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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10599/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10599/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO Parte_1
BIANCHI presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
-ricorrenti- contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 2.
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: dichiarare l'interdizione del signor (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
5 dicembre 2005, residente in [...] e, per l'effetto, nominare quale suo tutore la signora e quale suo protutore il sig. ; Parte_1 Parte_1 in via subordinata nel denegato caso in cui l'infermità di mente del signor non sia considerata così CP_1 grave da far luogo all'interdizione, dichiarare l'inabilitazione per infermità di mente del signor
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Pianezza (TO), via Cesare Pavese n. 2 e, per l'effetto, nominando quale suo curatore la signora Pt_1 pagina 1 di 3 , ovvero, in via ulteriormente subordinata, assumere ogni diverso provvedimento che sarà Pt_1 ritenuto opportuno dal Tribunale;
in via istruttoria, per il caso di ritenuta necessità,
- nel denegato caso in cui la documentazione medica prodotta e l'esame dell'interdicendo non dovessero essere sufficientemente esaustivi, disporre consulenza tecnica medico legale dell'interdicendo (C.F. ), volta ad accertare la sussistenza CP_1 C.F._1 dei requisiti di legge per la dichiarazione d'interdizione del medesimo
Per il PM: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/05/2025 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale l'interdizione per infermità di mente del proprio figlio e contestualmente la nomina di tutore e di protutore;
in subordine chiedevano l'inabilitazione.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta, che non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Venivano altresì depositate in atti le dichiarazioni di non opposizione dei parenti e affini.
In data 25/07/2025 il G.O.P. per delega del G.R. procedeva all'esame della parte convenuta che non si opponeva alla domanda ed all'esito veniva nominato tutore provvisorio della stessa la ricorrente,
. Parte_1
Veniva poi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter cpc.
All'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da: “disabilità CP_1 intellettiva grave e da disturbo dello spettro autistico di livello 3 con aggressività” ed è invalido civile come attestato dalla documentazione medica prodotta.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice, appariva in stato confusionale ed era disorientata nel tempo e nello spazio. I ricorrenti hanno dichiarato, infatti, che non è in grado di comprendere le domande né di rispondere. CP_1
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
pagina 2 di 3 A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa ed il rapporto di parentela tra i ricorrenti e l'interdicendo, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...], il CP_1
05/12/2005, residente in [...].
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 27.10.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10599/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO Parte_1
BIANCHI presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
-ricorrenti- contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 2.
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: dichiarare l'interdizione del signor (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
5 dicembre 2005, residente in [...] e, per l'effetto, nominare quale suo tutore la signora e quale suo protutore il sig. ; Parte_1 Parte_1 in via subordinata nel denegato caso in cui l'infermità di mente del signor non sia considerata così CP_1 grave da far luogo all'interdizione, dichiarare l'inabilitazione per infermità di mente del signor
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Pianezza (TO), via Cesare Pavese n. 2 e, per l'effetto, nominando quale suo curatore la signora Pt_1 pagina 1 di 3 , ovvero, in via ulteriormente subordinata, assumere ogni diverso provvedimento che sarà Pt_1 ritenuto opportuno dal Tribunale;
in via istruttoria, per il caso di ritenuta necessità,
- nel denegato caso in cui la documentazione medica prodotta e l'esame dell'interdicendo non dovessero essere sufficientemente esaustivi, disporre consulenza tecnica medico legale dell'interdicendo (C.F. ), volta ad accertare la sussistenza CP_1 C.F._1 dei requisiti di legge per la dichiarazione d'interdizione del medesimo
Per il PM: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/05/2025 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale l'interdizione per infermità di mente del proprio figlio e contestualmente la nomina di tutore e di protutore;
in subordine chiedevano l'inabilitazione.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta, che non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Venivano altresì depositate in atti le dichiarazioni di non opposizione dei parenti e affini.
In data 25/07/2025 il G.O.P. per delega del G.R. procedeva all'esame della parte convenuta che non si opponeva alla domanda ed all'esito veniva nominato tutore provvisorio della stessa la ricorrente,
. Parte_1
Veniva poi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter cpc.
All'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da: “disabilità CP_1 intellettiva grave e da disturbo dello spettro autistico di livello 3 con aggressività” ed è invalido civile come attestato dalla documentazione medica prodotta.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice, appariva in stato confusionale ed era disorientata nel tempo e nello spazio. I ricorrenti hanno dichiarato, infatti, che non è in grado di comprendere le domande né di rispondere. CP_1
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
pagina 2 di 3 A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa ed il rapporto di parentela tra i ricorrenti e l'interdicendo, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...], il CP_1
05/12/2005, residente in [...].
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 27.10.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
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