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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 10480/2023 promosso con ricorso da
, Parte_1
nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...], 501Jundiaí, SP, CEP:
13206540
, Persona_1
nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...], 53, Jardim Santa Catarina
Campo Limpo Paulista-SP CEP 13231-051
, Parte_2
nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...]185
Jundiaí - São Paulo CEP: 13208-570
Persona_2
nato in [...] il [...] ed ivi residente in in Rua Jundiainopolis, 501Jundiaí, SP, CEP:
13206540
Parte_3
nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...],34 - Residencial Cravos -
Fazenda Grande Jundiaí - São Paulo Cep: 13212-427;
Parte_4
nata in [...] il [...] ed ivi residente in in Rua Jundiainopolis, 501Jundiaí, SP, CEP:
13206540
1 , Persona_3
nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...]de Souza 610 Quadra 9
Lote 9, São Paulo, CEP: 13254-631
, Persona_4 Parte_5
nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...]347, bairro Santa Maria Santo
André- São Paulo CEP: 09070090
, Persona_5
nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...]do Rego, 355 Santo André, São
Paulo 09060-310
, Persona_6
nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...]e Quatro de Maio, 451 - Ap 46
Santo André- SP, CEP: P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta del Foro di Roma contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 3 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 21 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di Persona_7
cittadino italiano, nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile, dove rimase tutta la vita fino al decesso. I ricorrenti, ad integrazione della domanda, esponevano che , in Brasile, si univa in matrimonio con , Persona_7 Persona_8
2 cittadina brasiliana e che da tale unione nascevano, in Brasile, i figli e , i Per_9 Per_10
quali a loro volta generavano dei figli, dando luogo alla linea di discendenza esplicitata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento n. 31.
Deducevano, infine, i ricorrenti che non ha mai acquisito la cittadinanza Persona_7
brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione in atti e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essere riusciti ad ottenere alcun appuntamento presso il competente Consolato Generale d'Italia di San Paolo, a causa della situazione di paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede liste di attesa superiori ai dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va CP_1
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e
3 cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il
Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n.
151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto quale doc. 1
l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di del Comune di Sernaglia Persona_7
della AG (TV) e che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella esplicitata nel ricorso e rappresentata graficamente nel doc. 31, circostanza che consente di affermare che i ricorrenti sono discendenti diretti di _7
. Risulta, inoltre, dai documento n. 3, che il predetto avo è deceduto senza
[...]
acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana,
4 avendola, quindi, trasmessa, iure sanguinis, ai suoi propri figli, che a loro volta l'hanno trasmessa ai loro discendenti.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_1
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, parte ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i in Brasile – e in particolare quello di San Paolo - versino Parte_6
da anni in uno stato di paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come peraltro documentato dai ricorrenti. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Controparte_1
dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto Controparte_1
conto che l'enorme quantità di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
5 - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo
, cittadino italiano. Persona_7
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza della persona sopra indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia, il 12 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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