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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/07/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3762/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3762/2018 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Massimo Sidoti e Giuseppina M. Ilaria Marazzotta ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio in Palermo, alla P.zza Castelnuovo, n. 12, giusta procura conferita su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente -
contro
(P.I. , in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Del Principe ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Pineto (TE), alla Via G. D'Annunzio, n. 207, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, previa ammissione di tutti i mezzi istruttori che occorrendo in prosieguo si articoleranno, in via gradatamente subordinata, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: 1) Ritenuta fondata l'opposizione e le domande con la stessa avanzate ed, in particolare alla luce del formale disconoscimento delle firme apposte sulle cambiali, revocare l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra dedotti;
IN SUBORDINE E NEL MERITO 2) Ritenuta fondata l'opposizione e le domande con la stessa avanzata, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla deve il Sig. nei Parte_1 confronti della società opposta;
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e richiesta anche istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di giustizia. Salvo ogni altro diritto”.
Opposta, “che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
Voglia: in via preliminare, e nell'ipotesi di conferma del disconoscimento, disporre procedimento di verificazione della firma apposta sulla cambiali, come meglio indicate nel decreto ingiuntivo opposto, riservandosi parte opposta di meglio indicare i mezzi di prova nel prefiggendo termine di cui all'art. 183 VI comma cpc;
in via preliminare, e nell'ipotesi di procedimento di verificazione, concedere ai sensi dell'art. 648 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né sorretta dal fumus nè di pronta e facile soluzione;
nel merito, dichiarare la nullità dell'opposizione proposta perché indeterminata e del tutto generica per tutte le motivazioni in narrativa;
sempre nel merito, previo rigetto di tutte le domande e istanze formulate dall'opponente, rigettare comunque l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni in narrativa illustrate, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Con condanna anche ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria sussistendone i presupposti di legge nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale formulando opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n. 991/2018 (R.G. 1219/2018) emesso dal Tribunale di Teramo in data 16.8.2018 e dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato in data 25.09.2018 unitamente al pedissequo atto di precetto del 20.09.2018, con il quale gli era stato ingiunto, in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile della cancellata di Alcamo, il pagamento della Controparte_2 somma di euro € 10.886,82, oltre interessi di mora, di cui € 9.501,54 per sorte ingiunta ed € 540,00, oltre accessori come per legge, per compensi liquidati nel procedimento monitorio a titolo di pagamento di fatture in atti indicate e n. 10 effetti cambiari rimasti insoluti.
A sostegno della formulata domanda, l'opponente eccepiva e deduceva, in sintesi: - in via preliminare di non aver apposto nessuna firma sulle cambiali oggetto di giudizio, pertanto presentando formale istanza di disconoscimento di tutte le firme apposte negli effetti cambiari;
- nel merito, la mancanza di valida documentazione scritta a sostegno del paventato credito, risultata incerta la quantificazione di servizi erogati e l'inesattezza della fattura.
Costituendosi in giudizio l'opposta, eccepiva e deduceva la pretestuosità dell'avanzata eccezione preliminare e la provata fondatezza del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni documentalmente provate e in atti richiamate. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa per mezzo di prove precostituite e consulenza grafologica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e perveniva quindi al sottoscritto Giudice il quale fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, disponendone la sostituzione ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte. All'esito dello scioglimento della riserva assunta alla relativa udienza, la causa, con parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, era trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini,
----------
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata, per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa - e, quindi, l'esistenza del credito - incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del 2003).
In punto di onere della prova del credito, inoltre, giova richiamare il principio generale secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore - opposto ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre il debitore - opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (Cass. civ. n. 13533 del 2001). A tal fine, in particolare, le prove scritte idonee ex art. 634
c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono, da sole e di per sé, a dimostrare l'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ., Sez. VI, 11/03/2011, n. 5915; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. civ., Sez. II,
11/05/2007, n. 10860; Cass. civ., Sez. II, 08/06/2004, n. 10830).
Applicando le suesposte coordinate giuridiche al caso di specie, deve osservarsi che dall'esame documentale l'opposta ha dato prova del proprio credito e del titolo in forza del quale è sorta la pretesa nei confronti del soggetto ingiunto.
A tal proposito, dall'analisi documentale è emerso di fatto che la pretesa creditoria azionata dalla Pt_2 risulta supportata non solo dalle fatture ma anche dai documenti di trasporto muniti di sottoscrizioni del destinatario (queste ultime non oggetto di disconoscimento). Per quanto riguarda le fatture, le stesse erano senz'altro idonee per l'emissione del decreto opposto;
infatti, tenuto conto che la prova scritta richiesta dall'art. 633 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia assoluta (quale la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione (tra le altre,
Cass. Civ. 18/04/2000 n. 4974), ne consegue che la fattura può ben considerarsi idonea prova scritta intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione;
analogo discorso vale per i titoli cambiari dati in pagamento, che sono anch'essi documenti validi e sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
invero, ove il credito si fondi su una cambiale, è sufficiente la produzione di detta cambiale, per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l'emissione del decreto.
Vanno inoltre osservate, e ricorrendo al principio di preponderanza civilistica nell'uniformazione ad esse, in ordine alle disconosciute sottoscrizioni apposte alle cambiali, sotto il profilo fattuale, le conclusioni della CTU grafologica che così ha statuito: “le grafie indagate già siglate come Qn, con il giudizio di “probabile identità17” (punto nr. 03 scala ENFHEX) risultano come vergate dalla mano scrivente del Sig. ovvero con il giudizio di “probabile identità” (punto nr.03 scala Parte_1
ENFHEX) sono riconducibili alla mano scrivente di quest'ultimo”.
Né si rinvengono i presupposti per la riconvocazione del CTU, dott. , il quale con Persona_1 elaborato chiaro ed esaustivo, supportato da una approfondita analisi tecnica, con motivazioni che si ritiene di poter condividere, ha dato ampiamente conto del percorso che lo ha portato alle conclusioni rese, dei sistemi di comparazione e dei criteri utilizzati, rispondendo già in modo compiuto alle osservazioni critiche della opponente, sicchè il relativo elaborato può ben essere utilizzato a supporto della presente decisione.
Quindi, in definitiva, alla luce del riparto dell'onere della prova e analizzando le risultanze istruttorie nel loro complesso, parte opposta ha dato prova del proprio credito mentre l'opposizione è risultata fondata su eccezioni generiche (in paventata “inesattezza delle fatture”, dagli atti di opposizione non è dato comprendere la portata di tale eccezione), meramente dilatorie e rivelatesi in contrasto con le risultanze istruttorie, sia in ordine al disconoscimento delle firme che in ordine alla sollevata eccezione di “incerta quantificazione dei servizi erogati”, tenuto conto che varie sono risultate essere le forniture di merci, per una parte pagate -v. estratto conto allegato al fascicolo del procedimento monitorio-, e per il resto rimaste non pagate, essendo risultati insoluti sia gli assegni bancari dati in pagamento sia le cambiali, che sono state date in sostituzioni di essi assegni;
peraltro la merce, regolarmente ricevuta non è mai stata contestata né sono state fatte osservazioni sui prezzi dall'odierno opponente, all'epoca legale rappresentante della debitrice, risultando non conferenti con l'oggetto della causa i riportati orientamenti giurisprudenziali a cascata;
pertanto la domanda va integralmente rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Giova, infine, dar conto della correttezza dell'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi a codesto ufficio, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Infine in ordine alla richiesta della convenuta di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, si ritiene che ne siano sussistenti i presupposti, alla luce del comportamento complessivamente assunto dalla opponente, la quale ha agito in giudizio pur consapevole di essere priva di qualsiasi prova delle proprie asserzioni, introducendo nel processo questioni in fatto e in diritto generiche ed inconferenti rispetto al rapporto contrattuale e con finalità che appaiono dilatorie delle giuste ragioni di credito della controparte, contestando e disconoscendo le firme apposte, quando, per converso, è emerso che è stato lo stesso opponente ad averle apposte;
sussistono quindi i presupposti per procedere ai sensi di predetto articolo, stimandosi equa la condanna in misura pari all'1/3 dell'importo da liquidarsi a titolo di spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella. Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU come liquidate in corso di causa con separato provvedimento, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3762/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 991/2018, emesso dal Tribunale di Teramo, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore di Parte_1
liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. CP_1 ove dovute come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di CTU come liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
4) Condanna altresì a corrispondere ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a parte opposta la Parte_1 somma di euro 1.690,00.
Così deciso in Teramo, il 11.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3762/2018 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Massimo Sidoti e Giuseppina M. Ilaria Marazzotta ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio in Palermo, alla P.zza Castelnuovo, n. 12, giusta procura conferita su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente -
contro
(P.I. , in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Del Principe ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Pineto (TE), alla Via G. D'Annunzio, n. 207, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, previa ammissione di tutti i mezzi istruttori che occorrendo in prosieguo si articoleranno, in via gradatamente subordinata, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: 1) Ritenuta fondata l'opposizione e le domande con la stessa avanzate ed, in particolare alla luce del formale disconoscimento delle firme apposte sulle cambiali, revocare l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra dedotti;
IN SUBORDINE E NEL MERITO 2) Ritenuta fondata l'opposizione e le domande con la stessa avanzata, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla deve il Sig. nei Parte_1 confronti della società opposta;
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e richiesta anche istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di giustizia. Salvo ogni altro diritto”.
Opposta, “che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
Voglia: in via preliminare, e nell'ipotesi di conferma del disconoscimento, disporre procedimento di verificazione della firma apposta sulla cambiali, come meglio indicate nel decreto ingiuntivo opposto, riservandosi parte opposta di meglio indicare i mezzi di prova nel prefiggendo termine di cui all'art. 183 VI comma cpc;
in via preliminare, e nell'ipotesi di procedimento di verificazione, concedere ai sensi dell'art. 648 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né sorretta dal fumus nè di pronta e facile soluzione;
nel merito, dichiarare la nullità dell'opposizione proposta perché indeterminata e del tutto generica per tutte le motivazioni in narrativa;
sempre nel merito, previo rigetto di tutte le domande e istanze formulate dall'opponente, rigettare comunque l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni in narrativa illustrate, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Con condanna anche ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria sussistendone i presupposti di legge nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale formulando opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n. 991/2018 (R.G. 1219/2018) emesso dal Tribunale di Teramo in data 16.8.2018 e dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato in data 25.09.2018 unitamente al pedissequo atto di precetto del 20.09.2018, con il quale gli era stato ingiunto, in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile della cancellata di Alcamo, il pagamento della Controparte_2 somma di euro € 10.886,82, oltre interessi di mora, di cui € 9.501,54 per sorte ingiunta ed € 540,00, oltre accessori come per legge, per compensi liquidati nel procedimento monitorio a titolo di pagamento di fatture in atti indicate e n. 10 effetti cambiari rimasti insoluti.
A sostegno della formulata domanda, l'opponente eccepiva e deduceva, in sintesi: - in via preliminare di non aver apposto nessuna firma sulle cambiali oggetto di giudizio, pertanto presentando formale istanza di disconoscimento di tutte le firme apposte negli effetti cambiari;
- nel merito, la mancanza di valida documentazione scritta a sostegno del paventato credito, risultata incerta la quantificazione di servizi erogati e l'inesattezza della fattura.
Costituendosi in giudizio l'opposta, eccepiva e deduceva la pretestuosità dell'avanzata eccezione preliminare e la provata fondatezza del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni documentalmente provate e in atti richiamate. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa per mezzo di prove precostituite e consulenza grafologica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e perveniva quindi al sottoscritto Giudice il quale fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, disponendone la sostituzione ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte. All'esito dello scioglimento della riserva assunta alla relativa udienza, la causa, con parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, era trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini,
----------
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata, per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa - e, quindi, l'esistenza del credito - incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del 2003).
In punto di onere della prova del credito, inoltre, giova richiamare il principio generale secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore - opposto ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre il debitore - opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (Cass. civ. n. 13533 del 2001). A tal fine, in particolare, le prove scritte idonee ex art. 634
c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono, da sole e di per sé, a dimostrare l'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ., Sez. VI, 11/03/2011, n. 5915; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. civ., Sez. II,
11/05/2007, n. 10860; Cass. civ., Sez. II, 08/06/2004, n. 10830).
Applicando le suesposte coordinate giuridiche al caso di specie, deve osservarsi che dall'esame documentale l'opposta ha dato prova del proprio credito e del titolo in forza del quale è sorta la pretesa nei confronti del soggetto ingiunto.
A tal proposito, dall'analisi documentale è emerso di fatto che la pretesa creditoria azionata dalla Pt_2 risulta supportata non solo dalle fatture ma anche dai documenti di trasporto muniti di sottoscrizioni del destinatario (queste ultime non oggetto di disconoscimento). Per quanto riguarda le fatture, le stesse erano senz'altro idonee per l'emissione del decreto opposto;
infatti, tenuto conto che la prova scritta richiesta dall'art. 633 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia assoluta (quale la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione (tra le altre,
Cass. Civ. 18/04/2000 n. 4974), ne consegue che la fattura può ben considerarsi idonea prova scritta intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione;
analogo discorso vale per i titoli cambiari dati in pagamento, che sono anch'essi documenti validi e sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
invero, ove il credito si fondi su una cambiale, è sufficiente la produzione di detta cambiale, per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l'emissione del decreto.
Vanno inoltre osservate, e ricorrendo al principio di preponderanza civilistica nell'uniformazione ad esse, in ordine alle disconosciute sottoscrizioni apposte alle cambiali, sotto il profilo fattuale, le conclusioni della CTU grafologica che così ha statuito: “le grafie indagate già siglate come Qn, con il giudizio di “probabile identità17” (punto nr. 03 scala ENFHEX) risultano come vergate dalla mano scrivente del Sig. ovvero con il giudizio di “probabile identità” (punto nr.03 scala Parte_1
ENFHEX) sono riconducibili alla mano scrivente di quest'ultimo”.
Né si rinvengono i presupposti per la riconvocazione del CTU, dott. , il quale con Persona_1 elaborato chiaro ed esaustivo, supportato da una approfondita analisi tecnica, con motivazioni che si ritiene di poter condividere, ha dato ampiamente conto del percorso che lo ha portato alle conclusioni rese, dei sistemi di comparazione e dei criteri utilizzati, rispondendo già in modo compiuto alle osservazioni critiche della opponente, sicchè il relativo elaborato può ben essere utilizzato a supporto della presente decisione.
Quindi, in definitiva, alla luce del riparto dell'onere della prova e analizzando le risultanze istruttorie nel loro complesso, parte opposta ha dato prova del proprio credito mentre l'opposizione è risultata fondata su eccezioni generiche (in paventata “inesattezza delle fatture”, dagli atti di opposizione non è dato comprendere la portata di tale eccezione), meramente dilatorie e rivelatesi in contrasto con le risultanze istruttorie, sia in ordine al disconoscimento delle firme che in ordine alla sollevata eccezione di “incerta quantificazione dei servizi erogati”, tenuto conto che varie sono risultate essere le forniture di merci, per una parte pagate -v. estratto conto allegato al fascicolo del procedimento monitorio-, e per il resto rimaste non pagate, essendo risultati insoluti sia gli assegni bancari dati in pagamento sia le cambiali, che sono state date in sostituzioni di essi assegni;
peraltro la merce, regolarmente ricevuta non è mai stata contestata né sono state fatte osservazioni sui prezzi dall'odierno opponente, all'epoca legale rappresentante della debitrice, risultando non conferenti con l'oggetto della causa i riportati orientamenti giurisprudenziali a cascata;
pertanto la domanda va integralmente rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Giova, infine, dar conto della correttezza dell'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi a codesto ufficio, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Infine in ordine alla richiesta della convenuta di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, si ritiene che ne siano sussistenti i presupposti, alla luce del comportamento complessivamente assunto dalla opponente, la quale ha agito in giudizio pur consapevole di essere priva di qualsiasi prova delle proprie asserzioni, introducendo nel processo questioni in fatto e in diritto generiche ed inconferenti rispetto al rapporto contrattuale e con finalità che appaiono dilatorie delle giuste ragioni di credito della controparte, contestando e disconoscendo le firme apposte, quando, per converso, è emerso che è stato lo stesso opponente ad averle apposte;
sussistono quindi i presupposti per procedere ai sensi di predetto articolo, stimandosi equa la condanna in misura pari all'1/3 dell'importo da liquidarsi a titolo di spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella. Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU come liquidate in corso di causa con separato provvedimento, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3762/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 991/2018, emesso dal Tribunale di Teramo, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore di Parte_1
liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. CP_1 ove dovute come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di CTU come liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
4) Condanna altresì a corrispondere ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a parte opposta la Parte_1 somma di euro 1.690,00.
Così deciso in Teramo, il 11.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)