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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/09/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA MODENA N. 46 41014
CASTELVETRO DI MODENA, presso lo studio dell'avv. SIMONINI
STEFANIA, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONINI STEFANIA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA GENNARI 9 4402 CENTO, presso lo studio dell'avv.
LODI MATTEO, rappresentato e difeso dall'avv. LODI MATTEO
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 in punto a: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 16.09.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.11.2024 chiedeva pronunciarsi Parte_1
lo scioglimento del matrimonio ed esponeva: che in data 05/10/2008 ella aveva contratto matrimonio in Vignola (MO) con che CP_1
dall'unione dei coniugi erano nati i figli in data 10/02/2009 e Persona_1
la figlia in data 02/05/2011, minorenni, studenti, non Persona_2
economicamente; che l'unione coniugale era andata deteriorandosi al punto da non permettere la prosecuzione della convivenza familiare e da determinare i coniugi a separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di
Modena in data 17.02.2021; che le condizioni di separazione prevedevano l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, che avrebbe continuato ad abitarvi con i figli e l' affido condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori dei figli;
la corresponsione da parte del della somma CP_1
complessiva di Euro 950,00 mensili in favore della di cui: -Euro Pt_1
700,00 per il contributo al mantenimento dei figli, rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT;
Euro 250,00 in misura fissa per le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori;
che i coniugi avevano ulteriormente pattuito che, qualora vi fosse stata la necessità di sostenere una spesa di carattere straordinario, nell'interesse dei minori, il cui importo fosse
2 eccedente ad Euro 500,00 detta spesa sarebbe stata ripartita nella misura del
50% tra i genitori, secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Modena
in data 25.09.2019; che gli assegni familiari (ora assegno unico) sarebbero rimasti alla madre nella misura del 100%.
Deduceva altresì che, a seguito della separazione il aveva tenuto CP_1
atteggiamenti oppositivi e in generale aveva mostrato una inidoneità
genitoriale, rilevata anche nelle relazioni dei Servizi Sociali depositate nel corso dei procedimenti instaurati dalle parti dopo la separazione.
Chiedeva, in ragione di ciò, affidarsi i figli minori in via esclusiva o super esclusiva (o esclusivo rafforzato) a sé con conferma della loro collocazione presso la madre e dell'assegnazione della casa familiare;
confermarsi in buona sostanza le condizioni economiche di cui agli accordi di separazione e, in subordine, che, a seguito dell'auspicata disposizione di affido esclusivo rafforzato a favore della madre, le spese straordinarie fossero ripartite al
50% tra le parti senza necessità di preventivo accordo.
Si costituiva aderendo alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio ma a diverse condizioni e negando la ricostruzione dei fatti di parte ricorrente e lamentando gravi comportamenti ostruzionistici della madre la quale, a suo dire, si rifiutava di avere contatti con lui per questioni inerenti i figli se non urgenti.
Chiedeva che i figli minori fossero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con conferma della collocazione presso la madre e
3 regolamentazione delle visite paterne secondo un calendario meglio indicato in comparsa di costituzione e risposta;
sotto il profilo economico,
domandava che il proprio contributo al mantenimento dei minori fosse ridotto ad €. 500 mensili (€. 250 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisita documentazione sulla situazione reddituale delle parti e sentiti i figli minori ai sensi degli artt. 473 bis 4 e 5 c.p.c., la causa era trattenuta per la decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 22 u.c.
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a VIGNOLA (MO) in data 05/10/2008 con il rito civile deve essere senz'altro pronunziato,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1°
dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente omologata la separazione consensuale fra i coniugi (con decreto 17.02.2021) ed essendo trascorsi più
di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale di Modena in sede di separazione personale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato dalla separazione protrattasi per diversi anni, ed anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto all'affidamento dei figli minori (10/02/2009) e Persona_1
(02/05/2011), dall'ultima relazione depositata dai Servizi Persona_2
4 sociali di Unione Terre dei Castelli il 17/5/2024 (doc. n.14 parte ricorrente) emerge che “il padre ha manifestato i propri limiti personali con particolare riferimento alla capacità genitoriali che afferiscono rispettivamente e in particolare alla funzione riflessiva (interpretazione dei comportamenti propri e del bambino in termini di stati mentali) predittiva
(capacità di sostenere i bisogni dei figli nella fase evolutiva) ed affettiva
(capacità di entrare in sintonia con la sfera emotiva dei figli”; che “la tendenza del padre è di attribuire all'esterno la responsabilità di quanto accade, faticando a mettersi in discussione su un piano personale”; che l'attuale gestione condivisa della responsabilità genitoriale, nell'assumere decisioni per i figli, non sempre è stata sufficientemente tutelante per i minori (cfr. pag.
6 -paragrafo CONCLUSIONI della relazione dei Servizi
Sociali del 17/5/2024).
L'atteggiamento oppositivo del padre è emerso chiaramente anche nel corso di altro procedimento innanzi a questo Tribunale, instaurato su ricorso della sig.ra a seguito del rifiuto del di sottoporre i minori a Pt_1 CP_1
trattamenti odontoiatrici nonché di sottoscrivere l'autorizzazione all'uscita autonoma da scuola per la figlia (cfr. procedimento n. 6491/2023 Per_2
R.G.).
Dall'ascolto dei minori del 16.09.2025 è emerso chiaramente che né
, di anni 16, né che ha ormai compiuto 14 anni, hanno Per_1 Per_2
alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con il padre, né in forma libera,
5 né in forma protetta, nonostante i tentativi di mediazione svolti dagli operatori dei Servizi nel corso degli ultimi anni sui ragazzi.
Entrambi hanno concordemente riferito comportamenti del padre e della compagna che impediscono loro la frequentazione, al punto da non avere rapporti con il padre già da circa tre anni (cfr. verbale di udienza del
16.09.2025).
La madre, d'altro canto, nulla ha opposto in ordine ad eventuali incontri futuri tra padre e figli e non sono emerse criticità particolari in ordine allo svolgimento da parte sua del ruolo genitoriale, fatta eccezione per l'accesa conflittualità col padre.
A fronte di tali elementi si ritiene scelta maggiormente confacente quella di disporre l'affido dei minori in via esclusiva alla madre, presso la quale sono collocati, disponendo altresì che le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Invero, non appare praticabile un regime di affido condiviso di minori ormai grandi che non hanno alcun rapporto con uno dei genitori.
I figli resteranno collocati presso l'abitazione materna e va dunque confermata l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, non essendovi peraltro alcun contrasto sul punto.
6 Non sussistono più i presupposti per attivare il Servizio sociale per la facilitazione degli incontri, a fronte degli sforzi sino ad oggi fatti e della determinazione dei figli, di 14 e 16 anni, di non frequentare il genitore.
Essi, qualora lo desiderino in futuro, potranno incontrare il padre liberamente, accordandosi direttamente con lui.
Per ciò che afferisce al contributo di mantenimento da porre a carico del padre per i figli conviventi con la madre fino al raggiungimento della autosufficienza economica, in assenza di circostanze sopravvenute, devono recepirsi gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 14.05.2025 e dunque va disposto l'obbligo del di corrispondere alla la somma CP_1 Pt_1
mensile di €. 750 per i figli (€. 375 per ciascun figlio) da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo.
L'assegno unico universale per i figli potrà essere riscosso integralmente dalla sig.ra , in quanto genitore affidatario in via esclusiva. Pt_1
Le spese seguono la prevalente soccombenza del ricorrente, e si liquidano in dispositivo a suo carico nella misura di un terzo, con compensazione per la restante parte in ragione dell'accordo sulla maggior parte delle questioni trattate.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa N.
5378/2024 R.G. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile contratto il
05/10/2008 in VIGNOLA (MO) fra , Parte_1
nata a [...] il [...] e CP_1
nato a [...] il [...], e trascritto nel Registro dello
Stato Civile di detto Comune dell'anno 2008, al numero 33 parte
II, Serie C ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. Affida i figli minori in data 10/02/2009 e Persona_1 Per_2
in data 02/05/2011 in via esclusiva alla madre, disponendo
[...]
che le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. Con decorrenza dalla presente sentenza, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli minorenni la somma mensile di €. 750 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
8 4. Dispone che percepisca in via esclusiva l'assegno Parte_1
unico universale per i figli con lei conviventi;
5. Condanna a rifondere a nella CP_1 Parte_1
misura di 1/3 le spese di lite che liquida in €. 2500,00 a titolo di compenso (già operata la decurtazione) oltre a spese generali, IVA
e CPA come per legge, con compensazione per la restante parte.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio in data 17/09/2025.
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
Il Giudice est.
Dott. ssa Eleonora Ramacciotti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA MODENA N. 46 41014
CASTELVETRO DI MODENA, presso lo studio dell'avv. SIMONINI
STEFANIA, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONINI STEFANIA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA GENNARI 9 4402 CENTO, presso lo studio dell'avv.
LODI MATTEO, rappresentato e difeso dall'avv. LODI MATTEO
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 in punto a: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 16.09.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.11.2024 chiedeva pronunciarsi Parte_1
lo scioglimento del matrimonio ed esponeva: che in data 05/10/2008 ella aveva contratto matrimonio in Vignola (MO) con che CP_1
dall'unione dei coniugi erano nati i figli in data 10/02/2009 e Persona_1
la figlia in data 02/05/2011, minorenni, studenti, non Persona_2
economicamente; che l'unione coniugale era andata deteriorandosi al punto da non permettere la prosecuzione della convivenza familiare e da determinare i coniugi a separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di
Modena in data 17.02.2021; che le condizioni di separazione prevedevano l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, che avrebbe continuato ad abitarvi con i figli e l' affido condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori dei figli;
la corresponsione da parte del della somma CP_1
complessiva di Euro 950,00 mensili in favore della di cui: -Euro Pt_1
700,00 per il contributo al mantenimento dei figli, rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT;
Euro 250,00 in misura fissa per le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori;
che i coniugi avevano ulteriormente pattuito che, qualora vi fosse stata la necessità di sostenere una spesa di carattere straordinario, nell'interesse dei minori, il cui importo fosse
2 eccedente ad Euro 500,00 detta spesa sarebbe stata ripartita nella misura del
50% tra i genitori, secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Modena
in data 25.09.2019; che gli assegni familiari (ora assegno unico) sarebbero rimasti alla madre nella misura del 100%.
Deduceva altresì che, a seguito della separazione il aveva tenuto CP_1
atteggiamenti oppositivi e in generale aveva mostrato una inidoneità
genitoriale, rilevata anche nelle relazioni dei Servizi Sociali depositate nel corso dei procedimenti instaurati dalle parti dopo la separazione.
Chiedeva, in ragione di ciò, affidarsi i figli minori in via esclusiva o super esclusiva (o esclusivo rafforzato) a sé con conferma della loro collocazione presso la madre e dell'assegnazione della casa familiare;
confermarsi in buona sostanza le condizioni economiche di cui agli accordi di separazione e, in subordine, che, a seguito dell'auspicata disposizione di affido esclusivo rafforzato a favore della madre, le spese straordinarie fossero ripartite al
50% tra le parti senza necessità di preventivo accordo.
Si costituiva aderendo alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio ma a diverse condizioni e negando la ricostruzione dei fatti di parte ricorrente e lamentando gravi comportamenti ostruzionistici della madre la quale, a suo dire, si rifiutava di avere contatti con lui per questioni inerenti i figli se non urgenti.
Chiedeva che i figli minori fossero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con conferma della collocazione presso la madre e
3 regolamentazione delle visite paterne secondo un calendario meglio indicato in comparsa di costituzione e risposta;
sotto il profilo economico,
domandava che il proprio contributo al mantenimento dei minori fosse ridotto ad €. 500 mensili (€. 250 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisita documentazione sulla situazione reddituale delle parti e sentiti i figli minori ai sensi degli artt. 473 bis 4 e 5 c.p.c., la causa era trattenuta per la decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 22 u.c.
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a VIGNOLA (MO) in data 05/10/2008 con il rito civile deve essere senz'altro pronunziato,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1°
dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente omologata la separazione consensuale fra i coniugi (con decreto 17.02.2021) ed essendo trascorsi più
di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale di Modena in sede di separazione personale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato dalla separazione protrattasi per diversi anni, ed anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto all'affidamento dei figli minori (10/02/2009) e Persona_1
(02/05/2011), dall'ultima relazione depositata dai Servizi Persona_2
4 sociali di Unione Terre dei Castelli il 17/5/2024 (doc. n.14 parte ricorrente) emerge che “il padre ha manifestato i propri limiti personali con particolare riferimento alla capacità genitoriali che afferiscono rispettivamente e in particolare alla funzione riflessiva (interpretazione dei comportamenti propri e del bambino in termini di stati mentali) predittiva
(capacità di sostenere i bisogni dei figli nella fase evolutiva) ed affettiva
(capacità di entrare in sintonia con la sfera emotiva dei figli”; che “la tendenza del padre è di attribuire all'esterno la responsabilità di quanto accade, faticando a mettersi in discussione su un piano personale”; che l'attuale gestione condivisa della responsabilità genitoriale, nell'assumere decisioni per i figli, non sempre è stata sufficientemente tutelante per i minori (cfr. pag.
6 -paragrafo CONCLUSIONI della relazione dei Servizi
Sociali del 17/5/2024).
L'atteggiamento oppositivo del padre è emerso chiaramente anche nel corso di altro procedimento innanzi a questo Tribunale, instaurato su ricorso della sig.ra a seguito del rifiuto del di sottoporre i minori a Pt_1 CP_1
trattamenti odontoiatrici nonché di sottoscrivere l'autorizzazione all'uscita autonoma da scuola per la figlia (cfr. procedimento n. 6491/2023 Per_2
R.G.).
Dall'ascolto dei minori del 16.09.2025 è emerso chiaramente che né
, di anni 16, né che ha ormai compiuto 14 anni, hanno Per_1 Per_2
alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con il padre, né in forma libera,
5 né in forma protetta, nonostante i tentativi di mediazione svolti dagli operatori dei Servizi nel corso degli ultimi anni sui ragazzi.
Entrambi hanno concordemente riferito comportamenti del padre e della compagna che impediscono loro la frequentazione, al punto da non avere rapporti con il padre già da circa tre anni (cfr. verbale di udienza del
16.09.2025).
La madre, d'altro canto, nulla ha opposto in ordine ad eventuali incontri futuri tra padre e figli e non sono emerse criticità particolari in ordine allo svolgimento da parte sua del ruolo genitoriale, fatta eccezione per l'accesa conflittualità col padre.
A fronte di tali elementi si ritiene scelta maggiormente confacente quella di disporre l'affido dei minori in via esclusiva alla madre, presso la quale sono collocati, disponendo altresì che le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Invero, non appare praticabile un regime di affido condiviso di minori ormai grandi che non hanno alcun rapporto con uno dei genitori.
I figli resteranno collocati presso l'abitazione materna e va dunque confermata l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, non essendovi peraltro alcun contrasto sul punto.
6 Non sussistono più i presupposti per attivare il Servizio sociale per la facilitazione degli incontri, a fronte degli sforzi sino ad oggi fatti e della determinazione dei figli, di 14 e 16 anni, di non frequentare il genitore.
Essi, qualora lo desiderino in futuro, potranno incontrare il padre liberamente, accordandosi direttamente con lui.
Per ciò che afferisce al contributo di mantenimento da porre a carico del padre per i figli conviventi con la madre fino al raggiungimento della autosufficienza economica, in assenza di circostanze sopravvenute, devono recepirsi gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 14.05.2025 e dunque va disposto l'obbligo del di corrispondere alla la somma CP_1 Pt_1
mensile di €. 750 per i figli (€. 375 per ciascun figlio) da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo.
L'assegno unico universale per i figli potrà essere riscosso integralmente dalla sig.ra , in quanto genitore affidatario in via esclusiva. Pt_1
Le spese seguono la prevalente soccombenza del ricorrente, e si liquidano in dispositivo a suo carico nella misura di un terzo, con compensazione per la restante parte in ragione dell'accordo sulla maggior parte delle questioni trattate.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa N.
5378/2024 R.G. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile contratto il
05/10/2008 in VIGNOLA (MO) fra , Parte_1
nata a [...] il [...] e CP_1
nato a [...] il [...], e trascritto nel Registro dello
Stato Civile di detto Comune dell'anno 2008, al numero 33 parte
II, Serie C ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. Affida i figli minori in data 10/02/2009 e Persona_1 Per_2
in data 02/05/2011 in via esclusiva alla madre, disponendo
[...]
che le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. Con decorrenza dalla presente sentenza, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli minorenni la somma mensile di €. 750 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
8 4. Dispone che percepisca in via esclusiva l'assegno Parte_1
unico universale per i figli con lei conviventi;
5. Condanna a rifondere a nella CP_1 Parte_1
misura di 1/3 le spese di lite che liquida in €. 2500,00 a titolo di compenso (già operata la decurtazione) oltre a spese generali, IVA
e CPA come per legge, con compensazione per la restante parte.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio in data 17/09/2025.
Il Presidente
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Il Giudice est.
Dott. ssa Eleonora Ramacciotti
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