euro 190.000,00, con provvista ottenuta in forza di mutuo ipotecario contratto da (parte mutuataria e parte datrice di ipoteca) con Controparte_1
Unicredit spa, atto 30.03.2016, Notaio n.
2.028 Rep. E n.
1.346 Racc., Persona_3
registrato a Vicenza 1 il 07.04.2016, Serie 1T, e iscritto a Vicenza il 08.04.2016, al n.6382
R.G. e al n.1030 R.P. In relazione a tale atto la OR è parte datrice di Parte_1
ipoteca .
4 8.Fino alla data della formalizzazione del trasferimento della quota dell'immobile di cui al punto 7), il GN continuerà a corrispondere integralmente e Controparte_1
puntualmente la rata del mutuo in essere. La OR , a condizione che il Parte_1
marito non abbia maturato ratei scaduti e non pagati, all'atto del trasferimento dinnanzi al
Notaio, si obbliga ad estinguere anticipatamente il contratto di mutuo de quo, rimborsando alla quanto a quella data risulterà essere il saldo dovuto in linea capitale ed interessi. CP_2
L'atto notarile verrà formalizzato entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza che avrà statuito lo scioglimento del matrimonio.
9.Il trasferimento delle quote di proprietà immobiliari e l'assegnazione in proprietà esclusiva dei beni immobili sopra descritti (salvo errori ed omissioni in relazione ai dati di provenienza), verranno effettuati senza uno specifico e singolo corrispettivo in denaro. Il
tutto, comunque, avverrà senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio. Ciò nello spirito di riassetto dei rapporti familiari in occasione del divorzio secondo una sistemazione “solutorio- compensativa” più ampia e complessiva (Cass. 14/3/2006, n. 5473; analogamente, Cass.
23/3/2004, n. 5741, in “Arch. Civ.” 2004, pag. 1026).
10.Le parti convengono che il trasferimento di tutti i beni di cui sopra è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale.
11.Ai fini fiscali le parti chiedono espressamente che gli atti di trasferimento dei beni oggetto del presente atto siano assoggettati al regime di totale esenzione dell'imposta di bollo, registro e ogni altra tassa, così come previsto dall'art. 19 della Legge 06/03/1987 n. 74
e successive modifiche e integrazioni come integrato dalle sentenze della Corte
Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999, e ciò in conformità delle pronunce della Cassazione
Civile n. 13340/2017 e n. 20111/2016; trattandosi di trasferimento immobiliare connesso al divorzio congiunto.
12.I coniugi, sempre a definitiva regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale tra loro,
concordano che la OR , in occasione della formalizzazione dell'atto Parte_1
5 di trasferimento di cui al punto 7), provvederà a corrispondere al GN Controparte_1
l'importo residuo, a quella data dovuto, per l'estinzione anticipata del finanziamento
[...]
n. 59947562 da questi stipulato con Agos in data 25.10.2018 per l'acquisto della cucina
(mobilio ed elettrodomestici) della casa coniugale, che ne costituisce l'arredo, e che resterà
in esclusiva proprietà della stessa . Il GN si Parte_1 Controparte_1
obbliga a richiedere a Agos, in prossimità della data suddetta, il conteggio di estinzione del finanziamento in corso. Laddove vi fossero rate scadute e non pagate, i relativi importi saranno decurtati da quanto la OR si impegna a corrispondere al sig. Parte_1
a tale titolo. Controparte_1
13.Darsi atto che il sig. ha regolamentato con separato accordo la Controparte_1
propria posizione debitoria derivante dal prestito infruttifero ricevuto in data 7 aprile 2019
dai GNi e Parte_2 Parte_3
14.Con il puntuale adempimento di quanto innanzi statuito, le parti danno atto di aver definito compiutamente ogni questione economica e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo o ragione in relazione al rapporto matrimoniale.
15.Nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile dichiarandosi le parti economicamente indipendenti ed autosufficienti.
16.Le parti si autorizzano, concedendosi reciproco assenso, al rilascio ed al rinnovo del passaporto, o di altro documento valido per l'espatrio per sé nonché per i figli minori.
17.Le spese e le competenze del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei difensori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Vicenza in data 15.05.2010.
6 All'esito dell'udienza del 14.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 29/11/2022 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza,
Viale Dante n. 49, i.8, in favore di quale genitore convivente con i figli Parte_1
minori;
7 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, o di altro documento valido per l'espatrio per sé nonché per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Vicenza il 15.05.2010 alle condizioni in epigrafe Controparte_1
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 39, parte I, anno 2010;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
8